apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 2471/2016 pubbl. il 25/02/2016 RG n. 58403/2013 Repert. n. 1899/2016 del 25/02/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Paola Maria Gandolfi Presidente Dott. Alessandra Dal Moro Giudice Dott. Alima Zana Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 58403/2013 R.G. promossa da: THEOFANIS PAPADAS (c.f. PPDTFN66E12Z115P ), in proprio e quale legale rappresentante di Versace 1969 Abbigliamento Sportivo s.r.l. e di Gia+Fra s.r.l., con il patrocinio degli avv. e CANNELLA GIUSEPPE MASSIMO (CNNGPP67L05Z133G) VIALE MAINO, 20 20129 MILANO; CHATZIKONSTANTI MARIA (CHTMRA75S55Z114D) VIALE MAJNO 20 21100 MILANO; , ATTORI; contro: pagina http://bit.ly/2cIhOPm 1 di 10 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 2471/2016 pubbl. il 25/02/2016 RG n. 58403/2013 Repert. n. 1899/2016 del 25/02/2016 GIANNI VERSACE SPA (C.F. 13353520151 ), con il patrocinio dell’avv. SIMONE GIOVANNI e CONVENUTA Per gli attori: v. verbale udienza e fascicolo telematico Per la convenuta: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare: - rigettare qualsivoglia istanza di sospensiva dell’esecutività dell’Ordinanza di data 23.08.2013, mediante la quale il Tribunale di Milano Imprese, Sez. A, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo ex adverso proposto in quanto infondata e comunque inammissibile; in via principale: - dichiarare le domande proposte dagli attori infondate in fatto ed in diritto e, per l’effetto, rigettare tutte le domande svolte dagli attori, per i motivi già esposti in narrativa; in via riconvenzionale: - inibire, ai sensi dell’art. 131 C.P.I. e dell’art. 2599 c.c., al sig. Theofanis Papadas, nella propria doppia veste ut supra richiamata, sia a livello nazionale che comunitario, l’uso del Nome “Versace”, in tutte le sue forme e, in particolare, l’utilizzo della denominazione sociale “Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo S.r.l.”, con conseguente condanna alla modificazione della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2564 c.c.; in via istruttoria: - ci si riserva, eventualmente, di ulteriormente dedurre, produrre, articolare prove ed indicare testi, anche in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d’ora di essere ammessi a prova contraria in caso di accoglimento di improbabili mezzi istruttori ex adverso proposti. Con rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e contestuale condanna degli attori alla refusione del danno da liquidarsi in via equitativa per lite temeraria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 c.p.c., autorizzando, se ritenuto, ai sensi dell’art. 120 c.p.c., la pubblicazione della Sentenza (in estratto, ovvero mediante comunicazione nelle forme specificatamente indicate), a cura e spese degli attori, entro trenta giorni dal deposito in cancelleria della Sentenza, sulle edizioni nazionali dei quotidiani “Il Corriere della Sera” e “Il Sole 24ore”, per due giorni, e sulla rivista mensile “VOGUE” edizione pagina http://bit.ly/2cIhOPm 2 di 10 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Conclusioni delle parti, venivano precisate come da verbale dell’udienza del 4/11/15 Sentenza n. 2471/2016 pubbl. il 25/02/2016 RG n. 58403/2013 Repert. n. 1899/2016 del 25/02/2016 ***** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione notificato il 29/7/13 Theofanis Papadas, in proprio e quale legale rappresentante della Versace 1969 Abbigliamento Sportivo s.r.l. e della Gia+Fa s.r.l. chiamava in giudizio la s.p.a. Gianni Versace per sentire dichiarare il diritto e dovere dell’attore di indicare la denominazione completa “Versace 19.69 abbigliamento sportivo” del produttore/importatore dei prodotti nei casi imposti dalla legge, modificando il fond e senza apporre in evidenza il segno Versace, sui prodotti, e sull’etichetta e dichiarare che tali usi non costituiscono contraffazione. Inoltre parti attrici chiedevano accertare il loro diritto ad usare la denominazione completa come domain name ed infine accertare che gli apprezzamenti espressi da Versace s.p.a. nei loro confronti, in vari comunicati, costituiscono atto di concorrenza sleale. Gli attori richiamavano gli antefatti che avevano portato alla sottoscrizione con la convenuta di un atto di transazione avanti al giudice ed un procedimento cautelare di accertamento negativo, avente sostanzialmente ad oggetto le medesime domande qui proposte, rigettato dal G.Des., con provvedimento sottoposto a reclamo. Si costituiva Versace s.p.a. ricostruendo a sua volta le vicende processuali che avevano viste contrapposte le parti, anche avanti a giurisdizioni estere, nonché i fermi doganali, che testimoniavano la pervicace utilizzazione del segno Versace come distintivo dei prodotti e dell’attività delle società attrici. Nel merito, considerato l’intendimento speculativo con cui gli attori utilizzavano le concessioni di Versace nel verbale di conciliazione, in via riconvenzionale la convenuta chiedeva che venisse inibito agli attori “l’uso del nome Versace in tutte le sue forme, ed in particolare l’utilizzazione della denominazione sociale “Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo s.r.l.”, con conseguente condanna alla modificazione della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2564 c.c.”. Antecedentemente all’udienza di prima comparizione, la causa subiva una sospensione in pendenza di un procedimento di ricusazione del G.I. -promosso dagli attori, in quanto già si era espresso in sede cautelare- rigettato, con conseguente riassunzione con ricorso della convenuta in data 10/2/14. Concessi i termini ex art. 183,VI c.p.c., il G.I. ammetteva ed esperiva le prove dedotte dagli attori in relazione all’intervenuto adempimento all’accordo transattivo. pagina http://bit.ly/2cIhOPm 3 di 10 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee italiana, per un’uscita mensile, a caratteri doppi del normale, con facoltà in capo a GIANNI VERSACE S.p.A. di provvedervi in autonomia in caso di inottemperanza degli attori e con attribuzione alla medesima convenuta Gianni Versace del diritto di ripetere dagli attori le spese che si renderanno necessarie per tale attività”. Infine, all’udienza del 4/11/15 la causa veniva rimessa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE. Innanzitutto, il Collegio rileva come parte convenuta, abbia adottato l’inammissibile prassi -purtroppo coonestata dalla struttura del PCT che non prevede filtri limitativi- di depositare copiosa documentazione con gli scritti difensivi finali, ben oltre l’operare delle rigide preclusioni di cui all’art. 183,VI c.p.c. Di conseguenza devono essere dichiarate inammissibili le produzioni dei documenti di parte convenuta da 107 a 127 e quelle degli attori (peraltro in replica nel caso fossero stati considerati i predetti documenti della convenuta) sub. 68 e 69, che non solo non saranno esaminati dal Tribunale, ma debbono essere espunti dal fascicolo informatico a cura delle parti stesse. Nel merito, come risulta dai documenti tempestivamente prodotti, in data 14/9/09 Gia+Fra s.r.l., rappresentata dal suo A.U. Theofanis Papadas, ha acquistato da Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo s.r.l. il marchio e poi, con atto 23/2/12, il ramo d’azienda. Con ricorso 23/5/12 la Gianni Versace s.p.a., titolare dei marchi registrati, a livello nazionale e comunitario, contenenti il patronimico del noto stilista, agiva in via cautelare nei confronti degli odierni attori chiedendo l’inibitoria all’uso di segni contenenti il nome “Versace”, il sequestro dei prodotti contrassegnati, la fissazione di penale e la pubblicazione della sentenza. La ricorrente premetteva di avere agito in via penale e civile contro il precedente titolare dell’azienda e dei segni di cui Gia+Fra si era resa cessionaria e rilevava l’evidente interferenza tra i marchi di sua proprietà, dotati di rinomanza nazionale ed internazionale, ed il segno “Versace 1969”. Osserva questo Tribunale come effettivamente nel segno “Versace 1969 Abbigliamento Sportivo” il termine “Versace”, per la rilevanza assunta nel contesto complessivo (che prevede per il resto solo una data, che suggerisce al pubblico un fantomatico inizio di attività, e la descrizione dei prodotti contrassegnati), va a costituire il nucleo ideologico in cui si riassume l’ attitudine individualizzante (c.d. “cuore”), dotato di autonoma –ed esclusiva- potenzialità evocativa nella memoria del consumatore. Siffatta scelta può determinare innanzitutto ex art. 20 lett. b) CPI un rischio di confusione sulla provenienza dei beni, anche e soprattutto sotto il profilo del rischio di associazione, inteso come probabile errore del pubblico circa l’ esistenza di rapporti contrattuali o di gruppo fra il titolare e il secondo registrante. Tale rischio risulta amplificato dalla presenza di molteplici marchi della convenuta caratterizzati dal medesimo cuore, che indurrebbero i consumatori a ritenere anche “Versace 1969”, come espressione della medesima fonte imprenditoriale o di un rapporto di licenza concesso dall’ odierna attrice. Inoltre, ex art. 20 lett. c) CPI, l’uso del segno “Versace 1969 Abbigliamento Sportivo” consentirebbe agli odierni attori di trarre indebitamente vantaggio dalla rinomanza dei segni della convenuta e contemporaneamente ne pregiudicherebbe la forza distintiva e la pagina http://bit.ly/2cIhOPm 4 di 10 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 2471/2016 pubbl. il 25/02/2016 RG n. 58403/2013 Repert. n. 1899/2016 del 25/02/2016 capacità di essere portatore di un messaggio rilevante nel giudizio del pubblico (che non si esaurisce nella sola indicazione di origine), sfruttandone le potenzialità evocative. Come è noto, il marchio rinomato non coincide con il marchio celebre e non sempre risulta necessaria una grande rinomanza, dovendo ritenersi sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti (CG 14/7/99 General Motors), requisito da valutarsi tenuto conto della quota di mercato detenuta dal marchio, dell’ intensità ed estensione geografica e della durata del suo uso, nonchè dell’ entità degli investimenti realizzati per promuoverlo (cfr. Cass. 21086/05). Le norme comunitarie (e poi quelle nazionali) hanno inteso tutelare il diritto esclusivo sul segno come elemento attrattivo e comunicazionale, impedendone l’ appropriazione ogni volta che questa possa determinare, in via alternativa, un indebito vantaggio per l’ usurpatore o in pregiudizio al titolare. Esistono vari livelli di rinomanza, che va dai segni noti alla generalità della popolazione a quelli solo largamente accreditati presso un segmento del pubblico dei consumatori, cui si accompagnano diverse estensioni della tutela, al di là dell’ ambito merceologico e del rischio di confusione in senso stretto (dovendo ritenersi sufficiente un ingiustificato agganciamento, che consenta di collocarsi sul mercato sfruttando le valenze evocative del segno rinomato). Il diverso livello di rinomanza incide sull’ onere della prova, ben potendo -in caso di segni notori, quali quello che ci occupa- farsi ricorso anche alle nozioni di comune esperienza. Infine, va ricordato che, per il principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all’art. 22 CPI è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all’altrui marchio se possa determinarsi quel medesimo rischio di confusione del pubblico o quell’approfittamento, con conseguente pregiudizio, di cui all’art. 20 CPI. Peraltro, le parti, nella menzionata sede cautelare, hanno conciliato in via giudiziale la controversia mediante la sottoscrizione di un verbale (doc. 5 att.) nel quale il sig. Papadas, in proprio e per la società allora evocata in giudizio, dichiarava di “rinunciare alla registrazione del segno distintivo Versace 19.69 abbigliamento sportivo, oggetto della domanda n. 10844473 del 17/4/12 e al fine conciliativo e transattivo si obbliga a non indicare in futuro in nessun prodotto oggetto dell’attività imprenditoriale svolta in proprio o dalle società dallo stesso rappresentate, nonché nella pubblicità dei prodotti e in ogni diversa forma di comunicazione e promozione al pubblico dei prodotti stessi il nome VERSACE, fermo restando il diritto dovere di indicare la denominazione sociale completa del produttore o importatore dei prodotti nei casi imposti dalla legge anche al fine della etichettatura modificando l’eventuale font utilizzato”. Inoltre “il sig. Papadas Theofanis si obbliga altresì a non indicare il nome Versace nel proprio sito internet ed in quelli a lui riconducibili alle società dallo stesso pagina http://bit.ly/2cIhOPm 5 di 10 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 2471/2016 pubbl. il 25/02/2016 RG n. 58403/2013 Repert. n. 1899/2016 del 25/02/2016 rappresentate ferma restando la facoltà di indicare la completa denominazione sociale del produttore e/o commercializzatore dei prodotti anche nei suddetti siti”. L’accordo transattivo deve essere interpretato secondo le regole di cui all’art. 1362 e segg. c.c., ricordando che i criteri legali di ermeneutica contrattuale sono governati da una gerarchia interna. In forza di tale principio i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, quali va considerato anche il principio di buona fede, sebbene questo rappresenti un punto di collegamento tra le due categorie (v. ex multis Cass. 12120/05). Peraltro, “”nell’ interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell’ elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell’ art. 1362 c.c. alla comune volontà delle parti impone, per individuarla, di estendere l’ indagine anche all’ elemento logico” (così Cass. 18670/04). Sulla scorta di tali premesse questo Collegio condivide le considerazioni già svolte dal G.Des. nell’indagine sulla comune volontà delle parti, che, come è noto, non è finalizzata a chiarire l’ integrale intenzione di ciascuna di esse (e tantomeno le sue eventuali riserve mentali), ma quel tanto delle rispettive intenzioni che si sia fuso, determinando il carattere precettivo del contratto. Ora, indubbiamente, dal tenore letterale della clausola e dell’intero accordo emerge che la Gianni Versace s.p.a. ha rinunciato a far valere compiutamente i diritti nascenti dalle preventive registrazioni di marchio in relazione, ex art. 22 CPI, alla sola denominazione e ragione sociale della odierna ricorrente (che le avrebbero consentito di pretendere le modificazioni di cui all’art. 2564 c.c.). Tuttavia, anche a questo Collegio appare palese che le parti non abbiano inteso stipulare un accordo di coesistenza tra segni distintivi, non avendo in alcun modo la Gianni Versace s.p.a. rinunciato a far valere gli ulteriori diritti nascenti dalle registrazioni dei marchi con il patronimico Versace. Pertanto, considerato anche l’interesse dei consumatori a non subire inganno sulla provenienza imprenditoriale dei beni, la rinuncia della Gianni Versace s.p.a. ad esercitare i diritti di cui all’art. 20 CPI, in relazione specificamente ed esclusivamente alla ragione sociale della odierna ricorrente va interpretata innanzitutto con riferimento ai suoi usi tipici, nelle relazioni d’affari con soggetti diversi dai consumatori finali (es. nella corrispondenza commerciale, nel timbro e nella modulistica). Quanto “ai casi imposti dalla legge”, una corretta interpretazione della clausola nel contesto dell’atto transattivo -che complessivamente riafferma i diritti di marchio della Gianni Versace s.p.a.- pure impone di considerare come l’autorizzazione all’uso della ragione sociale, fortemente interferente con gli stessi, sia stata voluta dalle parti come strettamente limitata ai casi in cui la spendita del nome dell’imprenditore produttore, importatore, esportatore, sia imposta dalla legge e non altrimenti surrogabile (ad esempio, per i prodotti soggetti a marcatura CE utilizzando il marchio registrato –non contestato- e l’indirizzo) e comunque con modalità che ne escludano l’uso sui prodotti pagina http://bit.ly/2cIhOPm 6 di 10 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 2471/2016 pubbl. il 25/02/2016 RG n. 58403/2013 Repert. n. 1899/2016 del 25/02/2016 quale segno distintivo (etichette interne ai capi di abbigliamento, imballaggio e documenti di accompagnamento, ecc. v. capo R2 all. I Reg CE 765/2008). Spetterà quindi alle odierne parti attrici, in caso di contestazione, offrire la rigorosa prova che in quella specifica circostanza non era possibile, per la normativa specifica di settore, utilizzare altra indicazione, quali appunto i marchi, che comunque consentisse di risalire all’impresa produttrice/commercializzatrice. Certamente, la generalità dell’uso di una denominazione sociale così interferente non può farsi discendere in via generale dalla normativa del Codice del Consumo (D.lvo 206/05), in particolare gli artt. 6 e 22, laddove si prevede il contenuto minimo della comunicazione che i consumatori devono ricevere. Infatti, le disposizioni richiamate equiparano il marchio alla ragione sociale del produttore e tale indicazione è sufficiente ad evitare l’ingannevolezza di cui all’art. 22, contenendo tutte le informazioni rilevanti di cui un consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole. Al contrario, è proprio un abuso della denominazione sociale “versace 1969”, così interferente con i marchi notori della convenuta, a poter essere considerata ingannevole ex art. 22,II D.lvo cit., in quanto le informazioni rilevanti per la scelta del consumatore gli vengono fornite in modo oscuro ed ambiguo, inducendolo ad assumere una decisione di acquisto che altrimenti (conoscendo l’effettiva origine imprenditoriale, esterna alla compagine della nota casa di moda) non avrebbe preso. Anche l’utilizzazione della ragione sociale del produttore e/o commercializzatore sui siti di titolarità degli attori deve essere fatta al mero fine di informazione nel contesto di una descrizione narrativa dei prodotti forniti e della loro origine produttiva, senza il ricorso a caratteri speciali o di particolare evidenza e sempre accompagnata dal chiarimento, come indicato nell’accordo al punto 7, che non vi sono rapporti con la Gianni Versace s.p.a. Va infine chiarito, come l’accordo autorizzi solo l’uso della denominazione sociale, dovendo ritenersi esclusi gli altri usi interferenti indicati dall’art. 22 CPI, quali la ditta, l’insegna, il nome a dominio aziendale. Non può inoltre considerarsi consentito dall’accordo l’uso, nelle pagine web e nella comunicazione pubblicitaria, della denominazione Versace 19.69 sovrapposta, con palese evidenza, alle immagini dei prodotti, dei negozi ed altro, che ha evidenti effetti distintivi e pubblicitari. In concreto, dalla documentazione prodotta fin dalla fase cautelare, risultava che la ragione sociale di Versace 19.69 era stata riprodotta con evidenza sulla etichettatura esterna dei prodotti di maglieria, apposta nella montatura degli occhiali e financo riprodotta quale elemento decorativo della chiusura di una borsetta. Siffatto uso della denominazione della ricorrente, il cui cuore identificativo è certamente rappresentato dal patronimico VERSACE, eccedeva certamente le esigenze di rispetto della normativa comunitaria e di quella posta a tutela dei consumatori, al fine di rendere identificabile il produttore, e rappresentava una forma di utilizzazione quale segno pagina http://bit.ly/2cIhOPm 7 di 10 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 2471/2016 pubbl. il 25/02/2016 RG n. 58403/2013 Repert. n. 1899/2016 del 25/02/2016 distintivo in senso stretto, in contrasto con gli accordi transattivi invocati, come tale da ritenersi di natura contraffattiva ex art. 20 lett. b) e c) CPI. In corso di causa sono anche state esperite le prove orali chieste dalla difesa attorea, al fine di dimostrare l’intervenuto integrale adeguamento alla, pur contestata, decisone cautelare. I testi Travaras e Paparis, terzisti per le società di Papadas, rispettivamente nel settore occhiali e Biancheria per la casa, hanno confermato gli sforzi di adeguamento compiuti per eliminare il patronimico Versace dai prodotti e dalle confezioni, utilizzando l’incontestato logo 19V69. Tuttavia, dall’ampia documentazione tempestivamente prodotta dalla convenuta emerge come, nonostante siffatte attività, imposte ai terzisti per adeguarsi al precetto giudiziale, ancora gli attori fanno amplissimo uso della denominazione sociale “Versace 1969, Abbigliamento Sportivo” con grande risalto, sia come insegna di negozi, che all’interno della comunicazione pubblicitaria cartacea e via internet (docc. 45 e segg.). Dal complesso della produzione documentale (la cui veridicità non risulta contestata) emerge un’utilizzazione della ragione sociale “Versace 1969 Abbigliamento Sportivo” per accreditare una operazione commerciale che sta assumendo dimensioni rilevantissime, soprattutto sui mercati dell’Europa orientale, e che deve presumersi debba parte delle proprie fortune all’indebito agganciamento al noto marchio di moda italiano. Ancora oggi, malgrado l’affermata intenzione di adempiere all’ordine cautelare, un siffatto uso della ragione sociale nella disponibilità degli attori consente loro di trarre indebitamente vantaggio dalla rinomanza dei segni dell’ attrice e contemporaneamente ne pregiudica la forza distintiva e la capacità di essere portatore di un messaggio rilevante nel giudizio del pubblico, sfruttandone le potenzialità evocative. Pertanto, la pretesa di accertamento della liceità della condotta documentata appare destituita di fondamento -a fronte della sua evidente natura parassitaria della notorietà dei segni “Versace”- dovendo al contrario la stessa valutarsi alla stregua di contraffazione dei marchi della resistente e come tale fonte di legittime reazioni, quali la richiesta di sequestro doganale. Quanto alle comunicazioni asseritamente denigratorie (di cui al doc. 13 att.) pare anche a questo Collegio che le stesse si limitino ad una corretta ricostruzione dei fatti, scevra da gratuiti addebiti di scorrettezza commerciale, limitandosi a offrire chiarimenti alla clientela, in relazione ai potenziali effetti confusori e parassitari della condotta dei ricorrenti sopra considerati. Può pertanto accogliersi la domanda riconvenzionale svolta da Gianni Versace s.p.a. ed inibirsi agli attori ogni uso di segni distintivi contenenti il patronimico “Versace”, per contraddistinguere i prodotti e la propria attività, comprensivi dell’uso come ditta, insegna e nome a dominio, ad esclusione della ragione sociale e negli strettissimi limiti di cui in motivazione (nelle relazioni d’affari con soggetti diversi dai consumatori finali, pagina http://bit.ly/2cIhOPm 8 di 10 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 2471/2016 pubbl. il 25/02/2016 RG n. 58403/2013 Repert. n. 1899/2016 del 25/02/2016 nella corrispondenza commerciale, nel timbro e nella modulistica e laddove sia rigorosamente imposta dalla legge nei rapporti con le autorità amministrative e non altrimenti surrogabile). La convenuta è titolare di marchi comunitari ed in particolare del marchio 1665439 doc. 101 att.) registrato il per le classi 9, 24 e 25. Pertanto, essendo questo Tribunale competente ex art. 97 Reg CE del 26/2/2009 n. 207, § 1, l’inibitoria in questione può essere emessa ex art. 102 non solo in relazione al territorio italiano, ma anche in relazione a tutti gli atti che possono essere commessi in qualsiasi Stato Membro dell’Unione. Ovviamente rimangono estranei alla giurisdizione di questo Tribunale gli atti commessi al di fuori del territorio dell’Unione. Non può invece essere accolta l’ulteriore domanda riconvenzionale della convenuta, relativa avente ad oggetto il divieto all’utilizzazione anche della ragione sociale ed al relativo ordine di modifica ex art. 2564 c.c.. Infatti, come visto, Gianni Versace s.p.a. si è vincolata, nell’accordo giudiziale 2/7/12 a consentire a Papadas l’uso della ragione sociale “Versace 1969 Abbigliamento Sportivo”, sia pure negli strettissimi limiti sopra ricordati, seppure la stessa fosse certamente interferente con le sue privative. L’odierna convenuta, che ha utilizzato l’accordo in questione quale titolo esecutivo, non ha chiesto in questa sede, sia pure a fronte degli inadempimenti delle parti attrici, la risoluzione del vincolo contrattuale, che quindi permane tra le parti (anche se la relativa domanda, qui non proposta, potrebbe essere oggetto di esame in altra sede). Pertanto, la domanda ex art. 2564 c.c. non può essere accolta. Parte convenuta, nel suo primo scritto difensionale, non ha chiesto altre sanzioni o la pubblicazione del provvedimento, che rappresenta una forma di risarcimento in forma specifica e che come tale rimane preclusa, in quanto non tempestivamente richiesta e non può essere pronunciata in questa sede. In conclusione, le pretese degli attori, nei limiti in cui non ribadiscono quanto già disciplinato nell’accordo inter partes, come sopra interpretato, non possono essere accolte, mentre può essere parzialmente accolta la domanda riconvenzionale. Di conseguenza, gli attori debbono essere condannati a rifondere alla convenuta le spese di lite, qui liquidate in euro 20.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge e 15% spese generali. Non pare invece a questo giudice, a fronte anche della parziale attività di adeguamento compiuta dagli attori, che sussistano gli estremi per una condanna ex art. 96 c.p.c. P.Q.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 29/7/13 da Theofanis Papadas, in proprio e quale legale rappresentante della Versace 1969 Abbigliamento Sportivo s.r.l. e della Gia+Fa s.r.l. nei confronti della s.p.a. Gianni Versace, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: pagina http://bit.ly/2cIhOPm 9 di 10 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 2471/2016 pubbl. il 25/02/2016 RG n. 58403/2013 Repert. n. 1899/2016 del 25/02/2016 A) rigetta le domande tutte degli attori; B) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, inibisce agli attori ogni uso di segni distintivi contenenti il patronimico “Versace”, per contraddistinguere i prodotti e la propria attività, comprensivi dell’uso come ditta, insegna e nome a dominio, ad esclusione della ragione sociale e negli strettissimi limiti di cui in motivazione (nelle relazioni d’affari con soggetti diversi dai consumatori finali, nella corrispondenza commerciale, nel timbro e nella modulistica e laddove sia rigorosamente imposta dalla legge nei rapporti con le autorità amministrative e non altrimenti surrogabile); C) considerato che la convenuta è titolare di marchi comunitari, ed in particolare del marchio 1665439 doc. 101 att.) registrato il per le classi 9, 24 e 25, vista la propria competenza ex art. 97 Reg CE del 26/2/2009 n. 207, § 1, emette l’inibitoria che precede, ex art. 102 Reg. cit, non solo in relazione al territorio italiano, ma anche in relazione a tutti gli atti che possono essere commessi in qualsiasi Stato Membro dell’Unione; D) condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite, come sopra liquidate in euro 20.000,00 oltre accessori di legge e 15% spese generali. Così deciso in Milano, Camera di Consiglio del 4/2/16 Il Presidente est. Dott. Paola Gandolfi pagina http://bit.ly/2cIhOPm 10 di 10 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 2471/2016 pubbl. il 25/02/2016 RG n. 58403/2013 Repert. n. 1899/2016 del 25/02/2016