SEMINARIO REGIONALE DI ORIENTAMENTO: `Nuove norme sulla
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SEMINARIO REGIONALE DI ORIENTAMENTO: ‘Nuove norme sulla circolazione stradale: indirizzi normativi e indicazioni operative a seguito del D.L. 151/2003 codice PAG 03 10 CE Milano, martedì 22 luglio 2003 Relazione sulle modifiche apportate all’art. 207 del C.D.S. recante “Veicoli immatricolati all’estero e muniti di targa EE” (d.l. 151 del 26.06.2003) Intervento di: Roberto Novelli, Commissario capo, Polizia municipale di Brescia La norma in esame, che non aveva precedenti nel codice abrogato, risponde all’obiettivo di adottare misure cautelari per le infrazioni commesse da conducenti di veicoli stranieri. Pertanto quando un’infrazione è commessa alla guida di un veicolo immatricolato all’estero o con targa EE, il Codice prevede l’adozione di misure cautelari a garanzia del credito derivante dall’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Essendo il recupero della somma più difficoltoso, il legislatore ha imposto alcune garanzie e un’eccezione al sistema del pagamento in forma ridotta. Il presupposto per l’applicazione della normativa enunciata all’art. 207 è che l’infrazione sia commessa alla guida di un veicolo straniero, non ha importanza che il conducente sia straniero o italiano; nel caso in cui un cittadino straniero commetta un’infrazione alla guida di un veicolo immatricolato in Italia, si applicano le regole ordinarie anche perché come garanzia c’è il proprietario italiano che risponde in solido. La prima differenza prevista nell’art. 207 è la facoltà concessa al conducente straniero di pagare brevi manu all’agente accertatore. All’uopo, si contesta l’infrazione compilando il verbale e si rilascia quietanza o per un maggior snellimento dell’attività burocratica è sufficiente che nel verbale ci sia l’espressa menzione dell’avvenuto pagamento. Il Codice stabilisce che qualora il trasgressore non voglia o non possa avvalersi della facoltà del pagamento in misura ridotta nelle mani dell’agente accertatore debba versare, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo previsto per ciascuna violazione. Questo versamento che prima poteva avvenire in contanti anche in valuta estera o mediante documento fidejussorio, ora potrà compiersi solo tramite cauzione in contanti. 1 L’Unione Europea fin dall’emanazione del Nuovo Codice della Strada, non si è mostrata molto convinta della validità delle disposizioni contenute nel secondo comma dell’art. 207, tuttavia non aveva sollevato alcuna osservazione al momento della notifica del testo citato. Solo dopo qualche tempo la Commissione della Comunità Europea riteneva la procedura enunciata nell’articolo “un trattamento differenziato e non proporzionato” dei trasgressori in base al luogo di immatricolazione dei veicoli e pertanto ritenendo la procedura una violazione all’art. 6 del trattato CEE, avviava un procedimento per inadempimento nei confronti dell’Italia. La Commissione stessa emetteva in data 2 ottobre 1998 un parere in cui invitava lo Stato Italiano a adottare le misure necessarie per conformarsi. Lo Stato Italiano, pur dichiarandosi disponibile a adeguarsi al parere, per molto tempo dilazionava l’intervento modificativo. Solo con l’intervento e sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. in cui si palesava e ravvisava il trattamento discriminatorio, (sentenza sez. VI nr. C-224/00 del 19.03.2002) il Governo Italiano approntava la modifica. Nelle more dell’intervento legislativo veniva emanata una circolare del Ministero dell’Interno nr. 300/A/2/52507/C11/57/1 del 6 maggio 2002 e solo nel mese di febbraio 2003 avveniva con legge nr. 14 la concreta modifica all’art. 207, adeguandosi alla sentenza della Corte di Giustizia Europea. La normativa in esame prevede che, nel caso in cui il trasgressore di una violazione al C.d.S. si trovi alla guida di un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dell’U.E. o aderenti allo spazio Economico Europeo, la somma da versare a titolo di cauzione è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta. Pertanto gli operatori dovranno comportarsi diversamente a seconda del Paese di immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. E’ bene ricordarsi che agli attuali Paesi che fanno parte dell’U.E. (Austria, Germania, Lussemburgo, Belgio, Gran Bretagna, Olanda, Danimarca, Grecia, Portogallo, Francia, Irlanda, Spagna, Finlandia, Svezia, Italia) negli anni successivi vi sarà un ampliamento (dell’Unione) con l’aggiunta di ulteriori Nazioni (Cipro, Malta, Slovenia, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Lettonia, Slovacchia, Ungheria, Lituania). Un’ulteriore novità apportata dal decreto legge è l’estensione dell’applicabilità dell’articolo in esame non solo ai conducenti dei veicoli immatricolati nella Comunità Europea ma anche quelli inclusi nell’accordo sullo spazio Economico Europeo. Peraltro l’elenco delle Nazioni include tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea, nonché Islanda – Norvegia – Liechtenstein e Svizzera. 2 La cauzione incamerata viene depositata presso l’Ufficio o Comando e congelata per sessanta giorni. Durante tale periodo possono avvenire tre situazioni: 1. il trasgressore paga quanto dovuto, la somma viene restituita con la redazione di apposito verbale; 2. il trasgressore presenta ricorso, la somma resta “congelata” in attesa della definizione del giudizio; 3. decorso il termine dei sessanta giorni senza che il trasgressore abbia pagato o presentato ricorso la somma viene incamerata tra gli introiti delle violazioni senza procedura esattoriale, salvo per i trasgressori appartenenti all’U.E. o aderenti all’accordo sullo spazio Economico Europeo ai quali viene messo a ruolo la parte rimanente non incamerata e spettante l’Ente Creditore. Prima dell’attuale modifica del D.L. 151/03 il Codice prevedeva che in mancanza del versamento della cauzione veniva disposto in via cautelare l’immediato ritiro della patente di guida e successivamente in mancanza del titolo abilitativo si applicava il fermo amministrativo del veicolo. Ora, con la modifica viene eliminata la sanzione cautelare del ritiro della patente di guida, resta in vigore il fermo amministrativo del veicolo fino all’adempimento dell’onere e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni. Pur essendo anch’essa una misura cautelativa si applica per quanto compatibile e soprattutto per la restituzione, la procedura illustrata nell’art. 214. La norma prevede un tempo massimo (60 giorni) in cui si può applicare il fermo amministrativo, alla scadenza il proprietario o chi ne ha la legittima disponibilità, ha il diritto di pretendere la restituzione anche se non è stato assolto il pagamento della sanzione. Per quanto riguarda gli oneri relativi alle spese di trasporto e custodia resta valido l’articolo 214 comma 2 il quale collega la restituzione del veicolo al previo pagamento degli oneri connessi al fermo amministrativo. Anche per questo caso particolare di fermo è ammesso ricorso al Prefetto a norma dell’art. 203 e quando il ricorso sia accolto, l’ordinanza estingue la sanzione accessoria con la restituzione del veicolo a cura dell’organo di polizia accertatore. In sede di conversione del decreto in legge e già approvato da un ramo del Parlamento vi è un ulteriore modifica all’art. 207 con l’aggiunta di un comma: il 4 bis. Tale comma prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell’Unione Europea. 3