Istruzioni per una corretta compilazione della parcella

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Istruzioni per una corretta compilazione della parcella
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
per la circoscrizione del Tribunale di Pisa
Ente pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia
Istruzioni per una corretta compilazione della parcella
TARIFFA E COMMENTARIO
La corretta predisposizione della parcella professionale passa anzitutto attraverso una approfondita
lettura della Tariffa Professionale e del relativo commentario.
Nel commentario, in calce ad ogni articolo è presente un esauriente commento interpretativo che
consente di risolvere tutti i principali dubbi in ordine all’applicazione delle norme tariffarie.
Una particolare attenzione deve essere rivolta alla sezione “Considerazioni e precisazioni sull’articolo nel
suo complesso” in cui, in relazione a ciascun articolo, viene precisata l’applicabilità:
1. dei rimborsi di spese (art. 18)
2. delle indennità (art. 19)
3. della maggiorazione (art. 23)
4. degli onorari graduali (art. 26) in combinazione con il disposto dell’art. 22 e dell’art. 21
La tariffa con il commentario è disponibile sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili (www.cndcec.it ) e sul sito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Pisa (www.odcecpisa.it).
Sul sito sono inoltre a disposizione alcune utility di calcolo sviluppate su fogli elettronici che possono
agevolare la corretta determinazione delle tariffa relativamente a:
tenuta della contabilità
bilancio d’esercizio
dichiarazione dei redditi
dichiarazione sostituti d’imposta
consulenza generica e continuativa
nota spese per ricorso tributario
onorari graduali art 26
collegio sindacale
liquidazioni
perizie valutazione e pareri
costituzione società
trasformazioni
componimenti amichevoli
consulenza contrattuale
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RAPPORTI CON ALTRE TARIFFE
In tutti i casi in cui il dottore commercialista svolge l’attività di ausiliario del giudice, non è applicabile la
Tariffa Professionale dei dottori commercialisti ma è applicabile la tariffa per i consulenti tecnici di
ufficio, con le tabelle aggiornate con il Decreto 30 maggio 2002 del Ministero della Giustizia, riportato
nella Gazzetta Ufficiale N. 182 del 5 Agosto 2002 il cui testo è disponibile sul sito dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa www.odcec.pi.it .
PROCEDURE E RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE PER LA TASSAZIONE DELLE NOTULE DAL CONSIGLIO
DELL’ORDINE
Per ottenere il parere favorevole alla liquidazione, la parcella deve essere formalmente corretta nel
senso che tutti gli articoli richiamati devono essere applicabili al caso concreto.
Per cui:
A)
Quando l’applicabilità di un articolo è soggetta alla presenza di specifiche condizioni, il collega
dovrà dichiarare che sussistono le condizioni per poter applicare la disposizione tariffaria.
B)
Devono essere indicati tutti gli elementi utili per il calcolo degli onorari e quindi, indicare:
B.1 : Per la specifica indicazione della disposizione tariffaria articolo, comma, tabella, lettera,
numero;
B.2: Il valore della pratica, espressamente e non per relationem con riferimento ad altri atti o
documenti;
B.3: Quando richiesto dalle disposizioni tariffarie, il numero di ore impiegate ovvero il numero
di pagine per gli atti e documenti predisposti dal professionista.
Per evitare di dimenticare l’inserimento di uno di questi elementi fondamentali per un corretto calcolo
degli onorari è assolutamente necessario ed indispensabile l’utilizzo della modulistica e delle utility
presenti sul sito.
E’ fortemente raccomandata, nel caso di più prestazioni svolte, raggruppare i vari compensi per
ciascuna prestazione.
Nel caso, ad esempio, di una parcella per tenuta contabilità e consulenza contrattuale si indicheranno
prima tutti i compensi spettanti per la contabilità (onorari specifici, graduali, indennità, rimborsi spese) e
poi tutti i compensi per la consulenza contrattuale (onorari specifici, graduali, indennità, rimborsi
spese). Così facendo sarà più agevole individuare la spettanza delle varie voci mentre diversamente (e
cioè accorpando indennità, onorari graduali, etc.) ciò potrà non essere possibile.
RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
Per la corretta liquidazione è necessario fornire al Consiglio dell’Ordine una relazione dettagliata
contenente tutti gli elementi necessari per l’identificazione delle prestazioni eseguite ed il calcolo degli
onorari.
Si ritiene, pertanto, precisare il contenuto minimo della breve relazione, al quale si raccomanda di
attenersi, evidenziando le informazioni necessarie di seguito esposte:
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1) Precisa indicazione dell’incarico conferito, con indicazione di oggetto ed obiettivi
2) In caso di“Onorario Preconcordato” ex art. 22 T.P., attestazione dell’esistenza di un accordo sul
compenso da applicare
3) Durata dell’incarico (data iniziale e data finale)
4) Descrizione dello svolgimento della pratica
5) Espressa indicazione del valore della pratica ex art. 4 T.P.
6) Eventuale supporto fornito dal Cliente ex art. 15 T.P.
7) Risultato economico dell’attività svolta ed eventuali vantaggi non patrimoniali ottenuti dal cliente ex
art. 3 T.P.
8) Indicazione di incarico non giunto a compimento ed eventuali motivazioni ex art. 13 T.P. (rinuncia
da parte del collega o revoca da parte del Cliente)
9) Motivazioni atte a supportare la richiesta di onorari superiori al minimo ex art. 3 T.P.
10) Attestazione della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei massimi e delle maggiorazioni
per urgenza o particolare importanza ex art. 3, 5 e 6 T.P.
11) Attestazione di aver ricevuto espressa richiesta dal cliente per prestazioni che possono essere
addebitate solo dietro specifica richiesta (ad esempio, art.33 c.3).
12) Altre osservazioni, documenti e attestazioni rilevanti.
Il presente elenco ha carattere esemplificativo e rappresenta il contenuto minimo per cui, qualora la
tariffa richieda altri requisiti, va sempre attestata nella relazione la sussistenza dei requisiti per poter
richiedere gli onorari relativi.
In mancanza, la parcella non può essere approvata.
Frequentemente, a causa dell’utilizzo di una terminologia differente rispetto a quella indicata nella
tariffa professionale, vi è difficoltà a collocare l’attività descritta nella relazione illustrativa all’interno di
ciascuna previsione tariffaria.
E’ raccomandabile, quindi, l’adozione di una terminologia conforme a quella adottata nei singoli articoli
richiamati e nel commentario, al fine di poter univocamente ricondurre l’attività descritta alla
disposizione tariffaria e chiarire la sussistenza dei requisiti per poter richiedere determinati onorari.
Esempio 1:
Volendo applicare gli onorari previsti dall’art. 31 comma 1 lettera a) in materia di perizie, motivati pareri
e consulenze per il caso delle consulenze di parte in materia civile, è raccomandabile una dizione del
tipo: “Consulenza di parte nel processo civile resa su richiesta e nell’interesse esclusivo del cliente,
utilizzabile a sostegno delle sue ragioni nei confronti di terzi”.
In questo caso, utilizzando proprio la terminologia del commentario in ordine a questa specifica attività,
sarà assolutamente certa la disposizione tariffaria applicabile.
Esempio 2:
Volendo applicare la maggiorazione ex art. 6 comma 1 dovrà dirsi: “Trattandosi di pratica di eccezionale
importanza, complessità (o difficoltà) ricorrono le condizioni per applicare la maggiorazione pari al …. %
(non superiore al 100%)”.
Naturalmente, in caso di controversia legale sulla entità dei compensi
richiesti, il professionista avrà il non trascurabile onere di provare l’esistenza delle condizioni di
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eccezionale importanza, complessità o difficoltà della pratica. Analogo discorso vale per le altre
maggiorazioni o riduzioni.
Esempio 3:
Nella liquidazione di una parcella inerente onorari per collegio sindacale, per addebitare onorari
riguardanti la partecipazione a riunioni (C.d.A., assemblee, Collegio) occorre precisarne la natura e
chiarire espressamente che si tratta di riunioni non riguardanti verifiche trimestrali e bilancio, che sono
già incluse nel compenso base.
Si ricorda inoltre che nella stessa parcella non è possibile richiedere la liquidazione per prestazioni rese
sia alla società che ai soci, è in necessario questi casi formulare una specifica richiesta per ciascun
beneficiario delle prestazioni professionali.
RIMBORSO DELLE SPESE
Il rimborso delle spese di cui all’art. 18 della Tariffa ha natura differente rispetto alle anticipazioni non
imponibili di cui all’art. 15 DPR 633/72 in quanto esso a fini reddituali ha natura di compenso ed è
assoggettabile ad IVA.
La modalità di commisurazione del compenso liquidabile a titolo di rimborso spese è legata ad alcuni
parametri che devono essere evidenziati e documentati a cura del professionista, che oltretutto deve
essere specificamente autorizzato dal cliente alla trasferta ed all’utilizzo del mezzo proprio, e ciò al fine
di evitare addebiti superflui o eccessivi rispetto all’importanza della pratica.
Per ciò che concerne la misura del costo kilometrico, questa è funzione del costo relativo all’utilizzo della
propria autovettura e della distanza percorsa.
Per poter ottenere la liquidazione di detti importi, il professionista deve produrre idonea
documentazione relativa al periodo in cui sono stati effettuati i viaggi, ed in dettaglio:
1) Per il costo chilometrico, la stampa della pagina internet www.aci.it nella sezione “servizionlinecosti-chilometrici” riguardante il modello di autovettura di proprietà
2) Per la documentazione della titolarità del mezzo, copia del libretto di circolazione e del tagliando di
assicurazione
3) Per la documentazione della distanza, la stampa della pagina internet www.viamichelin.it dove nella
sezione “itinerari” è possibile avere il calcolo chilometrico esatto
In assenza di valida documentazione, non sarà possibile liquidare questa voce di rimborso spese.
Analogamente, per ciò che concerne la tariffa dell’albergo a quattro stelle e per il costo del biglietto in
prima classe del mezzo pubblico deve essere fornita idonea documentazione per poter liquidare il
rimborso.
MODULISTICA
Il professionista dovrà obbligatoriamente utilizzare la modulistica ufficiale che può essere ritirata presso
la segreteria dell’Ordine oppure scaricata dal nostro sito internet
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PREVENTIVA RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE PARCELLE
Nei casi in cui l’applicazione della tariffa dovesse essere particolarmente difficoltosa, la Commissione
Tariffa dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa è sempre disponibile per dare un indirizzo ai
Colleghi.
E’ superfluo aggiungere che il collega, prima di chiedere suggerimenti alla Commissione, dovrà
effettuare un approfondito studio delle tematiche esposte sul commentario alla tariffa e dovrà aver già
seguito le raccomandazioni contenute in queste istruzioni.
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