RACCOLTA DI MASSIME DI SENTENZE
Transcript
RACCOLTA DI MASSIME DI SENTENZE
LA RESPONSABILITÀ DE I DIPENDENTI NEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL SETTORE DEL CREDITO ****************** RACCOLTA D I MASSIME DI SENTEN ZE 1 Responsabilità patrimoniale ai sensi dell’art. 1218 codice civile LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Diritti e doveri delle parti diligenza nell'adempimento Codice Codice Codice Codice Civile Civile Civile Civile (1942) (1942) (1942) (1942) art. art. art. art. 1218 1223 2104 2697 Ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un eve dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colp del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione caus da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare non imputabilità a sé dell'inadempimento. Tribunale Novara sez. lav. 24 maggio 2010 n.50 LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Diritti e doveri delle parti diligenza nell'adempimento Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Civile Civile Civile Civile Civile Civile Civile Civile (1942) (1942) (1942) (1942) (1942) (1942) (1942) (1942) art. art. art. art. art. art. art. art. 1175 1176 1218 1375 2087 2103 2104 2697 In tema di prestazione lavorativa eseguita con un bene affidato dal datore al lavoratore, diligenza nell'adempimento, rilevando quale modalità con cui la prestazione deve essere svo implica che il lavoratore deve utilizzare il bene senza arrecare danni, e che, ove si verifichino lavoratore ne risponde contrattualmente. In tal caso, il principio secondo cui è onere del dat provare il danno ed il rapporto di causalità con la materiale condotta (anche omissiva) lavoratore, ed onere del lavoratore provare di aver adottato la diligenza normativamente richie e, più in generale, la propria assenza di colpa, trova applicazione anche per i danni verifica nell'espletamento di mansioni assegnate in violazione degli art. 2087 e 2103 c.c., pur essendo tal caso agevolata la prova del lavoratore esonerativa di responsabilità, venendo meno t responsabilità solo ove la diligenza necessaria alla prestazione richiesta si estenda in uno spa esterno all'ambito della prestazione dovuta. (Nella specie, vi era stato l'affidamento della guida un autoveicolo, senza specifico addestramento, ad un lavoratore, pur abilitato alla guida de stesso e tuttavia normalmente addetto alla preparazione e non anche al trasporto delle merci S.C., affermando il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva condann il lavoratore al risarcimento del danno al veicolo da lui guidato). Cassazione civile , sez. lav., 26 maggio 2008 , n. 13530 A. c. Soc. Albiangomme LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) 2 Diritti e doveri delle parti diligenza nell'adempimento Codice Codice Codice Codice Codice Civile Civile Civile Civile Civile (1942) (1942) (1942) (1942) (1942) art. art. art. art. art. 1218 1223 2054 2104 2697 Ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un eve dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colp del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione caus da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare non imputabilità a sé dell'inadempimento. (Nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, cassato con rinvio l'impugnata sentenza, siccome affetta da vizio di motivazione perché, relazione ad una domanda di risarcimento intentata dal datore di lavoro nei confronti di proprio dipendente per i danni cagionati ad un proprio autobus a seguito di incide asseritamente causato per responsabilità dello stesso dipendente, aveva negato la responsabi di quest'ultimo non già escludendo che del danno provocato all'automezzo fosse dimostrata relazione causale con il sinistro ma affermando che non vi era prova che l'incidente fo conseguenza della condotta colposa del lavoratore) . Cassazione civile , sez. lav., 23 agosto 2006 , n. 18375 Soc. Autolinee Capponi c. Casali LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Diritti e doveri delle parti diligenza nell'adempimento Codice Codice Codice Codice Civile Civile Civile Civile (1942) (1942) (1942) (1942) art. art. art. art. 1218 2104 2105 2697 L'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione d prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al dat di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve. Compete al datore di lavoro prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, men resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole rapporto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che ritenendo accertato l'inadempimento del lavoratore - consistente nella omessa stampa d fatture inserite nel sistema informatico - e sussistente il nesso di causalità tra t inadempimento e il danno - impossibilità, per il datore di lavoro, di detrarre l'i.v.a assoggettamento a sanzione pecuniaria - aveva fatto discendere la non imputabi dell'inadempimento, in difetto di prove specifiche che era onere del lavoratore fornire, da possibilità che aveva il datore di lavoro di controllare l'esecuzione della prestazione e dall'obbl del lavoratore di uniformarsi alle direttive impartite da un professionista che collabor nell'azienda). Cassazione civile , sez. lav., 21 agosto 2004 , n. 16530 Soc. Hotel Villa Antica La Torraca e co. c. Barba 3 Pubblicità del codice disciplinare ai sensi della legge n.300/1970 art. 7 LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Sanzioni disciplinari pubblicita' Anche relativamente alle sanzioni disciplinari conservative (e non per le sole sanzioni espulsive) deve ritenersi che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere all'affissione del codice disciplinare, in quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di un'analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, dell'illiceità della propria condotta, dovendosi d'altro canto considerare che sarebbe contraddittorio affermare la sussistenza di un interesse del lavoratore ad essere previamente edotto della possibilità di essere destinatario di una sanzione conservativa per i detti comportamenti e negarla in presenza di sanzioni di carattere espulsivo, le quali sono ben più afflittive Tribunale Novara sez. lav. , 18 giugno 2010, n. 44 LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Sanzioni disciplinari pubblicita' LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. L'affissione del codice disciplinare costituisce requisito essenziale per la validità del licenziamento (o comunque dell'applicazione della sanzione disciplinare) solo quando questo costituisca la sanzione per l'infrazione ad una disposizione corrispondente ad un'esigenza peculiare dell'azienda, non quando l'infrazione riguardi doveri previsti dalla legge o comunque appartenenti al patrimonio deontologico di qualsiasi persona onesta ovvero dei doveri imposti al prestatore di lavoro dalle disposizioni di carattere generale proprie del rapporto di lavoro subordinato. Cassazione civile sez. lav., 10 maggio 2010, n. 11250 V.P. C. Helios Group s.r.l. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare Codice Civile (1942) art. 2119 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. L'evidente disvalore sociale della condotta del lavoratore è sufficiente a rendere valido licenziamento intimato dal datore di lavoro anche se, quest'ultimo, non ha provved all'affissione nella dovuta sede del codice disciplinare. Non è necessario l'adempimento dell'on di esporre il regolamento quando il recesso viene intimato per comportamenti il cui divieto (si non penalmente sanzionato) risiede nella coscienza sociale quale minimo etico e, comunq concretanti violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro (nella specie, la Co 4 ha confermato la sanzione espulsiva inflitta alla cassiera di un supermercato che, in ripet occasioni, si era appropriata dei punti di concorso accreditandoli sulla propria carta). Cassazione civile , sez. lav., 04 marzo 2009 , n. 5214 L.R. c. Coop. Centro Italia s.c.r.l. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Sanzioni disciplinari pubblicita' Codice Civile (1942) art. 2106 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. In tema di sanzioni disciplinari, l'obbligo di affissione delle norme disciplinari in luogo accessib a tutti, che a norma dell'art. 7 l. n. 300 del 1970 condiziona la legittimità della sanzio disciplinare, va inteso nel senso che l'accesso deve essere libero e comodo, ossia senza diffico particolari, mentre non è richiesta l'affissione in un luogo in cui i dipendenti debbano pass necessariamente né nelle bacheche aziendali. (Nella specie, la sentenza di merito aveva riten sufficiente l'affissione, in luogo del codice disciplinare, del testo integrale del contratto collett non più in vigore - ma non modificato sul punto da quello successivo, mentre aveva ritenuto n adeguata l'affissione in luogo - diverso dalle bacheche sindacali ed aziendali esistenti - in cui n era più necessario il passaggio dei lavoratori; la S.C., che ha ritenuto la sentenza correttame motivata in ordine all'oggetto dell'affissione, ha cassato la sentenza con rinvio riguardo al luo di affissione, affermando il principio su riportato). Cassazione civile , sez. lav., 03 ottobre 2007 , n. 20733 Soc. Stec c. Migani LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Sanzioni disciplinari pubblicita' Codice Civile (1942) art. 2119 LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 3 L. LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. In tema di sanzioni disciplinari nell'ambito del rapporto di lavoro, ove l'impresa sia articolata più unità produttive, l'onere dell'affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a t implica che l'affissione sia effettuata in ciascuna sede, stabilimento e reparto autonomo e altrettanto avvenga qualora l'impresa operi presso terzi, utilizzando locali di altri per tene materiali o persone. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza di merito che ave annullato il licenziamento intimato a un pilota elicotterista che si era rifiutato di esibire il libre di volo al datore di lavoro, ha rilevato che la sanzione avrebbe dovuto essere applicata nel rispe delle norme procedimentali perché la norma disciplinare, oltre a circoscrivere il campo inadempimento sanzionabile, determina il collegamento della sanzione al fatto). Cassazione civile , sez. lav., 10 gennaio 2007 , n. 247 Soc. Freeair Helicopters c. Di Giampietro LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Sanzioni disciplinari pubblicita' Costituzione della Repubblica art. 25 5 Codice Civile (1942) art. 2106 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. Se è esatto che non tutti i comportamenti potenzialmente lesivi dell'ordine aziendale debbo formare oggetto di codice disciplinare e, perciò, della messa a conoscenza mediante l'affissio prevista dal comma 1 art. 7 l. n. 300 del 1970, ciò riguardando le previsioni dei contratti collet (o della normativa aziendale) in relazione a specifiche mancanze, laddove l'onere di affission per il quale non siano ravvisabili equipollenti - non può in ogni caso estendersi a quei fatti il divieto risiede, non già nelle fonti collettive o nelle determinazioni dell'imprenditore, bensì ne coscienza sociale quale minimum etico, non è men vero che questo principio è stato enunciato precipuo riferimento alle sanzioni espulsive e non a quelle conservative, poiché, mentre per prime il potere di recesso dell'imprenditore, in presenza di una giusta causa o di un giustific motivo, è tipizzato e previsto direttamente dalla legge, per le seconde il potere disciplinare datore di lavoro, solo genericamente previsto dall’art. 2106 c.c., esige necessariamente, per il s concreto esercizio, la predisposizione di una normativa secondaria, cui corrisponda l'onere de pubblicità, solo in tal guisa potendo trovare piena attuazione l'altro principio, nullum crimen, nu poena sine lege, al quale, conformemente al precetto sovraordinato di cui all'art. 25 cost., l'ar l. n. 300 del 1970 ha inteso conferire l'effettività anche con riguardo alla comunità di impresa fine di precludere al datore di lavoro di stabilire di volta in volta, caso per caso, la sussisten dell'infrazione, nonché di scegliere arbitrariamente la sanzione ritenuta applicabile. Cassazione civile , sez. lav., 13 settembre 2005 , n. 18130 Soc. B. c. B. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento per giusta causa LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. L'affissione del codice disciplinare - la cui mancanza determina, ai sensi dell'art. 7 comma 1 l. maggio 1970 n. 300, l'illegittimità del licenziamento - non può essere sostituita dalla m consegna del codice o del c.c.n.l. al lavoratore. Tribunale Milano, 02 settembre 2005 B c. Soc. E. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Sanzioni disciplinari pubblicita' Codice Civile (1942) art. 2106 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. La temporanea rimozione, durante l'effettuazione di lavori di ristrutturazione, del cod disciplinare in precedenza regolarmente affisso - e pure consegnato personalmente al lavorato non determina l'illegittimità della sanzione, ancorché di carattere conservativo, dovend condividere il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, anche caso di applicazione di una sanzione conservativa, l'affissione non è presupposto necessario legittimità del provvedimento quando si tratti di mancanze derivanti dalla violazione di obbli cui il lavoratore è tenuto per legge. Corte appello Milano, 04 agosto 2005 Bartolotti c. Com. Casarile 6 LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Sanzioni disciplinari pubblicita' Codice Civile (1942) art. 1206 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 Anche relativamente alle sanzioni disciplinari conservative (e non per le sole sanzioni espulsi deve ritenersi che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatame percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare, in quant lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità de propria condotta, dovendosi d'altro canto considerare che sarebbe contraddittorio affermare sussistenza di un interesse del lavoratore ad essere previamente edotto della possibilità di ess destinatario di una sanzione conservativa per i detti comportamenti e negarla in presenza sanzioni di carattere espulsivo, le quali sono ben più afflittive. Cassazione civile , sez. lav., 02 settembre 2004 , n. 17763 Banco di Napoli c. Carluccini LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare Codice Civile (1942) art. 2119 LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 3 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la pre affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsio ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei dov fondamentali - come quelli della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della reputazione datore di lavoro - sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla l inclusione o meno all'interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stes purché siano osservate le garanzie previste dall'art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300 del 19 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la rilevanza de mancata affissione del codice disciplinare in un caso in cui il lavoratore, addetto ad un uff postale, era stato trovato in possesso di oltre 700 grammi di droga). Cassazione civile , sez. lav., 19 agosto 2004 , n. 16291 C. c. Poste it. 7 8 Tempestività, non modificabilità, motivazione della contestazione disciplinare ai sensi della legge n.300/1970 art. 7 LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Sanzioni disciplinari in genere In tema di procedimento disciplinare il requisito dell’immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice di merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano il ritardo. Cassazione civile sez. lav., 12 luglio 2010, n. 16317 C.M. C. Monte dei Paschi di Siena S.p.A. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare I principi di specifica contestazione preventiva degli addebiti e di necessaria corrispondenza fra quelli contestati e quelli addotti a sostegno del licenziamento disciplinare, posti dall'art. 7 l. n. 300/70 in funzione di garanzia del lavoratore, non escludono modificazioni dei fatti contestati concernenti circostanze non configuranti una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella addebitata, come ricorre quando le modificazioni non costituiscono elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare, non risultando in tal modo preclusa la difesa del lavoratore. Cassazione civile sez. lav., 14 giugno 2010, n. 14212 E.E. C. Cassa risp. di Rieti s.p.a. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare È legittimo il licenziamento disciplinare anche se la condotta addebitata al dipendente non crea un danno patrimoniale al datore; ciò che rileva ai fini del licenziamento disciplinare è verificare se si sia rotto o meno il rapporto di fiducia con l'azienda. La valutazione deve comprendere: la natura della mansione svolta e il relativo affidamento (per il bancario, come nella specie, c'è anche quello dei clienti), il rilievo che il contratto collettivo riconosce alle mancanze contestate, l'intensità dell'elemento intenzionale, la presenza di precedenti disciplinari. Cassazione civile sez. lav., 12 aprile 2010, n. 8641 G.Z. C. Banco di Sicilia s.p.a 9 LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare In tema di licenziamento disciplinare, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro, senza che possa assumere autonomo ed autosufficiente rilievo la denunzia dei fatti in sede penale o la pendenza stessa del procedimento penale, considerata l'autonomia tra i due procedimenti, l'inapplicabilità, al procedimento disciplinare, del principio di non colpevolezza, stabilito dall'art. 27 Cost. soltanto in relazione al potere punitivo pubblico, e la circostanza che l'eventuale accertamento dell'irrilevanza penale del fatto non determina di per sé l'assenza di analogo disvalore in sede disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con riferimento ad un dipendente postale, aveva ritenuto violato il principio della immediatezza della contestazione, avvenuta a distanza di diversi anni dai fatti, ritenendo che il tempo trascorso fosse oggettivamente eccessivo e tale da ledere il diritto di difesa del dipendente, ed evidenziando che il datore di lavoro aveva comunque avuto adeguata cognizione dei fatti fin dagli accertamenti ispettivi). Cassazione civile sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7410 Poste it. C. M. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Sanzioni disciplinari procedimento per l'applicazione In caso di illecito continuato, la tempestività della contestazione disciplinare va valutata in riferimento al momento della cessazione della continuazione, ossia al momento in cui il datore di lavoro ha potuto valutare i fatti nell'insieme e quindi infliggere la congrua sanzione. Cassazione civile sez. lav., 01 febbraio 2010, n. 2283 M. C. Banca Carime LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Sanzioni disciplinari procedimento per l'applicazione Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la definitiva contestazione disciplinare ed il licenziamento per i relativi fatti possano essere differiti in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso. Il principio dell'immediatezza della contestazione rispetto al fatto è compatibile con l'intervallo necessario all'accertamento della condotta del lavoratore ed alle adeguate valutazioni di questa, cosicché deve escludersi che incorra nella violazione di tale principio il datore di lavoro che, ai fini di un corretto accertamento del fatto, anziché procedere a proprie indagini, scelga di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale. 10 Cassazione civile sez. lav., 25 novembre 2009, n. 24769 F.R. C. Inps LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare Codice Civile (1942) art. 2119 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. L'intervallo temporale fra l'intimazione del licenziamento disciplinare e il fatto contestato lavoratore assume rilievo in quanto rivelatore di una mancanza di interesse del datore di lavo all'esercizio della facoltà di recesso; con la conseguenza che, nonostante il differimento di ques la ritenuta incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può essere desunta misure cautelari (come la sospensione) adottate in detto intervallo dal datore di lavoro, giacc tali misure - specialmente se l'adozione di esse sia prevista dalla disciplina collettiva del rappor - dimostrano la permanente volontà datoriale di irrogare (eventualmente) la sanzione d licenziamento, con la precisazione che il requisito dell'immediatezza della contestazione de essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o me lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggio ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione de circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo. (Nella specie la S.C. ha ritenu corretto il ragionamento effettuato dal giudice di merito in ordine all'insussistenza de violazione del principio di immediatezza in presenza di una sospensione cautelare di un cassie di istituto di credito intervenuta dodici giorni dopo il fatto illecito, della formulazione de contestazione di addebito verificatasi dopo altri ventitré giorni ed, infine, di un provvedimen disciplinare irrogato a due mesi dal fatto). Cassazione civile , sez. lav., 02 febbraio 2009 , n. 2580 Leone c. Unicred Ital. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare Codice Civile (1942) art. 2119 LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 3 L. LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. In tema di procedimento disciplinare, il principio secondo il quale l'addebito deve esse contestato immediatamente va inteso in un'accezione relativa, ossia tenendo conto delle ragio oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fa contestati, soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti ch convergendo a comporre un’unica condotta, esigono una valutazione unitaria, in tal ca l’intimazione del licenziamento può seguire l’ultimo di questi fatti, anche ad una certa distan temporale dai fatti precedenti (nella specie, la Corte ha respinto il ricorso di un dipendente un’azienda telefonica che chiedeva l’annullamento del licenziamento intimatogli perché tardiv sul rilievo che il datore avesse atteso troppo per contestare gli abusi. Nei fatti il lavorato (contravvenendo ad un impegno sottoscritto) aveva usufruito dell’apparecchio telefonico servizio, anche al di fuori dell’orario di lavoro, per un importo complessivo di circa tre milioni de vecchie lire. La Corte ha confermato la decisione del merito, secondo cui la necessità controllare il traffico telefonico e la sua riferibilità a motivi di servizio giustificasse 11 contestazione a distanza di circa quattro mesi dall’ultimo fatto addebitato). Cassazione civile , sez. lav., 17 dicembre 2008 , n. 29480 Soc. Telecom Italia c. A.D'A. POSTE ITALIANE Personale (postelegrafonici) e ricevitorie costituzione e disciplina del rapporto LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 comma 2 L. In materia di contestazione disciplinare di cui al comma 2 dell'art. 7 l. 300/1970, la tempestiv della stessa va valutata con riguardo al momento in cui i fatti da contestare appaia ragionevolmente sussistenti, nell'interesse, da un lato, del datore di lavoro a promuovere procedimento disciplinare una volta acquisiti importanti elementi di fatto della vicenda, dall'altro, del lavoratore al più rapido avvio del procedimento, a tutela dell'integrità delle prop difese e per evitare il perpetuarsi di una situazione di incertezza in ordine alla sorte del rappor di lavoro. (Nella specie, il lavoratore aveva ammesso i fatti contestati, pur imputandoli a erro ma la datrice aveva ugualmente atteso la conclusione delle indagini penali per contesta formalmente l'addebito e la Suprema Corte ha ritenuto ingiustificata l'attesa). Cassazione civile , sez. lav., 28 novembre 2008 , n. 28448 Coppolino c. Poste it. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. In tema di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione da parte del datore lavoro dell’illecito che sfocia nel licenziamento deve essere intesa in senso relativo. Quando sono ragioni oggettive che complicano l’accertamento dei fatti contestati, ad esempio un’indagi penale in corso a carico del dipendente, l’intimazione della massima sanzione può arrivare anc a una certa distanza temporale dalla sospensione. Laddove la contrattazione collettiva n preveda un termine entro il quale va irrogato il licenziamento, se il lavoratore è stato sospeso via cautelare in attesa della definizione del procedimento penale, va ritenuto tempestivo il reces intimato dopo quattro mesi dalla fine del giudizio. Cassazione civile , sez. lav., 26 novembre 2008 , n. 28280 Di Fini c. Assoc. Oasi Maria SS Onlus LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. È legittimo il licenziamento intimato al dipendente per motivi disciplinari anche quando contestazione è avvenuta trascorsi tre anni dall’avviso di garanzia, in quanto la tempestività de contestazione va intesa in senso relativo, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive ( esempio, indagini del p.m.) che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento valutazione dei fatti contestati (nella specie, il lavoratore, accusato di furto, truffa e fal materiale, aveva comunicato al proprio datore di aver ricevuto un’informazione di garanzia e invito a presentarsi in Procura; dopo tre anni il dipendente veniva sottoposto a procedimen 12 penale e solo in quel momento il datore comunicava il licenziamento). Cassazione civile , sez. lav., 17 settembre 2008 , n. 23739 Usseglio c. Soc. Uniriscossioni LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Sanzioni disciplinari procedimento per l'applicazione LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. Quando il fatto che dà luogo a sanzione disciplinare assume anche rilievo penale, il principio de immediatezza della contestazione non può considerarsi violato dal datore di lavoro il qua avendo scelto ai fini di un corretto accertamento del fatto di attendere l'esito degli accertame svolti in sede penale, contesti l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaia ragionevolmente sussistenti. Cassazione civile , sez. lav., 27 marzo 2008 , n. 7983 Enel Distribuz. c. C. Codice Civile (1942) art. 2118 Codice Civile (1942) art. 2119 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. Il giudizio sulla immediatezza della contestazione, da valutare sempre in rapporto alla comp dell'organizzazione aziendale ed al tempo necessario per gli accertamenti del caso, no prescindere dal momento in cui il datore di lavoro sia venuto a conoscenza della riprovevole co del dirigente. Ciò, in caso di trasformazione di un ente pubblico in società per azioni, compor non può ritenersi irrilevante la nomina del consiglio di amministrazione della società, in sostit del precedente organo gestore dell'ente, e affermarsi la conoscibilità dei fatti pregressi per della mera successione di un organo all'altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la dec della corte territoriale che aveva ritenuto il licenziamento del dirigente apicale privo di giusta c di giustificato motivo per la tardività con la quale erano stati contestati gli addebiti, sul presu dell'inapplicabilità art. 7 l. n. 300 del 1970, con conseguente diritto all'indennità sostituti preavviso, ritenendo irrilevante la circostanza che il consiglio di amministrazione della costituita dopo la trasformazione dell'Azienda consortile, insediatosi nell'autunno del 1999, venuto a conoscenza dei fatti contestati "nell'ambito di una ricognizione contabile effettu occasione della redazione del bilancio 1999. La S.C. ha ritenuto la decisione priva di ade motivazione con riferimento alla tardività della contestazione effettuata con lettera del sett 2000, con distacco temporale all'evidenza non eccessivo). Cassazione civile , sez. lav., 26 novembre 2007 , n. 24584 Belcari c. Soc. Cerbaie LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. In tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell'addebito ha la funzione indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per ogge le relative prove, sopratutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall'azienda, sfuggono alla dire cognizione del datore di lavoro; conseguentemente è sufficiente che il datore di lavoro indich fonte della sua conoscenza, che, per l'attendibilità del riferimento e l'intrinseca potenz 13 rilevanza dei fatti, può esaurirsi in un articolo di giornale. Cassazione civile , sez. lav., 23 ottobre 2007 , n. 22236 Costanza c. Fiat auto LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento per giusta causa Codice Civile (1942) art. 2119 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. Nel licenziamento per giusta causa la necessaria immediatezza della contestazione disciplin rispetto ai fatti che lo giustificano va intesa in senso relativo e può, nei casi concreti, es compatibile con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione di tali fa specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti un'unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell'organo abilitato esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicché risultano ritardati i tempi di percezion di accertamento dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ave ritenuto tempestiva, ai fini del licenziamento per giusta causa, la contestazione disciplinare data 10 gennaio 2001 dell'addebito, a carico di dipendente della società Telecom, di a abusivamente utilizzato il telefono cellulare di servizio per telefonate di carattere privato per importo pari a Euro novemila effettuate nel periodo gennaio/dicembre 2000, avendo tenuto co della realtà imprenditoriale estremamente articolata dell'azienda datrice di lavoro, nel cui amb la percezione di irregolarità quali quelle commesse dal lavoratore - oltretutto collocato ad livello periferico dell'organizzazione produttiva - poteva essere concretamente ostacolata da v fattori organizzativi e, segnatamente, da una serie di previsti passaggi e verifiche burocrati amministrativi ai diversi livelli della scala gerarchica). Cassazione civile , sez. lav., 22 ottobre 2007 , n. 22066 Barbieri c. Soc. Tim Telecom Italia Mobile LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare Codice Civile (1942) art. 1324 Codice Civile (1942) art. 1419 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. Ove venga intimato licenziamento disciplinare per una pluralità di addebiti, la nullità de contestazione di alcuni di questi per mancato rispetto del termine a difesa del lavoratore estende all'atto di recesso nel suo complesso solo ove risulti provato, ed accertato, che addebiti ritualmente contestati, siano di per sé insufficienti a giustificare il licenziamento. (Ne specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto null licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di addebiti, a causa dell'anticipazione licenziamento a momento anteriore alla scadenza del termine a difesa del lavoratore relativo alcuni solamente degli addebiti, invitando il giudice del rinvio a riesaminare il fatto e determinare se, sulla base degli altri addebiti ritualmente contestati, il datore di lavoro avreb ugualmente disposto il licenziamento, ovvero se le altre mancanze fossero di per sé insufficie per giustificare la sanzione espulsiva). 14 Cassazione civile , sez. lav., 18 settembre 2007 , n. 19343 Soc. Ist. Vigilanza Securitas Metronotte c. Maura SERVIZI PUBBLICI MUNICIPALIZZATI Impiegati Codice Civile (1942) art. 2106 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. In tema di procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente di datore di lavoro privato principio secondo il quale l'addebito deve essere contestato immediatamente va inteso un'accezione relativa, compatibile con l'intervallo di tempo necessario al datore di lavoro pe preciso accertamento delle infrazioni commesse dal prestatore. La valutazione dell'immediate della contestazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito (il cui giudizio , insindacab in sede di legittimità ove sia immune da vizi logici e sia adeguatamente motivato), il quale è lib di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili ed idonee. (Ne specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto illegittima la sanzione disciplin irrogata dopo che la contestazione era stata fatta a distanza di oltre un anno dall'accadimento fatti addebitati ed a distanza di quasi otto mesi dalla formale conoscenza di quei fatti da parte datore). Cassazione civile , sez. lav., 06 settembre 2007 , n. 18711 Soc. Trasp. Pubblici Monzesi c. Mallamaci LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento per giusta causa Codice Civile (1942) art. 2118 Codice Civile (1942) art. 2119 LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 1 L. LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 3 L. La giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo del licenziamento costituiscono qualificazi giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavo l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso; ne consegue che deve ritenersi ammissib ad opera del giudice ed anche d'ufficio, la valutazione di un licenziamento intimato per giu causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo qualora, fermo restando il princi dell'immutabilità della contestazione, e persistendo la volontà del datore di lavoro di risolver rapporto, al fatto addebitato al lavoratore venga attribuita la minore gravità propria quest'ultimo tipo di licenziamento, atteso che la modificazione del titolo di recesso, basata non sull'istituto della conversione degli atti giuridici nulli di cui all'art. 1424 c.c., bensì sul dovere valutazione, sul piano oggettivo, del dedotto inadempimento colpevole del lavoratore, costitui soltanto il risultato di una diversa qualificazione della situazione di fatto posta a fondamento provvedimento espulsivo. (Nella specie, al dipendente di una società di gestione di ser aeroportuali, cui era stato contestato l'aver ottenuto un biglietto a tariffa agevol consentendone l'indebito utilizzo da parte di un proprio parente, il datore di lavoro aveva irrog il licenziamento per giusta causa richiamando un grave inadempimento del dipendente; il giud di merito, invece, aveva qualificato i fatti posti a fondamento del recesso come un'ipotesi giustificato motivo soggettivo). Cassazione civile , sez. lav., 10 agosto 2007 , n. 17604 Soc. Aeroporto Valerio Catullo c. Tardivo 15 LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento contestazione dei motivi LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 2 L. LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 8 L. LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. In caso di licenziamento, il datore di lavoro deve motivare in maniera analitica le cause che hanno determinato, allo scopo di consentire al lavoratore un’adeguata difesa. Pertanto, qualor datore di lavoro, costituitosi in giudizio, non abbia supplito alle deficienze motivazionali, addirittura abbia fatto valere una fattispecie giustificativa totalmente diversa da quella pri prospettata, da ciò derivando la tardività e la novità della deduzione, il licenziamento per cu causa, deve essere dichiarato illegittimo. Tribunale Bari, sez. lav., 12 giugno 2007 SANITA' PUBBLICA Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari infermieri ospedalieri o d'ambulatorio licenziamento, dimissioni, aspettativa, periodo di prova Codice Civile (1942) art. 2106 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. Nel caso di irrogazione di licenziamento per giusta causa conseguente all'espletamento procedimento disciplinare, ai fini della valutazione della tempestività della sanzione espulsi deve distinguersi tra la contestazione disciplinare, che deve avvenire a ridosso dell'infrazion del momento in cui il datore ne abbia notizia, e l'irrogazione della sanzione disciplinare, che p avvenire anche a distanza di tempo, ma pur sempre nel rispetto del principio della buona fe che è matrice fondativa dei doveri sanciti dall'art. 7 st. lav. e dall'art. 2106 c.c. in materia esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro (Nel caso di specie la Corte ha rigettat ricorso, proposto per violazione del principio dell'immediatezza della sanzione irrogata rispetto comportamento censurato, contro una sentenza di merito che aveva ritenuto tempestivo licenziamento disciplinare di un medico da parte di un'azienda ospedaliera dopo il lasso di tem occorso per acquisire il parere del Comitato dei garanti, atteso che il parere stesso era imposto una specifica norma della contrattazione collettiva e che l'adempimento a tale disposizione prova dell'osservanza da parte del datore del principio della buona fede contrattuale). Cassazione civile , sez. lav., 09 maggio 2007 , n. 10547 R. c. Osp. riun. Trieste LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare Codice Civile (1942) art. 2119 LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 1 L. LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 3 L. LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. In tema di licenziamento disciplinare, nel valutare l'immediatezza della contestazione occo tener conto dei contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza a acquisito i dati essenziali della vicenda e del lavoratore a vedersi contestati i fatti in ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione. Ne consegue che l'aver presentato a carico un lavoratore denunzia di un fatto penalmente rilevante connesso con la prestazione di lavoro n 16 consente al datore di attendere gli esiti del processo penale sino alla sentenza irrevocabile pri di procedere alla contestazione dell'addebito, dovendosi valutare la tempestività di t contestazione in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore appaia ragionevolmente sussistenti. Cassazione civile , sez. lav., 18 gennaio 2007 , n. 1101 Nieddu c. Ente poste it. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare Codice Civile (1942) art. 1175 Codice Civile (1942) art. 1176 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. L'obbligo di preventiva contestazione, imposto dall'art. 7, comma 2, della legge n. 300 del 1970 datore di lavoro intenzionato ad adottare un provvedimento disciplinare contro il lavoratore, d ritenersi soddisfatto - in virtù dei doveri di correttezza e diligenza (art. 1175 e 1176 c.c.) grava su entrambe le parti del contratto obbligatorio sinallagmatico - attraverso l'invio de contestazione all'indirizzo del destinatario, senza che questi possa contrapporre spostame reiterati e di breve durata (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza merito che aveva ritenuto non conforme al criterio di diligenza il comportamento del lavorator quale aveva spostato la sua dimora in luoghi diversi ed a breve distanza di tempo e rituale contestazione dell'addebito effettuata prima nella residenza del lavoratore, e poi tentata nuovo e temporaneo indirizzo indicato da questi, ma non effettuata per avere il servizio post segnalato trattarsi di "zona non servita, strada inagibile, non residente all'anagrafe"). Cassazione civile , sez. lav., 10 agosto 2006 , n. 18150 Carci c. Banca Roma LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento per giusta causa Codice Civile (1942) art. 1175 Codice Civile (1942) art. 1375 Codice Civile (1942) art. 2119 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. Il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratioriflette l'esigen dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto lavoro, non consente all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesi in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Peraltro, il crite di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica nat dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, ta maggiore quanto piè è complessa l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di logici. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso lavoratore dipendente, rilevando la correttezza della sentenza di merito impugnata con la qu era stata ritenuta la tempestività della reazione da parte della società datrice di lavoro in ord all'illecito rilevante disciplinarmente nei confronti del dipendente e derivante da un'interven condanna a suo carico in sede penale, con la sua conseguente sospensione dal rapporto di lavo senza che la sua successiva riammissione in servizio potesse intendersi quale manifestazio 17 della volontà aziendale di soprassedere all'esercizio dell'azione disciplinare, in virtù dell'espre riserva formulata al riguardo dalla medesima datrice di lavoro) . Cassazione civile , sez. lav., 20 giugno 2006 , n. 14113 Paulotto c. Enel distribuzione e altro LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Sanzioni disciplinari procedimento per l'applicazione LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. Nell’ambito della lettera di contestazione ai sensi dell’art. 7 l. n. 300 del 1970, il mero richiamo una gestione deficitaria e negligente di un cantiere, senza alcun riferimento ad avvenimenti condotte omissive, non consente una piena conoscenza dell’addebito, compromettendo il diritto difesa del lavoratore. Tribunale Milano, 12 aprile 2006 A.F. c. Soc. B. e B. POSTE ITALIANE Personale (postelegrafonici) e ricevitorie costituzione e disciplina del rapporto LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. Il principio della immediatezza della contestazione disciplinare - che deve essere inteso secon una ragionevole elasticità, essendo lo stesso compatibile con un intervallo di tempo necessario datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse al lavoratore che non però contrario alla buona fede e non renda impossibile o eccessivamente difficile la difesa lavoratore - nel caso in cui il fatto che dà luogo a sanzione disciplinare abbia anche rilievo pena può essere soddisfatto anche da una contestazione intervenuta dopo la sentenza patteggiamento, purché essa sia giustificata dalla necessità di attendere che dall'accettazio della pena da parte del dipendente derivi la certezza per il datore di lavoro circa la riferibilità a stesso di fatti che la precedente ispezione interna non aveva consentito di ascrivergli sicurezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto licenziamento disciplinare carente del requisito della tempestività della contestazione, aven accertato che il datore di lavoro aveva avuto sostanziale consapevolezza della responsabilità dipendente fin dalla relazione ispettiva, non aveva provveduto a sospenderlo cautelarmente aveva lasciato trascorrere diversi mesi anche dopo la sentenza di patteggiamento) . Cassazione civile , sez. lav., 11 gennaio 2006 , n. 241 Poste it. c. Spinalba LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento per giusta causa Codice Civile (1942) art. 2119 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. Nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del dato di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo 18 induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concre essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità dell struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concret giustificano o meno il ritardo. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito, accertando la violazione del principio di immediatezza, ne avesse fatto corretta applicazione - in una fattispecie in cui l'illecito, consistente in violazioni emerse dalla ispezione della Banca d'Ita era stato contestato nel giugno 1996, mentre la prima emersione delle violazioni era avvenuta n maggio 1995 - argomentando in motivazione in ordine alla modesta realtà aziendale e al comportamento contraddittorio tenuto dalla stessa banca che, in un primo momento, aveva dife l'operato del proprio direttore). Cassazione civile , sez. lav., 06 ottobre 2005 , n. 19424 Banca cred coop. Altofonte c. Marfia LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto in genere Codice Civile (1942) art. 2119 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. In tema di licenziamento individuale, solo al dirigente di azienda che si trovi in posizione apic nell'ambito dell'impresa, e non anche nei confronti del personale riconducibile alla "media "bassa" dirigenza, appartenente alla categoria del personale direttivo, non si applicano garanzie procedimentali dettate dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, ed in particolare generale principio di immutabilità della causa del licenziamento e della relativa contestazione, c si pone a garanzia della regola costituzionalmente garantita del corretto contraddittorio, e garanzia effettiva del diritto di difesa a tutela dell'incolpato, comportando tale variazione u modifica sostanziale della motivazione del licenziamento che non consente al lavoratore il dir di difesa rispetto a circostanze fattuali identificative di una fattispecie diverse rispetto a que originariamente dedotte e contestate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito aveva ritenuto inapplicabile il principio della immutabilità della contestazione e di conseguen legittimo che al direttore vendite del settore normal trade and catering di una società fosse st comunicata, come causa del recesso "ad nutum" della società, prima la soppressione del posto lavoro da lui ricoperto e poi il rifiuto del lavoratore ad eseguire correttamente la prestazio lavorativa). Cassazione civile , sez. lav., 13 maggio 2005 , n. 10058 Zanarini c. Soc. Mantua comm. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 Il principio della immediatezza della contestazione, nell'ambito di un licenziamento per mo disciplinari, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l'imprenditore port conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolme sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in ritiene di averne assoluta certezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza merito, che non aveva ritenuto tempestiva la contestazione dell'addebito disciplinare ad lavoratore che aveva indotto un collega a rilasciare una falsa dichiarazione atta a giustificare u sua assenza dal lavoro, in quanto la società aveva lasciato passare dei mesi prima di effettuare 19 contestazione, non avendo la certezza della falsità di tale dichiarazione). Cassazione civile , sez. lav., 12 maggio 2005 , n. 9955 Soc. Iveco Aifo c. De Mola LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Sanzioni disciplinari procedimento per l'applicazione Codice Civile (1942) art. 1175 Codice Civile (1942) art. 1375 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 Il principio dell'immediatezza della contestazione - che deve essere inteso secondo u ragionevole elasticità, essendo lo stesso compatibile con un intervallo di tempo necessario datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse dal lavoratore, fer restando la necessità che il datore di lavoro si comporti secondo buona fede - va riferito contestazione della infrazione disciplinare e non anche alla irrogazione della sanzio disciplinare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sente impugnata che aveva ritenuto violato il principio di immediatezza in relazione ad una sanzio espulsiva applicata a distanza di due anni dalla contestazione dell'illecito disciplinare - per il qu era anche in corso un procedimento penale a carico del lavoratore - che era viceversa avvenut ridosso della condotta contestata). Cassazione civile , sez. lav., 16 settembre 2004 , n. 18722 Soc. Internaz. Nuovi Alberghi c. Zari LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento per giusta causa Codice Civile (1942) art. 1175 Codice Civile (1942) art. 1375 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 Non è ravvisabile una giusta causa di licenziamento ove la contestazione degli addebiti avveng distanza di anni dall'accertamento, in seguito ad indagine ispettiva interna all'impresa, dei f denunciati poi all'autorità giudiziaria, non essendo necessario attendere la conclusione procedimento penale di primo grado, soprattutto quando il datore di lavoro, come nella specie sia astenuto dall'adottare misure cautelari. Cassazione civile , sez. lav., 09 agosto 2004 , n. 15383 Ventre c. Poste it. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare Codice Civile (1942) art. 1175 Codice Civile (1942) art. 1375 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 In materia di licenziamento disciplinare, premesso che è legittima la sospensione procedimento disciplinare per la durata del processo penale, se questo viene definito con u sentenza di patteggiamento, non contenente alcun accertamento sui fatti oggetto de 20 contestazione, il datore di lavoro è tenuto a compiere una autonoma valutazione circa sussistenza o meno delle condizioni per procedere alla contestazione disciplinare, escludend che il provvedimento disciplinare possa conseguire automaticamente alla conclusione procedimento penale, e dovendosi tener in conto, ai fini della valutazione della tempestività de contestazione, anche la complessità della struttura che deve compiere la valutazione medesi (nel caso di specie, una direzione regionale dell'ente poste italiane). Cassazione civile , sez. lav., 08 luglio 2004 , n. 12649 M. c. Poste it. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento contestazione dei motivi Codice Civile (1942) art. 2119 LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 1 L. LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. In presenza di una successione di comportamenti che nel loro insieme determinano il venir me della fiducia del datore di lavoro nelle future prestazioni del dipendente, la tempestività de contestazione va riferita alla globalità degli episodi, e quindi all'episodio che, determinand superamento del limite, giustifica il licenziamento. Quanto ai comportamenti pregressi, mentr necessario che ne sia stata portata a conoscenza del lavoratore la valutazione negativa del dat di lavoro in tempo utile perché possa evitarne la reiterazione, non è configurabile, a carico datore di lavoro l’ulteriore onere di adottare per ciascuna inadempienza un adegu provvedimento disciplinare, a pena di decadenza dal potere di attribuire ad esse rilevanz fondamento di una più grave sanzione. Corte appello Milano, 31 agosto 2004 21 Valutazione della contestazione disciplinare ai sensi della legge n.300/1970 art. 7 LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Sanzioni disciplinari in genere In tema di sanzioni disciplinari, l'esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa. Cassazione civile sez. lav., 6 maggio 2011, n. 10015 LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare È illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore che rifiuta di recarsi in trasferta quando l'auto aziendale non è disponibile se non ha l'obbligo giuridico di mettere a disposizione un proprio autoveicolo per disbrigare la trasferta in questione Cassazione civile sez. lav., 16 marzo 2011, n. 6148 LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare È illegittimo il licenziamento dell'impiegato che lascia il proprio posto anticipando di pochi minuti il termine dell'orario di lavoro se ha comunque svolto tutte le operazioni affidategli nel corso del turno (nel caso di specie, erano state introdotte nuove procedure per la rilevazione della presenza dei lavoratori e le relative disposizioni aziendali venivano di fatto disattese, in fase di rodaggio, da alcuni dipendenti, che, per ragioni comunque non riconducibili all'intendo di evitare il controllo sull'osservanza dell'orario, indicavano all'inizio del turno, nel foglio presenze, anche l'orario di uscita, lasciando comunque il foglio a disposizione dell'azienda per eventuali controlli. La Corte ha ritenuto che, in tali circostanze, si era certamente in presenza di una mancanza disciplinare da parte del lavoratore, ma tale mancanza non meritava di essere sanzionata con il licenziamento, soprattutto in assenza di un consapevole intento elusivo del controllo, risultando sufficiente sanzionare il dipendente con cinque giorni di sospensione). Cassazione civile sez. lav., 01 marzo 2011, n. 5019 European Avia Service (E.A.S.) s.p.a. C. P.S. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare 22 È passibile di licenziamento il dipendente che, essendo in malattia, presta la propria attività lavorativa presso la concorrenza (nella specie, la Corte ha condiviso le doglianze del datore che aveva contestato al dipendente il fatto di aver lavorato in un giorno di assenza per malattia presso altro esercizio commerciale di concorrente). Cassazione civile sez. lav., 15 febbraio 2011, n. 3753 Panorama s.p.a. C. C.R. Lavoro subordinato (rapporto di) Sanzioni disciplinari - Predisposizione ed affissione del codice disciplinare - Necessità - Limiti - Sanzioni relative a comportamenti integranti violazioni del minimo etico o illecito penale - Esclusione Carattere conservativo od espulsivo della sanzione - Irrilevanza. Anche relativamente alle sanzioni disciplinari conservative - e non per le sole sanzioni espulsive - deve ritenersi che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare, in quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta. Cassazione civile sez. lav., 27 gennaio 2011, n. 1926 Sata Automobilistica tecnologie avanzate C. Di Gianni Lavoro subordinato (rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto - Licenziamento - Disciplinare Gravità del comportamento e lesione del vincolo fiduciario Valutazione - Spettanza al giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Prova del dolo - Necessità - Fondamento Fattispecie relativa a licenziamento di casellante autostradale. In tema di licenziamento disciplinare, la valutazione della gravità del comportamento e della sua idoneità a ledere irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente (giudizio da effettuarsi considerando la natura e la qualità del rapporto, la qualità ed il grado del vincolo di fiducia connesso al rapporto, l'entità della violazione commessa e l'intensità dell'elemento soggettivo), è compito del giudice di merito che, adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità. In particolare, se all'integrazione dei fatti giuridicamente legittimanti il licenziamento è necessario il dolo, la prova della sussistenza dei fatti addebitati nella loro materialità è insufficiente e l'onere datoriale di provare la sussistenza dei detti fatti si estende alla prova del dolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con logica e congrua motivazione, aveva ritenuto che non sussistevano elementi idonei a dedurre il dolo del casellante autostradale al quale era stata addebitata la mancata restituzione agli utenti delle differenze di somme dovute per il pagamento dei pedaggi, essendo il fatto compatibile anche con una condotta colposa). Cassazione civile sez. lav., 26 gennaio 2011, n. 1788 Soc. Autostrade Italia C. Amabile 23 LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento per giusta causa È legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore che incita ad atti di sabotaggio, pur in assenza di precedenti sanzioni disciplinari. Cassazione civile sez. lav., 18 gennaio 2011, n. 1074 C.A. C. Alfa Technology s.r.l. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto - Licenziamento - Per giusta causa - Fatto addebitato al lavoratore costituente in astratto illecito penale - Idoneità a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento - Sussistenza - Valutazione disciplinare del fatto e valutazione penalistica - Indipendenza - Mancata attivazione del processo penale - Irrilevanza - Fattispecie in tema di uso indebito della abilitazione informatica. Ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata ritenuta la legittimità della sanzione disciplinare espulsiva irrogata a dipendente che aveva fatto indebito uso della propria abilitazione - password - per inserire nel sistema informatico della società dati relativi alla propria posizione retributiva, onde ottenere l'accreditamento di spettanze non dovute). Cassazione civile sez. lav., 03 gennaio 2011, n. 37 Parti: De Santis C. Enel Ape LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare È illegittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore che si introduce in azienda in giorno non lavorativo in assenza di apposita autorizzazione da parte dei vertici aziendali, atteso che tale provvedimento si appalesa comunque sproporzionato rispetto alla entità ed alla portata dei comportamenti contestati. Cassazione civile sez. lav. , 3 gennaio 2011, n. 35 Empire Business s.r.l. C. V.A. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto - Licenziamento - Per giusta causa - Nozione legale di giusta causa e di proporzionalità della 24 sanzione disciplinare - Specificazioni in sede interpretativa - Necessità - Censurabilità in sede di legittimità ex art. 360 n. 3, c.p.c. Sussistenza - Limiti - Criteri interpretativi - Giudizio di fatto Configurabilità - Censurabilità in cassazione - Limiti. Giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, ovvero a far sussistere la proporzionalità tra infrazione e sanzione, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. Pertanto, l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare le clausole generali come quella di cui all'art. 2119 o all'art. 2106 c.c., che dettano tipiche "norme elastiche", non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell'applicazione della clausola generale, poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la fattispecie si colloca. Cassazione civile sez. lav., 13 dicembre 2010, n. 25144 D'Errico C. Colabeton s.r.l.u LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento in genere È legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione (nella specie, la Corte ha confermato il licenziamento inflitto ad un addetto ad un laboratorio per controllo qualità a cui erano stati contestati molteplici ritardi, omissioni e violazioni, tutti oggetto di una sola contestazione disciplinare che aveva portato al licenziamento). Cassazione civile sez. lav. , 01 dicembre 2010, n. 24361 R.D. C. Erca s.p.a. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Diritti e doveri delle parti - Subordinazione - Sanzioni disciplinari Recidiva integrante elemento costitutivo della infrazione disciplinare 25 Contestazione - Necessità - Conseguenze In tema di licenziamento disciplinare, la preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve riguardare, a pena di nullità del licenziamento stesso, anche la recidiva (o comunque i precedenti disciplinari che la integrano), ove questa rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata. Cassazione civile sez. lav., 25 novembre 2010, n. 23924 Soc. Cital C. M. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento per giusta causa È illegittimo, perché sproporzionato, il licenziamento per giusta causa irrogato al lavoratore il quale abbia rivolto per telefono ingiurie e volgarità a un azionista di riferimento di una società controllata dalla datrice di lavoro, che sia stato percepito dal lavoratore come soggetto estraneo all'organizzazione lavorativa e, quindi, all'assetto gerarchico della società datrice di lavoro. Cassazione civile sez. lav., 16 novembre 2010, n. 23132 Soc. A.T.C. Az. trasp. Campania C. G.P. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto - Licenziamento - Disciplinare Principio di immutabilità delle contestazioni - Funzione - Ambito di operatività - Fattispecie L'operatività del principio d'immutabilità della contestazione dell'addebito al lavoratore licenziato non preclude le modificazioni dei fatti contestati che non si configurino come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella contestata ma che, riguardando circostanze prive di valore identificativo della stessa fattispecie, non precludano la difesa del lavoratore sulla base delle conoscenze acquisite e degli elementi a discolpa apprestati a seguito della contestazione dell'addebito. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso del lavoratore licenziato, ha ritenuto corrette le valutazioni della Corte territoriale in relazione all'avvenuta osservanza del principio di immutabilità da parte del datore di lavoro che aveva contestato al ricorrente ««atteggiamenti di insofferenza e di sfida nei confronti dei superiori e dei colleghi» oltre che ««lentezza e negligenza» nel lavoro adempiuto ««al di sotto di ogni standard quantitativo accettabile»). Cassazione civile sez. lav., 26 ottobre 2010 , n. 21912 B. C. Soc. Sasib. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Sanzioni disciplinari procedimento per l'applicazione Nell'ambito del procedimento disciplinare di cui all'art. 7 l. n. 300 del 1970, il datore non è tenuto a offrire in esame all'incolpato la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, salvo che, e nei limiti in cui, l'esame di essa sia necessario al fine di una contestazione degli addebiti idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa. 26 Cassazione civile sez. lav., 21 ottobre 2010, Pietrunti C. Unicredito it. s.p.a. n. 21612 LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare È illegittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore per inosservanza dell'orario di lavoro, insubordinazione e scarso rendimento, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia preventivamente contestato al lavoratore i fatti addebitategli, consentendogli di difendersi, ai sensi dell'art. 7 l. n. 300 del 1970. Esso pertanto, va equiparato al licenziamento senza giusta causa o senza giustificato motivo non risultando assicurato al lavoratore il diritto di difendersi in ordine ai fatti allo stesso contestati dal datore di lavoro. La circostanza in forza della quale al lavoratore sia stato intimato il licenziamento con un termine di preavviso, non assume alcuna rilevanza in quanto la procedura disciplinata dall'art. 7 mira ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa prima che il datore di lavoro possa prendere le proprie determinazioni. La revoca del licenziamento da parte del datore di lavoro, valida come proposta di nuovo contratto, non produce alcun effetto laddove intervenga dopo la cessazione del rapporto e non risulti accettata dal lavoratore. Tribunale Perugia, 12 ottobre 2010, n. 732 LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare I comportamenti tenuti dal dipendente nella sua vita privata ed estranei all'esecuzione della prestazione lavorativa sono irrilevanti, a meno che essi non siano di natura tale da far ritenere il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto, specie allorché, per le caratteristiche o per le peculiarità di questo, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia, ovvero possa incidere negativamente sull'immagine del datore di lavoro. (Nella specie, il lavoratore era stato trovato in possesso di tabacco di contrabbando nella propria auto posteggiata nell'area di parcheggio aziendale del committente della datrice di lavoro). Cassazione civile sez. lav., 02 agosto 2010, n. 17969 Soc. Sodexho Italia C. De Crescenzo LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare Il dipendente che si assenta dal lavoro, in segno di protesta al trasferimento presso la nuova sede, realizza una tipica inadempienza contrattuale che comporta un licenziamento di natura disciplinare. Il recesso datoriale deve, pertanto, avvenire nel rispetto delle garanzie dettate in favore del lavoratore dall'art. 7 l. n. 300/70 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa e non è quindi ammissibile un licenziamento in tronco. Cassazione civile sez. lav., 24 marzo 2010, n. 7045 27 LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare Non va punita con il licenziamento, ma con una sanzione meno grave, la condotta del dipendente che per una volta ha utilizzato la macchina aziendale per fare una commissione personale. In mancanza di precedenti violazioni da parte del lavoratore, la sanzione espulsiva risulta sproporzionata per una tale condotta. Ai fini del licenziamento, infatti, l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c. Pertanto, l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Cassazione civile sez. lav., 22 marzo 2010, n. 6848 LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare Il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore - indipendentemente anche dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto - deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal comma 2 dell'art. 7 l. n. 300/70 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa. Pertanto, è nullo il recesso datoriale comunicato con una lettera in cui, per motivare la giusta causa, venga richiamata la condotta colposa del lavoratore in precedenza non contestata. Cassazione civile sez. lav., 17 marzo 2010, n. 6437 C.P. C. La Vigile S. Marco s.p.a. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Diritti e doveri delle parti subordinazione In tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, le garanzie apprestare dall'art. 7 l. n. 300 del 1970 per consentire all'incolpato di esporre le proprie difese in relazione al comportamento addebitatogli non comportano per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla richiesta del lavoratore di essere sentito di persona, sicché le discolpe fornite dall'incolpato per iscritto consumano il suo diritto di difesa solo quando dalla dichiarazione scritta emerga la rinuncia ad essere sentito o quando la richiesta appaia, sulla base delle circostanze del caso, ambigua o priva di univocità: al di fuori di tali ipotesi, un sindacato del datore di lavoro in ordine all'effettiva idoneità difensiva della richiesta di audizione orale non può ritenersi consentito neppure alla stregua dell'obbligo delle parti di conformare la propria condotta a buona fede e lealtà contrattuale, il quale può assumere rilievo ai fini della valutazione in ordine all'ambiguità della richiesta, ma non consente di dare ingresso ad una valutazione di compatibilità della facoltà di audizione esercitata dal lavoratore incolpato alla luce delle difese già svolte e della sua idoneità ad utilmente integrare queste ultime. Cassazione civile sez. lav., 11 marzo 2010, n. 5864 28 Soc. Bristol Myers Squibb C. Formoso LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare È sanzionabile con il licenziamento la condotta del dipendente che usa il cellulare di servizio per inviare un massiccio numero di messaggi per scopi privati; il telefonino messo a disposizione del lavoratore da parte dell'azienda, infatti, non si deve considerare come un "benefit" ma come un vero e proprio "strumento di lavoro". Di conseguenza, chi ne abusa può essere sanzionato con il provvedimento espulsivo e non esclude l'inadempimento il fatto che l'uso indebito del cellulare di servizio sia avvenuto con l'invio di sms anziché di telefonate, perché con l'espressione "traffico" si intendono comprese tutte le possibili modalità di utilizzo dell'apparecchio. Cassazione civile sez. lav., 08 marzo 2010, n. 5546 C.F. C. Telecom Italia s.p.a. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Diritti e doveri delle parti impianti e strumenti di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori L'installazione e l'utilizzazione di un programma informatico che consenta al datore di lavoro di controllare gli accessi dei dipendenti a siti internet devono essere autorizzate con accordo sindacale o dalla Direzione provinciale del lavoro. In mancanza dell'autorizzazione, i dati acquisiti non possono essere utilizzati per eventuali contestazioni disciplinari. Cassazione civile sez. lav., 23 febbraio 2010, n. 4375 Recordati ind. chimica e farmaceutica s.p.a. C. Lazzarini LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare Qualora una condotta illecita del lavoratore (oggetto di una prima contestazione) sia ritenuta meritevole della sanzione conservativa della sospensione dal lavoro per un certo periodo, quella stessa condotta ripetuta nel tempo (oggetto di una seconda contestazione) può essere legittimamente sanzionata con il licenziamento. Nell'ambito della seconda contestazione, infatti, si configura a carico del dipendente una responsabilità disciplinare connotata da maggiore gravità, in quanto si riscontra la precisa volontà da parte del lavoratore di eludere sistematicamente l'obbligo di una corretta prestazione (la Corte ha confermato la legittimità del licenziamento intimato al dipendente di una cooperativa con la seconda contestazione, poiché si riferiva a fatti che assumevano una maggiore gravità proprio perché relativi ad un medesimo comportamento reiterato nel tempo. Nel caso di specie, infatti, non si 29 trattava di una violazione occasionale, ma di una modalità sistematica di registrazione delle prestazioni di lavoro fuori sede per orari superiori al reale, che aveva eluso le disposizioni aziendali ed aveva minato in maniera irreversibile la fiducia del datore di lavoro). Cassazione civile sez. lav., 20 ottobre 2009, n. 22162 Nocentini C. Unicoop Firenze LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare Non è sanzionabile con il licenziamento la condotta di una lavoratrice che, in seguito ad un litigio con una collega, abbandona improvvisamente il luogo di lavoro se, nell'immediato, comunica al datore le ragioni di tale gesto e l'allontanamento in sé non ha comportato alcun rischio per l'azienda (nella specie, la Corte ha confermato l'illegittimità del licenziamento intimato ad una donna che lavorava come aiutante di cucina in una scuola e che, a causa di una tensione con la cuoca che l'aveva ripresa sulle pulizie, aveva lasciato il posto di lavoro. La donna, però, dopo poco aveva inviato un fax alla società datrice per spiegare il motivo del suo allontanamento). Cassazione civile sez. lav., 29 settembre 2009,: n. 20846 Coop. Solidarietà e lav. s.c.a.r.l. C. T.R. GIORNALE E GIORNALISTA Contratto di lavoro giornalistico È illegittimo, perché non preceduto dalla contestazione degli addebiti e dalla concessione del termine a difesa, il licenziamento, cui va riconosciuta natura disciplinare, che sia irrogato al giornalista televisivo il quale abbia aspramente contestato le decisioni aziendali, in termini ritenuti offensivi, ed abbia diffuso all'esterno il proprio dissenso a mezzo stampa. Tribunale Roma, 30 luglio 2009 Mentana C. Soc. rti LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare Codice Civile (1942) art. 2119 LS 15 luglio 1966 n. 604 L. LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. In tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente div episodi rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito po esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l'esistenza della "causa" idonea a consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei f ascritti, ben potendo il giudice - nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziame dal datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall'art. 2 c.c. (Nella specie, relativa a due condotte di appropriazione indebita, contestate ad un cassier 30 banca, e posta in essere mediante doppia contabilizzazione di addebiti sul conto corrente clienti, la S.C., nell'affermare il principio di cui alla massima, ha ritenuto la correttezza d decisione della corte territoriale che, pur avendo escluso la riferibilità del primo episodio lavoratore licenziato, ha valutato il secondo episodio sufficiente a minare definitivament vincolo fiduciario nei confronti del dipendente). Cassazione civile , sez. lav., 02 febbraio 2009 , n. 2579 G. c. Banca Roma Gruppo Capitalia LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento per giusta causa Codice Civile (1942) art. 2119 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. In tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, quando veng contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice di merito deve esaminarli atomisticamente, riconducendoli alle singole fattispecie previste da clau contrattuali, ma deve valutare complessivamente la loro incidenza sul rapporto di lavoro. (N specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, esaminando complessivamente episodi contestati ad un direttore di filiale di banca - quali l'acquisizione di clientela, legata rapporto personale allo stesso direttore, residente nel territorio di altre filiali e gravata da f esposizioni debitorie, nonché l'effettuazione di operazioni bancarie in spregio alle proced interne e al fine di far fronte ad esposizioni debitorie di taluni clienti - aveva respinto la doma del lavoratore per la declaratoria di illegittimità dell'intimato licenziamento disciplinare). Cassazione civile , sez. lav., 27 gennaio 2009 , n. 1890 R. c. Banca Carime LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Diritti e doveri delle parti impianti e strumenti di controllo a distanza dell'attivi dei lavoratori LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. LS 30 giugno 2003 n. 196 art. 24 D.LG. Il particolare ambito lavorativo e la delicatezza delle funzioni attribuite al lavoratore (nel c specifico: vicedirettore di filiale bancaria) giustificano le indagini sulla sua affidabilit correttezza personale, anche extralavorativa: è pertanto consentito l'uso da parte del dator lavoro dei dati raccolti all'esito di ispezione interna, sia nello svolgimento del rapp contrattuale, ai fini della specifica contestazione degli addebiti ex art. 7 st. lav., sia al fine d tutela giudiziaria dei propri diritti ex art. 24, lett. f), d.lg. n. 196/2003. Tribunale Milano, sez. lav., 09 dicembre 2007 L.P. c. Soc. Intesa S. Paolo e altro LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento per giustificato motivo Codice Civile (1942) art. 2119 LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 3 L. LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. 31 La previsione, da parte della contrattazione collettiva, della recidiva in successive manca disciplinari come ipotesi di giustificato motivo di licenziamento, non esclude il potere del giu di valutare la gravità in concreto dei singoli fatti addebitati, ancorché connotati dalla recidiva fini dell'accertamento della proporzionalità della sanzione espulsiva; tale potere costitu naturale conseguenza delle norme di cui agli art. 3 l. 15 luglio 1966 n. 604, 7 st. lav. e 2119 c. quali sanciscono il principio secondo cui la sanzione irrogata al lavoratore deve essere sem proporzionata al comportamento posto in essere. Cassazione civile , sez. lav., 20 novembre 2007 , n. 24132 Soc. Gelco c. B.M. LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare Codice Civile (1942) art. 2106 LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 1 L. LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 3 L. LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. In materia disciplinare, soltanto la rilevanza autonoma, attribuita dalle fonti di regolazione rapporto di lavoro alla recidiva, presuppone l'irrogazione di una sanzione disciplinare ed inco il limite del biennio, mentre la valutazione della gravità dell'inadempimento (per giusta caus comunque, "notevole", ai sensi degli art. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966) si estende a tutti i f contestati al dipendente con l'avvio della procedura di licenziamento disciplinare, an concernenti comportamenti tenuti in precedenza e per i quali il datore di lavoro non ab ritenuto, nella sua autonomia, di irrogare sanzioni disciplinari, salva l'operatività del lim costituito dal principio di tempestività e senza che tale determinazione datoriale possa riten idonea ad arrecare pregiudizio al diritto del lavoratore alla difesa, atteso che l'incide disciplinare dei fatti contestati nel procedimento abbandonato deve essere autonomame apprezzata nel giudizio sulla giustificatezza del licenziamento. (Nella specie, la S.C., alla stre del principio enunciato, ha confermato la sentenza impugnata di rigetto dell'impugnazion licenziamento disciplinare di una dipendente con la quale era stato riconosciuto che n motivazione del provvedimento espulsivo, fondato su giustificato motivo soggettivo, erano s legittimamente valutate tutte le condotte tenute dalla lavoratrice e specificamente contestat precedenza, sebbene, tranne una, non fossero state seguite dall'inflizione di sanzioni disciplina Cassazione civile , sez. lav., 19 dicembre 2006 , n. 27104 LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento per giusta causa Codice Civile (1942) art. 2119 LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 1 L. LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestir carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolar quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono s commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazi del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzi disciplinare; la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giu causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lesivo della fiducia che deve caratterizza 32 rapporto di lavoro il comportamento di un dipendente di un supermercato addetto al rep pescheria, il quale aveva confezionato per sé e altri due dipendenti tre grossi pacchi di pe applicando prezzi notevolmente inferiori a quelli di vendita) . Cassazione civile , sez. lav., 08 settembre 2006 , n. 19270 Steri c. Soc. La Rinascente LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento per giusta causa Codice Civile (1942) art. 2105 Codice Civile (1942) art. 2119 LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 1 L. LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 3 L. LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 L. In tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, allorquando veng contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice di merito deve esaminarli partitamente, riconducendoli alle singole fattispecie previste da clau contrattuali, ma deve valutarli complessivamente al fine di verificare se la loro rileva complessiva sia tale da minare la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel dipende (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per non aver considerato complessivame la condotta di un impiegato di banca al fine di verificare se essa fosse atta a minare la fid dell'istituto di credito suo datore di lavoro, e per non aver considerato che il dirottamento d clientela, avente una esposizione debitoria tale da renderle problematico un ulteriore access credito bancario, verso società finanziarie costituisce in ogni caso una violazione del dover fedeltà e correttezza). Cassazione civile , sez. lav., 23 marzo 2006 , n. 6454 Banca Intesa c. D'Arrigo LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento disciplinare Codice Civile (1942) art. 2106 Codice Civile (1942) art. 2119 LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 1 LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 3 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 In tema di licenziamento disposto per motivi disciplinari, l'accertamento dei fatti contestat lavoratore, il giudizio in ordine alla loro gravità e alla proporzione del licenziamento rispetto essi, nonché la riconducibilità di detti fatti alle pattuizioni del c.c.n.l. di diritto comune prevede le fattispecie che giustificano l'irrogazione della più grave sanzione disciplinare, sono riser all'apprezzamento del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per viz motivazione ovvero, in riferimento alle pattuizioni collettive, per violazione dei canoni lega ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., av ritenuto che la condotta addebitata al lavoratore, addetto alla sorveglianza notturna d stabilimento e all'apertura mattutina dei cancelli, consistente nell'essersi volontariame addormentato durante il servizio, non fosse riconducibile alla previsione del contratto collet applicabile, secondo il quale la condotta dell'operaio trovato addormentato sul luogo di lavoro 33 sanzionabile al massimo con la sola sospensione, e che integrasse comunque un gr inadempimento dei doveri nascenti dal rapporto di lavoro, tale da giustificare il recesso del da di lavoro). Cassazione civile , sez. lav., 11 marzo 2004 , n. 5013 D. c. Soc. ed. Johnson LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento per giusta causa Codice Civile (1942) art. 2119 LS 15 luglio 1966 n. 604 art. 1 LS 20 maggio 1970 n. 300 art. 7 Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestir carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolar quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono s commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazi del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzi disciplinare; la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giu causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Nella specie, il giudice di me con la sentenza cassata dalla S.C., aveva respinto l'impugnativa di licenziamento di un lavorat reduce da un grave infortunio sul lavoro, il quale, senza inviare comunicazione, si era assen per i primi tre giorni della settimana dal posto di lavoro, dopo essersi allontanato alle ore 14 venerdì, prima della fine dell'orario previsto, in assenza dei responsabili aziendali ma su invito superiori gerarchici e consiglio dei colleghi, a causa dell'evidente stato di affaticamento). Cassazione civile , sez. lav., 27 febbraio 2004 , n. 4061 Di Paola c. Soc. Camet 34