Legge 4 marzo 1958, n. 143 Norme sulla tariffa degli ingegneri ed
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Legge 4 marzo 1958, n. 143 Norme sulla tariffa degli ingegneri ed
Legge 4 marzo 1958, n. 143 Norme sulla tariffa degli ingegneri ed architetti. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 15 marzo 1958) Articolo unico [1] Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta dei Consigli Nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie. [2] I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2-3-1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con la citata legge 2-3-1949, n. 143 (1). Nota 1) Il secondo comma è stato così aggiunto dall’articolo unico della L. 05/05/1976, n. 340. In termini concreti il provvedimento avrebbe dovuto determinare, come conseguenza, il difetto di fondamento giuridico dei diversi Decreti Ministeriali (D.M. 15/12/1955, n. 22608, D.M. 18/09/1967, n. 17321 per la liquidazione degli onorari per prestazioni relative all’edilizia economica e popolare) e di ogni disciplinare ancorato a tale Decreti Ministeriali, per le parti che imponevano ai professionisti riduzioni del 20% e 25% sugli importi degli onorari conteggiati secondo tariffa. Peraltro, all’art. 6 della L. 01/07/1977, n. 404, veniva precisato che l’articolo unico della L. 340/1976 «deve intendersi applicato esclusivamente ai rapporti intercorrenti fra privati».