Donazioni in denaro alle organizzazioni di volontariato

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Donazioni in denaro alle organizzazioni di volontariato
DONAZIONE IN DENARO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
DEFINIZIONE DI DONAZIONE
Le DONAZIONI sono definite dal codice civile in questi termini: "La donazione è il contratto
col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di
questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione." (articolo 769 del codice
civile).
LE CARATTERISTICHE
La donazione esclude qualsiasi vincolo relativamente ad una controprestazione. Si dona
senza chiedere niente in cambio. E' questa la caratteristica fondamentale che permette di
differenziare i proventi derivanti da donazioni dai proventi derivanti da attività commerciale:
Nella donazione una persona dona senza chiedere niente in cambio, per spirito di
liberalità; di conseguenza il soggetto che riceve la donazione non è vincolato a offrire una
controprestazione.
Nell'attività commerciale una persona trasferisce del denaro perché chi riceve quel denaro
si vincola a offrire una controprestazione.
Per tali motivi, la donazione, per le Associazioni, rappresentano un canale di finanziamento
istituzionale e, quindi, non sottoposta a tassazione
Ciò è confermato dall’art. 770 del codice civile che dispone: "È donazione anche la
liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale
rimunerazione. Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di
servizi resi o comunque in conformità agli usi."
La donazione può essere vincolata al raggiungimento di un obiettivo o allo svolgimento di
un’attività (cosiddetta Donazione modale – art. 793 c.c.). L’Associazione che riceve una donazione
vincolata è obbligata, entro i limiti del valore della donazione, ad adempiere al vincolo
imposto dal donante.
ESSENZIALI DELLE DONAZIONI
IL REGIME FISCALE DELLE
DONAZIONI IN CONTANTI
A livello fiscale le donazioni a favore delle Organizzazioni di Volontariato, godono di un
trattamento di favore. Infatti la legge prevede vari meccanismi per i quali colui che dona
denaro ad un'associazione utilizzando canali tracciabili (bonifico bancario, versamento in conto
corrente postale, assegno) ha la possibilità di detrarre/dedurre una quota parte della donazione.
Il più diffuso e semplice meccanismo di detrazione della donazione è descritto dall'art. 15
del DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi; la legge, per intenderci, sulla quale è basato tutto il
sistema di tassazione dei redditi della Repubblica Italiana). Tale disciplina prescrive che:
̶
la donazione riconosciuta ad una ONLUS (anche alle OdV iscritte al Registro) è detraibile al
26% a fronte di una donazione massima di € 30.000 (il che vuol dire; se il donante dona €
30.000, può detrarre al massimo € 7.800; se la donazione è di € 15.000, la detrazione è di € 3.900)
l'associazione può garantire la detraibilità della donazione solo quando la donazione
è stata riconosciuta mediante versamenti tracciabili (bonifico bancario; assegno; versamento
̶
attraverso ufficio postale)
̶
l'associazione deve rilasciare al donante apposita ricevuta la quale deve contenere
tutte le informazioni necessarie a legittimare la detraibilità della donazione (la ricevuta
deve essere formata da una prima parte, che è la ricevuta vera e propria la quale reca i dati che
permettono di rintracciare la donazione, e da una seconda parte, che è l'informativa che chiarisce i termini
legislativi che permettono la detraibilità; entrambe le parti sono obbligatorie)
Le donazioni riconosciute in contanti non sono detraibili. Questo perché la detraibilità è, in
sostanza, una sorta di rinuncia, da parte dello Stato, di una quota parte delle tasse dovute.
Di conseguenza deve essere gestita secondo rigorosi criteri di trasparenza. Qualora una
persone doni in contanti una somma di denaro l'Associazione deve rilasciare una ricevuta
generica (che non permette la donazione ma che serve per contabilizzare, in entrata, la somma riconosciuta)
esente da bollo (questo perché la tua Associazione è esente, in quanto ONLUS, dall'imposta di bollo).
CSVM Centro di Servizio per il Volontariato Mantovano
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