locale di pubblico spettacolo

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locale di pubblico spettacolo
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Oggetto Procedimento per avvio attività
Locali Pubblici spettacoli / Trattenimenti danzanti
Principali riferimenti normativi
art. 68 e 69 R.D. 18 giugno 1931, n.773 (Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza)
art. 19 D.P.R. n. 616 del 24.07.1977
D.P.R. 407 del 1994
Circolare n.16 del Ministero dell’Interno del 15 febbbraio 1951
D.M. 19.08.1996 “Nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di
pubblico spettacolo”
Circolare Prefettura di Cagliari prot. n. 388 del 26.08.1985
Circolare Prefettura di Cagliari del 23.03.2006 – Area I bis
ART. 68 del T.U.L.P.S: dispone che senza licenza del Questore (ora del
Dirigente del Servizio) non possono darsi in luogo pubblico o aperto o esposto al
pubblico spettacoli o trattenimenti.
DEFINIZIONI.
LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO
La definizione di locale o un luogo di pubblico spettacolo la si ottiene non tanto
dalla legge (Tulps e correlato regolamento), quanto piuttosto in primo luogo dalla
circolare n. 16 del 1951 agli arti 16 e 17. successivamente dal D.M 19 agosto
1996 relativamente alla sua applicazione.
Ulteriori contributi sono poi forniti da una serie di circolari del Ministero dell'Interno
e da alcune interpretazioni giurisprudenziali che nel corso degli ultimi anni hanno
di volta in volta affrontato la questione .
CIRCOLARE N. 16 DEL MINISTERO DELL'INTERNO del 15 febbraio 1951 Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri,
cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo in genere.
Definizione di locale
Con la locuzione "locale" si intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi
destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi vari e i disimpegni ad essi
annessi.
Classificazione dei locali
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Teatri: dove si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici,
coreografici, di riviste e varietà, caratterizzati dalla scena comprendente
scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature.
Cinematografi: destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche.
Cinema-Teatri: destinati, oltre alle proiezioni cinematografiche anche a
numeri di avanspettacoli su palcoscenico con limitate attrezzature oppure
su semplice pedana.
Altri locali di trattenimento: ove si tengono concerti, conferenze,
trattenimenti danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di
burattini, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori,
ecc., nonché altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza
sostarvi in modo permanente come esposizioni, mostre, fiere, ecc.
Circhi: specialmente costruiti od occasionalmente destinati a presentare
al pubblico manifestazioni di abilità, forza e coraggio, che si svolgono con
o senza l'intervento di animali feroci o domestici)
Serragli: dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli,
destinate a contenere animali di qualsiasi genere ma specialmente belve
feroci.
7)
8)
Stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento
o spettacoli all'aperto: dove si presentano al pubblico, in luogo aperto,
spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco
del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche,
automobilistiche, gare di calcio ecc.
Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti e parapetto
resistenti al fuoco per l'accesso e le operazioni dei Vigili del fuoco.
Tale elencazione è fondamentale per capire se il trattenimento è da classificare
quale attività di pubblico spettacolo e ricade dunque nel campo di applicazione
dell’art.86 TULP.S
Differenza tra SPETTACOLI e TRATTENIMENTI
La NORMATIVA sembra usare la formulazione "spettacoli e trattenimenti pubblici"
in modo indifferenziato ma al contrario per accomunare le due fattispecie.
In realtà una distinzione tra spettacoli e trattenimenti è possibile farla , anzi è il
Ministero dell'Interno stesso a farla : con Circolare n. 52 del 20 novembre 1982
l'organo centrale ha affermato che:
per spettacolo e/o trattenimenti possono intendersi "tutti quei divertimenti,
distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si
prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per
garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità, il buon costume".
La differenza tra spettacoli e trattenimenti consisterebbe essenzialmente nel fatto
che:
a)
b)
gli spettacoli sono divertimenti in cui il pubblico assiste in forma
prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.)
i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente
(feste da ballo, giostre, ecc.).
In riferimento alle due definizioni bisogna distinguere gli spettacoli e trattenimenti
che sono da considerare pubblici, e cioè quelli che vengono dati in un luogo
pubblico, aperto o esposto al pubblico.
Per luogo pubblico si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna
limitazione ( una via, una piazza pubblica, ...).
Per luogo aperto al pubblico quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari
condizioni, imposte da chi esercita un diritto sul luogo medesimo (un bar, un
cinema, un pubblico esercizio, ...).
Per luogo esposto al pubblico si intende quello che ha un'esposizione tale che
dall'esterno è possibile scorgere quanto in esso avviene (una finestra aperta sulla
via, in modo che dalla via stessa o da una finestra antistante si possa osservare
quanto accade all'interno).
N.B. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 142 del 15.12.1967, ha ritenuto
illegittimo l'art. 68 del T.U.L.P.S., nella parte in cui dispone che senza licenza del
Questore (ora del Sindaco) non possono darsi spettacoli o trattenimenti in "luoghi
esposti al pubblico", in contrasto con l'art. 17 della Costituzione, quando le
riunioni o i trattenimenti vengono organizzati per divertimento o passatempo e
non destinati a terzi, e quindi, a fini di lucro .
Con successiva sentenza, la n. 56 del 15.04.1970, la medesima Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli arti 68 del R.D.
18.06.1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che
per trattenimenti da tenersi in "luoghi aperti al pubblico", e non indetti
nell'esercizio di attività imprenditoriale, occorre la licenza del Questore ( ora del
Sindaco) .
IMPORTANTE
Alla luce di queste due sentenze, quindi, la licenza occorre solo quando si tratta di
organizzare spettacoli o trattenimenti aventi finalità imprenditoriali. Questo
dunque rappresenta un primo carattere distintivo del pubblico spettacolo rispetto
al semplice trattenimento : l'imprenditorialità dell'attività.
Ma l'imprenditorialità non sussiste solamente quando il soggetto organizzatore è
un imprenditore, bensì quando i caratteri dello spettacolo o della manifestazione
assumono il carattere dell'imprenditorialità (scopo di lucro, pubblicità dell'evento,
attrattiva particolare della manifestazione, utilizzo o modifica di attrezzature e
strutture all'uopo adatte, etc ...).
L'esperienza ci dimostra come molte manifestazioni di pubblico spettacolo siano
proprio organizzate dall'amministrazione comunale o da altri enti ed
organizzazioni pubblici, talvolta con finalità assistenziali o religiose , che
istituzionalmente non rappresentano un soggetto imprenditore , ma che per quel
dato evento si pongono nei confronti della collettività come esercenti un'attività al
pari di un privato imprenditore .
La conseguenza che ne deriva sta nella necessità ed anzi obbligatorietà di
provvedere al rilascio della licenza di pubblico spettacolo, ed eventualmente alla
verifica dell'agibilità ex art. 80, nei confronti della pubblica amministrazione
organizzatrice od ente morale e religioso che sia ;
DIFFERENZA:
nel caso si tratti di un comune il soggetto intestatario della licenza sarà individuato
materialmente nel dirigente/funzionario responsabile del Settore o Servizio o
Ufficio ( o presidente della circoscrizione ) che di fatto organizza e gestisce
l'evento o la manifestazione , anche temporanea .
DA RICORDARE:
Diversa dalla Licenza di pubblico spettacolo, è il parere della Commissione di
vigilanza, che, in quanto verifica effettuata nell'interesse della pubblica incolumità,
deve essere richiesto a prescindere dalle finalità imprenditoriali o meno del
trattenimento.
Per cui partendo dalle definizioni dell'art. 17 della circolare 16/51e delle attività
che abbiamo elencato, integrate dalle previsioni inerenti il campo di applicazione
del D.M. 19 agosto 1996 si può comprendere se l'evento, il luogo, l'attività che ci
interessa ha le caratteristiche del pubblico spettacolo e quindi deve essere
sottoposto alle prescrizioni inerenti la verifica di agibilità di cui all'art. 80 Tulps.
Una volta stabilito se l'attività o la manifestazione che ci riguarda è soggetta
all'applicabilità dell'art.. 80 Tulps non bisogna verificare se l'autorizzazione da
rilasciare attiene all'articolo 68 del TULPS o all'articolo 69 ed a quale soggetto va
intestata la licènza suddetta, tenuto conto che in base a quanto precedentemente
esposto il soggetto organizzatore e gestore , imprenditore anche solo per un
giorno, è il destinatario/obbligato alla licenza in questione.
L'evolversi della normativa in materia e in particolare l'avvento del D.P.R. 616/77
che ha trasferito questa licenza dal Questore al Sindaco (ora dirigente del
Servizio), ha provocato qualche incomprensione in merito al significato oggettivo
di queste autorizzazioni.
Nel trasferire queste competenze il D.P.R. 616/77 commette probabilmente due
"leggerezze" : trasferisce il contenuto dell'ari. 80 in maniera quasi letterale
facendo diventare "licenza" quello che licenza non era e mantiene in ambito
dell'autorità periferica statale (prefettura) la commissione che deve deliberare in
merito a tale autorizzazione.
In breve delle due autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 80 Tulps, sola la prima è una
vera e propria licenza e quindi soggetta a tutte le prescrizioni che il Tulps prevede
per tali autorizzazioni , mentre la seconda, inerente la verifica di agibilità dei
luoghi altro non è che una semplice dichiarazione che certifica l'idoneità dei luoghi
stessi in relazione alle attività di pubblico spettacolo che si dovranno svolgere.
Si deve rilevare, infatti, che appare improprio parlare di licenza di cui all’art. 80 del
TULPS, in quanto la verifica di solidità e sicurezza compiuta ai sensi di tale
articolo non si tramuta nel rilascio di una specifica licenza, che non è prevista e
tipizzata dal TULPS medesimo
La licenza art. 68 come tra l'altro la licenza art. 69 comporta poteri discrezionali
per l'autorità preposta al rilascio e prevede delle valutazioni che fanno riferimento
alle qualità personali del soggetto richiedente: in pratica per il suo rilascio si
applicano le condizioni generali previste per le autorizzazioni di polizia, inerenti il
possesso dei requisiti soggettivi, la disponibilità dei luoghi, ecc.
Ne deriva che la licenza ai sensi dell'articolo 68 TULPS viene rilasciata al gestore
del locale o all'organizzatore dell'evento / manifestazione, e in caso di cambio
gestione il subentrante deve munirsi di una nuova licenza in quanto la stessa è
assolutamente personale ; al contrario, la dichiarazione/verifica di agibilità del
locale di cui all’articolo 80 Tulps va rilasciata al proprietario della struttura dove
vengono dati i pubblici spettacoli ed è riferita ai locali medesimi ; dunque qualora
il titolare della licenza di pubblico spettacolo cambi , la verifica dell'agibilità può
rimanere a condizione che non siano subentrate modifiche alle strutture ed alle
attrezzature a suo tempo verificate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza o
Commissione Tecnica Comunale .
La dichiarazione/verifica di agibilità ex art. 80 Tulps, infatti, fa riferimento alla
idoneità del locale in cui deve essere dato il pubblico spettacolo, per cui è da
considerarsi atto endoprocedimentale al rilascio della licenza di esercizio, e non
licenza essa stessa, anche perché, essendo riferita ad un luogo e non a un
soggetto giuridico, questa verifica segue le sorti strutturali del luogo e non gli
eventi soggettivi del gestore l'attività.
La dichiarazione/verifica di agibilità, atto distinto dalla licenza di esercizio del
pubblico spettacolo, normalmente non ha una sua vita autonoma, ma sussiste
come corollario ed in funzione della licenza di pubblico spettacolo: si procede cioè
alla verifica solo in funzione dell'ottenimento della licenza di cui all'articolo 68
Tulps.
Poiché nessuna norma indica con esattezza la durata e la validità della verifica di
agibilità , si deve ritenere che lo stabilire tale durata rientri nelle competenze della
Commissione Tecnica Comunale specificatamente costituita, da indicarsi più
precisamente nel Regolamento di funzionamento della suddetta assieme alle
modalità di accesso, alle procedure ed alla modulistica necessario .
I locali di pubblico spettacolo e trattenimento, la cui attività è compresa fra quelle
soggette al D.M. 16.02.1982 nonché tra quelle rientranti nel campo di
applicazione del D.M. 19.08.1996, prima del rilascio della licenza di esercizio di
cui agli artt. 68 e 69 del Tulps, dovranno essere in possesso ,oltre che del parere
favorevole della Commissione di vigilanza, anche del Certificato di prevenzione
incendi rilasciato da parte del Comando Provinciale dei vigili del fuoco.
ADEMPIMENTI
RELATIVI
PUBBLICO SPETTACOLO
ALL’AGIBILITÀ
DEI
LOCALI
DI
È prevista dall’articolo 80 TULPS che dispone: “L’autorità di pubblica sicurezza
non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico
spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e
la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo
prontamente nel caso di incendio”.
Per quanto concerne la creazione dell'organo tecnico consultivo " Commissione
Tecnica ", il legislatore concede facoltà agli enti di costituire la Commissione
Tecnica Comunale in sostituzione della Commissione Provinciale di Vigilanza in
forma singole o in forma associata, nel caso di ambiti territoriali ristretti.
N.B. Il Comune di Guspini per le verifiche di agibilità ex art. 80 si avvale
dell’intervento di una Commissione Comunale del Sindaco istituita con Decreto n°
4 del 06 aprile 2005 in base all’art. 4 del D.P.R. 28.05.2001, n° 311
Il parere della Commissione comunale e' vincolante ai fini della concessione della
licenza per l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo, ed e' palesemente
considerato dalla legge come uno dei presupposti necessari per la validita'
dell'atto amministrativo che legittima l’esercizio dell’attività cui si fa riferimento.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Ai sensi dell’articolo 4 del DP.R. 311/2001 la Commissione comunale, nominata
dal Sindaco ogni tre anni, è composta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
dal sindaco o suo delegato che la presiede;
dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per
territorio o da un medico dallo stesso delegato;
dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in
acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del
locale o impianto da verificare. Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un
rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica
qualificazione professionale.
PARERE DELLA COMMISSIONE E RILASCIO
PREVENZIONE INCENDI
DEL CERTIFICATO DI
Il parere di agibilità dei locali di cui trattasi, rilasciato dalla Commissione di
Vigilanza, è atto separato dal rilascio del Certificato di prevenzione incendi, ma il
relativo sopralluogo effettuato può essere considerato valido al fine del rilascio del
certificato in questione in quanto legittimamente effettuato con l'intervento del
componente funzionario del competente Comando Provinciale Vigili del Fuoco.
Il parere della Commissione di vigilanza è finalizzato a tutti gli aspetti della
sicurezza, mentre la competenza dei Comandi dei vigili del fuoco è limitata
all'aspetto della sicurezza antincendio.
La procedura prevista dall’art. 80 del TULPS è stata oggetto di una recente
riforma con il d.p.r. 311/2001 che ha modificato le disposizioni del regolamento di
attuazione dello stesso TULPS in merito alla procedura di controllo
In sintesi i locali soggetti a procedura di agibilità si possono distinguere in 3
tipologie:
1)
2)
3)
locali con capienza inferiore ai 100 spettatori
locali con capienza superiore ai 100 spettatori e inferiore ai 200 spettatori
locali con capienza superiore ai 200 spettatori
Ipotesi 1)
L’attività non è soggetta alla procedura di esame progetto – cpi ma è comunque
soggetta alla procedure di agibilità ai sensi dell’art. 80 mediante autocertificazione
da parte di tecnico abilitato SOSTITUTIVA della verifica da parte della
commissione comunale (se istituita) o di quella provinciale
Ipotesi 2)
L’attività è soggetta alla procedura di esame progetto – cpi ed è inoltre comunque
soggetta alla procedure di agibilità ai sensi dell’art. 80 mediante autocertificazione
da parte di tecnico abilitato SOSTITUTIVA della verifica da parte della
commissione comunale (se istituita) o di quella provinciale
Ipotesi 3)
L’attività è soggetta alla procedura di esame progetto – cpi ed è inoltre soggetta
alla procedure di agibilità ai sensi dell’art. 80 mediante sopralluogo della
commissione comunale (se istituita) o di quella provinciale.
Nel caso in questione la mancanza della relazione del tecnico e la presentazione
della autocertificazione prevista dal citato dpr rende IMPROCEDIBILE la
domanda.
In pratica per i locali che siano di capienza complessiva pari o inferiore a 200
posti, tutte le verifiche di competenza della Commissione Provinciale o comunale
sono sostituite, ferme restando le disposizioni vigenti sotto il profilo sanitario, da
una RELAZIONE TECNICA di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri o
dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole
tecniche stabilite col D.M. del Ministero dell’Interno citato.
N.B . La procedura del D.lgs 311/2001 non ha svincolato i locali con capienza pari
o inferiori a 200 posti dalla necessità di ottenere il parere di agibilità previsto
dall’articolo 80 TULPS ma ha soltanto sostituito le verifiche e gli accertamenti
della Commissione con una relazione tecnica del professionista su cui incombe
l’onere di certificare che il locale è conforme ai requisiti previsti dalla normativa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
Ai fini del parere di agibilità ex articolo 80 tulps da parte della Commissione (come
abbiamo precisato, necessaria per ottenere l’autorizzazione amministrativa
all’esercizio dell’attività) la Prefettura di Cagliari con la circolare prot. n. 388 del
26.08.1985 ha dettagliato tutta la documentazione tecnica che deve essere
allegata alla richiesta di agibilità della licenza
1) ELABORATI ARCHITETTONICI, REDATTI DA UN TECNICO ABILITATO,
COMPRENDENTI:
1.1. Planimetria generale in scala non inferiore a 1:500 riportante:
a) l’ubicazione dell’edificio nel quale si trovano i locali da destinare a
pubblico spettacolo;
b) l’area circostante estesa per non meno di 100 metri all’esterno
dell’edificio;
c) destinazione degli edifici compresi nell’area di cui al punto b);
d) viabilità esistente nell’area di cui al punto b) sino all’imbocco nelle
strade urbane adiacenti e le relative sezioni stradali;
e) tipo ed ubicazione delle risorse idriche nella zona di cui al punto
b) (idranti cittadini, canali, pozzi, etc.).
1.2. Piante, in scala 1:100, di tutti i piani in cui è suddiviso il locale nonché del
piano sovrastante e di tutti i piani sottostanti, prospetti e sezioni, sempre
in scala 1:100, estesi a tutto l’edificio, riportanti:
a) la destinazione d’uso;
b) i percorsi orizzontali e suborizzontali che consentano alle persone
presenti nel locale di pubblico spettacolo di raggiungere un “luogo
sicuro”;
c) le larghezze dei corridoi, delle scale e delle aperture interessanti i
percorsi di cui al punto b);
d) le eventuali compartimentazioni antincendio;
e) l’arredamento dei piani da destinare a locali di pubblico
spettacolo;
f) le installazioni ed impianti esistenti;
g) le aperture di ventilazione.
2) ELABORATI TECNICI, REDATTI DA TECNICI ABILITATI, RELATIVI A:
2.1) Impianti elettrici.
2.2) Impianti di riscaldamento e/o condizionamento dell’aria (se previsti) e di
ricambio dell’aria.
2.3) Impianti igienico-sanitario e di scarico.
2.4) Impianti, dispositivi e sistemi antincendio.
COMPRENDENTI PER CIASCUN IMPIANTO:
a) dislocazione delle singole apparecchiature;
b) piante della distribuzione;
c) schema funzionale evidenziante tutte le apparecchiature ed i relativi
collegamenti, nonché le caratteristiche salienti.
3.3) Relazione tecnica dell’impianto di ricambio dell’aria dei singoli ambienti,
compresi i servizi, e dell’eventuale impianto di riscaldamento e/o
condizionamento, comprendente:
a) descrizione di massima degli impianti e delle loro caratteristiche con
riferimento alla normativa vigente;
b) specifiche di progetto, dati di dimensionamento e di targa delle
apparecchiature interessate;
c) misura delle condizioni psicrometriche interne se l’impianto è
conforme alla legge 11.11.1975, n. 584.
3.4) Relazione tecnica dell’impianto igienico-sanitario e di scarico,
comprendente:
a) descrizione di massima dell’impianto e dei locali di servizio e criteri di
suddivisione di questi ultimi;
b) specifiche e criteri di dimensionamento e dislocazione degli
apparecchi sanitari;
c) specifiche di progetto, dati di dimensionamento e di targa e
caratteristiche delle apparecchiature interessate.
3.5) Relazione tecnica dell’impianto di protezione antincendio e dell’eventuale
impianto di rilevamento ed allarme, comprendente:
a) descrizione di massima degli impianti fissi e delle loro caratteristiche;
b) specifiche di progetto, dati di dimensionamento e di targa e
caratteristiche delle apparecchiature interessate;
c) numero e tipo degli eventuali estintori portatili e classificazione a
Norma UNI EN 2; UNI EN 3 e ISO TC/21 SC 2.
I documenti devono essere sottoscritti dal proprietario o dal suo legale
rappresentante e da “Tecnici abilitati” secondo le rispettive competenze. (Si
intendono tecnici abilitati coloro che, avendo conseguito laurea o diploma a
seguito di un corso di studi comprendente materie inerenti all’argomento sul quale
relazionano, hanno ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione e
l’iscrizione al relativo Albo Professionale).
N.B. La mancata o irregolare esibizione di uno solo dei documenti richiesti,
rendendo impossibile l’esame globale dell’oggetto della richiesta, comporta
l’impossibilità, per la Commissione Provinciale di Vigilanza, (o Comunale ove
istituita ) di esprimere il parere di competenza.
In seguito all’esame della documentazione da parte della Commissione, viene
redatto apposito verbale firmato da tutti componenti (ricordiamo che la
Commissione è un collegio perfetto per cui necessita la presenza e il parere di
tutti i membri) che, in caso di esito favorevole , costituisce il documento che
attesta l’AGIBILITA’ ai sensi dell’art.80 TULPS e può procedersi al successivo
rilascio dell’autorizzazione amministrativa che abilita all’esercizio dell’attività .
SANZIONI:
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 507/99, l’art. 666 del C.P. che
sanzionava la violazione ai sensi degli art. 68 e 69 è stato depenalizzato, chi
effettua spettacoli, intrattenimenti o manifestazioni senza l’autorizzazione prevista
dai suddetti articoli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 258,00 a € 1549,00 ed è sempre disposta la cessazione dell’attività
svolta senza autorizzazione. Se invece tale violazione avviene in un esercizio
munito di titolo abilitativo per altra attività (es. somministrazione di alimenti e
bevande) se vi è reiterazione (recidiva) della violazione è disposta altresì la
chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
DISPOSIZIONI
ALCOLICHE
IN
MATERIA
DI
SOMMINISTRAZIONE
DI
BEVANDE
La legge 2 ottobre 2007 n. 160 all’art 6 comma 2 ha introdotto il divieto per i
titolari ed i gestori dei locali ove si svolgono con qualsiasi modalità ed in qualsiasi
orario spettacoli o altre forme di intrattenimento, di somministrare bevande
alcoliche dopo le ore 02,00 e contestuale obbligo, da parte degli stessi, di
assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare in maniera volontaria
da parte dei clienti una rilevazione del tasso alcolemico.
La sanzione prevista per gli inadempienti è la chiusura del locale per un periodo
da sette fino a trenta giorni a giudizio dell’autorità competente.
IMPORTANTE
La procedura sopra descritta va aggiornata, fatti salvi tutti i requisiti previsti dalle
singole norme di settore a alle novità introdotte dalla legge n.3/2008 e della
relativa Circolare applicativa approvata con deliberazione di Giunta Regionale
n.22/1 dell’11.04.2008, in quanto per lo svolgimento di qualsiasi attività relativa ad
insediamenti produttivi esercitata in forma di impresa non è più previsto il rilascio
di alcuna autorizzazione amministrativa ma unicamente, qualora ne ricorrano i
presupposti, soltanto la presentazione di una cosiddetta Dichiarazione Unica
Autocertificativa.
Dott. Alessandro Pusceddu
COMUNU DE GUSPINI
PROVINTZIA DE SU
CAMPIDANU DE MESU
COMUNE DI GUSPINI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
Via Don Minzoni, 10
09036 GUSPINI (VS)
Centralino: 070 97601- Fax: 070 970180
www.comune.guspini.vs.it
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E PATRIMONIO IMMOBILIARE PRODUTTIVO
Settore Attività Produttive SUAP
Tel. 070 9760 211-225
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Resp.le del procedimento
Dott. Alessandro Pusceddu