terreni incolti - Comune di Montagna in Valtellina

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terreni incolti - Comune di Montagna in Valtellina
COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA
Provincia di Sondrio
23020 VIA Piazza, 296 – tel 0342/380077 – fax 0342/380740
Nr. 49 Registro Ordinanze
Prot. 4690
Montagna in Valtellina, 15.07.2013
OGGETTO: Ordinanza relativa all’esecuzione dello sfalcio, taglio erba, manutenzione e pulizia di terreni incolti.
IL SINDACO
Considerato che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori provvedono ad una
adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;
Considerato che la presenza dei terreni incolti, recintati e non - siti all’interno ed all’esterno del centro urbano,
consapevolmente abbandonati dai proprietari e/o conduttori degli stessi, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e
arbusti, oggetto anche di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei - provocano, per incuria, problemi di igiene e
possono essere causa di incendi e di caduta massi, con potenziale pericolo all’incolumità alle persone ed ai beni
territorialmente esistenti;
Visto altresì lo stato di manutenzione delle strade comunali e vicinali ricadenti nel territorio di questo Comune;
Rilevato che eventuali cattive condizioni di viabilità delle stesse sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non
provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si
protendono oltre il ciglio stradale;
Accertato che, per quanto riguarda le strade comunali, spesso non vengono osservate le norme sopra richiamate oltre a
tutte le altre norme e cautele che disciplinano l’uso e garantiscono la normale circolazione e la sicurezza della viabilità;
Vista la L. 225/92, D.L. 112/98 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;
Visto l’art. 255 del D. L.vo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265/34 e s.m.i.;
Vista la L. R. n. 13/85 “Norme in materia di igiene pubblica”;
Visto il Regolamento di Igiene dell’ASL della Provincia di Sondrio;
Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n.285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli art. 5, 6 e 7 D.L.vo 30.04.1992, n° 285 istitutivo del Nuovo C.d.S.;
Visti il Regolamento di esecuzione del Nuovo C.d.S.;
Visti il D.L.vo 267/2000 (Testo Unico delle Autonomie Locali );
ORDINA
Ai proprietari ed a coloro che siano, a qualsiasi titolo, conduttori o fruitori di tutti i terreni, a qualsivoglia uso
destinati, situati nel territorio del Comune di Montagna in Valtellina ad una altezza inferiore a 2000 mt. s.l.m., quali:
terreni incolti o coltivati;
prati, campi ed aree verdi in genere incolte o abbandonate;
di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati ai punti 1,2,3,e 4, che dovranno essere comunque tutti effettuati
ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, ENTRO E NON OLTRE IL 31 luglio di ogni
anno, e successivamente, ogni qualvolta necessario per non creare turbative e pericolo alla sicurezza di persone e cose,
potenziali cause di incendi, occultamenti della segnaletica stradale;
1) SFALCIO/TAGLIO dei prati, dell’erba e della vegetazione in genere e contestuale rimozione dello sfalcio al fine di evitare
che, dalla mancata cura, vi sia il pericolo di propagazione di incendi e caduta massi.
2) REGOLAZIONE DELLE SIEPI, TAGLIO DI RAMI DELLE ALBERATURE E PIANTE site nelle vicinanze di abitazioni, ed
in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della
viabilità e della fruizione delle stesse.
3) MANTENIMENTO IN PERFETTO STATO DI PULIZIA DI BOSCHI, PINETE E TERRENI , anche se recintati, limitrofi in
particolare agli insediamenti abitativi.
4) TAGLIO DI RADICI ED IN GENERE DI PARTI ARBOREE CHE PROVOCANO DANNO ALLE AREE PUBBLICHE, alle
sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio.
SI SOTTOLINEA CHE, SE DURANTE LE OPERAZIONI DI CUI AI SUDDETTI PUNTI, I PROPRIETARI O CONDUTTORI
RAVVISASSERO SITUAZIONI DI DEGRADO DI MURI IN PIETRAME, O DI QUALSIASI ALTRO TIPO DI MANUFATTO
SIMILARE, DOVRANNO PROVVEDERE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PREDETTI.
NEL CASO IN CUI DETTE SITUAZIONI CREASSERO POTENZIALI SITUAZIONI DI PERICOLO ALLA PUBBLICA
INCOLUMITÀ È FATTO OBBLIGO DI SEGNALARLE PRONTAMENTE AL COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA
PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.
AVVERTE CHE
Scaduti i termini, il Comune di Montagna in Valtellina valuterà le singole situazioni critiche o avverse, verificandone le
eventuali condizioni di pericolosità e, nel caso, agli interessati, che non abbiano ottemperato autonomamente alle
prescrizioni di cui sopra, saranno addebitate le spese relative ai lavori che saranno eseguiti dall’Amministrazione Comunale,
senza ulteriore comunicazione
DISPONE CHE
In caso di inadempienza, e comunque chiunque violi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, verrà applicata una
sanzione amministrativa secondo le modalità previste dall’art. 7/bis del D.L.vo 267/2000, mediante la determinazione del
pagamento di una somma di € 250,00 , fatta salva l’azione penale nei casi previsti dalla Legge.
Ai fini della conciliazione gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie cui saranno assoggettati i trasgressori agli
obblighi, divieti o limitazioni di cui trattasi, sono così determinati:
€ 250,00 per chiunque violi i punti 1-2-3-4-5 della presente ordinanza;
ai sensi degli artt. 29, 31 e 33, del Codice della Strada (D. Lgs n. 285 del 30.04.1992) e del Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 nel caso dovesse ricorrere la violazione assoggettata.
Dispone altresì di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio
comunale nonché nei consueti modi di diffusione e di inviare copia della presente Ordinanza agli organi di polizia stradale
operanti nel territorio comunale. Si dispone la divulgazione della presente mediante affissione di manifesti sul territorio
comunale.
Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica sono incaricati della
vigilanza per l’esatta e puntuale osservanza della presente Ordinanza.
IL SINDACO
F.to Barbara Baldini
COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo (legge 06.12.1971 n. 1034), o in alternativo, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni.