Modifiche al Regolamento di gestione del Fondo comune di

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Modifiche al Regolamento di gestione del Fondo comune di
COMUNICAZIONE
AI PARTECIPANTI
Modifiche al Regolamento di gestione del Fondo comune
di investimento mobiliare denominato “Anima Crescita Italia”,
gestito da ANIMA SGR S.p.A.
Gentile Cliente,
La informiamo che, in data 3 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione di ANIMA SGR S.p.A. ha deliberato
talune modifiche che si considerano approvate in via generale dalla Banca d’Italia.
Tutte le modifiche sono state oggetto di pubblicazione in data 16 febbraio 2017 sul quotidiano “Il Sole 24
Ore” e avranno efficacia a decorrere dal 17 febbraio 2017 ad eccezione della modifica, di seguito illustrata in
dettaglio, che avrà efficacia dal 14 aprile 2017 (decorso il periodo di sospensiva).
Le suddette modifiche saranno, altresì, recepite - con la medesima data di efficacia – nel relativo Prospetto.
Le riportiamo, di seguito, il testo regolamentare modificato, in comparazione con la versione previgente.
Testo in vigore fino al 13 aprile 2017
Testo in vigore dal 14 aprile 2017
2. Proventi, risultati della gestione
e modalità di ripartizione
2. Proventi, risultati della gestione
e modalità di ripartizione
Omissis
Omissis
2.2Determinazione e distribuzione
dei proventi della “Classe AD” 2.2Determinazione e distribuzione
dei proventi della “Classe AD” 2.2.1 Il Fondo in relazione alla “Classe AD” è del tipo a
distribuzione dei proventi.
Sulla base della Relazione di gestione la SGR, per il
tramite del Depositario, provvede al calcolo e alla distribuzione dei proventi conseguiti dal Fondo nel corso del
precedente esercizio (periodo di riferimento: 1° gennaio
- 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre). I proventi realizzati sono distribuiti ai Partecipanti secondo le seguenti
modalità.
2.2.1 Il Fondo in relazione alla “Classe AD” è del tipo a
distribuzione dei proventi.
I proventi sono determinati e distribuiti ai Partecipanti secondo le modalità di seguito riportate.
Sulla base della Relazione di gestione la SGR, per il
tramite del Depositario, provvede al calcolo e alla distribuzione dei proventi conseguiti dal Fondo nel corso del
precedente esercizio (periodo di riferimento: 1° gennaio
- 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre). I proventi realizzati sono distribuiti ai Partecipanti secondo le seguenti
modalità.
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Comunicazione ai Partecipanti
Testo in vigore fino al 13 aprile 2017
2.2.2 La SGR può distribuire semestralmente ai Partecipanti una cedola fino al 100% dei proventi conseguiti
dal Fondo, in proporzione al numero di quote possedute
da ciascun Partecipante ai sensi dei punti successivi.
Testo in vigore dal 14 aprile 2017
2.2.2 La SGR può distribuire semestralmente ai Partecipanti una cedola fino al 100% dei proventi conseguiti dal
Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da
ciascun Partecipante ai sensi dei di quanto previsto nei
punti successivi, relativamente al periodo di riferimento, con la cadenza e nei limiti di seguito riportati.
L’importo spettante a ciascuna quota sarà determinato dividendo l’ammontare dei proventi, come
di seguito calcolati, per il numero delle quote in
circolazione alla data determinata dal Consiglio di
Amministrazione della SGR in occasione dell’approvazione della Relazione di gestione. Il valore unitario della quota calcolata in tale data sarà, pertanto,
ex-cedola.
Il provento corrisposto verrà comunque fissato in
misura almeno pari ai livelli minimi e non superiore
ai livelli massimi, indicati nella tabella che segue, riferiti al valore unitario della quota calcolato il primo
giorno lavorativo del periodo di riferimento.
I proventi oggetto di distribuzione sono riconducibili alla
somma algebrica, se positiva, delle seguenti voci della
sezione reddituale della Relazione di gestione redatta in
relazione al periodo di riferimento:
- A1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari
quotati;
- B1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari
non quotati;
- F1. Proventi delle operazioni di pronti contro termine e assimilati;
- I1. Interessi attivi su disponibilità liquide;
- I2. Altri ricavi;
- L1 Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio;
- L3. Altre Imposte.
Periodo di riferimento
Cadenza
Livello Minimomassimo
1° gennaio - 30 giugno
e
1° luglio - 31 dicembre
semestrale
0,5%-2%
I proventi oggetto di distribuzione sono riconducibili alla
somma algebrica, se positiva, delle seguenti voci della
sezione reddituale della Relazione di gestione redatta in
relazione al periodo per il quale si procede alla distribuzione dei proventi di riferimento:
- A1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari
quotati;
- B1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari
non quotati;
- F1. Proventi delle operazioni di pronti contro termine e assimilati;
- I1. Interessi attivi su disponibilità liquide;
- I2. Altri ricavi;
- L1 Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio;
- L3. Altre Imposte.
Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto
conto dell’andamento del valore delle quote e della
situazione di mercato.
Per effetto di alcuni fattori (es. non vengono prese in
considerazione tutte le voci del conto economico; è
previsto un livello minimo di provento), l’importo da
distribuire potrà anche essere superiore al risultato
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Comunicazione ai Partecipanti
Testo in vigore fino al 13 aprile 2017
Testo in vigore dal 14 aprile 2017
conseguito dal Fondo (variazione del valore della
quota rettificata dell’eventuale provento unitario
distribuito nel corso del periodo di riferimento). In
tal caso la parte di importo distribuito che eccede
detto risultato (anche l’intera cedola) rappresenterà
una restituzione di capitale, anche ai fini fiscali, che
non comporterà comunque un rimborso automatico di un numero determinato di quote o frazioni di
esse bensì determinerà una diminuzione del valore
unitario delle stesse.
In tale ipotesi, l’eventuale distribuzione non costituisce
il risultato effettivo di gestione del Fondo nel periodo di
riferimento, in quanto non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico, in particolare gli
utili/perdite da realizzo e le minusvalenze/plusvalenze.
In tale ipotesi, l’eventuale distribuzione non costituisce
il risultato effettivo di gestione del Fondo nel periodo di
riferimento, in quanto non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico, in particolare gli
utili/perdite da realizzo e le minusvalenze/plusvalenze.
È, inoltre, facoltà del Consiglio di Amministrazione della
SGR deliberare la distribuzione fino al 100% degli utili
e delle plusvalenze rilevati in ciascuna Relazione di gestione.
Più precisamente, per utili e plusvalenze si intende la
somma algebrica delle seguenti voci, se positive, della
sezione reddituale di ciascuna Relazione di gestione:
- A2. Utile da realizzo su strumenti finanziari quotati;
- A3. Plusvalenze su strumenti finanziari quotati;
- A4. Risultati realizzati sulle operazioni di copertura di
strumenti finanziari quotati;
- B2. Utili da realizzo su strumenti finanziari non quotati;
- B3. Plusvalenze su strumenti finanziari non quotati;
- B4. Risultati realizzati sulle operazioni di copertura di
strumenti finanziari non quotati;
- C. Risultato delle operazioni in strumenti finanziari
derivati non di copertura.
Anche in tale ipotesi, l’eventuale distribuzione non costituisce il risultato effettivo di gestione del Fondo nel
periodo di riferimento, in quanto non vengono prese
in considerazione tutte le voci del conto economico, in
particolare le perdite da realizzo e le minusvalenze.
È, inoltre, facoltà del Consiglio di Amministrazione della
SGR deliberare la distribuzione fino al 100% degli utili
e delle plusvalenze rilevati in ciascuna Relazione di gestione.
Più precisamente, per utili e plusvalenze si intende la
somma algebrica delle seguenti voci, se positive, della
sezione reddituale di ciascuna Relazione di gestione:
- A2. Utile da realizzo su strumenti finanziari quotati;
- A3. Plusvalenze su strumenti finanziari quotati;
- A4. Risultati realizzati sulle operazioni di copertura di
strumenti finanziari quotati;
- B2. Utili da realizzo su strumenti finanziari non quotati;
- B3. Plusvalenze su strumenti finanziari non quotati;
- B4. Risultati realizzati sulle operazioni di copertura di
strumenti finanziari non quotati;
- C. Risultato delle operazioni in strumenti finanziari
derivati non di copertura.
Anche in tale ipotesi, l’eventuale distribuzione non costituisce il risultato effettivo di gestione del Fondo nel
periodo di riferimento, in quanto non vengono prese
in considerazione tutte le voci del conto economico, in
particolare le perdite da realizzo e le minusvalenze.
Pertanto, la distribuzione di proventi, utili e plusvalenze,
su strumenti finanziari, come sopra descritta potrebbe
anche essere superiore al risultato medesimo, rappresentando in tale caso, un rimborso parziale del valore
delle quote.
La distribuzione di detti ricavi non comporterà in alcun
caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazione di esse, ma avverrà sempre
come diminuzione del valore unitario delle stesse.
Pertanto, la distribuzione di proventi, utili e plusvalenze,
su strumenti finanziari, come sopra descritta potrebbe
anche essere superiore al risultato medesimo, rappresentando in tale caso, un rimborso parziale del valore
delle quote.
La distribuzione di detti ricavi non comporterà in alcun
caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazione di esse, ma avverrà sempre
come diminuzione del valore unitario delle stesse.
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Comunicazione ai Partecipanti
Testo in vigore fino al 13 aprile 2017
Testo in vigore dal 14 aprile 2017
Il ricavo spettante a ciascuna quota, che potrebbe anche essere superiore all’incremento registrato dal valore
unitario della quota stessa nel periodo cui si riferisce
la Relazione di gestione, sarà determinato dividendo
l’ammontare posto in distribuzione per il numero delle
quote in circolazione alla data determinata dal Consiglio
di Amministrazione della SGR in occasione dell’approvazione della Relazione di gestione: la quota calcolata in
tale data sarà, pertanto, ex-cedola.
Il ricavo spettante a ciascuna quota, che potrebbe anche essere superiore all’incremento registrato dal valore
unitario della quota stessa nel periodo cui si riferisce
la Relazione di gestione, sarà determinato dividendo
l’ammontare posto in distribuzione per il numero delle
quote in circolazione alla data determinata dal Consiglio
di Amministrazione della SGR in occasione dell’approvazione della Relazione di gestione: la quota calcolata in
tale data sarà, pertanto, ex-cedola.
2.2.3 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei
proventi di cui al punto 2.2.2 i Partecipanti esistenti il
giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
2.2.3 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei
proventi di cui al punto 2.2.2 i Partecipanti esistenti il
giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
2.2.4 L’ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 30
giugno e il 31 dicembre di ogni anno, spettante ad ogni
quota, nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della
Relazione di gestione, redatta entro 60 giorni dalla fine
di ogni esercizio dall’organo amministrativo della SGR e
pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa.
In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore
al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della Relazione di gestione.
2.2.4 L’ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 30
giugno e il 31 dicembre di ogni anno, spettante ad ogni
quota, in relazione ai periodi di riferimento di cui alla
tabella al precedente punto 2.2.2, nonché la data di
inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione
di accompagnamento della Relazione di gestione, redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio o del
minor periodo in relazione al quale si procede alla
distribuzione dei proventi dall’organo amministrativo
della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda
Identificativa. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di
approvazione della Relazione di gestione.
Omissis
Omissis
Disciplina transitoria
La modalità di distribuzione di cui al punto 2.2.2 si
applica a decorrere dal periodo di riferimento che si
conclude al 30 giugno 2017.
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