Donazioni in denaro alle organizzazioni di volontariato
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Donazioni in denaro alle organizzazioni di volontariato
DONAZIONE IN DENARO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEFINIZIONE DI DONAZIONE Le DONAZIONI sono definite dal codice civile in questi termini: "La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione." (articolo 769 del codice civile). LE CARATTERISTICHE La donazione esclude qualsiasi vincolo relativamente ad una controprestazione. Si dona senza chiedere niente in cambio. E' questa la caratteristica fondamentale che permette di differenziare i proventi derivanti da donazioni dai proventi derivanti da attività commerciale: Nella donazione una persona dona senza chiedere niente in cambio, per spirito di liberalità; di conseguenza il soggetto che riceve la donazione non è vincolato a offrire una controprestazione. Nell'attività commerciale una persona trasferisce del denaro perché chi riceve quel denaro si vincola a offrire una controprestazione. Per tali motivi, la donazione, per le Associazioni, rappresentano un canale di finanziamento istituzionale e, quindi, non sottoposta a tassazione Ciò è confermato dall’art. 770 del codice civile che dispone: "È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi." La donazione può essere vincolata al raggiungimento di un obiettivo o allo svolgimento di un’attività (cosiddetta Donazione modale – art. 793 c.c.). L’Associazione che riceve una donazione vincolata è obbligata, entro i limiti del valore della donazione, ad adempiere al vincolo imposto dal donante. ESSENZIALI DELLE DONAZIONI IL REGIME FISCALE DELLE DONAZIONI IN CONTANTI A livello fiscale le donazioni a favore delle Organizzazioni di Volontariato, godono di un trattamento di favore. Infatti la legge prevede vari meccanismi per i quali colui che dona denaro ad un'associazione utilizzando canali tracciabili (bonifico bancario, versamento in conto corrente postale, assegno) ha la possibilità di detrarre/dedurre una quota parte della donazione. Il più diffuso e semplice meccanismo di detrazione della donazione è descritto dall'art. 15 del DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi; la legge, per intenderci, sulla quale è basato tutto il sistema di tassazione dei redditi della Repubblica Italiana). Tale disciplina prescrive che: ̶ la donazione riconosciuta ad una ONLUS (anche alle OdV iscritte al Registro) è detraibile al 26% a fronte di una donazione massima di € 30.000 (il che vuol dire; se il donante dona € 30.000, può detrarre al massimo € 7.800; se la donazione è di € 15.000, la detrazione è di € 3.900) l'associazione può garantire la detraibilità della donazione solo quando la donazione è stata riconosciuta mediante versamenti tracciabili (bonifico bancario; assegno; versamento ̶ attraverso ufficio postale) ̶ l'associazione deve rilasciare al donante apposita ricevuta la quale deve contenere tutte le informazioni necessarie a legittimare la detraibilità della donazione (la ricevuta deve essere formata da una prima parte, che è la ricevuta vera e propria la quale reca i dati che permettono di rintracciare la donazione, e da una seconda parte, che è l'informativa che chiarisce i termini legislativi che permettono la detraibilità; entrambe le parti sono obbligatorie) Le donazioni riconosciute in contanti non sono detraibili. Questo perché la detraibilità è, in sostanza, una sorta di rinuncia, da parte dello Stato, di una quota parte delle tasse dovute. Di conseguenza deve essere gestita secondo rigorosi criteri di trasparenza. Qualora una persone doni in contanti una somma di denaro l'Associazione deve rilasciare una ricevuta generica (che non permette la donazione ma che serve per contabilizzare, in entrata, la somma riconosciuta) esente da bollo (questo perché la tua Associazione è esente, in quanto ONLUS, dall'imposta di bollo). CSVM Centro di Servizio per il Volontariato Mantovano Strada Montata 2A, 46100 Mantova tel. 0376 367157 fax 0376 379051 C.F. 9302768 0201 web www.csvm.it