Progetto di legge della XIII legislatura

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Progetto di legge della XIII legislatura
Atti Parlamentari
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XIII LEGISLATURA
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Camera dei Deputati
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
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DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 7034
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PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
FONTANINI, CÈ, CHINCARINI, FONTAN, MARTINELLI,
SANTANDREA, STEFANI, VASCON
Modifica all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità
Presentata il 31 maggio 2000
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente
proposta di legge nasce da una duplice
constatazione: la notevolissima diffusione,
cui stiamo assistendo, dei giochi da trattenimento del tipo videopoker negli esercizi pubblici, e l’insufficienza della disciplina vigente in materia a fronteggiare un
fenomeno potenzialmente assai pericoloso.
Per comprendere l’intento della presente iniziativa legislativa è necessario partire dalla considerazione che i congegni del
tipo videopoker presentano delle peculiarità che valgono a distinguerli dagli altri
videogiochi e quindi richiedono una disciplina specifica. Infatti, per videogiochi si
intendono comunemente quegli apparecchi
elettronici che, pur essendo programmati a
priori, possiedono un altissimo tasso di
influenzabilità esterna e conseguentemente
un alto grado di trattenimento. Esistono
sul mercato videogiochi che permettono di
giocare a tennis, a calcio, di effettuare gare
di corsa con auto, moto, aerei o che consistono in test di concentrazione o di conoscenza su svariati argomenti. L’obiettivo
di questi giochi è il raggiungimento di un
determinato punteggio. Gli apparecchi del
tipo videopoker utilizzano, invece, per lo
svolgimento del gioco, la « puntata » e
hanno come scopo finale unicamente la
realizzazione di una vincita pertinente alla
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« puntata », a seguito dell’avverarsi di una
determinata combinazione. È di tutta evidenza che nei congegni descritti da ultimo
assuma un forte rilievo l’elemento dell’aleatorietà ed il conseguimento di un guadagno.
Le particolarità appena descritte suggeriscono perciò di dettare una disciplina ad
hoc per i videopoker, mediante l’introduzione di due commi all’articolo 110 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, con i quali si propone di consentire
l’installazione di tali congegni negli esercizi
pubblici alle seguenti condizioni:
a) la previsione di un limite massimo
di puntata che, tenuto conto del numero di
partite che mediamente si possono effettuare in un’ora, si è ritenuto ragionevole
fissare in lire 500;
b) la fissazione di una soglia minima
di probabilità di vincita: occorre considerare che i noleggiatori di videopoker
scelgono a priori quanto guadagnare, inserendo un programma di calcolo che
esegue i seguenti calcoli: calcolo del denaro incassato, sottrazione della percentuale di guadagno preinserita. Ciò che
resta a seguito di tale sottrazione è messo
a disposizione del giocatore. È necessario
quindi evitare che gli apparecchi vengano
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programmati in maniera tale da rendere
pressoché impossibile la realizzazione di
vincite;
c) la previsione stringente di un tetto
massimo alla vincita, rapportato alla puntata (dieci volte), con il divieto di superare
tale limite attraverso i meccanismi « moltiplicatori di vincita »;
d) il divieto di convertire la vincita in
denaro.
Si è infine ritenuto opportuno stabilire
che il numero di apparecchi installabili in
ciascun esercizio pubblico non possa essere superiore a uno e che non ne sia
consentito l’uso ai minori. Quest’ultima
rappresenta una norma di garanzia indispensabile se si considera la facilità di
accesso a questi giochi derivante dalla libertà di ingresso negli esercizi pubblici in
cui essi sono collocati. Occorre anche considerare che dagli psicologi e dai terapeuti
vengono sempre più di frequente manifestate preoccupazioni sul numero di giovanissimi dediti in maniera patologica a questo tipo di giochi.
Per tutte queste considerazioni, si raccomanda la rapida approvazione della presente proposta di legge, che armonizzerebbe la disciplina italiana a quella più
rigida vigente negli ordinamenti di altri
Stati membri dell’Unione europea.
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DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. Dopo il quinto comma dell’articolo
110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
« Gli apparecchi che utilizzano moduli
del tipo videopoker o ad esso riconducibili,
oltre ad essere soggetti alla disciplina di cui
al quinto comma, sono consentiti alle seguenti condizioni:
a) prevedere una puntata massima di
lire 500, fisse e non frazionabili;
b) la probabilità di vincita prestabilita
non può essere inferiore al 60 per cento;
c) in caso di vincita, il premio non
deve essere superiore, in ogni caso, a dieci
volte il valore della puntata. Tale rapporto
non può essere superato neanche per effetto di eventuali bonus o meccanismi moltiplicatori di vincita;
d) la vincita deve consistere esclusivamente in gettoni rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale e non
convertibili in denaro.
Non è consentito l’uso degli apparecchi
di cui al sesto comma ai minori di anni
diciotto. I medesimi apparecchi non possono essere installati in numero superiore
ad uno per ciascun esercizio pubblico ».
DDL13-7034
Lire 500