Modulo Impresa
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Modulo Impresa
L'impresa * L'art. 2082 del codice civile definisce imprenditore "chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi" * Dalla definizione di imprenditore si ricava che: > l'impresa è attività diretta alla creazione di nuova ricchezza attraverso la produzione di nuovi beni o servizi lo scambio di beni già prodotti N.B. è imprenditore chi produce beni o servizi destinati al mercato e non all'autoconsumo > l'impresa è attività caratterizzata da professionalità (a) economicità (b) organizzazione (c) (a) professionalità > l'attività di impresa deve essere stabile, non occasionale > non occorre però che si tratti di un'attività ininterrotta (anche un'attività stagionale dà luogo ad impresa) dell'unica o della principale attività svolta dal soggetto N.B. il compimento di un singolo affare può dare luogo ad impresa quando implica un'attività protratta nel tempo (es) costruzione di un edificio o di un'opera pubblica (b) economicità > l'attività di impresa deve essere svolta con metodo economico, cioè con modalità che garantiscano (almeno) la copertura dei costi con i ricavi (es) non è imprenditore chi fa erogazione gratuita dei beni o dei servizi prodotti N.B. non è considerato requisito essenziale dell'impresa lo scopo di lucro (perseguimento di un profitto) le cooperative e le imprese pubbliche perseguono fini diversi dallo scopo di lucro (c) organizzazione > l'organizzazione consiste nell'impiego coordinato di fattori produttivi > l'imprenditore organizza l'attività di impresa decidendo cosa, quanto, come, dove produrre * I professionisti intellettuali non sono considerati imprenditori dal codice civile, anche se l'attività professionale presenta tutti i requisiti dell'attività di impresa diventano imprenditori quando l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività ulteriore organizzata in forma di impresa (es) medico che gestisce una casa di cura privata Tipi di imprese * Il codice civile distingue diversi tipi di imprese in base a tre criteri > in base all'oggetto (tipo di attività svolta) si distinguono: # imprese agricole # imprese commerciali hanno per oggetto attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento e attività connesse (es. produzione di vino o latticini, agriturismo) hanno per oggetto attività non qualificabili come agricole > in base alle dimensioni si distinguono: # piccole imprese esercitate dal titolare prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia # imprese non piccole (medie o grandi) > in base alla natura del soggetto che esercita l'impresa si distinguono: # imprese private # imprese pubbliche # imprese individuali # imprese collettive esercitate da soggetti privati esercitate da enti pubblici esercitate da un solo soggetto esercitate da più soggetti (società) * La disciplina dell'impresa comprende: > lo statuto generale dell'imprenditore disciplina di base comune a tutti i tipi di imprese riguarda l'azienda i segni distintivi la concorrenza > lo statuto dell'imprenditore commerciale disciplina ulteriore applicabile solo alle imprese commerciali non piccole ha come finalità principale la tutela dei creditori dell'impresa riguarda l'iscrizione nel registro delle imprese la tenuta delle scritture contabili la rappresentanza commerciale la soggezione al fallimento L'imprenditore agricolo * La definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell'art. 2135 c.c. "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse" N.B. occorre distinguere tra: > attività essenzialmente agricole (1) hanno natura agricola il loro esercizio dà sempre luogo ad un'impresa agricola > attività connesse (2) hanno natura commerciale il loro esercizio dà luogo ad un'impresa agricola solo in presenza di determinate condizioni (1) attività essenzialmente agricole > la coltivazione del fondo > la selvicoltura comprendono: produzione di specie vegetali attuate con o senza l'utilizzazione del fondo (es) colture fuori terra coltivazione del bosco diretta alla produzione di legname > l'allevamento di animali produzione di specie animali attuate con o senza l'utilizzazione del fondo (es) allevamento in batteria (2) attività connesse > consistono nella manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione dei prodotti agricoli > si considerano agricole (e non commerciali) quando ricorrono le seguenti condizioni sono esercitate da un 'imprenditore che già svolge un'attività essenzialmente agricola hanno per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall'attività essenzialmente agricola esercitata (es) è imprenditore commerciale e non agricolo chi produce vino utilizzando in via esclusiva o prevalente uva prodotta da altri N.B. tra le attività connesse rientra l'agriturismo (attività alberghiera o di ristorazione svolta sul fondo utilizzando le costruzioni e i prodotti del fondo) L'imprenditore commerciale * Sono attività commerciali le cinque categorie di attività elencate nell'art. 2195 c.c. (1) attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (2) attività intermediaria nella circolazione dei beni consiste nell'acquisto e successiva rivendita di beni senza alcuna trasformazione (settore del commercio) (3) attività di trasporto per terra, per acqua, per aria (4) attività bancaria o assicurativa (5) attività ausiliarie delle precedenti N.B. attività esercitate da un imprenditore a vantaggio di altri imprenditori (es) imprese di agenzia, mediazione, deposito, pubblicità i nn. 3 - 4 - 5 individuano settori specifici di attività già menzionate nei nn. 1 e 2 in quanto: > l'attività di trasporto è attività di produzione di servizi e quindi compresa nel n. 1 > l'attività bancaria è attività di intermediazione nella circolazione del denaro (raccolta di risparmio ed esercizio del credito) e quindi compresa nel n. 2 > l'attività assicurativa è attività di produzione di servizi e quindi compresa nel n. 1 > le attività ausiliarie sono attività di produzione di servizi e quindi comprese nel n. 1 * Secondo l'opinione prevalente in dottrina, l'elencazione contenuta nell'art. 2195 c.c. ha carattere esemplificativo e non tassativo si ritiene quindi che debba essere considerato commerciale ogni imprenditore che non sia qualificabile come agricolo Il piccolo imprenditore * La nozione di piccolo imprenditore è definita dall'art. 2083 c.c. "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia" * Dalla definizione dell'art. 2083 si ricava che, per aversi piccola impresa, è necessario: > che l'imprenditore presti nell'impresa il proprio lavoro (anche manuale), eventualmente coadiuvato dal familiari > che il lavoro dell'imprenditore (e quello eventuale dei familiari) sia prevalente rispetto al lavoro altrui (dipendenti salariati) al capitale investito nell'impresa N.B. i due requisiti sopra indicati valgono anche per le tre figure tipiche individuate dalla norma (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti) questi ultimi possono essere considerati piccoli imprenditori solo se è rispettato il criterio generale della prevalenza * I piccoli imprenditori, anche se svolgono attività commerciale, non sono soggetti all'obbligo delle scritture contabili al fallimento L'impresa familiare * L'impresa familiare è l'impresa nella quale prestano attività di lavoro continuativa i seguenti familiari dell'imprenditore coniuge parenti entro il terzo grado affini entro il secondo grado * La disciplina dell'impresa familiare: > è contenuta nell'art. 230 bis c.c. > è stata introdotta dalla legge di riforma del diritto di famiglia (l. 151/1975) per tutelare il lavoro familiare nell'impresa > trova applicazione quando non sia configurabile un diverso rapporto giuridico (es. lavoro subordinato, società) * Al familiare che partecipa all'impresa spettano: > diritti patrimoniali diritto al mantenimento (secondo la condizione patrimoniale della famiglia) diritto di partecipazione agli utili dell'impresa ai beni acquistati con gli utili agli incrementi dell'azienda (in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato) > diritti amministrativi partecipazione alle decisioni concernenti: # l'impiego degli utili e degli incrementi # la gestione straordinaria e gli indirizzi produttivi # la cessazione dell'impresa * Il diritto di partecipazione all'impresa familiare può essere liquidato in denaro in caso di cessazione della prestazione lavorativa e in caso di alienazione dell'azienda può essere trasferito ad altri familiari con il consenso di tutti i partecipanti * L'impresa familiare è un'impresa individuale (e non collettiva) > al titolare spettano la gestione ordinaria dell'impresa il potere direttivo sui dipendenti > solo il titolare risponde nei confronti dei creditori fallisce in caso di insolvenza Imputazione dell'attività di impresa * Secondo un criterio generalmente accolto, è imprenditore il soggetto nel nome del quale l'impresa è esercitata quando l'attività di impresa è svolta tramite rappresentante (volontario o legale), imprenditore è il rappresentato e non il rappresentante (es) quando il genitore gestisce l'impresa quale rappresentante legale del figlio minore, imprenditore è il minore e non il genitore L'imprenditore occulto * Il caso dell'imprenditore occulto ricorre quando un soggetto esercita un'attività di impresa sotto nome altrui (persona fisica o società di comodo) determina una scissione tra titolarità apparente (a) e titolarità reale (b) dell'impresa (a) titolarità apparente (b) titolarità reale fa capo all'imprenditore palese (o prestanome), che compie gli atti di impresa in proprio nome fa capo all'imprenditore occulto, che fornisce i mezzi necessari per l'esercizio dell'impresa decide gli indirizzi di gestione fa propri gli utili dell'impresa * All'espediente dell'imprenditore occulto si ricorre principalmente: > per aggirare un divieto di legge (es) divieto per i pubblici dipendenti di esercitare attività commerciali divieto di concorrenza stabilito per legge o per contratto > per sottrarsi al rischio di impresa in caso di insolvenza i creditori possono chiedere solo il fallimento del prestanome e non dell'imprenditore occulto L'impresa commerciale degli incapaci * La capacità all'esercizio dell'impresa si acquista con la piena capacità di agire si perde in seguito a interdizione o inabilitazione N.B. la capacità di agire è la capacità di compiere validamente atti giuridici si acquista con la maggiore età l'interdizione determina la perdita della capacità di agire l'inabilitazione determina la limitazione della capacità di agire * Gli incapaci legali si distinguono in: > incapaci assoluti (a) soggetti privi della capacità di agire (minori, interdetti) hanno un rappresentante legale (genitori, tutore) che compie tutti gli atti giuridici in loro vece > incapaci relativi (b) soggetti con capacità di agire limitata (minori emancipati, inabilitati) hanno un curatore che li assiste negli atti di amministrazione straordinaria (a) incapaci assoluti > il Tribunale può autorizzare la continuazione di un'impresa commerciale già esistente da parte del rappresentante legale dell'incapace > in questo caso si ha una dissociazione tra: # titolarità dell'impresa la qualità di imprenditore è assunta dall'incapace # esercizio dell'impresa la gestione dell'impresa è affidata ai genitori o al tutore in rappresentanza dell'incapace (b) incapaci relativi > possono essere autorizzati dal Tribunale ad esercitare personalmente un'impresa commerciale N.B. l'inabilitato può essere autorizzato solo a continuare l'esercizio di un'impresa già esistente il minore emancipato può essere autorizzato anche ad iniziare una nuova impresa Il registro delle imprese * Il registro delle imprese già previsto dal codice civile del 1942, è stato istituito dalla legge n. 580/1993 è tenuto dalle camere di commercio sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale è gestito secondo tecniche informatiche è un mezzo di pubblicità (ha la funzione di rendere conoscibili i fatti più rilevanti dell'organizzazione e della vita delle imprese) N.B. l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, previsto dal codice civile solo per gli imprenditori commerciali non piccoli e per le società commerciali, è stato esteso dalla l. 580/1993 a tutti gli imprenditori * Il registro delle imprese comprende una sezione ordinaria nella quale sono iscritti una sezione speciale nella quale sono iscritti - imprenditori commerciali non piccoli - società commerciali - (...) - imprenditori agricoli piccoli imprenditori commerciali società semplici imprenditori artigiani * I fatti soggetti a registrazione sono specificati dalla legge e sono diversi a seconda della struttura soggettiva dell'impresa (es) per le imprese individuali N.B. dati anagrafici dell'imprenditore ditta oggetto sede sono soggette a registrazione anche le modificazioni di elementi già iscritti * L'iscrizione produce effetti di pubblicità legale (a) per tutti gli imprenditori esclusi i piccoli imprenditori commerciali (a) pubblicità legale di pubblicità notizia (b) per i piccoli imprenditori commerciali i fatti iscritti si presumono conosciuti dai terzi (sono opponibili ai terzi) senza possibilità di prova contraria i fatti non iscritti si presumono ignorati dai terzi (non sono opponibili ai terzi), a meno che l'imprenditore provi che essi ne hanno avuto conoscenza (b) pubblicità notizia N.B. i fatti iscritti sono opponibili ai terzi solo se l'imprenditore prova che essi ne hanno avuto conoscenza per le società di capitali e le cooperative l'iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva (la società viene ad esistenza solo con l'iscrizione) Le scritture contabili * Le scritture contabili documentano gli atti di impresa la situazione patrimoniale dell'imprenditore il risultato economico della gestione * Sono soggetti all'obbligo delle scritture contabili gli imprenditori commerciali non piccoli le società commerciali (tutte le società tranne la società semplice) anche se svolgono attività agricola * L'imprenditore commerciale deve tenere (a) libro giornale indica giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa (in ordine cronologico) (b) libro degli inventari contiene l'indicazione della situazione patrimoniale dell'imprenditore degli utili o delle perdite di esercizio l'inventario deve essere redatto all'inizio dell'impresa e successivamente ogni anno (c) altre scritture richieste dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa (es) libri previsti dalla legge per la spa (d) fascicolo della corrispondenza commerciale N.B. le scritture contabili e la corrispondenza commerciale devono assere conservate dall'imprenditore per dieci anni * Le scritture contabili vanno tenute nel rispetto di alcune formalità riguardanti la tenuta dei registri (formalità estrinseche) - numerazione progressiva in ogni pagina prima dell'uso - bollatura e vidimazione quando previste dalla legge le modalità di esecuzione delle registrazioni (formalità intrinseche) - non sono ammessi spazi in bianco interlinee trasporti in margine abrasioni * L'inadempimento degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili determina l'applicazione di sanzioni solo in caso di dichiarazione di fallimento l'imprenditore dichiarato fallito è imputabile di bancarotta semplice bancarotta fraudolenta in caso di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili nei tre anni anteriori al fallimento in caso di sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili in danno dei creditori N.B. nel corso dell'attività di impresa non sono previste forme di controllo esterno sulle scritture contabili * Le scritture contabili fanno prova in giudizio contro l'imprenditore a favore dell'imprenditore i terzi possono utilizzarle come mezzi di prova contro l'imprenditore (anche se tenute non regolarmente) N.B. l'imprenditore può fornire la prova contraria di quanto contenuto nelle scritture l'imprenditore può utilizzarle come mezzi di prova contro altri imprenditori per rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa (solo se tenute regolarmente) La rappresentanza dell'imprenditore commerciale * Alcuni collaboratori dell'imprenditore commerciale sono investiti per legge del potere di rappresentanza, la cui ampiezza è commisurata alle mansioni ad essi affidate > tali collaboratori sono l'institore (a) i procuratori (b) i commessi (c) N.B. si tratta di dipendenti che, per le mansioni cui sono adibiti, trattano affari e concludono contratti con i terzi per l'imprenditore (a) institore soggetto preposto dall'imprenditore all'esercizio dell'impresa di una sede secondaria dell'impresa di un ramo particolare dell'impresa è il dirigente posto al vertice della gerarchia aziendale (è subordinato solo all'imprenditore) può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa esclusi alienazione di beni immobili costituzione di ipoteche sui beni immobili (b) procuratori dirigenti di grado inferiore rispetto all'institore hanno poteri decisionali e di rappresentanza circoscritti ad un determinato settore operativo dell'impresa N.B. (c) commessi l'imprenditore può limitare i poteri di rappresentanza dell'institore e dei procuratori con apposita procura, che deve essere iscritta nel registro delle imprese (in mancanza di iscrizione, le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non si prova che essi ne avevano conoscenza) dipendenti adibiti a mansioni esecutive, che li pongono in contatto con la clientela dell'impresa hanno un limitato potere di rappresentanza relativo agli atti che rientrano ordinariamente nelle loro mansioni non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa esigere il prezzo delle merci vendute, se alla riscossione è destinata una cassa speciale