PICCOLO VADEMECUM DEGLI ATTI IN MATERIA DI SUCCESSIONE

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PICCOLO VADEMECUM DEGLI ATTI IN MATERIA DI SUCCESSIONE
PICCOLO VADEMECUM
DEGLI ATTI IN MATERIA
DI SUCCESSIONE
Volontaria giurisdizione
TRIBUNALE DI TARANTO
ANNO 2011
Antonella Manicone – Direttore amministrativo
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RINUNCIA ALL’EREDITÀ
Se il chiamato all'eredità non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto
sono superiori ai crediti, egli vi può rinunciare espressamente .
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né
può essere limitata solo ad una parte dell'eredità stessa.
La rinuncia all'eredità può essere sempre revocata fino a quando il diritto all'accettazione
non è prescritto (dieci anni), se l'eredità non è stata acquisita da altri.
Autorità competente: Cancelliere o Notaio .
Ufficio giudiziario competente: Tribunale o sezione distaccata di Tribunale, competente per
territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.
Normativa di riferimento: artt. 321-374-394-519/527 cod.civ.
L'atto è redatto dal Cancelliere e richiede:
1. Una marca da bollo in misura corrente € 14,62
2. copia del documento di identità rinunziante o rinunzianti;
3. Certificato di morte in carta libera;
4. Codici fiscali del defunto e del rinunciante;
5. Una Marca da bollo in misura corrente € 14,62 e una da € 10.62
6. una marca per diritto di cronologico euro 3.54 e marca repertorio euro 4.13
7. tassa di registro da pagare a mezzo versamento su modello F23 ( i € 168,00 per ogni
rinunciante )
Per rinunciare alle eredità devolute ai minori, agli interdetti e agli inabilitati è
necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (vedere sezione seguente). Il ricorso
è esente da contributo unificato.
ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI
INVENTARIO
Ai sensi dell'art. 456 cod.civ. "la successione si apre al momento della morte nel luogo
dell'ultimo domicilio del defunto" e l'eredità si può devolvere per legge (legittima, se e in
quanto manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria) o per testamento.
L'eredità si acquista solo con l'accettazione, che può essere espressa (contenuta in un
atto pubblico o in una scrittura privata) o tacita (in seguito al compimento di un atto che
presuppone necessariamente la volontà di accettare), ovvero con beneficio d'inventario (in
modo da accertare la consistenza dei crediti e dei debiti che formano il patrimonio del
defunto).
L'accettazione con beneficio d'inventario può sempre farsi, anche in caso di divieto di chi
ha fatto il testamento.
Sono nulle le dichiarazioni di accettazione sottoposte a termine o condizione, come pure le
dichiarazioni di accettazione parziale.
Le eredità devolute ai minori e agli interdetti non possono essere accettate dagli
esercenti la potestà, se non con beneficio d'inventario, su autorizzazione del
Giudice tutelare.
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare l'eredità se non col beneficio
d'inventario, su autorizzazione del Giudice tutelare del luogo ove l'incapace risiede.
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni; ma chiunque vi ha interesse può
chiedere che il Giudice fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se
accetta o rinunzia; decorso tale termine inutilmente, il chiamato perde il diritto di accettare.
Autorità competente: Cancelliere o Notaio.
Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di tribunale, competente per territorio in
relazione all'ultimo domicilio del defunto.
Normativa di riferimento: artt. 321-374-394-470/518 cod.civ.
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La richiesta prevede:
1. Due marche da bollo di misura corrente € 14,62 e una marca da bollo da € 7,08:
2. Certificato di morte in carta libera;
3. Codici fiscali del defunto e dell'accettante:
4. carta di identità o altro documento di riconoscimento valido di chi accetta;
5. imposta di Trascrizione (all' Agenzia del territorio) mediante versamento con modello
F23 per € 262.00.
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INVENTARIO
La dichiarazione di accettazione con beneficio deve essere preceduta o seguita
dall’inventario dei beni del defunto nei termini stabiliti dalla legge.
Questa procedura è obbligatoria anche per il chiamato all'eredità che si trovi a qualsiasi
titolo nel possesso dei beni ereditari, egli, in caso di mancata redazione dell'inventario
entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione, prorogabili per una sola volta su
autorizzazione del Tribunale, viene considerato erede puro e semplice.
Possono chiedere l'inventario dei beni ereditari:
•
l'esecutore testamentario;
•
coloro che possono avere diritto alla successione;
•
i creditori.
Atti richiesti: Decreto che dispone l'inventario dei beni ereditari; inventario degli stessi beni.
Autorità competente: Tribunale per il decreto, Cancelliere del Tribunale o Notaio designato
dal defunto con testamento o nominato dal Tribunale, per l'inventario.
Ufficio giudiziario competente: Tribunale o sezione distaccata di tribunale competente per
territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.
Normativa di riferimento: artt. 456/527 cod. civ.; artt. 769/777 cod.proc.civ.; art. 192 att.
cod.proc.civ.
Per chiedere la formazione dell’inventario occorre:
- ricorso con nota di iscrizione;
- contributo unificato di € 85,00 (procedimento volontaria giurisdizione, esente per
minori/interdetti);
- marca di € 8,00 per diritti di notifica;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autentica contenente l’indicazione
delle persone;
- che devono assistere e relativi indirizzi (art. 771 c.p.c.).
Se le persone che devono assistere all’inventario non hanno residenza e domicilio in
Taranto è obbligatorio chiedere la nomina di un notaio che le rappresenti.
A chiusura dell’inventario in mancanza di un soggetto cui spetti naturalmente la custodia di
beni mobili e carte e in caso di disaccordo, si può chiedere al giudice la nomina del
consegnatario:
- ricorso con nota di iscrizione;
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- contributo unificato di € 85.00 (procedimento volontaria giurisdizione, esente per
minori/interdetti);
- marca di € 8,00 per diritti di notifica.
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Richieste di autorizzazioni al Giudice
tutelare per accettare o rinunziare
all’eredità per conto del minore
Nel caso di eredità devoluta a minore, il genitore esercente la potestà può accettare con
beneficio di inventario ai sensi dell’art. 471 cc o rinunciare nel caso le passività siano tali
da rendere l’eredità non conveniente. Per l’accettazione o il rinuncia dell’eredità per conto
del minore, il genitore esercente la potestà deve fare apposita domanda al Giudice
Tutelare.
Articolo 320 comma 3 del codice civile
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a
qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati,
accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni
ultranovennali (1572) o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né
promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per
necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne
determina l’impiego.
Art. 322 codice civile
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo
possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi
eredi o aventi causa.
Art. 471 codice civile
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio
d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 320 e 374.
Autorità competente: Giudice Tutelare.
Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di tribunale, competente per territorio in
relazione all'ultimo domicilio del defunto.
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Normativa di riferimento: artt. 471 cod.civ.
La richiesta prevede:
1. Marca da Bollo per € 8;
2. Certificato di morte in carta libera;
3. Stato di famiglia del minore;
4. Nel caso in cui si richieda la rinuncia all’eredità va allegata la documentazione
attestante la situazione debitoria.
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Riscossione per conto di minori di somme
rivenienti da crediti da lavoro del defunto
Nel caso in cui il minore debba riscuotere delle somme spettanti al genitore deceduto in
qualità di prestatore di lavoro, può farlo tramite richiesta al Giudice Tutelare da parte del
genitore che esercita la potestà. Per effettuare questa operazione non è necessario aver
preventivamente accettato l’eredità con benefico di inventario.
Art. 2118. codice civile
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando
il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità
equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per
morte del prestatore di lavoro.
Art. 2120. codice civile
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha
diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per
ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta
per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma
precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura,
corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione
di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause
di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia
prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo
comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata
nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento
dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni
di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del
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rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese
uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro,
può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per
cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo,
di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto
notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene
detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista
dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti
individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento
delle richieste di anticipazione.
Art. 2122. codice civile
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120
devono corrispondersi al coniuge, ai figli e se vivevano a carico del prestatore di lavoro ai
parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo
il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo
le norme della successione legittima.
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la
ripartizione delle indennità.
Autorità competente: Giudice Tutelare.
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Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di tribunale, competente per territorio in
relazione all'ultimo domicilio del defunto.
Normativa di riferimento: artt. 2118, 2120, 2122 cod.civ.
La richiesta prevede, oltre alla compilazione dell’apposito modulo:
1. Marca da Bollo per € 8;
2. Certificato di morte in carta libera;
3. Stato di famiglia del minore;
4. Documentazione comprovante il rapporto di lavoro del defunto;
5. Documentazione comprovante il credito di lavoro del defunto;
6. Documentazione comprovante la potestà sul minore.
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