media e minori - Corecom Lazio

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media e minori - Corecom Lazio
CENSIS
MEDIA E MINORI
A PARTIRE DAL LIBRO BIANCO AGCOM-CENSIS
UN PROGETTO DI RICERCA PILOTA
DEL CO.RE.COM LAZIO
Rapporto finale
Roma, 17 marzo 2015
INDICE
SINTESI DELLA RICERCA
1. La ricerca
2. Focus sul parental control
3. La disciplina normativa in Italia
4. La comparazione internazionale nella normativa
5. “Cittadini digitali, persone libere”: un modulo per la Media Education
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LA RICERCA
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Premessa
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Parte prima - Minori e Media: l’opinione dei genitori
Capitolo 1
1.1. La fruizione mediatica dei figli
1.2. La “vecchia” televisione
1.3. La televisione a pagamento
1.4. L’on demand
1.5. Il DVD
1.6. La tv via Internet
1.7. Il tablet
1.8. I videogiochi on line e off line
1.9. Lo smartphone
1.10. Il lettore audio
Capitolo 2
2.1. La fruizione mediatica dei genitori
2.2. La “vecchia” televisione
2.3. La televisione a pagamento
2.4. L’on demand
2.5. Il Dvd
2.6. La Tv via Internet
2.7. Il tablet
2.8. Videogiochi on line e off line
2.9. Lo smartphone
2.10. Il lettore audio
Capitolo 3
3.1. Famiglie, minori e media: consapevolezze e preoccupazioni
3.2. La fascia protetta ha ancora un senso?
3.3. L’accesso autonomo alla tv e a Internet
3.4. E’ vero che i ragazzi ormai sono sulla Rete?
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3.5. La fascia protetta è davvero uno strumento di protezione
superato?
3.6. I programmi per ragazzi
3.7. Lo scarso appeal delle televisioni locali
3.8. Internet e i suoi pericoli
3.9. Il controllo da parte dei genitori e le politiche di tutela
Nota metodologica
Parte seconda - Focus sul “parental control” interviste ai testimoni
privilegiati
1. Agcom
2. Rai
3. Mediaset
4. La7
5. Sky
6. Comitatomediaeminori
7. Cnu
8. Quotidiano Avvenire
Parte terza -La comparazione internazionale sulla normativa
Nota metodologica
1. Minori e nuovi media nei paesi di Common Law: Stati Uniti e Gran
Bretagna
2. Minori e nuove tecnologie in Francia
3. Media e Minori nel contesto spagnolo
Parte quarta - Internet e minori: iniziative europee, proposte di Legge
e buone pratiche in Italia
Bibliografia
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SINTESI DELLA RICERCA
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1.
LA RICERCA
1.1.
La fruizione mediatica dei figli
Rapporto finale
L’indagine ha studiato il rapporto dei bambini di 7 anni e di 10 anni con i
media attraverso le valutazioni di un campione rappresentativo di genitori
della Regione Lazio con figli fino a 13 anni.
Scopo dell’indagine è stata quello di dar seguito, su scala regionale, al Libro
Bianco Media e Minori dell’Agcom, verificando, in particolare, l’efficacia
delle norme poste a tutela dei minori nell’ambito dell’universo mediatico.
Il primo risultato smentisce un luogo comune assai diffuso: quello secondo
il quale i minori sarebbero migrati in massa sui nuovi media abbandonando
la “vecchia” televisione generalista.
La televisione generalista invece “tiene” e occupa una parte significativa
del tempo libero dei ragazzi; i bambini di 7 anni la guardano tutti i giorni
(82,2%) di cui il 46,3% per 2-3 ore al giorno; i ragazzi di 10 anni la
guardano anch’essi tutti i giorni (82,3%) di cui il 44,2 % per 2-3 ore.
Dunque, per quanto concerne la televisione in chiaro, le politiche di tutela
per i minori sono più che necessarie.
Meno utilizzata la televisione a pagamento che viene comunque seguita
tutti i giorni dal 43,5% dei bambini più piccoli, anche per 2-3 ore, e dal
50,2% dei ragazzi di 10 anni.
Utilizza l’on-demand il 22,6% dei ragazzi di 7 anni e il 24,3 di quelli di 10
anni. Essendo l’on-demand l’unica modalità televisiva cui la legge
consente di trasmettere contenuti “gravemente nocivi” per i minori si pone il
problema di una effettiva efficacia degli strumenti che impediscano che
minori accedano a questi contenuti.
Il DVD resiste anch’esso, soprattutto per i più piccoli (il 35% ne fruisce per
un’ora al giorno, l’8,2% fino a 2 ore). Evidentemente, non è “passata di
moda” l’abitudine ad utilizzare questo mezzo per collezionare una
piccola/grande cineteca di qualità.
Tv via internet: i dati appena citati non devono far pensare a un ancoraggio
sorprendente alle “vecchie” modalità di fruizione audiovisiva. Il 25-30% dei
ragazzi, sia più piccoli sia di 10-11 anni dedica fino a 3 ore al giorno alla
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TV via Internet (web Tv, Iptv). Seguono programmi in streaming il 20% dei
piccoli di 7 anni e il 24% dei ragazzi di 10 anni.
Il Tablet è il vero boom: oltre il 50% dei bambini di 7 anni ha tra le mani
(ne) questo strumento e lo utilizza per una-due ore al giorno, con punte
anche di 3 e 4 ore.I ragazzi di 10 anni che lo utilizzano superano il 60%.
I videogiochi: recentemente se ne è molto parlato per la carica di estrema
crudeltà veicolata da alcuni tra i più richiesti di essi; anche in relazione
all’interrogazione parlamentare della vicepresidente della VII Commissione
della Camera On. Ilaria Capua. Sono diffusissimi; il 34,3% dei bambini di 7
anni gioca tutti i giorni per almeno un’ora on line, tra i ragazzi più grandi la
percentuale sale a oltre il 42%. Anche i videogiochi off line attraggono
moltissimo: giocano quotidianamente, con punte anche di 3, 4 ore al giorno
oltre il 43% dei bambini piccoli e il 47% dei ragazzi di 10 anni.
Bisogna sottolineare che, nel nostro Paese, malgrado la classificazione
PEGI, nei fatti videogiochi violentissimi risultano facilmente accessibili,
non sono vietati, ma solo “sconsigliati”.
Anche lo smartphone, e anche in questo caso il dato appare inquietante, è
diffusissimo tra i bambini piccoli: il 22% dei bambini di 7 anni usa lo
smartphone per un’ora al giorno, oltre il 15% per 2 ore e più, quasi l’8% per
3-4 ore. Per i bambini di 10 anni le percentuali salgono.
Il dato deve far riflettere; anche se non si hanno ancora evidenze scientifiche
definitive sulla discussa pericolosità dei campi magnetici per i più piccoli,
varrebbe in questo caso il principio di cautela. Lo stesso principio che ha
indotto alcuni Paesi a proibire le vendite di telefonini giocattolo per non
indurre la precoce domanda di telefonino.
Non molto diffuso tra i bambini più piccoli, più interessati ai media “visivi”
il lettore audio coinvolge comunque circa il 40% dei ragazzi di 10 anni che
lo usano per 1 ora al giorno.
Nel complesso si comprende che i media nuovi non hanno sostituito i
vecchi, masi sono “aggiunti” ad essi creando una saturazione del tempo
extrascolastico. Anche considerando il “multitasking” il dato è forte e
impressivo: bisognerà prenderne atto, e avviare delle strategie
consequenziali.
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1.2.
Rapporto finale
La fruizione mediatica dei genitori
I papà e le mamme intervistati (con figli in età media 7-10 anni) tendono a
consolidare gli stili di fruizione mediatica giovanili anche nella nuova
stagione “da genitori”: la televisione tradizionale resiste, ma si cercano
anche nuovi prodotti (TV a pagamento, on-demand) e forme di fruizione più
agevoli e discontinue (web tv).
La televisione tradizionale: oltre il 44% dei genitori ne fa uso per circa
un’ora al giorno; un altro 24,4% la segue fino a 2 ore; il 10,2% fino a 3 ore,
il 6,7% fino a 4 ore e più. Dunque per oltre l’85% dei genitori la televisione
tradizionale in chiaro è una presenza quotidiana, regolare, costante.
La televisione a pagamento: la “quotidianeità” della televisione a
pagamento interessa il 42-43%: segno che la ricerca di maggior scelta e
qualità non è ancora per tutti, sebbene gli abbonamenti abbiano tariffe
abbastanza contenute. Ma, in tempo di crisi economica, evidentemente si fa
attenzione a tutto.
L’on-demand: tuttavia l’on-demand comincia ad avere una sua consistenza:
lo utilizza per una o più ore circa il 20% dei genitori, certamente qualcosa di
più di una nicchia anche se non può essere considerato un consumo
generalizzato.
Si ricorda che la legge italiana attuale consente che sull’on-demand vadano
anche contenuti definitivi “gravemente nocivi per i minori” per carica di
violenza, pornografia, offesa alla dignità umana.
Dunque si pone seriamente il fatto che il “parental control” che deve
oscurare di default questi contenuti sia effettivamente funzionante per
evitare che minori vengano esposti a contenuti pericolosi per il loro
equilibrato sviluppo psicologico.
Il DVD: circa un quarto dei genitori continua ad utilizzare il “vecchio”
DVD; si tratta di un pubblico particolare, che ama “possedere” i propri film
preferiti. E spesso si tratta di film classici per ragazzi (basti pensare
all’universo di personaggi della Walt Disney).
La TV via Internet: segue la TV via Internet circa il 20% dei genitori,
stessa percentuale per le trasmissioni in streaming. Dunque circa un quinto
dei genitori è fidelizzato ormai delle nuove forme di fruizione televisiva.
Il tablet: meno utilizzato rispetto ai figli: il 64% non ne fa uso per diversi
motivi (per i figli il mancato utilizzo scende al 45%).
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Videogiochi on line e off line: circa il 20% dei genitori gioca
quotidianamente con i videogiochi sia on line che off line.
Il fatto che circa 1/5 dei genitori di ragazzi di 7-10 anni dedichi un’ora e più
al giorno a giocare on-line o con la play-station non può non colpire: una
tendenza al “gioco” che accomuna probabilmente genitori e figli.
Lo smartphone: circa la metà dei genitori lo usa ogni giorno da un minimo
di 1 ora a 4 ore! Parte di questo tempo, non va rubricato tuttavia sotto la
voce “chiacchiere al telefono”, essendo lo smartphone un device che
consente di fruire sotto varie forme di contenuti audiovisivi e radiofonici.
1.3.
Famiglie/minori/media:
preoccupazioni
consapevolezze
e
I contenuti nocivi per lo sviluppo equilibrato dei minori. Quando ai
genitori viene chiesto se temono che Internet o la televisione possano
veicolare contenuti pericolosi per i figli, il 77% dei genitori risponde
sorprendentemente “ampliando” il fuoco della domanda: sostengono che tali
contenuti possono essere nocivi non solo per i minori ma per tutti.
Verrebbe da commentare che, essendo, per fase esistenziale, attenti ai
processi d’influenza psicologica ed educativa, si rivelano forse più critici
rispetto ai prodotti dell’industria dei media di altre categorie di persone.
La fascia protetta. La massima concentrazione di bambini di 7 anni davanti
alla Tv si registra nella fascia oraria dalle 20 alle 21; solo dopo viene la
fascia che va dalle 17 alle 18. Per i ragazzi di 10 anni il 63,6% segue la Tv
nella fascia oraria che va dalle 19 alle 22, dunque totalmente fuori dalla
fascia protetta. Bisogna prendere atto che la società è cambiata, gli orari dei
ragazzi pure e dunque la prima serata è seguita da milioni di minori. Un dato
che le politiche di tutela non possono ignorare.
L’accesso autonomo alla Tv e Internet. Il 36% dei bambini piccoli (età
media 7 anni) ha accesso libero sia alla Tv che a Internet. Il 33% ha accesso
libero solo alla Tv.
Dunque accede liberamente alla Tv quasi il 70% dei bambini di 7 anni.
Dal punto di vista delle politiche di tutela, gli avvisi e la segnaletica rivolti
ai genitori cadono nel vuoto. Perché i genitori non sono con i figli davanti
allo schermo. E c’è perciò il rischio che diversi bambini li vivano come un
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motivo di curiosità. Evidentemente questo non vuol dire che non si debbano
sensibilizzare i genitori a svolgere la funzione di filtro; ma bisogna farlo
sapendo che non si raggiungerà la maggior parte di essi e che dunque questo
richiede un maggior senso di responsabilità da parte delle emittenti.
A 10 anni oltre l’83% ha accesso libero alla Tv, il 51% sia alla Tv che a
Internet.
Soltanto il 14% non ha accesso libero né a Tv né ad Internet. A 10 anni oltre
la metà dei ragazzi viaggiava tranquillamente e liberamente su Internet.
Emerge una contraddizione: i genitori sono consapevoli dei rischi e anche
assai preoccupati, ma questo non impedisce loro di lasciare che i loro figli
accedano liberamente a Tv e Internet. Evidentemente ciò è legato in gran
parte all’impossibilità di conciliare tutele, incombenze e i tanti “fronti” su
cui sono impegnati (lavoro, spostamenti, cura della casa e dei figli).
E’ vero che i ragazzi sono ormai migrati sulla Rete?Secondo i genitori è
vero che i figli sono ormai sulla Rete, ma secondo la maggior parte di loro,
ciò è vero solo per i ragazzi più grandi. I più piccoli guardano ancora la Tv
attraverso lo schermo televisivo.
La fascia protetta è davvero uno strumento di protezione superato?Per
il 33% dei genitori la fascia protetta è inutile perché bambini e ragazzi
guardano al Tv a tutte le ore, anche in seconda serata. Il 28% dei genitori
ritiene inoltre che essa è piena di contenuti nocivi.
Però il 42,5% pensa che debba essere mantenuta perché ha una funzione
simbolica.
I programmi per ragazzi.La televisione per ragazzi non è mai riuscita a
conquistare la considerazione sociale che ha in altri Paesi. I ragazzi però
amano i prodotti che sono confezionati per loro (secondo l’80% dei
genitori). Meno coinvolti i ragazzi più grandi che amano ormai anche i
programmi “per grandi”, anzi in alcuni casi li prediligono esplicitamente.
Un segnale di quella precocizzazione di cui diverse recenti ricerche ci hanno
avvertito.
Televisioni locali. Godono di scarso appeal: i contenuti in generale sono
secondo i genitori intervistati, scadenti, solo qualche volta c’è un buon
programma tra tanti contenuti mediocri (21%). Va registrato però che c’è
anche un 7,4% dei genitori che afferma che in generale le televisioni locali
sono migliori delle grandi reti.
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Internet e i suoi pericoli: i genitori non sanno quello che i figli fanno con
Internet. L’uso di Internet da parte di figli di 6-7 anni appare ancora
limitato, il 24% ne fa un uso scolastico, la condivisione di
video/immagini/testi è ancor più esiguo. Il 30% dei bambini di 7 anni non
usa affatto Internet. Tra i ragazzi di 10 anni cresce molto l’uso scolastico, il
cercare informazioni (64%), e l’ascolto della musica. I genitori non sanno
dire se gli amici dei figli (e i figli) visitano siti porno o di gioco d’azzardo
on line.
Percentuali molto contenute, ma significative, dichiarano di essersi accorti
che i figli di 7 anni sono attratti già da contenuti inadatti a loro. Per i ragazzi
di 10 anni la percentuale sale al 20%.
Il controllo da parte dei genitori e le politiche di tutela. I genitori
ritengono giusto controllare i contenuti audiovisivi fruiti dai figli, che non
hanno la maturità per assistere a certe cose (76,4%), e che potrebbero
assuefarsi a qualunque cosa. Temono, più che una sindrome ansiosa (che
pure si registrano) il suo opposto, l’assuefazione, l’insensibilità.
Per arginare le proprie preoccupazioni i genitori fanno uso dei bollini e delle
avvertenze (l’84%) ma molti ritengono contestabili i criteri con cui le
emittenti classificano e “bollinano” i programmi. Non sono pochissimi i
genitori (ma è verosimile siano di più) che affermano senza troppo ritegno
di non avere tempo per queste cose.
Quanto al parental control, ne fa uso una percentuale assolutamente
minoritaria (meno di un quarto) sia per l’on-demand, sia per i contenuti
nocivi. Circa il 10% dice di possedere un vecchio decoder e di non essere
mai riuscito ad attivarlo.
Il 42% si dichiara semplicemente non interessato ad esercitare questo tipo di
controllo.
Eppure le preoccupazioni sono molto elevate: aggressività paura, un’idea
sbagliata e deviata della sessualità, una concezione della vita squilibrata e
spesso nichilista riempiono, secondo i genitori,i media ogni giorno. Solo una
percentuale di genitori molto ridotta afferma che la realtà è molto peggiore.
La stragrande maggioranza dei genitori (75%) ritiene che c’è una precisa
relazione tra contenuti dei media e crisi dei valori nella società.
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2.
Rapporto finale
FOCUS SUL PARENTAL CONTROL
Uno dei principali strumenti posti a tutela dei minori per quanto riguarda la
televisione è il parental control, dispositivo tecnico finalizzato al controllo
dell’accesso ai contenuti audiovisivi da parte dei genitori.
In parallelo alla ricerca sui genitori, è stato realizzato un approfondimento
sul parental control attraverso interviste a un panel di testimoni privilegiati
(responsabili istituzionali e imprenditoriali del settore).
Sostanzialmente esistono 2 tipi di dispositivi: il primo, riguarda i contenuti
cosiddetti “adult”, cioè gravemente pregiudizievoli (nocivi) per lo sviluppo
fisico, psichico e morale dei minori; il secondo invece è l’accorgimento
tecnico di cui la legge richiede l’adozione da parte di tutti i fornitori di
servizi media audiovisivi (quindi sia in chiaro sia a pagamento) per poter
trasmettere, fuori dalla fascia notturna (23/7, in cui si presume che i minori
non siano all’ascolto) contenuti che possono recare pregiudizi (senza
aggettivazione, dunque nongrave) allo sviluppo dei minori.
Nel caso dei programmi “gravemente nocivi”, essi vengono offerti dal
fornitore su qualunque rete di comunicazione elettronica con una funzione
di controllo parentale che inibisce la visione di tali programmi. La visione
può avvenire esclusivamente mediante impiego da parte dell’utente
maggiorenne, ad ogni accesso o ad ogni acquisto di un codice segreto,
personale, specifico e individualizzato o – dove possibile tecnicamente –
personalizzabile che non può essere disattivato in maniera permanente
rispetto al Pin relativo al controllo parentale residente nei dispositivi di
ricezione che l’utente maggiorenne può disattivare invece in maniera
permanente.
Il secondo tipo di parental control riguarda tutte le trasmissioni in chiaro e a
pagamento e indipendentemente dalla piattaforma; riguarda i film v.m. 14 e
i contenuti che l’emittente giudichi nocivi. Funziona sia nel digitale terrestre
che sul satellitare (ancor più protetto).
Molti i fattori che, secondo diversi esperti intervistati ne condizionano
l’efficacia.
Evidentemente, un primo ostacolo all’efficienza di tale strumento riguarda
l’informazione e la sensibilizzazione delle famiglie. Se la famiglia non lo
inserisce, non è attivo.
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Un’ulteriore criticità riguarda il fatto che la richiesta automatica di
personalizzazione del codice di sblocco del parental control non è prevista
sui vecchi decoder, ancor diffusi. Ancora una volta sarebbero necessarie
attività informative.
L’efficacia dipende anche dal fatto che la classificazione operata
dall’emittente sia idonea e sappia ben distinguere tra contenuti nocivi e
contenuti gravemente nocivi; sulla base dei criteri predisposti da AgCom e
dal Comitato Media e Minori. Come avviene anche in altri Paesi le emittenti
tendono ad essere “indulgenti” con se stesse e a classificare contenuti assai
problematici come “nocivi” senza l’aggettivazione cioè “gravemente
nocivi”. Questo consente la messa in onda in chiaro.
Inoltre anche la classificazione dei film, attuata dalla Commissione per
larevisione cinematografica che attribuisce il v.m. 14 o 18 è spesso discussa.
E, infine, non tutti i programmi possono essere valutati in precedenza (si
pensi ai telegiornali o alle dirette sportive).
Sono numerose le voci in rappresentanza di genitori e insegnanti che
sottolineano soprattutto il fatto che il parental control fa ricadere ogni
responsabilità sulle famiglie, attivando un circolo vizioso (le famiglie sono
spesso oberate) che, nei fatti, lascia soli bambini e preadolescenti davanti
agli schemi.
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3.
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LA DISCIPLINA NORMATIVA IN ITALIA1
Le Direttive europee (l’ultima è del 2012) in materia di tutela dei minori nei
servizi di media audiovisivi sono state recepite dapprima nel “Testo Unico
dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR) emanato con
decreto legislativo nel 2005 (n. 177), successivamente modificato con
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44 e con decreto legislativo 28 giugno
2012 n. 120.
L’art. 34 del citato Testo Unico prevede l’obbligo da parte delle emittenti
televisive diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, di osservare le
disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione
Media e Minori approvato nel 2002.
Esiste anche un Codice Media e Sport (2007) e uno Internet e Minori
(2003); con l’adesione a quest’ultimo i fornitori di accesso alla Rete si
impegnano ad offrire strumenti per promuovere l’uso sicuro di Internet e
precludere ai minori di incontrare siti dannosi al loro corretto sviluppo. Per
la verità non sembra che tali strumenti abbiano ad oggi rivelato una grande
efficacia.
Il diritto alla sicurezza in rete viene anche ribadito dalla “Carta dei diritti dei
minori in Rete” del Consiglio Nazionale degli Utenti.
Come incoraggiato dalle fonti comunitarie, in Italia è stata adottata la
procedura di co-regolamentazione, mediante la quale l’industria si impegna
a darsi regole e ad adottarle mentre un organismo di controllo pubblico
vigila sul rispetto delle stesse (in Italia, Agcom).
Un primo gruppo di disposizioni riguarda misure, strumenti e obblighi
finalizzati a garantire una protezione rafforzata per la categoria di fornitori
“minori” in quanto caratterizzati da un incompiuto senso critico in
conseguenza del loro essere in fase di evoluzione.
Tra tali misure: ripartizione della programmazione in fasce orarie (all’estero
watershed); distribuzione tra trasmissioni liberamente disponibili o ad
accesso
condizionato:
l’introduzione
di
strumenti
di
valutazione/classificazione e la previsione di una simbologia iconografica
che pubblicizzi tale classificazione.
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Si riporta qui un’agile scheda. Per una trattazione esauriente cfr. Libro Bianco Agcom
Media e Minori
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Rapporto finale
Le trasmissioni che possono “nuocere gravemente” allo sviluppo fisico,
“mentale o morale possono essere rese disponibili esclusivamente dai
fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, ma solo con il parental
control inserito; per accedere al contenuto è necessario l’uso di un codice
personalizzato. Per “gravemente nocivo”, sulla base del decreto legislativo
del 2011, si intende:
- rappresentazione esplicita e/o dettagliata dell’esercizio di violenza
gratuitao insistita o efferata e delle sue conseguenze (lesioni, morte);
rappresentazione della violenza a fini di tortura o perversione; esaltazione
della violenza sia all’interno della famiglia sia in ambito politico,
religioso, razziale, sessuale;
- sessualità intesa come pornografia, perversione e devianza che portano
alla degradazione dell’individuo;
- tematiche relazionali: discriminazione, comportamenti offensivi dei
diritti fondamentali dell’individuo e della dignità della persona;
istigazione a commettere reati, all’abuso di alcool e all’utilizzo di
sostanze stupefacenti; rappresentazione induttiva di imitazione di
comportamenti socialmente pericolosi; esaltazione del male nelle sue
forme estreme.
Tale classificazione è stata recentemente integrata e resa più convincente da
Agcom, a seguito di una consultazione pubblica.
Le emittenti sono tenute a segnalare con simboli iconici e avvertenze la
trasmissione di contenuti nocivi e invitano ad inserire il parental control.
Internet. La Commissione europea ha finora ritenuto di rispondere alle
esigenze di protezione dei minori in maniera “pragmatica” più che giuridica:
la tutela è sostanzialmente affidata ai genitori e a talune disposizioni
concordate tra i fornitori di accesso alla rete mediante procedura di
coregolamentazione supportata dal Ministro delle Comunicazioni.
Ciò è in gran parte determinato dalla difficoltà di intervenire sulla Rete, in
cui si amplifica l’influenza dello scontro già sperimentato per le televisioni:
quello tra il principio della libertà d’espressione, quello dell’interesse del
libero mercato, e quello (in teoria giuridicamente prevalente) del minore.
In base a tali procedure l’Aderente si impegna tra l’altro a non “profilare”
l’utente minore, e a fornire strumenti di navigazione differenziata.
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La vigilanza sulla programmazione. I principi e le norme richiedono
misure di enforement: la vigilanza sul loro rispetto e la previsione di
conseguenze sanzionatorie per il caso di violazione.
Sul piano istituzionale, la sanzione è competenza dell’Autorità; sul piano
dell’autodisciplina ai Comitati.
Allo stato attuale si rileva una evidente discrasia tra leggi e
autoregolamentazione, il che rende non più procrastinabile, tra l’altro,
l’aggiornamento del Codice Media e Minori; sarà importante richiamare
nella maniera più efficace i principi generali, soprattutto quello in base al
quale a fronte di interessi pur legittimi ma che confliggono con il superiore
intesse del minore, è quest’ultimo a dover prevalere.
Si rileva inoltre come i passaggi in televisione di film prevede il passaggio
preventivo per le Commissioni per la revisione cinematografica che,
apponendo l’eventuale divieto V.M. 18, anziché 14, di fatto escludono il
passaggio in Tv del film (ad eccezione dell’on demand). Si comprende
dunque come tale derubricazione del divieto sia estremamente appetibile per
i produttori. Anche dunque tale normativa richiederebbe un aggiornamento.
Un ulteriore aspetto problematico della normativa riguarda i videogiochi, la
cui classificazione viene spesso fraintesa dai genitori come indice di abilità,
come evidenziato dal Consiglio Nazionale degli Utenti. Inoltre alcuni
videogiochi segnalati dallo stesso PEGI per la loro violenza, possono essere
venduti in Italia “tranquillamente” perché non è prevista nel nostro Paese,
alcuna sanzione per i commercianti che vendono tali prodotti anche a
minorenni.
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4.
Rapporto finale
LA COMPARAZIONE INTERNAZIONALE NELLA
NORMATIVA
La protezione dei minori per quanto riguarda i media non è una semplice
manifestazione di attenzione di questa o quella emittente, di questo o quel
sito Internet. Essa è da anni oggetto d’intervento da parte di istituzioni
nazionali e sovranazionali. Rientrano in tale fattispecie le Direttive
Comunitarie per i Paesi dell’Unione Europea, le leggi dei singoli Stati e le
Leggi federali (come negli USA), gli atti di concessione che i governi
rilasciano alle emittenti televisive. A questi interventi si affiancano codici di
autoregolamentazione autoprodotti, dai produttori di contenuti.
In pratica l’azione legislativa si integra con norme di autoregolamentazione.
Nei paesi di common law (Stati Uniti, Gran Bretagna)
l’autoregolamentazione si afferma però facilmente, avendo il diritto
dimostrato da sempre in tali Paesi una maggiore elasticità e spontaneità
nell’affermarsi.
Nei paesi di civil law, come invece la Francia e il nostro stesso Paese,
l’autoregolamentazione si sposa con difficoltà con la rigida tradizione del
sistema delle fonti del diritto che caratterizza appunto gli ordinamenti di
civil law.
Sia la Ue sia gli Usa stanno andando verso forme di autoregolamentazione
come fonte di normazione secondaria e dunque strumento effettivo di
disciplina.
Va comunque detto che l’autoregolamentazione poggia su un’apparente
contraddizione, determinata dall’effettiva coincidenza tra soggetto
controllore e soggetto controllato: per questo prevede l’intervento di
specifiche autorità di regolazione.
Sono previste inoltre forme di “enforcement” che interessano i sistemi di
autoregolamentazione in questo settore, che riguardano sostanzialmente
l’ampliamento del bacino di destinatari delle regole autoprodotte.
Tutto l’intervento a tutela dei minori ruota intorno a due modelli:
- quello basato sulla “spartiacque orario” (watershed) che prevede la
divisione in fasce orarie della giornata televisiva e che distinguono la
programmazione per tutti da quella per soli adulti (GB);
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Rapporto finale
- quello basato sulla segnaletica, con rating preventivo dei programmi, e
apposizione su di essi di codici simbolici indicanti i limiti di età
consigliati per la visione (Francia).
4.1.
USA
Sono la Patria della Convenzione Internazionale per i Diritti del minore (che
però gli Usa hanno sottoscritto e non ancora ratificato); vi si afferma la
necessità di divulgare contenuti che abbiano una utilità sociale e contenuti
coerenti al diritto all’educazione del minore.
La convenzione Onu rappresenta un vincolo giuridico per gli Stati
contraenti che sono chiamati ad uniformare il proprio diritto interno. Oltre
all’obbligo di trasmettere alcune ore settimanali di materiale educativo, la
Convenzione vieta i programmi osceni, il linguaggio osceno (che non rientra
nel primo emendamento della Costituzione americana sulla libertà
d’espressione). Il linguaggio indecente (sono previste specificazioni di
osceno e indecente) può andare solo dopo le 22 e prima delle 6.
Con il Communications Decency Act (Titolo V del Communications Act
del 1996, che riprende il Children Television Act del 1990) negli Stati
Unitiviene introdotto il watershed (spartiacque orario).
La tendenza generale del sistema americano più che sui divieti (va ricordata
l’importanza “culturale” del I° Emendamento) fa leva: sulla produzione
diqualità (3 ore educative alla settimana); sulconfronto diretto con gli
utenti: ogni 3 mesi ogni emittente produce un rapporto in cui viene
evidenziato il lavoro compiuto e indicate le strategie per l’immediato futuro.
In questo modo si mira a stimolare il confronto tra pubblico e industria dei
media in un’ottica di effettiva condivisione di responsabilità: le emittenti al
momento del rinnovo della licenza devono dimostrare di essersi adeguate
alla disposizione del Children’s Television Act.
L’introduzione del Violence Chip/V-Chip (prima solo per la violenza poi
anche per il sesso) ha presentato le stesse criticità del Parental Control in
Italia: i ragazzi più grandi possono facilmente riprogrammare il V-Chip(ma
almeno i più piccoli sono protetti) e i sistemi di classificazione, che in teoria
dovrebbero essere condivisi dall’interno mercato televisivo, sono nei fatti
lasciati all’iniziativa delle singole emittenti (in genere piuttosto indulgenti
con se stessi). E, infine, non tutti i programmi sono classificati.
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Rapporto finale
Esistono inoltre negli USA, sistemi volontari di autoclassificazione
promossi da genitori e organizzazioni di produttori.
Come in Italia l’AgCom, la Federal Communications Commission può
ammonire, comminare sanzioni pecuniarie, e anche ritirare la licenza.
Diversamente dall’Italia, i cittadini possono far sentire la propria voce al
momento del rinnovo della licenza attraverso procedure codificate.
Internet. Recenti modifiche normative (2006) hanno introdotto il divieto
della pubblicità di siti web durante la programmazione per bambini.
Per la rete sono disponibili software di filtraggio, e le reti di scuole e
Università aderenti al CIPA (Children Internet Protection Act) possono
accedere a particolari fondi, solo se possono certificare una politica di
sicurezza Internet più due requisiti supplementari: Media Education per
Internet e Monitoraggio di attività on line dei minori. Anche per Internet, si
tende dunque a responsabilizzare gli utenti finali.
Le politiche di tutela americane possono dare l’impressione di una certa
“indulgenza” nei confronti dei produttori, ma non è proprio così: il
Communications Decency Act prevede il penale in caso di violazione
delle norme.
Nel complesso, il sostegno a forme attive di cittadinanza che implichino
un’effettiva influenza della società e la previsione del “penale” in caso di
grandi infrazioni danno il senso di una politica di forte responsabilizzazione
dell’utenza, ma anche di uno Stato severo laddove necessario.
4.2.
U.E.
I modelli di tutela dei Paesi europei si ispirano alla Direttiva europea
“Televisione senza frontiere” del 1989, poi confermata e ampliata nella
Direttiva Servizi Media Audiovisivi del 2007 e riformulata nel testo del
2010.
Vi si riconosce la protezione dei minori nel settore della comunicazione
come un interesse pubblico fondamentale. La Direttiva del 2010 è una
normativa di grande rilievo perché estende le norme di protezione dei
minori anche ai servizi di media audiovisivi on demand in rapida
espansione, in particolare sulla Rete. Anche la Comunicazione 60 del 2011
va in questa direzione, supportando gli Stati membri per contrastare il
cyberbullismo e altri rischi. Il monitoraggio dei sistemi a pagamento su
FONDAZIONE CENSIS
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Rapporto finale
Internet, e il sostegno ai fornitori di servizi finanziari o Internet o di posta
elettronica per evitare l’utilizzazione illecita rappresentano priorità per l’UE
anche per salvaguardare i minori. Né va dimenticata la Convenzione di
Lanzarote del 2007 che disciplina per prima il cosiddetto “groomning”
(l’adescamento di minori in Rete).
4.3.
Gran Bretagna
La regolamentazione in Gran Bretagna prevede due vincoli fondamentali:
1) ottemperare alle “promises of performance” (obblighi inseriti nelle
licenze);
2) rispettare i consumer protection standards.
Il sistema si basa su un forte impianto autoregolamentativo a struttura
piramidale: BSC (Broadcasting Standard Commission) elabora un codice
cui le emittenti commerciali e pubbliche si adeguano attraverso ulteriori
codici di condotta emanati dalla Indipendent Television Commission e della
BBC.
Il sistema combina il criterio watershed con quello della segnaletica: dalle
5,30 fino alle 21 non possono essere trasmessi programmi nocivi
(contrariamente all’Italia); dalle 21 in poi si possono mandare contenuti
nocivi, ma in maniera graduata (una sorta di “tutele decrescenti”) man
mano che ci si inoltra nel notturno. Dopo le 21 è previsto un segnale
acustico-visivo che avverte i genitori di esercitare un controllo.
La responsabilità viene lasciata a questo punto ai genitori (il venerdì e il
sabato c’è maggiore attenzione perché i bambini vanno a letto più tardi). Lo
stesso vale per il cavo e il satellitare. Per le criptate erotiche e violente i
contenuti possono andare a partire dalle 20, mentre il materiale che richiede
un pubblico più adulto dopo le 22.
Fino alle 21 (Family Viewing Policy) i broadcaster non devono trasmettere
niente di inadatto ai minori (vengono comunque previsti avvisi on air per
avvisare i genitori).
Il rating (che riguarda contenuti video, dvd, film in tv) prevede
un’articolazione per fasce d’età:
- prima delle 20 vietati film vietati ai minori di 12 anni;
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Rapporto finale
- prima delle 21 vietati film vietati ai minori di 15 anni;
- prima delle 22 vietati film vietati ai minori di 18 anni.
Mai 18R (materiale porno).
I parametri considerati sono: temi trattati, linguaggio, nudità, sesso,
violenza, tecniche imitabili (armi), droga.
Le categorie in cui sono divisi i film sono:
* U_Universal = film per tutti.
* PG_Parental Guidance= film per tutti, ma che potrebbe urtare la
sensibilità di bambini più piccoli di 8 anni o particolarmente sensibili.
* 12=film vietati ai minori di 12 anni.
* 15= film vietati ai minori di 15 anni.
* 18= film per soli adulti.
* R18=film pornografici che possono essere visti solo al cinema o
acquistati nei sexy shops.
Forte enfasi sull’autoregolamentazione. A oggi, in materia di tutela del
rapporto tra i minori e l’utilizzo dei media le Producer Guidelines della
BBC e l’OfCom Broadcasting Code costituiscono gli strumenti di
autoregolazione fondamentali. Le emittenti tendono a rispettare le norme e i
genitori sembrano essere soddisfatti, così come rilevato dalle numerose
indagini condotte sia da BBC sia ad OFCOM.
Le sanzioni previste dall’OFCOM (l’Autorità che ha unito le diverse
Autorità precedenti) vanno dall’ammonimento al ritiro della licenza.
Per quanto concerne la BBC i governatori presentano un Rapporto annuale
sulla conformità dei programmi agli standard e in relazione alle
valutazioni delle complaint Unit.
Recentemente il governo inglese, su pressione delle associazioni dei
genitori, sta mettendo a punto un sistema di “parental control” su
cellulari, computer, i-pad e altri strumenti d‘accesso a Internet.
Si vuole ricordare che la BBC è stata tra i principali sostenitori del
cosiddetto “Movimento dei Forum Mondiali Media and Children”, partito
dall’Australia, che ha permesso a centinaia e centinaia di ricercatori esperti
in materia, provenienti da tutto il mondo, di confrontare risultati scientifici e
politiche.
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4.4.
Rapporto finale
Francia
La protezione dei minori nel settore dei media è realizzata prevalentemente
in questo Paese attraverso il modello della segnaletica.
Nel 1996, il Consiglio Superiore dell’Audiovisivo, a fronte di un forte tasso
d’incremento di violenza nelle fiction, ha invitato le più importanti reti
francesi (TF1, France 2, France 3, RFO, Canal + e così via) a dar vita a un
Sistema comune di informazione e classificazione dei programmi creando
una “segnaletica giovani” con appositi pittogrammi creati per ogni livello
di classificazione.
Nel 2002, a seguito di numerose indagini che rivelarono il favore dei
genitori per la segnaletica, ma loro difficoltà nel decifrarli, sono state
apportate modifiche per renderli più chiari.
Ad ogni modo, la Francia, a causa della forte influenza culturale e giuridica
del principio della libertà d’espressione, non pone in essere delle effettive
restrizioni: mentre per altre materia propone un modello interventista, in
materia di tutela dei minori, ha certamente recepito la Direttiva Europea, ma
senza rafforzare le misure in essa contenute, come è avvenuto in altri settori.
In generale il bambino non sembra essere al centro della politica audiovisiva
francese. E ciò innanzitutto perché l’audiovisivo è considerato un mezzo per
perseguire scopi culturali più che sociali.
Il minore-spettatore diventa in questo senso “marginale”. In secondo luogo
la Francia è estremamente tollerante in materia di espressione individuale.
La segnaletica, attraverso i Comités de visionnage, attivati presso i canali
televisivi, è considerata un avvertimento ai genitori. La segnaletica non ha
ridotto il numero delle scene violente e erotiche, ma per lo meno ha spinto i
canali a trasmettere contenuti più moderati e quelli più spinti in orari più
tardivi e ha innescato un dibattito che va avanti da molti anni.
Si ricorda a questo proposito, l’importante Convegno promosso dall’Unesco
e dal Greem, a Parigi nel 1997, con una partecipazione vasta e autorevole di
esperti provenienti da tutto il mondo (Jeunes et médias, demain).
Nel 2010 il CSA ha evidenziato l’ascolto elevato da parte di bambini di 4
anni e la necessità di maggiore cautela.
Per quanto riguarda Internet:
- la legislazione francese non prevede l’obbligatorietà di rendere sempre
possibile la segnalazione dei contenuti lesivi per i minori (in questo senso
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Rapporto finale
è ancora più permissiva della legislazione italiana), mentre ciò avviene
per i giochi on line;
- la stessa regolazione sui giochi on line non contempla l’esplicito obbligo
di menzionare nelle pubblicità sui giochi il divieto di utilizzo ai minori di
18 anni.
La Francia ha contribuito nel 2011 a rilanciare sul piano internazionale il
programma “Internet responsabile”; al suo interno, ciò ha significato un
numero verde di assistenza rivolto ai genitori, un programma di
sensibilizzazione e un servizio di segnalazione dei contenuti illeciti. Safer
Internet France (promosso da E-enfance, l’Associazione dei fornitori
d’accesso e Tralalere, operatore di campagne di sensibilizzazione) è
orientato alla creazione di atelier formali e informali di Media Education,
sensibilizzazione di genitori e insegnanti.
4.5.
Spagna
In questo Paese la consapevolezza rispetto ai possibili effetti dannosi dei
media sui minori è molto cresciuta negli ultimi decenni; un primo
riferimento normativo è la Ley 7/2010 che contiene importanti
specificazioni riguardo ai minori, in particolare l’art. 7. Vi si specifica, tra
l’altro, che:
- è vietata l’emissione di contenuti gravemente nocivi (sesso e violenza
espliciti e gratuiti);
- i programmi nocivi (contrariamente all’Italia) possono essere trasmessi
dopo le 22 e fino alle 6 e in ogni caso preceduti da un avviso acustico. I
programmi che riguardano gioco d’azzardo e scommesse solo tra l’una e
le 5;
- si aggiungono tre fasce orarie a protezione rinforzata: tra le 8 e le 9,
tra le 17 e le 20 nei giorni feriali e tra le 9 e le 12 il sabato, la domenica e
le festività nazionali;
- si applica la protezione rinforzata il 1 e 6 gennaio, venerdì Santo, il 1
maggio e il 12 ottobre, il 1 novembre e il 6, l’8 e il 25 dicembre.
Dunque, la tutela dei minori appare in questo Paese più forte rispetto ad es.
all’Italia, dove i contenuti nocivi sono permessi anche durante il giorno, se
opportunamente segnalati.
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Rapporto finale
Inoltre sono previste articolate limitazioni per la pubblicità affinché non
abusi della credulità dei minori, non mostrino comportamenti che
promuovano le diseguaglianze tra uomini e donne, non esorti dirittamente i
minori a persuadere i genitori ad acquistare beni o servizi.
La legge ha portato anche alla creazione del CEMA, l’Autorità spagnola,
successivamente assorbita nel 2013 nel CNMC (La Comisión Nacional De
los Mercados y La Competencia).
Il CNMC si è fatta subito ”sentire” con sanzioni pecunarie importanti
(intorno a 1.500.000 euro) per aver trasmesso programmi non
adeguatamente segnalati.
L’attenzione espressa dalla legge del 2010 non è solo frutto del recepimento
della Direttiva Europea: essa è stata preceduta da una legge del ’94 (Ley
25/1994) che, recependo la Direttiva dell’89 già poneva paletti precisi a
tutela dei minori.
Il Governo ha attualmente la possibilità di stabilire l’obbligo per i produttori
di ricevitori di incorporare meccanismi di parental control.
Tali meccanismi fanno riferimento a una classificazione a 6 livelli: i
programmi particolarmente raccomandati per i bambini; i programmi per
tutti; i programmi sconsigliati ai bambini al di sotto dei 7 anni; i programmi
sconsigliati ai bambini al di sotto dei 13 anni; i programmi sconsigliati ai
minori di 18 anni; i programi x: programmi dedicati ad un pubblico adulto
(sesso e violenze esplicite). La classificazione appare piuttosto evoluta e
articolata: ad esempio sono considerati “sconsigliati ai bambini al di sotto
di 13 anni” i programmi razzisti,sessisti, intolleranti, quelli in cui il sesso
non prevede coinvolgimento affettivo, programmi che incitano ad essere
magri.
Oltre il dettato legislativo, la Spagna presenta una Convenzione di
autoregolamentazione
(accordo
programmatico
tra
Ministero
dell’Istruzione, Dipartimento dell’Educazione delle Comunità autonome e
reti televisive). La convenzione è finalizzata soprattutto alla promozione di
valori positivi per l’infanzia come il rispetto per l’individuo, la tolleranza, la
solidarietà.
Nel 2003 il difensore civico di Madrid ha presentato una
dichiarazione/manifesto dal titolo “Manifiesto del Defensor del Pueblo en
favor de una televisìon de calidad para niños y adolescentes” (con 16
associazioni di settore) in cui rivendica la creazione di un Consejo
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Rapporto finale
Audiovisual di livello statale, che attinga alle esperienze delle Comunità
Autonome.
Nel 2010 lo stesso difensore civico ha presentato un Rapporto sui
“contenidos de la televisión e internet” in cui la preoccupazione si amplia e
include i rischi connessi ad internet.
Lo studio è accompagnato da un’ampia ricerca su un vasto campione di
ragazzi e genitori in cui emerge tra l’altro che i meccanismi di segnalazione
di contenuti rischiosi per i minori non è adeguato.
***
La Catalogna presenta un’attenzione al tema particolare
Nell’art. 53 comma 1 della Ley 8/1995 è riconosciuto al Governo il compito
di educare bambini e adolescenti all’utilizzo dei media (Media Education).
Altre leggi del 2000 e del 2002 prevedono modalità di informare gli adulti
circa l’idoneità dei programmi per minori e criteri per le limitazioni di
contenuti rischiosi.
Nel 2003 il Consejo del Audiovisual de Cataluña ha promosso un Libro
Bianco su Media e Minori. Lo studio in questione, sottolineando a
pervasività dei media contemporanei, sottolinea l’importanza della Media
Education.
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5.
Rapporto finale
“CITTADINI DIGITALI,PERSONE LIBERE”: UN
MODULO PER LA MEDIA EDUCATION
La Media Education,disciplina che nasce intorno agli anni Settanta, va
configurandosi sempre più come una delle poche, autentiche forme di tutela
dell'equilibrato sviluppo delle nuove generazioni rispetto all'invasività di
contenuti audiovisivi definibili tecnicamente “nocivi” e “gravemente
nocivi” (violenza estrema, pornografia, esaltazione di comportamenti
pericolosi per la salute, devianti o perversi e così via).
Essa si diffonde in molte parti del mondo, in maniera differente, come
azione educativa(riguardo alla capacità di utilizzo dei media-scuola
anglosassone) e protettiva, orientata a far crescere una consapevolezza
critica (scuola francocanadese).Oggi tende a sottolineare, con l'avvento dei
nuovi media, soprattutto la prima accezione(cioè la capacità di accesso)
trascurando la seconda (la crescita della capacità critica) che invece sembra
ancora più necessaria.
In ogni caso l'Unione Europea ha moltiplicato nel corso degli anni prese di
posizione ufficiali a favore della Media Education nelle scuole. I risultati
maggiori si registrano negli USA (dove la crescente delinquenza minorile
produce una grande attenzione all'influenza dei contenuti nocivi dei media,
verificata da una sterminata produzione scientifica) e in Gran Bretagna e
Francia, dove la Media Education è inserita già da anni nelle attività
curriculari delle scuole secondarie inglesi. Ma sta diffondendosi anche in
Asia, India, Filippine, Giappone.
***
Il Laboratorio del Corecom Lazio in collaborazione con il Censis
Il laboratorio Corecom Lazio - Censis su media e minori ha previsto, oltre
l'attività di ricerca e conoscenza, una fase di messa a punto di un modulo
originale di Media Education, consequenziale alla ricerca realizzata.
Il modulo più che sposare l'orientamento anglosassone nella Media
Education (implementazione della capacità di utilizzo dei nuovi media), si
orienta verso un modello europeo-canadese di utilizzo della Media
Education per implementare il senso critico e la consapevolezza, nonché i
diritti che si hanno nella propria cittadinanza digitale.
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Rapporto finale
Il modulo di lavoro nelle scuole prevede una valutazione finale dell'efficacia
(valutazione d'impatto).
Con questa fase “operativa”, si vuole sottolineare l’importanza in questo
campo di superare la fase esclusivamente conoscitiva, pure importantissima,
per mettere le conoscenze acquisite “al servizio” di una crescita equilibrata
delle nuove generazioni.
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LA RICERCA
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Rapporto finale
PREMESSA
Il rapporto Media e Minori realizzato dal Censis per il Corecom Lazio si
propone idealmente come prosecuzione su scala regionale del Libro Bianco
realizzato dal Censis per AgCom sullo stesso tema.
Prosecuzione è concetto che, in questo caso, va inteso non nel senso più
immediato, ma in senso logico-critico: troppo spesso in Italia infatti, si
moltiplicano i lavori ripetitivi, metodologicamente reiterativi, senza che
vengano mai individuate le problematiche scientifiche e tecniche e siano,
queste ultime, a venir poste a ulteriore analisi.
Il lavoro svolto dal Censis per il Corecom Lazio ha inteso appunto praticare
questa seconda strategia proponendo un contributo alla valutazione
dell’efficacia delle politiche messe in campo.
E, a partire daessa, individuare nuove piste di lavoro per il futuro.
In breve, è necessario che l’attività conoscitiva risulti funzionale al
miglioramento delle politiche di tutela dei minori2. Politiche che, a tutt’oggi,
a dispetto di una qualche complessità e di un buon grado di maturazione,
risultano nei fatti poco efficienti nel promuovere il senso critico dei minori
come degli adulti e nell’evitare che i più giovani subiscano la negativa
influenza di contenuti nocivi.
Con questo rapporto si è dunque inteso mettere a tema i principali nodi
problematici delle politiche di tutela emersi dal precedente Rapporto
realizzato per Agcom, al fine di offrire alla comunità degli addetti ai lavori
informazioni utili per favorire l’evoluzione e il miglioramento delle
politiche stesse.
Appare evidente, infatti, come le politiche di tutela siano un concetto
dinamico, connesse alla continua evoluzione del settore e non possano
essere cristallizzate né in una specifica norma né in una particolare prassi
immutabili.
In tal senso sia la posizione di quanti reclamano un maggior rigore e una
maggior protezione per i minori, sia la posizione di quanti, al contrario,
reclamano un più ampio laissez-faire,cioè una maggiore disponibilità
2
Tesi fortemente sostenuta, in ambito internazionale, già negli anni Novanta. Cfr. le
conclusioni del Forum Internazionale “Jeunet et medias, demain”, Parigi, 1997. In
particolare, le conclusioni della tavola rotonda delle Authorities.
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Rapporto finale
nei confronti di un’offerta che mal sopporta lacci e lacciuoli, debbono
confrontarsi costantemente con il mondo della ricerca che del
cambiamento sociale è illustrazione e interpretazione insostituibile.
Pena l’autoreferenzialità di sistema che lascerebbe insoddisfatti sia i rigoristi
che i liberisti e, soprattutto, lascerebbe insoddisfatti genitori ed educatori
impegnati quotidianamente nel difficilissimo compito di allevare una nuova
generazione di uomini e donne, in un contesto di grande disorientamento
valoriale e di marcata compromissione etica.
E, soprattutto, lascerebbe insoddisfatti i minori, giudici accigliati e
inflessibili malgrado la fresca e indifesa esperienza d vita.
Nel presente Rapporto finale si propone:
- una ricerca su un campione rappresentativo di genitori con figli minori
(di età 2-13 anni);
- un focus sul parental control;
- un’analisi comparativa della normativa internazionale a tutela dei minori;
- un focus su Internet e Minori;
- un modulo originale per la Media Education.
Nella sintesi che apre il volume, sono riassunti i principali risultati della
ricerca.
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Parte prima
MINORI E MEDIA: L’OPINIONE DEI GENITORI
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Rapporto finale
CAPITOLO 1
1.1.
La fruizione mediatica dei figli
Le famiglie intervistate nel corso dell’indagine sono le famiglieforse più
interessanti dal punto di vista di quanti intendono verificare l’efficacia delle
politiche di tutela. Infatti l’età media del figlio più piccolo è di circa 7 anni,
quella del più grande è di 10.
In una fase “politica” in cui si solleva da più parti l’opportunità di mettere a
punto strumenti di tutela che facciano riferimento ad una maggiore
articolazione delle diverse fasce d’età, appare evidente come
l’approfondimento su questi due step dell’età evolutiva risulti di sicura
“fertilità”.
Dunque, nella ricerca si è avuta cura di leggere e interpretare,di volta in
volta, i diversi risultati rapportandoli all'età del figlio di riferimento, per
consentire un'interpretazione più ricca di informazioni in relazione a diversi
“pubblici” di ragazzi confrontati con quello dei genitori.
E, davvero, i risultati della ricerca presentati in queste pagine, si
configurano come approfondimento efficace delle contraddizioni (già
emerse dalle ricerche realizzate per il Libro Bianco Agcom), insite
nell’apparato normativo di tutela nel nostro Paese.
1.2.
La “vecchia” televisione
Per quanto riguarda la televisione tradizionale in chiaro il consumo
quotidiano si attesta su valori tutto sommato contenuti: il 36% (35,9) dei
bambini di 7 anni consuma non più di un'ora e quasi il 30% arriva fino a 2
ore; l'abitare in grandi centri urbani sembra accrescere (ma di poco) il
consumo televisivo. Solo il 9 % dei bambini più piccoli e il 7,8 % dei
ragazzi più grandi (circa 10 anni) supera però le tre ore giornaliere (tabb. 1 e
2).
Un dettaglio: praticamente nessuno (né tra i più piccoli, né tra i più
grandicelli) denuncia un rapporto azzerato con la vecchia televisione (tabb.
1 e 2). E basta questo dato a sfatare il luogo comune diffuso da parte delle
emittenti: ”perché preoccuparsi della televisione, tanto i ragazzini sono tutti
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Rapporto finale
su Internet!”. Certo, Internet è una grande attrattiva per i giovanissimi, ma
questo, come emerge dai dati, non esclude più o meno lunghe soste davanti
al vecchio schermo tv. Il 91,5% dei bambini di 7 anni e il 90,1% dei ragazzi
di 10 anni continua a guardare la “vecchia” Tv per almeno 1 ora al giorno.
Questo risultato, tra l’altro, evidenzia l’importanza dell’aggiornamento
dell’ormai vecchio “Codice di autoregolamentazione media e minori”, così
denominato per un frettoloso aggiornamento solo “nominale” da parte del
Legislatore, che in realtà si occupa, ad oggi, esclusivamente di televisione.
1.3.
La televisione a pagamento
La fruizione di televisione satellitare o digitale terrestre a pagamento è
seguita con una certa regolarità(fino a 3 ore al giorno) da circa il 43,5 % dei
bambini più piccoli (il 5,6 % la segue per oltre 3 ore al giorno)e da oltre il
50% (sempre fino a 3 ore quotidiane) dei più grandi (tabb. 3 e 4).Il 6,1 %
dei bambini di 10 anni la segue per oltre 3 ore al giorno.
Le percentuali di mancato “utilizzo” (tra “non utilizzo” e “non presente in
famiglia”) sono in questo caso molto più alte - tra il 44 e il 50% - rispetto a
quelle registrate per la televisione in chiaro. Dunque i minori guardano
soprattutto la “vecchia” televisione.
1.4.
L’on demand
Particolarmente interessante il dato che riguarda le televisioni on demand,
quelle per intendersi, in cui si compra un determinato prodotto da una
library e cui la legge consente di trasmettere contenuti definiti “gravemente
nocivi”, cioè contenuti così tanto farciti di sesso, violenza e /o perversioni
varie da essere considerati dalla legge stessa un vero pericolo per
l’equilibrio psicologico dei più giovani. Ebbene circa il 22,6% dei figli di
circa 7 anni e oltre il 24,3% di quelli di 10 anni (sempre secondo i genitori)
dedicano all'on demand un consistente tempo di fruizione quotidiano.
Evidentemente questo non vuol dire che essi seguano appunto contenuti
gravemente nocivi,essendo l’offerta on demand estremamente variata:ma
certo significa che essi hanno una certa dimestichezza anche con un
territorio in cui ci si può imbattere in questo tipo di contenuti.In questo
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Rapporto finale
senso sarebbe opportuno approfondire la gestione dell’on demand(tabb. 56). Non sono pochi, infatti, quanti sottolineano che il parental control (che la
legge prevede inserito di default, dunque in modalità opt out, proprio per
impedire l’esposizione dei minori ai contenuti riconosciuti come
“gravemente nocivi”) non offra garanzie sufficienti.
1.5.
Il DVD
Il DVD resiste ,grazie ad un’offerta di “classici” senza tempo,basti pensare
ai cartoons della Disney). Emerge infatti un significativo uso del DVD da
parte dei bambini più piccoli, (il 35,1% li utilizza fino a un'ora al
giorno,circa il 13 % ne fa un uso molto più consistente); meno utilizzato dai
ragazzi più grandi.
Resta una risorsa,dunque,un bel dvd, soprattutto per i più piccini,sebbene
appaia insidiato da nuoveforme di televisione (tabb.7 e 8 ).
1.6.
La tv via Internet
La Tv via Internet, nata di recente e un po’ in sordina, conta ormai anche in
Italia un pubblico esteso e malgrado si dica spesso il contrario, l’utente
medio più che caricare video guarda quelli degli altri. Si guarda per vedere
filmati televisivi persi, per ridere, per seguire video che hanno “spopolato”
(generalmente scherzi, battute, ma anche performance decisamente
diseducative).
Ebbene, si afferma macroscopicamente la fruizione della televisione
secondo nuove piattaforme e modalità:la tv via Internet (web tv, IPTV)
viene utilizzata da quasi il 20% dei figli più piccoli per 1 ora al giorno; un
altro 10% sempre dei figli più piccoli per 2-3 ore. II 13,4 % dei ragazzi di
10 anni dedicano a questo tipo di fruizione televisiva fino a 1 ora, oltre il 14
% di essi dedica ancora più tempo.(tabb.9 e 10) Una percentuale intorno al
20 % dei bambinipiù piccoli e al 24% dei più grandi segue programmi in
streaming (tabb. 11 e 12).
FONDAZIONE CENSIS
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1.7.
Rapporto finale
Il tablet
Ma il vero boom è rappresentato dal tablet: il 34,8% lo utilizza per un'ora
al giorno, il 9,5 fino a 2 , il 5,4 fino a 3 ore,il 3,8 % fino a 4 e più! Ben oltre
il 50 % dei bambini di 7 anni sono stati dunque completamente conquistati
da questo strumento, di cui per la verità esistono sul mercato diverse
tipologie pensate appositamente per minori e di carattere educativo. E i
ragazzi di 10 anni superano il 60 % (tabb.13 e 14).
Si tratta di un dato rilevante: un recentissimo rapporto pubblicato sul Journal
of Microscopy e Ultrastructure suggerisce ai genitori di limitare
l’esposizione della prole al WI.FI, in quanto le loro caratteristiche
fisiologiche, li renderebbero più vulnerabili alle radiazioni. Il dato è
controverso perché altri sostengono la maggiore pericolosità dei telefonini
(che sarebbe incredibilmente più elevata).
1.8.
I videogiochi on line e off line
Molti anche i ragazzi che utilizzano videogiochi on line, in particolare i più
grandi che arrivano a giocare 2,3, perfino 4 ore al giorno: sono molti
(34,3%) i bambini di 7 anni che possono essere definiti giocatori
assidui(giocano tutti i giorni per almeno un’ora);tra i più grandi la
percentuale sale a oltre il 42 % (tabb. 15 e 16). Anche i videogiochi off line
attraggono moltissimi ragazzi:giocano quotidianamente,con punte anche di
3,4 ore al giorno, oltre il 43 % dei bambini piccoli e il 47 % dei ragazzi di
10 anni (tabb. 17 e 18).
La quotidiana, prolungata familiarità dei minori con i videogiochi è stata
spesso al centro di infuocate polemiche tra quanti ritengono i videogiochi a
contenuto violento responsabili della crescita dell’aggressività degli
adolescenti e quanti tendono a ridimensionare quest’aspetto. Resta tuttavia il
fatto che malgrado la classificazione PEGI riconosciuta in tutta Europa, i
videogiochi off line problematici risultano facilmente accessibili.
FONDAZIONE CENSIS
32
13451_2013
1.9.
Rapporto finale
Lo smartphone
Il videofonino o lo smartphone sono anch'essi presentissimi nella vita dei
ragazzi (tabb.19 e 20).
Le percentuali di fruizione sono quasi inquietanti:il 22,1 % dei bambini di 7
anni (praticamente la stessa percentuale tra i ragazzi di 10 anni) usa lo
smartphone per un’ora al giorno,oltre il 15 %(oltre il 22 % dei ragazzi di 10
anni) per 2, quasi l’8% dei bambini (oltre il 13% dei ragazzi) per 3-4 ore.
Siamo di fronte davvero a un abuso inquietante, anche considerate le mai
del tutto sopite querelle sulla pericolosità dei campi magnetici dei telefonini
sui cervelli dei bambini piccoli. Dubbi che in alcuni Paesi, ad esempio,
come principio di cautela, hanno richiesto la proibizione di vendere
telefonini-giocattolo per non indurre una precoce domanda del cellulare
stesso da parte dei bambini più piccoli.
1.10. Il lettore audio
Non molto diffuso tra i bambini più piccoli,evidentemente più interessati ai
media “visivi” il lettore audio coinvolge comunque circa il 40 % dei
ragazzi di 10 anni che lo usano per almeno un’ora al giorno(ma circa il 20
% lo usa per due,tre anche quattro ore).
Dalla raccolta di tali dati, si conferma il fatto che i media nuovi si sono
aggiunti ai vecchi creando una saturazione del tempo extrascolastico dei
ragazzi. Anche considerando il multitasking cui le nuove generazioni
sembrano avvezze, emerge comunque una sorta di “saturazione mediatica“
della giornata dei bambini che non può essere liquidata con la
considerazione che ormai la mediaticità è parte costitutiva della realtà dei
giovanissimi e non solo.
Se per gli adulti si può parlare di era biomediatica senza eccessiva
preoccupazione, l’innesto così penetrante dei media nella vita dei
giovanissimi pone serie questioni che riguardano l’efficacia degli strumenti
disponibili per evitare che essi vengano a contatto con contenuti che la legge
stessa definisce “gravemente nocivi”.
FONDAZIONE CENSIS
33
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 1 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più piccolo(*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Tv tradizionale/digitale terrestre
non a pagamento
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
35,9
29,7
16,6
9,3
7,5
1,0
100,0
(*) Età media: 7 anni
Fonte: Censis, 2015
Tab. 2 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più grande(*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Tv tradizionale/digitale terrestre
non a pagamento
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
38,1
30,3
13,9
7,8
9,1
0,9
100,0
(*) Età media: 10 anni
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
34
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 3 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più piccolo (*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Tv digitale satellitare/digitale
terrestre a pagamento
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
18,2
16,9
8,4
5,6
22,1
28,9
100,0
(*) Età media: 7 anni
Fonte: Censis, 2015
Tab. 4 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più grande(*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Tv digitale satellitare/digitale
terrestre a pagamento
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
21,2
21,2
7,8
6,1
19,5
24,2
100,0
(*) Età media: 10 anni
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
35
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 5 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più piccolo (*) ogni giorno ai seguenti media?
(val. %)
Totale
Tv on demand
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
10,0
7,0
3,6
2,0
42,8
34,6
100,0
(*) Età media: 7 anni
Fonte: Censis, 2015
Tab. 6 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più grande(*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Tv on demand
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
7,8
8,2
6,1
2,2
44,2
31,6
100,0
(*) Età media: 10 anni
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
36
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 7 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più piccolo (*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
Dvd
35,1
8,2
3,1
2,1
42,5
9,0
100,0
(*) Età media: 7 anni
Fonte: Censis, 2015
Tab. 8 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più grande(*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
Dvd
23,8
7,8
5,2
1,3
55,4
6,5
100,0
(*) Età media: 10 anni
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
37
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 9 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più piccolo (*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Tv via internet (web Tv / Iptv)
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
19,0
6,9
3,1
1,8
57,2
12,0
100,0
(*) Età media: 7 anni
Fonte: Censis, 2015
Tab. 10 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più grande(*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Tv via internet (web Tv / Iptv)
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
13,4
5,2
8,2
0,9
61,9
10,4
100,0
(*) Età media: 10 anni
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
38
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 11 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più piccolo (*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Programmi/trasmissioni in
streaming
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
11,5
4,9
2,6
1,3
67,7
12,0
100,0
(*) Età media: 7 anni
Fonte: Censis, 2015
Tab. 12 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più grande(*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Programmi/trasmissioni in
streaming
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
10,0
5,6
6,9
1,7
64,9
10,8
100,0
(*) Età media: 10 anni
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
39
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 13 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più piccolo (*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Tablet
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
34,8
9,5
5,4
3,8
32,3
14,3
100,0
(*) Età media: 7 anni
Fonte: Censis, 2015
Tab. 14 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più grande(*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Tablet
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
31,6
17,3
7,8
4,3
26,0
13,0
100,0
(*) Età media: 10 anni
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
40
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 15 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più piccolo(*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Videogiochi on line
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
19,7
7,7
4,9
2,0
58,0
7,7
100,0
(*) Età media: 7 anni
Fonte: Censis, 2015
Tab. 16 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più grande(*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Videogiochi on line
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
22,9
10,4
4,3
5,2
51,1
6,1
100,0
(*) Età media: 10 anni
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
41
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 17 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più piccolo(*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Videogiochi off line
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
28,2
8,4
3,4
3,6
48,0
8,4
100,0
(*) Età media: 7 anni
Fonte: Censis, 2015
Tab. 18 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più grande(*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Videogiochi off line
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
26,4
10,8
7,8
2,6
47,2
5,2
100,0
(*) Età media: 10 anni
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
42
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 19 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più piccolo(*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Smartphone / Videofonino
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
22,1
7,9
3,4
4,4
52,3
9,8
100,0
(*) Età media: 7 anni
Fonte: Censis, 2015
Tab. 20 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più grande(*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Smartphone / Videofonino
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
22,9
9,5
6,5
6,9
44,2
10,0
100,0
(*) Età media: 10 anni
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
43
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 21 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più piccolo(*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Lettore audio/mp3
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
17,9
4,4
3,1
1,8
61,1
11,6
100,0
(*) Età media: 7 anni
Fonte: Censis, 2015
Tab. 22 - Quanto tempo dedica suo figlio/a più grande(*) ogni giorno ai seguenti
media? (val. %)
Totale
Lettore audio/mp3
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
20,8
9,1
6,1
3,0
50,6
10,4
100,0
(*) Età media: 10 anni
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
44
13451_2013
Rapporto finale
CAPITOLO 2
2.1.
La fruizione mediatica dei genitori
Anche i modelli di fruizione mediatica espressi dai genitori testimoniano in
maniera inequivocabile il progressivo spostamento di larghe fasce della
popolazione da una fruizione televisiva di tipo tradizionale a favore di una
fruizione su diverse piattaforme e device.
Giova forse sottolineare che lo smisurato ampliamento dell’offerta,
contribuisce a far sì che genitori e figli seguano i contenuti preferiti su
strumenti diversi. Ciò implica che la segnaletica che le emittenti appongono
durante la trasmissione dei programmi per orientare i genitori rischia di
cadere nel vuoto.
2.2.
La “vecchia” televisione
Se si ricorda che stiamo parlando di genitori giovani (con figli di età media
7-10 anni) il dato sembra confermare che gli stili di fruizione giovanile
tendono a consolidarsi anche quando si diventa mamma e papà. Infatti una
percentuale pari a circa il 44% segue la televisione tradizionale(il digitale
terrestre non a pagamento) soltanto per un’ora al giorno e circa il 13% non
lo utilizza affatto. Dunque seguono la televisione tradizionale in maniera
assidua (3-4 ore) percentuali di genitori intorno al 17%. Andamento analogo
si registra per il coniuge-convivente (tabb. 23 e 24).
2.3.
La televisione a pagamento
Superano l’ora al giorno per arrivare anche a 4 ore e più nel caso della
televisione a pagamento (satellitare o digitale) il 21% circa dei genitori
intervistati e circa il 24% dei coniugi/conviventi (tabb. 25 e 26).
In questo senso, i genitori non fruiscono della Tv a pagamento più dei loro
figli, evidentemente impegnati dalle tante incombenze familiari.
FONDAZIONE CENSIS
45
13451_2013
2.4.
Rapporto finale
L’on demand
L’on demand (dove, si ricorda secondo la legge italiana possono essere
fruiti contenuti classificati come “gravemente nocivi” per i minori) comincia
ad avere una sua consistenza, un suo vero pubblico (l’11,8% dei genitori usa
l’on demand per un’ora al giorno con meno del 10% che lo usa per più
ore).Percentuali analoghe si registrano per il coniuge convivente, il che fa
pensare ad una fruizione on demand di coppia (tabb.27 e 28).
2.5.
Il Dvd
Resiste il DVD che interessa comunque il 26% degli intervistati e poco
meno dei coniugi/conviventi (tabb. 29 e 30).
Si tratta di un pubblico molto particolare, che ama possedere una propria
personale cineteca, in cui sono spesso presenti anche vecchi film, cui si è
particolarmente affezionati, che vengono visti e rivisti. Si è affermata così
l’abitudine a vedere e rivedere i film che più hanno saputo coinvolgere,
quasi un rassicurante ritrovare le trame e i personaggi amati, fino al punto di
volerne fare una personale e tangibile “collezione”.
2.6.
La Tv via Internet
Segue la tv via Internet oltre il 20% dei genitori (analoga la percentuale di
genitori-conviventi), stessa percentuale per i programmi/le trasmissioni in
streaming (tabb.31-34). Dunque circa un quinto dei genitori e dei loro
partner sono ormai fidelizzati dalle nuove forme di fruizione televisiva.
2.7.
Il tablet
Il tablet non viene per il momento utilizzato da circa la metà del campione
(tabb. 35-36).
Si ricorda che la percentuale di “non utilizzo” è per i figli decisamente
inferiore. Sommando le risposte di “non utilizza” con quelle relative
all’assenza in casa dello strumento, si rileva che non usa per diversi motivi
FONDAZIONE CENSIS
46
13451_2013
Rapporto finale
il tablet circa il 64% dei genitori, mentre per i figli il dato di non utilizzo si
attesta circa al 45%. Dunque il tablet si conferma oggetto del desiderio dei
bambini.
2.8.
Videogiochi on line e off line
Più o meno la stessa percentuale di genitori intervistati gioca con
videogiochi on line e videogiochi off line (tabb. 37, 38, 39 e 40).
Il fatto che circa 1/5 dei genitori di ragazzi di 7-10 anni dedichi un’ora e più
al giorno a giocare on line o con la play-station non può non colpire: una
tendenza al “gioco” che accomuna genitori e figli.
2.9.
Lo smartphone
Lo smartphone o il videofonino si confermano comunque come il vero
strumento forte: il 50% circa dei genitori lo usa ogni giorno da un minimo di
un’ora fino a 4 ore (!).
Parte di questo tempo, tuttavia, andrà imputato non solo sotto la rubrica
delle chiacchiere, telefoniche o chat. Lo smartphone costituisce com’è noto
un device che consente di fruire di televisione come di radio o altri servizi
ancora (videogiochi, e-bay ecc.).
2.10. Il lettore audio
Il lettore audio/mp3 è in ridimensionamento (funzione che del resto
possiedono gli smartphone (tabb. 43-44).
FONDAZIONE CENSIS
47
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 23 - Quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti media (val. %)
Totale
Tv tradizionale/digitale terrestre
non a pagamento
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
44,4
24,4
10,2
6,7
13,3
1,0
100,0
Fonte: Censis, 2015
Tab. 24 - E il suo coniuge/convivente quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti
media(val. %)
Totale
Tv tradizionale/digitale terrestre
non a pagamento
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
43,3
26,0
13,0
2,8
14,0
1,0
100,0
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
48
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 25 - Quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti media (val. %)
Totale
Tv digitale satellitare/digitale
terrestre a pagamento
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
22,6
13,0
5,7
2,6
27,2
28,9
100,0
Fonte: Censis, 2015
Tab. 26 - E il suo coniuge/convivente quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti
media (val. %)
Totale
Tv digitale satellitare/digitale
terrestre a pagamento
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
20,2
15,1
6,9
2,8
27,3
27,7
100,0
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
49
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 27 - E lei quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti media (val. %)
Totale
Tv on demand
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
11,8
5,4
2,8
1,0
44,4
34,6
100,0
Fonte: Censis, 2015
Tab. 28 - E il suo coniuge/convivente quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti
media (val. %)
Totale
Tv on demand
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
8,8
6,9
2,8
1,6
46,2
33,7
100,0
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
50
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 29 - Quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti media (val. %)
Totale
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
Dvd
16,1
6,6
2,0
1,3
65,1
9,0
100,0
Fonte: Censis, 2015
Tab. 30 - E il suo coniuge/convivente quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti
media (val. %)
Totale
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
Dvd
13,0
5,9
2,6
1,2
68,5
8,8
100,0
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
51
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 31 - Quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti media (val. %)
Totale
Tv via internet (web Tv / Iptv)
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
13,4
5,2
1,8
1,6
65,9
12,0
100,0
Fonte: Censis, 2015
Tab. 32 - E il suo coniuge/convivente quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti
media (val. %)
Totale
Tv via internet (web Tv / Iptv)
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
11,2
4,0
2,4
1,4
64,9
16,1
100,0
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
52
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 33 - Quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti media (val. %)
Totale
Programmi/trasmissioni in
streaming
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
12,0
3,8
2,5
1,5
68,4
12,0
100,0
Fonte: Censis, 2015
Tab. 34 - E il suo coniuge/convivente quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti
media (val. %)
Totale
Programmi trasmissioni in
streaming
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
10,0
4,8
2,4
1,6
69,7
11,4
100,0
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
53
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 35 - Quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti media (val. %)
Totale
Tablet
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
20,3
8,9
4,3
2,8
49,5
14,3
100,0
Fonte: Censis, 2015
Tab. 36 - E il suo coniuge/convivente quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti
media(val. %)
Totale
Tablet
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
20,8
8,1
5,2
2,8
49,3
13,8
100,0
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
54
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 37 - Quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti media (val. %)
Totale
Videogiochi on line
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
12,1
3,8
2,3
1,8
72,3
7,7
100,0
Fonte: Censis, 2015
Tab. 38 - E il suo coniuge/convivente quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti
media (val. %)
Totale
Videogiochi on line
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
10,4
4,3
3,3
1,6
73,2
7,3
100,0
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
55
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 39 - Quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti media (val. %)
Totale
Videogiochi off line
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
11,0
4,4
2,8
,8
72,6
8,4
100,0
Fonte: Censis, 2015
Tab. 40 - E il suo coniuge/convivente quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti
media (val. %)
Totale
Videogiochi off line
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
11,8
5,0
2,2
,9
72,1
8,0
100,0
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
56
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 41 - Quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti media (val. %)
Totale
%
Smartphone / Videofonino
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
22,5
13,1
6,7
7,0
40,8
9,8
100,0
Fonte: Censis, 2015
Tab. 42 - E il suo coniuge/convivente quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti
media (val. %)
Totale
Smartphone / Videofonino
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
23,9
13,5
8,0
6,1
38,8
9,9
100,0
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
57
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 43 - Quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti media (val. %)
Totale
Lettore audio/mp3
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
15,6
6,2
3,6
1,8
61,1
11,6
100,0
Fonte: Censis, 2015
Tab. 44 - E il suo coniuge/convivente quanto tempo dedica ogni giorno ai seguenti
media (val. %)
Totale
Lettore audio/mp3
Fino a 1 ora
Oltre 1 ora fino a 2 ore
Oltre 2 ore fino a 3 ore
Oltre 3 ore fino a 4 ore e più
Non utilizza
Non presente in famiglia
Totale
14,2
5,9
2,1
2,1
64,5
11,2
100,0
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
58
13451_2013
Rapporto finale
CAPITOLO 3
3.1.
Famiglie,minori
preoccupazioni
e
media:consapevolezze
e
La parte della ricerca che è stata dedicata a sondare il grado di conoscenza
posseduto dai genitori rispetto alle abitudini mediatiche dei propri figli ha
regalato più di una sorpresa.
La prima è costituita da una consapevolezza diffusa, di natura quasi
“antropologica” rispetto alla nocività costituita dai tanti contenuti trash e
violenti che infestano i media. Alla domanda “Cosa pensa dei contenuti
nocivi in cui può imbattersi suo figlio/a su Internet o in televisione?” i
genitori reagiscono ampliando la prospettiva della domanda stessa (non è
frequente nella ricerca sociale questo tipo di reazione) e dichiarano “Si tratta
di contenuti che possono essere pericolosi per tutti” (77,2%). Il risultato è
davvero molto forte e rappresenta la spia di numerosi processi sociali:
l’adultizzazione dei minori e la regressione di molti adulti, che diminuisce le
distanze in termini di fragilità all’esposizione a contenuti nocivi; la
percezione diffusa di una mancata maturazione della generazione dei 4050enni cui verosimilmente i genitori intervistati fanno riferimento avendone
una conoscenza più ravvicinata;ma,soprattutto , l’aspirazione a guardare i
problemi sociali in un’ottica integrale (tab. 45).
Un dato molto forte, che appare, a quanto consta nella lunga tradizione di
ricerca del Censis su questo tema, per la prima volta. E che, evidentemente
non deve essere letto come una scarsa preoccupazione per i propri figli, ma
come una preoccupazione di natura più vasta, che legge l’influenza dei
contenuti mediatici più scadenti (aggressività, competizione sregolata,
cinismo, mancanza di una qualche etica) ormai già cristallizzata nella
società; un inquinamento più pericoloso delle “polveri sottili” che ricoprono
le nostre città. I giovani genitori intervistati mostrano in questo senso una
particolare caratteristica della loro fascia generazionale,che li vede per certi
aspetti “immaturi”,ma per altri più consapevoli e pronti a cogliere le
ambiguità delle trasformazioni sociali.
FONDAZIONE CENSIS
59
13451_2013
3.2.
Rapporto finale
La fascia protetta ha ancora un senso?
La massima concentrazione di minori all’ascolto in tv si registra nella fascia
dalle 20 alle 21 (20,6 %), seguita a ruota dalla fascia che va dalle 17 alle 18
(20,2%) e poi dalle 19 alle 20 (19,4%). Si sta parlando dei figli più piccoli
degli intervistati, quelli che in media hanno 7 anni di età. Che cosa ci dicono
questi dati? Ebbene essi sottolineano che sì, ha ancora senso parlare di
fascia protetta, perché ci sono ancora parecchi minori che seguono la tv
prevalentemente in questa fascia d’età; e che tuttavia questo non deve
fungere da alibi per le emittenti televisive perché sono moltissimi anche i
bambini che guardano la tv prevalentemente in prima serata. Il dato diventa
più esplicito e perentorio per i figli di età media pari a 10 anni: il 63,6%
segue più frequentemente la tv nella fascia oraria che va dalle 19 alle 22,
dunque totalmente fuori dalla fascia protetta (tabb.46 e 47).
3.3.
L’accesso autonomo alla tv e a Internet
Il 35,7% dei genitori dichiara che i propri figli più piccoli (età media 7 anni)
accedono liberamente sia alla tv sia a Internet, il 33,3% soltanto alla tv. In
pratica quasi il 70% dei bambini di prima, seconda elementare accede
liberamente alla tv.
E’ un dato che deve far riflettere quando si fa appello alle attuali indicazioni
per le famiglie trasmesse attraverso lo schermo ai genitori: cartelli che
avvertono di inserire il parental control perché il contenuto non è adatto ai
minori, semafori gialli che chiedono la presenza di un genitore accanto al
piccolo fruitore o rossi che stanno a comunicare il divieto per il pubblico
minore. Ci si chiede: quale efficacia possono avere queste indicazioni? E se
i bambini sono soli davanti alla tv prenderanno queste indicazioni come uno
scoraggiamento o un motivo di curiosità?(tab. 48).E’ verosimile che i
bambini che hanno la fortuna di avere genitori attenti avranno
probabilmente interiorizzato tale norma grazie ad una precedente,opportuna
veicolazione da parte dei genitori stessi. Ma tutti gli altri?
Quando poi si passa alle risposte dei genitori che hanno figli di un’età media
pari a 10 anni, la situazione si chiarisce ancora di più: il 51,1 %dei genitori
dei ragazzi di questa età dichiara che ha libero accesso sia alla televisione
sia ad Internet, il 32,5% solo alla televisione. Questo vuol dire che a 10 anni
quasi tutti i ragazzi (solo il 13,9% non ha accesso libero né a tv né ad
FONDAZIONE CENSIS
60
13451_2013
Rapporto finale
internet) sono esposti completamente a tutti i contenuti televisivi e che
comunque oltre la metà dei ragazzi di quinta elementare viaggia
tranquillamente e liberamente su Internet (tab. 49).
Sono dati che fanno davvero pensare: i genitori sembrano consapevoli dei
rischi (più avanti tale consapevolezza sarà ancora più esplicita) ma questo
(ed è un paradosso forse solo apparente) non impedisce loro di lasciare
libero l’accesso ai media.Come si spiega questa contraddizione?Ebbene
bisogna calare questo particolare aspetto della vita sociale,la fruizione
mediatica, all’interno di una valutazione di quadro, si direbbe socialmente
sistemica:i problemi delle famiglie (di lavoro,di spostamenti,di
organizzazione domestica ) sono davvero tanti e non si può certo sostenere
che le politiche di supporto alle famiglie siano nel nostro paese
particolarmente efficaci:basti pensare alle grandi difficoltà che incontrano le
famiglie cosiddette numerose a vedersi riconosciuti particolari sostegni.
Dunque forse più che didisattenzione colpevole nel lasciare libero l’accesso
dei figli ai media vecchi e nuovi sta l’impossibilità o anche l’incapacità a
seguirli nella maniera adeguata,e ad operare la necessaria funzione di filtro.
3.4.
E’ vero che i ragazzi ormai sono sulla Rete?
Secondo i genitori intervistati è vero che i ragazzi ormai sono migrati sulla
Rete ,che utilizzano anche per guardare la tv (es.Rai.it,Mediaset.it, You tube
ecc.) oppure sul telefono cellulare.Ma questo, secondo il 46,4% dei genitori,
è vero solo per i ragazzi più grandi. I più piccoli,infatti, guardano ancora la
televisione
sostanzialmente
attraverso
lo
schermo
televisivo
(tab. 50).
3.5.
La fascia protetta è davvero uno strumento di
protezione superato?
Ebbene:per il 33 % dei genitori la fascia protetta (cioè la speciale protezione
dedicata dalla legge ai minori nell’intervallo orario che va dalle 16 alle 19) è
davvero uno strumento di tutela superato:infatti i ragazzi guardano la
televisione a tutte le ore,anche in seconda serata. Inoltre il 28,2% ritiene che
essa sia uno strumento di tutela superato anche perché in effetti è piena di
contenuti nocivi.Tuttavia bisogna sottolineare come per il 42,5% è bene che
FONDAZIONE CENSIS
61
13451_2013
Rapporto finale
essa sia mantenuta,sembra di capire anche per una sua qualche funzione di
limite simbolico,una sorta di “stella dello sceriffo” nel far west dell’offerta
televisiva (tab. 51).
3.6.
I programmi per ragazzi
La televisione per ragazzi in Italia non è mai riuscita a conquistare lo status
di cui gode in altri Paesi. Eppure puntare sulla produzione sarebbe una delle
grandi strade per recuperare significato e senso al tanto tempo che i ragazzi
dedicano ai media. Ma i ragazzi amano la televisione appositamente pensata
per loro? Ebbene, secondo i genitori intervistati la gran parte dei bambini
delle prime classi elementari continua ad amare e seguire i programmi e le
reti appositamente studiate per loro (79,3 %). Meno coinvolti (anche se la
maggioranza predilige comunque programmi pensati per loro) i figli più
grandi che amano sia i programmi per loro che quelli per adulti o addirittura
prediligono questi ultimi (tabb.52 e 53).
3.7.
Lo scarso appeal delle televisioni locali
Abbastanza prevedibilmente, i minori non sembrano particolarmente attratti
dalla programmazione delle televisioni locali che evidentemente soffre di
ridotte risorse economiche che non consentono un’adeguata competizione
con le reti nazionali (tabb. 54 e 55).In realtà il giudizio dei genitori sulla
programmazione delle tv locali è in generale severo: i contenuti appaiono
scadenti per il 38,5% degli intervistati, qualche volta c’è un buon
programma tra tanti contenuti mediocri(per il 21%). Il 33% non sa proprio
esprimersi, dunque evidentemente non segue mai le televisioni locali
3.8.
Internet e i suoi pericoli
L’uso che i figli più piccoli fanno di Internet si coagula intorno ad un uso
scolastico (23,8%) e all’ascolto di musica (22,3%).I social interessano poco,
una minoranza di bambini (10,7%)la condivisione di video/immagini/testi
una percentuale ancora più esigua. Tutto sommato, per lo meno nelle
risposte dei genitori, l’uso di Internet da parte dei figli più piccoli appare
FONDAZIONE CENSIS
62
13451_2013
Rapporto finale
“limitato”. Non a caso oltre il 30 % dei bambini di circa 7 anni,per lo meno
sempre dalle risposte dei genitori,non utilizza affatto Internet (tab. 57).
Tra i figli più grandi, come già emerso nel Libro Bianco Media e Minori per
Agcom, cresce molto l’uso scolastico e informativo (64%) e l’ascolto della
musica.
E’ curioso come i genitori entrino in contraddizione: nella prima parte della
ricerca essi hanno dichiarato che i figli, soprattutto i più grandi, hanno libero
accesso ad Internet; dunque non si capisce come poi riescano a descrivere
con tanta precisione quello che i figli fanno con Internet. Ad esempio il dato
che riguarda l’utilizzo dei social appare chiaramente sottostimato. Comincia
a profilarsi quell’atteggiamento di autorappresentazione “politically correct”
del rapporto tra i propri figli e i media, che costituisce forse una delle grandi
chiavi problematiche per comprendere molti comportamenti tipici della
modernità (57 e 58).
Quando si chiede esplicitamente se qualche amico del figlio/a accede a siti
porno solo il 6,7% afferma di esserne a conoscenza:più realisticamente il
31,5 % afferma di non sapere come stanno le cose. Quasi il 30% dichiara
altresì di non sapere se qualche amico del figlio accede al poker on line. Ad
ogni mododavvero i genitori, ancora una volta, sembrano protesi verso una
rappresentazione della realtà per loro stessi rassicurante (tabb. 59 e 60).
Qualcosa comincia a trapelare, quando nel corso dell’indagine si chiede ai
genitori intervistati se abbiano l’impressione che i propri figli siano attratti
da contenuti(Internet o televisivi) inadatti a loro: ebbene il 6,6 % dice di
aver notato questo atteggiamento anche nei figli piccoli di circa 7 anni; tale
tipo di consapevolezza sale al 19,5 % per quanto concerne i figli più grandi,
di età media intorno a 10 anni (tabb. 61-62).
3.9.
Il controllo da parte dei genitori e le politiche di tutela
I genitori sono convinti che sia giusto esercitare controlli sui contenuti
audiovisivi: i bambini non hanno ancora la maturità per poter vedere certe
cose (76,4%), e del resto, i genitori temono che essi si abituino a vedere di
tutto (19,8 %). La prima motivazione(non ha la maturità) scende un
po’(prevedibilmente) per quanto riguarda i figli più grandi(tuttavia sfiora
comunque il 70 %), ma aumenta per converso la motivazione “non voglio
che si abitui”.Dunque nel complesso si confermala preoccupazione dei
FONDAZIONE CENSIS
63
13451_2013
Rapporto finale
genitori sia per quanto concerne i figli più piccoli sia per quanto riguarda i
figli preadolescenti.
Si teme soprattutto, più che la sollecitazione dell’aggressività, l'abitudine,
l'assuefazione a qualunque contenuto, per quanto scabroso possa
apparire(tabb.63 e 64).
Per arginare le proprie preoccupazioni i genitori fanno uso dei bollini e delle
avvertenze che le televisioni trasmettono per orientare le famiglie (oltre
l'84%), ma non sono pochi quelli che dichiarano di non essere d'accordo con
i criteri adottati dalle emittenti per individuare i contenuti nocivi(tab. 65).
Oltre il 15 % non teme di sfigurare affermando che non ha tempo per
seguire queste cose o che si tratta addirittura di sciocchezze.
Resta dunque il dubbio che altri genitori possano pensarla allo stesso modo
ma che abbiano taciuto per non rappresentarsi in maniera tale da attirarsi
forme di disapprovazione sociale.
Quanto al parental control (tab. 66),meno di un quarto dei genitori ne fa uso
abituale,sia per i contenuti adult (dunque l’on demand)sia per i contenuti
nocivi tout court Il 6,4 % afferma di utilizzarlo solo per i contenuti adult, il
7,5% afferma che possiede un vecchio decoder per cui non può usufruire del
parental control, il 3 % dichiara di non essere mai riuscito ad attivarlo.
Ma il vero dato,il vero risultato da sottolineare è che quasi il 60%(il 59%)
dei genitori intervistati dichiara di non farne alcun uso!
Più guardinghi e sospettosi appaiono rispetto ad Internet: utilizzano forme di
filtraggio in qualche modo equiparabili al parental control il 42,4% dei
genitori (tab. 67); il 4,6 % dichiara di aver provato, ma di aver trovato la
cosa complicata, il 4,8% dichiara di aver desistito perché se il figlio avesse
trovato un qualche filtro sarebbe migrato sul pc di amici.
Il 41,8 % si dichiara non interessato ad esercitare questo tipo di controllo.
In realtà si registra un diffuso timore tra i genitori rispetto ai potenziali
effetti negativi di Internet: aggressività,paura,un'idea sbagliata della
sessualità,un'idea della vita disturbata.Solo una percentuale molto ridotta
ritiene che ormai la realtà sia peggiore(tab.68). E infatti l'ultima domanda
del questionario definisce un quadro inequivocabile :la stragrande
maggioranza dei genitori ritiene che c'è una precisa relazione tra contenuti
mediatici e crisi dei valori tra i più giovani (tab. 69).
Si tratta di una conclusione che conferma altre rilevazioni,a cominciare
proprio da quelle realizzate dal Censis per il Libro Bianco Media e Minori
FONDAZIONE CENSIS
64
13451_2013
Rapporto finale
di Agcom:un risultato che dovrebbe indurre ad un ripensamento
complessivo delle politiche non solo di tutela, ma di rafforzamento delle
capacità critiche di ragazzi,genitori,educatori.
FONDAZIONE CENSIS
65
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 45 - Rispetto a contenuti nocivi in cui possono imbattersi suo figlio/a i suoi figli/e
su internet o in televisione, ritiene che: (val. %)
Totale
Sono pericolosi soprattutto per gli
adolescenti, i bambini fino a 4-5 anni non
11. Rispetto a contenuti nocivi in
capiscono
cui possono imbattersi suo figlio/a i
Sono pericolosi soprattutto per i bambini più
suoi figli/e su internet o in
piccoli, perché sono indifesi
televisione, ritiene che:
Possono essere pericolosi per tutti
Totale
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
66
12,1
10,7
77,2
100,0
13451_2013
Tab. 46 -
Rapporto finale
In quale fascia oraria suo figlio più piccolo(*) segue più spesso la Tv?
Totale
Figlio più piccolo(*)
dalle 6 alle 7
dalle 7 alle 8
dalle 8 alle 9
dalle 9 alle 10
dalle 10 alle 11
dalle 11 alle 12
dalle 12 alle 13
dalle 13 alle 14
dalle 14 alle 15
dalle 15 alle 16
dalle 16 alle 17
dalle 17 alle 18
dalle 18 alle 19
dalle 19 alle 20
dalle 20 alle 21
dalle 21 alle 22
dalle 22 alle 23
dalle 23 alle 24
dalle 24 alle una
dalle una alle 6 della mattina
Totale
1,5
4,8
5,6
8,0
6,0
3,6
2,9
4,4
11,7
15,0
17,5
20,2
16,0
19,4
20,6
9,0
1,2
0,0
0,0
0,0
100,0
(*) Età media 7 anni
Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
67
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 47 - In quale fascia oraria suo figlio più grande(*) segue più spesso la Tv?
Totale
Figlio più grande
dalle 6 alle 7
dalle 7 alle 8
dalle 8 alle 9
dalle 9 alle 10
dalle 10 alle 11
dalle 11 alle 12
dalle 12 alle 13
dalle 13 alle 14
dalle 14 alle 15
dalle 15 alle 16
dalle 16 alle 17
dalle 17 alle 18
dalle 18 alle 19
dalle 19 alle 20
dalle 20 alle 21
dalle 21 alle 22
dalle 22 alle 23
dalle 23 alle 24
dalle 24 alle una
dalle una alle 6 della mattina
Totale
1,8
1,8
3,5
4,8
4,8
1,8
1,8
4,4
9,6
13,6
14,9
20,6
18,9
24,1
24,1
15,4
3,9
,4
0,0
0,0
100,0
(*) Età media 10 anni
Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
68
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 48 - Suo figlio più piccolo(*) può accedere in maniera autonoma a televisione e/o
internet?
Totale
Sì, Tv
Sì, internet
Sì, entrambi
No
Totale
33,3
1,3
35,7
29,7
100,0
(*) Età media 7 anni
Fonte: Censis, 2015
Tab. 49 - Suo figlio più grande(*) può accedere in maniera autonoma a televisione e/o
internet?
Totale
Sì, Tv
Sì, internet
Sì, entrambi
No
Totale
32,5
2,6
51,1
13,9
100,0
(*) Età media 10 anni
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
69
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 50 - Alcuni ritengono che i giovanissimi guardino la Tv soprattutto attraverso
internet (es. Rai.it, Mediaset.it. YouTube, ecc.) o sul telefono cellulare (mobile
tv). Cosa ne pensa?
Totale
E’ vero per i più grandi, i piccoli guardano ancora la Tv attraverso lo
schermo televisivo
E’ assolutamente vero
Non è vero niente
Non saprei
Totale
46,4
26,9
15,7
11,0
100,0
Fonte: Censis, 2015
Tab. 51 - Alcuni ritengono che le fascia oraria di “televisione protetta” (ore 16-19) sia
uno strumento di tutela superato. Cosa ne pensa?
Totale
E’ vero guardano la Tv a tutte le ore, anche in seconda serata
E’ vero, anche perché la fascia protetta è piena di contenuti nocivi
Non è superata ed è bene che sia mantenuta
Non saprei
Totale
33,0
28,2
42,5
4,1
100,0
Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
70
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 52 - Ritiene che suo figlio più piccolo(*) prediliga i programmi e le reti pensati per
lui o i programmi per adulti?
Totale
Programmi/reti per bambini
Programmi/reti per adulti
Indistintamente questi o quelli
Totale
79,3
4,3
16,4
100,0
(*) Età media 7 anni
Fonte: Censis, 2015
Tab. 53- Ritiene che suo figlio più grande(*)prediliga i programmi e le reti pensati per lui
o i programmi per adulti?
Totale
Programmi/reti per bambini
Programmi/reti per adulti
Indistintamente questi o quelli
Totale
55,8
10,0
34,2
100,0
(*) Età media 10 anni
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
71
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 54 - Suo figlio/a più piccolo(*) guarda le televisioni locali?
Totale
Mai
Quasi mai
Qualche volta
Spesso
Sempre
Totale
58,7
18,4
17,5
4,4
1,0
100,0
(*) Età media 7 anni
Fonte: Censis, 2015
Tab. 55 - Suo figlio/a più grande(*) guarda le televisioni locali)
Totale
Mai
Quasi mai
Qualche volta
Spesso
Sempre
Totale
59,3
18,2
16,9
3,5
2,2
100,0
(*) Età media 10 anni
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
72
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 56 - Cosa pensa dei contenuti offerti dalle Tv locali?
Totale
Sono in generale migliori delle grandi reti
Sono scadenti
In genere sono scadenti, ma qualcuna fa buona Tv
Non saprei
Totale
7,4
38,5
21,0
33,1
100,0
Fonte: Censis, 2015
Tab. 57 - Sa che cosa suo figlio/a più piccolo(*)preferisce fare con Internet?
Totale
Cercare informazioni
Fare ricerche per la scuola
Chattare/conoscere gente
Usare social network (facebook, blog, twitter)
Condividere video, testi/immagini/fotografie (ad esempio
utilizzando youtube, ecc.)
Visitare siti divertenti
Ascoltare musica
Guardare la tv
Mandare e ricevere email
Scaricare software
Giocare con i video-giochi
Giochi online didattici
Non so
Non utilizza internet
Altro
Totale
13,8
23,8
3,6
10,7
8,5
9,5
22,3
7,4
1,1
,8
14,8
13,3
,5
30,5
,7
100,0
(*) Età media 7 anni
Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
73
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 58 - Sa che cosa suo figlio più grande/a(*) preferisce fare con Internet?
Totale
Cercare informazioni
Fare ricerche per la scuola
Chattare/conoscere gente
Usare social network (facebook, blog, twitter)
Condividere video, testi/immagini/fotografie (ad esempio
utilizzando youtube, ecc.)
Visitare siti divertenti
Ascoltare musica
Guardare la tv
Mandare e ricevere email
Scaricare software
Giocare con i video-giochi
Giochi online didattici
Non so
Non utilizza internet
Totale
24,2
39,8
5,2
19,0
7,4
10,0
30,3
11,3
2,2
1,7
13,4
8,7
,9
19,0
100,0
(*) Età media 10 anni
Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
74
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 59 - Sa se qualche amico di suo figlio/aaccede anche occasionalmente a siti
contenenti foto o video pornografici?
Totale
Si
No
Non so
Totale
6,7
61,8
31,5
100,0
Fonte: Censis, 2015
Tab. 60 - Sa se qualche amico di suo figlio/a/dei suoi figli/e accede anche
occasionalmente a pokeron line?
Totale
Si
No
Non so
Totale
3,4
67,4
29,2
100,0
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
75
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 61 - Ha l’impressione che suo figlio più piccolo(*)sia attratto da programmi/siti non
adatti a lui e che cerchi di accedervi?
Totale
Si
No
Non so
Totale
6,6
90,8
2,6
100,0
(*) Età media 7 anni
Fonte: Censis, 2015
Tab. 62 - Ha l’impressione che suo figlio più grande(*)sia attratto da programmi/siti non
adatti a lui e che cerchi di accedervi?
Totale
Si
No
Non so
Totale
19,5
76,2
4,3
100,0
(*) Età media 10 anni
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
76
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 63 - Ritiene sia giusto esercitare un controllo sui contenuti audiovisivi fruiti da suo
figlio più piccolo?(*)
Totale
Sì, non ha ancora la maturità per vedere certe cose
Sì, perché non voglio che si abitui da subito a vedere tutto
No, deve fare le sue esperienze
Totale
76,4
19,8
3,8
100,0
(*) Età media 7 anni
Fonte: Censis, 2015
Tab. 64 - Ritiene sia giusto esercitare un controllo sui contenuti audiovisivi fruiti da suo
figlio più grande? (*)
Totale
Sì, non ha ancora la maturità per vedere certe cose
Sì, perché non voglio che si abitui da subito a vedere tutto
No, deve fare le sue esperienze
Totale
69,7
29,0
1,3
100,0
(*) Età media 10 anni
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
77
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 65 - Lei utilizza le avvertenze di contenuti nocivi indicate dalle emittenti televisive
(bollini, faccette, avvisi verbali tipo “il programma che stiamo per trasmettere
non è adatto ad un pubblico di minori”)?
Totale
Sì
Sì, ma non sono d’accordo sui criteri che le emittenti adattano
per bollinare i programmi
No, chi ha tempo per seguire queste cose
No, sono tutte sciocchezze
Totale
58,7
25,6
10,2
5,6
100,0
Fonte: Censis, 2015
Tab. 66 - Usa il parental control?
Totale
Lo uso abitualmente, sia per i contenuti “adult”, sia per quelli
“nocivi”
Lo uso solo per i contenuti “adult” (on demand)
Possiedo un vecchio decoder con cui non posso usufruire del
parental control
Non sono mai riuscito ad attivarlo, c’è qualcosa che non va
No non lo uso
Totale
24,1
6,4
7,5
3,0
59,0
100,0
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
78
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 67 - Utilizza filtri per l’utilizzo di Internet da parte di suo/i figlio/i?
Totale
Utilizza filtri per l’utilizzo di
Internet da parte di suo figlio/a/suoi
figli/e
Sì
Vorrei, ma non sapevo che si potesse
Ho provato, ma è complicato
No, tanto se filtro il suo pc, va su quello
degli amici/che
No, non sono interessato ad esercitare
questo tipo di controllo
Totale
42,4
4,6
4,8
6,4
41,8
100,0
Fonte: Censis, 2015
Tab. 68- Quale effetto potrebbero avere i contenuti nocivi o gravemente nocivi su
suo figlio/a/suoi figli/e
Totale
Credo che potrebbero renderlo più aggressivo
Credo che potrebbero renderlo più impaurito
Credo che potrebbero dargli/le un’idea della sessualità sbagliata
Credo che potrebbero dargli/le un’idea della vita disturbata
Non credo che possano nuocergli, la realtà è peggiore
Totale
19,5
15,7
25,6
27,5
11,6
100,0
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
79
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 69 - A suo avviso, c’è una relazione tra i contenuti mediatici e la crisi dei valori
tra i più giovani?
Totale
Ne sono certo
Penso di sì
Non so
No, i problemi sono altri
Totale
28,0
47,7
11,1
13,1
100,0
Fonte: Censis, 2015
FONDAZIONE CENSIS
80
13451_2013
Rapporto finale
NOTA METODOLOGICA
La metodologia dell’indagine di campo e il profilo degli
intervistati
Il sondaggio, effettuato per il Censis nel mese di luglio 2014 dalla società
DEMETRA, è stato realizzato attraverso la somministrazione di un
questionario strutturato ad un campione rappresentativo di genitori residenti
nel Lazio con almeno un figlio da 2 a 13 anni. Le interviste sono state
condotte attraverso il sistema CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing), una tecnica in grado di garantire affidabilità dei risultati e
rapidità dei tempi di elaborazione , grazie al salvataggio automatico delle
risposte su supporto informatico e alla possibilità di verifiche automatiche.
Il personale che ha curato la rilevazione è stato preventivamente istruito
sulle tematiche del questionario attraverso un briefing coordinato dal
Censis.
Il disegno campionario ha previsto numerosità proporzionali all’universo di
riferimento stratificato rispetto alla variabile numero di figli presenti (1
figlio e 2 o più figli); per avere una maggiore robustezza dei risultati ottenuti
si è stabilito di introdurre, quale ulteriore variabile di stratificazione la
classe di ampiezza demografica del comune di residenza (comuni fino a
10.000 abitanti, da 10.001 – 50.000 abitanti e comuni oltre 50.000 abitanti)
e la provincia di residenza.
La numerosità campionaria di 600 casi assicura, ad un livello di confidenza
del 95% un errore campionario del +/- 4,0%. La stratificazione effettuata,
inoltre, garantisce stime più efficienti rispetto al campionamento casuale
semplice di pari numerosità perché l’aumento di efficienza è proporzionale
alla varianza delle medie di strato (ovvero, quanto più gli strati sono
omogenei al loro interno tanto più la stratificazione è efficace).
La seguente tabella riporta la distribuzione del campione sulla base delle
variabili di stratificazioni precedentemente indicate.
FONDAZIONE CENSIS
81
13451_2013
Rapporto finale
Tab. 1 - Distribuzione del campione per le variabili di stratificazione (val.%)
Val. %
Ampiezza del comune di residenza
comuni fino a 10.000 abitanti
da 10.001 – 50.000 abitanti
comuni con oltre 50.000 abitanti
22,0
41,8
36,2
Numero di figli presenti nel nucleo
Un solo figlio
2 o più figli
62,1
37,9
Provincia di residenza
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo
16,9
17,9
16,2
34,4
14,6
Totale
100,0
Fonte: indagine Censis, 2014
FONDAZIONE CENSIS
82
Parte seconda
FOCUS SUL “PARENTAL CONTROL”
INTERVISTE AI TESTIMONI PRIVILEGIATI
13451_2013
1.
Rapporto finale
AGCOM
Dott. Giulio Votano – Dirigente Ufficio Contenuti e obblighi di
programmazione della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimedialità3
1. Uno degli strumenti a disposizione delle famiglie per tutelare i minori da
contenuti non adatti a loro in televisione è il parental control. Come
funziona?
Esistono due tipi di dispositivi tecnici intesi al controllo dell’accesso a
contenuti audiovisivi che possono essere qualificati come parental control.
Il primo riguarda i contenuti c.d. adult, ossia gravemente pregiudizievoli per
lo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, che possono essere forniti
esclusivamente dai servizi audiovisivi a richiesta; il secondo, invece,
costituisce l’accorgimento tecnico di cui la legge richiede l’adozione da
parte di tutti i fornitori di servizi media audiovisivi (quindi in chiaro o a
pagamento) per poter rendere disponibili, al di fuori della fascia oraria
“notturna” (23-7) in cui si presume che i minori non siano all’ascolto,
contenuti che possano recare pregiudizio (senza aggettivazione, dunque non
grave) allo sviluppo dei minori.
Per quanto riguarda il primo, l’Autorità, con delibera 51/13/CSP, ha adottato
il Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per
l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di trasmissioni
rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che
possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai
sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come
modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120.
Il testo definitivo del Regolamento citato – originato, nell’ambito della
prevista procedura di co-regolamentazione, dai lavori di un tavolo tecnico
aperto a tutti i soggetti interessati a fornire un contributo sulle modalità di
attivazione della funzione di controllo parentale per l’inibizione della
visione di programmi gravemente nocivi allo sviluppo dei minori costituisce una adeguata conciliazione tra le esigenze di tutela del pubblico
minorenne, i criteri generali indicati dalla norma e i vincoli tecnici,
economici ed organizzativi rappresentati da ciascuna delle possibili
soluzioni tecniche vagliate nel corso dei lavori.
3
Al momento della rilevazione
FONDAZIONE CENSIS
84
13451_2013
Rapporto finale
In base al Regolamento, i programmi gravemente nocivi sono offerti dai
fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, su qualunque rete di
comunicazione elettronica, con una funzione di controllo parentale che
inibisca specificamente e selettivamente la visione di tali programmi.
L’abilitazione alla visione dei predetti programmi può avvenire
esclusivamente mediante impiego da parte dell’utente maggiorenne,
secondo le diverse modalità tecniche, ad ogni accesso o ad ogni acquisto, di
un codice segreto, personale, specifico e individualizzato o – ove
tecnicamente possibile – personalizzabile mediante apposite procedure, non
disattivabile permanentemente ed ulteriore rispetto al codice PIN relativo al
controllo parentale “residente” nei dispositivi di ricezione che l’utente
maggiorenne ha facoltà di disattivare permanentemente.
I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che intendano offrire i
programmi gravemente nocivi devono rendere note all’utente maggiorenne,
con apposite modalità riservate, la funzione di controllo parentale, il codice
segreto personale specifico e individualizzato o le procedure per la
personalizzazione (impostazione) del codice segreto abilitante alla visione.
È comunque fatta salva – ove tecnicamente possibile – la facoltà dell’utente
di ripersonalizzare il codice segreto.
Per quanto riguarda, invece, il secondo tipo di parental control, relativo a
tutte le trasmissioni – in chiaro e a pagamento – e indipendentemente dalla
piattaforma, riguarda i film cinematografici vietati ai minori di quattordici
anni o contenuti che l’emittente qualifichi come pregiudizievoli per i minori.
In tal caso, il contenuto reca con sé una “codifica” del segnale che viene
recepita dal decoder digitale terrestre in modo tale che sia bloccata la
visione mediante automatica attivazione del parental control residente nel
decoder stesso; nel caso di trasmissioni satellitari, la diversa tecnologia
comporta che il segnale, già di per sé criptato, rechi una ulteriore
classificazioneche attiva il parental control già in sede di diffusione del
segnale, che arriva al decoder con un doppio criptaggio. Per l’utente finale
non cambia, tuttavia, la modalità di fruizione del contenuto: per sbloccare la
visione dovrà essere digitato un codice, che alla prima visione è un numero
standard di default che richiede di essere personalizzato.
FONDAZIONE CENSIS
85
13451_2013
Rapporto finale
2 Quali sono a Suo avviso i punti di forza e le criticità del parental
control?
Il punto di forza del parental control risiede nella sua efficienza, connessa
alla natura di strumento tecnico in grado di prevenirela fruizione
indesiderata di contenuti “sensibili” e dunque conciliare da un lato
l’esigenza di protezione del minore da contenuti pregiudizievoli e nocivi, e
dall’altro di garantire la libertà di comunicazione attiva e passiva degli
adulti. Sotto un diverso profilo, peraltro, più che di criticità si rileva che la
reale efficacia dello strumento tecnico efficiente è strettamente connessa alla
informazione e alla sensibilizzazione dell’utenza adulta sui vantaggi
derivanti dal suo impiego, giacché le potenzialità dello strumento sono
necessariamente connesse al suo uso effettivo.
La sola – temporanea – criticità dell’attuale strumento tecnico per quanto
si riferisce alla tecnologia digitale terrestre è il fatto chela richiesta
automatica di personalizzazione del codice di sblocco del parental
control è prevista dai decoder DTT di ultima generazione, già in
commercio e in diffusione, ma ovviamente meno diffusi di quelli di
precedente generazione. Con riferimento ai dispositivi di ricezione già
installati, si rendono necessarie adeguate attività informative, atte a
sensibilizzare l’utenza adulta circa la necessità di impostare un codice
segreto personalizzato per inibire la fruizione dei predetti contenuti da parte
dei minori, tenuto conto che non tutte le famiglie italiane posseggono il
sistema nell’attuale configurazione che offre maggiori garanzie di tutela.
3. Il parental control a quali emittenti si può applicare? Le locali ad
esempio possono usufruire di questa strumentazione?
Come rilevato più sopra, le due tecnologie di diffusione attualmente
impiegate per la trasmissione audiovisiva (satellitare e digitale terrestre)
sono caratterizzate per l’ordinario impiego dello strumento,
indipendentemente dall’ambito – locale o nazionale – di diffusione. Peraltro,
la legge non distingue in tal senso, per cui anche su emittenti locali la messa
in onda di un film vietato ai minori di anni quattordici al di fuori della fascia
oraria notturna non potrebbe avvenire se non con l’adozione del parental
control.
Se, però, non vi sono barriere tecnologiche all’impiego dello strumento
anche da parte dell’emittenza locale, potrebbe viceversa essere sollevata
qualche eccezione di ordine economico, richiedendo la codifica del
segnale per l’attivazione del parental control residente nel decoder
strumentazione tecnica e, quindi, investimenti supplementari.
FONDAZIONE CENSIS
86
13451_2013
Rapporto finale
4. Si prevedono dei miglioramenti, o comunque, delle evoluzioni tecniche
del parental control?
Allo stato, al netto della rapidità di evoluzione tecnologica che caratterizza
il contesto mediale, non appaiono prevedibili o anticipabili nel breve
periodo miglioramenti o variazioni tecniche di tale sistema, anche se alcune
novità in tal senso potranno verosimilmente introdursi con l’avvento del
DVB-T2, la nuova piattaforma di diffusione della Tv digitale terrestre.
FONDAZIONE CENSIS
87
13451_2013
2.
Rapporto finale
RAI
Gianfranco Noferi -Vicedirettore Rai Ragazzi - Membro del Comitato
Media e Minori
1. Uno degli strumenti più importanti a disposizione delle famiglie per la
tutela dei minori rispetto ai contenuti inadatti è il parental control. Come
funziona?
Il parental control è implementato all’interno dei ricevitori o televisori DTT
e satellitari. Viene impostato dall’utente su un livello di filtro (ad es. 14
anni) assieme ad un codice PIN. Qualora venga selezionato un canale che
sta trasmettendo un contenuto non conforme al filtro impostato, lo schermo
televisivo viene oscurato e si rende necessario l’inserimento del codice di
sicurezza PIN. Questo avviene per tutti i canali che utilizzano la guida
programmi elettronica (EPG), che contiene le informazioni in grado di
attivare automaticamente il filtro impostato.
2. Quali sono a suo avviso i punti di forza e le criticità del parental
control?
La restrizione nella visione del programma è automatica.
Il filtro viene impostato per impedire solo la visione ai minori di “n” anni
similarmente a quanto accade con il visto censura cinematografica (le attuali
classificazioni con “bolllino giallo e rosso” non sono impostabili); l’utente
può scegliere di non attivare il filtro.
3. Il parental control si può applicare a quali emittenti? Le locali, ad
esempio, possono usufruire di questa strumentazione?
Tutte le emittenti, anche locali, possono utilizzare il parental control
mediante l’inserimento delle apposite informazioni nel set di dati EPG.
4. A quanto Le consta, sono allo studio nuove forme di parental control?
Da quel che sappiamo, relativamente alle trasmissioni televisive non sono
allo studio nuove forme di “parental control”.La RAI, tuttavia, è attualmente
concentrata più sugli aspetti editoriali che tecnologici e, al di là dell’uso del
parental control, lavoriamo costantemente per garantire alla collettività una
programmazione che risponda adeguatamente, nel suo complesso, agli
obiettivi e alla mission di servizio pubblico previsti dalla normativa e dal
Contratto di Servizio.
FONDAZIONE CENSIS
88
13451_2013
Rapporto finale
Il Contratto di Servizio prescrive che Rai,nei casi di programmazione di
contenuti “non adatti ai minori”, rafforzi la informazione e la
comunicazione per gli utenti e le famiglie, adottando un segnale (di colore
rosso) per tutta la durata della programmazione. Molto spesso
questacomunicazione alle famiglie viene ulteriormente evidenziata facendo
precedere il programma da avvisi audio video, rafforzati da sottotitoli
durante la programmazione.
Ma l’impegno più importante è quello di una programmazione su 14 canali,
durante la quale l’utente ha a disposizione una vastissima offerta di prodotti
adatti anche ad una visione famigliare.
Nel prime time, se in una rete generalista viene programmato ad esempio un
giallo o un thriller, quindi una tipologia di prodotto che per sua natura può
contenere alcune scene di violenza o emotivamente coinvolgenti, le altre reti
generaliste offrono programmi sicuramente adatti a tutta la famiglia.
E dobbiamo ricordare anche idue canali tematici Rai Gulp e Rai Yoyo, che
trasmettono durante tutto il giorno, quindi anche la sera, contenuti di alta
qualità dedicati ai bambini e ai ragazzi, con programmi prodotti
internamente da Rai Ragazzi o cartoni animati per larga parte coprodotti da
Rai Fiction Cartoon.
E anche i due siti web dedicati ai bambini – www.raiyoyo.rai.it e ai ragazzi,
www.raigulp.rai.it: sono siti concepiti come “un giardino protetto”
all’interno dei quali i bambini trovano una offerta di contenuti originali
creati per il sito, giochi e applicazioni, tutti prodotti adatti alla loro età; ma
dal sito non possono uscire, non possono navigare per altri siti. Così i
genitori possono impostarli sul computer di casa o sul tablet e sapere che i
loro figli giocano e si divertono in sicurezza. Sempre.
FONDAZIONE CENSIS
89
13451_2013
3.
Rapporto finale
MEDIASET
Dott.ssa Elita Lucchin – Direttore Direzione Documentazione e Analisi
Istituzionale
1. Uno degli strumenti a disposizione delle famiglie per tutelare i minori da
contenuti non adatti a loro in televisione è il parental control. Come
funziona?
Per quanto riguarda l’offerta di televisione lineare in broadcast, il sistema di
trasmissione DVB adottato in Italia - DVB-T per la televisione digitale
terrestre e DVB-S per la trasmissione satellitare - prevede un sistema di
parental control che si basa, da una parte, sulla trasmissione delle
informazioni di classificazione dei contenuti e, dall’altra, sulla ricezione
delle stesse informazioni tramite il ricevitore televisivo che, disponendo di
adeguato meccanismo, impedisce la visione di un contenuto il cui rating
superi una soglia precedentemente impostata dal telespettatore sul ricevitore
stesso; in particolare, il ricevitore reagisce con uno schermo che oscura il
contenuto audiovisivo e che può essere disabilitato, permettendo la visione
del contenuto solo attraverso l’inserimento di un codice segreto detto PIN
(Personal Identification Number). I ricevitori televisivi oggi sul mercato conformi alle specifiche tecniche nazionali che recepiscono la delibera
AGCOM 220/11/CSP - impongono che, al momento della prima
installazione del ricevitore, l’acquirente configuri, ovvero scelga e mantenga
segreto, il codice PIN di sblocco del parental control; questa modalità, oltre
a rendere cosciente l’acquirente della possibilità di proteggere i minori,
impone la configurazione della funzionalità di protezione dei minori prima
di potere utilizzare il ricevitore.
Più in dettaglio, la trasmissione DVB trasmette i dati relativi ad ogni
servizio televisivo - i cosiddetti “metadati”, tipicamente organizzati in
tabelle nelle cosiddette Service Information (SI) - in modo che l’utente
possa ricevere informazioni utili alla selezione dei servizi offerti e che il
ricevitore possa automaticamente configurarsi alla ricezione degli stessi. In
particolare, vengono trasmesse le informazioni che riguardano i programmi
televisivi: il titolo del programma, l’orario di partenza, la sua durata e così
via nonché l’informazione di classificazione dei contenuti, ovvero il rating
di ogni programma (che si distingue in country code e nel rating stesso).
Il ricevitore televisivo (sia esso un televisore o un decoder esterno), che sia
conforme alla normativa tecnica nazionale ed europea, reagisce
FONDAZIONE CENSIS
90
13451_2013
Rapporto finale
coerentemente al rating trasmesso dall’emittente televisiva, bloccando la
visione di quei contenuti con rating superiore alla soglia impostata sul
ricevitore stesso. La visione del contenuto può essere possibile solo dopo
l’inserimento del PIN del parental control precedentemente configurato dal
telespettatore.
Per completezza di descrizione del funzionamento della funzionalità di
parental control sui ricevitori televisivi, si ricorda che i ricevitori
permettono anche le seguenti funzioni:
1. definizione della soglia di età per la visione di un singolo evento;
2. cambio del codice PIN;
3. attivazione/disattivazione della protezione con codice PIN.
Il valore predefinito nei dispositivi di ricezione è quello di “blocco attivo”
per i contenuti identificati come vietati ai minori di 18 anni.
La funzione 1. “definizione della soglia di età per la visione di un singolo
evento” permette al telespettatore di cambiare – appunto - la soglia di età a
cui il dispositivo di ricezione reagisce presentando la maschera di
oscuramento del contenuto. I valori di soglia definiti dalle specifiche
tecniche sono almeno i valori “14” e “18” anni. I costruttori dei dispositivi
sono liberi di scegliere la scala di valori di soglia che ritengono opportuna,
ma devono certamente predisporre i due valori “14” e “18” anni.
La funzione 2. “cambio del codice PIN” permette al telespettatore di
cambiate il PIN con uno diverso di sua scelta.
La funzione 3. “attivazione/disattivazione della protezione con codice PIN”
permette, invece, la disattivazione della funzionalità di parental control o la
riattivazione della stessa qualora fosse stata precedentemente disattivata dal
telespettatore.
Infine, nel caso in cui il telespettatore si dimentichi il PIN configurato sul
proprio dispositivo, l’unico modo per riconfigurarlo è quello di un reset
completo del ricevitore, che riporterà il telespettatore a riconfigurare
necessariamente il PIN come se fosse la prima installazione del ricevitore.
Nella figura di seguito è schematizzato il processo di classificazione dei
contenuti televisivi a cura dell’editore televisivo e della loro collocazione in
palinsesto in funzione della nocività degli stessi verso i minori e della
relativa attivazione della funzionalità di parental control quando necessaria.
FONDAZIONE CENSIS
91
13451_2013
Rapporto finale
2. Quali sono a Suo avviso i punti di forza e le criticità del parental
control?
L'utilizzo del sistema di parental control previsto dagli standard tecnici
europei costituisce un accorgimento semplice, adeguato e idoneo alla
protezione dei minori; si presume che gli apparecchi in commercio, di
norma utilizzati dall'utenza, si conformino a tali standard tecnici. Il rispetto
da parte dei costruttori di apparati di ricezione degli ulteriori requisiti
previsti dagli standard tecnici italiani (i.e. le specifiche DGTVi e HD Forum
Italia) costituisce un rafforzamento della tutela e certamente un punto di
forza del sistema di protezione dei minori.
Il sistema di parental control è certamente largamente diffuso sul parco
ricevitori installato nelle case delle famiglie italiane, ma alcuni utenti
potrebbero impiegare apparecchi particolarmente obsoleti; in tal caso
occorre considerare che gli specifici obblighi di segnalazione della
potenziale nocività del contenuto previsti dall’art.34 c.2 del T.U. 177/2005 e
successive modifiche - ovvero che le trasmissioni televisive devono essere
precedute da un'avvertenza acustica e devono essere identificate, durante
tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo
FONDAZIONE CENSIS
92
13451_2013
Rapporto finale
chiaramente percepibile - consentono all'intera utenza, inclusa quella meno
aggiornata tecnologicamente, di percepire il rischio per i minori ed adottare
le necessarie contromisure. Questa situazione è destinata a ridursi
naturalmente con la progressiva sostituzione del parco installato e obsoleto
con i nuovi e aggiornati dispositivi di ricezione.
3. Il parental control a quali emittenti si può applicare? Le locali ad
esempio possono usufruire di questa strumentazione?
Tutte le emittenti possono utilizzare la funzionalità di parental control. E’
una funzionalità prevista dallo standard di trasmissione DVB - lo standard di
trasmissione televisivo adottato in Italia - e integrata nella totalità dei
ricevitori televisivi legalmente venduti oggi in Italia. E’ necessario, però,
che le emittenti adeguino i propri processi organizzativi e i propri sistemi di
emissione del segnale televisivo - sia che questo sia trasmesso tramite rete
di diffusione propria o che sia consegnato ad un operatore di rete per la
diffusione sul territorio - al fine di integrare, nel flusso verso il ricevitori,
l’informazione di parental rating relativo ai programmi televisivi trasmessi.
In sintesi, è esclusiva cura dell’editore televisivo, che voglia offrire
contenuti nocivi ai minori, integrare il processo di emissione di tali
contenuti con le informazioni necessarie a far funzionare il meccanismo di
parental control.
4. Si prevedono dei miglioramenti o, comunque, delle evoluzioni
tecniche del parental control?
La disponibilità sul mercato delle cosiddette “smart tv”, che permettono di
offrire anche contenuti televisivi - sia lineari che a richiesta - in streaming
via internet, moltiplica le opportunità di accesso ai contenuti, non solo
attraverso il canale broadcast, ma anche attraverso il canale broadband.
Normalmente questi servizi vengono offerti tramite applicazioni (i
cosiddetti “widget”) accessibili tramite portali messi a disposizione dai
produttori dei ricevitori televisivi (e.g. Samsung Smart TV, LG Smart TV e
così via) o direttamente dai canali delle emittenti attraverso, per esempio, la
tecnologia associata al “tasto rosso” del telecomando (e.g. La7OnDemand,
RaiReplay, Mediaset Premium Play e altri). Attualmente, l’eventuale
gestione del parental control di questa tipologia di servizi avviene tramite
proprio l’applicazione che gestisce il servizio: in questo modo, il
telespettatore, per attivare la protezione minori, deve necessariamente
configurare un nuovo PIN - ulteriore a quello già configurato al momento
della prima installazione del televisore - per ogni servizio che intenda fruire.
HD Forum Italia sta attualmente lavorando con l’industria per definire
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Rapporto finale
nuove specifiche tecniche che permettano, per questa tipologia di servizi
fruibili tramite applicazioni, anche l’utilizzo del PIN del televisore. In
questo modo, indipendentemente dalla provenienza del contenuto, sia essa
via broadcast o via broadband, sarà sempre il PIN del televisore a gestire la
protezione del minore, semplificando, in tal modo, il sistema di protezione
stesso.
Osservazioni
Nessuna ulteriore osservazione.
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4.
Rapporto finale
LA7
Dott.ssa Carlotta Ca’Zorzi-La 7 Srl. Affari legali e regolamentazione
La tutela dei minori e i sistemi tecnici di parental control
Tra i canali generalisti, La7 si distingue per una linea editoriale molto
attenta all’informazione e all’approfondimento, all’intrattenimento
intelligente e curioso, e alla programmazione di film, telefilm e serie tv di
qualità. Alcuni valori e principi sovraintendono l’intera programmazione
dell’emittente: i telespettatori li riconoscono e li restituiscono come senso di
appartenenza ed identificazione nel brand La7.
Nell’attualità, la vocazione di La7 è per il racconto giornalistico diretto ad
interpretare senza condizionamenti la realtà che ci circonda. Alla base,
l’indipendenza dagli interessi politici ed economici e il riconoscimento della
libertà di pensiero come strumenti per contribuire alla libera formazione dei
convincimenti personali, nel rispetto e nella garanzia del diritto di cronaca,
di critica e di discussione, del diritto dei cittadini ad essere informati, della
naturale pluralità dei punti di vista, delle diverse identità, delle diverse
culture, religioni e idee politiche.
Un’attenzione particolare viene data al linguaggio, che pur innovativo, deve
essere adeguato al contesto, alla tipologia di programma ed alla fascia oraria
di messa in onda, attento alle sensibilità del pubblico, mai osceno o
gratuitamente volgare.
Il pubblico di La7 è un pubblico adulto, colto ed evoluto, attivo e interessato
alle novità e all’originalità, che tende ad identificarsi con la rete e i suoi
valori.
Per scelta di contenuti e target di riferimento, quindi, La7 non dedica una
programmazione specifica ai minori, anche se la gran parte dei programmi e
dei contenuti proposti sono adatti a tutte le fasce di età. Anche nella
rappresentazione del sesso, così come della violenza, la linea editoriale
impone che queste siano giustificate editorialmente e trattate con la
adeguata sensibilità e buon gusto rispetto ai diversi target di pubblico, senza
discriminazioni e senza offesa per i diversi orientamenti sessuali.
L’attenzione verso le esigenze dei minori e verso la tutela per i più piccoli, è
da sempre parte integrante della linea editoriale di La7. Sia nella
programmazione di contenuti, che in quella pubblicitaria grande attenzione
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Rapporto finale
è dedicata al rispetto delle fasce orarie, in particolare quella protetta, e ai
divieti merceologici, oltre che al supporto alle famiglie attraverso la
segnaletica sui contenuti.
Le recenti novità normative hanno introdotto la possibilità di programmare
anche contenuti cosi detti nocivi per i minori, ovvero contenuti assimilabili
ai film VM 14, fino a poco tempo fa vietati nella fascia diurna, purché sia
attivato un sistema di parental control. La7 ritiene che tali novità siano una
naturale conseguenza dell’evoluzione tecnologica.
Una evoluzione tecnologica che - determinando la migrazione dalla “cara
vecchia” televisione analogica al digitale terrestre - ha cambiato
radicalmente l’offerta televisiva gratuita che da generalista e famigliare è
diventata anche tematica e di nicchia: si sono moltiplicati i canali e i
contenuti offerti in modo esponenziale. Potrebbe sembrare inevitabile che i
più piccoli si trovino esposti a maggiori rischi. E forse è così, anche se i
maggiori rischi oggi non sembrano arrivare dalla televisione quanto dal
mondo internet, che sfugge ad ogni controllo e regola. Nella televisione,
infatti, si è anche moltiplicata ed arricchita l’offerta dedicata ai minori, con
molti canali gratuiti loro dedicati, con target specifici a seconda delle fasce
di età, che sono diventati un punto di riferimento per i bambini, che sanno
esattamente cosa, quando e dove cercare i loro programmi preferiti quando
accendono la tv.
Inoltre, a due anni dal definitivo spegnimento della televisione analogica, la
piattaforma digitale terrestre che - ricordiamolo - è una piattaforma
orizzontale a vocazione gratuita (ma non solo), offre robusti sistemi di
parental control su tutti i decoder e i televisori oggi in vendita nei negozi
italiani, e su un’elevata percentuale di decoder e televisori presenti nelle
case italiane. Inoltre, la prescrizione normativa della personalizzazione del
PIN, recepita da tutti i costruttori di decoder e televisori, pone il sistema
italiano all’avanguardia in Europa nella tutela dei minori sulla televisione
gratuita.
L’efficacia dei sistemi di parental control si sostanzia anche attraverso un
adeguato sistema di classificazione dei contenuti, anche detto rating, da
parte delle emittenti. Sulla base delle nuove prescrizioni normative, il
sistema di rating dovrà quindi in primo luogo individuare (ed escludere dalla
programmazione) quei contenuti considerati gravemente nocivi (assimilabili
ai film VM18), secondo i criteri già enunciati nel Regolamento
Agcomrelativamente ai contenuti che possono nuocere gravemente allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, contenuti la cui messa in onda
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Rapporto finale
sulla televisione lineare è vietata. Dovrà poi distinguere i contenuti nocivi
(assimilabili ai film VM14), soggetti al parental controle agli avvisi acustici
e visivi in fascia diurna, da quelli che invece possono essere trasmessi “in
chiaro” durante il giorno, e per questi prevedere una opportuna segnaletica
(rosso: non adeguati; giallo: con accompagnamento; verde: per bambini;
nessuna segnaletica: adeguati/per tutti).
La7 è da sempre impegnata, con le altre emittenti generaliste, nella ricerca
degli strumenti più adeguati per la tutela dei minori, in primis attraverso
l’autoregolamentazione, che ha avuto ed ha un ruolo chiave nell’indirizzare
le scelte delle emittenti, nello stimolare la condivisione di criteri e scelte e
nella definizione di linee guida comuni e di best practice di settore, ed in
generale nello stimolare una maggiore sensibilità verso i più piccoli in sede
di programmazione e di classificazione dei contenuti.
La vera sfida del futuro prossimo è incoraggiare un’adesione spontanea dei
nuovi e tanti soggetti operanti nel settore televisivo al nuovo Codice di
Autoregolamentazione, che si propone di ridisegnare le regole comuni,
adeguandole al nuovo e mutato contesto, non solo televisivo, ma anche più
in generale dei media.
In questo campo, il ruolo esercitato dal Comitato Media e Minori fin dalla
sua creazione e l’esperienza accumulata negli anni sono di fondamentale
importanza. Il Comitato infatti costituisce la sede ideale per condividere le
nuove regole, una sede dove grazie alla “moral suasion” si possono ottenere
risultati che nessun sistema sanzionatorio è in grado di raggiungere, poiché
si agisce sulle scelte di fondo, e non si interviene in maniera sporadica su
singoli episodi. E’ quindi importante mantenere la natura
“autoregolamentare” del nuovo Codice, almeno nella fase della genesi della
norma, di modo che essa sia condivisa e sottoscritta dal maggior numero di
emittenti possibile, fermo restando il ruolo del Comitato e dell’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni nella fase di verifica e di garanzia del
rispetto delle regole.
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5.
Rapporto finale
SKY
Avv. Liliana Ciliberti - Responsabile Area Media Law, Copyright&IP
1. Uno degli strumenti a disposizione delle famiglie per tutelare i minori da
contenuti non adatti a loro in televisione è il parental control. Come
funziona?
Il parental control rappresenta senz’altro lo strumento, ad un tempo di
facile, immediato ed efficace utilizzo, per rispondere alle diverse esigenze
della singola famiglia (a seconda infatti della composizione della stessa) di
proteggere i minori presenti eventualmente nel proprio nucleo familiare
dalla programmazione televisiva che può nuocere allo sviluppo fisico,
mentale o morale degli stessi.
Per quanto riguarda in particolare il parental control messo a disposizione
attraverso la piattaforma Sky, si tratta di strumento di facile impiego ed
ampiamente sperimentato da anni dal cliente Sky e rispetto al quale
quest’ultimo ha sempre espresso un positivo apprezzamento.
Infatti, Sky ha sempre profuso ingenti sforzi e investimenti nella protezione
dei minori da una programmazione agli stessi non adatta, implementando da
tempo un proprio efficace sistema di protezione parentale. E ogni sviluppo
di servizi (es. Sky Go) è stato sempre preceduto da un’analisi di fattibilità
della possibilità di estensione del parental control ai nuovi servizi in modo
da essere in grado di garantire all’abbonato Sky le stesse possibilità di tutela
dei minori (nei confronti di una programmazione potenzialmente nociva per
questi ultimi) disponibili sull’offerta Sky pay tv via satellite.
Più nel dettaglio, il sistema di protezione, adottato da Sky per la propria
offerta, consente di bloccare la visione dei contenuti diffusi sui canali ad
accesso condizionato, sulla base di una classificazione suddivisa per
categorie o fasce d’età.
Il genitore può dunque decidere quale categoria o quali categorie di
contenuti bloccare. Una volta attivato, il parental control inibisce la visione
di tutti i programmi corrispondenti alla classificazione selezionata dal
genitore. Per vedere i programmi “bloccati”, occorrerà inserire un codice
numerico a quattro cifre che l’utente è invitato a personalizzare. Quale
ulteriore sviluppo, è la stessa a Sky a fornire, a partire dal 2012, un codice
segreto e personale agli abbonati unitamente alla smart card. Questo codice,
secondo quanto previsto dal contratto di abbonamento, deve essere custodito
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Rapporto finale
responsabilmente dall’abbonato, facendo in modo che non venga a
conoscenza dei minori.
La procedura per impostare il parental control è piuttosto semplice. Infatti, è
sufficiente utilizzare il tasto “Menu” del telecomando e selezionare la
relativa voce. Per accedere a tale sezione, occorre inserire il codice
personale. Si tratta di un’ulteriore forma di cautela volta ad evitare che i
minori possano autonomamente modificare le impostazioni del sistema di
controllo parentale.
Per bloccare o sbloccare una categoria di contenuti, è sufficiente evidenziare
la relativa riga, attraverso i tasti freccia del telecomando, e premendo il tasto
rosso per attivare o disattivare il blocco.
L’inserimento di un codice errato per tre volte consecutive determina
l’inibizione per 10 minuti di tutte le funzioni che necessitano del codice di
sicurezza.
Attraverso il tasto “i” del telecomando, in qualsiasi momento, è inoltre
possibile verificare la fascia di inibizione indicata per il programma. Inoltre,
accedendo attraverso il telecomando alla funzione “Guida TV”, la fascia di
inibizione può essere visualizzata per tutti i canali ad accesso condizionato
dell’offerta Sky anche in relazione alla programmazione dei sette giorni
successivi.
Inoltre Sky trasmette frequentemente dei filmati intesi a promuoveree a
fornire informazioni in merito all’esistenza, nonché alle modalità di
impiego, del parental control proprio per sensibilizzare i genitori all’uso di
tale strumento.
2. Quali sono a Suo avviso i punti di forza e le criticità del parental
control?
Il parental control di Sky, come riconosciuto dalla stessa Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, si basa su un modello ampiamente
collaudato e diffuso nelle maggiori piattaforme digitali europee ed
internazionali. Pertanto, si tratta di uno strumento pienamente in grado di
tutelare efficacemente i minori.
3. Il parental control a quali emittenti sipuò applicare? Le locali ad
esempio possono usufruire di questa strumentazione?
Il sistema di parental control ci risulta essere stato impiegato in Italia
originariamente dalle emittenti televisive incluse nelle offerte a pagamento
via satellite. In effetti, Telepiù, prima, e Sky, dopo, sono state le imprese che
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Rapporto finale
per prime hanno investito nella tutela dei minori attraverso l’impiego di
accorgimenti tecnici.
A seguito dello sviluppo delle tecnologie digitali anche su altri mezzi di
diffusione, come ad esempio, sul digitale terrestre, i sistemi di parental
control sono stati estesi via via anche ad altre piattaforme trasmissive. In
particolare, si segnala che anche canali televisivi in chiaro impiegano oggi
sistemi di controllo parentale in alternativa allo “strumento” dell’orario di
diffusione.
Per quanto riguarda l’impiego di tali sistemi da parte di emittenti locali, non
si ravvedono impedimenti sotto il profilo normativo, né tecnico.
4. Si prevedono dei miglioramenti, o comunque, delle evoluzioni tecniche
del parental control?
Come sopra anticipato, via via che Sky sviluppa nuovi servizi, la stessa
alloca una parte dei propri investimenti all’estensione anche a tali servizi di
sistemi di parental control che siano il più possibile analoghi, sotto il profilo
della cd. user experience, a quello disponibile nell’offerta satellitare a
pagamento. Anche ad ogni sviluppo tecnologico della propria offerta
satellitare a pagamento, Sky effettua investimenti per tener conto della
propria esigenza di continuare ad offrire il sistema di parental control a
tutela dei minori nei riguardi della programmazione potenzialmente nociva
agli stessi. Inoltre, i nostri tecnici ed esperti sono attenti alle evoluzioni del
settore in modo da intercettare ogni sviluppo che possa essere
effettivamente utile all’abbonato. Ciò detto, Sky non prevede nel medio breve periodo di implementare evoluzioni tecniche al proprio parental
control risultando quello impiegato rispondente alle esigenze delle famiglie
che compongono la nostra base abbonati. Infatti, avendo Skyda sempre dato
particolare importanza alla tutela dei minori, la stessa ha già implementato
un parental control efficace e tuttora all’avanguardia.
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6.
Rapporto finale
COMITATOMEDIAEMINORI
Prof. MaurizioMensi – Presidente Comitato Media e Minori
Ilparentalcontrolèunostrumentoditutelachepresentasenzadubbio
aspetti
positivi,in
quantola
suafunzionedi
protezionerispettoacontenuti
nocivièdiausilio a coloroche hannolapotestàgenitoriale sulminore.
Ilgradodiefficacia ditale mezzodipendeda svariatifattori,quali:
- lasemplicitàtecnicanell’attivazione delsistema,cosìdaconsentirealgenitore,
anche menoabile,diutilizzare tale modalità consufficiente facilità;
- l’uniformitàtraisistemidiprotezioneadottatidallediverseEmittenti,onde
- favorire la conoscibilitàdelle modalitàdiattivazione;
- l’alfabetizzazionedellafamiglia,oraperlopiùcarente,suiprincipicardinee le
regoledell’attualesistema ditutela deiminori,da attuarsiattraversoforme di
pubblicità,particolarmentequellaistituzionale,ocorsipratici,dapromuoversi
anche inambitoscolastico;
- lemodalitàdiattivazionedelsistemaprotettivo:ilcontenutonocivodovrebbe
essereoscuratoall’originedalfornitoredicontenutieilmeccanismodi
protezione disattivatoacuradichihala potestàgenitoriale.
Siosserva,perquantoconcerneiprogrammiritenutidalleEmittentinocivi,veicolat
i attraversolatvlineare,chel’art.34delTestounicodeiservizidimediaaudiovisivi
comemodificatoprevedechesiffatticontenuti,qualoratrasmessiinorariodiurno,
possanoesserelegittimamentetrasmessiconl’attivazionediaccorgimentitecnicie
conl’adozionediavvertenzeacusticheesimbolivisiviall’inizioonelcorsodelle
trasmissioni.
Alla
luceditale
impostazionenormativa,viè
da
svolgere
un’attentavalutazionecirca
lemodalitàapplicativepresceltedaciascunaEmittente,suscettibilidicomplicareil
quadrodiriferimentoai finidella conseguente attività divigilanza.
Risulta,adesempio,chelaRAInonfacciaricorsoalsistemadiprotezioneecheletv
locali,perdifficoltàtecnico-operative,nonabbianolapossibilitàdiadottareil
parentalcontrol.
Siauspica,pertanto,cheinsenoalpresentegruppodilavoropossaesserecondotta
unapertinenteanalisisull’opportunitàdidareallaformulazionedell’articolo34–
peraltrononsufficientementechiara-unainterpretazionedidettagliopiùcoerente
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Rapporto finale
relativamenteaisistemidiprotezione.Ciòancheperevitare,secondoquantosopra
detto,cheifornitoridicontenutiadottino,alorogiudizio,modalitàdiprotezione
differenziate,
generandonegliutilizzatoriulterioriaspettididifficoltà
applicativa.
Siaccenna,inoltre,adunaltrofattore,voltoacomplicareilquadrodiun’efficace
sistemaditutela,edicuisiègiàdiscussoinpiùsedi,riferibileallamancanzanegli
apparecchitelevisivigiàincommercioedancorainusodellapossibilitàtecnicadi
attivazionedelsistemadiprotezione,ilcuimeccanismorisulta,invece,incorporato
negliapparecchidipiùrecentecommercializzazione.Inrelazioneall’entitàdel
problema,uncertonumerodifamigliesarebbeattualmenteimpossibilitatoad
usufruiredelparentalcontrol.Sitrattadiunaquestionedicuitenercontoanchese,
conilpassare deltempo,ilproblema sarà progressivamentedestinatoarisolversi.
Apartetaliconsiderazioni,vièdadire,sulpianoprocedimentale,cheilComitato
MediaeMinori,inapplicazionedell’attualeCodicediautoregolamentazione,sino
ra
nonancoraaggiornatoinrelazioneall’evoluzionedellanormativadisettore,
può
perseguireleEmittenticonprovvedimentisanzionatoriqualoravenganotrasmessi
contenutinocivinonadattialla“televisionepertutti”equindiprividiaccorgimenti
tecnicioincasodiassenza/erratasegnaleticaiconografica.Neconsegueche,stante
l’attualeassettolegislativo/regolamentare,ifornitoridicontenutisonoliberidi
trasmettere,alorogiudizio,programmiritenutiidoneiedilcontrollodelComitato
vieneeffettuatosoltantoexpost-esullabasedisegnalazioni-conprovvedimentidi
risoluzione, cheintervengonosuccessivamenteallaviolazione riscontrata.
Purtroppo,senzavolergeneralizzare,ilmetrodigiudiziosuciòchepuòcostituireun
pregiudizioperunminoreèsoggettivoerisente–aprescinderedallasperimentata
consapevolezzadelleEmittentichehannoaderitoalCodice-dialtrifattori,quali
quellidinaturastrettamentecommerciale,chefinisconoperprevaleresulprincipio
di tutela.
Ilrischio,quindi,cheinorariodiurnovenganoveicolatiprogrammitelevisivinociv
i potrebbe essere elevato.
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Rapporto finale
Apparepertantoopportuno,ancorchèrealizzabileconledovutecauteleesuperand
o
indubbiedifficoltà,svolgereunacomuneriflessioneconifornitoridicontenutiche
portiadunapiùattentaselezionedellaprogrammazione,inosservanzaalprioritario
compitodelle tuteladeiminoriall’ascolto.
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7.
Rapporto finale
CNU
Prof. Angela Nava -Presidente Consiglio Nazionale degli Utenti
1. Uno degli strumenti a disposizione delle famiglie per tutelare i minori da
contenuti non adatti a loro in televisione è il parental control. Come
funziona?
Una premessa normativa è necessaria per arrivare a comprendere come il
parental control, sembra sia diventato lo strumento unico e salvifico per la
tutela dei minori da tutto ciò che può essere nocivo (termine dall’evidente
ambiguità semantica e fruibile con pretese di legittimità da interpretazioni
assai diverse tra loro).
Il nuovo testo dell’art. 34, comma 2, che riformula i precedenti commi 2 e 3,
recita: “Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti
radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo
fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a
meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o
qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano
nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi;
qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel
caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza
acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da
un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso
della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente
percepibile”.
Il parental control ci rimanda quindi all’interpretazione di “accorgimento
tecnico”.
In realtà, la sua traduzione letterale”controllo dei genitori” la dice lunga
sulla responsabilità del suo uso: esso è delegato alla consapevolezza attenta
degli educatori; mentre le emittenti e i produttori di contenuti hanno solo un
compito classificatorio, di individuazione di un potenziale e soggettivo
“nocivo”: la scelta alle famiglie!
Esso, comunque non è altro che un filtro attivato dal menu di impostazione
dell’apparecchio televisivo
Se restiamo all’ambito televisivo, il parental control viene attivato dal menu
di impostazione del televisore. Quando si acquista un apparecchio, il filtro
elettronico è disinserito. Il genitore lo può impostare di propria iniziativa
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Rapporto finale
immettendo un codice segreto (il cosiddetto “pin”) che conosce soltanto
l’adulto. Quando il parental control è inserito, il canale che trasmette un
programma nocivo per i minori (per esempio, un film vietato a chi ha meno
di 14 anni) diventa nero e le visione della trasmissione viene bloccata dal
filtro del televisore.
2. Quali sono a Suo avviso i punti di forza e le criticità del parental
control?
Più facile individuare i punti di debolezza. Innanzi tutto spetta alla famiglia
inserirlo.
La normativa infatti, non prevede che sia sempre attivo : la sua attivazione
deve essere una scelta dell’utente adulto.
Ciò significa che, secondo le disposizioni in vigore, i network possono
liberalizzare la loro programmazione dal momento che è sufficiente un clic
sul telecomando per attivare il filtro elettronico e quindi proteggere i ragazzi
davanti allo schermo (secondo la tesi del nostro legislatore).Aggiungo che il
filtro del parental control è in dotazione solo agli apparecchi di ultima
generazione: quanti italiani ne sono provvisti?
E ancora quanti rivenditori sentiranno come attinente alla loro deontologia
professionale la doverosa informativa sulle potenzialità e le modalità d’uso
del televisore che si va acquistando? Quali campagne informative a livello
nazionale sono state messe in campo?
Il legislatore sembra aver pensato ad un’Italia potenziale e futura: a noi
compete la cura dei bambini e delle bambine che, qui ed ora,vivono nel
nostro Paese.
Ed ancora a proposito dei contenuti: non esistono criteri unificanti,
condivisi, scientificamente provati per la definizione di ciò che è
gravemente nocivo (non basta per i film il V.M 18 a definirne la “nocività”)
da parte delle emittenti. Una giungla di sensibilità, metri di giudizio diversi,
ammiccamenti al mercato determina classificazioni diverse da emittente ad
emittente.La classificazione dei “programmi che possono nuocere”
vienecosì lasciata all’assoluta discrezionalità e arbitrio di ciascun fornitore
di contenuti/ e/o emittenti, con conseguente grande confusione per gli utenti
All’utente non rimane altro che la segnalazione ex-post e l’attesa messianica
del recepimento della segnalazione.
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8.
Rapporto finale
QUOTIDIANO AVVENIRE4
Giacomo Gambassi - Giornalista
1) Uno degli strumenti a disposizione delle famiglie per tutelare i minori da
contenuti non adatti a loro in televisione è il parental control. Come
funziona?
Il parental control è un’espressione anglosassone che non ha un preciso
corrispondente nella lingua italiana. Se la traducessimo in maniera letterale,
significherebbe “controllo genitoriale” o “controllo dei genitori”. Messa in
questi termini, la locuzione rimanderebbe a una sorta di impegno educativo
fra le mura domestiche.
Tutto ciò ha poco a che fare con il significato del parental control applicato
al mondo della televisione. Infatti, quando si fa riferimento al piccolo
schermo, il parental control indica un sistema di blocco elettronico o, come
viene chiamato da altri, un filtro elettronico inserito nei televisori di ultima
generazione che vuole impedire ai minori la visione di trasmissioni nocive
per i ragazzi. Un sistema simile può essere utilizzato anche sul computer
dove un software, opportunamente impostato dai genitori, può inibire
l'accesso a siti web di contenuto sconsigliato ai minori.
Se restiamo all’ambito televisivo, il parental control viene attivato dal menu
di impostazione del televisore. Quando si acquista un apparecchio, il filtro
elettronico è disinserito. Il genitore lo può impostare di propria iniziativa
immettendo un codice segreto (il cosiddetto “pin”) che conosce soltanto
l’adulto. Quando il parental control è inserito, il canale che trasmette un
programma nocivo per i minori (per esempio, un film vietato a chi ha meno
di 14 anni) diventa nero e le visione della trasmissione viene bloccata dal
filtro del televisore.
2) Quali sono a Suo avviso i punti di forza e le criticità del parental
control?
Non esistono specifici punti di forza del parental control. Si tratta di un
sistema “debole” che fa ricadere sulle famiglie ogni responsabilità e
consente alle emittenti televisive di essere un po’ come Ponzio Pilato, ossia
4
La scelta di intervistare nel panel un giornalista del quotidiano Avvenire che da molti
anni segue il tema della tutela dei minori nei media è stata dettata proprio dal fatto che
il suddetto quotidiano è l'unico nel panorama editoriale italiano, ormai da molti anni, a
dedicare ampi spazi di approfondimento al tema.
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Rapporto finale
di lavarsi le mani di fronte alla scelta di proporre o meno una
programmazione attenta ai minori, ricorrendo all’alibi del filtro elettronico
che – sostengono le televisioni e chi ne è un fautore – blocca eventuali
contenuti nocivi allo sviluppo di bambini e adolescenti.
Per capire, comunque, la funzione del parental control in Italia, occorre
spiegare com’è stato introdotto nel nostro sistema radiotelevisivo.
Nell’estate del 2012 entrano in vigore le nuove norme su tv e minori che in
pratica cancellano il divieto di mandare in onda programmi nocivi (come i
film vietati ai minori di quattordici anni o rubriche con temi scabrosi o
violenti) in pieno giorno o in prima serata. In precedenza, questa tipologia di
trasmissioni era relegata nella fascia oraria che andava dalle 22.30 alle 7.
Con la recente riforma, le emittenti possono proporre palinsesti senza
particolari vincoli se il televisore ha almeno uno degli “accorgimenti
tecnici” che stoppano la visione delle trasmissioni inadatte a bambini e
adolescenti, si legge nel decreto varato dal Governo Monti che ha avuto il
nullaosta dai due rami del Parlamento. E di fatto oggi gli schermi digitali e i
decoder hanno incluso il parental control. Ciò significa che, secondo le
disposizioni in vigore, i network possono liberalizzare la loro
programmazione dal momento che è sufficiente un clic sul telecomando per
attivare il filtro elettronico e quindi proteggere i ragazzi davanti allo
schermo (secondo la tesi del nostro legislatore).
La liberalizzazione dei palinsesti sta già avvenendo. Ne sono la prova il
videocartello e la voce che annunciano l’inizio di una trasmissione inadatte
ai telespettatori più piccoli e che capita sempre più spesso di vedere.
«Attenzione, questo programma può nuocere ai minori. Si consiglia di
attivare il parental control», si legge sullo schermo mentre uno speaker
traduce il messaggio che appare. Una volta comparso l’avviso, la legge è
rispettata.
Proprio qui, però, sta il principale punto debole del parental control. Spetta
alla famiglia inserirlo per tutelare i minori. La normativa non prevede che
sia sempre attivo a prescindere da qualsiasi impostazione e che quindi debba
essere rimosso dagli adulti in modo deliberato.
Un altro nodo scoperto è la classificazione dei programmi nocivi. Per
quanto riguarda i film, la visione vietata ai minori è decisa dall’apposita
commissione. Per quanto attiene alle trasmissioni, sono le stesse reti tv ad
autoclassificarle con criteri talvolta poco chiari e con un’ampia libertà di
manovra. È quanto risulta anche scorrendo le violazioni contestate dal
Comitato Media e Minori nel suo ultimo rapporto.
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Rapporto finale
3 Il parental control a quali emittenti si può applicare? Le locali ad
esempio possono usufruire di questa strumentazione?
Il parental control è oggi in teoria a disposizione di tutte le reti tv. Come
accennato, è sufficiente che un videocartello avverta di attivarlo per
consentire all’emittente di trasmettere i programmi che desidera. Serve, poi,
che l’emittente faccia in modo che sia inviato un “impulso” per il blocco
attuato dal filtro elettronico.
I primi a utilizzarlo sono stati Mediaset e Sky. Sky ha previsto quattro
possibilità di filtro nei suoi ricevitori: per le trasmissioni riservate a
«bambini accompagnati» (ossia, quando è consigliata la presenza di un
genitore) e per quelle vietate ai minori di 12, 14 o 18 anni. Anche Mediaset
ha un servizio di parental control sia per i programmi a pagamento
(Mediaset Premium), sia per i palinsesti in chiaro. Sul digitale terrestre i
rating per i quali è possibile interrompere la visione sono tre: per le
trasmissioni inadatte a chi ha meno di 12, 14 o 18 anni.
Il filtro elettronico, però, non è entrato a pieno nelle famiglie italiane.
Secondo il dossier sui consumatori curato dall’istituto I-Com a fine 2012, la
stazione di Murdoch ha intervistato mille abbonati di cui trecento famiglie
che hanno figli con meno di quattordici anni. Dalle rilevazioni è emerso che
il 78% conosce il filtro elettronico, anche se il dato scende al 72% quando si
tratta di genitori con ragazzi alle soglie dell’adolescenza. Ma, non appena
Sky domanda chi effettivamente ricorra al blocco, le percentuali crollano:
soltanto il 14% dei suoi telespettatori lo attiva. E si arriva a uno scarno 9%
nelle case dove vivono anche gli under 14. Nel gennaio 2014 il libro
biancodell’Agcom «Media e minori» ha spiegato che appenauna famiglia su
quattro ricorreabitualmente al parentalcontrol, mentre quasi il 50%
deigenitori non lo utilizza o addiritturaignora che cosa sia.
4. Il parental contro è utilizzato anche per i programmi vietati ai minori di
18 anni. Che cosa accade in questo caso?
L’Agcom ha varato nei mesi scorsi un nuovo regolamento per escludere i
minori dalla visione della tv «gravemente nociva» che spazia dai programmi
pornografici a quelli che legittimano la violenza gratuita, l’abuso di alcol e
droghe o spinge al gioco d’azzardo.
La soluzione tecnica per proteggere i ragazzi è quella del codice segreto che
si inserisce sul decoder e che abilita alla visione. Le emittenti erano tornate
più volte alla carica per consentire all’adulto di «disattivare stabilmente» il
filtro elettronico che il testo chiama parental control.
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108
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Rapporto finale
Alla fine è stato evitato che il parental control potesse essere disattivato,
come ora prescrive il regolamento. Anello debole di queste disposizioni è
l’effettivo stop ai programmi gravemente nocivi con i ricevitori già istallati
che non includono il parental control con l’obbligo del pin e che quindi
aggirano il richiamo del regolamento alla password. L’Agcom ha imposto
alle tv di promuovere «adeguate campagne informative» che facciano
conoscere «la necessità di impostare un codice segreto». Ma resta una
soluzione labile.
5 Si prevedono dei miglioramenti, o comunque, delle evoluzioni tecniche
del parental control?
Nonostante da più parti sia dato messo in evidenza che, così come è
concepito, il parental control abbia evidenti limiti in Italia, non sono previste
spinte all’evoluzione dal momento che il nostro legislatore lo considera già
un argine “sicuro” per tutelare i minori davanti alla “cattiva tv”.
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109
Parte terza
LA COMPARAZIONE INTERNAZIONALE
SULLA NORMATIVA
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Rapporto finale
NOTA METODOLOGICA5
Il presente studio nasce dall’intento di realizzare un’analisi comparata della
legislazione e degli strumenti di autoregolamentazione riguardanti il
rapporto esistente tra la protezione dei minori e l’utilizzo dei media nella
realtà occidentale. In particolare, si è inteso fornire una ricognizione ad
ampio raggio sui sistemi vigenti in alcuni Paesi dell’Unione Europea (Gran
Bretagna, Francia e Spagna) e negli Stati Uniti d’America, spinti da alcune
considerazioni che accomunano e/o differenziano le realtà prese in esame,
individuando le più significative in termini comparativi e motivando la
scelta effettuata che si ritiene di voler rappresentare in questa sede.
È noto, in particolar modo attraverso la produzionescientifica internazionale
sul tema del rapporto tra media e minori proveniente da Paesi che vantano
un patrimonio significativo nelle scienze sociali come gli Stati Uniti e la
Gran Bretagna, che i media sono parte della vita quotidiana delle persone e
costituiscono oggi l’ambiente più familiare dei bambini e dei ragazzi, nella
cosiddetta epoca dei “nativi digitali”.
È altresì noto che, nell’ambito di un sistema di garanzie teso alla tutela di
quelle categorie di soggetti definiti “deboli”, la protezione dei diritti dei
minori costituisce un pilastro di fondamentale rilevanza nell’interesse delle
istituzioni giuridiche, della realtà politica e dell’intera società, in particolar
modo negli anni più recenti, in cui il problema della tutela dei minori si
intreccia con l’affermazione dei new media. In questo contesto, è infatti
necessario che il minore riceva una tutela adeguata in una società in cui lo
sviluppo delle nuove tecniche di comunicazione rende sempre più alto il
rischio di diffusione di contenuti pregiudizievoli alla sua crescita e
implicazioni con altri diritti (libertà di espressione, privacy, ecc). Internet e i
nuovi media costituiscono una realtà complessa e, soprattutto, in apparenza
estranea a qualunque forma di regolazione, all’interno della quale dei
soggetti minori possono correre dei rischi. Per citarne solo alcuni, in Rete
circolano un numero indecifrabile di immagini e video dal carattere
pedopornografico cui non è sempre difficile accedere; problematica, questa,
che ha contribuito a dare al fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento
sessuale dei minori un nuovo volto, ancor più se si pensa alla facilità
5
A cura di. LUISS Guido Carli – Centro di Ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche –
“Vittorio Bachelet”. Gruppo di lavoro: Pietro Falletta (coordinamento), Anna Elisa
D’Agostino (Usa e Gran Bretagna), Giovanni Piccirilli (Francia), Chiara Buonvino
(Spagna).
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Rapporto finale
estrema, rispetto al passato, con cui tale materiale viene prodotto e può
essere condiviso grazie alle nuove tecnologie (cellulari, smartphone,
videogiochi ecc.). D’altra parte, oggi, per bambini ed adolescenti Internet e
le nuove tecnologie rappresentano utili strumenti di apprendimento,
sperimentazione e partecipazione, nonché nuove forme per imparare a
conoscere ed esercitare la propria libertà di espressione.Si tratta dunque di
una questione di sicurezza, da un lato, e di responsabilità, dall’altro, quella
di implementare lo sviluppo di buone prassi che possano orientare l’agire
degli intermediari della Rete alla tutela della libertà di espressione dei
frequentatori del Web, seppur nel rispetto di quei limiti riconducibili alla
salvaguardia di altri diritti fondamentali dell’uomo, tra cui rientra anche la
protezione e lo sviluppo psico-fisico dei minori, come riconosciuto nei
principali strumenti normativi di carattere europeo ed internazionale.
Ciò premesso, lo studio della disciplina in tema di “media e minori” nei
Paesi analizzati dalla presente ricerca si concentrerà su due mezzi di
comunicazione, sulla scia di quella storica distinzione che la letteratura
scientifica è solita fare tra vecchi e nuovi media: la televisione, che ha
accompagnato la crescita delle nuove generazioni, ed Internet, un new
media che si è aggiunto alla TV, mezzo ancora molto fruito nel mondo
occidentale.
Come si è già sottolineato, l’attenzione è stata focalizzata principalmente su
tre Paesi europei, la Gran Bretagna, la Francia e la Spagna, rappresentativi
rispettivamente di una radicata tradizione di servizio televisivo pubblico, di
un sistema di segnaletica tra i più completi sul territorio europeo e, infine, di
una realtà molto vicina all’Italia. A tali Paesi, si è poi scelto di affiancare
l’analisi del sistema statunitense, modello occidentale d’oltre oceano,
piuttosto che il continente asiatico, caratterizzato da una diversità culturale e
di apparato normativo, resa ancora più evidente dalla frammentazione della
disciplina sul territorio, che riflette la diversità di Paesi, lingue e culture di
cui l’Asia è mosaico e che non è parsa funzionale ai fini della presente
analisi.
Nella maggior parte dei Paesi asiatici vi è una percentuale esigua di
programmi prettamente pensati per i minori e, atal proposito, ostacolo
principale alla creazione di una programmazione nazionale sul tema è per
l’appunto la presenza su territorio di oltre 25 lingue diverse. Solo in
Giappone, a partire dagli anni 90, la televisione pubblica si è impegnata ad
offrire una buona programmazione.
FONDAZIONE CENSIS
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Rapporto finale
Per quanto concerne il sistema televisivo, fasce protette, bollini sullo
schermo, attenta classificazione delle trasmissioni sono gli strumenti di
tutela più diffusi nei Paesi del continente Europeo. E anche se i televisori
digitali o i decoder hanno il parental control che con un codice impostato dai
genitori ferma i contenuti nocivi, la strada di questi dispositivi si sta
espandendo anche verso Internet. I Paesi europei analizzati, Francia, Gran
Bretagna e Spagna, sono infatti rappresentativi di un sistema di segnaletica
tra i più completi sul territorio europeo e di una radicata tradizione di
servizio televisivo pubblico, oltre che di una realtà molto vicina all’Italia.
In tema di programmazione televisiva, nella maggior parte degli
ordinamenti giuridici statali, è possibile rinvenire atti normativi che, in
maniera mirata o facendo riferimento ad esigenze di tutela della persona in
generale, dettano principi che ben si attagliano ad istanze relative alla tutela
dei minori. E’ questo il caso della Francia, della Gran Bretagna e degli Stati
Uniti, nei quali è codificato un principio di libertà di comunicazione che
trova il suo contraltare in un obbligo di protezione dei minori che ha la sua
esplicazione attraverso divieti assoluti di trasmettere programmi osceni,
nonché di mandare in onda in determinate fasce orarie programmi indecenti
o che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori.
L’interesse nei confronti della tutela dei minori nel settore dei media è stato
espresso in vario modo dal Legislatore, attraverso provvedimenti di legge,
interventi normativi a carattere deontologico e auto regolativo; si vedrà
come, nelle realtà analizzate, l’azione legislativa degli Stati si integra con
misure di auto-regolamentazione in fase di consolidamento e procedure di
controllo e sanzione.
In base a quanto emerso dal presente studio, i modelli di tutela che nel
tempo sono stati adottati e sviluppati nei vari Paesi europei rispetto al mezzo
televisivo sono essenzialmente due. Il primo è rappresentato dal “sistema
del watershed”, ovvero lo spartiacque orario, col quale la giornata televisiva
viene suddivisa in fasce orarie che distinguono la programmazione per tutti
da quella per soli adulti. La Gran Bretagna rappresenta senz’altro il Paese
che storicamente può definirsi l’esempio di tale modello. Il secondo sistema
consiste invece nel “modello della segnaletica”, realizzato attraverso una
preventiva classificazione dei programmi (rating) e l’apposizione su di essi
di codici simbolici indicanti i limiti di età consigliati per la visione.
Dall’attribuzione del rating dipendono, di norma, anche le condizioni che
regolano l’orario di messa in onda dei programmi. L’esempio di tale sistema
è invece rappresentato dalla Francia, in cui la classificazione dei programmi
avviene ad opera dei singoli Comités de visionnage attivati presso ciascuna
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Rapporto finale
emittente. Tali modelli tendono ormai a compenetrarsi, convergendo in un
sistema di rating articolato per fasce d’età e una correlazione tra programmi
sconsigliati ai minori e l’indicazione dell’ora adeguata alla trasmissione.
La scelta dei Paesi oggetto dell’analisi riflette anche una particolare
attenzione ai caratteri dell’autoregolamentazione nel settore considerato,
tenendo conto che questo tipo di strumento, da una parte, mal si potrebbe
sposare con la rigida tradizione del sistema delle fonti del diritto che
caratterizza tipicamente gli ordinamenti di civil law; dall’altra, infatti, la
self regulation si è in primo luogo sviluppata proprio negli Stati Uniti e nel
Regno Unito, dove il diritto ha sempre dimostrato una maggiore elasticità e
spontaneità nell’affermarsi, in maniera non strettamente dipendente dal
legislatore statale e dalla sua unica volontà di produrre norme. Dunque, si
tratta di sistemi accomunati dall’aver, fin dall’inizio, presentato una
maggiore apertura verso le fonti autoregolamentari. Nell’ottica del presente
studio, sia gli stati membri dell’UE, tra cui i paesi analizzati, sia gli Stati
Uniti, hanno riconosciuto, a livello legislativo, l’importanza
dell’autoregolamentazione, come, ad esempio, in occasione della
dichiarazione congiunta UE-Usa sul commercio elettronico nel 1997, in cui
è chiara l’intenzione di sviluppare, meglio se a livello globale, forme di
autoregolamentazione quali i codici di condotta. Autoregolazione – dunque
– come capacità di produrre regole di diritto da parte degli stessi
destinatari; capacità che, d’altra parte, si fonda su quella che potrebbe
essere interpretata come un’apparente anomalia del sistema, determinata
dall’effettiva coincidenza tra soggetto “controllore” e soggetto
“controllato” e che, per questo, ricorre all’intervento di specifiche autorità
di regolazione.
Il presente studio intende dunque riservare una particolare attenzione
all’istituto dell’autoregolamentazione, soffermandosi sulla rilevanza che
essa ha assunto quale fonte di normazione secondaria e, dunque, quale
strumento effettivo di disciplina. Si tratta dunque di “sondare” quei
presupposti che avvalorano l’importanza del ricorso a strumenti di selfregulation per l’industria mediatica; strumenti che presentano profili
d’indubbio interesse, ma anche aspetti problematici sul piano dell’efficacia.
In particolare, in riferimento ad Internet, è chiaro che tale mezzo costituisca
un settore libero per antonomasia, caratterizzato dall’assenza di norme;
motivo, questo, per cui la self-regulation potrebbe, forse, essere vista come
una delle strade percorribili al fine di garantire una sua regolazione. Anche
alla luce di queste ultime considerazioni, si intende focalizzare l’attenzione
sulle prospettive di enforcement che interessano i sistemi di
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Rapporto finale
autoregolamentazione in questo settore e che, sostanzialmente, riguardano
l’ampliamento del bacino dei destinatari di regole “auto-prodotte”,
attraverso cioè il coinvolgimento delle imprese che operano sul web.
Per concludere, si segnala che un ulteriore aspetto che accomuna i Paesi
analizzati, ma che non sarà oggetto di specifico approfondimento nel
presente studio, è l’attenzione crescente negli anni riservata alla Media
Education, disciplina che nasce negli anni ’70 e si diffonde in molte parti
del mondo, in maniera differente, come azione educativa, riguardo l’utilizzo
dei media, e protettiva, nei confronti del minore, da realizzarsi all’interno
nelle scuole. Nasce dunque con una sorta di vocazione difensiva che, nel
tempo, anziché crescere con l’avvento dei nuovi media che, in realtà,
espongono i bambini a maggiori rischi rispetto al passato, si è trasformata ed
ha ampliato la concezione del “mezzo Internet” come strumento di crescita,
di socializzazione, ponendo l’accento sull’interazione del minore con i
media, più che sulla necessità di proteggersi da esso.
Ad ogni modo, la Media Education appare oggi come uno dei settori
disciplinari più promettenti e stimolanti sia sul piano nazionale che
internazionale. Non a caso, infatti, l’UE ha moltiplicato le prese di posizione
negli ultimi anni a favore della Media Education nelle scuole, sottolineando
l’importanza dello scambio e della condivisione delle buone pratiche tra i
diversi paesi europei. Il risultato più positivo in materia si ha senz’altro
negli USA, dove la Media Education è influenzata soprattutto da un
contesto di crescente violenza minorile sul quale si vuole intervenire. Anche
in Gran Bretagna la Media Education ha conosciuto un forte sviluppo,
essendo già da molti anni inserita nelle attività curriculari delle scuole
secondarie inglesi.
Molte associazioni cattoliche si interessano alla diffusione di questa
disciplina anche nel continente asiatico, spesso come strumento per
veicolare determinati valori; lo sviluppo della disciplina sta facendo
progressi in molti Paesi dell’Asia, quali l’India, le Filippine, la Corea e il
Giappone.
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Rapporto finale
1.
MINORI E NUOVI MEDIA NEI PAESI DI COMMON
LAW: STATI UNITI E GRAN BRETAGNA6
1.1.
Premessa
Per quanto concerne in particolare il mezzo televisivo, il sistema di tutela
che caratterizza gli ordinamenti di common law oggetto della presente
analisi ricorre a diverse tipologie di strumenti funzionali a garantire, a vario
livello, la protezione dei minori: le norme di carattere generale e principidi
condotta, le procedure di rating dei programmi televisivi, la previsione di
fasce orarie di trasmissione protetta (il cosiddetto watershed) e, infine, la
realizzazione di appositi dispositivi tecnologici per il controllo dei contenuti.
Gli atti promulgati da istituzioni nazionali o sovranazionali, che si
preoccupano di stabilire principi e regole di condotta rivolte alle emittenti ed
atte a perseguire la protezione dei minori dalla programmazione televisiva,
costituiscono, nei Paesi analizzati, il principale strumento utilizzato. In tale
ambito rientrano, a loro volta, atti di varia natura, che vanno dalle direttive
comunitarie per i paesi dell’Unione Europea, alle leggi nazionali e federali7,
agli atti di concessione che i governi rilasciano alle emittenti radiotelevisive
o, ancora, ai codici di autoregolamentazione autoprodotti.
Il rating consiste nell’adozione di apposite procedure di valutazione e
classificazione dei programmi, con l’obiettivo di fornire informazioni
dettagliate su ogni trasmissione e consentire a genitori ed adulti di stabilire
se un determinato programma può essere visto da minori. Tale strumento,
pertanto, costituisce il cuore di qualsiasi meccanismo di controllo
parentale, da considerarsi come una sorta di prerequisito necessario al
funzionamento delle altre tipologie di protezione.
Il sistema delle fasce orarie protette consiste invece nel prevedere l’impiego
di un dispositivo di valutazione preventiva dei programmi TV, utilizzato,
con modalità differenti, in entrambi i Paesi analizzati. Il principio alla base
del meccanismo delle fasce orarie, reso intuibile dalla terminologia
6
7
A cura di. LUISS Guido Carli – Centro di Ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche –
“Vittorio Bachelet”. Gruppo di lavoro: Pietro Falletta (coordinamento), Anna Elisa
D’agostino (Usa e Gran Bretagna), Giovanni Piccirilli (Francia), Chiara Buonvino
(Spagna).
In questo caso, ci si riferisce nello specifico agli Stati Uniti.
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Rapporto finale
anglofona attraverso il termine “watershed” (spartiacque), è quello di
fissare, per legge o tramite codici di autoregolamentazione, dei periodi di
tempo nel corso della giornata entro cui non possono essere trasmessi
determinati programmi. Tali intervalli temporali dovrebbero corrispondere
agli orari in cui è più probabile che i minori siano davanti allo schermo, in
modo da renderli autonomi nel fare “zapping” con la garanzia di non trovare
nulla che non sia adatto a loro. Il watershed è di norma applicato alla
programmazione tout court – e non limitatamente ai programmi – compresi,
dunque, anche i contenuti pubblicitari. Le previsioni relative alle fasce
orarie non si applicano in genere – o lo si fa in maniera meno restrittiva –
alla pay tv, dunque, ai canali che trasmettono con segnale criptato o per i
quali è necessario sottoscrivere un apposito contratto di abbonamento. Gli
orari di entrata in vigore del watershed variano da Paese a Paese e
dipendono in larga parte dalle abitudini di vita tipiche degli utenti.
Quando si parla di strumenti tecnologici per il controllo dei contenuti ci si
riferisce a dispositivi elettronici di filtraggio dei contenuti televisivi,
installati direttamente negli apparecchi TV, in grado di recepire i segnali
utilizzati per la classificazione dei programmi e consentire agli adulti
(genitori o altri) di scegliere la tipologia di programmi da filtrare ed
impedire così ai minori di subire passivamente una programmazione a loro
inadatta (il V-Chip americano ne è il tipico esempio).
1.2.
Il sistema statunitense
Introduzione
Negli Stati Uniti, il tema del rapporto tra la regolamentazione dei media e la
protezione dei minori riguardo la fruizione dei contenuti televisivi ed on line
non può prescindere dalla considerazione di fondo che, tale Paese,
rappresenta la patria della Convenzione ONU sui Diritti del Bambino (New
York, 1989), né dall’apparente contraddizione rappresentata dal fatto che gli
USA abbiano sottoscritto ma non ancora ratificato la Convenzione, che
costituisce oggi lo strumento normativo internazionale ad aver raccolto il
maggior numero di sottoscrizioni, oltre che il più importante e completo in
materia di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
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117
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Rapporto finale
La Convenzione8, infatti, detta alcuni importanti principi in materia di tutela
dei minori nei mezzi di comunicazione. In particolare, dopo aver fornito una
definizione di minore, affermando che “si deve intendere per bambino ogni
essere umano avente un’età inferiore ai diciotto anni, salvo se abbia
raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile” (art. 1),
essa formula espressamente il principio che il fanciullo, in considerazione
della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una
protezione e di cure particolari.
Ai fini del presente studio, le previsioni di maggiore e specifico interesse
contenute nella Convenzione sono senz’altro il principio secondo cui “ogni
minore ha diritto alla libertà d’espressione, incluso il diritto di cercare,
ricevere e dare informazioni di tutti i tipi e su ogni mezzo”(art. 13) e le
previsioni contenute nell’art 17 della Convenzione, sull’importanza
riconosciuta al ruolo esercitato dai mass-media nello sviluppo del bambino,
cui è inoltre attribuito il diritto “ad un’informazione ed a materiali
provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se
finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale
nonché la sua salute fisica e mentale”. A tale scopo, la Convenzione
prosegue, all’art. 29, incoraggiando i mass media a divulgare informazioni
e materiali che abbiano una utilità sociale e culturale per il minore e
corrispondano allo spirito dell’educazione cui egli ha diritto.
È dunque importante citare questo strumento di tutela generale e
sottolineare che il valore attribuito alla Convenzione internazionale sui
diritti dell’infanzia è riconducibile al fatto che essa stabilisce una protezione
piena e completa dei diritti dei minori; essa non si limita alla catalogazione
di principi generali e rappresenta un vincolo giuridico per gli Stati
contraenti, i quali, al fine di rendere effettivi i diritti proclamati nella
Convenzione, sono chiamati ad uniformare ad essa il proprio diritto interno
in tema di protezione dell’infanzia.
8
Nell’ambito del diritto internazionale, il riconoscimento di una forma di protezione
particolare da riservare all’infanzia si ha per la prima volta nel 1924, con la
Dichiarazione di Ginevra sui diritti del bambino, e successivamente con la nota
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata il 10 dicembre del 1948 a
Parigi dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
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Le fonti di regolazione
La legislazione americana in materia di tv e protezione dei minori si fonda
inevitabilmente sui principi contenuti nel Primo Emendamento della
Costituzione statunitense, il quale riconosce la libertà di espressione quale
diritto fondamentale9. Questo principio ha trovato applicazione anche nel
campo della comunicazione mass mediatica ed ha sempre costituito il limite
di ogni tipologia normativa nel settore, anche se, nel corso degli anni, la
Corte Suprema americana ha previsto una serie di eccezioni all’applicazione
del Primo Emendamento, tra cui alcune riferibili anche all’ambito della
comunicazione di massa, nel tentativo di raggiungere un equilibrio tra la
libertà di espressione da una parte el’interesse del pubblico,soprattutto dei
minori,dall’altra, di limitare la trasmissione dei programmi che possano
essere per loro nocivi.
I principi dettati dal Primo Emendamento e, in genere, la legge federale,
proibiscono alla Federal Communications Commission (FCC), un’agenzia
governativa indipendente che fa direttamente capo al Governo, di censurare
il materiale mandato in onda e di interferire con la libertà di espressione in
materia di broadcasting; tuttavia, sono previste una serie di restrizioni di
seguito menzionate. Oltre all’obbligo di trasmettere materiale educativo, la
legge federale10, infatti, proibisce la trasmissione di programmi osceni e
regola la messa in onda di programmi che utilizzano un linguaggio
indecente. I programmi contenenti linguaggio osceno, non potrebbero essere
trasmessi in nessun orario; il linguaggio osceno, infatti, non è mai
considerato quale forma della libertà di espressione protetta dal Primo
Emendamento. I programmi contenenti linguaggio indecente non possono
essere, invece, trasmessi durante le ore diurne, in cui è probabile che tra il
pubblico vi siano dei minori, e quindi tra le 6.00 e le 22.00. I broadcasters
che violano tali disposizioni sono sottoposti ad una procedura di
enforcement dinnanzi alla FCC. Divieti sono previsti anche per le televisioni
via cavo, le quali devono bloccare od oscurare il contenuto dei canali
9
10
Amendments to the Constitution of the United States of America, Amendement I
“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the
free exercise thereof; or anbridging the freedom of speech, or of the press, or the right
of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of
grievances”.
Communication Decency Act, contenutonelTitolo V del Communications Act del 1996,
intitolato “Obscenity and Violence”.
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pornografici, in modo tale che gli abbonati che non li hanno acquistati non
possano vederli11.
Negli Stati Uniti, dunque,la legge federale, che si identifica, nel caso di
specie, nelCommunication Decency Act, contenuto nel Titolo V del
Communications Act del 1996, da un parte, proibisce qualunque tipo di
censura del materiale mandato in onda e qualunque interferenza con la
libertà di espressione in materia di broadcasting; dall’altra, il
CommunicationDecencyAct, come intuibile dal titolo dell’atto, regola la
messa in onda di programmi che utilizzano linguaggio indecente. Ci si
riferisce, dunque, ad una tipologia di regolamentazione che disciplina gli
orari di trasmissione ed attiene, pertanto, alla previsione di un apposito
sistema di watershed.
Il modello statunitense si basa su un sistema di watershed che, come
anticipato, vieta la trasmissione di programmi contenenti linguaggio
indecente durante le ore diurne, ovvero in cui è più probabile che tra il
pubblico vi siano dei minori (fascia 6.00 - 22.00), mentre programmi
contenenti linguaggio osceno sono vietati tout court. Negli Stati Uniti è
dunque necessario distinguere tra linguaggio osceno e linguaggio indecente.
Considerato che la legge non ne fornisce una definizione, secondo la
letteratura e case law, per materiale osceno si intende quello che, sulla base
degli odierni standards comuni, una persona media ritiene che faccia
riferimento ad interessi lascivi, rappresenti o descriva, in maniera offensiva,
la condotta sessuale specificatamente definita dalla legge applicabile e che,
considerato nel suo insieme, manca di un qualche valore letterario, artistico,
politico e scientifico12.Il linguaggio indecente, invece, è quello che descrive,
in maniera offensiva secondo i contemporanei standards comuni al
broadcast medio, le attività e gli organi sessuali, in quelle fasce orarie in cui
vi è il rischio che tra gli spettatori siano presenti anche dei bambini.
Ciò specificato, si ritiene fondamentale, in riferimento al sistema di tutela
americano, mettere in luce una diversa tendenza, che non si ispira
totalmente ad una politica protezionista, bensì si fonda sull’idea della
qualità della programmazione. Il principio di fondo alla base della
legislazione vigente non è, infatti, costruito in termini di divieto alla
trasmissione di particolari tipi di contenuto, ma si fonda sulla proposta di
11
12
Art. 505 del Communication Decency Act.
Cfr. Dwight L. Teeter, JR, Bill Loving, Law of mass Communications.Freedom and
control of print and broadcasting media, Tenth Edition, Foundation Press, 2001.
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realizzare programmi specificamente pensati per le diverse fasce d’età,
fornendo linee di indirizzo per la produzione e/o la messa in onda.
A questo proposito, ci si riferisce nello specifico a quanto previsto nel
Children’s Television Act, promulgato dal Congresso nell’ottobre del 1990 e
successivamente rafforzato con una serie di nuove regole adottate nel 1996.
Esso
impone che ogni emittente televisiva commerciale13 diffonda
settimanalmente almeno tre ore di programmi educativi specificamente
pensati e rivolti al pubblico dei bambini e dei ragazzi compresi fra i due ed i
sedici anni, ovvero trasmissioni televisive che soddisfino le esigenze
educative e informative dei ragazzi di età inferiore ai sedici anni sotto ogni
aspetto, incluse le loro necessità cognitivo-intellettive e socio-emotive. I
requisiti indispensabili stabiliti dalla normativa affinché una trasmissione
possa essere considerata come educativa e, dunque, conteggiata nel computo
delle tre ore settimanali sono: l’avere un intento educativo di rilievo, con
obiettivi chiaramente definiti; il rivolgersi ad un preciso pubblico,
identificato per fasce d’età; l’avere una durata di almeno 30 minuti; l’avere
una cadenza regolare nel palinsesto; l’essere trasmessa tra le 7.00 e le 22.00.
La legge stabilisce inoltre che tali programmi devono essere chiaramente
identificabili dal pubblico attraverso apposite icone che appaiono sullo
schermo e che giornali e riviste si sono impegnate a pubblicare nelle loro
pagine dedicate alla programmazione televisiva. Ogni emittente, infine,
deve produrre trimestralmente e rendere pubblico un rapporto che metta in
luce il lavoro compiuto e indichi le linee d’azione programmate per il
periodo successivo. In questo modo, il Children’s Television Act del 1990
mira a stimolare il confronto tra il pubblico e l’industria dei media in
un’ottica di condivisione di responsabilità.
Importante risulta, infine, tenere presente che le emittenti televisive che
chiedono il rinnovo della propria licenza devono dimostrare di essersi
adeguate alle disposizioni del Children Television Act.
In linea generale, la forte attenzione che questo Paese dedica alla tutela dai
contenuti violenti è dovuta al fatto che, sia gli studi realizzati negli Stati
Uniti sia quelli realizzati in Nord Europa (due tra le più importanti scuole di
pensiero sul tema), sottolineano come la violenza nei media, in modo
indiretto e in interazione con altri fattori, anche più significativi, sia a breve
sia a lungo termine, contribuisce ad accrescere l’aggressività per certi
individui ed in determinate circostanze.
13
La legge non si applica alle reti pubbliche.
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In relazione al pubblico minore, in seguito alle pressioni dei vari soggetti
preoccupati dell’impatto che i programmi violenti, o indecenti, possono
avere sui più piccoli, si è pensato di introdurre, attraverso il
Communication Decency Act, un particolare meccanismo di controllo, il c.d.
V-chip, da applicare a tutti i televisori di grandezza uguale o superiore a 13
pollici14.
Uno specifico meccanismo di controllo: il V-Chip
Il V-chip americano costituisce uno specifico software di “controllo
parentale” che, come suggerisce la V (che in origine indicava “Violence”),
fu inizialmente usato per bloccare le immagini violente. In seguito ai
dibattiti nati nei due Paesi del nord America (USA e Canada), si decise di
estenderne l’uso anche ai programmi contenenti scene esplicite di sesso.
Tale meccanismo, che è stato introdotto a partire dall’anno 2000, è in grado
di recepire i segnali utilizzati per la classificazione dei programmi, in modo
da permettere ai telespettatori, dopo avere preso visione di detti segnali, di
bloccare il flusso delle trasmissioni ritenute nocive per i minori 15. Ad ogni
segnale, infatti, si affianca un indicatore diverso per violenza, linguaggio e
sesso. Quando uno degli indicatori raggiunge il limite massimo previsto
dagli spettatori, il V-chip impedisce che il programma venga recepito dal
singolo apparecchio televisivo, il quale verrà automaticamente oscurato. Il
meccanismo si basa dunque sull’indicizzazione (o classificazione) dei
programmi da parte delle emittenti televisive, sulla scorta di un sistema di
14
15
Il V-chip, inventato da un giovane ingegnere canadese, Tim Collings, e utilizzato ad
oggi in USA e Canada, è un mezzo di controllo meccanico volto a limitare la visione di
immagini non adatte ai minori. Si tratta di una tipologia di controllo che rientra nella
definizione del cosiddetto “controllo parentale”, per tale intendendosi non solo
l’esercizio dei genitori del controllo e supporto dei minori nel loro sviluppo psico-fisico
e nella fruizione dei media, ma anche l’attività svolta dagli educatori, formatori e quanti
altri si occupino di impedire che i minori accedano a contenuti televisivi potenzialmente
nocivi per il loro sviluppo.
L’art. 551 del CommunicationDecencyAct fa riferimento alle scene di violenza
trasmesse in TV, e obbliga le emittenti televisive ad adottare un comune sistema di
classificazione dei programmi che contengono materiale sessuale, violento o indecente,
in modo tale che i genitori siano informati in anticipo del contenuto delle trasmissioni, e
ne possano, eventualmente, bloccare, tramite appositi strumenti, la trasmissione qualora
le ritengano inadatte ai propri bambini. In seguito all’approvazione di tale disposizione
la FCC ha previsto che entro il 1 luglio 1999 la metà dei televisori di almeno 13 pollici
avrebbe dovuto essere dotato del V-chip, e che entro il 1 gennaio 2000 in tutti i
televisori di detta grandezza avrebbe dovuto essere installato il V-chip.
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Rapporto finale
rating condiviso dall’intero mercato televisivo, e sul settaggio del
dispositivo sull’apparecchio televisivo da parte degli utenti.
Il V-chip ha fornito ai genitori - ed agli adulti in genere - la possibilità di
monitorare e bloccare i programmi televisivi non adatti ai bambini,
leggendo le informazioni contenute nel sistema di valutazione secondo cui
ogni programma deve essere catalogato in base a una classificazione che lo
rende più o meno adatto a diverse fasce d’età, e bloccando il contenuto che,
giudicato sulla base di tale valutazione, il meccanismo di “parental control”
è in grado di leggere e filtrare.
La tecnologia V-chip funziona, dunque, consentendo agli adulti di graduare
sull’apparecchio televisivo l’attivazione del dispositivo in base al sistema di
classificazione fornito dalle emittenti. Nello specifico, il sistema riceve un
codice speciale nel segnale di trasmissione che indica il punteggio attribuito
al programma in base ad un semplice sistema di valutazione numerica per la
violenza, sesso e linguaggio. I segnali dei programmi sono codificati in base
alla loro valutazione utilizzando un apposito protocollo che viene rilevato
dal V-chip del televisore. Se la valutazione del programma è codificata al di
fuori del livello configurato come accettabile su quel particolare televisione
il programma è bloccato.
L’utilizzo del V-chip è subordinato all’immissione di un codice personale
(PIN), cioè una password numerica a quattro cifre che può essere
modificata dagli utilizzatori e, dunque, consentire anche ai ragazzi più
grandi di modificare le impostazioni.Ciò costituisce, per certi versi, una
delle criticità legate all’efficacia di tale meccanismo, considerato che i
minori con una certa dimestichezza con l’uso degli strumenti elettronici
possono agevolmente aggirare il dispositivo, riprogrammandolo a loro
piacimento o disattivandolo, riuscendo così a vedere i programmi proibiti
dai genitori e rendendo il V-chip inutile.
Null’altro è stato stabilito a livello legislativo per quanto riguarda le
trasmissioni violente, lasciando liberi i broacasters di introdurre propri
sistemi di classificazione di film o “rating”; condizione, questa, che
impedisce un efficiente funzionamento del sistema di V-chip il quale, di
fatto, necessita dell’adozione di codici comuni di classificazione dei propri
programmi da parte degli stessi broadcasters.Inoltre, il sistema di
classificazione è volontario e le emittenti tendono di solito a giudicare i loro
programmi in modo poco severo.
Infine, tra le criticità riscontrate nell’utilizzo del meccanismo, si consideri
che il V-chip funziona rispetto all’indicizzazione solo di un certo tipo di
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Rapporto finale
programmi da parte delle emittenti: notiziari, spot pubblicitari, programmi
di informazione sportiva e di film non sono soggetti a rating, dunque, non
catalogati. Dunque, al fine di garantire ai bambini una certa protezione
nell’accedere al mezzo televisivo, sarà opportuno prevedere alcuni
miglioramenti al V-Chip, in modo da poter essere applicato e seguire lo
stesso standard valutativo in tutti i settori dei media, che comprendono
servizi di broadcast, via-cavo, satellite, DVR e, per quanto possibile,
Internet.
L’esperienza autoregolamentare
Negli Stati Uniti,i sistemi di classificazione sono stati introdotti dai codici di
autoregolamentazione o su iniziativa di specifiche Autorità create dagli
stessi broadcasters, come espressione dell’esercizio del proprio potere
autoregolamentare. La classificazione più comunemente utilizzata è la TV
ParentalGuidelines, posta in essere, a seguito all’introduzione del V-chip
stabilita dal CommunicationDecencyAct, dalla National Association of
Broadcasters (NAB) dalla National Cable TelevisionAssociation (NCTA) e
dalla Motion Picture Association of America (MPAA). La classificazione
prevede 7 categorie ciascuna delle quali è accompagnata da appositi simboli
grafici che si riferiscono a tutti i programmi televisivi, inclusi quelli diretti
esclusivamente ai bambini, con l’esclusione dei programmi sportivi e dei
telegiornali. Le icone appaiono sullo schermo all’inizio del programma
soggetto a classificazione, accompagnati da una descrizione sul contenuto e
l’adeguatezza del programma televisivo. Tali simboli, che possono essere
utilizzati congiuntamente ai V-chips, riflettono la seguente classificazione:
- TV-Y, (AllChildren), presente solo nei programmi per bambini, significa
che il programma è adatto a tutti i bambini;
- TV-Y7, (Directed to OlderChildren), presente solo nei programmi per
bambini, significa che il programma è adatto ai bambini dai 7 anni in su;
- TV-Y7 FV, (Directed to olderchildren-fantasy violence), programmi
diretti ai bambini dai 7 anni in su in cui la violenza fantasy può essere più
intensa;
- TV-G, (General Audience), significa che il programma è adatto a tutte le
età, ma non si tratta necessariamente di un programma per bambini;
- TV-PG (ParentalGiudanceSuggested), significa che la guida dei genitori
è suggerita, e che il programma potrebbe non essere adatto per i bambini
più piccoli (questa classificazione potrebbe anche includere una V in
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Rapporto finale
caso siano presenti scene violente; una S se sono presenti scene di sesso;
la L per il linguaggio; la D per i dialoghi indecenti);
- TV-14 (ParentStronglyCautioned), significa che il programma potrebbe
non essere adatto ai bambini al di sotto di 14 anni (V, S, L, o D possono
accompagnare questo simbolo);
- TV-MA (Mature Audience Only), significa che lo show è adatto solo per
un pubblico maturo, e potrebbe non essere adatto ai minori di anni 17 (V,
S, L o D possono accompagnare tale simbolo).
I “rating” vengo attribuiti a ciascun programma dai broadcasters, dai cable
network e dai produttori. Le stazioni locali, inoltre, possono introdurre il
rating che ritengono più adatto al proprio pubblico.
In aggiunta a tali segnali alcune emittenti televisive adoperano ulteriori
indicatori grafici. L’ABC Family Channel, ad esempio, ha promosso un
sistema personalizzato di segnaletica on air in cui il segnale dura meno di
10 secondi e precede il programma. Esso appare sull’intero schermo e
indica sia il rating che la ragione della classificazione. Un messaggio
speciale è utilizzato nel caso in cui è trasmesso un programma
raccomandato ai bambini di età superiore agli 8 anni. I cable network in cui
sono trasmessi i film di prima visione, utilizzano ciascuno un proprio
sistema di segnaletica descrittiva, adottato tramite regolamento interno, che
indica ai telespettatori il contenuto del programma. Tali sistemi, tuttavia, a
differenza di quelli precedentemente descritti, non possono essere utilizzati
con il V-chip.
Inoltre, negli USA, esiste una percentuale elevata di genitori che ricorre al
rating al fine di controllare il contenuto dei programmi, attraverso un
sistema volontario di classificazione - “Voluntary Movie Rating System” creato dalla Motion Picture Association of America (MPAA) insieme alla
National Association of TheatreOwners (NATO) e alla International
FilmsImporters&Distributors of America (IFIDA). I simboli generalmente
utilizzati da questo sistema, seppur modificato diverse volte, corrispondono
a:
- G per “General Audiences. All ages admitted”
- PG per “ParentalGuidanceSuggested. Some materialmaynot be suitable
for children”; i genitori potrebbero considerare alcune scene non adatte ai
bambini;
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Rapporto finale
- PG-13 per “Parents strongly cautioned. Some materialmay be
inappropriate for children under 13”; alcune scene potrebbero non essere
adatte ai minori di 13 anni;
- R per “Restricted. Under 17 requiresaccompanyingparent or
adultguardian” l’età può variare nei diversi Stati; si tratta di film che
contengono materiale per adulti;
- NC-17 per “No one 17 and under admitted”
I rating sono decisi da un apposito organismo, il cosiddetto Rating Board,
autofinanziato con le tasse pagate da coloro che sottopongono i film alla
classificazione.
Per quanto attiene ai principi che le singole emittenti hanno individuato, si
possono menzionare gli Statements of principles of radio and
televisionbroadcasting adottati nel 1990 dalla National Association of
Broadcasters (NAB). Gli Statements, dopo avere fatto riferimento al Primo
Emendamento della Costituzione americana, hanno invitato i singoli
broadcasters a scrivere individualmente i propri principi guida, e a
selezionare con attenzione il materiale da trasmettere, prestando una
particolare attenzione a tutto il materiale a carattere sessuale e violento.
Tra le previsioni contenute negli Statements, si ritiene opportuno
sottolineare che: la violenza deve essere rappresentata in maniera
responsabile e non deve essere oggetto di sfruttamento; i programmi che
presentano scene di violenza devono mostrarne le conseguenze nelle vittime
e negli autori; le scene di violenza non devono essere eccessive; le scene di
violenza gratuita e i dettagli riguardanti atti brutali o l’agonia fisica devono
essere evitate; un’attenzione particolare deve essere prestata quando i
bambini sono coinvolti nella descrizione di comportamenti violenti, specie
in considerazione dell’alto tasso di violenza minorile che caratterizza gli
Stati Uniti. Secondo quanto previsto all’interno degli Statements, inoltre, ai
broadcasters spetta il compito di tenere in considerazione la composizione e
le aspettative del pubblico nella valutazione dei programmi che hanno a che
fare con la sessualità; infatti, nel caso in cui è probabile che una grossa
fascia di pubblico sia formata da bambini, particolare attenzione deve essere
prestata nel fare riferimento a temi sessuali.
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126
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Rapporto finale
Gli organismi preposti all’azione di controllo
Il CommunicationAct del 1934 ha creato la Federal Communications
Commission, FCC, un’agenzia federale governativa indipendente, arbitro di
televisione, radio e internet negli Stati Uniti, con il compito di regolare le
comunicazioni nazionali e internazionali via radio, televisione, cavo e
satellite. La FCC provvede a distribuire le licenze televisive in seguito ad un
procedimento formale, durante il quale la Commissione valuta se il rilascio
della licenza sia conforme all’interesse pubblico. La Commissione, tuttavia,
in questa sede, non ha alcun potere di controllo. Essa, infatti, può applicare
una sanzione ad una emittente televisiva, o revocarne la licenza, solo se,
dopo avere ottenuto la licenza, il broadcaster ha trasmesso programmi nei
quali è stato utilizzato un linguaggio osceno o è stato trasmesso materiale
indecente nelle fasce orarie in cui è probabile che tra i telespettatori vi siano
anche dei minori16.
Un forma di controllo più rigorosa è prevista al momento del rinnovo delle
licenze, in quanto i cittadini possono, nel corso del procedimento,
intervenire chiedendo che la licenza non venga rinnovata, inviando alla FCC
una “informalobjection” adeguatamente motivata. La stessa Commissione
ha, inoltre, stabilito che le emittenti televisive che chiedono il rinnovo della
propria licenza debbano dimostrare di essersi adeguate alle disposizioni del
già citato ChildrenTelevisionAct, ai sensi del quale le emittenti hanno
l’obbligo di trasmettere, per tre ore alla settimana, dalle 7:00 alle 10:00
disera, programmi educativi per i minori di anni 16.
Per monitorare l’utilizzo delle TV ParentalGuidelines, inoltre, è stato creato
un TV ParentalGuidelinesMonitoring Board, formato da un insieme di
esperti dell’industria televisiva, i quali devono verificare e assicurare che
esista uniformità nell’utilizzo dei simboli. Il Board deve inoltre esaminare
quei programmi la cui classificazione sia stata giudicata inappropriata.
Le emittenti televisive che violano le disposizioni previste dalla legge
federale e dalla FCC e, di conseguenza, trasmettono programmi osceni, o
mettono in onda trasmissioni indecenti nelle fasce diurne, sono sottoposti ad
una procedura di enforcement innanzi la stessa Federal Commission17.
16 L’art. 326 del Communications Act, infatti, proibisce alla FCC di censurare i
programmi televisivi, e di adottare qualsiasi disposizione che possa interferire con la
libertà di espressione dei broadcasters. Ciò è in linea con il principio espresso dal Primo
Emendamento della Costituzione americana.
17
Il potere di dare avvio all’enforcementproceeding è stato attribuito alla FCC dal Title 18
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Rapporto finale
L’enforcementproceeding prende avvio in seguito al recepimento da parte
della FCC di un complaint inviato dai singoli telespettatori, nel quale deve
essere indicato su quali basi si ritiene che l’emittente televisiva in questione
abbia violato le proibizioni che riguardano i programmi osceni o indecenti.
Il programma è, quindi, analizzato dallo staff della FCC. Se la Commissione
ritiene che vi sia stata una violazione da parte dell’emittente televisiva, può
procedere o all’ammonizione del broadcaster, all’imposizione di una
sanzione pecuniaria o, infine, al ritiro della licenza18.
Tra le modifiche più significative al ChildrenTelevisionAct, nel 2006, si
ricorda che la FCC ha deciso di introdurre norme specifiche relative alla
visualizzazione di siti web durante la programmazione per bambini,
proibendo la messa in onda degli indirizzi dei siti internet commerciali.
Il CommunicationDecencyAct ha in origine previsto l’applicazione di
specifiche sanzioni penali in caso di violazione delle norme succitate. Esso,
infatti, stabilisce che a coloro che danno avvio ad una comunicazione
oscena o indecente essendo a conoscenza che il destinatario è un minore
degli anni diciotto si applicano le sanzioni previste nel Titolo 18 del U.S.
Code americano, o la pena della detenzione fino a 2 anni, o entrambe.
Minori e Internet: profili specifici di tutela
Per quel che riguarda l’utilizzo di Internet negli Stati Uniti e, in particolare,
il bilanciamento tra l’uso di tale mezzo e la tutela dei diritti dei soggetti più
deboli, quali i minori, è significativo considerare che la forza della Rete, la
sua assimilazione a mezzo di comunicazione che riconosce la propria tutela
ai sensi del Primo Emendamento alla Costituzione americana e, dunque,
l’interpretazione di ogni sua possibile restrizione come una forma di
censura, rappresentano alcuni dei fattori determinanti per la dichiarazione di
incostituzionalità del CommunicationDecencyAct da parte della Corte
Suprema, nel 1997, su ricorso di alcune organizzazioni attente alla difesa
delle libertà civili in rete, per illegittima restrizione della libertà di
espressione.
18
del USA Code, Section 1464. L’enforcment Bureau è stato creato nel novembre 1999.
Il potere di enforcement della FCC è stato riconosciuto anche a livello giurisprudenziale
dalla Corte Suprema Americana nella sentenza FCC c. Pacifica Foudation, 438 U.S. 726
(1978), in cui la Corte ha affermato che il Governo americano può regolamentare la
trasmissione di materiale indecente.
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Rapporto finale
A seguito di ciò, strettamente connesso ai profili di tutela della riservatezza
del minore in Internet, nel 1999 il Congresso ha approvato il Children’s
Online Privacy ProtectionAct (COPPA), in vigore dal 2000. Esso definisce
con precisione la sorte dei dati personali dei minori stabilendo, ad esempio,
che tutti i siti (e le piattaforme di social network) che raccolgono dati
personali da minori di età inferiore ai 13 anni debbano presentare una chiara
indicazione della politica seguita in materia di privacy, in cui siano
specificate le modalità di utilizzazione dei dati. Inoltre, gli operatori devono
ottenere il consenso “documentabile” da parte dei genitori prima di
raccogliere dati personali di qualsiasi natura di un bambino, dopo averli
informati circa le finalità della raccolta19. L’attuazione della norma è
affidata alla Federal TradeCommission (FTC), organismo che, tra gli altri,
ha il compito di promuovere la self-regulation tra gli operatori del web.
Per tentare di limitare la diffusione di materiale nocivo ai minori in Rete,
negli Stati Uniti si è dunque sperimentato l’utilizzo dei software di
filtraggio, anche definiti come software di parental control.
A questo proposito, il Children’s Internet ProtectionAct (CIPA) è stato
emanato dal Congresso nel 2000 per rispondere alle preoccupazioni circa
l’accesso dei minori a contenuti osceni o nocivi su Internet, andandosi a
sommare alle previsioni già estese alla Rete dal precedente
CommunicationDecencyAct. In particolare, il CIPA impone determinati
requisiti da rispettare all’interno di scuole o biblioteche che si servono di
agevolazioni, in termini di fondi federali veri e propri, per garantire
l’accesso a Internet o connessioni interne attraverso il software E-rate, un
programma che rende alcuni servizi e prodotti di comunicazione più
accessibili per le scuole e le biblioteche. All'inizio del 2001, la FCC ha
fissato specifiche norme di attuazione del CIPA, aggiornate
successivamente nel 2011.
Nello specifico, scuole e biblioteche aderenti al CIPA possono usufruire
delle agevolazioni offerte dal programma E-rate alla sola condizione di
dover certificare l’effettiva attuazione di una politica di sicurezza Internet,
che include la previsione di apposite misure di protezione tecnologiche. Le
misure di protezione devono bloccare o filtrare l’accesso a Internet (nei
computer a cui accedono utenti minori) per le immagini oscene,
pedopornografiche e nocive per i minori. Prima di adottare questa politica di
sicurezza in Internet, le scuole e le biblioteche interessate devono fornire un
19
Cfr. Lugaresi N., Internet, privacy e pubblici poteri negli Stati Uniti, Milano, Giuffrè,
2000, pp. 160 e ss.
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Rapporto finale
preavviso ragionevole e tenere almeno un’udienza pubblica o una riunione
per affrontare e discutere la proposta.
Le scuole soggette al CIPA devono garantire il possesso di due requisiti
supplementari di certificazione: le loro politiche di sicurezza Internet
devono includere il monitoraggio delle attività online dei minori; come
richiesto dal ProtectingChildren in the 21st Century Act, devono educare i
minori ad adottare un comportamento corretto online, sensibilizzarli ed
aiutarli ad interagire con altri individui sui siti di social network e nelle chat
room, ai fini di evitare il proliferare di fenomeni quali, ad esempio, il
cyberbullismo.
Scuole e biblioteche soggette a CIPA sono tenuti ad adottare e attuare una
politica di sicurezza su Internet che riguarda: l’accesso ai minori di
materiali inappropriati su Internet, la sicurezza dei minori nell’utilizzare la
posta elettronica, chat e altre forme immediate di comunicazione elettronica
diretti, l’accesso non autorizzato ed altre attività illecite da parte dei minori
on-line; la divulgazione, l’uso e la diffusione di informazioni personali
riguardanti i minori che non siano autorizzate e, infine, misure che limitano
l’accesso dei minori a materiali ritenuti dannosi per loro.
Scuole e biblioteche devono certificare la conformità al CIPA prima di poter
ricevere finanziamenti federali per l’utilizzo del software e, al fine di
consentire l’accesso per qualunque altro legittimo scopo da parte di persone
adulte che possono utilizzare il sistema, il blocco o il filtraggio del software
durante l’uso del mezzo può essere disattivato da chi ne è autorizzato. Si
tratta, in questo caso, di un aspetto importante da valutare, in quanto le
principali criticità legate all’applicazione di tali meccanismi di controllo e le
considerazioni relative alla loro efficacia riguardano essenzialmente
l’oggettività del poter definire un contenuto “improprio” per un minore e, in
generale, l’incidenza dell’uso dei filtri sulla libertà di espressione
dell’individuo.
Nel corso degli anni sono stati sperimentati negli USA altri strumenti
tecnologici di lesività minore dei diritti costituzionalmente garantiti, quali,
ad esempio, browsers o motori di ricerca appositamente costruiti per
bambini, sistemi di rating assegnati ai singoli siti web ed alternativi ai
meccanismi di filtraggio. Fra questi, si ricordano in particolare: la Platform
for Internet Content Selection, sistema per cui i siti sono etichettati secondo
diversi parametri per il rating e altri software possono invece leggere le
etichette in modo che i siti con contenuti non adatti ai minori possano essere
etichettati e letti dai “software filtro” in maniera da non essere liberamente
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Rapporto finale
accessibili, ma solo attraverso l’inserimento di una password che consenta
di superare il filtro; il Recreational Software AdvisoryCouncil, uno dei
sistemi di rating più usato negli USA, che consente agli editori dei siti web
di stabilire dei parametri di valutazione dei contenuti (es. sesso, violenza,
ecc.) e descriverne il livello ai fini della fruizione ad un pubblico minore.
In conclusione, anche l’utilizzo dei sistemi rating ha dei limiti in termini di
efficacia sul web, in quanto la maggior parte dei siti non è soggetta a rating,
motivo per cui, per garantire una tutela piena e completa dei minori online,
sarebbe necessarie bloccare un’enormità di siti limitando, in questo modo, le
potenzialità del mezzo Internet. Tra le soluzioni auspicabili, vi è dunque non
solo la necessità di muoversi verso la garanzia del blocco dei contenuti, ma
anche quella di sviluppare nuove iniziative che accrescano la
consapevolezza dell’utilizzo di Internet da parte dei minori, come ad
esempio la “Media Education”, che coinvolgano i genitore nell’applicazione
di meccanismi di controllo ad hoc, che promuovano il proliferare di forme
di autoregolamentazione da parte degli operatori della Rete.
1.3.
Il sistema vigente in Gran Bretagna
Il quadro europeo di riferimento
Prima di analizzare nello specifico il sistema di tutela inglese in materia di
media e minori, si ritiene opportuno precisare che i modelli di tutela dei
minori adottati dai Paesi europei si ispirano a quanto contenuto nella
Direttiva europea “Televisione Senza Frontiere” (89/522/CEE). L’Unione
europea riconosce infatti nella protezione dei minori nel settore delle
comunicazioni un interesse pubblico fondamentale, che gli Stati membri
devono perseguire attraverso l’adozione di adeguate misure, come stabilito
dalla direttiva «Televisione senza frontiere» e come confermato dalla
successiva direttiva «Servizi Media e Audiovisivi» (2007/65/CEE), a sua
volta riformulata nel testo consolidato nel 2010 (direttiva 2010/13/UE).
Nel campo d’analisi delineato, la direttiva 2010/13/UE - relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di
media audiovisivi - costituisce infatti uno sviluppo ed un completamento di
quanto previsto precedentemente. Essa è da considerare un intervento
normativo di grande rilievo in quanto estende le norme di protezione dei
minori, prima riservate alla sola programmazione televisiva, a tutti i servizi
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Rapporto finale
audiovisivi, anche ai servizi di media audiovisivi a richiesta, in rapida
espansione, in particolar modo in Rete.
La Commissione europea riserva una particolare attenzione al mondo
dell’industria della tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni,
impegnandosi di controllare in modo scrupoloso il processo di recepimento
negli ordinamenti nazionali degli Stati membri della direttiva sui servizi di
media audiovisivi e promuovendo la cooperazione con l’industria mediatica,
al fine di assicurare maggiore protezione ai giovani utenti di telefonia
mobile e di social network.
Tra gli atti rilevanti adottati di recente dalla Commissione europea, che si
vanno a sommare alle diverse Raccomandazioni in materia degli anni
precedenti20, ha assunto un certo rilievo la Comunicazione recante il
Programma dell’Unione europea in materia di diritti dei minori
(COM(2011)60), presentata il 15 febbraio 2011, che propone una speciale
azione di supporto agli Stati membri, al fine di potenziare la prevenzione, a
rendere i minori più responsabili e partecipi rispetto all’utilizzo delle
tecnologie on line, a contrastare il cyberbullismo e gli altri rischi connessi
alla navigazione in rete ed alla presenza di contenuti dannosi, anche
attraverso la partecipazione attiva al programma europeo «Safer Internet».
La promozione di un sistema di monitoraggio sui sistemi di pagamento su
Internet, il sostegno ai fornitori di servizi finanziari e di servizi Internet o di
posta elettronica nel combattere l'utilizzazione illecita dei loro sistemi
risultano essere oggi tra le priorità d’azione dell’UE in questo settore, anche
al fine di salvaguardare i diritti dei minori.
In riferimento alla tutela dei minori in Rete nei Paesi europei, appare
importante accennare anche alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la
protezione dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale del 25 ottobre
2007 (Convenzione di Lanzarote), entrata in vigore il 1° luglio 2010. Essa
costituisce il primo strumento internazionale a disciplinare i reati commessi
a danno dei minori attraverso l’uso delle nuove tecnologie, tra cui, ad
esempio, il cosiddetto “grooming” (adescamento di minori attraverso
20
Nello specifico, ci si riferisce alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 2006 per la tutela dei minori e della dignità umana e il diritto
di rettifica relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi
e d’informazione in linea ed alla Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998
concernente lo sviluppo della competitività dell’industria dei servizi audiovisivi e
d’informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a
raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana.
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Rapporto finale
Internet). A questo proposito, nonostante l’impianto normativo articolato
che caratterizza tale Paese in materia, si ritiene rilevante segnalare che la
Gran Bretagna, pur avendo firmato la Convenzione di Lanzarote il 5 maggio
2008, risulta ad oggi tra i Paesi europei a dover ancora ratificare
l’innovativo testo convenzionale.
Il sistema normativoinglese
In materia di servizi media audiovisivi, la regolamentazione della
programmazione televisiva in Gran Bretagna impone due vincoli
fondamentali in capo alle imprese televisive, chiamate, da una parte, ad
ottemperare agli obblighi inseriti nelle rispettive licenze, inclusi gli specifici
impegni assunti nelle cosiddette promises of performance; dall’altra, a
rispettare i consumer protectionstandards, ovvero i requisiti generali
imposti a tutela del pubblico - compreso il pubblico minore - e riguardanti
specifiche tematiche, quali la decenza, l’imparzialità, la violenza, ecc.
Premesso ciò, la normativa di riferimento generale che disciplina le
trasmissioni radio- televisive a livello nazionale è il BritishBroadcastingAct
del 199021, così come integrato e modificato nel corso degli anni, il quale ha
introdotto i già citati consumer protectionstandards, standard generali per la
protezione del consumatore cui tutti i servizi devono conformarsi.
In particolare, il BroadcastingAct (Section n. 6) stabilisce che i servizi
televisivi concessionari non possono programmare nulla che possa
“offendere il buon gusto e la decenza, incoraggiare o incitare a delinquere,
indurre ad offendere i sentimenti del pubblico” e, con specifico riferimento
alla programmazione per bambini, vincola il rilascio delle licenze alla
condizione che le emittenti private prevedano, nel proprio palinsesto, un
ammontare di tempo sufficiente da dedicare ad essa.
21
Il sistema televisivo britannico, incardinato sulla presenza di due enti diversi – la BBC,
che costituisce il servizio pubblico inglese e l’ITC, autorità pubblica cui fanno capo le
emittenti televisive private, trova le sue origini nel TelevisionAct del 1954, cfr.
GAMALERI G., Televisione e diritti della persona: il "buono TV", Torino, Società
editrice internazionale, 1996, pp. 149 e ss.
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Rapporto finale
I modelli di autoregolamentazione
A prescindere da quanto previsto, in linea generale, dal BroadcastingAct, il
sistema inglese di tutela dei minori nel settore radiotelevisivo si caratterizza
per una forte presenza di norme di carattere autoregolamentare, che trovano
la propria espressione attraverso l’emanazione, da parte delle autorità di
controllo delle emittenti televisive, di appositi codici di condotta, sottoscritti
dalle stesse emittenti - pubbliche e private - e tesi a stabilire standard
qualitativi e principi di comportamento dedicati alla tutela del pubblico
minore.
Il sistemadi autoregolamentazioneadottato in Gran Bretagnariflette
all’origine una struttura piramidale. La normativa di riferimento22, infatti,
impone alla Broadcasting Standard Commission (BSC)23 - organo creato nel
1996, che detiene poteri regolatori nei confronti di tutte le emittenti
televisive, pubbliche e private - l'obbligo di elaborare un Codice contenente
le regole da seguire riguardo alla rappresentazione della violenza, alle scene
di sesso e che riporti specifici standard relativi al buon gusto e al comune
senso del pudore.
D’altra parte, per le emittenti vige l’obbligo di adeguarsi ai principi stabiliti
dalla BSC attraverso l’emanazione di ulteriori codici di condotta da parte di
due soggetti ulteriori che caratterizzano il panorama radiotelevisivo inglese:
l’IndipendentTelevisionCommission (ITC) e la BritishBroadcasting
Corporation (BBC)24. La prima ha il compito di rilasciare le licenze alle
emittenti private e stabilire i principi e i termini cui devono uniformarsi i
produttori di programmi delle TV commerciali, attraverso l’ITC Programme
Code; la seconda, organo di riferimento per la regolazione della TV
pubblica, indica invece gli standards della programmazione, attraverso le
ProducersGuidelines.
22
23
24
Section 108, supplementaryBroadcastingAct 1996.
La Broadcasting Standard Commission (BSC) nasce dalla fusione di due preesistenti
autorità: il BroadcastingStandardsCouncil e la BroadcastingComplaintsCommission. I
membri della BSC, nominati dal Governo, non potevano essere coinvolti o avere
interesse in attività riguardanti la preparazione diprogrammi televisivi.
La BBC è stata istituita con la “Royal Charter” del 1927 che, insieme all’accordo tra
BBC ed il Segretario di Stato, c.d. Agreement, stabilisce le condizioni di operatività
della TV pubblica. In particolare, esso prevede che la corporazione è indipendente in
tutte le questioni relative al contenuto dei suoi programmi ed i tempi in cui essi sono
trasmessi. La clausola 5 dell’accordo, tuttavia, impone delle obbligazioni relative agli
standard dei programmi.
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Rapporto finale
Dunque, in esecuzione di quanto previsto dagli artt. 107 e 108 del
BroadcastingAct del 1996, la BSC ha adottato il Code on Standards, codice
di condotta in materia di standard dei programmi e, in tema di correttezza
nelle trasmissioni, il Code on Fairness and Privacy. Quest’ultimo,
pubblicato per la prima volta nel 1997, detta i principi guida da seguire al
fine di evitare violazioni della privacy, ingiusti trattamenti di informazioni
inaccurate o distorte nel settore radiotelevisivo e, in particolare, la
trasmissione di programmi che possano violare la privacy o dare luogo a
trattamenti ingiusti.
Il Code on Standards, basato su un codice creato dal precedente
BroadcastingStandardsCouncil, è stato soggetto a diversi aggiornamenti e
modificazioni nel tempo, in linea con le opinioni manifestate dai
broadcasters e da tutte le parti interessate. Con specifico riferimento alle
esigenze dei minori, esso prevede, innanzitutto, un generale dovere di
informazione sulla natura ed il contenuto dei programmi in capo ai
broadcasters, in modo tale da consentire ai genitori di farsi un’opinione
informata sull’adeguatezza dei programmi per i loro bambini25, oltre alla
regolamentazione del cosiddetto sistema di watershed.
A questo proposito, il modello britannico costituisce uno dei sistemi più
essenziali di watershed(spartiacque). Esso consiste in una suddivisione della
programmazione televisiva per fasce orarie, proprio per assicurare una
maggiore tutela ai minori, partendo dal presupposto che vi è, specialmente
tra i genitori, l’esigenza che determinati programmi, in ragione del loro
contenuto, non vengano trasmessi nelle ore in cui la presenza di bambini e
adolescenti davanti alla tv è significativa.
Il sistema prevede che dalle 5:30 fino alle 21:00 tutte le emittenti televisive,
sia pubbliche che private, si impegnino a non trasmettere contenuti che
potrebbero nuocere allo sviluppo dei minori. I programmi per un pubblico
più adulto possono dunque essere trasmessi soltanto dopo le 21:00; da tale
ora in poi, la programmazione di materiale non adatto ai minori deve
avvenire in modo graduale, nel senso che, ad esempio, un programma dai
contenuti più forti sarà trasmesso alle 22.30, anziché a partire dalle 21.00.
D’altra parte, per i programmi trasmessi dopo le 21.00, la responsabilità è da
riconoscersi ai genitori o all’adulto responsabile, pur rimanendo in capo alle
emittenti televisive un impegno generale, nel predisporre la
25
Art. 4 Code on Standards Broadcatsers have a clear duty to give enough information
about the nature and content of programmes so as to allow parents to make an informed
judgment on a programmesuitability for their children to see or hear.
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Rapporto finale
programmazione, a tenere in considerazione il fatto che nelle serate di
venerdì e sabato i bambini tendono ad andare a dormire più tardi.
Il watershedsi applica anche alle tv via cavo e alle tv satellitari, ma qualora
si tratti di trasmissioni criptate a contenuto erotico o violento, queste
possono andare in onda a partire dalle 20.00, mentre il materiale che
richiede un pubblico più adulto soltanto dopo le 22.00. Nonostante il
sistema inglese dedichi un’attenzione particolare alla programmazione
cosiddetta prewatershed – cioè fino alle 19.30 - che deve essere adatta
anche ai bambini dai 5 e gli 8 anni, non tutte le trasmissioni messe in onda
nella fascia protetta sono specificamente indirizzate ad un pubblico minore,
anzi, alcune possono anche avere contenuti poco adatti ai bambini. In questo
caso le emittenti sono obbligate a fornire le necessarie informazioni, anche
con avvisi in onda.
I genitori inglesi ritengono che il sistema di watershed sia efficace e che tale
sia anche la scelta delle 21.00 quale orario di spartiacque. Tale
considerazione è inoltre condizionata dal fatto che tutti i canali, rispetto alla
programmazione dopo il watershed, rispettano comunque un loro codice di
comportamento e, in molti casi, sta alla discrezione di ogni programmatore
decidere cosa mandare in onda. Il limite orario è rispettato da tutti i canali,
ma è naturalmente possibile ignorarlo.
È importante specificare che, tra le disposizioni introdotte dal Code on
Standards, vige anche la previsione relativa alla messa in onda di un segnale
o simbolo - visivo o acustico - che avverta i genitori di esercitare un
maggiore controllo sui bambini che continuano a guardare la TV dopo le
21.00.
Il Codice ITC fornisce un’indicazione di cosa si debba ritenere nocivo allo
sviluppo dei bambini, al fine di assicurare che i principi introdotti con il
BroadcastingAct vengano rispettati. Lo stesso BroadcastingAct del 1990,
Section 7-1 (a), infatti, prevede che la Commissione (ITC) elabori e riveda
periodicamente un codice che fornisca le linee guida per i servizi televisivi.
La violenza non è l’unica ragione per cui un programma non è adatto alla
visione familiare. Altri fattori includono il linguaggio scurrile o blasfemo,
allusioni volgari, comportamenti sessuali espliciti e scene profondamente
angoscianti. L’art. 1 dell’ITC Programme Code definisce le politiche sulla
visione familiare ma, soprattutto, risulta interessante in quanto riconosce la
necessità di dover bilanciare la protezione dei minori con l’impossibilità di
trasmettere programmi che rispondono a determinate esigenze del pubblico
adulto. Per questa ragione, il necessario compromesso si esprime nella
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Rapporto finale
cosiddetta Family Viewing Policydella ITC, che presume esserci un
progressivo declino, nel corso della sera, nella percentuale dei bambini che
guardano la tv, accompagnato da una progressione di materiale più adatto
agli adulti. All’interno di tale progressione le ore 21.00 sono l’orario
normalmente indicato come il limite fino al quale i broadcasters hanno la
responsabilità di assicurare che non sia trasmesso niente di inadatto ai
bambini, proprio come già previsto anche nel Code on Standards. Le
emittenti che godono di licenza devono fornire sufficienti informazioni sia
tramite modelli di programmazione, sia tramite avvisi on air, in modo tale
da aiutare i genitori a scegliere i programmi.
In Gran Bretagna, in materia di programmazione dei film, il sistema di
rating utilizzato per la classificazione dei film trasmessi in televisione da
parte delle emittenti private è quello adottato, dal 1912, dalla British Board
of Film Classification (BBFC), autorità indipendente e non-governativa che,
a seguito dell’emanazione del Video RecordingsAct del 1984, si occupa
anche della classificazione di contenuti video e dvd.
Il codice ITC, all’art. 1.4, ha espressamente previsto che la classificazione
della BBFC debba essere usata come guida per la programmazione, in base
alla quale non possono andare in onda le seguenti tipologie di programmi:
1) prima delle 20 film della categoria 12 (vietati ai minori di 12);
2) prima delle 21 film della categoria 15 (vietati ai minori di 15);
3) prima delle 22 film della categoria 18 (vietati ai minori di 18);
4) per i film della categoria 18R (materiale pornografico), il divieto è
assoluto.
I parametri impiegati dal BBFC ai fini della classificazione cinematografica
sono: 1) il tema trattato; 2) il linguaggio; 3) la nudità; 4) il sesso; 5) la
violenza; 6) le tecniche imitabili (uso di armi, dettagli di tecniche criminali,
etc); 7) l’orrore; 8) la droga. Le categorie in cui vengono suddivisi i film,
invece, sono le seguenti:
1) U (Universal) = film per tutti
2) PG (ParentalGuidance)= film per tutti, ma che potrebbero urtare la
sensibilità di bambini più piccoli di 8 anni o particolarmente sensibili
3) 12 = film vietati ai minori di 12 anni
4) 15 = film vietati ai minori di 15
5) 18 = film per soli adulti
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Rapporto finale
6) R18 = film pornografici o altri contenuti forti, possono essere visti solo
al cinema o acquistati nei sex shops.
Ad oggi, in materia di tutela del rapporto tra i minori e l’utilizzo dei media,
le Producer Guidelines della BBC e l’OfcomBroadcasting Code
costituiscono gli strumenti di autoregolamentazione fondamentali nel
prevedere dettagliatamente caratteri dei contenuti, criteri di valutazione e
tipologie di trasmissioni con l’obiettivo di garantire la massima protezione
ai soggetti minori. In particolare, le Producer Guidelines, adottate dalla BBC
e applicate ai canali pubblici per la produzione e la programmazione di
contenuti, indicano, ai capitoli 6 e 7, le disposizioni relative alla
trasmissione di programmi indecenti e violenti. Ad entrambe le tipologie di
contenuti si applica lo stesso watershedgià introdotto dalla BSC, ed è
compito dei broadcasters prestare attenzione sia alla messa in onda di scene
di sesso esplicito o di violenza che all’uso di linguaggio forte, non solo nei
palinsesti radio e tv, ma anche ai siti internet di riferimento.
Il ruolo delle autorità indipendenti
Come è emerso dallo studio realizzato, il sistema inglese di tutela dei minori
in materia di TV ed Internet risulta sostanzialmente imperniato sul ruolo
svolto dai diversi organismi ed autorità indipendenti che si sono succeduti
nel tempo e che, oggi, sono confluiti nell’Office of Communications
(OFCOM), l’autorità regolatrice indipendente cui è attribuita la competenza
del settore delle comunicazioni.
Si è già accennato in precedenza come la specifica competenza in materia di
controllo sui contenuti delle trasmissioni televisive, in relazione alla visione
da parte dei minori, venga autoregolamentata - come nel caso delle TV
pubbliche - o affidata, dagli atti normativi generali, a specifiche autorità
indipendenti che adottano dei codici di condotta e che, in caso di violazione,
ricorrono all’applicazione di apposite sanzioni.
Mentre per l’emittenza pubblica, il controllo sul rispetto delle linee guida,
costantemente soggette a processi di revisione ed aggiornamento, è affidato
alla BBC Trust, con l’entrata in vigore del CommunicationAct, nel 2003, al
fine di razionalizzare il sistema, caratterizzato dalla presenza di svariati
organismi dai compiti simili, tenuto anche conto della stretta
interdipendenza che esiste oggi tra televisione, telecomunicazioni ed
internet, è stata disposta la creazione di un’unica autorità, l’OFCOM
appunto, a cui sono state trasferite le funzioni finora svolte da ITC, Radio
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Rapporto finale
Authority, la Radiocommunications Agency, BSC, OFTEL (Office of
Telecommunications) ed da altri organismi.
Il Communications Act, istitutivo dell’OFCOM, costituisce oggi la fonte
principale di disciplina dei contenuti televisivi in materia, recependo le
previsioni in tema di applicazione di standard adeguati alla protezione dei
minori contenute nel BroadcastingAct e nei precedenti codici di condotta
adottati da ITC e BSC, prima della creazione dello stesso OFCOM.
L’OFCOM è stato istituito con il compito, tra gli altri, di redigere un
apposito codice di comportamento, l’OfcomBroadcasting Code, rivolto in
particolare ai giornalisti radiofonici e televisivi con l’obiettivo di bilanciare
la libertà di espressione dei soggetti destinatari con l’esigenza di tutela del
pubblico minore. Esso contiene un’apposita sezione dedicata alle norme che
i broadcasters devono rispettare, vietando la messa in onda di contenuti
suscettibili di danneggiare i minori di 18 anni e determinando le fasce orarie
in cui è possibile collocare in palinsesto i contenuti non adatti ai minori di
15 anni. Il Codice ripropone sostanzialmente il sistema di watershed
previsto dai codici precedenti e le restrizione che caratterizzano le visioni
non a pagamento.
Per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, in Gran Bretagna è compito
dell’OFCOM garantire l’osservanza del codice attraverso la previsione di
appositi meccanismi di controllo e di segnalazione di contenuti inopportuni
o nocivi ai minori.
I meccanismi di controllo sulle televisioni sono esclusivamente successivi e
non preventivi. Non esiste alcun tipo di censura o di controllo prima della
messa in onda delle trasmissioni: gli organi di sorveglianza intervengono
successivamente per punire le eventuali violazioni, attraverso sanzioni che
vanno dal semplice ammonimento, alla presentazione di scuse in
trasmissione, al pagamento di una multa calcolata in percentuale dei ricavi
pubblicitari, alla pubblicazione della decisione in merito alla violazione fino
al ritiro della licenza.
Analogamente all’OFCOM, la BBC vigila sui programmi trasmessi dalla tv
pubblica attraverso il ProgrammeComplaint Unit, un organo interno cui
possono essere rivolti reclami relativi alle trasmissioni. Avverso le decisioni
di tale organismo può essere proposto appello ad una commissione di
Governatori della BBC. I Governatori, inoltre, presentano un rapporto
annuale sulla conformità dei programmi agli standards indicati nelle
Guidelines e fanno una valutazione dell’attività svolta dalla Complaint
Unit.
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Rapporto finale
Oltre ai reclami alle autorità indipendenti, è possibile denunziare una
violazione rivolgendosi direttamente all’autorità giudiziaria, nel caso in cui
la violazione riguardi norme generali in tema di oscenità, razzismo, offese
alla religione, ecc.
Significativo è inoltre, fin dalla sua creazione, il ruolo affidato all’OFCOM
in materia di studi e ricerche funzionali a definire il perimetro d’azione
rispetto all’utilizzo delle nuove tecnologie e di internet, ai profili di tutela
che questo implica ed alle opportunità di regolazione ad esso applicabili.
Negli ultimi tempi, in Gran Bretagna, i genitori hanno manifestato la
necessità di prevedere una qualche forma di “filtraggio” del Web, che dia ad
essi la possibilità di intervenire come è reso possibile sulle reti digitali e a
pagamento, che forniscono strumenti di “parental control” con l’inserimento
di password ed il blocco di canali e programmi indesiderati. Per tale
ragione, recentemente, è in fase di studio da parte del governo britannico, a
seguito anche della forte pressione ricevuta da parte delle associazioni dei
genitori, di un sistema di “parental control” su cellullari, computer, ipad e
altri strumenti che consentono l’accesso ad internet.
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Rapporto finale
2.
MINORI E NUOVE TECNOLOGIE IN FRANCIA
2.1.
Status del minore nell’ordinamento costituzionale
francese
Nell’ordinamento francese il fondamento costituzionale della protezione del
minore è ritenuto sussistere all’art. I della Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino del 1789 (tuttora dotata di valore giuridico in forza
del rinvio operato dal Preambolo della Costituzione del 1958), dalle cui
affermazioni secondo le quali “tutti gli uomini nascono e rimangono liberi e
uguali nei diritti” è stato pacificamente derivato che i fanciulli siano
anch’essi soggetti di diritto da tutelare. Addirittura nel periodo
rivoluzionario si era tentata, con la riforma della famiglia del 1792, la
parificazione giuridica dei componenti della famiglia, eliminando la figura
della patria potestà, soluzione poi non recepita del Codice civile del 1804.
Dal punto di vista legislativo, l’atto che storicamente ha provveduto a
fornire misure sistematiche per la protezione dell’infanzia è stata la legge 24
luglio 1889 relativa alla “protectiondes enfants maltraités et abandonnés”.
Successivamente, solo alla fine degli anni ’80 vi è stata una decisa
accelerazione del quadro normativo di riferimento; prima con la legge 22
luglio 1987 sulla patria potestà, che ha inserito un primo riferimento
all’interesse superiore del minore, e poi con la legge del 10 luglio 1989 che
ha apportato significative modifiche al Code d'Action Sociale et
desFamilles, nel senso di riconoscere importanti interventi in termini di
prevenzione e supporto all’infanzia. Infine, con la ratifica della
Convenzione sui diritti del fanciullo è stata creata la figura del Défenseurdes
enfants, una autorità amministrativa indipendente creata con legge n. 2000196 per l’attuazione della Convenzione di New York.
A livello costituzionale, tuttavia, la tutela del minore in quanto tale ha
tardato a trovare uno specifico fondamento giuridico, anche in
considerazione del noto ritardo prima nella ratifica e poi nella diretta
applicabilità della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Solo a partire dagli anni ’90 il Conseil d’Etatprima (sent. 10 luglio 1996,
Aghane) e la Court de Cassationpoi (sent. 18 maggio 2005, n. 02-20613)
hanno affermato l’applicabilità delle norme CEDU nella parte in cui impone
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la primaria considerazione dell’interesse del fanciullo anche al potere
esecutivo e all’autorità giudiziaria.
Infine, onde completare il quadro sistematico relativo alla tutela del minore
nell’ordinamento francese, è opportuno menzionare il concetto di
majoritésexuelle, ossia l’età a partire dalla quale si è in ritenuti capaci di
intrattenere una relazione sessuale con una persona di propria scelta, senza
che quest’ultima possa essere punibile per la relazione medesima (art. 22725 del Codice penale). Tale soglia, attualmente fissata ai 15 anni di età dopo
un intenso dibattito (che tuttora persiste), e dopo che, fino al 1982, era
previsto un regime diverso e un’età più alta per le relazioni omosessuali. La
soglia dei 15 anni di età è derivata dall’età alla quale è consentito il
matrimonio per la donna (art. 144 del Codice civile) e non è allineata all’età
fino alla quale è previsto l’obbligo scolastico (16 anni).
2.2.
La disciplina legislativa generale sulla protezione dei
minori (legge n. 2007-593, del 5 marzo 2007)
Il quadro normativo è stato innovato a livello legislativo nel 2007, con la
legge n. 593 del 5 marzo, nella quale – recependo appunto gli indirizzi della
giurisprudenza citata – si afferma il principio della protezione dell’infanzia.
La stessa legge ha poi assorbito nella figura di nuova creazione del
Défenseurdesdroitsle funzioni di difesa e promozione dei diritti dei minori
assolte dal 2000 dal Défenseurdes enfants.
Le linee di sviluppo della legge del 2007 sono anzitutto le seguenti:
- Mettere a fuoco e dare priorità alla componente "prevenzione" della
protezione dei minori, accompagnando i minori e le loro famiglie nelle
fasi importanti della vita e per rilevare situazioni pericolose, abuso o le
difficoltà incontrate dai genitori nell'educazione dei loro figli;
- Migliorare e ridefinire il sistema di allarme, segnalazione e la
valutazionedel rischio di danni, anche attraverso un migliore
coordinamento della protezione amministrativa (Aide Sociale à
l'Enfance) e la tutela giurisdizionale (procuratore)
- Diversificare le modalità di intervento e di sostegno per i minori e le
loro famiglie.
La legge mette al centro della sua attuazione il Dipartimento (ossia l’ente
territoriale paragonabile alla “nostra” provincia), mediante la creazione di
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un Osservatorio dipartimentale di protezione dell'infanzia, responsabile
per la raccolta, l’analisi, la valutazione e con il compito di fornire
raccomandazioni sulle politiche locali di protezione della infanzia.
Nello specifico, per quanto riguarda la protezione dei minori nei mezzi di
comunicazione, la legge 30 settembre 1986 (dunque, precedente rispetto alla
direttiva TV senza frontiere) prevede l’obbligo in capo al Conseilsupérieur
de l’audiovisueldi “proteggere” i minori nei programmi dei servizi
audiovisivi, creando altresì uno specifico organismo per la valutazione dei
film al fine della loro classificazione rispetto al pubblico destinatario.
2.3.
La regolazione sulle comunicazioni elettroniche: la
loiHadopie l’approccio interventista sul diritto d’autore
L’ordinamento francese ha storicamente avuto una maggiore pervasività
della legislazione nella regolazione dei comportamenti privati, affermando
una posizione del Legislatore in senso assai più forte ed incisivo di quanto
non si sia verificato altrove. Basti pensare alla legislazione sulla laicità negli
uffici pubblici (cd. legge sul velo).
Lo stesso indirizzo “interventista” si ritrova anche nella regolazione in
materia di comunicazioni elettroniche e di profili collaterali a queste. Ad
esempio, da ultima è stata varata la cd. “legge anti Amazon”, che vieta, per
i libri venduti dai negozi online, il cumulo tra consegna gratuita e sconto
addizionale superiore al 5%.
Il caso di maggiore impatto, anche nell’opinione pubblica internazionale è
costituito sicuramente dalla cd. LoiHadopi, ossia dalla legge 2009-669, del
19 giugno 2009, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, e intitolata “Création
et Internet”. Hadopiè l’acronimo di Haute Autorité pour la
diffusiondesoeuvres et la protectiondesdroitssur Internet, ossia l’autorità
preposta al controllo dei comportamenti degli utenti di Internet lesivi del
diritto d’autore. La versione finale della legge (n. 2009-1311, del 28 ottobre
2009, cd. Hadopi II) testimonia un incisivo intervento correttivo svolto dal
Conseilconstitutionnelcon la sentenza n. 2009-580 DC del 10 giugno 2009,
che ha depotenziato alcuni principi cardine del primo provvedimento
approvato dal Parlamento nazionale.
Nel quadro risultante dagli interventi menzionati, si identifica una sorta di
“diritto fondamentale” all’accesso alla rete; contestualmente, si procede a
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un coordinamento tra i poteri dell’Autorità costituita dalla legge e l’autorità
giurisdizionale, introducendo un tema di dibattito che non si limita al
contesto interno francese. In particolare, il Conseilconstitutionnel ha
affermato che “lo sviluppo generalizzato dei servizi pubblici di
comunicazione online e l’importanza di questi ultimi per la partecipazione
alla democrazia e l’espressione di idee e opinioni, le libertà di
comunicazione dei pensieri e di opinioni sancite dalla Dichiarazione dei
Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 costituiscono libertà implicite per
accedere a tali servizi”.
La legge ha avuto particolare risonanza nel dibattito internazionale, in
quanto contiene una scelta normativa estremamente netta nei confronti degli
utenti i cui comportamenti violino la proprietà intellettuale: un utente
scoperto a scaricare file protetti da copyright (rectius: il titolare
dell’abbonamento per la connessione internet dal quale si verificano tali
comportamenti), dopo una notifica via e-mail, in caso di persistenza della
violazione riceverà allora una raccomandata, e poi, in via ultimativa, sarà
convocato dal giudice, che potrà decidere non solo una sanzione pecuniaria,
ma eventualmente anche la disconnessione forzata dell’utenza.
2.4.
La situazione attuale della protezioni dei minori su
internet e le azioni per un web più sicuro
Quanto alla repressione e al contrasto alle attività legate alla
pedopornografia, il codice penale (artt. 227-23 e 227-24) vieta non solo la
diffusione, la circolazione, la cessione e l’offerta di materiale
pedopornografico (sia materialmente che attraverso la rete), ma anche la
mera detenzione sul proprio terminale. Tali misure sono supportate nella
dimensione strumentale dalla creazione di una unità specifica delle forse
dell’ordine, finalizzata alla “caccia” dei predatori sessuali online: la
modifica degli artt. 706-35-1 e 706-47-3 del Codice di procedura penale ha
infatti rivisitato i poteri della cellula di sorveglianza della gendarmeria di
Rosny-sous-Bois, creando specifiche figure di cyberenquêteurs.
Dal 2011 le leggi annuali sulla sicurezza (cd. LOPPSI) hanno
progressivamente perfezionato i meccanismi di blocco dei siti
pedopornografici, anche se basati su server esterni al territorio francese.
Una fotografia dettagliata dello stato dell’arte sul tema internet e minori in
Francia
è
rinvenibile
nell’ultimo
rapporto
elaborato
dal
FONDAZIONE CENSIS
147
13451_2013
Rapporto finale
Défenseurdesdroits(attualmente, l’ultimo rapporto disponibile è relativo
all’anno
2012:
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport-droitenfants-bd-2012.pdf).
In questa sede si evidenziano diverse proposte di revisione della disciplina
vigente, che vale forse la pena riportare puntualmente:
- la legislazione francese non preveda al momento l’obbligatorietà per gli
ISP di rendere sempre possibile la segnalazione dei contenuti lesivi per i
minori (mentre invece ciò avviene per i giochi online);
- la stessa regolazione sui giochi online non contempla tuttavia un esplicito
obbligo di menzionare nelle pubblicità sui giochi il divieto di utilizzo ai
minori di 18 anni;
La Francia ha contribuito con le Presidenze dell’UE e del G8 nel 2011 a
rilanciare sul piano internazionale la priorità per un programma intitolato
“internet responsabile”, che poi è stato percorso anche dalla Commissione
europea con specifico riferimento ai minori con l’azione “Self-regulation for
a Better Internet for Kids” (http://ec.europa.eu/digital-agenda/selfregulation-better-internet-kids).
Le azioni poste in essere in Francia all’interno del programma Safer Internet
France raggruppano un programma di sensibilizzazione (Internet Sans
Crainte, ossia “internet senza paura”), un numero verde di assistenza (Net
Ecoute, rivolto in particolare ai genitori) e un servizio di segnalazione dei
contenuti illeciti (Point de
contact).
È significativo notare che
l’azione del Point de contact
abbia visto come assolutamente
centrale, almeno nei numeri, gli
interventi
tesi
alla
segnalazione, da un lato di
contenuti accessibili ai minori e
ritenuti lesivi per il loro
sviluppo, e, dall’altro, di
immagini di abusi sessuali su
minori (v. grafico accanto).
Risultati dell’attività del Poit de contact nel 2012
Il programma Safer Internet
FONDAZIONE CENSIS
148
13451_2013
Rapporto finale
France (http://www.saferinternet.fr/), finanziato con fondi dell’Unione
europea, è posto in essere da tre operatori principali:
- Tralalere, operatore di campagne di sensibilizzazione e produttore di
risorse multimediali per la formazione
- E-enfance, associazione che opera in partenariato con i più noti e diffusi
ISP e social network e che promuove una azione di monitoraggio attivo
dei contenuti al fine della protezione dell’infanzia e dell’adolescenza
- l’AssociationdesFournisseurs d'Accès(AFA), che raggruppa i principali
ISP e operatori di rete
Gli obiettivi del programma Internet Sans Craintecomprendono la
sensibilizzazione dei minori (e in particolare degli adolescenti) sui rischi
connessi all’uso di internet, la sensibilizzazione e l’informazione di genitori
e insegnanti. Inoltre, il programma promuove ateliers di formazione formali
e informali, diretti sia ai minori che agli educatori, con moduli strutturati
sulla conoscenza del mezzo internet e sui rischi di un suo utilizzo privo della
consapevolezza necessaria.
Tra le campagne di sensibilizzazione rivolte all’infanzia e all’adolescenza,
merita sicuramente di essere segnalato il programma “Vinz&Lou”
(http://www.vinzetlou.net/) promosso dalla Tralalere. Si tratta di video
animati che sono andati a comporre una vera e propria serie a cartoni che
illustra in un linguaggio accessibile e con una veste grafica capace di
attrarre l’attenzione dei più piccoli i rischi derivanti dall’uso di internet.
Dal punto di vista dell’autoregolazione, merita sicuramente menzione la
lista delle best practicesper il rapporto internet/minori stilate dall’Unione
nazionale
delle
associazioni
familiari
(Union
nationaledesAssociationsfamiliales, UNAF) e dalla ONG Action Innocence,
disponibile
al
sito
http://www.unaf.fr/IMG/pdf/Dossier_pratique_n5_Ados_et_portables_avril
_2010_Vdef_2_.pdf
Sempre Action Innocence ha elaborato una serie di materiali didattici per
genitori e insegnanti, al fine di guidare gli educatori alla promozione di una
maggiore consapevolezza nell’uso di internet da parte dei minori,
informandoli altresì dei mezzi di controllo a disposizione:
http://www.actioninnocence.org/monaco/web/Telecharger__spots__affiches
_147_.html
FONDAZIONE CENSIS
149
13451_2013
Rapporto finale
3.
MEDIA E MINORI NEL CONTESTO SPAGNOLO
3.1.
Premessa
I media audiovisivi e la rete internet sono oggi un veicolo per il costante
esercizio di diritti e libertà fondamentali quali il diritto all'informazione e
alla comunicazione oltre che il diritto all’istruzione. Anche in virtù di tali
ragioni il loro utilizzo da fasce sempre più ampie di popolazione è in
continua crescita. La sempre maggiore pervasività dei media e le
conseguenti ricadute quotidiane che il loro impiego ha nelle vite dei fruitori,
hanno fatto crescere le esigenze di tutela verso tutti quei soggetti che
possano essere lesi da utilizzi distorsivi.
In particolare è emersa la necessità di tutelare i minori verso gli effetti sortiti
da una mancata consapevolezza nell’utilizzo dei media nella piena
consapevolezza della potenza e della influenza che essi hanno nelle loro
vite.
Nel contesto spagnolo i primi passi in tale direzione sono stati mossi nel
1994 con la ricezione della direttiva 89/552/CEE sulla televisione senza
frontiere che è si occupata della protezione dei minori con particolare
riferimento alla pubblicità rivolta agli stessi e alla programmazione
televisiva.
Tuttavia, il punto riferimento normativo, nel contesto spagnolo, deve essere
certamente considerata la Ley 7/2010 de 31 de marzo che rappresenta la
prima legge sistemica in materia di comunicazione audio-visiva. La suddetta
legge ha portato alla creazione del ConsejoEstatal de MediosAudiovisuales
(CEMA) che, prima di estinguersi in favore della ComisiónNacional de
losMercados y la Competencia (CNMC), era responsabile delle attività di
monitoraggio, controllo e sanzione degli illeciti nel sistema mediale
spagnolo.
FONDAZIONE CENSIS
150
13451_2013
3.2.
Rapporto finale
La legge generale sulla comunicazione audio-visiva: la
Ley 7/2010, de 31 de marzo
La Ley 7/2010 de 31 de marzo, è la prima legge spagnola in cui è riunita
tutta la disciplina dei mezzi di comunicazione nel contesto spagnolo, e al
suo interno sono contenuti importanti riferimenti alla tutela dei minori in
rapporto ai contenuti audio-visivi.
In particolare, l’articolo 7 della sopracitata disposizione è interamente
dedicato ai diritti dei minori in relazione ai contenuti audio-visivi.
Il primo comma dell’articolo 7 sancisce il diritto dei bambini a non vedere
la propria immagine e la voce utilizzate sui media audiovisivi senza il loro
consenso o quello di un legale rappresentante.
All’interno degli altri commi del medesimo articolo, il legislatore si è
occupato degli aspetti concernenti la programmazione e i contenuti mediali
sancendo che:
- È vietata l’emissione di contenuti audiovisivi che possano nuocere
gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in
particolare di quei programmi che contengano scene pornografiche,
contenuti sessuali espliciti, o violenza gratuita.
- I programmi a contenuto dannoso possono essere trasmessi solo tra le 22
e le 6 e, in ogni caso, devono essere sempre preceduti da un avviso
acustico e visivo. Nello specifico quelli dedicati al gioco d'azzardo e alle
scommesse possono essere rilasciati solo tra l’una e le 5.
- Si aggiungono tre fasce orarie a protezione rinforzata: tra le 8 e le 9, tra
le 17 e le 20, nel caso di giorni feriali e tra le 9 e le 12 il sabato, la
domenica e nelle festività nazionali.
- Si applica la protezione rinforzata i seguenti giorni: 1 e 6 gennaio,
venerdì Santo, 1 maggio, 12 ottobre, 1 novembre e il 6, 8 e 25 dicembre.
All’interno di tale disposizione è disciplinato anche il rapporto tra minori e
pubblicità presenti nell’audiovisivo, con l’obiettivo di allontanare quelle che
possano arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni. Alle
comunicazioni commerciali, secondo l’art. 7 comma 3 della Ley 7/2010 de
31 de marzo sono poste le seguenti limitazioni:
a) non devono esortare direttamente i minorenni ad acquistare o noleggiare
prodotti o servizi sfruttando la loro inesperienza o credulità;
FONDAZIONE CENSIS
151
13451_2013
Rapporto finale
b) non devono esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri
ad acquistare beni o servizi;
c) non devono sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei
genitori, negli insegnanti o altro per persuadere gli stessi ad acquistare
beni o servizi;
d) non devono mostrare, senza giustificato motivo, minorenni in situazioni
pericolose;
e) non devono incoraggiare comportamenti
disuguaglianza tra uomini e donne;
che
promuovono
la
f) le comunicazioni relative ai prodotti destinati principalmente ai bambini,
come i giocattoli, non devono indurre in errore circa le caratteristiche e la
sicurezza degli stessi. 26
La Ley 7/2010, de 31 de marzo, ha anche portato alla creazione del
ConsejoEstatal de MediosAudiovisuales (CEMA), l’autorità indipendente
che si occupava della vigilanza e della regolamentazione delle attività dei
media. 27
Il CEMA è stato l’organismo responsabile del controllo e del monitoraggio
della conformità della legge tema di audiovisivi statali. I suoi obiettivi
erano quelli di garantire:
a) libero esercizio della comunicazione audiovisiva su radio, televisione e
servizi interattivi correlati, come previsto dalla legge 7/2010 de 31 de
marzo;
b) piena efficacia dei diritti e degli obblighi derivanti dalla legge 7/2010 de
31 de marzo, per ciò che riguarda i minori;
c) trasparenza e pluralismo nel settore dei media audiovisivi;
26 I commi 2 e 5 dell’art. 7 della Ley 7/2010, de 31 de marzosono stati modificati dalla
Ley 6/2012, de 1 de agosto che è intervenuta per rendere più flessibili i meccanismi di
gestione del servizio pubblico audio-televisivo per le Comunità Autonome. In
particolare, l’innovazione più significativa introdotta dalla Ley 6/2012 de 1 de agosto
risiede nell’introduzione dell’obbligo per i prestatori di servizio di sviluppare cataloghi
di programmi separati per i contenuti che possano nuocere gravemente allo sviluppo
fisico, mentale o morale dei minori. A tal fine viene prevista la creazione di meccanismi
efficaci, aggiornabili e facile da usare che consentano il controllo parentale bloccando il
contenuto dannoso per i minori, in modo tale che essi non possano accedere a contenuti
inadatti.
27
Titolo V, Ley 7/2010 de 31 de marzo.
FONDAZIONE CENSIS
152
13451_2013
Rapporto finale
d) indipendenza e imparzialità del settore statale di radio, televisione e
servizi interattivi correlati e adempimento della sua missione di servizio
pubblico.
Nell’ottica di una razionalizzazione dei meccanismi di regolamentazione, lo
scorso anno con la Ley 3/2013, de 4 de junio è stata creata un’unica autorità
indipendente regolatrice che ha assunto le competenze di diversi organi si
controllo, tra cui il predetto ConsejoEstatal de MediosAudiovisuales.
Nata dalla necessità di tagliare sul costo della regolamentazione la
ComisiónNacional de losMercados y la Competencia (CNMC) è
l’organismo che si occupa di garantire la concorrenza leale dei mercati e
regola tutti i settori produttivi dell’economia spagnola con l’obiettivo di
proteggere i consumatori.
La ComisiónNacional de losMercados y la Competencia (CNMC) è
operativa dal 7 ottobre 2013, èdotata di personalità giuridica, indipendente
dal governo e soggetto a controllo parlamentare.
All’articolo 4 delle seconde disposizioni aggiuntive della Ley 3/2013, de 4
de junio è stabilito che è compito della Commissione Nazionale del Mercato
e della Concorrenza l’assunzione del materiale tecnico e umano necessario
per l’esercizio delle funzioni delle autorità estinte, tra cui figura anche la
CEMA.
A tal proposito è La Dirección de Telecomunicaciones y del Sector
Audiovisual della Commissione Nazionale del Mercato e della Concorrenza,
l’organo responsabile per la regolazione e il monitoraggio del settore audiovisivo.
Il CNCM ha di fatto sostituito il CEMA, assumendo l’onore del controllo e
la sanzione degli illeciti in materia di media e minori.
Nel dicembre 2013 il CNMC ha multato Mediaset Spagna (Telecinco e
Cuatro) con una sanzione di € 1.570.000 e Atresmedia (Antena 3 e laSexta)
con una sanzione di € 448.000 per avere trasmesso programmi inadatti a un
pubblico di minori senza averli adeguatamente segnalati, così violando le
disposizioni contenute nella Ley 7/2010 de 31 de marzo a tutela dei
minori28.
28 Nel caso Mediaset erano state mandate in onda puntate di serie televisive senza che vi
fosse la segnalazione di contenuti inadatti a bambini sotto i 13 anni. Le violazioni
commesse da Atresmedia andavano nella stessa direzione: vi era stata l’omissione di
segnalazione di contenuti inadatti a un pubblico inferiore rispettivamente a 12 e 18 anni.
FONDAZIONE CENSIS
153
13451_2013
3.3.
Rapporto finale
L’evoluzione dell’ordinamento spagnolo in materia di
media e minori tra norme e forme di
autoregolamentazione
La Ley 25/1994, de 12 de julio
La necessità di un’attenzione alla protezione dei minori nel rapporto con i
media è stata riconosciuta, nel corso del tempo, da una specificità di
normative che hanno cercato di conformare i contenuti mediali alle esigenze
di tutela degli esseri umani ancora in formazione.
I primi passi in tale direzione sono stati compiuti vent’anni fa con la Ley
25/1994, de 12 de julio, attuativa della direttiva 89/552/CEE.
La legge, agli articoli 12, 16, 17 e nella quarta disposizione aggiuntiva
Medidasadicionales de protección a la juventud y a la infancia, si occupa
della protezione dei minori con particolare riferimento alla pubblicità rivolta
agli stessi, come poi farà la legge generale sull’audio-visivo. Nello specifico
è stabilito che le informazioni commerciali non devono contenere immagini
o messaggi che potrebbero causare turbamento alle qualità morali dei
minori, né sfruttare la fiducia dei bambini nei loro genitori, gli insegnanti o
in altre persone di riferimento per la commercializzazione di prodotti.
La legge, all’articolo 17, fa riferimento alla programmazione audiotelevisiva a tutela dei minori, in particolare viene sancito che:
- i programmi in grado di nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale
dei minori possono andare in onda solo tra le 22 e le 6 e in ogni caso
devono essere segnalati;
- in caso di interruzione pubblicitaria di tali programmi, alla ripresa è
necessario segnalare l’eventuale inadeguatezza di fruizione per i minori.
E’ inoltre garantita al Governo, la possibilità di stabilire l’obbligo per i
produttori di ricevitori di incorporare meccanismi automatici per la
disconnessione - in caso di contenuti a rischio - e di richiedere ai servizi
televisivi di includere, nelle loro emissioni, i codici per attivare detti
meccanismi secondo la volontà del ricevitore.
FONDAZIONE CENSIS
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13451_2013
Rapporto finale
La classificazione dei programmi adatti ai minori
Nel contesto spagnolo, la classificazione dei programmi adatti ai minori è
definita dal Real Decreto 410/2002, de 3 de mayo29 che, oltre a sviluppare
criteri standard di classificazione, individua i meccanismi di segnalazione
che le diverse emittenti devono impiegare.
In particolare sono individuate 6 tipologie di programmi: i programmi
particolarmente raccomandati per i bambini; i programmi per tutti; i
programmi sconsigliati ai bambini al di sotto dei 7 anni (NR 7), i programmi
sconsigliati ai bambini al di sotto dei 13anni (NR 13), i programmi
sconsigliati ai minori di 18 anni (NR 18), i programmi X.
La classificazione dei programmi:
- I programmi particolarmente raccomandati per i bambini sono quei
programmi a contenuto esemplare che promuovo la diffusione di valori
positivi come la nonviolenza, la solidarietà, la tutela dell’ambiente, la
giustizia e la cooperazione. Al loro interno non sono presenti contenuti a
sfondo sessuale o contenuti violenti e, la loro eventuale presenza è a
scopo educativo.
- I programmi per tutti sono quei programmi in cui possono essere
rappresentati i comportamenti degli adulti a patto che non presentino
conflitti al loro interno.La presenza di contenuti a sfondo sessuale è
ammessa solo escludendo manifestazioni erotiche: sono permesse,
quindi, solo nudità innocenti. E’ vietata qualsiasi forma di violenza che il
minore potrebbe associare ai soggetti dell’ambiente affettivo che lo
circonda
- I programmi sconsigliati ai bambini al di sotto dei 7 anni, sono quei
programmi che contengono contenuti atti a creare turbamento nei minori
di 7 anni o risultano incompatibili con la loro educazione: ad esempio
programmi in cui vengono esplicitati episodi di violenza, verbale o fisica,
o vengono mostrate droghe. Fanno parte di questo tipo di programmi tutti
quei contenuti che potrebbero portare ad un’alterazione negativa del
normale stato caratteriale del bambino suscitando ansia, paura, eccessiva
preoccupazione e terrore
- I programmi sconsigliati ai bambini al di sotto dei 13anni, sono quei
programmi che contemplano il consumo esplicito di droghe e di
29
Il Real decreto 410/2002, de 3 de mayo, modifica il comma 3 dell'articolo 17 della legge
25/1994 del 12 luglio, come modificato dalla legge 22/1999, del 7 giugno.
FONDAZIONE CENSIS
155
13451_2013
Rapporto finale
comportamenti leciti ma dannosi per la salute del minore, ad esempio
l’eccessiva magrezza. Oltre a questi si aggiungono i programmi a
contenuti razzisti, violenti, sessisti e che incitano comportamenti
intolleranti. E’ contemplata la rappresentazione dei contenuti sessuali
solo se sono intrecciati a effettivi rapporti sentimentali e la componente
erotica sia marginale nell’intreccio narrativo.
- I programmi sconsigliati ai minori di 18 anni sono quei programmiche
incitano in maniera esplicita al consumo di droghe e di alcool, ad
atteggiamenti violenti e all’interno dei quali sono rappresentati contenuti
a sfondo sessuali in maniera esplicita. All’interno di essi la violenza,
verbale e fisica, non è impiegata a fini educativi ma può essere anche
gratuita.
- I programmi X sono quei programmi particolarmente dedicati a un
pubblico adulto. Al loro interno è possibile trovare: scene di violenza
gratuita, contenuti sessuali e pornografici espliciti.
Convenzione di autoregolamentazione del mezzo televisivo per la
programmazione di alcuni contenuti in materia di protezione dei
bambini e minori
La convenzione è stata firmata nel 1993 dal Ministero dell'Istruzione e il
Dipartimento di Educazione delle Comunità Autonome e le reti televisive
con l’obiettivo di istituire una autoregolamentazione programmatica in
materia di protezione dei minori rispetto al medium televisivo. All’interno
del documento viene dichiarata la volontà di costruire una programmazione
televisiva che sia promotrice di valori positivi quali: il rispetto per
l'individuo, la tolleranza, la solidarietà, la giustizia e la cooperazione nonché
possa diffondere messaggi educativi.
Dichiarazione manifesto del Difensore Civico di Madrid en favor de una
televisión de calidad para niños y adolescentes e pubblicazione
Programación y contenidos de la televisión e internet: la opinión de
losmenoressobre la protección de susderechos
Nel 2003, il difensore civico di Madrid ha presentato una dichiarazione
manifesto dal titolo: “Manifiesto del Defensor del Pueblo en favor de una
televisión de calidad para niños y adolescentes”, in cui assieme a16
associazioni di settore rivendicava la creazione di un ConsejoAudiovisual di
livello statale attingendo dalle diverse esperienze delle Comunità Autonome
FONDAZIONE CENSIS
156
13451_2013
Rapporto finale
oltre a una programmazione audio televisiva di qualità per bambini e
minori.
Nel 2010, lo stesso difensore civico ha presentato la pubblicazione
monografica “Programación y contenidos de la televisión e internet: la
opinión de losmenoressobre la protección de susderechos” dando voce alle
preoccupazioni per la tutela dei giovani e dei bambini rispetto a un sistema
in cui i contenuti mediali sono sempre più facilmente fruibili.
Lo scenario in cui si muove la pubblicazione del difensore civico è quello di
un mondo in cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono
utilizzate dai minori come strumenti di apprendimento e di intrattenimento
con una frequenza impensabile anche solo una generazione fa. Proprio
l’aumento dell’utilizzo ha portato i minori ad essere esposti a rischi sempre
maggiori nel rapportarsi ai media, soprattutto considerando che questi
trascorrono una sempre crescente quantità di tempo libero in loro
compagnia.
Accanto alle preoccupazioni per i contenuti dei cosiddetti media
tradizionali, all’interno del rapporto emerge un altro fattore di
preoccupazione: la rete internet.
Il materiale informatico a disposizione dei bambini e degli adolescenti è in
progressivo aumento e l'accesso al Web è quotidiano nella vita dei bambini.
Attraverso social network, chat room, forum, blog, i bambini interagiscono
tra di loro o con estranei potenzialmente distribuiti su scala planetaria.
Il difensore civico ha quindi condotto uno studio su oltre 3200 ragazzi tra i
12 e 18 anni con l’obiettivo di analizzare la percezione che gli adolescenti
spagnoli hanno rispetto ai principali rischi connessi all’utilizzo di internet e
dei loro diritti fondamentali circa i contenuti audio-visivi30.
Dalla ricerca è emerso che:
- Sono i genitori a controllare, per una buona percentuale degli intervistati,
35,8%, quello che i minori vedono in televisione.
- La maggior parte degli intervistati, il 54,7%, afferma di essere d’accordo
che gli adulti mettano controlli di accesso che limitino la possibilità di
visualizzare alcuni programmi ritenuti inidonei.
30
Il campione di studio era costituito da un totale di 3.219 adolescenti, età 12 e 18, che
frequentavano scuole pubbliche nell’anno accademico 2009/2010. I ragazzi sono stati
intervistati in 150 scuole pubbliche diverse concertate su tutto il territorio spagnolo con
un questionario contente 59 domande chiuse.
FONDAZIONE CENSIS
157
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Rapporto finale
- Il 69,1% ritiene che, in generale, i meccanismi di segnalazione dei
contenuti televisivi non adatti ai minori, non siano adeguati31.
3.4.
Il caso Catalano
La Ley 8/1995 de 27 de julio
L’anno successivo all’approvazione della citata Ley 25/1994, il Parlamento
di Cataluna promulgò la Ley 8/1995 de 27 de julio, di modificadellaLey
37/1991, de 30 septiembresulle misure di protezione materia di adozione.
Sebbene l’obiettivo principale della legge fosse quello di garantire il
corretto e libero sviluppo della personalità del bambino e dell’adolescente,
al suo interno non mancano riferimenti a un accesso regolato a contenuti
audio-visivi. In particolare l’articolo 36 disciplina il rapporto tra la stampa,
la radio e la televisione rispetto ai minori, rimandando alle disposizioni già
citate dalla Ley 25/1994 e aggiungendo, al quinto comma, che è compito del
Governo da assicurare che tutti i media dedicati a bambini e ai ragazzi
abbiano una particolare attenzione educativa.
All’interno di tale disposizione, ampio spazio è dato alla relazione tra
educazione e sviluppo della personalità del minore. L’educazione è
considerata come prioritaria per lo sviluppo delle facoltà cognitive, della
sensibilità e della personalità del minore e proprio per tale ragione la legge
contiene un riferimento esplicito alla educazione ai media. Nell’articolo 53,
comma 1, è riconosciuto al Governo il compito di educare i bambini e gli
adolescenti all’utilizzo dei mezzi di comunicazione.
Anche in questo caso l’educazione sottende a un uso consapevole dei media
da parte dei minori.
Altre iniziative legislative del Governo della Catalogna sono il Decreto
295/2000, de 31 de agosto e il Decreto 361/2002, de 24 de diciembre
all’interno dei quali sono indicate le modalità per informare gli adulti circa
l’idoneità dei programmi per i minori.
Principi per l’attuazione della CCRTV (Corporación Catalana de Radio y
Televisión) e dei mezzi di comunicazione
31
I meccanismi di segnalazione sono definiti dall’ art. 7 comma 3 della Ley 7/2010 de 31
de marzo.
FONDAZIONE CENSIS
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Rapporto finale
La Corporación Catalana de Radio y Televisión, agenzia del governo della
Catalogna, incaricata di produrre e distribuire audiovisivi con l’obiettivo di
garantire la normalizzazione linguistica e culturale catalana, approvò nel
maggio 2002 una serie di principi di azione per raggiungere tali scopi.Tra
questi principi, il numero 11, èdedicato alla protezione dei minori rispetto a
contenuti discorsivi nell’audiovisivo. Tale principio mira a evitare che:
scene violente, messaggi a contenuti discriminatori, sequenze o commenti
che possano portare all’uso di sostanza illecite o al gioco d'azzardo
compulsivo, contenuti con un riferimento sessuale esplicito entrino in
contatto con i minori per non turbare il loro normale sviluppo psichico.
Consejo del Audiovisualde Cataluña
I Consejos del Audiovisual, sono nati con l’obiettivo di promuovere
attivamente valori etici quali tolleranza e rispetto e garantire che lo
svolgimento dell’attività di comunicazione, nei contesti regionali, sia
conforme alle regole.
Nel conteso spagnolo, tra i Consejos del Audiovisualpiù attivi vi è quello
catalano: il Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC).
Istituito dalla Legge 2/2000 del Parlamento della Catalogna è l'autorità di
regolamentazione per la comunicazione audiovisiva in Catalogna. Il
Consejo del Audiovisual de Cataluña ha anche l’obiettivo di promuovere e
garantire il pluralismo politico, religioso, sociale, linguistico e culturale
all'intero sistema audiovisivo in Catalogna; e di proteggere i bambini e gli
adolescenti da tutti quei contenuti offensivi per la dignità umana contrari al
principio di uguaglianza, nonché di garantire il rispetto della normativa in
materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendita. Per perseguire tali
obiettivi all’autorità sono assegnati poteri sanzionatori.
Tra le diverse iniziative del Consejo del Audiovisual de Cataluña, si segnala
La educación en elentornoaudiovisual del 2003, Libro Bianco nato in un
contesto di crescente preoccupazione per gli effetti che una esposizione
mediatica impropria e nociva potesse avere sui minori.
All’interno del Libro bianco sui media e minori, sono raccolti tutti quei
principi necessari a rispondere alla preoccupazioni su come affrontare in
maniera virtuosa il tema del rapporto tra minori e media audio-visivi. Oltre a
una disamina sul rapporto sempre più simbiotico esistente tra media a e
minori, nel libro bianco sono anche analizzati quei contenuti a rischio per
l’integrità e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti.
FONDAZIONE CENSIS
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Rapporto finale
Per ciò che attiene al rapporto tra media e minori, l’approccio utilizzato dal
Consejo del Audiovisual de Cataluñanon è volto a verificare gli effetti
consequenziali che l’esposizione mediatica può sortire sul comportamento
dei minori quanto più che altro è interessato a indagare sulla natura del
rapporto stesso.
I media sono concepiti come una sorta di ecosistema all’interno del quale gli
utenti (minori e non) sviluppano la propria personalità in maniera
relazionale. Caratteristica essenziale del sistema mediatico risiede proprio
nella sua relazionalità, nell’essere un ambiente che vive di contaminazioni
tra i diversi aspetti del suo contesto. Proprio alla luce di tale visione il libro
dedica ampio spazio al ruolo centrale che l’educazione a un consapevole uso
dei media gioca nella salvaguardia dei minori da tutti quei possibili utilizzi
distorsivi. Maggiore sarà il bagaglio di strumenti cognitivi e teorici che i
minori hanno rispetto al sistema mediale, maggiore sarà la possibilità che
questi vengano impiegati con scopi virtuosi.
A tal proposito non va dimenticato che i media hanno sempre più
prepotentemente assunto il ruolo di forti agenti di socializzazione, ovvero di
agenzie tutt’altro che secondarie nel processo che porta l'individuo a
strutturare la sua personalità sociale.
Oltre che a sottolineare il ruolo socializzante dei media, nel libro bianco,
vengono messi in luce anche i suoi aspetti educativi: è necessaria una
educazione ai media anche se essi stessi sono agenti educativi, poiché gli
audiovisivi contribuiscono in modo funzionale all'educazione culturale e
morale dei bambini e dei giovani.
All’interno del libro sono poi analizzati i diversi contenuti di rischiosi,
ovvero tutti quei contenuti atti a creare turbamento per i minori e gli
adolescenti.
La educación en elentornoaudiovisualinserisce tra i contenuti rischiosi:
- Contenuti violenti, sessisti o razzisti, pornografici.
- Che tendono a corrompere la lingua.
- Che violano le regole del rispetto per gli altri.
- Che violano il diritto d’onore, la riservatezza e la privacy degli individui.
Quello che emerge dal libro bianco sui media e minori è che i media
audiovisivi costruiscono un ambiente che pervade la vita dei minori
ponendosi come importanti strumenti di socializzazione e di istruzione.
FONDAZIONE CENSIS
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Rapporto finale
Proprio in virtù del ruolo innegabile che giocano all’interno della vita dei
giovani e dei bambini è necessaria una forte educazione al consumo mediale
per rendere i minori consapevoli dei rischi che si celano dietro strumenti
d’uso così quotidiano.
Bibliografia
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FONDAZIONE CENSIS
161
Parte quarta
INTERNET E MINORI: INIZIATIVE EUROPEE, PROPOSTE
32
DI LEGGE E BUONE PRATICHE IN ITALIA
32
Testo curato in collaborazione con il Corecom
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Rapporto finale
Nel 1999 la Commissione Europea ha lanciato il programma Safer Internet,
per promuovere un utilizzo sicuro della rete e delle nuove tecnologie da
parte dei più giovani.
A livello europeo, la stessa Commissione co-finanzia la nascita di tanti
Safer Internet Centre (SIC) in ogni Paese membro, in modo da ridurre la
frammentazione delle azioni nazionali e valorizzare le diverse iniziative
locali, coordinandole in un unico network. I SIC portano avanti programmi
di educazione e sensibilizzazione, forniscono informazioni, consigli e
supporto in caso di esperienze problematiche legate ai Nuovi Media,
permettono di segnalare la presenza online di materiale illegale o
pedopornografico.
Il Safer Internet Day è la giornata mondiale organizzata annualmente nel
mese di febbraio e dedicata alla sicurezza in rete, al fine di promuovere
l’uso sicuro e responsabile delle tecnologie online e di telefonia mobile,
specialmente tra i bambini e i giovani di tutto il mondo.
Importante è anche il Programma Dafne, giunto alla terza
programmazione, che ha finanziato progetti utili alla lotta e all’educazione
contro la violenza, anche virtuale, dei giovani.
Gli ultimi sviluppi sul fronte europeo sono i finanziamenti previsti
dall’agenda digitale 2014-2020 dove sono state inserite misure per la tutela
e la protezione di bambini e adolescenti europei online nel programma di
sviluppo della rete Connecting Europe Facility (CEF Telecom),
all’interno del quale sono previsti finanziamenti nell’ambito Safer Internet
e Cybersecurity.
Fra le ultime novità c’è l’istituzione di EAN, Rete Europa Anti-bullismo,
che vede il coinvolgimento di 17 organizzazioni provenienti da 13 Paesi
dell’Unione Europea, di cui 4 italiane. Lo scopo dell’EAN è quello di
coordinare azioni ed interventi anti-bullismo a livello europeo nonché la
condivisione e lo scambio di idee in merito al problema e la possibilità
formativa, rivolte a tutti i professionisti che operano nel campo.
Durante lo scorso anno si è registrata una crescente preoccupazione per i
reati connessi al cybercrimine tra gli utilizzatori di Internet in Europa. In
crescita in tutta Europa sono anche i timori rispetto alle diverse tipologie di
reato (furto di identità; pirateria della casella di posta elettronica o del
profilo sui social media; ritrovarsi vittima di frodi legate ad una transazione
bancaria o con carte di credito).
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Rapporto finale
Molte anche le iniziative dei big della tecnologia per la giornata
internazionale della sicurezza sul web. Google ha messo a punto due
vademecum, uno per le famiglie e uno 'allargato' a tutti gli utenti, in cui dà
consigli su come proteggersi. Intel pone l'accento sulla sicurezza dei
dispositivi mobili e F-Secure mette in guardia contro i “malware” per pc che
"tentano di rubare i nostri soldi, i nostri contenuti e i nostri dati". Anche
Microsoft Italia in collaborazione con la Polizia postale ha offerto il suo
contributo alla giornata della sicurezza sul web.
Infatti nel2014 le denunce per cyberbullismo a danno di minori raccolte
dalla Polizia postale e delle Comunicazioni sono aumentate. Dall'1 gennaio
al 31 dicembre le vittime di prepotenze online sono state 345, contro le 190
del 2013, e il reato più diffuso è il furto di identità nei social network (114
casi denunciati nel 2014, 23 nel 2013). Secondo un'indagine presentata da
Moige e Polizia, 1 ragazzo su 3 accetta online amicizie da estranei e 1 su 5
incontra questi sconosciuti anche offline.
Dall'indagine emerge anche che solo un minore su 7 si connette per studiare:
il 24% chatta, il 22% scarica e ascolta musica, il 18% gioca e guarda
immagini. Il 30% usa la rete per trovare nuove amicizie, il 37% fa amicizia
con sconosciuti e il 19% confessa di averli incontrati anche nella vita
offline. Un ragazzo su tre dice inoltre di non utilizzare mai la propria
identità in rete. Il 13% tra chi ha 14-20 anni si è esposto al fenomeno del
sexting, mentre uno studente su 4 dichiara di aver ricevuto contenuti a
sfondo sessuale. 6 adolescenti su 10 almeno una volta hanno utilizzato foto
o video per prendere in giro qualcuno.
Si registra un trend in ascesa dei reati che riguardano l'uso del web e sono
numerosi i ragazzi autori di reato.
Dai dati delle denunce emerge che nel 2014 le vittime di stalking via web
sono state 6, quelle per diffamazione online 73. A denunciare ingiurie via
email, via social network e via telefono sono stati 45 ragazzi, a denunciare
minacce 50. Le vittime di molestie invece sono state 30, quelle di diffusione
e divulgazione di materiale pedopornografico 27.
Altre indagini condotte allo scopo di comprendere quanto la diffusione dei
social networks influenzi le abitudini dei fruitori di internet, rivelano infatti
come quasi la metà degli adolescenti (47%) ha avuto esperienza di contatti
in rete allo scopo di fornire dati personali, il 41,4% è entrato in siti che
indicavano il divieto di accesso per i minori e il 39,8% ha ricevuto almeno
una volta richieste di incontro dal vivo da uno sconosciuto sul web. Le
ricerche hanno inoltre dimostrato un’elevata percentuale di contatti con
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persone che si sono poi rivelate avere falsato la propria identità e
percentuali allarmanti su visioni di immagini inadatte (24,9%) o
ricezione di messaggi volgari e offensivi (20,7% degli utenti intervistati).
Per aver accesso a Facebook, Twitter, Linkedin, ecc., o semplicemente
acquistare qualcosa su siti specializzati, è sufficiente infatti creare un
proprio “profilo” ossia condividere informazioni personali; in poche parole
“raccontarsi” o mettere a disposizione di estranei cosiddetti “dati
sensibili”.Ed un minore ha maggiori difficoltà a comprendere quanto questo
possa risultare rischioso in termini di sicurezza personale.
E’ per questo che la Web security specialmente in tema di tutela dei minori
rappresenta una delle nuove frontiere del diritto. E’ necessaria infatti una
regolamentazione complessiva della materia, e risultati soddisfacenti
possono essere raggiunti solo coinvolgendo gli attori istituzionali, ma anche
quanti operano nell’ambito della rete come gli internet providers, con
l’obiettivo di definire tra l’altro contenuti e regole di comportamento anche
a favore dei minori. L’obiettivo deve essere quello di giungere ad una
“navigazione responsabile”.
Il 13 marzo 2014 il Parlamento europeo ha approva la Direttiva sulla Cyber
Security, uno dei punti principali dell’Agenda Digitale Europea, che tocca
più da vicino il cittadino e su cui il cittadino è chiamato ad intervenire.
Prima di tutto imparando.
È anche per questo che alcune delle azioni dell’Agenda Digitale Europea su
questo tema strategico sono rivolte proprio alla formazione, non solo degli
adulti ma anche e soprattutto dei bambini. Approvata la Direttiva sulla
Cyber Security, adesso il compito della Commissione si sposta sul
monitorare i Paesi Membri, che hanno la responsabilità di riportare gli
obblighi della Direttiva Europea in norme e direttive nazionali. E qui la
strada non è in discesa, sia per la riottosità dimostrata da diversi Paesi nel
seguire con convinzione la strategia europea sulla sicurezza (che ha alla
base il riconoscimento del valore prioritario di un sistema europeo e quindi
omogeneo e trasparente al suo interno) sia per il loro stato di preparazione
(tecnologico, culturale) ancora molto differenziato.
Visto la gravità dei fatti e viste le direttive dell’Unione Europea in materia si
è reso necessario intervenire dal punto di vista normativo anche in Italia,
con proposte legislative e accordi ad hoc per prevenire e combattere il
cyberbullismo.
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L’8 gennaio 2014 il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, ha
approvato la prima bozza del Codice di autoregolamentazione anticyberbullismo, il quale prevede che: “gli operatori della Rete, e in
particolare coloro che operano nei servizi di social networking, si
impegnino ad attivare appositi meccanismi di segnalazione di episodi di
cyberbullismo, al fine di prevenire e contrastare il proliferare del
fenomeno” che però, per l’avvicendarsi dei governi, è rimasta in stand by.
Anche in questo caso al tavolo hanno partecipato rappresentanti delle
istituzioni, delle associazioni, degli operatori della rete, quali Google,
Microsoft, Autorità per la privacy e Garante per l’infanzia, Confindustria
digitale, ecc.
Altri due provvedimenti risalgono al 2007 a firma del Ministero
dell’Istruzione.
La direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, “Linee di indirizzo
generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al
bullismo”, istituisce gli Osservatori regionali permanenti sul bullismo, attivi
presso gli Uffici scolastici regionali, che garantiscono sia una rilevazione e
un monitoraggio costante del fenomeno sia il supporto alle attività promosse
dalle istituzioni scolastiche singolarmente e/o in collaborazione con altre
strutture operanti nel territorio. Gli Osservatori, inoltre, hanno fatto da
collegamento con le diverse istituzioni che a livello nazionale si occupano di
educazione alla legalità.
Dalla direttiva di evince che: “Spetta alla singola scuola ricercare la
strategia educativa più idonea ed efficace nell’azione promozionale di
educazione alla cittadinanza e, contestualmente, di prevenzione e di
contrasto ai fenomeni di bullismo e di violenza che possono verificarsi nella
scuola stessa o nell’ambiente in cui essa opera”.
La seconda direttiva, sempre ad opera del Ministero dell’Istruzione, è
dell’anno 2007 e porta come oggetto “Linee di indirizzo ed indicazioni in
materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante
l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e
di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. In questo caso si pone la
questione dell’utilizzo responsabile delle nuove tecnologie all’interno della
scuola.
Per quanto riguarda le iniziative realizzate recentemente, il Ministero della
Giustizia ha lanciato il progetto «Safer Internet-Generazioni Connesse» per
un utilizzo consapevole di internet e dei new media. Poiché anche le scuole
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sono luoghi strategici e deputati a dare risposte adeguate al problema del
cyberbullismo, il Ministero ha realizzato sia il portale «smontailbullo.it» che
il portale «URP Social», primo social tematico che una pubblica
amministrazione realizza, nei quali vengono offerte alle scuole opportunità
di approfondimento e di orientamento rispetto a questo fenomeno sociale,
sempre più dilagante.
Nell'ottica del processo di rinnovamento della didattica educativa e della
formazionesegnato dall'interazione fra tecnologia mobile e concetto di rete,
il
Ministero
ha
realizzato
inoltre
due
social
tematici:
«www.webimparoweb.eu» e «www.ilsocial.eu», rivolti ai ragazzi under13
eover 14, i quali sono espressione di una piazza virtuale dove poter
comunicare esocializzare le proprie esperienze, emozioni nel rispetto delle
regole sulla sicurezzainformatica, della netiquette e delle norme sulla
privacy.
Anche in Parlamento si moltiplicano le iniziative per contrastare il
fenomeno del Cyberbullismo.
Al Senato, l’ultimo, in ordine di tempo, è il disegno di legge
1261“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo” presentato in Senato il 27 gennaio 2014
assegnato alla Commissione Affari Costituzionali il 27 marzo
2014.Attualmente sono in votazione gli emendamenti al testo unificato con
il Ddl 1620 “ Disposizioni per la prevenzione e contrasto del fenomeno
del bullismo e del cyberbullsimo e per la corretta utilizzazione della rete
internet a tutela dei minori”. Il Ddl prevede il coinvolgimento della prima
agenzia educativa, la famiglia, e attraverso la prevenzione, l’accertamento,
la sanzione e infine la protezione delle vittime si pone l’obiettivo di
arrestare il fenomeno, inserendo alcune novità.
“Determinante è poi l’«educazione digitale» di bambini e ragazzi, che si
intende favorire attraverso uno specifico percorso didattico finalizzato a
responsabilizzare gli stessi minori e a promuoverne la consapevolezza in
ordine ai rischi - oltre che alle opportunità - correlati all’uso della rete.
Alla Camera dei Deputati invece è incardinato in Commissione giustizia
l’AC 1986 “Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto del bullismo
e del bullismo informatico”, che prevede misure per la prevenzione e il
contrasto del bullismo e del bullismoinformatico e allo scopo definisce gli
atti di bullismo e di bullismo informatico;prevede specifiche sanzioni penali
(reclusione da sei mesi a quattro anni);disciplina il risarcimento dei danni
causati alle strutture scolastiche;regola le attività del dirigente scolastico che
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venga a conoscenza di attività di bullismo. Particolare attenzione all’art. 3
della proposta di legge è posta sui comportamenti che debbono essere
considerati “atti di bullismo informatico”.
Si tratta dei seguenti comportamenti:
a) i messaggi on line violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in
un forum;
b) la spedizione reiterata di messaggi insultanti mirati a ferire la vittima;
offenderequalcuno al fine di danneggiarlo gratuitamente e con cattiveria
via e-mail, messaggisticaistantanea o sui social network;
c) la sostituzione di persona al fine spedire messaggi o pubblicare testi
reprensibili;
d) la pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti su un'altra
persona;
e) l'ottenimento della fiducia di qualcuno con l'inganno al fine di pubblicare
o condividerecon altri le informazioni confidate via mezzi elettronici;
f) l'esclusione deliberata di una persona da gruppi on-line al fine di
provocare unsentimento di emarginazione;
g) le molestie e le denigrazioni minacciose mirate a incutere timore;
h) la registrazione con apparecchi elettronici di video o di audio degli atti di
bullismo e la pubblicazione degli stessi sui siti internet.
Proposte regionali
A livello regionale si prevede il sostegno a progetti con approccio
multidisciplinare volti al rispetto della dignità della persona, alla
valorizzazione delle diversità, alla tutela dell'integrità psico-fisica di
bambini e adolescenti e alla diffusione della cultura della legalità, specie in
ambito scolastico. Si privilegiano progetti elaborati in raccordo scuolaterritorio-famiglia e si promuove l'uso consapevole degli strumenti
informatici e della rete.
Via libera, inoltre, all'istituzione della Consulta regionale del bullismo.
L'organismo, che avrà compiti propositivi e di raccordo tra tutti i soggetti
coinvolti, si avvarrà del supporto del Garante regionale dell'infanzia e
dell'adolescenza, dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la legalità,
dell'Osservatorio permanente sulle famiglie della Regione Lazio e
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dell'Osservatorio permanente sul fenomeno del bullismo, istituito presso
l'Ufficio scolastico regionale.
***
Un’esperienza pilota
In occasione della ricerca, il Corecom Lazio ha aperto un profilo facebook
con una pagina di sensibilizzazione al tema dal titolo “Internet e Minori”.
Ciò ha permesso di sondare quanto questo tema fosse conosciuto dalle
persone in condivisione con la pagina.
Le persone che hanno aderito all’iniziativa della pagina hanno dimostrato di
conoscere la tematiche di internet e minori, e tutte hanno mostrato di essere
spaventate dall’incontrollabilità del fenomeno.
La maggior parte dei genitori interrogati sa di non avere controllo sui propri
figli e sa quanti pericoli si nascondono dietro l’accettazione di un’amicizia
su facebook.
Inizialmente su circa 100 persone, le domande in chat hanno permesso di
focalizzare che la maggior parte di loro è a conoscenza del “problema” ma
non sa bene come affrontarlo. Tutte le persone hanno ben chiaro il pericolo
di internet e delle sue insidie ma ognuna di queste (genitori in particolar
modo) non sa in che modo gestirlo.
Le frasi più frequenti su tale questione sono state:
- “evito di far navigare i miei figli su internet”;
- “controllo ciò che i miei figli guardano in rete”;
- “a mia figlia è vietato navigare su internet”;
- “non ho controllo sul cellulare di mia figlia, e questo mi preoccupa”;
- “sono terrorizzata dalle 300 amicizie che mia figlia di 10 anni ha su
facebook”;
- “mio figlio passa la maggior parte del suo tempo libero a navigare in
internet”.
Successivamente lo studio ha individuato, riguardo al consenso da parte dei
genitori all’iscrizione a Facebook di bambini di 10 anni, due schieramenti
principali:
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La maggior parte dei genitori raggiunti, con figli di 10 anni senza fratelli più
grandi, non acconsente all’iscrizione a facebook del figlio minore, ma la
vieta in modo drastico:
- “ho vietato l’iscrizione a face book a mia figlia nella maniera più
assoluta”;
- “quando non sono a casa stacco la rete wifi, per evitare che mio figlio si
colleghi senza la mia presenza e si iscriva a facebook”;
- “modifico spesso la password del computer di casa così da evitare che
mia figlia navighi in internet senza la mia presenza e tenti di iscriversi a
face book nonostante i miei divieti”.
Altri genitori, con figli di 10 anni con fratelli maggiori di 15, acconsentono
all’iscrizione a facebook del figlio minore di 13, contanto sulla supervisione
di quello di più grande di qualche anno:
- “lascio navigare il piccolo di dieci anni soltanto quando è presente la
sorella di 16”;
- “mia figlia di dieci anni è iscritta a facebook ma condivide tutte le sue
cose con il profilo di suo fratello più grande”;
- “ho lasciato che mia figlia si iscrivesse a facebook perché mi fido di lei
come mi sono fidata della sorella”;
- “credo che se tra fratelli c’è una condivisione del profilo facebook si
corrano meno rischi”;
- “sono spaventata da facebook ma tutte le sue amiche sono iscritte e ho
dovuto cedere”.
La ricerca ha inoltre messo in luce quanto la maggior parte dei genitori
(circa 50 soggetti) si senta impotente davanti alla mancanza di controlli dei
propri figli su internet. Purtroppo non essendoci la possibilità di bloccare
l’accesso a facebook e avendo la possibilità di falsificare le iscrizioni o di
farle grazie all’aiuto di amici, il controllo genitoriale è molto limitato su
questo fronte:
- “le vieto di iscriversi a facebook ma come posso controllarla quando è a
casa di un’amica?”;
- “le sue amiche la emarginano perché non condivide le loro pubblicazioni
su face book non essendo iscritta”;
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- “non c’è controllo, gli amici di mio figlio hanno condiviso un video fatto
con il cellulare all’interno della scuola senza che le professoresse se ne
accorgessero”;
- “mio figlio riceve ogni giorno video girati nella scuola e fatti poi girare in
internet senza alcun controllo”.
La moda di facebook è talmente pressante che per un genitore è veramente
difficile controllarla e soprattutto evitarla perché prima o poi da parte di un
figlio verrà fatta l’iscrizione, pena l’esclusione dal gruppo.
Sarebbe auspicabile pensare ad una modalità di controllo e supervisione per
i genitori più sicura, come ad esempio la possibilità di inserire il codice
fiscale come dato obbligatorio per l’iscrizione a facebook, così da superare
in partenza il problema delle date di nascita falsificate:
- “dopo tre mesi che era iscritta, l’ho rintracciata nonostante si fosse
aumentata di dieci anni la sua età”;
- “mio figlio si è iscritto con la mia data di nascita ed il suo nome”;
- “tutti gli amici di mio figlio sono iscritti a face book con un falso nome
ed una falsa data di nascita”.
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Rapporto finale
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