Progetto di legge della XIII legislatura
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Progetto di legge della XIII legislatura
Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 1 Camera dei Deputati — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 7034 — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI FONTANINI, CÈ, CHINCARINI, FONTAN, MARTINELLI, SANTANDREA, STEFANI, VASCON Modifica all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità Presentata il 31 maggio 2000 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce da una duplice constatazione: la notevolissima diffusione, cui stiamo assistendo, dei giochi da trattenimento del tipo videopoker negli esercizi pubblici, e l’insufficienza della disciplina vigente in materia a fronteggiare un fenomeno potenzialmente assai pericoloso. Per comprendere l’intento della presente iniziativa legislativa è necessario partire dalla considerazione che i congegni del tipo videopoker presentano delle peculiarità che valgono a distinguerli dagli altri videogiochi e quindi richiedono una disciplina specifica. Infatti, per videogiochi si intendono comunemente quegli apparecchi elettronici che, pur essendo programmati a priori, possiedono un altissimo tasso di influenzabilità esterna e conseguentemente un alto grado di trattenimento. Esistono sul mercato videogiochi che permettono di giocare a tennis, a calcio, di effettuare gare di corsa con auto, moto, aerei o che consistono in test di concentrazione o di conoscenza su svariati argomenti. L’obiettivo di questi giochi è il raggiungimento di un determinato punteggio. Gli apparecchi del tipo videopoker utilizzano, invece, per lo svolgimento del gioco, la « puntata » e hanno come scopo finale unicamente la realizzazione di una vincita pertinente alla Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 2 — Camera dei Deputati — 7034 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI « puntata », a seguito dell’avverarsi di una determinata combinazione. È di tutta evidenza che nei congegni descritti da ultimo assuma un forte rilievo l’elemento dell’aleatorietà ed il conseguimento di un guadagno. Le particolarità appena descritte suggeriscono perciò di dettare una disciplina ad hoc per i videopoker, mediante l’introduzione di due commi all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, con i quali si propone di consentire l’installazione di tali congegni negli esercizi pubblici alle seguenti condizioni: a) la previsione di un limite massimo di puntata che, tenuto conto del numero di partite che mediamente si possono effettuare in un’ora, si è ritenuto ragionevole fissare in lire 500; b) la fissazione di una soglia minima di probabilità di vincita: occorre considerare che i noleggiatori di videopoker scelgono a priori quanto guadagnare, inserendo un programma di calcolo che esegue i seguenti calcoli: calcolo del denaro incassato, sottrazione della percentuale di guadagno preinserita. Ciò che resta a seguito di tale sottrazione è messo a disposizione del giocatore. È necessario quindi evitare che gli apparecchi vengano — DOCUMENTI programmati in maniera tale da rendere pressoché impossibile la realizzazione di vincite; c) la previsione stringente di un tetto massimo alla vincita, rapportato alla puntata (dieci volte), con il divieto di superare tale limite attraverso i meccanismi « moltiplicatori di vincita »; d) il divieto di convertire la vincita in denaro. Si è infine ritenuto opportuno stabilire che il numero di apparecchi installabili in ciascun esercizio pubblico non possa essere superiore a uno e che non ne sia consentito l’uso ai minori. Quest’ultima rappresenta una norma di garanzia indispensabile se si considera la facilità di accesso a questi giochi derivante dalla libertà di ingresso negli esercizi pubblici in cui essi sono collocati. Occorre anche considerare che dagli psicologi e dai terapeuti vengono sempre più di frequente manifestate preoccupazioni sul numero di giovanissimi dediti in maniera patologica a questo tipo di giochi. Per tutte queste considerazioni, si raccomanda la rapida approvazione della presente proposta di legge, che armonizzerebbe la disciplina italiana a quella più rigida vigente negli ordinamenti di altri Stati membri dell’Unione europea. Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 3 — Camera dei Deputati — 7034 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. Dopo il quinto comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: « Gli apparecchi che utilizzano moduli del tipo videopoker o ad esso riconducibili, oltre ad essere soggetti alla disciplina di cui al quinto comma, sono consentiti alle seguenti condizioni: a) prevedere una puntata massima di lire 500, fisse e non frazionabili; b) la probabilità di vincita prestabilita non può essere inferiore al 60 per cento; c) in caso di vincita, il premio non deve essere superiore, in ogni caso, a dieci volte il valore della puntata. Tale rapporto non può essere superato neanche per effetto di eventuali bonus o meccanismi moltiplicatori di vincita; d) la vincita deve consistere esclusivamente in gettoni rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale e non convertibili in denaro. Non è consentito l’uso degli apparecchi di cui al sesto comma ai minori di anni diciotto. I medesimi apparecchi non possono essere installati in numero superiore ad uno per ciascun esercizio pubblico ». DDL13-7034 Lire 500