PICCOLO VADEMECUM DEGLI ATTI IN MATERIA DI MINORI

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PICCOLO VADEMECUM DEGLI ATTI IN MATERIA DI MINORI
PICCOLO VADEMECUM
DEGLI ATTI IN MATERIA
DI MINORI
Volontaria giurisdizione
TRIBUNALE DI TARANTO
ANNO 2011
Antonella Manicone – direttore amministrativo
Richieste di autorizzazioni al Giudice
tutelare per accettare o rinunziare
all’eredità per conto del minore
Nel caso di eredità devoluta a minore, il genitore esercente la potestà può accettare con
beneficio di inventario ai sensi dell’art. 471 cc o rinunciare nel caso le passività siano tali
da rendere l’eredità non conveniente. Per l’accettazione o il rinuncia dell’eredità per conto
del minore, il genitore esercente la potestà deve fare apposita domanda al Giudice
Tutelare.
Articolo 320 comma 3 del codice civile
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a
qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati,
accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni
ultranovennali (1572) o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né
promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per
necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne
determina l’impiego.
Art. 322 codice civile
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo
possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi
eredi o aventi causa.
Art. 471 codice civile
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio
d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 320 e 374.
Autorità competente: Giudice Tutelare.
Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di tribunale, competente per territorio in
relazione all'ultimo domicilio del defunto.
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Normativa di riferimento: artt. 471 cod.civ.
La richiesta prevede:
1. Marca da Bollo per € 8;
2. Certificato di morte in carta libera;
3. Stato di famiglia del minore;
4. Nel caso in cui si richieda la rinuncia all’eredità va allegata la documentazione
attestante la situazione debitoria.
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INVENTARIO
La dichiarazione di accettazione con beneficio deve essere preceduta o seguita
dall’inventario dei beni del defunto nei termini stabiliti dalla legge.
Questa procedura è obbligatoria anche per il chiamato all'eredità che si trovi a qualsiasi
titolo nel possesso dei beni ereditari, egli, in caso di mancata redazione dell'inventario
entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione, prorogabili per una sola volta su
autorizzazione del Tribunale, viene considerato erede puro e semplice.
Possono chiedere l'inventario dei beni ereditari:
•
l'esecutore testamentario;
•
coloro che possono avere diritto alla successione;
•
i creditori.
Atti richiesti: Decreto che dispone l'inventario dei beni ereditari; inventario degli stessi beni.
Autorità competente: Tribunale per il decreto, Cancelliere del Tribunale o Notaio designato
dal defunto con testamento o nominato dal Tribunale, per l'inventario.
Ufficio giudiziario competente: Tribunale o sezione distaccata di tribunale competente per
territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.
Normativa di riferimento: artt. 456/527 cod. civ.; artt. 769/777 cod.proc.civ.; art. 192 att.
cod.proc.civ.
Per chiedere la formazione dell’inventario occorre:
- ricorso con nota di iscrizione;
- contributo unificato di € 85,00 (procedimento volontaria giurisdizione, esente per
minori/interdetti);
- marca di € 8,00 per diritti di notifica;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autentica contenente l’indicazione
delle persone;
- che devono assistere e relativi indirizzi (art. 771 c.p.c.).
Se le persone che devono assistere all’inventario non hanno residenza e domicilio in
Taranto è obbligatorio chiedere la nomina di un notaio che le rappresenti.
A chiusura dell’inventario in mancanza di un soggetto cui spetti naturalmente la custodia di
beni mobili e carte e in caso di disaccordo, si può chiedere al giudice la nomina del
consegnatario:
- ricorso con nota di iscrizione;
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- contributo unificato di € 85,00 (procedimento volontaria giurisdizione, esente per
minori/interdetti);
- marca di € 8,00 per diritti di notifica.
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Riscossione per conto di minori di somme
rivenienti da crediti da lavoro del defunto
Nel caso in cui il minore debba riscuotere delle somme spettanti al genitore deceduto in
qualità di prestatore di lavoro, può farlo tramite richiesta al Giudice Tutelare da parte del
genitore che esercita la potestà. Per effettuare questa operazione non è necessario aver
preventivamente accettato l’eredità con benefico di inventario.
Art. 2118. codice civile
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando
il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità
equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per
morte del prestatore di lavoro.
Art. 2120. codice civile
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha
diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per
ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta
per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma
precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura,
corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione
di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause
di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia
prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo
comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata
nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento
dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni
di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del
rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese
uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro,
può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per
cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo,
di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto
notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene
detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista
dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti
individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento
delle richieste di anticipazione.
Art. 2122. codice civile
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120
devono corrispondersi al coniuge, ai figli e se vivevano a carico del prestatore di lavoro ai
parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo
il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo
le norme della successione legittima.
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la
ripartizione delle indennità.
Autorità competente: Giudice Tutelare.
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Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di tribunale, competente per territorio in
relazione all'ultimo domicilio del defunto.
Normativa di riferimento: artt. 2118, 2120, 2122 cod.civ.
La richiesta prevede, oltre alla compilazione dell’apposito modulo:
1. Marca da Bollo per € 8;
2. Certificato di morte in carta libera;
3. Stato di famiglia del minore;
4. Documentazione comprovante il rapporto di lavoro del defunto;
5. Documentazione comprovante il credito di lavoro del defunto;
6. Documentazione comprovante la potestà sul minore.
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Incasso di somme e/o l’alienazione di beni
per conto del minore
Nel caso in cui il genitore esercente la potestà su un minore, nell’interesse del minore,
debba ritirare delle somme o alienare un bene di proprietà di quest’ultimo, deve richiedere
autorizzazione al Giudice Tutelare dimostrando che tali atti sono nell’esclusivo interesse
del minore.
Art. 316. codice civile
Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può
ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i
provvedimenti urgenti ed indifferibili.
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le
determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il
contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel
singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.
Art. 320. codice civile
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà,
rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di
ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti
personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le
disposizioni dell'articolo 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a
qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati,
accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni
ultranovennali o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione né promuovere,
transigere o comprometterein arbitri [c.p.c. 806] giudizi relativi a tali atti, se non per
necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne
determina l'impiego.
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L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con
l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire
l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e
i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina
ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la
potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.
Autorità competente: Giudice Tutelare.
Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di tribunale, competente per territorio in
relazione al domicilio del minore.
Normativa di riferimento: artt. 316, 320 cod.civ.
La richiesta prevede, oltre alla compilazione dell’apposito modulo:
1. Marca da Bollo per € 8;
2. Stato di famiglia del minore;
3. Indicare i dati del bene da alienare (in caso di domanda di alienazione);
4. Allegare i documenti comprovanti la proprietà del bene (in caso di domanda di
alienazione);
5. Allegare i documenti comprovanti la valutazione del bene (in caso di domanda di
alienazione).
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Richiesta di documento per l’espatrio per il
minore
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori
(coniugati, conviventi, separati o divorziati). Questi devono firmare l'assenso presso
l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso viene richiesto
il nulla osta del giudice tutelare.
Inoltre i genitori di prole minore che non abbia l’autorizzazione dell’altro genitore deve
richiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per ottenere il passaporto.
L. 21 novembre 1967, n. 1185 – art 3.
3. Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria,
siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a
persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del
giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare;
l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro
genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della
Repubblica;
c) coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui
confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente
l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente
ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di
proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata, o condonata;
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una
multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare
l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state
convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi
una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura
di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n.
1423;
f) coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino
vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando
il Ministro per la difesa o l'autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto;
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio
dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non a bbiano regolarizzato la loro posizione
in rapporto all'obbligo del servizio militare.
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Autorità competente: Giudice Tutelare.
Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di tribunale, competente per territorio in
relazione al domicilio del minore.
Normativa di riferimento: artt. 3 l. . 21 novembre 1967, n. 1185
La richiesta prevede, oltre alla compilazione dell’apposito modulo:
1. Marca da Bollo per € 8 in caso di richiesta per il minore;
2. Marca da Bollo pari a € 14,62 a cui si sommano € 85.00 nel caso si tratti di
passaporto
3. Stato di famiglia del minore.