il sistema europeo di protezione dei diritti umani: il Consiglio d`Europa
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il sistema europeo di protezione dei diritti umani: il Consiglio d`Europa
Il sistema regionale europeo di protezione dei diritti umani: il Consiglio d’Europa (I) lezioni del 21 e del 26 ottobre 2015 Considerazioni introduttive • Nell’ambito europeo per lungo tempo hanno convissuto due fori stabili di dialogo e cooperazione tra Stati che si occupavano di diritti umani: • Consiglio d’Europa (1949): inizialmente espressione degli Stati che si riconoscevano nel modello democratico-liberale (Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito) o socialdemocratico (Danimarca, Norvegia, Svezia) • Conferenza per la sicurezza e cooperazione in Europa (CSCE, 1973) >> Atto finale di Helsinki (1975): foro per il dialogo Est/Ovest ai tempi della guerra fredda >> Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa (OSCE) (dal 1995): esiste ancora ma ha un ruolo alquanto limitato (tutela minoranze; promozione diritti umani nei paesi non membri del CdE quali Bielorussia e repubbliche asiatiche ex URSS; monitoraggio elettorale; osservatori in teatri di conflitto) • Gradualmente, la stessa UE ha assunto competenze in tema di diritti umani, pur se con modalità alquanto circoscritte Consiglio d’Europa • è stato istituito in forza dello Statuto adottato a Londra il 5 maggio 1949 ed entrato in vigore il 3 agosto dello stesso anno • inizialmente ne facevano parte dieci Stati europei che si riconoscevano nei principi della democrazia liberale e dello stato di diritto • nel corso dei primi decenni della sua vita, il CdE ha esercitato una notevole vis attractiva nei confronti degli altri Stati europei (specialmente, della parte centro-occidentale del continente) • dopo la fine della guerra fredda, vi hanno aderito praticamente tutti gli Stati della c.d. wider Europe, con l’eccezione della Bielorussia • Attualmente, può essere considerato un’organizzazione pan-europea (e oltre: i suoi «confini» includono l’intero territorio della Russia, la Turchia, il Caucaso): 47 Stati membri, Santa Sede è osservatore Consiglio d’Europa • il principale obiettivo del CdE consiste nel promuovere la democrazia, lo stato di diritto e i diritti umani, oltre che favorire la cooperazione tra gli Stati membri nel campo culturale, economico, giuridico, sociale • si tratta di un’organizzazione ispirata al metodo intergovernativo di cooperazione tra Stati sovrani. In altri termini, il CdE non è dotato di poteri normativi o sanzionatori nei confronti degli Stati membri. Esso: • promuove l’adozione di trattati internazionali, che gli Stati rimangono liberi di non accettare; • adotta atti di natura raccomandatoria, che gli Stati possono decidere di non seguire senza incorrere in alcuna conseguenza di natura giuridica; • promuove il dialogo tra gli Stati attraverso numerosi organi di natura consultiva e tecnica, ma senza imporre alcuna soluzione ai governi dei paesi membri • Tuttavia, la limitatezza dei poteri formali non ha impedito al CdE di farsi promotore di innovazioni piuttosto importanti e di affermarsi con una certa autorevolezza nei confronti dei propri Stati membri Consiglio d’Europa Dal punto di vista istituzionale, lo Statuto istitutivo contempla la presenza dei seguenti organi: • Il COMITATO DEI MINISTRI: riunisce i Ministri degli esteri dei governi degli Stati membri (o loro rappresentanti), ed è l’organo deliberativo di maggior peso politico. Determina la politica del CdE, approva il suo bilancio e il programma di attività; • L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE (c.d. PACE): composta da delegazioni dei parlamenti nazionali degli Stati membri (per un totale di 318 componenti), ha un ruolo consultivo e di stimolo alla riflessione. Pur se formalmente è dotata di competenze limitate, ha ottenuto una maggiore attenzione negli ultimi anni, grazie a un certo attivismo nel campo dei diritti umani e dei principi democratici. In particolare, le sue commissioni interne intervengono spesso su temi di attualità o controversi, attraverso rapporti tematici o discussioni (es. extraordinary renditions; «left-to-die» boat) Consiglio d’Europa Dal punto di vista istituzionale, lo Statuto istitutivo contempla la presenza dei seguenti organi: • Il SEGRETARIO GENERALE: designato dall’Assemblea parlamentare con mandato quinquennale, il Segretario generale è responsabile della pianificazione strategica e della conduzione delle attività e del bilancio del Consiglio d'Europa. Dirige l’organizzazione (dal punto di vista amministrativo) e la rappresenta. Consiglio d’Europa Nell’ambito della sua capacità di istituire organi sussidiari, il Comitato dei ministri, ha arricchito il quadro istituzionale introducendo nel 1999 la figura del COMMISSARIO PER I DIRITTI UMANI, incaricato di promuovere il rispetto dei diritti umani da parte degli Stati membri: • Riferisce al Comitato dei ministri e all’Assemblea parlamentare. È eletto da quest’ultima, che sceglie su una rosa di tre candidati sottoposti dal Comitato dei ministri. • Il Commissario non è dotato di poteri vincolanti o ispettivi, ma svolge le sue attività sul piano del dialogo con gli Stati membri e della moral suasion. Può svolgere missioni in loco dietro consenso degli Stati membri e pubblicare raccomandazioni, rapporti o prese di posizione, senza però poter adottare decisioni vincolanti o sanzioni di alcun tipo. In particolare, può suggerire riforme a singoli Stati membri o segnalare aspetti bisognosi di attenzione al livello del Consiglio d’Europa. Consiglio d’Europa Sulla base di alcune convenzioni promosse del CdE ed entrate regolarmente in vigore, sono stati istituiti i seguenti organi: • La CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI: vigila sul rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti, CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953, e dei suoi numerosi Protocolli addizionali. La CEDU è stata ratificata da tutti gli Stati membri, mentre la Corte ha iniziato materialmente ad operare nel febbraio 1959 (per lungo tempo ha operato insieme alla Commissione europea dei diritti umani). • I giudici della Corte (uno per Stato) siedono a titolo individuale, durano in carica 9 anni, non sono rinnovabili, e sono eletti dalla PACE a maggioranza sulla base di una terna presentata dal singolo Stato parte Consiglio d’Europa Sulla base di alcune convenzioni promosse del CdE ed entrate regolarmente in vigore, sono stati istituiti i seguenti organi: • Il COMITATO EUROPEO PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA (CPT): vigila sul rispetto della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o punizioni inumani e degradanti, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987 ed entrata in vigore il 1° febbraio 1989 (ratificata da tutti gli Stati membri) • Il COMITATO EUROPEO PER I DIRITTI SOCIALI (ECSR): vigila sul rispetto della Carta sociale europea (adottata nel 1961), del suo Protocollo addizionale del 1988 e della Carta Sociale rivista (adottata nel 1996, per le ratifiche v. qui); • Il GRUPPO DI ESPERTI SULLA TRATTA DI ESSERI UMANI (c.d. GRETA): vigila sul rispetto della Convenzione europea contro la tratta degli esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 ed entrata in vigore il 1° febbraio 2008 (per le ratifiche v. qui) La CEDU - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4-11-1950, entrata in vigore il 3-9-1953, ratificata dall’Italia il 26-10-1955): traduzione italiana - Numerosi Protocolli entrati in vigore, sostanziali e procedurali • Protocollo n. 11 (entrato in vigore il 1-11-1998), che elimina la Commissione; • Protocollo n. 14 (entrato in vigore il 1-6-2010), che migliora l’efficienza della Corte, irrigidisce alcuni requisiti di ricevibilità e permette adesione dell’UE; • Due Protocolli aperti alla firma e non ancora in vigore (15-16); • Un testo preliminare di Accordo sull’adesione dell’UE (non ancora adottato), sottoposto alla Corte di Giustizia UE per un parere consultivo e giudicato incompatibile con TUE e TFUE (parere 2/13 del 18.12.2014). La CEDU - La CEDU è un trattato distinto dallo Statuto del CdE. Nondimeno, la CEDU e il suo sistema di controllo sono talmente importanti nella vita dell’organizzazione che l’adesione al CdE (=ratifica dello Statuto) è subordinata alla ratifica della CEDU e di tutti i suoi protocolli procedurali - La CEDU contiene un elenco non molto ampio di diritti e libertà riconosciuti (qualche integrazione verrà con alcuni protocolli sostanziali): ciò che la rende «speciale» è l’istituzione di meccanismi di controllo permanenti e accessibili alle vittime di violazioni - Inizialmente, Commissione e Corte europea dei diritti umani - Dopo l’entrata in vigore del Protocollo n. 11, solo Corte europea dei diritti umani, che opera in varie articolazioni interne I requisiti per presentare un ricorso individuale - Requisito individuale: la Corte può essere investita di un ricorso da parte di: - una persona fisica - un’organizzazione non governativa o - un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Il ricorso non può essere anonimo, ma per ragioni di privacy un ricorrente può chiedere che le sue generalità non vengano riportate negli atti di causa resi pubblici (inclusa la sentenza) I requisiti per presentare un ricorso individuale - Previo esaurimento dei ricorsi interni - L’idea di fondo è che siano i sistemi nazionali (con i loro apparati amministrativi e giurisdizionali) a dover garantire i diritti, svolgere accertamenti e prevedere (se del caso) sanzioni. Solo se il «sistema paese» fallisce si può adire la Corte - La Corte europea non è un giudice di ultima (o «quarta») istanza rispetto ai gradi interni di giudizio - Requisito temporale: entro sei mesi dal momento in cui la decisione interna definitiva è stata adottata o comunicata al ricorrente - Quando il Protocollo n. 15 entrerà in vigore, il termine sarà ridotto a quattro mesi I requisiti per presentare un ricorso individuale - Il ricorso non deve essere manifestamente infondato o abusivo - è manifestamente infondato ogni ricorso che, a seguito di un esame preliminare del suo contenuto materiale, non lasci ravvisare alcuna parvenza di violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione, così da poterne dichiarare immediatamente l’irricevibilità, senza passare allo stadio formale dell’esame del merito della causa - è manifestamente abusivo il ricorso che appare finalizzato a far pronunciare la Corte come giudice «di quarta istanza», oppure su questioni generali o politiche, senza attinenza diretta con la situazione del ricorrente I requisiti per presentare un ricorso individuale - Il ricorrente deve aver subito un danno rilevante (c.d. requisito de minimis) - a causa del carico di lavoro della Corte, il Protocollo n. 14 (in vigore dal giugno 2010) ha introdotto tale filtro: la Corte si deve concentrare su casi significativi tuttavia - la Corte non può dichiarare irricevibile un ricorso, qualora il rispetto dei diritti dell’uomo ne esiga l’esame nel merito - la Corte non può rigettare, sulla base di tale criterio, una causa che non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno - l’aspetto patrimoniale non costituisce il solo elemento da tenere in considerazione (questioni di principio, impatto psicologico sul ricorrente). I requisiti per presentare un ricorso individuale - Misure provvisorie (art. 39 Regolamento di procedura) - Tali provvedimenti cautelari vengono adottati solo in casi eccezionali, in particolare in materia di espulsione e di estradizione. - Ad esempio, la Corte può ingiungere allo Stato convenuto il differimento della misura di allontanamento del ricorrente. - I provvedimenti di rigetto relativi al rilascio di misure cautelari, formulate ai sensi dell’articolo 39, non possono essere impugnati. Modalità operative della Corte - Per la trattazione di ogni caso che ad essa viene sottoposto, la Corte procede in composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici e in una Grande Camera di diciassette giudici. - Art. 27 CEDU: il giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti. - La decisione è definitiva. - Se non dichiara il ricorso irricevibile o non lo cancella dal ruolo, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una Camera per l’ulteriore esame. Modalità operative della Corte - Art. 28 CEDU: il comitato può, con voto unanime: - (a) dichiarare irricevibile il ricorso o cancellarlo dal ruolo, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriore esame; oppure - (b) dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito quando la questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all’origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte. - Le decisioni e le sentenze del comitato sono definitive. Modalità operative della Corte - Art. 29 CEDU: la Camera si pronuncia in determinati casi: - se nessuna decisione è stata adottata dal giudice unico o dal Comitato ai sensi degli articoli 27 o 28, e nessuna sentenza è stata pronunciata ai sensi dell’articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali. - - La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente. se il ricorso è stato presentato da uno Stato contro un altro Stato Modalità operative della Corte Art. 39 CEDU - possibilità di composizione amichevole • In ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell’uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli: viene in qualche modo recuperata l’iniziale funzione della fase di fronte alla Commissione eur. d-u. • Tale procedura non è pubblica. • In caso di successo della composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata. • La decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l’esecuzione dei termini della composizione amichevole quali figurano nella decisione. Modalità operative della Corte - Art. 30 CEDU: la Camera si può spogliare della propria competenza a favore della Grande Camera - se la questione oggetto del ricorso all’esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, oppure - se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte - La Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera La rimessione alla Grande Camera è però preclusa se una delle parti si oppone. Modalità operative della Corte - Art. 31 CEDU: la Grande Camera è competente - nei casi di remissione ai sensi dell’art. 30 CEDU in secondo grado rispetto a una sentenza della Camera (v. art. 43 CEDU), - - se la parte soccombente lo richiede entro tre mesi dalla emanazione della sentenza e se uno Comitato di cinque giudici della Grande Camera ritiene che la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, oppure un’importante questione di carattere generale su ricorso del Comitato dei Ministri, laddove questo ritenga che uno Stato non si conforma a una sentenza definitiva (v. art. 46 CEDU) Le conseguenze della sentenza Le misure a favore delle vittime - Art. 41 CEDU (Equa soddisfazione): • Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa: • danni patrimoniali e danni non patrimoniali • restitutio in integrum • La richiesta di equa soddisfazione deve essere presentata dal ricorrente nel termine indicato dal Presidente della Camera , e supportata da argomenti e documentazione (laddove rilevante) • N.B. formalmente, non è obbligatorio inserirla nel ricorso iniziale, ma è altamente consigliabile farlo, spec. in relazione al requisito di ammissibilità del «pregiudizio minimo» Le «cause pilota» e i rimedi strutturali Rule 61 del Regolamento di procedura (21-2-1011) • riguardano cause ripetitive e molto simili, originate da un problema strutturale concernente uno Stato • comportano la sospensione di procedimenti simili • sono avviate d’ufficio dalla Corte o su richiesta di una delle parti • allo Stato in questione sono chieste misure strutturali 1) Questione carceri (caso Sulejmanovic del 16-7-2009 e caso Torreggiani e altri del 8-1-2013): piano di azione del Governo italiano che prevedeva di rimediare su un piano strutturale entro il 27-5-2014 2) Questione sangue infetto (caso M.C. c. Italia del 3-9-2013) Le conseguenze della sentenza Art. 46 CEDU: il monitoraggio dell’esecuzione della sentenza (qui) • la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione. • Se il Comitato dei Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte (incluse quelle delle cause-pilota: v. rimedi strutturali), può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi adire la Corte sulla questione dell’adempimento degli obblighi • Se la Corte constata una violazione dell’obbligo di conformarsi alla sentenza, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che lo Stato si è adeguato alla sentenza, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l’esame Sitografia sulla CEDU e sulla Corte Sito ufficiale: v. qui • Motore di ricerca ufficiale: HUDOC • Raccolte tematiche: v. qui • Controllo su esecuzione delle sentenze (Comitato dei Ministri): v. qui Sito «italiano» (Ministero della giustizia): v. qui (sentenze contro l’Italia, tradotte in italiano) Riviste giuridiche e blogs • Rivista «Diritti umani e diritto internazionale» (v. qui e qui) • Rivista «Ordine internazionale e diritti umani» (v. qui) • Blog della Società italiana di diritto internazionale (sezione «diritti umani») • ECHR Blog (v. qui)