Trasferte Tifosi

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Trasferte Tifosi
Football Supporter Europe (F.S.E.) Member
Roma 1 marzo 2016
Trasferte dei tifosi in Europa: turismo sportivo o invasioni barbariche?
( Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)
Negli ultimi tempi, in particolare con riferimento a manifestazioni sportive svoltesi nella città di
Roma, frequenti sono stati gli episodi che hanno visto la città messa a soqquadro da tifosi stranieri
di società sportive protagoniste di tali manifestazioni.
A questo proposito, basti pensare a ciò che hanno fatto i tifosi olandesi il 19 febbraio 2015 in
occasione della partita di calcio Roma – Feyenoord, i tifosi turchi il 25 febbraio scorso in occasione
della partita Lazio-Galatasaray ed i tifosi scozzesi il 28 febbraio scorso in occasione della gara di
rugby Italia-Scozia.
In merito a tali episodi si sono levate critiche soprattutto nei confronti delle Autorità preposte alla
tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, accusate di non aver saputo adeguatamente assicurare
tale tutela.
Prima di esaminare l’eventuale fondamento delle suddette critiche ed accuse, è necessario, a mio
avviso, valutare i comportamenti tenuti o che avrebbero dovuto essere tenuti, segnatamente per
quanto riguarda le partite di calcio nell’ambito di competizioni europee, dalla UEFA e dalle società
coinvolte nelle singole partite.
Per ciò che concerne l’UEFA, bisogna prendere in considerazione alcune norme della stessa
UEFA in materia di sicurezza ed ordine pubblico delle gare di calcio europee.
Tali norme, risalenti al 2006, stabiliscono, innanzitutto, che la società organizzatrice della partita in
casa è la principale responsabile di tutto quello che attiene alla suddetta organizzazione.
Essa, a questo fine, deve predisporre e compilare, in cooperazione con le Autorità di Polizia, il
Coordinatore per la sicurezza della società ospitata, con le Agenzie di viaggio, con le Associazioni
di tifosi, un elenco di tutti i possibili problemi connessi con l’incontro da disputarsi in casa.
Il Coordinatore per la sicurezza delle società deve possedere una comprovata esperienza in
problemi concernenti il controllo delle folle, la sicurezza e l’ordine pubblico, con specifico
riferimento ad incontri calcistici.
Le società, sia quelle ospitanti sia quelle ospitate, devono intrattenere buone relazioni con le
rappresentanze delle rispettive tifoserie, così da incoraggiare queste ultime a cooperare per la
migliore soluzione dei suddetti problemi, per stabilire rapporti con i rispettivi steward, per ricevere
e dare tutte le opportune informazioni ( leggi, usi e costumi del Paese ospitante) a beneficio degli
spettatori in trasferta che vogliono assistere alla gara.
Le società devono, inoltre, accompagnare gruppi di tifosi nei loro viaggi di trasferimento,
prevedendo ed organizzando tour allo stadio, incontri con i giocatori ed altre attività similari,
nonché facendo in modo di evitare che di tali gruppi di tifosi facciano parte soggetti notoriamente
dediti ad atti violenti e teppistici, nonché all’alcolismo ed all’uso di droghe.
La società ospitante, in tempo utile prima della disputa della gara ospitata, deve consultare le
pubbliche Autorità relativamente a tutte le misure da adottare, affinchè la gara stessa possa
svolgersi in sicurezza.
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A questo scopo, la suddetta società deve svolgere un adeguato scambio di informazioni, non solo
con le Autorità di polizia locali, ma anche con quelle del Paese della società ospitata.
Quest’ultima, a propria volta, quando si prevede che un numero di propri tifosi, superiore a 500,
si rechino a seguirla in trasferta, deve assicurare che i tifosi medesimi vengano accompagnati, sia
durante il viaggio di andata e ritorno, sia prima, durante e dopo la gara, da un numero adeguato di
propri steward, i quali devono collegarsi con le Autorità di polizia del Paese che ospita la partita.
Devono, comunque, essere impediti la trasferta e l’accesso allo stadio a persone note per aver
compiuto e per potenzialmente compiere atti violenti o note per essere o per potenzialmente essere
dedite all’uso di alcool o di droghe.
La società ospitante, insieme con le Autorità locali di polizia, deve impedire ogni atto provocatorio
( insulti inaccettabili, grida razziste, ostentazione di bandiere, insegne, cartelli) , messo in atto da
tifosi, dentro o nelle immediate vicinanze dello stadio, nei confronti dei tifosi e dei giocatori
avversari.
Ogni infrazione alle norme sin qui esposte è soggetta a penalizzazione da parte dell’UEFA secondo
il Codice disciplinare di quest’ultima.
Come si può, dunque, constatare, numerose e severe sono le regole che l’UEFA dispone e che
chiamano in causa le responsabilità delle società, ospitanti ed ospitate.
Ed è proprio in base a tali regole che, spesso, l’UEFA ha vietato e vieta trasferte di tifosi di società
già macchiatisi di episodi di violenza e/o potenzialmente pericolosi per la sicurezza e l’ordine
pubblico.
Al riguardo, ricordo, a titolo esemplificativo, che, proprio ai tifosi del Galatasaray, fu vietato di
recarsi in Inghilterra, ad assistere ad una partita ( semifinale di Coppa Uefa)con la squadra del
Leeds, avendo tali tifosi, in occasione della partita di andata, provocato la morte di due sostenitori
dello stesso Leeds.
Più di recente ( novembre 2015) analogo divieto è stato adottato, questa volta dal Sindaco della città
di Bruxelles, nei confronti dei tifosi del Napoli, relativamente alla partita di Europa League BrugesNapoli, in quel caso per timore di attentati terroristici che avrebbero potuto colpire la città.
L’UEFA, pertanto, a mio parere,tenuto conto dei gravi trascorsi dei tifosi del Galatasaray, così
come in precedenza, dei trascorsi dei tifosi del Fejenoord, avrebbe dovuto vietare le trasferte dei
suddetti tifosi, in occasione, rispettivamente, delle partite Lazio- Galatasaray del 25 febbraio
scorso e Roma- Fejenoord del 19 febbraio 2015.
Una UEFA, peraltro, sempre molto attenta e molto sensibile nei confronti dei comportamenti dei
tifosi di società italiane, in specie di quelle romane, e , invece,meno attenta e meno sensibile nei
confronti dei tifosi di società straniere che si recano in Italia e, in specie a Roma, per seguire le
proprie squadre.
E’ da apprezzare, perciò, l’annunciata iniziativa, che Federsupporter sostiene, delle Autorità
italiane preposte alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, volta a richiamare
l’attenzione dell’UEFA ad una maggiore osservanza delle regole da essa stessa emanate e,
soprattutto, a non adottare provvedimenti incoerenti con dette regole e che mostrino evidenti
disparità di trattamento.
Ma, a parte le responsabilità dell’UEFA, non possono essere certamente sottaciute le responsabilità
delle società, ospitanti ed ospitate, relativamente a gare europee.
E, purtroppo, ancora una volta, appaiono evidenti i gravi ritardi e le gravi carenze delle società
italiane in tema di SLO ( Supporter Liaison Officer), quella figura o, in taluni casi, quel vero e
proprio Dipartimento, cioè, cui, sia la normativa UEFA sia quella FIGC, attribuiscono delicate e
cruciali funzioni di raccordo costante tra società e tifosi.
Funzioni che, se realmente ed efficacemente svolte, contribuiscono in maniera rilevante a prevenire
fenomeni di violenza e teppismo in occasione di manifestazioni sportive.
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Un test probante in tal senso potrà essere rappresentato dalla organizzazione della prossima trasferta
di tifosi della Lazio a Praga per assistere alla gara di andata degli ottavi di finale della Europa
League, Sparta Praga- Lazio del 10 marzo corrente.
E’ auspicabile che le due nominate società si scambino preventive informazioni e si consultino
reciprocamente, nonché si raccordino con le Autorità di polizia, italiana e ceca, e queste
ultime, a loro volta, si raccordino tra loro, onde predeterminare modalità di accompagnamento (
steward di entrambe le società, funzionari di entrambe le polizie), luoghi di riunione, percorsi,
divieti e limiti nei confronti dei suddetti tifosi, dandone preventiva e tempestiva informazione ai
gruppi di questi ultimi previsti partenti per Praga.
A tal fine, determinante sarà l’attività che dovrà svolgere lo SLO della Lazio.
Non si vorrebbe, in altre parole, che, anche in occasione di questa trasferta ed anche a seguito della
diffusione da parte di organi di stampa cechi di notizie allarmanti sui tifosi della Lazio, dovessero
verificarsi fatti analoghi a quelli verificatisi a Varsavia, laddove molti di tali tifosi, recatisi in quella
città per assistere alla gara di Europa League, Leja Varsavia-Lazio, in pratica al loro arrivo, furono
arrestati in massa, alias “sequestrati” e rilasciati, alias “ liberati”, dopo parecchio tempo e dietro
pagamento di cospicue sanzioni pecuniarie, alias “ riscatti”.
Circa, infine, le responsabilità delle Autorità statali preposte alla tutela della sicurezza e
dell’ordine pubblico, occorre, sempre a mio avviso, operare una netta distinzione tra ciò che
dispongono, in astratto, alcune norme e ciò che, in concreto, tali Autorità sono o vengono messe
nella condizione di fare.
Le norme certamente non mancano.
Si va da quelle che dispongono specificamente in materia di manifestazioni sportive a quelle che
dispongono, più in generale, in materia di sicurezza e ordine pubblico.
Quanto alle prime, degna di nota è la sanzione della reclusione da 6 mesi a 3 anni, prevista per
chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla
sosta, al transito, o al trasporto di coloro i quali partecipano o assistono alle manifestazioni
medesime, o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle 24 ore precedenti o successive
allo svolgimento della manifestazione sportiva, ed a condizione che i fatti avvengano in relazione
alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi,
strumenti per l’emissione di fumo, di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o
inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere.
Per tale delitto è previsto l’arresto in flagranza ovvero nelle 24 ore successive ( così detta
“flagranza differita”) e il giudizio per direttissima.
Pur rilevante l’estensione sia spaziale che temporale della norma incriminatrice, è opportuno,
tuttavia, sottolineare come essa non possa operare al di là di tale estensione, per cui, se i
comportamenti delittuosi specificati in detta norma avvengono al di fuori degli spazi e non nei
tempi da essa indicati, non si può procedere né all’incriminazione né, tantomeno, all’arresto ed al
giudizio per direttissima.
Quanto alle norme che, più in generale, dispongono in materia di sicurezza ed ordine pubblico,
degne di nota sono quelle di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ( TULPS) che
pongono limiti al diritto di riunione.
Norme e limiti applicabili anche agli stranieri regolarmente presenti e soggiornanti nel territorio
dello Stato, ai quali si applica la stessa normativa prevista nei confronti dei cittadini italiani.
Mi riferisco, più precisamente, al divieto del Prefetto e/o del Questore di riunioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico per ragioni di ordine pubblico.
Riunioni ( per tali devono intendersi l’adunata o l’assembramento di più persone, fisse o in
movimento) che possono essere sciolte anche, ove occorra, con l’uso della forza, qualora, siano
esse preventivamente autorizzate, autorizzabili, oppure no, non siano pacifiche.
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Scioglimento che, però, è ammissibile solo se non si possa agevolmente assicurare il carattere
pacifico della riunione mediante l’allontanamento o, se consentito dalla legge, l’arresto di singoli
partecipanti che siano armati o che turbino lo svolgimento dell’adunanza.
Allo stesso modo, non è ammesso lo scioglimento quando ci si trovi in presenza di isolati casi o
tentativi di occultare la propria identità ed il proprio riconoscimento ( per esempio, con l’uso di
caschi protettivi o di altri strumenti).
Un’altra possibilità per Prefetti e/o Questori è quella di consentire riunioni in luogo pubblico con
esclusione della libertà di circolazione in luoghi di particolare valore storico e artistico o che
possono avere una forte caratterizzazione simbolica per motivi culturali, religiosi, sociali.
Tutto ciò detto e considerato sul piano delle norme applicabili in astratto, è necessario verificare se
tali norme siano, poi, effettivamente applicabili in concreto.
Verifica che, in molti casi, non può che condurre ad esiti che, a mio parere, non è esagerato definire
impietosi e tali da configurare le suddette norme, per lo più, alla stregua di “ grida” di manzoniana
memoria.
E ciò per due ordini di ragioni : l’una che consiste nella esiguità di risorse, umane e materiali, di
cui possono disporre le nostre Forze dell’Ordine e l’altra che consiste nella pletoricità e, talvolta,
ambiguità delle norme stesse, tali da rendere di dubbia legittimità e liceità gli interventi delle
suddette Forze, soprattutto in esito allo scrutinio ex post di tali interventi operato dalla Magistratura
e, prima e con maggiore efficacia mediatica, dagli opinion maker.
Di conseguenza, fermo restando il doveroso rispetto dei diritti fondamentali della persona, non è
raro che il delinquente ed il teppista di turno venga trasformato in vittima ed i tutori della sicurezza
e dell’ordine pubblico in colpevoli.
A volte accade, infatti, per dirla come nel film “ L’uomo che uccise Liberty Valance”, che “
Quando la leggenda si trasforma in un fatto, si pubblica la leggenda”.
Avv. Massimo Rossetti
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