Avviso per i residenti all`Estero iscritti all`A.I.R.E.

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Avviso per i residenti all`Estero iscritti all`A.I.R.E.
IMU E TASI PER GLI ISCRITTI AIRE
Premessa – Con l’art. 9bis del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, pubblicato in G.U. n. 73 del 28/03/2014, il legislatore,
interviene in favore dei cittadini italiani (pensionati) residenti all’estero e iscritti all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero),
estendendo, a decorrere dall’anno d’imposta 2015, il regime IMU previsto per l’abitazione principale all’unica unità immobiliare
posseduta in Italia, purché non locata o concessa in comodato d’uso.
Ciò sta significando che sull’unico immobile (e relative pertinenze) posseduto in Italia ci sarà l’esenzione IMU (se appartenente
a categoria catastale non di lusso o pregio) oppure saranno applicati l’aliquota agevolata e i benefici deliberati dal Comune di
ubicazione dell’immobile per l’abitazione principale e relative pertinenze se trattasi di immobile appartenente a categoria
catastale di lusso o pregio (A/1, A/8 e A/9).
La nozione di abitazione principale – È utile ricordare che, ai fini IMU, la nozione di abitazione principale, contenuta nel
comma 2 dell’art. 13 Decreto-legge n. 201/2011, penalizza gli italiani residenti all’estero e che possiedono in Italia un unico
immobile non utilizzabile come dimora abituale propria. Infatti, secondo il sopra citato comma 2 dell’art. 13, per abitazione
principale è da intendersi “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Dunque, per un soggetto che si è trasferito stabilmente all’estero, vengono a mancare i due requisiti fondamentali affinché egli
possa considerare come abitazione principale l’unico immobile posseduto in Italia, cioè: la dimora abituale e la residenza
anagrafica.
L’IMU per i cittadini italiani residenti all’estero – Conseguenza di tutto ciò è che, almeno per il 2014, sull’unico immobile
(vuoto o locato) posseduto in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero, l'IMU era certamente dovuta, senza possibilità di
godere dell’assimilazione ad abitazione principale ma considerando tale unico immobile come seconda casa. Il pagamento era
eseguito con bonifico inserendo il codice IBAN del Comune destinatario, il codice fiscale o partita Iva del contribuente (in
mancanza il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza).
La normativa risolutiva per gli iscritti all’AIRE – Una soluzione, almeno parziale, per gli italiani che vivono all’estero, è
stata data, come anticipato in premessa, dall’art. 9bis comma 1 D.L. n. 47/2014, con il quale il legislatore riformula la nozione
di abitazione principale per i cittadini italiani residenti all’estero, disponendo che, a partire dal 2015, si considera abitazione
principale “una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”.
Al fine di ottenere il beneficio di considerare, ai fini IMU, abitazione principale l’unico immobile posseduto in Italia dal cittadino
italiano residente all’estero occorre, dunque, il verificarsi di tutte le seguenti condizioni: avere la cittadinanza italiana (anche
se doppia cittadinanza); iscrizione all’Aire; l’immobile non deve essere locato o dato in comodato d’uso; essere pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza (estera).
Quest’ultima condizione è stata oggetto di chiarimenti da parte del sottosegretario alle Finanze, Enrico Zanetti, il quale in
un’interrogazione parlamentare ha tenuto a chiarire che deve trattarsi di pensione proveniente dallo Stato estero di residenza
e non di pensione italiana (proveniente dall’Inps o altro ente di previdenza italiano).
Esempio – Bianchi Antonio (cittadino Italiano, prossimo alla pensione e residente in Italia) è proprietario al 100% di un unico
immobile il quale rappresenta la sua abitazione principale nel nostro Paese. Ottenuto il riconoscimento della pensione dall’Inps,
il sig. Bianchi Antonio, decide di trasferirsi in Canada. Così, lascia l’Italia e trasferisce la sua residenza all’estero (ottiene
l’iscrizione all’Aire) e resta comunque proprietario dell’’unico immobile che ha in Italia. In una situazione di questo tipo, il sig.
Bianchi Antonio, per il 2015, dovrà considerare la sua unica abitazione in Italia, come seconda casa e dunque versare l’IMU e
ciò perché non è soddisfatto il requisito della “pensione estera”.
Cosa diversa sarebbe se il sig. Bianchi Antonio percepisse una pensione estera. Ad esempio, questi negli anni 60’ ha lasciato
l’Italia e si è trasferito definitivamente in Canada per lavoro. Ad oggi, risiede in Canada, ha la doppia cittadinanza (quella
italiana e canadese), è iscritto all’Aire e percepisce la pensione dallo Stato canadese. In tale circostanza, l’unico immobile che
Bianchi Antonio possiede in Italia, sarà considerato abitazione principale ai fini IMU e quindi, per il 2015, sarà esonerato dal
pagamento dell’imposta (se di categoria catastale non di lusso o pregio) oppure assoggettato alle aliquote e benefici previsti
per l’abitazione principale (se di categoria catastale di lusso o pregio).
Attenzione – Il legislatore parla dell’unico immobile posseduto in Italia, quindi ciò sta significando che qualora il pensionato
estero con cittadinanza italiana residente all’estero, fosse possessore in Italia di più immobili, questi, ai fini IMU, dovrà
considerare tali immobili tutti a disposizione e versare l’IMU secondo le regole previste.