Le imposte patrimoniali e il monitoraggio fiscale

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Le imposte patrimoniali e il monitoraggio fiscale
Le imposte
p
p
patrimoniali
e il monitoraggio fiscale
Le imposte patrimoniali e il monitoraggio
fiscale. L'imposizione patrimoniale nel
sistema fiscale italiano e i rapporti con
l'imposizione sui redditi (IVIE, IVAFE,
imposta
p
di bollo sul conto corrente e sul
conto titoli ecc.)
Avv. Antonio Tomassini – DLA Piper
S
Sommario
i
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Il problema dell'imposizione patrimoniale nel sistema fiscale
it li
italiano
Art. 19 D.L. n. 201/2011
p
di bollo speciale
p
e straordinaria
Imposta
sulle attività segretate
Imposta sul valore degli immobili
detenuti all’estero
all estero (IVIE)
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute
all'estero (IVAFE)
Obbli di monitoraggio
Obbligo
it
i fiscale
fi
l e quadro
d RW
Il regime dell'adempimento collaborativo
La voluntary disclosure
Il problema dell'imposizione patrimoniale
nel sistema fiscale italiano:
una definizione
"L’imposta patrimoniale può essere definita come
un’imposta su quel complesso di beni e diritti del
contribuente che viene generalmente usato allo
scopo di produrre un flusso continuo di beni e
servizi, chiamato reddito, e che in circostanze
ordinarie è destinato a rimanere intatto nel corso
del processo che frutta il reddito stesso."
(V. Seligman, voce «Property tax», in
Encyclopaedia of Social sciences).
3
Il problema dell'imposizione patrimoniale
nell sistema
i t
fi
fiscale
l it
italiano:
li
un'eterna incompiuta
• 1946: Luigi Einaudi: un'imposta patrimoniale per
compiere
i
il «miracolo»
i
l «di
di mutare a ffondo
d lla
psicologia del contribuente»
• 1971: ILOR: imposta sui redditi derivanti dal patrimonio
• 1992 (governo Amato): prelievo una tantum del 6 per
mille sui depositi bancari al fine di tamponare le
conseguenza sulla finanza pubblica della speculazione
sulla lira (che dovette uscire dallo SME alcuni mesi
dopo)
p )
• 2011 (governo Monti): minipatrimoniali su determinati
segmenti di patrimonio
4
Il problema dell'imposizione patrimoniale
nell sistema
i
fi
fiscale
l iitaliano:
li
la compatibilità costituzionale
• Problema di compatibilità con il principio di
capacità contributiva (art. 53 Cost.).
Lo spazio interpretativo invero pare sussistere,
poiché
po
c é il p
principio
c p o fissa
ssa de
dei limitit circa
c ca la
ad
disciplina
sc p a
dell’imposta e, pertanto, non può rappresentare un
ostacolo insormontabile.
• Corte
C t costituzionale
tit i
l ttedesca
d
(22 giugno
i
1995
1995, Bvl
B l
37/91): forma di imposizione non contraria alla
costituzione,, a p
patto che i suoi criteri rispettino
p
i
principi di ragionevolezza e proporzionalità,
esentando quindi i beni fondamentali (minimo vitale
per il contribuente e la famiglia)
famiglia).
5
Il problema dell'imposizione patrimoniale
nell sistema
i t
fi
fiscale
l it
italiano:
li
il "dialogo" tra redditi e patrimonio
• Una forma di imposizione patrimoniale dovrebbe
necessariamente affrontare il problema del "dialogo"
con le attuali imposizioni sul reddito.
Va
a te
tenuto
uto p
presente,
ese te, infatti,
att , cche
e tutte le
e imposte
poste
(anche quelle non sui redditi) si pagano "con i
redditi".
• Il patrimonio,
ti
i a livello
li ll macroeconomico,
i
di
dipende
d d
daii
redditi e dai diritti proprietari: dipende dai redditi dello
stesso contribuente,, prodotti
p
e non consumati,, e da
quelli degli altri contribuenti, che danno valore a diritti
proprietari di altri individui.
6
Il problema dell'imposizione patrimoniale
nell sistema
i t
fi
fiscale
l it
italiano:
li
il "dialogo" tra redditi e patrimonio (segue)
• Si avverte, dunque, il rischio di una doppia
tassazione dei redditi: nel momento in cui sono
percepiti e, successivamente e in via indiretta, sul
patrimonio che hanno contribuito a formare
formare.
• Va notato, tuttavia, che in Italia molti patrimoni si
sono storicamente formati con redditi
scarsamente incisi dalla tassazione diretta (si
pensi a risalenti patrimoni fondiari e immobiliari, o a
quelli più recenti frutto del boom edilizio del
dopoguerra). In altri casi, essi rappresentano il frutto
di una diffusa evasione.
7
Il problema dell'imposizione patrimoniale
nell sistema
i t
fi
fiscale
l it
italiano:
li
difficoltà di determinazione
•
•
•
•
8
Il maggiore ostacolo al passaggio dal sistema attuale di imposte su
"frammenti
frammenti di patrimonio"
patrimonio ad una imposta patrimoniale organica
organica,
tuttavia, si colloca sul versante tecnico della determinazione della
ricchezza.
L'amministrazione
L
amministrazione tributaria, infatti, fatica a intercettare i flussi
reddituali (e, conseguentemente, i patrimoni) che non attraversano
i circuiti controllati dalle grandi aziende o istituzioni finanziarie.
In tali casi – ove si concentra la reale evasione – simili soggetti non
possono "sostituirsi" al fisco, il quale si vede necessitato a ricorrere a
strumenti di tassazione estimativa.
Nel contesto attuale, caratterizzato da una marcata esternalizzazione
della funzione impositiva sulle organizzazioni amministrative esterne
("tassazione attraverso le aziende"), sembra dunque preferibile che
le imposte patrimoniali rivestano un ruolo sussidiario.
Rinvio anche a A.
A Tomassini,
Tomassini Per una vera riforma fiscale servono
scelte più coraggiose, in Il Sole 24 ore del 30 settembre 2015 (All.1)
L patrimoniali
Le
ti
i li – di settore
tt
– cii sono già
ià
• imposte su successioni e donazioni
• imposte suntuarie sui beni di lusso
(imbarcazioni, aerei, automobili sportive)
• IMU
• imposta
p
di bollo speciale
p
sulle attività
segretate
• imposta di bollo ordinaria
• IVIE
• IVAFE
9
A t 19 D
Art.
D.L.
L n. 201/2011
• Rispetto alla (appropriata) introduzione di una
di hi
dichiarazione
i
d
deii patrimoni
i
id
da affiancare
ffi
a quella
ll d
deii
redditi, si è preferito colpire determinati segmenti di
patrimonio attraverso il diffuso ricorso a p
p
patrimoniali ad
hoc, gestite in modo isolato soprattutto dalle banche.
 imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie
«segretate»
segretate
 imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero
(
(IVIE)
)
 imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute
all’estero (IVAFE)
10
Imposta di bollo speciale
sulle attività segretate
• L’imposta di bollo speciale sulle attività segretate è
dovuta annualmente sulle sole attività finanziarie
che sono state oggetto di scudo fiscale detenute in
regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di
ciascun anno.
• L’imposta si applica nella misura del 4 per mille a
decorrere dal 2014.
• Per gli anni 2012 e 2013 è stata applicata l'aliquota,
rispettivamente del 10 e del 13,5
rispettivamente,
13 5 per mille.
mille
• Per l'omesso versamento dell'imposta è prevista
una sanzione pari all
all'importo
importo non versato.
11
I
Imposta
t di bollo
b ll ordinaria
di i
• L'imposta di bollo speciale è determinata al netto
dell'eventuale imposta di bollo ordinaria pagata
ai sensi dell'art. 13 della tariffa allegata al D.P.R.
642/1972 (Disciplina dell
dell'imposta
imposta di bollo),
bollo) come
modificato dall'art. 19 D.L. n. 201/2011.
• Imposta di bollo fissa sugli estratti conto: euro 34,20
per persone fisiche; euro 100 per soggetti diversi da
persona fisica.
• Imposta di bollo proporzionale: 1,5
1 5 per mille sul
valore di mercato (in mancanza, valore nominale o
di rimborso) di prodotti e strumenti finanziari.
12
Imposta di bollo speciale e ordinaria
sulle attività segretate
• Le imposte
p
vanno calcolate sul valore di
mercato delle attività finanziarie o, in
mancanza, sul valore nominale o di
rimborso. In mancanza, rileva il valore di
acquisto.
• Il valore di mercato delle attività finanziarie
è quello rendicontato dagli intermediari in
applicazione di disposizioni di legge.
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Imposta sul valore degli immobili
detenuti all’estero (IVIE)
•
•
•
•
14
L’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) è
dovuta dal 2012 in relazione agli immobili (terreni e fabbricati)
detenuti all’estero, a qualsiasi uso destinati, dalle persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato.
L’i
L’imposta
t è dovuta
d
t per glili immobili
i
bili detenuti
d t
ti a titolo
tit l di proprietà
i tà
o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie). Non si applica l'imposta al nudo proprietario.
L' li
L'aliquota
t è parii allo
ll 0,76%
0 76% del
d l valore
l
d li immobili;
degli
i
bili scende
d
allo 0,4% se l'immobile detenuto all'estero è adibito ad
abitazione principale.
Per gli immobili soggetti a IVIE non si applica l'art. 70 T.U.I.R.
(redditi dei terreni e dei fabbricati detenuti all'estero).
Imposta sul valore degli immobili
detenuti all'estero (IVIE) (segue)
• Il valore degli immobili (base imponibile dell'imposta) è
costituto
i
d l costo
dal
t risultante
i l
d ll'
dall'atto
di acquisto
i t o dai
d i
contratti e, in mancanza, dal valore di mercato.
• Ma se ll'immobile
immobile è situato in un Paese UE o in un
Paese aderente allo Spazio economico europeo, la
base imponibile dell’IVIE è pari al valore catastale
estero utilizzato ai fini del computo di imposte
patrimoniali analoghe all’IVIE.
• Le imposte
p
di tale natura versate all’estero
costituiscono un credito di imposta da scomputare
dall’IVIE dovuta in Italia.
15
Imposta sul valore degli immobili
detenuti all'estero (IVIE) (segue)
•
•
•
•
16
Circolare 28/E del 2012: Paesi per i quali non è possibile
usare la
l base
b
i
imponibile
ibil estera:
t
Francia e Belgio: le imposte patrimoniali sugli immobili
sono calcolate sul reddito medio ritraibile dai fabbricati, e
non sul valore catastale degli immobili stessi;
Malta e Irlanda: non sono applicate imposte patrimoniali
sugli immobili.
immobili
Per tali Paesi, il contribuente potrà scegliere se utilizzare il
reddito medio ritraibile dai fabbricati, come determinato
all’estero moltiplicato per i coefficienti IMU italiani,
all’estero,
italiani ovvero
o ero
il costo di acquisto del bene immobile risultante dall’atto di
acquisto o, in assenza di quest’ultimo, il valore di mercato.
Imposta sul valore delle attività finanziarie
detenute all'estero: ambito di applicazione
L'IVAFE si applica sui prodotti finanziari detenuti all’estero
d ll persone fi
dalle
fisiche
i h residenti
id ti iin Italia:
It li
• partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti
residenti o non residenti,, obbligazioni
g
italiane o estere e
titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi
in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e
certificati di massa (comprese le quote di OICR)
OICR), depositi
e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente
dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di
stipendi di pensione o di compensi)
stipendi,
• (segue)
17
Imposta sul valore delle attività finanziarie
d t
detenute
t all'estero:
ll' t
ambito
bit di applicazione
li
i
(segue)
•
•
•
•
18
contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non
residenti (inter alia,
alia finanziamenti,
finanziamenti riporti
riporti, pronti contro termine e
prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione
estere)
contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del
territorio dello Stato
di itti all’acquisto
diritti
ll’
i t o alla
ll sottoscrizione
tt
i i
di azioni
i i o strumenti
t
ti
finanziari assimilati
ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o
redditi diversi di natura finanziaria
f
di fonte
f
estera (e.g.
(
anche
partecipazione in s.p.a. italiana, in quanto, se detenuta
all'estero, è suscettibile di produrre plusvalenze di fonte estera)
Imposta sul valore delle attività finanziarie
d t
detenute
t all'estero:
ll' t
ambito
bit di applicazione
li
i
(segue)
• L'imposta si applica anche alle attività finanziarie
che sono state oggetto di operazioni di emersione
mediante la procedura della regolarizzazione,
mentre non si considerano detenute all’estero
all estero e
non sono incise dall’IVAFE le attività finanziarie
rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente).
• L'imposta colpisce, nella misura del 2 per mille a
decorrere dal 2014, il valore dei prodotti finanziari.
P contiti correntiti e lib
Per
libretti
tti di risparmio
i
i l'i
l'imposta
t è
prevista in misura fissa pari a euro 34,20.
19
Imposta sul valore delle attività finanziarie
d t
detenute
t all'estero
ll' t
(IVAFE)
(IVAFE):
determinazione
• Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al
termine
i di ciascun
i
anno solare
l
nell lluogo iin cuii sono
detenute le attività finanziarie (con l'ausilio della
documentazione resa dall'intermediario estero di
riferimento). In mancanza, secondo il valore nominale
o di rimborso.
• Come accade per l’IVIE
l’IVIE, dall’imposta si deduce,
deduce fino a
concorrenza del suo ammontare, un credito
d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta
patrimoniale versata in relazione al medesimo periodo
d’imposta nello Stato estero in cui sono detenute le
attività finanziarie.
20
Imposta sul valore delle attività finanziarie
d t
detenute
t all'estero
ll' t
(IVAFE)
(IVAFE):
recenti modifiche normative
•
Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. n. 161/2014
(L
(Legge
europea 2013
2013-bis),
bi ) il presupposto
t iimpositivo
iti
dell'IVAFE non è più il generico possesso di attività
finanziarie estere, ma di prodotti finanziari, conti
correnti e libretti di risparmio.
•
A partire dal periodo di imposta 2014, sono esclusi:
– partecipazioni in s.r.l
s r l o società di persone estere
– finanziamenti (tipicamente dei soci)
– metalli preziosi allo stato grezzo e monetato e valute
estere
•
21
Ratio: su tali attività, se detenute in Italia, non troverebbe
applicazione
pp
l'imposta
p
di bollo.
Obbligo di monitoraggio fiscale
e quadro RW
• Il quadro RW del modello UNICO rileva sia ai
fini del monitoraggio fiscale di cui al D.L. n.
167/1990 sia ai fini IVIE e IVAFE.
• La nozione di titolare effettivo: chi detenga,
anche indirettamente, una partecipazione
superiore
i
all 25% in
i una società
i tà llocalizzata
li
t iin
Paese non collaborativo, deve indicare il
valore complessivo degli investimenti e delle
attività della società estera, oltre che la
percentuale di p
p
partecipazione
p
nella società.
22
La procedura di collaborazione volontaria
(voluntary disclosure)
•
23
Rinvio:
– A.
A Tomassini,
T
i i La
L "voluntary
" l t
disclosure"
di l
" iinternazionale
t
i
l
nel sistema tributario italiano, Corriere Tributario (16)
2015, p. 1195. (All. 2)
– Id., Questioni risolte e questioni aperte nella "voluntary
disclosure", CT (32-33) 2015, p. 2459. (All. 3)
– Id., La proroga della disclosure e le sue prospettive, CT
(40) 2015, p. 4023. (All. 4)
– Id., Titolare effettivo, possesso del reddito e quadro
RW, CT (46) 2015, p. 4521 (All. 5)