locale di pubblico spettacolo
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locale di pubblico spettacolo
089 Oggetto Procedimento per avvio attività Locali Pubblici spettacoli / Trattenimenti danzanti Principali riferimenti normativi art. 68 e 69 R.D. 18 giugno 1931, n.773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) art. 19 D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 D.P.R. 407 del 1994 Circolare n.16 del Ministero dell’Interno del 15 febbbraio 1951 D.M. 19.08.1996 “Nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo” Circolare Prefettura di Cagliari prot. n. 388 del 26.08.1985 Circolare Prefettura di Cagliari del 23.03.2006 – Area I bis ART. 68 del T.U.L.P.S: dispone che senza licenza del Questore (ora del Dirigente del Servizio) non possono darsi in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico spettacoli o trattenimenti. DEFINIZIONI. LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO La definizione di locale o un luogo di pubblico spettacolo la si ottiene non tanto dalla legge (Tulps e correlato regolamento), quanto piuttosto in primo luogo dalla circolare n. 16 del 1951 agli arti 16 e 17. successivamente dal D.M 19 agosto 1996 relativamente alla sua applicazione. Ulteriori contributi sono poi forniti da una serie di circolari del Ministero dell'Interno e da alcune interpretazioni giurisprudenziali che nel corso degli ultimi anni hanno di volta in volta affrontato la questione . CIRCOLARE N. 16 DEL MINISTERO DELL'INTERNO del 15 febbraio 1951 Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo in genere. Definizione di locale Con la locuzione "locale" si intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi vari e i disimpegni ad essi annessi. Classificazione dei locali 1) 2) 3) 4) 5) 6) Teatri: dove si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di riviste e varietà, caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature. Cinematografi: destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche. Cinema-Teatri: destinati, oltre alle proiezioni cinematografiche anche a numeri di avanspettacoli su palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice pedana. Altri locali di trattenimento: ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di burattini, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc., nonché altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente come esposizioni, mostre, fiere, ecc. Circhi: specialmente costruiti od occasionalmente destinati a presentare al pubblico manifestazioni di abilità, forza e coraggio, che si svolgono con o senza l'intervento di animali feroci o domestici) Serragli: dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli, destinate a contenere animali di qualsiasi genere ma specialmente belve feroci. 7) 8) Stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacoli all'aperto: dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio ecc. Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti e parapetto resistenti al fuoco per l'accesso e le operazioni dei Vigili del fuoco. Tale elencazione è fondamentale per capire se il trattenimento è da classificare quale attività di pubblico spettacolo e ricade dunque nel campo di applicazione dell’art.86 TULP.S Differenza tra SPETTACOLI e TRATTENIMENTI La NORMATIVA sembra usare la formulazione "spettacoli e trattenimenti pubblici" in modo indifferenziato ma al contrario per accomunare le due fattispecie. In realtà una distinzione tra spettacoli e trattenimenti è possibile farla , anzi è il Ministero dell'Interno stesso a farla : con Circolare n. 52 del 20 novembre 1982 l'organo centrale ha affermato che: per spettacolo e/o trattenimenti possono intendersi "tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità, il buon costume". La differenza tra spettacoli e trattenimenti consisterebbe essenzialmente nel fatto che: a) b) gli spettacoli sono divertimenti in cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.) i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.). In riferimento alle due definizioni bisogna distinguere gli spettacoli e trattenimenti che sono da considerare pubblici, e cioè quelli che vengono dati in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico. Per luogo pubblico si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione ( una via, una piazza pubblica, ...). Per luogo aperto al pubblico quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni, imposte da chi esercita un diritto sul luogo medesimo (un bar, un cinema, un pubblico esercizio, ...). Per luogo esposto al pubblico si intende quello che ha un'esposizione tale che dall'esterno è possibile scorgere quanto in esso avviene (una finestra aperta sulla via, in modo che dalla via stessa o da una finestra antistante si possa osservare quanto accade all'interno). N.B. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 142 del 15.12.1967, ha ritenuto illegittimo l'art. 68 del T.U.L.P.S., nella parte in cui dispone che senza licenza del Questore (ora del Sindaco) non possono darsi spettacoli o trattenimenti in "luoghi esposti al pubblico", in contrasto con l'art. 17 della Costituzione, quando le riunioni o i trattenimenti vengono organizzati per divertimento o passatempo e non destinati a terzi, e quindi, a fini di lucro . Con successiva sentenza, la n. 56 del 15.04.1970, la medesima Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli arti 68 del R.D. 18.06.1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per trattenimenti da tenersi in "luoghi aperti al pubblico", e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale, occorre la licenza del Questore ( ora del Sindaco) . IMPORTANTE Alla luce di queste due sentenze, quindi, la licenza occorre solo quando si tratta di organizzare spettacoli o trattenimenti aventi finalità imprenditoriali. Questo dunque rappresenta un primo carattere distintivo del pubblico spettacolo rispetto al semplice trattenimento : l'imprenditorialità dell'attività. Ma l'imprenditorialità non sussiste solamente quando il soggetto organizzatore è un imprenditore, bensì quando i caratteri dello spettacolo o della manifestazione assumono il carattere dell'imprenditorialità (scopo di lucro, pubblicità dell'evento, attrattiva particolare della manifestazione, utilizzo o modifica di attrezzature e strutture all'uopo adatte, etc ...). L'esperienza ci dimostra come molte manifestazioni di pubblico spettacolo siano proprio organizzate dall'amministrazione comunale o da altri enti ed organizzazioni pubblici, talvolta con finalità assistenziali o religiose , che istituzionalmente non rappresentano un soggetto imprenditore , ma che per quel dato evento si pongono nei confronti della collettività come esercenti un'attività al pari di un privato imprenditore . La conseguenza che ne deriva sta nella necessità ed anzi obbligatorietà di provvedere al rilascio della licenza di pubblico spettacolo, ed eventualmente alla verifica dell'agibilità ex art. 80, nei confronti della pubblica amministrazione organizzatrice od ente morale e religioso che sia ; DIFFERENZA: nel caso si tratti di un comune il soggetto intestatario della licenza sarà individuato materialmente nel dirigente/funzionario responsabile del Settore o Servizio o Ufficio ( o presidente della circoscrizione ) che di fatto organizza e gestisce l'evento o la manifestazione , anche temporanea . DA RICORDARE: Diversa dalla Licenza di pubblico spettacolo, è il parere della Commissione di vigilanza, che, in quanto verifica effettuata nell'interesse della pubblica incolumità, deve essere richiesto a prescindere dalle finalità imprenditoriali o meno del trattenimento. Per cui partendo dalle definizioni dell'art. 17 della circolare 16/51e delle attività che abbiamo elencato, integrate dalle previsioni inerenti il campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 si può comprendere se l'evento, il luogo, l'attività che ci interessa ha le caratteristiche del pubblico spettacolo e quindi deve essere sottoposto alle prescrizioni inerenti la verifica di agibilità di cui all'art. 80 Tulps. Una volta stabilito se l'attività o la manifestazione che ci riguarda è soggetta all'applicabilità dell'art.. 80 Tulps non bisogna verificare se l'autorizzazione da rilasciare attiene all'articolo 68 del TULPS o all'articolo 69 ed a quale soggetto va intestata la licènza suddetta, tenuto conto che in base a quanto precedentemente esposto il soggetto organizzatore e gestore , imprenditore anche solo per un giorno, è il destinatario/obbligato alla licenza in questione. L'evolversi della normativa in materia e in particolare l'avvento del D.P.R. 616/77 che ha trasferito questa licenza dal Questore al Sindaco (ora dirigente del Servizio), ha provocato qualche incomprensione in merito al significato oggettivo di queste autorizzazioni. Nel trasferire queste competenze il D.P.R. 616/77 commette probabilmente due "leggerezze" : trasferisce il contenuto dell'ari. 80 in maniera quasi letterale facendo diventare "licenza" quello che licenza non era e mantiene in ambito dell'autorità periferica statale (prefettura) la commissione che deve deliberare in merito a tale autorizzazione. In breve delle due autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 80 Tulps, sola la prima è una vera e propria licenza e quindi soggetta a tutte le prescrizioni che il Tulps prevede per tali autorizzazioni , mentre la seconda, inerente la verifica di agibilità dei luoghi altro non è che una semplice dichiarazione che certifica l'idoneità dei luoghi stessi in relazione alle attività di pubblico spettacolo che si dovranno svolgere. Si deve rilevare, infatti, che appare improprio parlare di licenza di cui all’art. 80 del TULPS, in quanto la verifica di solidità e sicurezza compiuta ai sensi di tale articolo non si tramuta nel rilascio di una specifica licenza, che non è prevista e tipizzata dal TULPS medesimo La licenza art. 68 come tra l'altro la licenza art. 69 comporta poteri discrezionali per l'autorità preposta al rilascio e prevede delle valutazioni che fanno riferimento alle qualità personali del soggetto richiedente: in pratica per il suo rilascio si applicano le condizioni generali previste per le autorizzazioni di polizia, inerenti il possesso dei requisiti soggettivi, la disponibilità dei luoghi, ecc. Ne deriva che la licenza ai sensi dell'articolo 68 TULPS viene rilasciata al gestore del locale o all'organizzatore dell'evento / manifestazione, e in caso di cambio gestione il subentrante deve munirsi di una nuova licenza in quanto la stessa è assolutamente personale ; al contrario, la dichiarazione/verifica di agibilità del locale di cui all’articolo 80 Tulps va rilasciata al proprietario della struttura dove vengono dati i pubblici spettacoli ed è riferita ai locali medesimi ; dunque qualora il titolare della licenza di pubblico spettacolo cambi , la verifica dell'agibilità può rimanere a condizione che non siano subentrate modifiche alle strutture ed alle attrezzature a suo tempo verificate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza o Commissione Tecnica Comunale . La dichiarazione/verifica di agibilità ex art. 80 Tulps, infatti, fa riferimento alla idoneità del locale in cui deve essere dato il pubblico spettacolo, per cui è da considerarsi atto endoprocedimentale al rilascio della licenza di esercizio, e non licenza essa stessa, anche perché, essendo riferita ad un luogo e non a un soggetto giuridico, questa verifica segue le sorti strutturali del luogo e non gli eventi soggettivi del gestore l'attività. La dichiarazione/verifica di agibilità, atto distinto dalla licenza di esercizio del pubblico spettacolo, normalmente non ha una sua vita autonoma, ma sussiste come corollario ed in funzione della licenza di pubblico spettacolo: si procede cioè alla verifica solo in funzione dell'ottenimento della licenza di cui all'articolo 68 Tulps. Poiché nessuna norma indica con esattezza la durata e la validità della verifica di agibilità , si deve ritenere che lo stabilire tale durata rientri nelle competenze della Commissione Tecnica Comunale specificatamente costituita, da indicarsi più precisamente nel Regolamento di funzionamento della suddetta assieme alle modalità di accesso, alle procedure ed alla modulistica necessario . I locali di pubblico spettacolo e trattenimento, la cui attività è compresa fra quelle soggette al D.M. 16.02.1982 nonché tra quelle rientranti nel campo di applicazione del D.M. 19.08.1996, prima del rilascio della licenza di esercizio di cui agli artt. 68 e 69 del Tulps, dovranno essere in possesso ,oltre che del parere favorevole della Commissione di vigilanza, anche del Certificato di prevenzione incendi rilasciato da parte del Comando Provinciale dei vigili del fuoco. ADEMPIMENTI RELATIVI PUBBLICO SPETTACOLO ALL’AGIBILITÀ DEI LOCALI DI È prevista dall’articolo 80 TULPS che dispone: “L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”. Per quanto concerne la creazione dell'organo tecnico consultivo " Commissione Tecnica ", il legislatore concede facoltà agli enti di costituire la Commissione Tecnica Comunale in sostituzione della Commissione Provinciale di Vigilanza in forma singole o in forma associata, nel caso di ambiti territoriali ristretti. N.B. Il Comune di Guspini per le verifiche di agibilità ex art. 80 si avvale dell’intervento di una Commissione Comunale del Sindaco istituita con Decreto n° 4 del 06 aprile 2005 in base all’art. 4 del D.P.R. 28.05.2001, n° 311 Il parere della Commissione comunale e' vincolante ai fini della concessione della licenza per l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo, ed e' palesemente considerato dalla legge come uno dei presupposti necessari per la validita' dell'atto amministrativo che legittima l’esercizio dell’attività cui si fa riferimento. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE Ai sensi dell’articolo 4 del DP.R. 311/2001 la Commissione comunale, nominata dal Sindaco ogni tre anni, è composta: a) b) c) d) e) f) dal sindaco o suo delegato che la presiede; dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato; dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato; dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; da un esperto in elettrotecnica. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. PARERE DELLA COMMISSIONE E RILASCIO PREVENZIONE INCENDI DEL CERTIFICATO DI Il parere di agibilità dei locali di cui trattasi, rilasciato dalla Commissione di Vigilanza, è atto separato dal rilascio del Certificato di prevenzione incendi, ma il relativo sopralluogo effettuato può essere considerato valido al fine del rilascio del certificato in questione in quanto legittimamente effettuato con l'intervento del componente funzionario del competente Comando Provinciale Vigili del Fuoco. Il parere della Commissione di vigilanza è finalizzato a tutti gli aspetti della sicurezza, mentre la competenza dei Comandi dei vigili del fuoco è limitata all'aspetto della sicurezza antincendio. La procedura prevista dall’art. 80 del TULPS è stata oggetto di una recente riforma con il d.p.r. 311/2001 che ha modificato le disposizioni del regolamento di attuazione dello stesso TULPS in merito alla procedura di controllo In sintesi i locali soggetti a procedura di agibilità si possono distinguere in 3 tipologie: 1) 2) 3) locali con capienza inferiore ai 100 spettatori locali con capienza superiore ai 100 spettatori e inferiore ai 200 spettatori locali con capienza superiore ai 200 spettatori Ipotesi 1) L’attività non è soggetta alla procedura di esame progetto – cpi ma è comunque soggetta alla procedure di agibilità ai sensi dell’art. 80 mediante autocertificazione da parte di tecnico abilitato SOSTITUTIVA della verifica da parte della commissione comunale (se istituita) o di quella provinciale Ipotesi 2) L’attività è soggetta alla procedura di esame progetto – cpi ed è inoltre comunque soggetta alla procedure di agibilità ai sensi dell’art. 80 mediante autocertificazione da parte di tecnico abilitato SOSTITUTIVA della verifica da parte della commissione comunale (se istituita) o di quella provinciale Ipotesi 3) L’attività è soggetta alla procedura di esame progetto – cpi ed è inoltre soggetta alla procedure di agibilità ai sensi dell’art. 80 mediante sopralluogo della commissione comunale (se istituita) o di quella provinciale. Nel caso in questione la mancanza della relazione del tecnico e la presentazione della autocertificazione prevista dal citato dpr rende IMPROCEDIBILE la domanda. In pratica per i locali che siano di capienza complessiva pari o inferiore a 200 posti, tutte le verifiche di competenza della Commissione Provinciale o comunale sono sostituite, ferme restando le disposizioni vigenti sotto il profilo sanitario, da una RELAZIONE TECNICA di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri o dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite col D.M. del Ministero dell’Interno citato. N.B . La procedura del D.lgs 311/2001 non ha svincolato i locali con capienza pari o inferiori a 200 posti dalla necessità di ottenere il parere di agibilità previsto dall’articolo 80 TULPS ma ha soltanto sostituito le verifiche e gli accertamenti della Commissione con una relazione tecnica del professionista su cui incombe l’onere di certificare che il locale è conforme ai requisiti previsti dalla normativa. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE Ai fini del parere di agibilità ex articolo 80 tulps da parte della Commissione (come abbiamo precisato, necessaria per ottenere l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività) la Prefettura di Cagliari con la circolare prot. n. 388 del 26.08.1985 ha dettagliato tutta la documentazione tecnica che deve essere allegata alla richiesta di agibilità della licenza 1) ELABORATI ARCHITETTONICI, REDATTI DA UN TECNICO ABILITATO, COMPRENDENTI: 1.1. Planimetria generale in scala non inferiore a 1:500 riportante: a) l’ubicazione dell’edificio nel quale si trovano i locali da destinare a pubblico spettacolo; b) l’area circostante estesa per non meno di 100 metri all’esterno dell’edificio; c) destinazione degli edifici compresi nell’area di cui al punto b); d) viabilità esistente nell’area di cui al punto b) sino all’imbocco nelle strade urbane adiacenti e le relative sezioni stradali; e) tipo ed ubicazione delle risorse idriche nella zona di cui al punto b) (idranti cittadini, canali, pozzi, etc.). 1.2. Piante, in scala 1:100, di tutti i piani in cui è suddiviso il locale nonché del piano sovrastante e di tutti i piani sottostanti, prospetti e sezioni, sempre in scala 1:100, estesi a tutto l’edificio, riportanti: a) la destinazione d’uso; b) i percorsi orizzontali e suborizzontali che consentano alle persone presenti nel locale di pubblico spettacolo di raggiungere un “luogo sicuro”; c) le larghezze dei corridoi, delle scale e delle aperture interessanti i percorsi di cui al punto b); d) le eventuali compartimentazioni antincendio; e) l’arredamento dei piani da destinare a locali di pubblico spettacolo; f) le installazioni ed impianti esistenti; g) le aperture di ventilazione. 2) ELABORATI TECNICI, REDATTI DA TECNICI ABILITATI, RELATIVI A: 2.1) Impianti elettrici. 2.2) Impianti di riscaldamento e/o condizionamento dell’aria (se previsti) e di ricambio dell’aria. 2.3) Impianti igienico-sanitario e di scarico. 2.4) Impianti, dispositivi e sistemi antincendio. COMPRENDENTI PER CIASCUN IMPIANTO: a) dislocazione delle singole apparecchiature; b) piante della distribuzione; c) schema funzionale evidenziante tutte le apparecchiature ed i relativi collegamenti, nonché le caratteristiche salienti. 3.3) Relazione tecnica dell’impianto di ricambio dell’aria dei singoli ambienti, compresi i servizi, e dell’eventuale impianto di riscaldamento e/o condizionamento, comprendente: a) descrizione di massima degli impianti e delle loro caratteristiche con riferimento alla normativa vigente; b) specifiche di progetto, dati di dimensionamento e di targa delle apparecchiature interessate; c) misura delle condizioni psicrometriche interne se l’impianto è conforme alla legge 11.11.1975, n. 584. 3.4) Relazione tecnica dell’impianto igienico-sanitario e di scarico, comprendente: a) descrizione di massima dell’impianto e dei locali di servizio e criteri di suddivisione di questi ultimi; b) specifiche e criteri di dimensionamento e dislocazione degli apparecchi sanitari; c) specifiche di progetto, dati di dimensionamento e di targa e caratteristiche delle apparecchiature interessate. 3.5) Relazione tecnica dell’impianto di protezione antincendio e dell’eventuale impianto di rilevamento ed allarme, comprendente: a) descrizione di massima degli impianti fissi e delle loro caratteristiche; b) specifiche di progetto, dati di dimensionamento e di targa e caratteristiche delle apparecchiature interessate; c) numero e tipo degli eventuali estintori portatili e classificazione a Norma UNI EN 2; UNI EN 3 e ISO TC/21 SC 2. I documenti devono essere sottoscritti dal proprietario o dal suo legale rappresentante e da “Tecnici abilitati” secondo le rispettive competenze. (Si intendono tecnici abilitati coloro che, avendo conseguito laurea o diploma a seguito di un corso di studi comprendente materie inerenti all’argomento sul quale relazionano, hanno ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione al relativo Albo Professionale). N.B. La mancata o irregolare esibizione di uno solo dei documenti richiesti, rendendo impossibile l’esame globale dell’oggetto della richiesta, comporta l’impossibilità, per la Commissione Provinciale di Vigilanza, (o Comunale ove istituita ) di esprimere il parere di competenza. In seguito all’esame della documentazione da parte della Commissione, viene redatto apposito verbale firmato da tutti componenti (ricordiamo che la Commissione è un collegio perfetto per cui necessita la presenza e il parere di tutti i membri) che, in caso di esito favorevole , costituisce il documento che attesta l’AGIBILITA’ ai sensi dell’art.80 TULPS e può procedersi al successivo rilascio dell’autorizzazione amministrativa che abilita all’esercizio dell’attività . SANZIONI: A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 507/99, l’art. 666 del C.P. che sanzionava la violazione ai sensi degli art. 68 e 69 è stato depenalizzato, chi effettua spettacoli, intrattenimenti o manifestazioni senza l’autorizzazione prevista dai suddetti articoli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 1549,00 ed è sempre disposta la cessazione dell’attività svolta senza autorizzazione. Se invece tale violazione avviene in un esercizio munito di titolo abilitativo per altra attività (es. somministrazione di alimenti e bevande) se vi è reiterazione (recidiva) della violazione è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni. DISPOSIZIONI ALCOLICHE IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE La legge 2 ottobre 2007 n. 160 all’art 6 comma 2 ha introdotto il divieto per i titolari ed i gestori dei locali ove si svolgono con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario spettacoli o altre forme di intrattenimento, di somministrare bevande alcoliche dopo le ore 02,00 e contestuale obbligo, da parte degli stessi, di assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare in maniera volontaria da parte dei clienti una rilevazione del tasso alcolemico. La sanzione prevista per gli inadempienti è la chiusura del locale per un periodo da sette fino a trenta giorni a giudizio dell’autorità competente. IMPORTANTE La procedura sopra descritta va aggiornata, fatti salvi tutti i requisiti previsti dalle singole norme di settore a alle novità introdotte dalla legge n.3/2008 e della relativa Circolare applicativa approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.22/1 dell’11.04.2008, in quanto per lo svolgimento di qualsiasi attività relativa ad insediamenti produttivi esercitata in forma di impresa non è più previsto il rilascio di alcuna autorizzazione amministrativa ma unicamente, qualora ne ricorrano i presupposti, soltanto la presentazione di una cosiddetta Dichiarazione Unica Autocertificativa. Dott. Alessandro Pusceddu COMUNU DE GUSPINI PROVINTZIA DE SU CAMPIDANU DE MESU COMUNE DI GUSPINI PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO Via Don Minzoni, 10 09036 GUSPINI (VS) Centralino: 070 97601- Fax: 070 970180 www.comune.guspini.vs.it AREA DEMOGRAFICI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PATRIMONIO IMMOBILIARE PRODUTTIVO Settore Attività Produttive SUAP Tel. 070 9760 211-225 [email protected] Resp.le del procedimento Dott. Alessandro Pusceddu