La preparazione dei medicamenti in Famacia

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La preparazione dei medicamenti in Famacia
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1
I galenici in farmacia
I preparati galenici allestiti in farmacia sono
definiti dal Dl.vo 219/06 (Codice comunitario),
pur non essendo assoggettati alla disciplina in
esso contenuto in quanto non sono soggetti
all’AIC
definizioni
z
Medicinali preparati in farmacia in base ad una
prescrizione medica destinata ad un determinato
paziente detti “formule magistrali” e restano
disciplinate dalla L. 94/98
z
Medicinali preparati in farmacia in base alle
indicazioni della Farmacopea Europea o delle
Farmacopee in vigore nell’U.E. detti “formule
officinali” e destinati ad essere forniti
direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia.
Formule magistrali: possibilità prescrittive
L. 8 aprile 1998, n. 94 art 5 c. 1 e 2
I medici possono prescrivere preparati magistrali a base
di principi attivi:
‰ Descritti nelle farmacopee dei paesi comunitari
‰ Contenuti in medicinali industriali
¾ Il cui commercio è autorizzato in Italia o in un paese
comunitario
¾ Con AIC revocata o non confermata per motivi non inerenti
al rischio di impiego.
Formule magistrali: possibilità prescrittive
L. 8 aprile 1998, n. 94 art 5 c. 1 e 2
I medici possono anche prescrivere preparati magistrali:
‰
Per uso orale
A base di principi attivi contenuti in prodotti non
farmaceutici per uso orale già in commercio in paesi comunitari
‰
Per uso topico
A base di principi attivi contenuti in prodotti
cosmetici regolarmente commercializzati in paesi comunitari
Formule magistrali: possibilità prescrittive
L. 8 aprile 1998, n. 94 art 5 c. 1 e 2
Per esigenze di tutela della salute pubblica
Il Ministero della Salute può imporre divieti e
limitazioni alla prescrizione di preparati
magistrali
Per preparazioni magistrali con indicazioni
diverse dall’analogo prodotto industriale
Il medico deve:
¾
¾
¾
Indicare le esigenze che giustificano il ricorso alla preparazione
estemporanea
Ottenere ed indicare il consenso informato del paziente
Identificare con un codice alfanumerico il singolo paziente da
indicare sulla ricetta in luogo del nome e cognome
Il farmacista deve:
¾
Trasmettere mensilmente le ricette in originale o copia all’ASL
che a sua volta provvederà ad inviarle al Ministero
Preparazioni officinali e magistrali
eseguite in farmacia
Sono insite nell’attività
e
Sono fondamentali
per garantire l’assistenza farmaceutica
Base razionale dell’attività di preparazione
in Farmacia è poter assicurare al paziente la
possibilità di ottenere un medicamento che
non è prodotto industrialmente
La preparazione magistrale permette
l’allestimento di
‰
Medicinali orfani
‰ Prodotti instabili
‰ Medicinali in corso di registrazione
‰ Dosaggi personalizzati
‰ Associazioni di principi attivi personalizzate
‰ Formulazioni personalizzate
‰ Eccipienti adatti alle necessità del singolo paziente
Necessità di garantire
Qualità
Efficacia
Sicurezza
Attraverso una adeguata competenza
sia del prescrittore che del preparatore
Riferimenti normativi
Galenici magistrali
Produzione: ricetta medica con riferimento alle monografie di FU, alla
L.94/98 e alle NBP della FU
Dispensazione: tabelle 4 e 5 FU e Tariffa Nazionale
Galenici officinali
Produzione: preparazione farmaceutiche specifiche FU e alle NBP
della FU
Dispensazione: tabelle 4 e 5 F.U.
Farmacopea Ufficiale
Una Farmacopea
è nel senso moderno della parola, una norma
farmaceutica destinata ad assicurare, in una
determinata entità politica, l’uniformità
dell’origine, della composizione e dell’attività dei
medicamenti. Questa norma è resa obbligatoria
dalle Autorità competenti, con particolare effetto
per i farmacisti
(O.M.S. –1952)
FUNZIONE NORMATIVA della FARMACOPEA
R.d. 27.07.1934, n. 1265
Art. 123
Il titolare della farmacia deve curare:
¾
Che la Farmacia sia provvista delle sostanze medicinali
prescritte come obbligatorie nella Farmacopea Ufficiale.
¾
Che in essa si conservino e siano ostensibili al
pubblico un esemplare di detta Farmacopea e uno
della tariffa ufficiale dei medicinali.
¾
Omissis…
FUNZIONE NORMATIVA della FARMACOPEA
R.d. 27.07.1934, n. 1265 e L. 07.11. 1942, n. 1528
Art. 124
Il Ministero della Sanità (Salute) ogni cinque anni rivede e
pubblica la Farmacopea Ufficiale. A questa sono allegati:
¾
L’elenco dei farmaci che il Farmacista non può vendere se non in
seguito a presentazione di ricetta medica, (…)
¾
L’elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione
di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta, e da trattenersi dal
Farmacista, (…)
FUNZIONE NORMATIVA della FARMACOPEA
R.d. 1706/38, art. 34
‰
Nella Farmacopea sono indicate, con speciale contrassegno
le sostanze medicinali di cui le farmacie hanno l’obbligo di
essere provviste ai termini dell’art. 123 del TULS. Esse
saranno riportate in apposito elenco.
‰
Sono pure indicati gli apparecchi e gli utensili
indispensabili di ciascuna farmacia, le sostanze che
debbono essere tenute con particolare contrassegno, in
armadio chiuso a chiave, a termine dell’art. 146 del citato
TULS e le sostanze che debbono essere tenute al riparo
dalla luce.
‰
Sono pure indicate le dosi di medicamenti per l’adulto,
oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo
dichiarazione speciale del medico a termine dell’art. 40 del
presente regolamento.
… contiene, inoltre, ogni disposizione ritenuta opportuna o
necessaria a regolare l’esercizio della Farmacia.
(R.d. 1706/38, art. 34)
Non è comunque compito di tale testo dettare norme che
regolino l’autorizzazione alla produzione e all’immisione in
commercio dei medicinali che, invece, risulta essere
competenza riservata al Ministero della Salute.
(D.L.vo 219/06)
FARMACOPEA vigente
La Farmacopea della Repubblica Italiana XI
edizione è stata approvata con D.M. della
Salute 2 maggio 2002 e pubblicata sulla
G.U. n. 115 del 18 maggio 2002.
È entrata in vigore dal giorno 24 settembre 2002 fatte salve le Norme di buona
preparazione la cui vigenza era stata rinviata al 1 gennaio 2003 e poi ancora al 1
gennaio 2004
In data 30 marzo 2005, con specifico D.M., è
stato approvato il I supplemento della FU
FARMACOPEA vigente
nel glossario contenuto nel capitolo delle NBP
viene definita vigente:
La Farmacopea della Repubblica Italiana
(costituita dai testi della XI ed. nonché dai testi
della 4° ed. della Farmacopea Europea, con i suoi
futuri aggiornamenti quadrimestrali) e tutte le
Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri
dell’UE.
Le Tabelle della FU XI ed.
z
z
z
z
z
z
z
z
Tabella 1: Masse atomiche relative
Tabella 2: sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste
obbligatoriamente.
Tabella 3: sostanze le cui monografie sono presenti in FU e che debbono essere
tenute in armadio chiuso a chiave.
Tabella 4: elenco (per categorie terapeutiche) dei prodotti che il farmacista non
può vendere se non dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.
Tabella 5: elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata alla presentazione
della ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista
all’atto della spedizione
Tabella 6: elenco degli apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia.
Tabella 7: elenco delle sostanze, loro Sali e preparazioni ad azione stupefacente
e psicotropa.
Tabella 8: dosi dei medicinali per l’adulto, oltre le quali il farmacista non può
fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico.
Preparazione officinali e magistrali
eseguite in farmacia
“gli standard qualitativi di riferimento”
z NBP
Farmacopea Ufficiale XI ed.
z DM
18 novembre 2003 (semplificazione)
z DM
25 settembre 2005
…
Preparazione officinali e magistrali
eseguite in farmacia
NBP
Per le farmacie che eseguono
ANCHE
preparati officinali sterili su scala ridotta e
preparati magistrali sterili.
Preparazione officinali e magistrali
eseguite in farmacia
DM 18 novembre 2003
Per le farmacie che eseguono
SOLO
preparati officinali non sterili su scala
ridotta e preparati magistrali non sterili
Preparazione officinali e magistrali
eseguite in farmacia
DM 25 settembre 2005
Le farmacie che eseguono
SOLO
preparati officinali non sterili su scala
ridotta e preparati magistrali non sterili,
possono scegliere di seguire, comunque, le
NBP e non il DM 18 novembre 2003
NBP
Campo di applicazione:
z
Preparazione magistrali e officinali eseguite in
farmacia sia aperta al pubblico che ospedaliera.
z
La farmacia che esegua preparati officinali non
sterili su scala ridotta o preparati magistrali non
sterili può discostarsi in parte dalle NBP, purché
sia in grado di mantenere sotto controllo
(dimostrandolo!) l’intero processo
NBP
Principi generali
L’allestimento dei galenici comporta:
‰
Adeguatezza delle risorse (strutturali, strumentali, umane e
organizzative) alla tipologia e al carico di lavoro della farmacia
‰
Identificazione delle responsabilità
‰
Qualità delle materie prime
‰
Controllo costante e documentato sulle fasi di lavoro
‰
Manutenzione, calibrazione e aggiornamento della strumentazione
‰
Aggiornamento continuo e specifico del personale
NBP
Obiettivi
z
Garantire la qualità come supporto imprenscindibile
all’efficacia e alla sicurezza del medicinale allestito
z
Fornire un riferimento alle autorità sanitarie di controllo, al
farmacista e al medico prescrittore (a tutela della rispettiva
responsabilità professionale)
z
Realizzare un sistema integrato di gestione che consenta di
tenere sotto controllo l’intero processo preparativo, la
dispensazione e anche le fasi sccessive.
NBP
Il sistema integrato di gestione
La gestione della qualità in farmacia
si basa su tre strumenti
z Responsabiltà
z Pianificazione
z Documentazione
NBP: responsabilità
z
z
z
z
Spetta al direttore (e/o titolare):
Definire gli obiettivi e la politica della qualità della
farmacia che, tuttavia, a differenza di altre tipologie di
attività non può scendere sotto i livelli minimi stabiliti
dalla F.U.
Assicurare le risorse necessarie per raggiungere e
mantenere il livello di qualità stabilito
Assegnare le responsabilità per le attività identificate come
“critiche”
Riesaminare periodicamente il sistema per assicurare che
gli obiettivi siano definiti in modo adeguato e siano
raggiunti in modo efficiente
NBP: pianificazione
z
Ciascuna farmacia deve stabilire proprie regole
comportamentali per il funzionamento del laboratorio e
convalidare i processi connessi all’allestimento dei
medicinali.
z
La convalida di un processo è un programma documentato
che produce un elevato livello sicurezza basato
sull’assunto che quel processo, così convalidato, produrrà
costantemente un risultato conforme alle specifiche
predeterminate ed agli attributi di qualità previsti.
NBP: documentazione
È il cardine di tutto il
Sistema di Assicurazione di Qualità
È l’insieme delle procedure che costituiscono lo
standard di riferimento e delle registrazioni delle
operazioni effettuate
NBP: documentazione
z
Può essere in forma cartacea e/o elettronica
z
Se è realizzata in forma elettronica deve,
comunque, essere di facile accesso per il personale
addetto
z
La documentazione delle materie prime e delle
preparazioni deve essere sempre anche in forma
cartacea
procedure
z
Costituiscono l’insieme delle operazioni da eseguire per
ottenere un determinato prodotto
z
Devono essere determinate in base alle specifiche del
singolo laboratorio
z
Devono pianificare dettagliatamente le modalità operative
da eseguire durante l’allestimento del preparato, senza
trascurare le fasi precedenti e successive ad esso, al fine di
evitare che gli addetti al laboratorio possano operare
secondo logiche soggettive
procedure
z
Devono essere convalidate
z
Devono essere periodicamente aggiornate
attuazione
pianificazione
Ruota di
Deming
Modifica
processo
esecuzione
controlli
NBP
z Personale
z Laboratorio
z Attrezzature
e strumenti
z Materie prime
z Operazioni di preparazione
z Controllo di qualità
z Dispensazione ( …etichettatura…)
La tariffa nazionale
e la
Farmacopea Ufficiale
R.d. 27.07.1934, n. 1265
Art. 123
Il titolare della farmacia deve curare:
¾
Che la Farmacia sia provvista delle sostanze medicinali
prescritte come obbligatorie nella Farmacopea Ufficiale.
¾
Che in essa si conservino e siano ostensibili al
pubblico un esemplare di detta Farmacopea e uno
della tariffa ufficiale dei medicinali.
¾
Omissis…
R.d. 27.07.1934, n. 1265
Art. 125
¾
Almeno ogni due anni , in aderenza alle fluttuazioni dei
costi di produzione, a cura del Ministero della Sanità (
Salute ), è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei
medicinali, sentito il parere della FOFI.
¾
È vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo
diverso da quello indicato indicato nella tariffa
.
Omissis…
¾
¾
Tariffa nazionale
dei medicinali
Contiene le indicazioni dei prezzi delle
sostanze medicinali, le norme sulla
composizione degli onorari professionali in
relazione alle preparazioni che vengono
effettuate nelle diverse forme farmaceutiche
e detta anche alcune regole sul disimpegno
del servizio farmaceutico.
“ prezzo amministrato”
Tariffa nazionale
È un Decreto del Ministero della Sanità
(quella in vigore è il D.M. del 18 agosto 1993
Tale Decreto sancisce:
¾
¾
¾
¾
Le modalità di calcolo del prezzo di una preparazione
magistrale estemporanea (artt. 1-14)
L’applicazione di un diritto addizionale per la spedizione
dei medicinali durante il servizio di turno diurno e notturno
( art.8)
Elenco delle sostanze e relativi prezzi (Allegato A)
Tabelle per il calcolo degli onorari professionali
(Allegato B)
Tariffa nazionale
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA’
18 agosto 1993
Approvazione della tariffa nazionale per la
vendita al pubblico dei medicinali
Tariffa nazionale
Art. 1
È approvata la tariffa nazionale per la vendita al
pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che
seguono e gli allegati A e B del presente decreto
Tariffa nazionale
Art. 2
La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non
siano specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e
allergeni o altri prodotti assimilati ai sensi dell'articolo
20 dei decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e
dell’ art.1 dei decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.119.
Tariffa nazionale
Art. 3
Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è
formato:
a) dall'importo delle sostanze impiegate in base
all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze
(allegato A) o in base al disposto di cui al
successivo art.5, nel caso di sostanze non
comprese nella predetta tabella;
b) dall'importo degli onorari professionali, in base
all'annessa tabella (allegato B);
c) dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi
articoli 7 e 8;
d) dal costo del recipiente, quando sia fornito dal
farmacista.
Tariffa nazionale
Art. 4
Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in
relazione alla quantità effettivamente dispensata
con arrotondamento per eccesso al prezzo
minimo di L. 50 per ogni sostanza e alle L. 50 per
le frazioni di L. 50 oltre detto minimo.
Tariffa nazionale
Art. 5
Per le sostanze non comprese nell'allegato A il
prezzo si determina raddoppiando quello di acquisto,
dei quale deve essere conservata prova
documentale.
Tariffa nazionale
Art. 6
L'onorario professionale previsto dall'allegato B deve
intendersi comprensivo di tutte le operazioni
connesse alla forma farmaceutica e di tutti gli altri
eventuali oneri derivanti dalla preparazione stessa.
Tariffa nazionale
Art. 7
Per le preparazioni magistrali contenenti una o più
sostanze velenose, indicate nella tabella n. 3 della
Farmacopea Ufficiale IX approvata con decreto
ministeriale 26 aprile 1985, oppure manifestamente
tossiche e che non siano inserite nella Farmacopea
Ufficiale, compete al farmacista un diritto addizionale
di L.3.000. Per la spedizione di ogni preparazione
magistrale contenente sostanze di cui alle tabelle I, lI,
III, e IV dell' art. 14 dei decreto dei Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, spetta al
farmacista un diritto addizionale di L.3.000.
Tariffa nazionale
Per le preparazioni magistrali contenenti sostanze
corrosive o coloranti spetta al farmacista un diritto
addizionale di L. 3.000
Se la preparazione magistrale contiene sia veleno
che stupefacente o sostanze di cui al comma terzo, è
dovuta al farmacista una sola addizionale di L. 3.000.
Tariffa nazionale
Art. 8
Per le dispensazioni di medicinali effettuate nelle
farmacie durante le ore notturne, dopo la chiusura
serale delle farmacie, secondo gli orari stabiliti dalla
competente autorità sanitaria, spetta al farmacista un
diritto addizionale di L. 7.500.
Per le dispensazioni effettuate nelle farmacie durante
le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto
addizionale di L 3.000.
Tariffa nazionale
I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono
dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia
effettua servizio a “battenti chiusi" e "a chiamata" Non
competono quando la farmacia effettua servizio a
“battenti aperti", ancorché con modalità che
escludono per misura di sicurezza il normale accesso
ai locali.
Tariffa nazionale
I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono
dovuti al farmacista anche quando la vendita
concerne esclusivamente una o più specialità
medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri
prodotti assimilati.
Tariffa nazionale
I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono
aumentati dei 25 % per le farmacie rurali sussidiate
con arrotondamento pari a L 9.500 per la
dispensazione notturna e per un importo pari a L.
4.000 per la dispensazione diurna.
Tariffa nazionale
Art. 9
I prezzi calcolati in base agli allegati A e B e non
possono essere modificati in alcun caso, fatta
eccezione per l'arrotondamento e i diritti addizionali
previsti dai precedenti articoli 4, 7 e 8.
Non è ammesso, nella tariffazione di una
preparazione, quotare una sostanza ad un prezzo
diverso da quello applicabile ai sensi della tariffa,
anche quando sia stato impiegato il corrispondente
prodotto contraddistinto da marchio di fabbrica.
Tariffa nazionale
Art. 10
Sul prezzo di vendita dei medicinale calcolato in base
all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari
professionali, il farmacista deve concedere uno
sconto dei 16% agli enti pubblici o privati aventi
finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge,
regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di
fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli
aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario
nazionale.
Dal suddetto sconto sono esclusi i diritti addizionali di
cui ai precedenti articoli 7 e 8 e il costo dei recipiente
eventualmente fornito dal farmacista.
Tariffa nazionale
Art. 11
La tariffa nazionale non deve essere applicata
quando la vendita al pubblico concerne sostanze non
aventi forma e dose di medicamento.
Tariffa nazionale
Art. 12
La presente tariffa sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e sarà comunicata, per
l'esecuzione, ai competenti uffici regionali e alla
Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti. Un
esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile
al pubblico in ciascuna farmacia.
Tariffa nazionale
Art. 13
La presente tariffa è applicabile unicamente alle
preparazioni estemporanee eseguite integralmente in
farmacia.
Tariffa nazionale
Art. 14
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal
quindicesimo
giorno
successivo
alla
sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato A
Medicinale
Grammi
A
Acido acetilsalicilico
1
Acido ascorbico
1
Acido benzoico
1
Acido borico
10
Acido citrico
10
Acido cloridrico (diluito)
1
Acido fosforico
10
Acido glutammico
1
Acido lattico
1
Acido pirogallico (pirogallolo)
1
Acido salicilico
1
Acido tannico (tannino)
1
Acido tartarico
10
Acido tricloro-acetico
1
Acqua depurata
100
Acqua ossigenata 100 VOI. (vedi perossido di idrogeno)
Acqua ossigenata 10 VOI. (vedi perossido di idrogeno)
Acqua sterile per prep. iniett.
10
…
Euro
Lire
0,0310
0,062
0,052
0,093
0,093
0,0310
0,439
0,103
0,0362
0,225
0,0258
0,103
0,258
0,155
0,052
60
120
100
180
180
60
850
200
70
435
50
200
500
300
100
0,052
100
Allegato B
Medicinale
Euro
Lire
3,49
0,413
1,21
1,21
1,81
6.750
800
2.350
2.350
3.500
5,81
0,362
0,362
11.250
700
700
1)Preparazioni liquide (soluzioni fino a due componenti):
per qualunque quantità
per ciascun componente in più sul prezzo finale
per filtrazione
per riscaldamento
per sterilizzazione
2) Emulsioni e sospensioni:
preparazioni (fino a tre componenti) fino a grammi 250
per ogni g 100 in più oltre i g 250
per ogni componente in più sul prezzo finale
3) Pomate - cerotti ed empiastri:
preparazioni (fino a due componenti) fino a g 50
per ogni g 50 in più oltre i 9 50
per ciascun componente in più sul prezzo finale
per preparazioni a caldo
per preparazioni sterili
6,38
0,387
0,387
1,16
1,16
12.350
750
750
2.250
2.250
4,34
0,387
8.400
750
4) Polveri composte e specie
(miscelazione di droghe vegetali fino a due componenti):
per qualunque quantità
per ogni componente in più sul prezzo finale
5) Cachets - cartine - capsule - compresse:
preparazioni (fino a due componenti) per 10 unità
oltre le prime 10 per ogni unità in più
per ogni unità in meno
per ciascun componente in più sul prezzo finale
5,22
0,129
0,181
0,310
10.100
250
350
600
7,26
0,077
0,155
0,310
14.050
150
300
600
Detti prezzi si intendono comprensivi di scatola, corto e sacchetto
6) Pillole - Granuli - Pastiglie:
preparazioni (fino a due componenti) per venti unità
oltre le prime venti per ogni unità in più
per ogni unità in meno
per ciascun componente in più sul prezzo finale
7) Boli:
preparazioni (fino a due componenti) per cinque unità
oltre le prime cinque unità ogni unità in più
per ogni unità in meno
per ciascun componente in più sul prezzo finale
5,81
0,155
0,413
0,310
11.250
300
800
600
7,26
0,310
0,57
0,310
14.050
600
1.100
600
8) Suppositori - ovuli - candelette e cilindri uretrali
preparazioni (fino a due componenti) per sei unità
per ogni unità in più
per ogni unità in meno
per ciascun componente in più sul prezzo finale
9) Fiale: (esclusi controlli F.U.)
fino a tre ml
fino a cinque ml
fino a dieci ml
fino a cinquanta ml
fino a cento ml
Si aggiungono gli onorari previsti al punto uno
0,207
0,387
0,439
1,81
2,50
400
750
850
3.500
4.850
2,32
4.500
10) Operazioni di dispensazione
(da non sommare agli altri onorari)
NOTA: Per le preparazioni di cui ai punti 6), 7) e 8) l'eccipiente, anche se non
espressamente indicato nella ricetta, va tariffato.
Diritti addizionali
(Artt. 7-8 - D.M. 18 agosto 1993)
Euro
Lire
1) Preparazioni contenenti una o più sostanze velenose
indicate nella Tabella 3 della Farmacopea Ufficiale,
oppure manifestatamente tossiche che non siano
inserite nella Farmacopea Ufficiale
1,55
3.000
2) Preparazioni contenti sostaze di cui alle Tabelle I, lI, III
e ]V dell'art. 14 dei DPR 309 dei 1990
1,55
3.000
3) Preparazioni contenenti sostanze corrosive o coloranti
1,55
3.000
4) Preparazioni contenenti sia veleno sia stupefacente o
sostanze di cui al punto 3)
1,55
3.000
5) Dispensazione nelle ore notturne, dopo la chiusura
serale della farmacia secondo gli orari stabiliti dalle
competenti autorità sanitarie
3,87
7.500
6) Dispensazione nelle ore di chiusura diurna della farmacia
1,55
3.000
7) Dispensazione nelle ore notturne, dopo la chiusura
serale della farmacia RURALE SUSSIDIATA secondo gli
orari stabiliti dalle competenti autorità sanitarie
4,91
9.500
8) Dispensazione nelle ore di chiusura diurna della
farmacia RURALE SUSSIDIATA
2,07
4.000
NOTA:
I diritti di cui ai punti 5), 6), 7) e 8) sono dovuti solo quando la farmacia effettua
servizio "a battenti chiusi" e "a chiamata" Non competono quando la farmacia effettua
servizio "a battenti aperti", ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il
normale accesso ai locali. Tali diritti sono dovuti anche quando la vendita concerne
esclusivamente una o più specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri
prodotti assimilati.