Le imposte patrimoniali e il monitoraggio fiscale
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Le imposte patrimoniali e il monitoraggio fiscale
Le imposte p p patrimoniali e il monitoraggio fiscale Le imposte patrimoniali e il monitoraggio fiscale. L'imposizione patrimoniale nel sistema fiscale italiano e i rapporti con l'imposizione sui redditi (IVIE, IVAFE, imposta p di bollo sul conto corrente e sul conto titoli ecc.) Avv. Antonio Tomassini – DLA Piper S Sommario i • • • • • • • • 2 Il problema dell'imposizione patrimoniale nel sistema fiscale it li italiano Art. 19 D.L. n. 201/2011 p di bollo speciale p e straordinaria Imposta sulle attività segretate Imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero all estero (IVIE) Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) Obbli di monitoraggio Obbligo it i fiscale fi l e quadro d RW Il regime dell'adempimento collaborativo La voluntary disclosure Il problema dell'imposizione patrimoniale nel sistema fiscale italiano: una definizione "L’imposta patrimoniale può essere definita come un’imposta su quel complesso di beni e diritti del contribuente che viene generalmente usato allo scopo di produrre un flusso continuo di beni e servizi, chiamato reddito, e che in circostanze ordinarie è destinato a rimanere intatto nel corso del processo che frutta il reddito stesso." (V. Seligman, voce «Property tax», in Encyclopaedia of Social sciences). 3 Il problema dell'imposizione patrimoniale nell sistema i t fi fiscale l it italiano: li un'eterna incompiuta • 1946: Luigi Einaudi: un'imposta patrimoniale per compiere i il «miracolo» i l «di di mutare a ffondo d lla psicologia del contribuente» • 1971: ILOR: imposta sui redditi derivanti dal patrimonio • 1992 (governo Amato): prelievo una tantum del 6 per mille sui depositi bancari al fine di tamponare le conseguenza sulla finanza pubblica della speculazione sulla lira (che dovette uscire dallo SME alcuni mesi dopo) p ) • 2011 (governo Monti): minipatrimoniali su determinati segmenti di patrimonio 4 Il problema dell'imposizione patrimoniale nell sistema i fi fiscale l iitaliano: li la compatibilità costituzionale • Problema di compatibilità con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.). Lo spazio interpretativo invero pare sussistere, poiché po c é il p principio c p o fissa ssa de dei limitit circa c ca la ad disciplina sc p a dell’imposta e, pertanto, non può rappresentare un ostacolo insormontabile. • Corte C t costituzionale tit i l ttedesca d (22 giugno i 1995 1995, Bvl B l 37/91): forma di imposizione non contraria alla costituzione,, a p patto che i suoi criteri rispettino p i principi di ragionevolezza e proporzionalità, esentando quindi i beni fondamentali (minimo vitale per il contribuente e la famiglia) famiglia). 5 Il problema dell'imposizione patrimoniale nell sistema i t fi fiscale l it italiano: li il "dialogo" tra redditi e patrimonio • Una forma di imposizione patrimoniale dovrebbe necessariamente affrontare il problema del "dialogo" con le attuali imposizioni sul reddito. Va a te tenuto uto p presente, ese te, infatti, att , cche e tutte le e imposte poste (anche quelle non sui redditi) si pagano "con i redditi". • Il patrimonio, ti i a livello li ll macroeconomico, i di dipende d d daii redditi e dai diritti proprietari: dipende dai redditi dello stesso contribuente,, prodotti p e non consumati,, e da quelli degli altri contribuenti, che danno valore a diritti proprietari di altri individui. 6 Il problema dell'imposizione patrimoniale nell sistema i t fi fiscale l it italiano: li il "dialogo" tra redditi e patrimonio (segue) • Si avverte, dunque, il rischio di una doppia tassazione dei redditi: nel momento in cui sono percepiti e, successivamente e in via indiretta, sul patrimonio che hanno contribuito a formare formare. • Va notato, tuttavia, che in Italia molti patrimoni si sono storicamente formati con redditi scarsamente incisi dalla tassazione diretta (si pensi a risalenti patrimoni fondiari e immobiliari, o a quelli più recenti frutto del boom edilizio del dopoguerra). In altri casi, essi rappresentano il frutto di una diffusa evasione. 7 Il problema dell'imposizione patrimoniale nell sistema i t fi fiscale l it italiano: li difficoltà di determinazione • • • • 8 Il maggiore ostacolo al passaggio dal sistema attuale di imposte su "frammenti frammenti di patrimonio" patrimonio ad una imposta patrimoniale organica organica, tuttavia, si colloca sul versante tecnico della determinazione della ricchezza. L'amministrazione L amministrazione tributaria, infatti, fatica a intercettare i flussi reddituali (e, conseguentemente, i patrimoni) che non attraversano i circuiti controllati dalle grandi aziende o istituzioni finanziarie. In tali casi – ove si concentra la reale evasione – simili soggetti non possono "sostituirsi" al fisco, il quale si vede necessitato a ricorrere a strumenti di tassazione estimativa. Nel contesto attuale, caratterizzato da una marcata esternalizzazione della funzione impositiva sulle organizzazioni amministrative esterne ("tassazione attraverso le aziende"), sembra dunque preferibile che le imposte patrimoniali rivestano un ruolo sussidiario. Rinvio anche a A. A Tomassini, Tomassini Per una vera riforma fiscale servono scelte più coraggiose, in Il Sole 24 ore del 30 settembre 2015 (All.1) L patrimoniali Le ti i li – di settore tt – cii sono già ià • imposte su successioni e donazioni • imposte suntuarie sui beni di lusso (imbarcazioni, aerei, automobili sportive) • IMU • imposta p di bollo speciale p sulle attività segretate • imposta di bollo ordinaria • IVIE • IVAFE 9 A t 19 D Art. D.L. L n. 201/2011 • Rispetto alla (appropriata) introduzione di una di hi dichiarazione i d deii patrimoni i id da affiancare ffi a quella ll d deii redditi, si è preferito colpire determinati segmenti di patrimonio attraverso il diffuso ricorso a p p patrimoniali ad hoc, gestite in modo isolato soprattutto dalle banche. imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie «segretate» segretate imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero ( (IVIE) ) imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) 10 Imposta di bollo speciale sulle attività segretate • L’imposta di bollo speciale sulle attività segretate è dovuta annualmente sulle sole attività finanziarie che sono state oggetto di scudo fiscale detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno. • L’imposta si applica nella misura del 4 per mille a decorrere dal 2014. • Per gli anni 2012 e 2013 è stata applicata l'aliquota, rispettivamente del 10 e del 13,5 rispettivamente, 13 5 per mille. mille • Per l'omesso versamento dell'imposta è prevista una sanzione pari all all'importo importo non versato. 11 I Imposta t di bollo b ll ordinaria di i • L'imposta di bollo speciale è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo ordinaria pagata ai sensi dell'art. 13 della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 (Disciplina dell dell'imposta imposta di bollo), bollo) come modificato dall'art. 19 D.L. n. 201/2011. • Imposta di bollo fissa sugli estratti conto: euro 34,20 per persone fisiche; euro 100 per soggetti diversi da persona fisica. • Imposta di bollo proporzionale: 1,5 1 5 per mille sul valore di mercato (in mancanza, valore nominale o di rimborso) di prodotti e strumenti finanziari. 12 Imposta di bollo speciale e ordinaria sulle attività segretate • Le imposte p vanno calcolate sul valore di mercato delle attività finanziarie o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. In mancanza, rileva il valore di acquisto. • Il valore di mercato delle attività finanziarie è quello rendicontato dagli intermediari in applicazione di disposizioni di legge. 13 Imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) • • • • 14 L’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) è dovuta dal 2012 in relazione agli immobili (terreni e fabbricati) detenuti all’estero, a qualsiasi uso destinati, dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L’i L’imposta t è dovuta d t per glili immobili i bili detenuti d t ti a titolo tit l di proprietà i tà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Non si applica l'imposta al nudo proprietario. L' li L'aliquota t è parii allo ll 0,76% 0 76% del d l valore l d li immobili; degli i bili scende d allo 0,4% se l'immobile detenuto all'estero è adibito ad abitazione principale. Per gli immobili soggetti a IVIE non si applica l'art. 70 T.U.I.R. (redditi dei terreni e dei fabbricati detenuti all'estero). Imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) (segue) • Il valore degli immobili (base imponibile dell'imposta) è costituto i d l costo dal t risultante i l d ll' dall'atto di acquisto i t o dai d i contratti e, in mancanza, dal valore di mercato. • Ma se ll'immobile immobile è situato in un Paese UE o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo, la base imponibile dell’IVIE è pari al valore catastale estero utilizzato ai fini del computo di imposte patrimoniali analoghe all’IVIE. • Le imposte p di tale natura versate all’estero costituiscono un credito di imposta da scomputare dall’IVIE dovuta in Italia. 15 Imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) (segue) • • • • 16 Circolare 28/E del 2012: Paesi per i quali non è possibile usare la l base b i imponibile ibil estera: t Francia e Belgio: le imposte patrimoniali sugli immobili sono calcolate sul reddito medio ritraibile dai fabbricati, e non sul valore catastale degli immobili stessi; Malta e Irlanda: non sono applicate imposte patrimoniali sugli immobili. immobili Per tali Paesi, il contribuente potrà scegliere se utilizzare il reddito medio ritraibile dai fabbricati, come determinato all’estero moltiplicato per i coefficienti IMU italiani, all’estero, italiani ovvero o ero il costo di acquisto del bene immobile risultante dall’atto di acquisto o, in assenza di quest’ultimo, il valore di mercato. Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero: ambito di applicazione L'IVAFE si applica sui prodotti finanziari detenuti all’estero d ll persone fi dalle fisiche i h residenti id ti iin Italia: It li • partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti,, obbligazioni g italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR) OICR), depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi di pensione o di compensi) stipendi, • (segue) 17 Imposta sul valore delle attività finanziarie d t detenute t all'estero: ll' t ambito bit di applicazione li i (segue) • • • • 18 contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (inter alia, alia finanziamenti, finanziamenti riporti riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere) contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato di itti all’acquisto diritti ll’ i t o alla ll sottoscrizione tt i i di azioni i i o strumenti t ti finanziari assimilati ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria f di fonte f estera (e.g. ( anche partecipazione in s.p.a. italiana, in quanto, se detenuta all'estero, è suscettibile di produrre plusvalenze di fonte estera) Imposta sul valore delle attività finanziarie d t detenute t all'estero: ll' t ambito bit di applicazione li i (segue) • L'imposta si applica anche alle attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione, mentre non si considerano detenute all’estero all estero e non sono incise dall’IVAFE le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente). • L'imposta colpisce, nella misura del 2 per mille a decorrere dal 2014, il valore dei prodotti finanziari. P contiti correntiti e lib Per libretti tti di risparmio i i l'i l'imposta t è prevista in misura fissa pari a euro 34,20. 19 Imposta sul valore delle attività finanziarie d t detenute t all'estero ll' t (IVAFE) (IVAFE): determinazione • Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine i di ciascun i anno solare l nell lluogo iin cuii sono detenute le attività finanziarie (con l'ausilio della documentazione resa dall'intermediario estero di riferimento). In mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. • Come accade per l’IVIE l’IVIE, dall’imposta si deduce, deduce fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata in relazione al medesimo periodo d’imposta nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. 20 Imposta sul valore delle attività finanziarie d t detenute t all'estero ll' t (IVAFE) (IVAFE): recenti modifiche normative • Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. n. 161/2014 (L (Legge europea 2013 2013-bis), bi ) il presupposto t iimpositivo iti dell'IVAFE non è più il generico possesso di attività finanziarie estere, ma di prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio. • A partire dal periodo di imposta 2014, sono esclusi: – partecipazioni in s.r.l s r l o società di persone estere – finanziamenti (tipicamente dei soci) – metalli preziosi allo stato grezzo e monetato e valute estere • 21 Ratio: su tali attività, se detenute in Italia, non troverebbe applicazione pp l'imposta p di bollo. Obbligo di monitoraggio fiscale e quadro RW • Il quadro RW del modello UNICO rileva sia ai fini del monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167/1990 sia ai fini IVIE e IVAFE. • La nozione di titolare effettivo: chi detenga, anche indirettamente, una partecipazione superiore i all 25% in i una società i tà llocalizzata li t iin Paese non collaborativo, deve indicare il valore complessivo degli investimenti e delle attività della società estera, oltre che la percentuale di p p partecipazione p nella società. 22 La procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) • 23 Rinvio: – A. A Tomassini, T i i La L "voluntary " l t disclosure" di l " iinternazionale t i l nel sistema tributario italiano, Corriere Tributario (16) 2015, p. 1195. (All. 2) – Id., Questioni risolte e questioni aperte nella "voluntary disclosure", CT (32-33) 2015, p. 2459. (All. 3) – Id., La proroga della disclosure e le sue prospettive, CT (40) 2015, p. 4023. (All. 4) – Id., Titolare effettivo, possesso del reddito e quadro RW, CT (46) 2015, p. 4521 (All. 5)