Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nel diritto
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Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nel diritto
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nel diritto nazionale ed europeo Prof. Ilaria Queirolo Ordinario di Diritto internazionale Università degli Studi di Genova Unione europea (Carta) Consiglio d’Europa (CEDU) Articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) • 1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. • 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. • 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali. Articolo 52 Portata e interpretazione dei diritti e dei principi sanciti nella Carta • Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa. • Il medesimo approccio è poi ripreso nell’ambito della dichiarazione n. 1 allegata al TUE, in cui si stabilisce che la Carta dei diritti fondamentali ha forza giuridicamente vincolante e conferma i diritti fondamentali quali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Siti per reperire sentenze • Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo si trovano – nelle lingue ufficiali (inglese e francese) - sul sito: http://www.echr.coe.int • Per quanto riguarda le cause riguardanti l’Italia, sul sito del Ministero della giustizia è reperibile una loro traduzione (non ufficiale): http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20.wp • Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea si trovano (in tutte le lingue dei Paesi membri) sul sito: http://curia.europa.eu Art. 8 CEDU → Art. 7 Carta • Sulla base dell’art. 8 della CEDU, «Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del Paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui». • La Carta dei diritti fondamentali introduce, all’art. 7, una disposizione del tutto analoga, laddove precisa che «Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni». Il concetto di “vita familiare” Sulla base dell’art. 8 la famiglia è quella • (i) scaturente dall’atto di matrimonio legale e non fittizio, anche se una vita familiare vera e propria non si sia ancora pienamente instaurata (sentenza del 28 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales e Balkandali, simile art. 12 CEDU); • (ii) risultante da altri legami di carattere giuridico (adottante-adottato) o da legami biologici come quelli esistenti tra genitori e figli illegittimi, tra nonno e nipote, tra zio e nipote, tra fratello e sorella: la salvaguardia di detti rapporti sulla base dell’art. 8 prescinde dalla coabitazione (sentenza 24 aprile 1996, Boughanemi); • (iii) individuabile in convivenze serie e durature, siano o meno formalizzate in unioni registrate (sentenza del 26 maggio 1994, Keegan). L’art. 8 non copre il mero desiderio di formare una famiglia (Corte EDU, decisione di irricevibilità del 15 maggio 2007, Giusto, Bornacin e V.) Condizioni di operatività L’art. 8 impone agli Stati sia un’obbligazione negativa (di astensione) sia un’obbligazione positiva (di intervento). 1. Sotto il profilo dell’obbligazione negativa, esso va essenzialmente a «proteggere l’individuo dall’arbitraria interferenza delle pubbliche autorità nella sua vita privata o familiare», rispettando tre requisiti: (i) previsione legislativa; (ii) necessarietà e proporzionalità; (iii) tutela di interessi meritevoli. 2. In relazione all’obbligazione positiva, invece, la norma comporta il dovere di porre in essere tutte quelle misure atte a garantire l’effettivo “rispetto” per la vita familiare. In ogni caso: necessità di trovare il giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti → giudizio di bilanciamento. Alcuni esempi di specifici settori di intervento: 1. Provvedimenti sulle relazioni minore - familiare • Le autorità nazionali hanno l’obbligo di adoperarsi per il ricongiungimento della famiglia garantendo l’interesse superiore del figlio a meno che proprio i contatti con i genitori o gli altri membri della famiglia vadano a pregiudicare la serenità e la vita del minore (in tal caso necessità di ricercare il giusto equilibrio tra gli interessi dei minori e quelli dei soggetti che chiedono il proseguimento della relazione affettiva). Esempi di violazioni • di obbligo negativo: allontanamento di minori dalla famiglia di origine; interruzione contatti tra minore e familiari; • di obbligo positivo: mancato stabilimento automatico delle relazioni parentali; mancata esecuzione dei provvedimenti riguardanti il diritto di visita; mancata motivazione nel respingimento della domanda di adozione. 2. Diritto al rispetto della vita familiare e soggetti omosessuali a) Diritto al rispetto della vita familiare: differenza rispetto al diritto al matrimonio b) Affidamento del figlio a genitore omosessuale c) Adozione da parte di soggetto single e omosessuale d) Cd. second-parent (o step-parent) adoption 3. Provvedimenti penali Interventi in materia di: a) regime detentivo di cui all’art. 41bis della legge n. 354 del 1975; b) immigrazione ed espulsione; c) condanne per abusi e violenze, anche carattere sessuale, sul minore; d) condanna del genitore per omicidio di un familiare e contatti con il minore. 4. Sottrazione internazionale di minori • Tutela effettiva della relazione genitorefiglio • Obbligo di rimpatrio e tempi di esecuzione delle decisioni (mancata rilevanza dell’inefficienza dei sistemi giudiziari) • Riferimento alla Convenzione dell’Aja del 1980 • Interferenza CEDU – Regolamento 2201/2003 5. “Nuove frontiere” nell’applicazione della nozione di vita familiare ex art. 8 Due esempi: a) procreazione assistita e diagnosi preimpianto b) diritto alla trasmissione del cognome 6. Lesione del diritto alla vita privata • a) diritto di azione per procedimenti giudiziari • b) intercettazioni telefoniche e della corrispondenza • c) transessualità • d) diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini • e) smaltimento dei rifiuti • f) diritto a inumare i familiari