il responsabile del servizio tecnico

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il responsabile del servizio tecnico
DETERMINAZIONE N. 05 DD. 28/01/2016
Oggetto: affido incarico per il noleggio di una piattaforma elevatrice alla ditta NI.PE. S.n.c. con
sede a Porte di Rendena (TN).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Considerato che terminato il periodo natalizio si rende necessario provvedere allo smantellamento
delle luminarie da viali e strade pubbliche e che per tale lavoro necessita l’utilizzo di un
cestello/piattaforma elevatrice e udita inoltre la necessità prospettata dagli operi di dotare il
magazzino comunale di telo in nylon per coprire attrezzature depositate nei magazzini comunali.
Dato atto che il magazzino comunale non è dotato di tale mezzo e che pertanto si provvederà al
noleggio dello stesso presso una ditta del luogo, considerato che lo stesso può essere manovrato
dagli operai comunali in possesso di idonea abilitazione.
Richiesto al proposito in via breve il costo orario per il noleggio di un cestelle/piattaforma
elevatrice alla ditta NI.PE. S.n.c. con sede a Porte di Rendena (TN), la quale ha comunicato in €
130,00.- + IVA il costo giornaliero di tale noleggio e in € 2,50 il prezzo al kg per il nylon.
Stimato dall’Ufficio Tecnico comunale in due giornate di lavoro il tempo necessario per il noleggio
per un costo pari ad € 260,00.- e in kg 20 il nylon necessario per il magazzino comunale per un
costo pari ad € 50,00.- oltre ad IVA, per un totale complessivo di € 378,20.-.
Preso atto che con l’entrata in vigore del Decreto Legge 6 luglio 2012 nr. 95, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, le amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Valutata ed analizzata attentamente l’offerta, non necessitando questa Amministrazione dover far
intervenire nessun altro nell’ambito delle fasi operative snellendo così il procedimento e ritenuta la
stessa in linea con i vigenti prezzi di mercato tenuto in particolare conto del servizio previsto
nonché l’entità dello stesso, fattori questi che influiscono in maniera significativa sulla
determinazione dei compensi.
Atteso che trattandosi di lavori, servizi o forniture di importo stimato in relazione al singolo
contratto non superiore a quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23 e
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se adeguatamente
motivato, è ammesso l’affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali ritenendo anche di
avvalersi di tale facoltà nel rispetto dei criteri di economicità e di massima semplicità dettati
dall’art. 2 della LP 30 luglio 1992, n. 23 e di un equilibrato rapporto tra il principio di massima
partecipazione e concorrenza e quello di semplificazione, snellezza procedurale ed economia
procedimentale, che consentono lo sgravio per gli uffici da procedure più articolate e quindi, più
onerose, per importi poco significativi.
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, opportuno e conveniente provvedere ad affidare
l’incarico de quo.
Evidenziato che il presente provvedimento tiene luogo di determinazione a contrattare, visto che
già sono stati indicati il fine che con il contratto di fornitura si intende perseguire, il suo oggetto e
la modalità di scelta del contraente, mentre il contratto verrà stipulato in forma privatistica per
mezzo di corrispondenza commerciale.
Accertata la necessaria disponibilità a bilancio.
Vista la 19.07.1990, n. 23 ed il relativo regolamento di attuazione.
Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Richiamato il vigente regolamento di contabilità.
Determina
1. Di affidare, per quanto espresso in premessa, alla ditta NI.PE. S.n.c. con sede a Porte di
Rendena (TN), l’incarico per il noleggio di un cestello/piattaforma elevatrice e la fornitura di di
telo in nylon per il magazzino comunale verso il corrispettivo lordo di € 378,20.-.
2. Di imputare la spesa di cui al sub. 1) al cap. 2205 del P.E.G. 2016 * codice di bilancio
1.08.01.03 del bilancio di previsione in corso.
3. Di precisare che la presente determinazione sottoscritta congiuntamente dalle parti, terrà
luogo di formale contratto, ai sensi del terzo comma dell’art. 15 della L.P. 19.07.1990 n. 23.
4. Di dare atto che alla liquidazione della relativa fattura si provvederà con atto di liquidazione
del sottoscritto ai sensi dell'art. 35 del vigente regolamento di contabilità.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.92 n. 23 e ss.mm., che
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, ricorso
giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro
60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
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