10.12.2014 NETTUNO CONVEGNO “SICUREZZA E CANTIERI

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10.12.2014 NETTUNO CONVEGNO “SICUREZZA E CANTIERI
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10.12.2014 NETTUNO
CONVEGNO “SICUREZZA E CANTIERI”
Compito assegnato al relatore Massimo CAROLI:
a) Sintesi del Quadro evolutivo
b) Titolo IV: Figure, compiti e responsabilità
c) Le legge 98/2013 (Aggiornamento Decreto del fare)
Allegati forniti:
1. Tabelle riepilogative
2. Aggiornamento legge 98.2013
3. Articolo sui modelli semplificati
4. Articolo sul Direttore dei Lavori e la sicurezza in cantiere
5. Articolo sul Responsabile dei lavori.
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SINTESI DEL QUADRO EVOLUTIVO
Vorrei ricordare, anche con qualche “cenno storico”, quali sono i veri obiettivi verso i quali
ci spinge il Legislatore (europeo e italiano), per attuare la “SICUREZZA SUL LAVORO”.
La prima riflessione è collegata infatti alle “Direttive europee degli anni 89 e 90, che –
recepite in Italia con il DLgs 626/94 e il DLgs 494/96 – ci hanno imposto (anche con la
redazione di nuovi DOCUMENTI) “… il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro.”
MA PERCHÉ QUESTO NUOVO OBBLIGO?
(cioè, l’attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE).
E
soprattutto:
IN
“MIGLIORAMENTO”?
CHE
DOVEVA
CONSISTERE
QUESTO
Tutti sappiamo che la “Sicurezza nelle attività lavorative” – in ITALIA – non nasce con
il DLgs. 626/94 o con il DLgs 81/2008, ma ha radici molto più profonde nella
legislazione italiana!!
La “PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI” , infatti, era già tutelata da numerose leggi che
hanno avuto una forte accelerazione negli anni 50, che (occorre ricordarlo) sono stati gli
anni del dopoguerra e della ricostruzione.
E il legislatore italiano, sulla base delle statistiche degli infortuni rilevate nei primi anni
della ricostruzione, negli anni ’55 e ’56 emanò quelle leggi (DPR) sulla prevenzione degli
infortuni che sono state fondamentali ed alla base della tutela della salute e sicurezza dei
Lavoratori.
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Ci basterà ricordare infatti – degli anni 55’ e 56’ – almeno i tre DPR più importanti
(abrogati poi dall’art. 304 del DLgs 81/2008, ma recuperati sostanzialmente nei vari Titoli
che compongono lo stesso decreto):
- Il DPR 547/55: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”,
che può essere considerato come la “madre” di tutte le leggi sulla sicurezza nel lavoro, nel
dopoguerra.
Era composto da ben 406 articoli che trattavano, appunto, della prevenzione degli
infortuni in tutte le attività lavorative che si svolgono al di fuori delle mura domestiche.
Il DPR 547/55 trattava nello specifico:
• gli “Obblighi dei Datori di lavoro e dei Lavoratori”,
• gli “Obblighi dei Costruttori e dei Commercianti”,
• gli “Ambienti, posti di lavoro e di passaggio” (incluse scale, ponti sospesi,
parapetti, illuminazione, difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche, ecc.),
• le “Norme generali di protezione delle macchine” (inclusi i motori, trasmissioni ed
ingranaggi, ecc.),
• le “Norme particolari di protezione per determinate macchine” (mole abrasive,
impastatrici, ecc., macchine di fucinatura e stampaggio, macchine utensili per
metalli, legno e materiali affini, seghe circolari, presse, cesoie, ecc., frantoi,
disintegratori, molazze, molini, macchine per centrifughe, ecc., laminatoi, ecc.,
macchine per filare e simili, telai meccanici per tessitura, trebbiatrici e macchine
diverse),
• i “Mezzi ed apparecchi di sollevamento, trasporto ed immagazzinamento”,
(gru, argani paranchi e simili, ascensori e montacarichi”, elevatori e trasportatori
vari, ecc.),
• gli “Impianti ed apparecchi vari” (inclusi gli “impianti, apparecchi e recipienti
soggetti a pressione”, le “vasche, canalizzazioni, tubazioni, recipienti e silos, ecc.”,
gli “impianti di saldatura di vario tipo”, i “forni, stufe, ecc.”),
• gli “Impianti macchine ed apparecchi elettrici”,
• le “Materie e prodotti pericolosi o nocivi”,
• le “Manutenzioni e riparazioni”,
• i “Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza”.
Naturalmente chiudevano il DPR 547/55 le “Sanzioni”
(cioè le pene comminate ai contravventori: Datori di lavoro e Dirigenti, Costruttori e
Commercianti, Preposti, Lavoratori).
- Il DPR 303/56: Norme generali per l’igiene del lavoro,
era composto da 56 articoli che trattavano, appunto, dell’igiene sul lavoro in tutte le
attività lavorative che si svolgono al di fuori delle mura domestiche.
Al DPR 303/56, fondamentale fino ad oggi per “l’igiene sul lavoro”, hanno fatto poi seguito
altre norme (nel campo dell’igiene sul lavoro) che lo hanno integrato o ne hanno sostituito
soltanto quelle parti che sono state superate – nel tempo – a causa del progresso della
scienza e della tecnica.
E il DPR 303/56 trattava nello specifico:
• gli “Obblighi dei Datori di lavoro, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori”,
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•
•
•
•
le “Disposizioni particolari degli Ambienti di lavoro” (inclusi “Altezza, cubatura
e superficie”, “Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, ecc”; “Locali sotterranei,
Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi; Locali di riposo; Pulizia dei locali, ecc.)
la “Difesa dagli agenti nocivi” (Difesa contro le polveri; Rumori e scuotimenti,
ecc.)
i “Servizi sanitari” (Pronto soccorso; Pacchetto di medicazione; Cassetta di pronto
soccorso; Visite mediche: con allegata la “tabella delle lavorazioni per le quali vige
l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche”, ecc.)
i “Servizi Igienico – Assistenziali” (incluse “le Docce”; i “Gabinetti e lavabi”; gli
“Spogliatoi e armadi per il vestiario”; il “ Refettorio, iLocali di ricovero e di riposo”; la
“Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali”, ecc.)
Naturalmente chiudevano il DPR 303/56 le “Sanzioni”
(cioè le pene comminate ai contravventori: Datori di lavoro e Dirigenti, dai Preposti e
dai Lavoratori).
- il DPR 164/56: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni”,
che era composto da 81 articoli che trattavano, appunto, della sicurezza sul lavoro in
tutte le attività lavorative denominate “costruzioni edili, stradali, ferroviarie, ecc.” o più
genericamente “opere di genio civile” (fondamentale fino al DLgs 81/2008 per la
“Sicurezza nei cantieri”).
Il DPR 164/56 trattava, in particolare:
• delle “Attività soggette”, delle “Attività escluse”, e dei “Soggetti tenuti
all’osservanza delle norme (che indicano, oltre al “Datore di lavoro”, per quanto
loro spetti e competa, anche i “Dirigenti”, i “Preposti” ed i “Lavoratori”).
• delle “Disposizioni di carattere generale” (Viabilità nei cantieri; Luoghi di transito;
Idoneità delle opere provvisionali; Protezione dei posti di lavoro; Cinture di
sicurezza; Lavori in prossimità di linee elettriche; ecc.)
• degli “Scavi e Fondazioni” (Splateamento e sbancamento; Pozzi, scavi e cunicoli;
Deposito di materiali in prossimità degli scavi; Presenza di gas negli scavi; ecc.)
• dei “Ponteggi e Impalcature in legname” (Intavolati; Parapetti; ecc.)
• dei “Ponteggi metallici fissi” (Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego;
Montaggio e smontaggio; Manutenzione e revisione; ecc.)
• dei “Trasporto dei materiali” (Castelli per elevatori; Impalcati e parapetti dei
castelli; Montaggio degli elevatori; ecc. Sollevamento di materiali dagli scavi; ecc.)
• delle “Costruzioni Edilizie” (Costruzioni di archi, volte e simili; Posa delle
armature e delle centine; Resistenza delle armature; Disarmo delle armature;
Difesa delle aperture; ecc.)
• delle “Demolizioni” (Rafforzamento delle strutture; Ordine delle demolizioni;
Misure di sicurezza; Convogliamento del materiale di demolizione; ecc.)
Naturalmente chiudevano il DPR 164/56 le “Sanzioni”
(cioè le pene comminate ai contravventori: Datori di lavoro e Dirigenti, dai Preposti e
dai Lavoratori).
Negli anni successivi, e fino ai giorni nostri, sono stati emanati tanti altri DPR e DM che
hanno imposto – come già detto – ulteriori prescrizioni oltre quelle contenute nel DPR
sopra citati, per meglio garantire la sicurezza e la salute dei Lavoratori in campi ritenuti
particolarmente pericolosi.
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E, parallelamente a tutte queste norme – a partire sempre dal dopoguerra – sono state
emanate anche le leggi sulle “Funzioni di vigilanza”.
Tra tante – per averne un’idea – basterà ricordare:
• il DPR 520/55: “Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale”,
• la Legge 628/61: “Modifiche all’ordinamento del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale”,
• il DLgs. 758/94: “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.
Ma allora, ripeto, PERCHÉ QUESTO NUOVO OBBLIGO?
(Dare attuazione alle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE attraverso il DLgs 626/94, il DLgs
494/96 e infine il DLgs 81/2008 e smi).
E soprattutto: IN CHE DOVEVA CONSISTERE QUESTO MIGLIORAMENTO?
Come provocazione, potrei affermare che le prescrizioni da rispettare con i “vecchi
DPR del 55’, del 56’, ecc.” erano già ottime!!
I DPI esistevano già.
I Parapetti erano alti un metro (come oggi).
Le cinture di sicurezza dovevano essere indossate.
I Ponteggi (e i lavori in quota) erano già inseriti nel DPR 164/56 (Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), ecc.
I luoghi di lavoro dovevano essere puliti.
Ecc.
Anche la “Informazione e Formazione” era già prevista …
Ma allora, cosa doveva cambiare in Italia nel campo della “sicurezza sul lavoro”, a
partire dall’emanazione del DLgs. 626/94 prima, del DLgs 494/96 poi ed infine del
DLgs 81/2008 e s.m.i.?
Quali sono questi “miglioramenti” che il Legislatore (europeo prima e Italiano poi)
voleva per tutelare la “sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”?
Il vero obiettivo dei “miglioramenti” dobbiamo saperlo leggere proprio nel passaggio dalle
vecchie Leggi (DPR) alle nuove (DLgs 626/94, DLgs 494/96, DLgs 81/2008 e s.m.i.).
Il Legislatore, praticamente, passa da un sistema basato essenzialmente sulla
prevenzione tecnologica (e parte della vecchia legislazione è tuttora vigente) ad un
sistema di sicurezza globale che pone l’UOMO, anziché la macchina, al
centro della nuova organizzazione della sicurezza.
Cerchiamo di riepilogare brevemente, per quanto possibile.
Il DLgs. 626/94 e s.m.i. rappresentava un miglioramento delle condizioni di sicurezza
sul lavoro; veniva cioè elevato, da parte del Legislatore, il livello minimo delle condizioni
di sicurezza sui luoghi di lavoro cercando di garantire una situazione di benessere
compatibile con le esigenze di lavoro.
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La novità di questo decreto è stata quella di rendere assolutamente chiare le “Misure
generali di tutela” (delle attività lavorative che si svolgono al di fuori delle mura
domestiche) innovando, soprattutto dal punto di vista metodologico e formale, i precetti già
esistenti nelle precedenti leggi (DPR 547/55, DPR 303/56, ecc. che comunque restavano
in vigore).
Mentre prima tali precetti avevano una valenza limitata ed indiretta ai fini della
prevenzione, con il DLgs. 626/94 e il DLgs 494/96 il Legislatore ha cercato di attuare
in maniera molto più incisiva una tutela preventiva.
Dunque, si può affermare che il DLgs 626/94 e il DLgs 494/96 - più che introdurre
nuove norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in gran parte contenute nel DPR
547/55 - introdussero nel nostro ordinamento giuridico una disciplina specifica ed
articolata delle stesse norme nell’intento di creare un nuovo modo di pensare e di
assicurare la sicurezza nell’organizzazione del lavoro.
Riflettiamo sui “Documenti” che ora debbono accompagnare i nostri lavori:
Il DVR, il DUVRI, il Piano delle Emergenze,
il PSC, il POS, il FASCICOLO, il PiMUS.
Possiamo rilevare che essi nascono tutti con l’intento di pianificare A MONTE
l’organizzazione del lavoro, dando anche indicazioni su chi deve attivarsi e come.
Sono dunque gli “strumenti operativi” che servono per attuare questo benedetto
MIGLIORAMENTO, che ancora stenta ad essere applicato con risultati pratici, sui luoghi
di lavoro.
Tutti contengono infatti (ovviamente, per la tipologia dei lavori a cui si riferisce lo
specifico documento) ;
• l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
• l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, in riferimento
all’area ed all’organizzazione dei lavori, alle lavorazioni stesse ed alle loro
interferenze;
• le scelte progettuali ed organizzative, alle quali fanno sempre seguito le
procedure e le misure preventive ed organizzative;
• le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive e DPI, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni;
• le misure di coordinamento delle interferenze relative all’uso comune da parte di
più Imprese e Lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione dei lavori
finalizzata alla sicurezza di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva;
• e, di conseguenza, le modalità organizzative della cooperazione e del
coordinamento, nonché della reciproca informazione, ecc.
Ma, per attivare le scelte progettuali ed organizzative e le conseguenti prescrizioni
operative (che debbono essere inserite in tutti i nostri “documenti”) è necessario che
OGNUNO svolga, con competenza, il ruolo attivo che il Legislatore gli riserva
nell’organizzazione del lavoro.
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Questo significa che TUTTI NOI (cioè: Datori di lavoro, Datori di lavoro committenti,
Dirigenti e Preposti, Lavoratori subordinati, Lavoratori autonomi, ma anche Committenti,
Responsabili dei lavori e Coordinatori per la sicurezza) SIAMO CHIAMATI A SVOLGERE
UN RUOLO ATTIVO e finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo comune della sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Ma come?
Impegnandoci nel programmare, promuovere e partecipare ad una NUOVA
FORMAZIONE, INFORMAZIONE e ADDESTRAMENTO, che consenta
veramente a TUTTI di essere edotti sulle scelte progettuali ed organizzative e
soprattutto sulle conseguenti prescrizioni operative necessarie per tentare di
raggiungere la “sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Ripeto:
ora il Legislatore non si accontenta più delle innovazioni tecniche che migliorano i DPI,
ecc. ma pone l’Uomo al centro della gestione della “sicurezza”, cercando appunto di
tutelarne lo “stato di benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in
una assenza di malattia o infermità.” [art. 2, comma 1, lettera o) del DLgs 81/2008:
Definizione di “salute”].
E la vera innovazione del DLgs 626/94 e del DLgs 494/96 prima e del DLgs 81/2008 poi è
rappresentata appunto dallo spostamento dalla “prevenzione tecnologica” (che
imponeva anche una “Formazione e Informazione” che si basava sul rispetto di Obblighi e
Divieti da attuare durante l’esecuzione dei lavori) alla “prevenzione programmata, a
monte dell’inizio dei lavori” (procedure inserite nel DVR, DUVRI, PSC, POS, Fascicolo,
PiMUS, ecc.) ed al coinvolgimento e la cooperazione tra tutti i soggetti che possono
essere coinvolti nei “processi lavorativi da eseguire”.
Coinvolgimento che, per essere concretamente attuato, deve necessariamente passare
attraverso la “Informazione e la Formazione” di TUTTI questi soggetti:
! Datore di lavoro, Datore di lavoro committente, Dirigente, Preposto, Lavoratore,
Lavoratore autonomo ecc.
! Ma anche Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore in fase di
Progettazione, Coordinatore in fase di esecuzione, Impresa affidataria, Impresa
esecutrice ecc.
Quindi anche i pilastri sui quali si basano le leggi della sicurezza sul lavoro, (cioé:
Obblighi, Divieti e Responsabilità ) diventano più “equilibrati”.
Lo ripeto ancora:
“Il Legislatore, in sostanza, passa da un sistema basato essenzialmente sulla
prevenzione tecnologica (che erano fondati principalmente su Obblighi e Divieti) ad un
sistema di sicurezza globale che pone l’UOMO, anziché la macchina, al centro della
nuova organizzazione della sicurezza” (anche attraverso una migliore ripartizione delle
Responsabilità).
Infatti, tutti siamo chiamati a svolgere un ruolo attivo e finalizzato al raggiungimento
dell’obbiettivo comune:
la SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.
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Perciò, proviamo ora a riflettere sul titolo del tema proposto in questo convegno:
“SICUREZZA E CANTIERI”
Sono davvero due termini inconciliabili??
Certamente le leggi sono perfettibili!!
Ma noi, quando svolgiamo il ruolo di CSP/CSE o di Responsabili dei lavori
o di Direttore dei Lavori:
! Possiamo dire di conoscere bene il DLgs 81/2008
e le altre leggi sulla sicurezza??
! Possiamo affermare che nei nostri cantieri ne diamo una
applicazione corretta?
! O dobbiamo riconoscere che spesso il nostro compito è svolto con
SUPERFICIALITA’, APPROSSIMAZIONE e che, per questo motivo,
siamo corresponsabili della MANCATA CRESCITA di chi interagisce
con il nostro ruolo??
Questo significa anche che l’AGGIORNAMENTO CONTINUO che il Legislatore ci
impone non dobbiamo sentirlo solo come obbligo, ma anche come opportunità di
crescita professionale!!
Ma tutto questo deve anche portarci a riflettere - COME COORDINATORI e/o
Responsabili dei lavori - sulla necessità:
a) di evitare che i nostri PSC, POS, Fascicolo, PiMUS, (ma anche DVR e DUVRI)
restino dei “documenti” destinati ad una cerchia ristretta di persone;
b) di evitare di usare questi stessi documenti per fare uno sfoggio di cultura che
solitamente mira solo ad impressionare “quei quattro gatti” che solitamente
ci leggono (cioè, gli Ispettori del lavoro); o che addirittura ci valutano “un tot al
Kg di prodotto fornito” (cioè i Committenti e/o Responsabili dei lavori)”.
c) di utilizzare invece questi documenti (e farli utilizzare) per promuovere la
“INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO” di tutti i soggetti che
possono essere coinvolti nei “processi lavorativi da eseguire”.
MA DI QUESTI BUONI PROPOSITI CE NE RICORDEREMO QUANDO
TORNEREMO SUI NOSTRI CANTIERI?
Massimo CAROLI
Seguono i file su:
1. Tabelle riepilogative
2. Aggiornamento legge 98.2013
3. Articolo sui modelli semplificati
4. Articolo sul Direttore dei Lavori e la sicurezza in cantiere
5. Articolo sul Responsabile dei lavori.