Modulo Impresa

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Modulo Impresa
L'impresa
* L'art. 2082 del codice civile definisce imprenditore "chi esercita professionalmente un'attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"
* Dalla definizione di imprenditore si ricava che:
> l'impresa è attività diretta alla creazione di nuova ricchezza
attraverso
la produzione di nuovi beni o servizi
lo scambio di beni già prodotti
N.B. è imprenditore chi produce beni o servizi destinati al mercato e non all'autoconsumo
> l'impresa è attività caratterizzata da
professionalità (a)
economicità (b)
organizzazione (c)
(a) professionalità
> l'attività di impresa deve essere stabile, non occasionale
> non occorre però che si tratti
di un'attività ininterrotta
(anche un'attività stagionale dà luogo ad impresa)
dell'unica o della principale attività svolta dal soggetto
N.B.
il compimento di un singolo affare può dare luogo ad impresa
quando implica un'attività protratta nel tempo
(es) costruzione di un edificio o di un'opera pubblica
(b) economicità
> l'attività di impresa deve essere svolta con metodo economico,
cioè con modalità che garantiscano (almeno) la copertura dei
costi con i ricavi
(es) non è imprenditore chi fa erogazione gratuita
dei beni o dei servizi prodotti
N.B.
non è considerato requisito essenziale dell'impresa
lo scopo di lucro (perseguimento di un profitto)
le cooperative e le imprese pubbliche perseguono
fini diversi dallo scopo di lucro
(c) organizzazione
> l'organizzazione consiste nell'impiego coordinato di fattori produttivi
> l'imprenditore organizza l'attività di impresa decidendo cosa, quanto, come, dove produrre
* I professionisti intellettuali
non sono considerati imprenditori dal codice civile,
anche se l'attività professionale presenta tutti i requisiti
dell'attività di impresa
diventano imprenditori quando l'esercizio della professione
costituisce elemento di un'attività ulteriore organizzata
in forma di impresa
(es) medico che gestisce una casa di cura privata
Tipi di imprese
* Il codice civile distingue diversi tipi di imprese in base a tre criteri
> in base all'oggetto (tipo di attività svolta) si distinguono:
# imprese agricole
# imprese commerciali
hanno per oggetto attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento
e attività connesse (es. produzione di vino o latticini, agriturismo)
hanno per oggetto attività non qualificabili come agricole
> in base alle dimensioni si distinguono:
# piccole imprese
esercitate dal titolare prevalentemente con lavoro proprio
e dei componenti della famiglia
# imprese non piccole (medie o grandi)
> in base alla natura del soggetto che esercita l'impresa si distinguono:
# imprese private
# imprese pubbliche
# imprese individuali
# imprese collettive
esercitate da soggetti privati
esercitate da enti pubblici
esercitate da un solo soggetto
esercitate da più soggetti (società)
* La disciplina dell'impresa comprende:
> lo statuto generale dell'imprenditore
disciplina di base comune a tutti i tipi di imprese
riguarda
l'azienda
i segni distintivi
la concorrenza
> lo statuto dell'imprenditore commerciale
disciplina ulteriore applicabile solo
alle imprese commerciali non piccole
ha come finalità principale la tutela
dei creditori dell'impresa
riguarda
l'iscrizione nel registro delle imprese
la tenuta delle scritture contabili
la rappresentanza commerciale
la soggezione al fallimento
L'imprenditore agricolo
* La definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell'art. 2135 c.c.
"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse"
N.B.
occorre distinguere tra:
> attività essenzialmente agricole (1)
hanno natura agricola
il loro esercizio dà sempre luogo
ad un'impresa agricola
> attività connesse (2)
hanno natura commerciale
il loro esercizio dà luogo ad un'impresa agricola
solo in presenza di determinate condizioni
(1) attività essenzialmente agricole
> la coltivazione del fondo
> la selvicoltura
comprendono:
produzione di specie vegetali attuate
con o senza l'utilizzazione del fondo
(es) colture fuori terra
coltivazione del bosco diretta alla produzione di legname
> l'allevamento di animali
produzione di specie animali attuate
con o senza l'utilizzazione del fondo
(es) allevamento in batteria
(2) attività connesse
> consistono nella manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione, valorizzazione dei prodotti agricoli
> si considerano agricole (e non commerciali) quando ricorrono
le seguenti condizioni
sono esercitate da un 'imprenditore che già svolge
un'attività essenzialmente agricola
hanno per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente
dall'attività essenzialmente agricola esercitata
(es) è imprenditore commerciale e non agricolo
chi produce vino utilizzando in via esclusiva
o prevalente uva prodotta da altri
N.B.
tra le attività connesse rientra l'agriturismo
(attività alberghiera o di ristorazione svolta sul fondo
utilizzando le costruzioni e i prodotti del fondo)
L'imprenditore commerciale
* Sono attività commerciali le cinque categorie di attività elencate nell'art. 2195 c.c.
(1) attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi
(2) attività intermediaria nella circolazione dei beni
consiste nell'acquisto e successiva rivendita
di beni senza alcuna trasformazione
(settore del commercio)
(3) attività di trasporto per terra, per acqua, per aria
(4) attività bancaria o assicurativa
(5) attività ausiliarie delle precedenti
N.B.
attività esercitate da un imprenditore a vantaggio
di altri imprenditori
(es) imprese di agenzia, mediazione, deposito, pubblicità
i nn. 3 - 4 - 5 individuano settori specifici di attività
già menzionate nei nn. 1 e 2 in quanto:
> l'attività di trasporto è attività di produzione di servizi
e quindi compresa nel n. 1
> l'attività bancaria è attività di intermediazione nella circolazione
del denaro (raccolta di risparmio ed esercizio del credito)
e quindi compresa nel n. 2
> l'attività assicurativa è attività di produzione di servizi
e quindi compresa nel n. 1
> le attività ausiliarie sono attività di produzione di servizi
e quindi comprese nel n. 1
* Secondo l'opinione prevalente in dottrina, l'elencazione contenuta
nell'art. 2195 c.c. ha carattere esemplificativo e non tassativo
si ritiene quindi che debba essere considerato
commerciale ogni imprenditore che non sia
qualificabile come agricolo
Il piccolo imprenditore
* La nozione di piccolo imprenditore è definita dall'art. 2083 c.c.
"Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti
e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti della famiglia"
* Dalla definizione dell'art. 2083 si ricava che, per aversi piccola impresa, è necessario:
> che l'imprenditore presti nell'impresa il proprio lavoro (anche manuale),
eventualmente coadiuvato dal familiari
> che il lavoro dell'imprenditore (e quello eventuale dei familiari) sia prevalente
rispetto
al lavoro altrui (dipendenti salariati)
al capitale investito nell'impresa
N.B.
i due requisiti sopra indicati valgono anche
per le tre figure tipiche individuate dalla norma
(coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti)
questi ultimi possono essere considerati piccoli
imprenditori solo se è rispettato il criterio generale
della prevalenza
* I piccoli imprenditori, anche se svolgono attività commerciale, non sono soggetti
all'obbligo delle
scritture contabili
al fallimento
L'impresa familiare
* L'impresa familiare è l'impresa nella quale prestano attività di lavoro continuativa
i seguenti familiari dell'imprenditore
coniuge
parenti entro il terzo grado
affini entro il secondo grado
* La disciplina dell'impresa familiare:
> è contenuta nell'art. 230 bis c.c.
> è stata introdotta dalla legge di riforma del diritto di famiglia
(l. 151/1975) per tutelare il lavoro familiare nell'impresa
> trova applicazione quando non sia configurabile un diverso
rapporto giuridico (es. lavoro subordinato, società)
* Al familiare che partecipa all'impresa spettano:
> diritti patrimoniali
diritto al mantenimento
(secondo la condizione patrimoniale della famiglia)
diritto di partecipazione
agli utili dell'impresa
ai beni acquistati con gli utili
agli incrementi dell'azienda
(in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato)
> diritti amministrativi
partecipazione alle decisioni concernenti:
# l'impiego degli utili e degli incrementi
# la gestione straordinaria e gli indirizzi produttivi
# la cessazione dell'impresa
* Il diritto di partecipazione all'impresa familiare
può essere liquidato in denaro in caso di
cessazione della prestazione lavorativa e
in caso di alienazione dell'azienda
può essere trasferito ad altri familiari
con il consenso di tutti i partecipanti
* L'impresa familiare è un'impresa individuale (e non collettiva)
> al titolare spettano
la gestione ordinaria dell'impresa
il potere direttivo sui dipendenti
> solo il titolare
risponde nei confronti dei creditori
fallisce in caso di insolvenza
Imputazione dell'attività di impresa
* Secondo un criterio generalmente accolto, è imprenditore
il soggetto nel nome del quale l'impresa è esercitata
quando l'attività di impresa è svolta tramite rappresentante
(volontario o legale), imprenditore è il rappresentato
e non il rappresentante
(es) quando il genitore gestisce l'impresa quale rappresentante
legale del figlio minore, imprenditore è il minore e non
il genitore
L'imprenditore occulto
* Il caso dell'imprenditore occulto
ricorre quando un soggetto esercita
un'attività di impresa sotto nome altrui
(persona fisica o società di comodo)
determina una scissione tra titolarità apparente (a)
e titolarità reale (b) dell'impresa
(a) titolarità apparente
(b) titolarità reale
fa capo all'imprenditore palese (o prestanome),
che compie gli atti di impresa in proprio nome
fa capo all'imprenditore occulto, che
fornisce i mezzi necessari
per l'esercizio dell'impresa
decide gli indirizzi di gestione
fa propri gli utili dell'impresa
* All'espediente dell'imprenditore occulto si ricorre principalmente:
> per aggirare un divieto di legge (es)
divieto per i pubblici dipendenti
di esercitare attività commerciali
divieto di concorrenza stabilito
per legge o per contratto
> per sottrarsi al rischio di impresa
in caso di insolvenza i creditori possono
chiedere solo il fallimento del prestanome
e non dell'imprenditore occulto
L'impresa commerciale degli incapaci
* La capacità all'esercizio dell'impresa
si acquista con la piena capacità di agire
si perde in seguito a interdizione o inabilitazione
N.B.
la capacità di agire
è la capacità di compiere validamente atti giuridici
si acquista con la maggiore età
l'interdizione determina la perdita della capacità di agire
l'inabilitazione determina la limitazione della capacità di agire
* Gli incapaci legali si distinguono in:
> incapaci assoluti (a)
soggetti privi della capacità di agire (minori, interdetti)
hanno un rappresentante legale (genitori, tutore)
che compie tutti gli atti giuridici in loro vece
> incapaci relativi (b)
soggetti con capacità di agire limitata (minori emancipati, inabilitati)
hanno un curatore che li assiste negli atti di amministrazione
straordinaria
(a) incapaci assoluti
> il Tribunale può autorizzare la continuazione di un'impresa commerciale
già esistente da parte del rappresentante legale dell'incapace
> in questo caso si ha una dissociazione tra:
# titolarità dell'impresa
la qualità di imprenditore è assunta dall'incapace
# esercizio dell'impresa
la gestione dell'impresa è affidata ai genitori
o al tutore in rappresentanza dell'incapace
(b) incapaci relativi
> possono essere autorizzati dal Tribunale ad esercitare personalmente
un'impresa commerciale
N.B.
l'inabilitato può essere autorizzato solo a continuare
l'esercizio di un'impresa già esistente
il minore emancipato può essere autorizzato anche
ad iniziare una nuova impresa
Il registro delle imprese
* Il registro delle imprese
già previsto dal codice civile del 1942,
è stato istituito dalla legge n. 580/1993
è tenuto dalle camere di commercio sotto la vigilanza
di un giudice delegato dal presidente del tribunale
è gestito secondo tecniche informatiche
è un mezzo di pubblicità (ha la funzione di rendere
conoscibili i fatti più rilevanti dell'organizzazione e
della vita delle imprese)
N.B.
l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, previsto dal codice
civile solo per gli imprenditori commerciali non piccoli e per le società
commerciali, è stato esteso dalla l. 580/1993 a tutti gli imprenditori
* Il registro delle imprese comprende
una sezione ordinaria
nella quale sono iscritti
una sezione speciale
nella quale sono iscritti
- imprenditori commerciali non piccoli
- società commerciali
- (...)
-
imprenditori agricoli
piccoli imprenditori commerciali
società semplici
imprenditori artigiani
* I fatti soggetti a registrazione sono specificati dalla legge e
sono diversi a seconda della struttura soggettiva dell'impresa
(es) per le imprese individuali
N.B.
dati anagrafici dell'imprenditore
ditta
oggetto
sede
sono soggette a registrazione anche le
modificazioni di elementi già iscritti
* L'iscrizione produce effetti
di pubblicità legale (a)
per tutti gli imprenditori esclusi
i piccoli imprenditori commerciali
(a) pubblicità legale
di pubblicità notizia (b)
per i piccoli imprenditori commerciali
i fatti iscritti si presumono conosciuti dai terzi
(sono opponibili ai terzi) senza possibilità di
prova contraria
i fatti non iscritti si presumono ignorati dai terzi
(non sono opponibili ai terzi), a meno che l'imprenditore
provi che essi ne hanno avuto conoscenza
(b) pubblicità notizia
N.B.
i fatti iscritti sono opponibili ai terzi solo se l'imprenditore
prova che essi ne hanno avuto conoscenza
per le società di capitali e le cooperative l'iscrizione nel registro delle imprese
ha efficacia costitutiva (la società viene ad esistenza solo con l'iscrizione)
Le scritture contabili
* Le scritture contabili documentano
gli atti di impresa
la situazione patrimoniale dell'imprenditore
il risultato economico della gestione
* Sono soggetti all'obbligo delle scritture contabili
gli imprenditori commerciali
non piccoli
le società commerciali
(tutte le società tranne la società semplice)
anche se svolgono attività agricola
* L'imprenditore commerciale deve tenere
(a) libro giornale
indica giorno per giorno le operazioni relative
all'esercizio dell'impresa (in ordine cronologico)
(b) libro degli inventari
contiene l'indicazione
della situazione patrimoniale
dell'imprenditore
degli utili o delle perdite di esercizio
l'inventario deve essere redatto all'inizio
dell'impresa e successivamente ogni anno
(c) altre scritture richieste dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa
(es) libri previsti dalla legge per la spa
(d) fascicolo della corrispondenza commerciale
N.B.
le scritture contabili e la corrispondenza commerciale
devono assere conservate dall'imprenditore per dieci anni
* Le scritture contabili vanno tenute nel rispetto di alcune formalità riguardanti
la tenuta dei registri
(formalità estrinseche)
- numerazione progressiva in ogni
pagina prima dell'uso
- bollatura e vidimazione quando
previste dalla legge
le modalità di esecuzione delle registrazioni
(formalità intrinseche)
-
non sono ammessi
spazi in bianco
interlinee
trasporti in margine
abrasioni
* L'inadempimento degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili
determina l'applicazione di sanzioni solo in caso di dichiarazione di fallimento
l'imprenditore dichiarato fallito è imputabile di
bancarotta semplice
bancarotta fraudolenta
in caso di omessa o irregolare tenuta
delle scritture contabili nei tre anni
anteriori al fallimento
in caso di sottrazione, distruzione o
falsificazione delle scritture contabili
in danno dei creditori
N.B.
nel corso dell'attività di impresa non sono previste forme
di controllo esterno sulle scritture contabili
* Le scritture contabili fanno prova in giudizio
contro l'imprenditore
a favore dell'imprenditore
i terzi possono utilizzarle come mezzi
di prova contro l'imprenditore
(anche se tenute non regolarmente)
N.B.
l'imprenditore può fornire la prova contraria
di quanto contenuto nelle scritture
l'imprenditore può utilizzarle come mezzi
di prova contro altri imprenditori
per rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa
(solo se tenute regolarmente)
La rappresentanza dell'imprenditore commerciale
* Alcuni collaboratori dell'imprenditore commerciale sono investiti per legge del potere
di rappresentanza, la cui ampiezza è commisurata alle mansioni ad essi affidate
> tali collaboratori sono
l'institore (a)
i procuratori (b)
i commessi (c)
N.B.
si tratta di dipendenti che, per le mansioni cui sono adibiti, trattano
affari e concludono contratti con i terzi per l'imprenditore
(a) institore
soggetto preposto dall'imprenditore
all'esercizio
dell'impresa
di una sede secondaria dell'impresa
di un ramo particolare dell'impresa
è il dirigente posto al vertice della gerarchia aziendale
(è subordinato solo all'imprenditore)
può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa
esclusi
alienazione di beni immobili
costituzione di ipoteche sui beni immobili
(b) procuratori
dirigenti di grado inferiore rispetto all'institore
hanno poteri decisionali e di rappresentanza circoscritti
ad un determinato settore operativo dell'impresa
N.B.
(c) commessi
l'imprenditore può limitare i poteri di rappresentanza dell'institore e dei
procuratori con apposita procura, che deve essere iscritta nel registro
delle imprese (in mancanza di iscrizione, le limitazioni non sono opponibili
ai terzi, se non si prova che essi ne avevano conoscenza)
dipendenti adibiti a mansioni esecutive, che li pongono
in contatto con la clientela dell'impresa
hanno un limitato potere di rappresentanza relativo agli
atti che rientrano ordinariamente nelle loro mansioni
non possono
esigere il prezzo delle merci delle quali non
facciano la consegna
concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso
derogare alle condizioni generali di contratto o
alle clausole stampate sui moduli dell'impresa
esigere il prezzo delle merci vendute, se alla
riscossione è destinata una cassa speciale