CMensileDicembre2015 - Confindustria Benevento

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CMensileDicembre2015 - Confindustria Benevento
Novità fiscali
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Le novità fiscali di Dicembre 2015
”Se l’impresa è sveglia la ricchezza si accumula, non importa quel che faccia il Risparmio;
se l’impresa dorme la ricchezza decade, qual che sia la sorte del Risparmio ”
– J. M. Keynes
IRES/IRPEF
1.
Patent box: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
2.
Interpelli antielusivi: linee guida nella preparazione delle istanze (Ris. AE n.
104/E/2015)
3.
Modelli di comunicazione per regimi opzionali tonnage tax, consolidato,
trasparenza e opzione IRAP
4.
Il contributo per la ristrutturazione di un fabbricato rurale è sopravvenienza
(Cass. sent. n. 23555/2015)
IVA
5.
Reverse charge settore edile – risposte a quesiti (Circ. n. 37/E/2015)
6.
Istituito il punto di contatto per il progetto pilota “Cross Border Ruling”
7.
Prestazioni di servizi elettronici il parere della Corte su presunto abuso del diritto
(CGUE – sent. causa C-419/14)
8.
Controlli doganali reiterati legittimi se effettuati nel termine di prescrizione
triennale (CGUE – sent. causa C-427/14)
9.
L’amministrazione di immobili non è esente IVA (CGUE - sent. causa C595/2013)
VARIE
10.
Riforma del processo tributario – interpretazione dell’Agenzia delle entrate (circ.
n. 38/E/2015)
11.
Modelli di comunicazione per le SIIQ e le SIINQ
12.
Filiera del gioco legale – questione di legittimità costituzionale
13.
Legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208)
AIUTI DI STATO
14.
Avviata indagine su presunti aiuti di stato concessi a Mc Donald’s
15.
Il sostegno dell’Italia a Banca Tercas è un aiuto di stato incompatibile
INTERNAZIONALE
16.
Avvio dell’iter di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia fiscale
17.
UE - Nuovo accordo sulla trasparenza fiscale tra Unione Europea e San Marino
18.
UE – estensione della direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia
fiscale ai tax rulings e agli APA
19.
UE- Rapporto Taxation Trends 2015
ATTIVITA’ DELL’AREA
20.
Gruppo di lavoro Fisco
21.
Gruppo di lavoro Principi Contabili
22.
Rapporto Scenari Economici CSC - l’evasione blocca lo sviluppo
23.
Incontro con Assolombarda su DDL Stabilità 2016
24.
Incontri Patent Box
1
Le novità fiscali di Dicembre 2015
IRES/IRPEF
1. Patent box: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nelle ultime settimane, la disciplina della Patent box, introdotta dall’art. 1,
commi da 37 a 45 della Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014,
n. 190) si è arricchita di alcuni importanti interventi dell’Agenzia delle
Entrate, che definiscono le modalità applicative della misura e ne
chiariscono alcuni aspetti critici.
Provv. Agenzia
delle Entrate n.
154278 dell’ 1
dicembre 2015
Il 1° dicembre 2015 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento
n. 154278, recante disposizioni relative all’accesso alla procedura di ruling,
connessa all’utilizzo di beni immateriali, ai fini dell’agevolazione c.d.
“Patent box”.
Ricordiamo che il ricorso alla procedura di ruling è obbligatorio per la
determinazione del reddito derivante dall’utilizzo diretto dei beni
immateriali; è, invece, opzionale per calcolare: (i) il reddito legato all’attività
di R&S di beni immateriali prodotto nell’ambito di operazioni infragruppo;
(ii) le plusvalenze prodotte dalla cessione dei beni immateriali realizzate
nell’ambito di operazioni infragruppo.
Il provvedimento indica il contenuto essenziale delle istanze di ruling e
dispone che queste potranno essere presentate in carta libera, a mezzo
raccomandata o direttamente presso l’ufficio competente (individuato
nell’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia
delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale,
sedi di Roma e Milano).
Come già descritto nella nostra circolare n.19923 del 2 dicembre u.s., a cui
si rinvia, il contenuto delle istanze si differenzia in relazione al loro oggetto;
giova in questa sede ricordare che il contenuto essenziale dell’istanza
include:
a. la denominazione dell’impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se
diverso dalla sede legale, il codice fiscale e/o la sua partita IVA e,
l’eventuale indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura presso
il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti alla procedura;
b. l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per le
imprese non residenti, le generalità e l’indirizzo in Italia del rappresentante
per i rapporti tributari di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, salvo diversa
ed espressa indicazione, sarà identificato quale domiciliatario nazionale
per la procedura;
c.
l’indicazione
dell’oggetto
dell’accordo
preventivo
costituito
alternativamente da:
1. preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di
calcolo del contributo economico alla produzione del reddito
d’impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni
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Le novità fiscali di Dicembre 2015
immateriali;
2. preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di
calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali, in
ipotesi diverse da quelle di cui al precedente punto 1, realizzati
nell’ambito di operazioni con società che direttamente o
indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
3. preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle
plusvalenze, realizzate nell’ambito di operazioni con società che
direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
l’impresa;
d. l’indicazione della tipologia di bene immateriale dal cui utilizzo deriva il
reddito agevolabile, secondo l’elencazione contenuta all’articolo 6 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2015, e del vincolo di
complementarietà tra tali beni, qualora esistente;
e. l’indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta/e,
secondo l’elencazione contenuta all’articolo 8 del decreto ministeriale, ed il
diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché
l’accrescimento del valore dei beni immateriali;
f. la firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di
rappresentanza. La carenza di taluno degli elementi essenziali determinerà
il rigetto dell’istanza, comunicato dall’Ufficio, entro 30 giorni dalla ricezione
della stessa, salvo che con ulteriore attività istruttoria sia possibile
desumere gli elementi carenti. Relativamente alle istanze presentate entro
il 30 giugno 2016 il termine per il rigetto sarà di 180 giorni.
Il provvedimento prevede la possibilità di integrare la documentazione
presentata con l’istanza di ruling; il termine previsto per la produzione di
memorie integrative e la documentazione di supporto è di 120 giorni dalla
presentazione dell’istanza.
Il provvedimento direttoriale, infine, precisa le modalità di svolgimento della
procedura di ruling e disciplina nel dettaglio le ipotesi di rigetto dell’istanza
e violazione totale o parziale, modifica e rinnovo dell’accordo di ruling.
In merito alla procedura, si dispone che al termine dell’attività istruttoria di
verifica degli elementi essenziali necessari per la validità dell’istanza,
l’Ufficio inviti l’impresa a comparire per mezzo del suo legale
rappresentante per verificare la completezza delle informazioni fornite,
richiedere eventualmente la presentazione di ulteriore documentazione, e
definire i termini di svolgimento del procedimento di contraddittorio che
potrà aver luogo nell’arco di più incontri, al termine dei quali verrà redatto
un apposito processo verbale, la cui copia sarà consegnata al soggetto
istante.
La procedura si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo da parte del
responsabile dell’ufficio e del rappresentante legale dell’impresa.
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Le novità fiscali di Dicembre 2015
Circolare
Agenzia delle
Entrate n. 36
dell’1 dicembre
2015
Con la circolare n. 36/E/2015, emanata sempre in data 1 dicembre,
l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ai numerosi dubbi
interpretativi relativi all’applicazione della disciplina Patent Box; la circolare
affronta questioni relative a: le modalità e gli effetti derivanti dall’esercizio
dell’opzione, gli effetti delle perdite realizzate nei primi esercizi di
applicazione del regime, gli effetti in caso di operazioni straordinarie, la
procedura di ruling.
Con riferimento agli effetti dell’opzione, la circolare chiarisce che gli
elementi utili alla quantificazione del beneficio in oggetto, per l’anno
d’imposta 2015, potranno essere individuati dalle imprese anche
successivamente all’esercizio dell’opzione che ha, secondo quanto
precisato dall’Agenzia, il solo effetto di “censire” le imprese che svolgono
attività di ricerca e sviluppo e che potrebbero beneficiare del regime di
vantaggio derivante dall’applicazione della disciplina in commento a far
data dal 2015.
Altro tema particolarmente rilevante che la circolare affronta è quello
relativo alle perdite. Come segnalato in più occasioni da Confindustria, si
tratta di un profilo nodale dell’intera disciplina, in ragione del carattere
irrevocabile dell’opzione e della lacunosità, tanto della norma primaria,
quanto del decreto, rispetto al tema. L’Agenzia è, pertanto, intervenuta sul
punto in via interpretativa, precisando che nei casi in cui, una volta
esercitata l’opzione per l’anno d’imposta 2015, l’impresa verifichi che lo
sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita,
l’impresa in regime Patent Box può rinviare gli effetti positivi dell’opzione
agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito.
Si chiarisce, inoltre, che qualora le modalità di determinazione
dell’agevolazione portino ad un risultato negativo (perdita), derivante
dall’eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad
esso attribuibili, tali perdite concorrono alla formazione del reddito
d’impresa di periodo. I componenti positivi e negativi ascrivibili al bene
immateriale concorrono, infatti, in modo ordinario alla determinazione del
reddito d’impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna
variazione in diminuzione per fruire dell’agevolazione.
La circolare detta, inoltre, un apposito meccanismo di recapture delle
perdite generate in vigenza del regime del Patent Box; nel momento in cui
il bene immateriale comincia a produrre redditi, le perdite sono computate
a riduzione del reddito lordo agevolabile (pari all’eccedenza dei ricavi
rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale), fino al loro completo
esaurimento. In tali casi, la concreta fruizione della tassazione agevolata,
sotto forma di variazione in diminuzione, ha luogo nel momento in cui il
bene immateriale genera redditi depurati da eventuali perdite pregresse
prodotte in vigenza del regime del Patent box.
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Le novità fiscali di Dicembre 2015
Una sezione della circolare è, poi, dedicata alle operazioni straordinarie;
sul punto, si precisa che le stesse, neutrali ai fini fiscali, potrebbero
consentire una più facile gestione della agevolazione in discorso e rendere
più efficiente la gestione dell’attività di ricerca e sviluppo.
Al riguardo, l’Agenzia precisa che operazioni siffatte, nel presupposto che
la società avente causa svolga una “substantial activity” in tema di ricerca e
sviluppo, non possano ritenersi elusive o abusive anche se esclusivamente
finalizzate ad evitare il ruling obbligatorio; resta, tuttavia, fermo il potere
dell’Amministrazione
finanziaria
di
sindacare,
con
i
canoni
dell’antieconomicità, la congruità dei corrispettivi pattuiti in sede di
concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali tra società
appartenenti allo stesso gruppo.
Con riferimento alla procedura di ruling, richiamando quanto già descritto
nel citato provvedimento, in merito al contenuto essenziale dell’istanza,
l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la documentazione integrativa deve
indicare in modo chiaro e preciso i metodi e i criteri di calcolo:
 del reddito o della perdita derivante dall’utilizzo diretto dei beni
immateriali;
 del reddito d’impresa, o della perdita derivante dalla concessione in
uso dei beni immateriali;
 della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni immateriali.
Nella documentazione integrativa, dovranno essere indicate anche le
ragioni che giustificano l’impiego di tali metodi e criteri di calcolo.
Una procedura semplificata è prevista per le PMI e le microimprese.
Comunicato
stampa Agenzia
delle Entrate del
22 dicembre
2015
Da ultimo, con il comunicato stampa del 22 dicembre 2015, l’Agenzia delle
Entrate ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità di presentazione delle
istanze di ruling.
In particolare, è stato precisato che le istanze presentate a mezzo
raccomandata si considerano presentate alla data di spedizione della
raccomandata, come risulta dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio postale.
Nel comunicato stampa sono stati, inoltre, resi noti gli indirizzi degli sportelli
e i relativi orari per i casi di consegna a mano delle istanze.
2. Interpelli antielusivi: linee guida nella preparazione
delle istanze (Ris. AE n. 104/E/2015)
Risoluzione
Agenzia delle
Entrate n. 104
del 15 dicembre
2015
Con la risoluzione n. 104 del 15 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha
fornito chiarimenti sulla gestione degli interpelli antielusivi presentati dai
contribuenti nel corso del 2015, alla luce delle due modifiche legislative che
hanno interessato la relativa disciplina, intervenute nel medesimo anno.
Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti:
- il D. Lgs. del 5 agosto 2015, n. 128, che ha abrogato, con effetto dal
1° settembre 2015, la precedente disciplina antielusiva di cui all’art.
37-bis del DPR n. 600/1973, ed ha introdotto, con effetto dal 1°
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Le novità fiscali di Dicembre 2015
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ottobre 2015 una nuova definizione di abuso del diritto, di cui all’art.
10-bis della legge n. 211/2012 (c.d. Statuto del contribuente);
il DLgs n. 156/2015, che ha modificato l’intera disciplina degli
interpelli tributari (inclusi quelli antiabuso, con effetto dal 1° gennaio
2016, abrogando le precedenti regole procedurali, dettate dall’art.
21, comma 9 della legge n. 413/1991 e dall’art. 10-bis, comma 5
della legge n. 212/2000.
La non coincidenza temporale tra l’abrogazione delle vecchie disposizioni
in materia di elusione fiscale e l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in
materia di abuso del diritto, nonché di quelle relative ai nuovi interpelli
antielusivi aveva generato dubbi con riferimento alle istanze presentate nel
2015.
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha risposto precisando che:
 le istanze di interpello antielusive presentate dai contribuenti entro il
1° settembre 2015 (prima dell’abrogazione dell’art. 37-bis del DPR
n. 600/197), riceveranno una risposta da parte dell’Amministrazione
finanziaria con valenza limitata a tale disciplina. Infatti, tali istanze
potrebbero essere prive degli elementi indispensabili per una
valutazione secondo la nuova disciplina dell’abuso di diritto;
 le istanze presentate dal 2 settembre fino al 30 settembre 2015,
invece, non riceveranno alcuna risposta dall’Agenzia delle Entrate
poiché manca per tale periodo (di disallineamento tra la vecchia
disciplina antielusiva e la nuova norma sull’abuso del diritto) una
disciplina di riferimento. Nel rispetto del principio della buona fede e
di collaborazione tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria, i
contribuenti saranno comunque invitati a ripresentare le loro istanze
di interpello sulla base della nuova disciplina dell’abuso del diritto,
senza la necessità di allegare di nuovo i documenti già trasmessi in
precedenza;
 le istanze di interpello presentate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre
2015, dovranno essere presentate ai sensi delle nuove regole
procedurali dettate dalla norma sull’abuso del diritto (all’art. 10-bis,
comma 5 L. n. 212/2000). In fase di prima applicazione, saranno
comunque accettate le istanze di interpello che erroneamente
richiamano l’abrogata disciplina antielusiva di cui all’art. 21 comma
9 del D. Lgs. n. 413/1991.
Inoltre, con riferimento agli elementi essenziali che dovranno essere
contenuti nei predetti interpelli, l’Agenzia sottolinea la necessità di indicare
(ferma restando la descrizione esauriente della fattispecie, supportata da
idonea documentazione) il settore impositivo in relazione al quale si chiede
il relativo parere, nonché le norme ritenute applicabili al caso concreto
(vale a dire quelle oggetto di potenziale abuso).
Dove tali dati non siano desumibili dall’istanza presentata, l’Agenzia delle
entrate chiarisce che l’interpello sarà ritenuto inammissibile perché la
fattispecie sottoposta al suo esame non risulta sufficientemente
circostanziata.
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Le novità fiscali di Dicembre 2015
3. Modelli di comunicazione per regimi opzionali tonnage
tax, consolidato, trasparenza e opzione IRAP
Provv. Agenzia
delle Entrate n.
161213 del 17
dicembre 2015
Con il provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015, sono stati approvati
i modelli di comunicazione per i regimi opzionali in materia di IRES e IRAP
(Tonnage tax, consolidato fiscale, trasparenza fiscale, determinazione della
base imponibile IRAP, per le società di persone e delle ditte individuali,
secondo le stesse regole dettate dalle società di capitali).
Ricordiamo che per effetto dell’intervento di razionalizzazione operato
dall’art 16 del D. Lgs n. 175/2015 (c.d. Decreto semplificazioni fiscali), le
opzioni per tali regimi opzionali sono esercitabili nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta anteriore a quello di applicazione dei
regimi opzionati, negli appositi quadri (es. quadri OP della dichiarazione
Unico società di capitali).
Pertanto la modulistica approvata con il provvedimento in commento dovrà
essere utilizzata nei casi in cui non è possibile esercitare l’opzione in
dichiarazione, e dunque per:
 variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della
Tonnage tax;
 interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo
dell’opzione;
 perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza
fiscale;
 opzione per la determinazione della base imponibile IRAP secondo
le regole delle società soggette ad IRES, da parte degli imprenditori
individuali e delle società di persone che non possono comunicarla
con la dichiarazione IRAP dell’anno precedente in quanto non erano
tenuti alla sua presentazione (es. società neocostituita);
 opzione per il regime di tassazione di gruppo, della Tonnage tax o di
trasparenza fiscale da parte delle società che non possono
comunicarla con il modello Unico SC dell’anno precedente (es.
poiché sono nel primo anno di attività, ovvero devono avvalersi di un
diverso modello Unico (es. Unico società di persone) in quanto
rivestivano una forma societaria diversa nel periodo d’imposta
precedente).
La comunicazione va presentata in via telematica:
 dalla società controllante entro 3 mesi dall’evento che ha
determinato la variazione del gruppo in regime di tonnage tax;
 dalla consolidante entro 30 giorni: – dal verificarsi dell’evento che ha
determinato l’interruzione della tassazione di gruppo; – dal termine
di presentazione della dichiarazione dell’ultimo periodo di imposta
del triennio, in caso di mancato rinnovo dell’opzione per il regime di
consolidato; – dalla risposta all’interpello del contribuente per la
continuazione del regime di consolidato, in caso di conferma
dell’opzione;
7
Le novità fiscali di Dicembre 2015


dalla società partecipata: – entro 30 giorni dall’evento che ha
determinato la perdita di efficacia dell’opzione per il regime di
trasparenza fiscale; – entro il periodo d’imposta da cui decorrono gli
effetti fiscali dell’operazione straordinaria, in caso di conferma
dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale;
dal soggetto che, trovandosi nel primo anno di attività o avendo
mutato la forma societaria in essere nell’annualità precedente,
esercita l’opzione per uno dei regimi della tonnage tax, del
consolidato, della trasparenza fiscale o per la determinazione del
valore della produzione netta secondo le regole dell’articolo 5 del D.
Lgs. n. 446/97, entro il termine di presentazione della dichiarazione
annuale.
4. Il contributo per la ristrutturazione di un fabbricato
rurale è sopravvenienza (Cass. sent. n. 23555/2015)
Con la sentenza numero 23555 del 18 novembre 2015, la Corte di
Cassazione si è pronunciata in merito alla corretta qualificazione fiscale di
contributi finanziari ricevuti da un’impresa dall’Ispettorato provinciale
dell’Agricoltura per la ristrutturazione di un fabbricato rurale e la
realizzazione di un’azienda turistica.
La controversia in oggetto trae origine da un avviso di accertamento,
notificato all’impresa, per maggiori IRPEF e IRAP dovute nel periodo di
imposta di imposta 2000, a seguito della riqualificazione di una parte dei
contributi incassati nell’anno quali sopravvenienze attive, ex art. 55 comma
3 lettera b) del TUIR (testo vigente nel periodo oggetto di contestazione).
L’impresa aveva invece qualificato tali finanziamenti come contributi “in
conto impianti”, in quanto ritenuti strettamente correlati all’investimento in
beni ammortizzabili.
La Cassazione nella sua motivazione precisa che sono qualificabili come
contributi in conto impianti i soli contributi “necessariamente” collegati
all’acquisizione di beni materiali o immateriali ammortizzabili.
Diversamente, le somme erogate per aumentare i mezzi patrimoniali dei
soggetti beneficiari, che non sono strettamente subordinate
all’effettuazione di uno specifico investimento, si qualificano come
contributi in conto capitale.
Confermando quanto affermato con la sentenza n. 781/2011, i Giudici di
legittimità evidenziano che “la scienza economica ha individuato la ulteriore
categoria dei “contributi misti”, cioè concessi al fine generico di potenziare
l’apparato produttivo, che in genere vengono qualificati quali contributi in
conto capitale, in quanto mancherebbe una specifica correlazione con
l’acquisto di beni ammortizzabili.”
La Corte precisa che “di fronte a contributi concessi in relazione a piani di
investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni
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Le novità fiscali di Dicembre 2015
strumentali ammortizzabili, sia spese di diversa natura, sempreché non ci
siano dei criteri oggettivi che consentano la ripartizione del contributo tra le
varie voci, l’intero importo del contributo stesso dovrebbe essere
assoggettato alla disciplina dei contributi in conto capitale”.
Pertanto i Giudici, ritenendo che i contributi ricevuti per la realizzazione di
una impresa turistica erano stati concessi per interventi di ristrutturazione
su un immobile rurale già esistente, e non per l’acquisto ex novo di beni da
ammortizzare, hanno respinto il ricorso dell’impresa ed hanno confermato
la natura di contributi in conto capitale, iscrivibili quali “sopravvenienze
attive”, tassabili pro quota nell’esercizio in cui sono incassati e in quelli
successivi, ma non oltre il quarto.
IVA
5. Reverse charge settore edile – risposte a quesiti (Circ.
n. 37/E/2015)
Circolare
Agenzia delle
Entrate n. 37 del
22 dicembre
2015
Con la circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha
fornito numerose risposte a quesiti, in materia di reverse charge applicabile
nel settore edile, esposti in occasione dei vari incontri che la stessa ha
tenuto con le diverse associazioni di categoria, tra le quali Confindustria.
Di seguito si segnalano i chiarimenti di maggiore interesse contenuti nel
documento di prassi in esame.
Ai fini della corretta applicazione del meccanismo di inversione contabile
alle prestazioni di manutenzione straordinaria di cui alla lett. a-ter)
dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633/1972, è stato precisato che,
in presenza di un unico contratto di appalto, comprensivo di diverse
prestazioni di servizi assoggettabili al regime solo in parte, occorre
distinguere le singole prestazioni soggette a reverse charge da quelle
soggette al regime ordinario.
Tuttavia, l’Agenzia ha precisato che in presenza di un contratto di appalto,
comprensivo anche di interventi di frazionamento o accorpamento di unità
immobiliari, occorrerà applicare, il regime ordinario. Ciò in deroga alla
modifica introdotta dall’art. 17 del D.L. n. 133/2014 che ha assimilato tali
interventi, in precedenza considerati di ristrutturazione edilizia, a
prestazioni di manutenzione straordinaria.
Inoltre, anche in caso di contratto di appalto avente per oggetto la
demolizione e la successiva ricostruzione di un edificio, bisognerà
applicare il regime ordinario, e non quello dell’inversione contabile previsto
per l’attività di demolizione, in quanto tale attività è ritenuta strettamente
funzionale all’attività di ricostruzione.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito delle indicazioni utili a chiarire i dubbi
9
Le novità fiscali di Dicembre 2015
legati alla non sempre agevole distinzione tra cessione con posa in opera
accessoria e prestazione di servizi, assoggettata, a differenza della prima,
al meccanismo del reverse charge. A tal riguardo, sulla base delle
indicazioni fornite dai giudici comunitari, occorrerà verificare se con la posa
in opera del bene il fornitore effettui anche delle modifiche per adattarlo
alle specifiche esigenze del cliente, valutare il rapporto tra prezzo del bene
e prezzo dei servizi, e la prevalenza dell’obbligazione di dare o di quella di
fare desumibile dal contratto. Inoltre, l’Agenzia richiama quanto spesso
chiarito dai giudici della Corte di Cassazione, secondo i quali, per
determinare la differenza tra le due fattispecie,è fondamentale considerare
se le parti abbiano inteso attribuire prevalenza all’attività lavorativa prestata
piuttosto che alla materia ceduta.
L’Agenzia ha indicato, altresì, che anche gli impianti posizionati in parte
all’esterno dell’edificio, ma che si trovano in parte all’interno dell’edifico
stesso e sono ad esso funzionali (es. citofoni, climatizzatori, tubi ...), sono
assoggettati al reverse charge.
Il meccanismo dell’inversione contabile deve essere applicato anche
all’installazione di impianti fotovoltaici “integrati” o “semi – integrati” agli
edifici e all’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, purché questi,
anche se collocati all’esterno dell’edificio, siano funzionali o serventi allo
stesso.
Per quanto riguarda l’installazione e la manutenzione degli impianti
antincendio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’installazione delle
uscite di sicurezza e delle porte tagliafuoco sono assoggettabili a reverse
charge, tuttavia la manutenzione degli estintori, delle manichette e delle
maschere deve essere assoggettata a reverse charge solo nel caso in cui i
beni oggetto di manutenzione siano parte di un impianto complesso
installato su un immobile.
Con riferimento alla manutenzione degli impianti l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che anche la riparazione e la sostituzione di alcune parti dello
stesso, usurate o obsolete rientra nel campo di applicazione del reverse
charge, a condizione che i servizi resi siano relativi ad edifici.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi relativi all’attività
di allacciamento e di attivazione dei servizi, addebitati dalle società di
distribuzione del gas, dell’energia elettrica e dell’acqua, indispensabili per il
funzionamento degli impianti, non sono assoggettabili a reverse charge.
Nel particolare caso in cui le prestazioni di cui all’articolo 17, sesto comma,
lett. a-ter) del DPR n. 633/1972, siano non imponibili ai fini IVA, il
meccanismo di inversione contabile non trova applicazione.
Infine l’Agenzia delle Entrate, considerando la complessità dei quesiti
esposti, ha fatto salvi gli effetti delle operazioni poste in essere in maniera
difforme dalle indicazioni fornite dalla circolare, per i quali non si
10
Le novità fiscali di Dicembre 2015
applicheranno sanzioni, conformemente ai principi dello Statuto dei diritti
del contribuente. L’inapplicabilità delle sanzioni deve intendersi relativa alle
sole questioni affrontate in tale circolare, e purché le violazioni non derivino
da comportamenti fraudolenti.
6. Istituito il punto di contatto per il progetto pilota “Cross
Border Ruling”
Provv. Agenzia
delle Entrate n.
165827 del 29
dicembre 2015
Con il provvedimento n. 165827 del 29 dicembre 2015 l’Agenzia delle
Entrate ha istituito il punto di contatto dedicato per il progetto pilota “Cross
Border Ruling” (CBR), nato nell’ambito del Forum sull’IVA, coordinato dalla
Commissione Europea, allo scopo di permettere ai soggetti passivi IVA
degli Stati membri che vi aderiscono di proporre quesiti su operazioni
transazionali complesse ai fini IVA.
Il progetto pilota è iniziato il 1° giugno 2013 e terminerà il 30 settembre
2018. A seguito dell’adesione dell’Italia, perfezionatasi a dicembre 2015
con il provvedimento in esame, è stato istituito presso il settore Fiscalità
Internazionale e Agevolazioni della Direzione Centrale Normativa
dell’Agenzia delle Entrate il punto di contatto dedicato alla gestione delle
istanze di “Cross Border Ruling”. Il punto di contatto è incaricato di
rispondere per iscritto alle istanze dei soggetti passivi identificati ai fini IVA
in Italia.
Le istanze sono presentate al punto di contatto, utilizzando l’indirizzo di
posta elettronica: [email protected] , accompagnate da una
traduzione nella lingua dei Paesi interessati (che può essere la lingua
propria di quel Paese, o la lingua scelta dallo stesso, per la gestione dei
CBR).
Le istanze di CBR possono riguardare esclusivamente l’interpretazione
della normativa IVA applicabile alle operazioni transnazionali prospettate.
La valutazione di elementi fattuali connessi alle citate operazioni
transnazionali non può formare oggetto di CBR.
Il punto di contatto avvierà le consultazioni con le amministrazioni estere
coinvolte, al fine di elaborare una soluzione interpretativa al caso
prospettato nell’istanza. L’effettuazione delle consultazioni non garantisce
che si possa arrivare a un CBR condiviso dalle amministrazioni interessate.
Le risposte alle istanze CBR, si intendono fornite nell’ambito della generale
attività di consulenza dell’Agenzia delle Entrate e, pertanto, non possono
essere oggetto delle disposizioni in materia di interpello.
7. Prestazioni di servizi elettronici il parere della Corte su
presunto abuso del diritto (CGUE – sent. causa C-
11
Le novità fiscali di Dicembre 2015
419/14)
Sentenza Corte
di Giustizia
dell’Unione
Europea causa
C-419/14 del 17
dicembre 2015
Con la sentenza del 17 dicembre 2015, relativa alla causa C-419/2014, la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, si è pronunciata in materia di un
presunto caso di abuso del diritto, diretto al pagamento di una minore
imposta sul valore aggiunto.
Nel caso oggetto del procedimento, l’unico socio e amministratore di una
società di diritto ungherese, acquistava a titolo gratuito da un‘altra società
un know how che consentiva lo sfruttamento di un sito internet necessario
per prestare servizi interattivi e audiovisivi. Contestualmente, il diritto allo
sfruttamento di tale know how veniva ceduto in licenza d’uso dalla società
ungherese ad una società portoghese, con sede a Madeira.
Dai successivi controlli effettuati, l’amministrazione finanziaria ungherese,
ritenendo la pratica abusiva, perché diretta a pagare essenzialmente una
minore imposta sul valore aggiunto (data la diversa misura delle aliquote
IVA ordinarie applicabili in Ungheria e a Madeira), contestava l’assenza di
un’effettiva operazione economica ed emetteva a tal riguardo un avviso di
accertamento a titolo di maggiore IVA per gli esercizi dal 2009 al 2011.
Dalle verifiche fiscali effettuate e dalle informazioni risultanti dalle indagini
penali, è emerso, secondo l’amministrazione fiscale ungherese, che il know
how oggetto del contratto di licenza, era in realtà sfruttato dalla società
ungherese e, pertanto, l’imposta sul valore aggiunto avrebbe dovuto
essere applicata nello stato ungherese, in cui la prestazione di servizi era
effettuata, e non in quello portoghese, caratterizzato da una minore
aliquota d’imposta.
Inoltre, è stato rilevato che la società portoghese, in evidenti difficoltà
economiche, non disponeva della capacità di sfruttamento di tale risorsa.
A tal proposito, gli organi di controllo erano giunti alla conclusione che
l’unica ragione per la quale la società ungherese aveva ceduto in licenza il
know how, oggetto del procedimento, era il risparmio fiscale determinato
da una minore aliquota IVA in vigore in Portogallo.
La società ungherese, impugnando nei diversi gradi di giudizio le decisioni
dell’Amministrazione finanziaria, ha fornito elementi utili a dimostrare
l’esistenza di ragioni economiche a supporto della scelta di concedere alla
società portoghese il diritto allo sfruttamento del know how, come i servizi
di pagamento on-line, non ancora ammessi dallo stato ungherese all’epoca
dei fatti, e, pertanto, resi attraverso la società portoghese.
Nel disciplinare la controversia, il giudice del rinvio si è interrogato su una
molteplicità di questioni relative alla corretta individuazione del luogo della
prestazione dei servizi, nell’ambito di una costruzione contrattuale
potenzialmente abusiva, per cui ha interrotto il procedimento principale e
ha sottoposto alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali, di
seguito sintetizzate:
 se ai fini della valutazione dell’abusività dell’operazione, risulti
12
Le novità fiscali di Dicembre 2015



rilevante il fatto che la persona fisica che ha creato il know how,
eserciti un’influenza informale sulla modalità di sfruttamento della
licenza;
nel caso in cui non si ravvisino effettive ragioni economiche
nell’operazione oggetto della contestazione, sia possibile esigere il
pagamento dell’imposta nello Stato in cui la prestazione di servizi
avrebbe dovuto ritenersi effettuata, in assenza della pratica abusiva,
benché la stessa sia già stata assolta nell’altro Stato membro di
stabilimento;
se, un contratto di licenza avente per oggetto l’utilizzo di un know
how per la prestazione di servizi interattivi su internet, concluso tra
l’impresa concedente, soggetto passivo di uno Stato membro, e
un’altra impresa soggetto passivo di un altro Stato membro, con il
solo scopo di beneficiare di una minore aliquota IVA, in vigore in tale
ultimo stato, costituisca un abuso della libertà di stabilimento e della
libertà di prestazione di servizi;
se al fine di contrastare frodi IVA, l’amministrazione finanziaria
nazionale possa avvalersi di elementi e informazioni raccolte nel
corso di un procedimento penale, e in caso, affermativo, con quali
modalità e limiti.
Nel pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali, la Corte di Giustizia ha
osservato che, considerando un contratto di licenza avente per oggetto
la locazione di un know how che consentiva lo sfruttamento di servizi
audiovisivi interattivi, concluso con una società con sede in uno stato
diverso da quello che ha concesso la licenza, nel quale era in vigore
una minore aliquota IVA, il fatto che l’amministratore e unico azionista
esercitasse un’influenza o un controllo sullo sviluppo e sullo
sfruttamento di detto know how, nonché le ragioni che hanno
determinato la decisione di concedere in licenza tale know how ad una
società con sede in tale altro stato, non appaiono da sole sufficienti per
definire l’operazione abusiva.
Conseguentemente, la Corte osserva che spetterà al giudice del rinvio
analizzare l’insieme delle circostanze del procedimento principale per
accertare se tale contratto costituiva una costruzione puramente
artificiosa intesa a dissimulare, che la società che ha acquisito la
licenza non era effettiva, non disponeva delle risorse e delle
competenze necessarie per poter sfruttare il know how, o comunque
non esercitava tale attività economica in proprio nome e per proprio
conto, sotto la propria responsabilità e a proprio rischio.
Inoltre, secondo i giudici comunitari, il fatto che, per effetto della pratica
abusiva, l’imposta sia stata assolta nello Stato in cui vigeva una minore
aliquota, non osta alla possibilità di effettuare un accertamento per
ripristinare il versamento del tributo nello Stato in cui la prestazione di
servizi deve considerarsi effettivamente resa, in assenza
13
Le novità fiscali di Dicembre 2015
dell’operazione abusiva. Gli Stati membri hanno il dovere di collaborare
affinché l’imposta sul valore aggiunto sia versata allo Stato competente,
ovvero quello in cui per effetto dell’operazione posta in essere,
l‘imposta è diventata esigibile, benché la stessa sia già stata versata
nell’altro Stato.
A tal fine, per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea l’ utilizzo di
informazioni e di elementi raccolti nell’ambito di un procedimento
penale non ancora concluso, all’insaputa del soggetto passivo,
mediante ad esempio intercettazioni di telecomunicazioni, o sequestri di
messaggi di posta elettronica, è consentito a condizione che non
risultino violati il diritto alla difesa e quello al contraddittorio.
8. Controlli doganali reiterati legittimi se effettuati nel
termine di prescrizione triennale (CGUE – sent. causa C427/14)
Sentenza Corte
di Giustizia
dell’Unione
Europea causa
C-427/14 del 10
dicembre 2015
Con la sentenza del 10 dicembre 2015, relativa alla causa C-427/14, la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito alla
compatibilità dei limiti previsti dal diritto lettone al termine di prescrizione
dei controlli doganali, disciplinato dal codice doganale comunitario.
Nel caso specifico, una società lettone importava nel 2007 prodotti
provenienti dalla Cambogia, accompagnati dal certificato di origine emesso
dal governo cambogiano, ai fini della loro immissione in libera pratica.
Ritenendo il certificato regolare, la società non ha versato né l’IVA né i dazi
doganali relativi a tali prodotti.
Dall’esito di un primo controllo effettuato nel 2008 dall’amministrazione
fiscale lettone relativo al periodo d’imposta precedente, sull’operazione
descritta non sono state contestate irregolarità. Tuttavia, nel corso del
2010, sulla base delle informazioni ricevute dall’Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF), il certificato d’origine rilasciato dal governo cambogiano
in relazione alle merci interessate non è risultato conforme ai requisiti
imposti
dalle
disposizioni
del
diritto
dell’Unione
Europea.
Conseguentemente, l’autorità fiscale lettone emetteva un avviso di
accertamento nei confronti della società contestando il mancato
versamento di IVA e dazi doganali, in relazione ai prodotti importati nel
2007.
La società, ritenendo le pretese dell’amministrazione fiscale contrarie ai
principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, ha impugnato il
provvedimento, avviando un contenzioso, nel corso del quale
l’amministrazione fiscale ha resistito fino a
presentare ricorso in
cassazione.
In particolare, quest’ultima, in difesa delle sue pretese, sosteneva la
14
Le novità fiscali di Dicembre 2015
legittimità del successivo controllo, sulla base del fatto che al momento
della prima verifica non disponeva delle informazioni dell’OLAF, che le
hanno permesso di accertare l’irregolarità del certificato.
A tal proposito, la Corte Suprema ha osservato che secondo l’art. 78 par. 3
del codice doganale comunitario, le autorità doganali nazionali hanno il
diritto di reiterare i controlli effettuati, entro il termine di tre anni dalla data in
cui è sorta l’obbligazione doganale, prevenendo il mancato pagamento dei
dazi doganali, nel rispetto dei principi generali del procedimento
amministrativo, tra i quali quelli previsti dall’ordinamento nazionale.
Tuttavia, secondo l’ordinamento nazionale lettone, una decisione
dell’amministrazione fiscale può essere oggetto di riesame solo nel caso in
cui risulti avviato un procedimento penale per frode, falsificazione di
documenti, evasione o altri reati che influiscono sulla determinazione dei
tributi da versare.
La questione circa l’interpretazione del menzionato art. 78 del codice
doganale comunitario è stata quindi devoluta alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea.
Quest’ultima ha ritenuto che l’art. 78 par. 3 del codice doganale
comunitario deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa
nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impedisce
alle autorità doganali di reiterare una revisione o un controllo a posteriori e
di trarne le conseguenze fissando una nuova obbligazione doganale, se
tale limitazione si riferisce a un periodo di tre anni dalla data in cui è sorta
la prima obbligazione doganale, circostanza che dovrà essere verificata dal
giudice del rinvio.
9. L’amministrazione di immobili non è esente IVA (CGUE sent. causa C-595/2013)
Sentenza Corte
di Giustizia
dell’Unione
Europea causa
C-595/13 del 9
dicembre 2015
Nella sentenza del 9 dicembre u.s., relativa alla causa C-595/13, la Corte
di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito al
riconoscimento dell’esenzione IVA relativa all’attività di gestione di fondi
d’investimento immobiliari.
Nel caso oggetto della sentenza, una società, denominata (A), facente
parte di un’entità fiscale complessa, denominata (X), ha concluso con altre
tre società contratti di gestione patrimoniale e immobiliare. Tali contratti
avevano per oggetto il controllo sui beni immobili e sull’uso degli stessi, la
riscossione dei canoni di locazione e la gestione di situazioni debitorie degli
inquilini, l’attività di intermediazione nella ricerca degli inquilini, la fornitura
di beni e servizi aggiuntivi, l’attività di manutenzione e controllo, la gestione
degli adempimenti contabili e giuridici connessi allo svolgimento di tali
attività.
15
Le novità fiscali di Dicembre 2015
Gli azionisti di tali società ricevevano in contropartita degli investimenti
effettuati in partecipazioni e in immobili risultati sotto forma di dividendi.
Considerando che ai sensi della normativa tributaria olandese, la gestione
da parte di fondi d’investimento e di società di investimento, di patrimoni
messi a disposizione in vista di un investimento collettivo è esente dall’IVA,
X non ha versato la relativa imposta sui compensi percepiti dalle tre società
immobiliari, da essa dipendenti.
A seguito di una successiva verifica, l’autorità fiscale olandese emetteva
nei confronti di X un avviso di rettifica IVA per l’anno d’imposta 1996,
originato dal riconoscimento del regime dell’esenzione dall’IVA
limitatamente alle attività di compravendita di immobili e di acquisto di
partecipazioni.
Contro il nuovo atto emesso dall’autorità fiscale olandese, che riduceva
l’ammontare dell’imposta inizialmente pretesa dall’autorità fiscale belga, in
seguito al ricorso presentato da X, quest’ultima presentava ricorso davanti
al tribunale locale, che lo accoglieva.
L’autorità fiscale olandese, contraria a tale decisione, resisteva in appello.
La conferma della sentenza di primo grado da parte dei giudici di secondo
grado, ha determinato il ricorso da parte della stessa alla Corte Suprema
dei Paesi Bassi.
Nel disciplinare la controversia i giudici di legittimità hanno deciso di
sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali:
 se ai sensi dell’art. 13, parte B, lettera d), punto 6 della direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, (sesta direttiva), una
società costituita da più di un investitore, per effettuare investimenti
in beni immobili può essere considerata come un fondo comune
d’investimento;
 in caso di soluzione affermativa alla questione precedente: se l’art.
13, parte B, lettera d), punto 6 della sesta direttiva debba essere
interpretato nel senso che nella nozione di “gestione” è compresa
anche l’amministrazione effettiva dei beni immobili della società che
quest’ultima ha affidato ad un terzo.
Con riferimento alla prima questione pregiudiziale, i giudici di Lussemburgo
ricordano, preliminarmente, che l’articolo sopra indicato accorda
l’esenzione IVA alle prestazioni consistenti nella gestione di fondi comuni di
investimento, come definiti dal diritto nazionale degli stati membri.
Tuttavia, è stato rilevato dai giudici comunitari che, oltre alle nozioni
previste dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri per i fondi comuni di
investimento assoggettati a specifica vigilanza statale, la direttiva europea
in materia di coordinamento della normativa relativa alla vigilanza degli
16
Le novità fiscali di Dicembre 2015
investimenti, direttiva OICVM (Organismi di investimento collettivi di valori
mobiliari) n. 85/611/CEE del Consiglio Europeo del 20 dicembre 1985, ha
fornito una definizione di fondi comuni di investimento applicabile ai sensi
dell’art. 13, parte B, lettera d), punto 6 della sesta direttiva.
A tal riguardo, secondo la Corte di Giustizia, devono essere considerati
fondi comuni di investimento esenti ai sensi di tale disposizione sia quelli
che effettuano investimenti in valori mobiliari che rientrano nella direttiva
OICVM, assoggettati a una vigilanza statale specifica e, sia i fondi che, pur
non essendo organismi di investimento collettivo ai sensi di tale direttiva,
presentano caratteristiche identiche a questi ultimi, che possono ritenersi
in concorrenza con essi.
Alla luce di tali considerazioni, l’attività di investimento immobiliare posta in
essere dalle società oggetto del procedimento può costituire un fondo
comune di investimento esente da IVA se il diritto nazionale ne prevede
una specifica attività di vigilanza, circostanza che spetta al giudice del
rinvio accertare.
Inoltre, la Corte ha precisato che il fatto che l’attività di investimento abbia
per oggetto beni immobili e non valori mobiliari, non pregiudica il
riconoscimento del diritto all’esenzione dell’IVA, in quanto l’art. 13 della
direttiva IVA si riferisce ai fondi comuni di investimento in modo generico, e
non a una particolare tipologia dello stesso; diversamente, si violerebbe il
principio di neutralità fiscale.
Con riferimento alla seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio
chiede sostanzialmente se debbano costituire oggetto della disposizione in
commento solo l’attività di compravendita di beni immobili o anche la loro
amministrazione effettiva (gestione dei rapporti di locazione e degli
interventi di manutenzione e sorveglianza sugli immobili).
Secondo una lettura restrittiva delle esenzioni previste dall’art. 13 della
sesta direttiva, adottata in precedenti pronunce, la Corte ha disposto che
la nozione di “gestione” contenuta in tale disposizione non comprende
anche l’amministrazione effettiva di beni immobili di un fondo comune
d’investimento, poiché non ritenuta un’attività tipica di un fondo comune di
investimento ma un’attività generica riferibile ad ogni tipo d’investimento.
VARIE
10. Riforma del processo tributario – interpretazione
dell’Agenzia delle entrate (circ. n. 38/E/2015)
Circolare
Agenzia delle
Entrate n. 38 del
29 dicembre
2015
Con la circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015 l’Agenzia delle Entrate ha
fornito i primi chiarimenti in merito alla riforma del processo tributario recata
dal titolo II del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156; come noto, tale
provvedimento normativo è intervenuto a modifica di alcune previsioni
contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo
17
Le novità fiscali di Dicembre 2015
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413), dando attuazione alla legge delega
fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23).
Le più importanti modifiche apportate alla disciplina del contenzioso
tributario riguardano:
⁻ l’ambito di applicazione degli istituti della conciliazione e della
mediazione;
⁻ la revisione della disciplina della tutela cautelare, estesa a tutte le
fasi del processo;
⁻ l’esecutività immediata delle sentenze non definitive concernenti i
giudizi promossi avverso gli atti relativi alle operazioni catastali e di
quelle recanti condanna al pagamento di somme a favore dei
contribuenti;
⁻ il mantenimento del criterio della riscossione frazionata del tributo in
pendenza di giudizio;
⁻ l’affidamento alla commissione tributaria, in composizione
monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati
per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 euro
e per il pagamento delle spese di giudizio;
⁻ l’innalzamento della soglia di valore in base alla quale i contribuenti
possono stare in giudizio personalmente;
⁻ l’ampliamento della categoria dei soggetti abilitati all’assistenza
tecnica in giudizio.
Ciò premesso, ci soffermiamo, in questa sede, su alcuni dei temi sui quali
l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti.
Con riferimento all’istituto della mediazione giudiziale (nuovo art. 17-bis, D.
Lgs. n. 546/1992), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’estensione
dell’istituto a tutte le controversie indipendentemente dall’ente impositore
(fermo restando il limite dei 20.000 euro) opera per i ricorsi notificati a
decorrere dal 1° gennaio 2016. Più precisamente, per quanto concerne gli
atti precedentemente esclusi dalla disciplina della mediazione, la nuova
disciplina trova applicazione con riferimento ai ricorsi notificati dal
contribuente a decorrere dal 1° gennaio 2016. Con riguardo, invece, alle liti
concernenti atti dell’Agenzia delle entrate di valore non superiore a
ventimila euro, già ricadenti nell’ambito di applicazione della mediazione,
le nuove disposizioni (riduzione delle sanzioni, modalità di pagamento,
etc.) si applicano ai procedimenti di mediazione già pendenti alla data del
1° gennaio 2016.
Analogamente, l’Agenzia precisa che la possibilità di ricorrere – sia nelle liti
reclamabili che in appello - alla procedura della conciliazione giudiziale
(artt. 48, 48-bis, 48-ter D. Lgs. n. 546/1992) opera con riferimento ai
processi pendenti al 1° gennaio 2016. In particolare, il ricorso alla
conciliazione è possibile anche con riferimento agli atti per i quali è stata
18
Le novità fiscali di Dicembre 2015
già esperita la fase della mediazione.
L’istituto, inoltre, è esteso anche al secondo grado di giudizio, con una
riduzione delle sanzioni al 50%. La circolare precisa la distinzione, operata
dalla norma, tra conciliazione “fuori udienza” e “in udienza”.
Nel primo caso, la parte può presentare un’istanza congiunta contenente la
proposta di conciliazione alla quale l’altra abbia preventivamente aderito. Il
deposito per tale proposta deve avvenire non oltre l’ultima udienza di
trattazione del giudizio di primo o secondo grado. Per la conciliazione in
udienza, invece, una delle parti può presentare istanza entro 10 giorni liberi
prima della data di trattazione. La commissione, se ravvisa le condizioni di
ammissibilità della proposta, invita le parti alla definizione.
In merito alla conciliazione in udienza (nuovo art. 48-bis D.Lgs. n.
546/1992) l’Agenzia precisa che anche nel nuovo contesto normativo,
l’istanza per la conciliazione, anche ove contenuta in una memoria
illustrativa, deve essere accompagnata dalla presentazione della richiesta
di pubblica udienza, necessaria per l’esperimento del tentativo di
conciliazione.
Il perfezionamento delle conciliazioni, infine, avverrà con la sottoscrizione
del verbale (e non con il versamento della prima rata).
In merito alla tutela cautelare, estesa a tutte le fasi del processo tributario,
in attuazione dei principi più volte rimarcati dalla giurisprudenza
costituzionale, l’Agenzia ha precisato che il contribuente può chiedere la
sospensione dell’atto impugnato, sulla base dei presupposti dell’art. 47 D.
Lgs. 546/1992 (la sussistenza di un danno grave e irreparabile e la
ragionevole ammissibilità o fondatezza del ricorso) anche in appello e in
pendenza del giudizio presso la Corte di Cassazione. In questi casi, ricorda
l’Agenzia, il giudice può subordinare i provvedimenti cautelari al rilascio di
una idonea garanzia (la cui disciplina di dettaglio è rimessa ad un decreto
ministeriale). A tal riguardo, va, poi, rilevato che, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, la condanna alle spese riguarda anche i giudizi cautelari (e
quindi le richieste di sospensione dell’atto impugnato o dell’esecutività della
sentenza).
L’esito della richiesta di sospensione deve essere comunicato in udienza
immediatamente alle parti; a questo punto, la parte che intende contestare
la condanna alle spese per il giudizio cautelare, dovrà attendere la
sentenza di merito, atto impugnabile. Sul punto, la circolare evidenzia che
la non impugnabilità dell’ordinanza di condanna alle spese non è un limite
alla tutela della parte soccombente poiché quest’ultima potrà, come visto,
impugnare la sentenza (e, qualora il giudice non dovesse provvedere in
sentenza sulle spese di lite della fase cautelare, potrà impugnare la
sentenza per aver omesso di disporre diversamente in merito). La circolare
evidenzia che la non impugnabilità dell’ordinanza non costituisce un limite
alla tutela della parte dichiarata soccombente sulle spese della fase
cautelare, poiché il giudice può disporre diversamente nella sentenza che
definisce il giudizio.
19
Le novità fiscali di Dicembre 2015
Si segnalano, inoltre, le rilevanti modifiche alla disciplina della immediata
esecutività alle sentenze (artt. 67-bis, 68, 69 e 70) che viene estesa a tutte
le parti in causa. La circolare ricorda, in tema di decorrenza, che l’entrata in
vigore dell’art. 67-bis è posticipata al 12 giugno 2016.
Particolarmente rilevanti e innovative sono le modifiche apportate all’art. 69
che reca la disciplina della immediata esecutività delle sentenze di
condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e di quelle
emesse su ricorso avverso gli atti relativi a questioni catastali.
Provv. Agenzia
delle Entrate
n.161900 del 18
dicembre 2015
11.
Modelli di comunicazione per le SIIQ e le SIINQ
Con il provvedimento del 18 dicembre 2015 l’Agenzia delle Entrate ha
approvato il nuovo modello “Comunicazioni per il regime di tassazione
delle SIIQ e delle SIINQ” ai sensi dell’articolo 1, comma 120, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e le relative istruzioni, per
adeguarlo alle modifiche normative introdotte dall’art. 20 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133 e dall’articolo 19 del D. Lgs. del 21 novembre 2014
n. 175.
Il regime speciale delle SIIQ consente a società per azioni fiscalmente
residenti in Italia, che svolgono in via prevalente attività di locazione
immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati
regolamentati, in presenza di determinati requisiti previsti dalla legge, di
esentare da IRES e IRAP l’utile derivante dall’attività di locazione
immobiliare.
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 20 del D.L. 12 settembre 2014
n. 133 (c.d. “Decreto Sblocca Italia”) i requisiti partecipativi devono essere
verificati entro il primo periodo d’imposta in cui si esercita l’opzione e nel
caso in cui il requisito partecipativo del 60% venisse superato per effetto di
operazioni straordinarie o sul mercato di capitali, il regime speciale viene
sospeso fino a quando tale requisito non è ristabilito nei limiti imposti dalla
norma.
Per effetto dell’art. 19 del D. Lgs. del 21 novembre 2014, n. 175 (c.d.
“Decreto Semplificazioni”) è stato eliminato l’obbligo di indicare nella
dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione nel
territorio dello stato e in ogni caso l’obbligo di fornire le generalità e
l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.
A tal fine, il nuovo modello è stato aggiornato per consentire la
comunicazione dell’integrazione dei requisiti partecipativi, della
sospensione e del ripristino del regime speciale in conseguenza di
sopravvenute modifiche degli stessi.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
 l’integrazione dei requisiti partecipativi deve essere comunicata
20
Le novità fiscali di Dicembre 2015
entro 30 giorni dal termine del periodo d’imposta da cui si intende
applicare il regime speciale;

la sospensione va comunicata entro trenta giorni dal termine del
periodo d’imposta nel quale si verifica la perdita del requisito
partecipativo; mentre il ripristino dello stesso va comunicato entro
trenta giorni dal termine del periodo d’imposta da cui si intende
applicarlo.
La comunicazione è trasmessa telematicamente direttamente o tramite i
soggetti autorizzati dalla legge, utilizzando il software denominato “SIIQ”,
disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
12. Filiera del gioco legale – questione di legittimità
costituzionale
Il TAR del Lazio, con ordinanza del 16 dicembre scorso, ha rimesso alla
Corte Costituzionale la questione di legittimità sollevata in relazione all’art.
1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), che
prevede un contributo aggiuntivo annuale a carico degli operatori della
filiera del gioco (slot machines).
In particolare, il TAR del Lazio ha ritenuto la disposizione in commento
contraria:



al principio di ragionevolezza e al principio di uguaglianza in quanto
la riduzione degli aggi e dei compensi è prevista in funzione del
numero degli apparecchi in possesso dei concessionari al 31
dicembre, piuttosto che al volume di raccolta delle giocate, più
rappresentativo del principio di capacità contributiva;
al principio di uguaglianza, poiché impone il pagamento di un
contributo straordinario pari a 500 milioni di euro, e la riduzione
degli aggi e dei compensi solo ai soggetti appartenenti alla filiera
delle slot machines;
al principio della libertà di iniziativa economica privata, in quanto
lesiva del legittimo affidamento che gli operatori hanno riposto nella
normativa del rapporto concessorio al momento dell’investimento
iniziale, poiché prevede un versamento in misura fissa che non
riflette le condizioni economiche reali degli operatori e nega
l’erogazione dei compensi ai gestori che non hanno rinegoziato i
contratti in precedenza conclusi con gli esercenti;
Si evidenzia che la disposizione oggetto di rinvio è stata abrogata - a
decorrere dal 1° gennaio 2016 - dall’art. 1 comma 920 della legge del 28
dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha altresì fornito regole
di interpretazione autentica per l’unico anno in cui la sopracitata disciplina
deve considerarsi vigente (2015).
21
Le novità fiscali di Dicembre 2015
Per maggiori approfondimenti sul tema si rinvia alla circolare dell’Area
Politiche Fiscali di Confindustria n. 19929 che fornisce un primo commento
delle norme introdotte dalla legge di stabilità 2016.
13. Legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n.
208)
La legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015. Una prima
analisi dei numerosi interventi di carattere fiscale, alcuni dei quali di
assoluta rilevanza per le imprese, è stata prontamente effettuata con la
Circolare di Confindustria n. 19929 del 23 dicembre 2015 alla quale si
rinvia per ogni dettaglio.
AIUTI DI STATO
14. Avviata indagine su presunti aiuti di stato concessi a
Mc Donald’s
È stata resa nota, attraverso un comunicato stampa del 3 dicembre 2015,
la decisione della Commissione Europea di avviare un’indagine formale sul
trattamento fiscale di McDonald’s in Lussemburgo.
La Commissione sta valutando se l’Autorità fiscale lussemburghese, in
deroga alla legislazione nazionale, abbia concesso a McDonald’s accordi
di favore tali da porre la società in una posizione di vantaggio nei confronti
di altre imprese che si trovano in un’analoga situazione fattuale e giuridica.
Un primo tax ruling, adottato dalle autorità lussemburghesi nel marzo 2009,
ha confermato che McDonald’s Europe Franchising non era tenuta a
versare l’imposta sulle società in Lussemburgo poiché soggetta a
tassazione negli USA. L’accordo è stato giustificato facendo riferimento alla
convenzione Lussemburgo-USA sulla doppia imposizione. In base al
ruling, McDonald’s era tenuta a trasmettere, con cadenza annuale,
elementi di prova che dimostrassero che le royalties trasferite negli Stati
Uniti attraverso la Svizzera fossero state dichiarate e assoggettate a
tassazione negli USA e in Svizzera.
Tuttavia, contrariamente a quanto assunto dalle autorità fiscali del
Lussemburgo all’atto di adozione del primo ruling, gli utili in questione non
erano soggetti a tassazione negli Stati Uniti. Infatti, sebbene secondo tale
interpretazione del diritto lussemburghese, McDonald’s Europe Franchising
fosse soggetto a tassazione negli Stati Uniti, in realtà non lo era in base al
diritto americano. Per questo motivo McDonald’s non ha potuto provare
che gli utili fossero assoggettati ad imposta negli Stati Uniti, come richiesto
in sede di ruling.
Nel settembre 2009, le autorità lussemburghesi hanno quindi adottato un
secondo tax ruling, in base al quale McDonald’s non era più tenuta a
22
Le novità fiscali di Dicembre 2015
dimostrare che i suoi utili fossero soggetti a tassazione negli Stati Uniti. Il
secondo ruling ha confermato che gli utili di McDonald’s Europe
Franchising non erano soggetti a tassazione in Lussemburgo, sebbene
fosse emerso chiaramente che essi non erano soggetti a tassazione
nemmeno negli Stati Uniti. Le autorità lussemburghesi hanno quindi
accettato di esonerare quasi integralmente dalla tassazione in
Lussemburgo gli utili di McDonald’s Europe Franchising.
Nelle discussioni con le autorità lussemburghesi, McDonald’s ha
argomentato che la filiale statunitense di McDonald’s Europe Franchising
rappresentava una stabile organizzazione ai sensi della legge
lussemburghese, poiché esercitava un livello d’attività tale da essere
ritenuta come soggetto negli Stati Uniti. Contemporaneamente,
McDonald’s ha sostenuto che la sua filiale statunitense non rappresentava
una stabile organizzazione ai sensi del diritto degli Stati Uniti in quanto, dal
punto di vista delle autorità fiscali statunitensi, essa non esercitava
sufficienti attività commerciali negli Stati Uniti.
Pertanto, mentre le autorità lussemburghesi hanno riconosciuto la filiale
statunitense di McDonald’s Europe Franchising come soggetto presso cui
avrebbe dovuto essere tassata la maggior parte degli utili dell’impresa, le
autorità fiscali statunitensi non l’hanno riconosciuta in quanto tale. Le
autorità del Lussemburgo hanno quindi esentato dalla tassazione in
Lussemburgo gli utili dell’impresa, pur sapendo che in realtà essi non
erano soggetti a tassazione negli Stati Uniti.
La Commissione si appresta a indagare ulteriormente per verificare se i
suoi timori siano giustificati, valutando in particolare se il secondo tax ruling
abbia concesso a McDonald’s Europe Franchising un trattamento
favorevole in violazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato,
derogando, in modo selettivo, dalle disposizioni della loro legislazione
fiscale nazionale e della convenzione Lussemburgo-USA sulla doppia
imposizione.
Il caso McDonald’s rientra nel piano di controlli avviato dalla Commissione
su tutte le pratiche di tax ruling di imprese multinazionali negli Stati Membri.
In ottobre scorso è stata resa nota la decisione per cui i ruling adottati in
Lussemburgo per Fiat e nei Paesi Bassi per Starbucks hanno conferito a
tali società vantaggi fiscali selettivi illegali e in violazione delle norme UE in
materia di aiuti di Stato. La Commissione sta inoltre conducendo indagini
approfondite sui ruling fiscali relativi ad Apple in Irlanda, Amazon in
Lussemburgo e sul sistema di ruling fiscale applicato in Belgio agli utili in
eccesso.
15. Il sostegno dell’Italia a Banca Tercas è un aiuto di
stato incompatibile
In seguito a un'indagine approfondita, la Commissione Europea ha
concluso, sulla base dei fatti e delle circostanze noti, che il sostegno
concesso dal sistema obbligatorio di garanzia dei depositi italiano a Banca
Tercas costituisce un aiuto di Stato incompatibile.
23
Le novità fiscali di Dicembre 2015
Nel luglio 2014 il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), il
sistema obbligatorio di garanzia dei depositi italiano, è intervenuto a favore
di Banca Tercas per coprire le perdite della banca e sostenerne la vendita
a Banca Popolare di Bari.
Secondo la Commissione il FITD ha agito per conto dello Stato italiano. Le
misure non sono conformi alle norme UE sugli aiuti di Stato, perché l'Italia
non ha presentato un piano di ristrutturazione e le misure non hanno
ridotto al minimo né l'aiuto né le distorsioni della concorrenza che ne
derivano.
Nel luglio 2014 il FITD ha fornito, con l'approvazione della Banca d'Italia,
un sostegno di circa 300 milioni di euro (sotto forma di conferimenti di
capitale e garanzie) a Banca Tercas per la sua acquisizione da parte di
Banca Popolare di Bari. Ma queste misure non sono state notificate alla
Commissione.
Nel febbraio 2015 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita
sulle misure di sostegno perché nutriva dubbi circa la loro compatibilità con
le norme UE sugli aiuti di Stato. Dall'indagine della Commissione è emerso
che il FITD ha agito per conto dello Stato italiano nella concessione del
sostegno a Banca Tercas. Inoltre, le misure di aiuto non sono compatibili
con le norme UE sugli aiuti di Stato, in particolare con la comunicazione sul
settore bancario del 2013, per i seguenti motivi:

il fatto che l'Italia non abbia presentato un piano di ristrutturazione
ha impedito alla Commissione di valutare se fosse possibile
ripristinare la redditività a lungo termine dell'entità beneficiaria
dell'aiuto, nonostante gli eventuali sforzi profusi da Banca Popolare
di Bari dopo la sua acquisizione;
 sebbene all'epoca la partecipazione degli azionisti nella proprietà di
Banca Tercas sia stata totalmente azzerata, i creditori subordinati,
contrariamente a quanto richiesto dai principi di ripartizione degli
oneri (burden-sharing), non hanno minimamente contribuito ai costi
di ristrutturazione;
 non sono state attuate misure che avrebbero sufficientemente
limitato la distorsione della concorrenza causata dall'aiuto.
Mentre Banca Tercas ha ricevuto un aiuto incompatibile, la Commissione
non ha riscontrato elementi che dimostrino l'esistenza di un aiuto a favore
dell'acquirente Banca Popolare di Bari.
INTERNAZIONALE
16. Avvio dell’iter di ratifica ed esecuzione
internazionali in materia fiscale
di accordi
L'11 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva tre
disegni di legge ed esecuzione di accordi internazionali in materia fiscale,
ora avviati all'iter parlamentare. Il primo ddl concerne la ratifica dell'accordo
tra il Principato di Andorra e la Repubblica Italiana, siglato a Madrid il 22
24
Le novità fiscali di Dicembre 2015
settembre 2015. L'Accordo elaborato sul modello TIEA dell'OCSE (Tax
Information Exchange Agreement) mira a superare il segreto bancario e a
consentire la cooperazione amministrativa in campo fiscale conformemente
ai più recenti standard di trasparenza in relazione all'IVA, II.DD., IRAP,
imposte di successione, donazione e sostitutive.
Il secondo ddl riguarda la ratifica ed esecuzione della Convenzione contro
le doppie imposizioni tra Repubblica Italiana e Barbados firmata a
Bridgetown lo scorso 24 agosto. La convenzione disciplina gli aspetti fiscali
delle relazioni economiche tra i due Paesi ed è sostanzialmente conforme
alla più recente versione del modello OCSE, sebbene permangano alcune
specificità. In particolare è mantenuto l'art. 14 (professioni indipendenti) e
risultano modifiche di rilievo agli artt. 17 (artisti e sportivi), 18 (pensioni), 26
(scambio di informazioni), sono invece aggiuntivi rispetto al modello
originale gli articoli 28 (ritenute alla fonte) e 29 (esclusioni).
Il terzo ddl dispone la ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della
Convenzione già in essere tra la Repubblica Italiana e le Repubblica delle
Filippine. Viene aggiunta l'IRAP alle imposte considerate dal trattato, ed è
soppresso il meccanismo del "matching credit" che aveva comportato
incongruenze nel riconoscimento dei crediti di imposta, risulta inoltre
ampliata la sfera della cooperazione amministrativa.
17. UE - Nuovo accordo sulla trasparenza fiscale tra
Unione Europea e San Marino
L'Unione Europea e San Marino hanno firmato l'8 dicembre un accordo
conforme al modello CRS (Common Reporting Standard) per lo scambio
periodico e automatico di informazioni. In base all'accordo a decorrere dal
2017 gli Stati UE riceveranno automaticamente le informazioni personali e
finanziarie dei loro cittadini che detengono conti a San Marino, cosi come
lo Stato del Titano avrà accesso alle medesime informazioni in relazione ai
suoi cittadini con conti nei Paesi UE. L'intesa con San Marino si aggiunge
alle altre di analogo tenore recentemente siglate dall'UE con la Svizzera a
maggio e con il Liechtenstein ad ottobre 2015. Negoziati nella stessa
direzione proseguono con Andorra ed il principato di Monaco.
18. UE – estensione della direttiva sulla cooperazione
amministrativa in materia fiscale ai tax rulings e agli APA
Il Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre ha formalmente adottato la direttiva
2015/2376/UE che, intervenendo sulla direttiva 2011/16/UE, integra i
meccanismi di cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali dei Paesi
membri con lo scambio automatico, obbligatorio e periodico di informazioni
riguardanti la concessione di tax ruling preventivi trasfrontalieri e accordi
preventivi sui prezzi di trasferimento (c.d. APA). Si ricorda che la direttiva
2011/16/UE aveva già subito modifiche sostanziali in occasione
dell'ampliamento dello scambio informativo automatico a talune
25
Le novità fiscali di Dicembre 2015
informazioni finanziarie rilevanti (Direttiva 2014/107/UE).
La nuova direttiva è stata pubblicata nella GUCE del 18 dicembre 2015
congiuntamente al Regolamento di esecuzione 2015/2378/UE della
Commissione Europea del 15 dicembre 2015, che reca regole di dettaglio
per l'implementazione delle nuove modalità di cooperazione (in
abrogazione del Reg. 1156/2012/UE).
Si precisa che, ai sensi del nuovo art. 8-bis della direttiva 2011/16/UE,
dovranno essere comunicati agli altri Stati membri (e alla Commissione
Europea) i rulings preventivi e gli APA (le cui definizioni sono state ora
integrate nel testo della direttiva) emanati, modificati o rinnovati nel periodo
che ha inizio cinque anni prima del 1°gennaio 2017. Nel caso in cui detti
ruling o APA siano stati emanati, rinnovati o modificati tra il 1° gennaio
2012 ed il 31 dicembre 2013 la comunicazione deve avvenire solo qualora
gli stessi risultavano ancora validi al 1° gennaio 2014. Per gli atti emanati
dal 1° gennaio 2014 la comunicazione deve avvenire indipendentemente
dall’ fatto che l'atto sia ancora valido. Gli Stati possono escludere dallo
scambio informativo gli atti concessi prima del 1° aprile 2016 in favore di
imprese, non operanti principalmente nel settore finanziario, con fatturato
nell'esercizio precedente inferiore a 40 milioni di euro. Restrizioni e
modalità specifiche di scambio delle informazioni sono altresì previste per
gli accordi preventivi conclusi con Paesi terzi sulla base di trattati
internazionali in cui lo Stato membro si è impegnato a non divulgare
informazioni.
Resta ferma la facoltà degli Stati membri di invocare l'articolo 5 della
Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio di informazioni su
richiesta al fine di ottenere indicazioni supplementari rispetto a quelle
ottenute in via automatica, incluso il testo integrale dei ruling trasfrontalieri
e degli APA.
19.
UE- Rapporto Taxation Trends 2015
Il 1° dicembre la Commissione Europea ha pubblicato l'edizione 2015 del
consueto rapporto Taxation Trends contenente statistiche e analisi
economiche relative ai sistemi fiscali dei Paesi membri (oltre che di Islanda
e Norvegia).
Il documento, suddiviso in schede-Paese, illustra per ciascuna
giurisdizione l'incidenza (in rapporto al PIL) delle entrate tributarie e
contributive, le riforme fiscali più recenti e le principali caratteristiche del
sistema fiscale in uso. I dati economici presi a riferimento coprono le
annualità 2004-2013, mentre le indicazioni fornite in relazione alle riforme
fiscali adottate e alle caratteristiche dei sistemi risultano aggiornate al
2015.
Per l'Italia la pressione fiscale e contributiva complessiva (nel 2013) risulta
pari al 43.4% del PIL in aumento di 0.1 punti rispetto all'anno precedente,
26
Le novità fiscali di Dicembre 2015
ciò colloca il nostro Paese in quarta posizione tra gli stati UE (dopo
Danimarca, Francia, Belgio e Finlandia).
ATTIVITA’ DELL’AREA
20.
Gruppo di lavoro Fisco
Il 2 dicembre u.s. si è riunito il gruppo di lavoro Fisco di Confindustria al
quale hanno partecipato, come di consueto, rappresentanti dell’Agenzia
delle Entrate.
Nella prima parte della riunione sono stati illustrati gli sviluppi e le
prospettive
relative
all’attuazione
dell’istituto
dell’adempimento
collaborativo, che potrebbe rivelarsi uno strumento di fondamentale
importanza per favorire una pianificazione fiscale legittima e condurre una
gestione più consapevole del rischio fiscale per le imprese.
Nel corso della riunione la discussione si è incentrata su una prima analisi
e valutazione del testo del disegno di legge di stabilità 2016 e su questioni
interpretative relative all’abuso del diritto.
21.
Gruppo di lavoro Principi Contabili
Nel pomeriggio del 2 dicembre u.s. si è riunito il gruppo di lavoro Principi
Contabili di Confindustria. La discussione si è focalizzata sulla proposta di
elaborazione di un principio contabile dedicato agli strumenti finanziari
derivati.
Durante la riunione si è discusso delle criticità derivanti dall’adozione dei
modelli di copertura previsti dai principi contabili internazionali, alla luce dei
recenti interventi del legislatore in materia di bilanci.
22. Rapporto Scenari Economici CSC - l’evasione blocca
lo sviluppo
Il 16 Dicembre scorso, presso la sede di Confindustria, alla presenza dei
vertici dell’Amministrazione finanziaria, è stato presentato il rapporto
“Scenari Economici: risalita in cerca di slancio; l’evasione blocca lo
sviluppo” redatto dal CSC, comprensivo di un approfondimento in materia
di evasione fiscale stilato con il contributo dell’Area Politiche Fiscali.
Lo studio tratta in maniera approfondita il fenomeno evasione fornendo
stime aggiornate ed indicando una gamma di interventi prioritari per
arginarlo.
L’accuratezza dei dati forniti è stata sottolineata – tra gli altri - dalla
citazione del rapporto da parte del Presidente della Repubblica in
occasione del discorso di fine anno. L’intero studio è liberamente
consultabile sul sito internet di Confindustria nella sezione documenti
dell’Area Centro Studi.
23.
Incontro con Assolombarda su DDL Stabilità 2016
Il 21 dicembre u.s. l’Area Politiche Fiscali ha partecipato all’incontro
27
Le novità fiscali di Dicembre 2015
organizzato da Assolombarda, tenutosi a Milano, per illustrare le principali
misure di carattere fiscale contenute nel disegno di legge di stabilità 2016.
24.
Incontri Patent Box
Il 3 dicembre scorso l’Area Politiche Fiscali ha partecipato all’incontro
organizzato dall’Unione Industriali di Napoli per fornire una prima
descrizione degli aspetti fiscali della disciplina della “Patent Box”.
Sullo stesso tema, il 14 dicembre scorso, l’Area è intervenuta all’incontro
organizzato dallo studio legale Withers - Milano.
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