Pagamento canone abbonamento RAI
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Pagamento canone abbonamento RAI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI Associazione Regionale del Piemonte QUESITO PAGAMENTO DELL'ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE. IL COMUNE INTERESSATO HA CHIARITO CHE GLI APPARECCHI TELEVISIVI SONO DISLOCATI ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI E NON HANNO ANTENNE: PERÒ DA QUANTO EMERGE DALLA NOTA, LA TASSA RICHIESTA NON È TANTO RIFERITA AL COLLEGAMENTO A PROGRAMMI QUANTO AL SOLO FATTO CHE SI POSSIEDA UN APPARECCHIO TELEVISIVO. ********************* PARERE Secondo la disciplina normativa di riferimento devono pagare il canone di abbonamento speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare (art. 27 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246; art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458 e art. 16 della L. 23/12/1999 n. 488), indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti (quale ad esempio, visione di videocassette dimostrative, filmati, televideo, ecc.). L’obbligo del pagamento del canone di abbonamento speciale alla televisione deriva dalla semplice detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive (artt. 1 e 27 del R.D.L. 21/2/1938 n. 246 convertito nella legge 4/6/1938 n. 880 e art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458), indipendentemente dall’effettiva possibilità di ricezione del segnale, come precisato dalla Corte Costituzionale (sent. 12 maggio 1988, n. 535) e dalla Corte di Cassazione (sent. 3 agosto 1993, n. 8549). Deve però trattarsi di un televisore dotato di sintonizzatore (o con un videoregistratore dotato di sintetizzatore), perché si tratta di apparecchi atti alla ricezione. Non esiste obbligo per i monitor "puri" che non sono in grado di decodificare il segnale trasmesso via etere, e per i lettori di cassette o CD (non videoregistratori) che si limitano a leggere il segnale del nastro. Si riportano per completezza di seguito le norme richiamate: Art. 27. R.D.L. 21/02/1938 n. 246 Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Società concessionaria. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società concessionaria non oltre il mese di novembre di ciascun anno. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, è passibile delle penalità previste dall'art. 19, ancorché abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'art. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze, d'intesa coi Ministri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, la riscossione dei canoni speciali di cui al presente articolo potrà essere affidata agli Uffici del Registro con le modalità e secondo le tariffe da stabilirsi con lo stesso decreto. Sono applicabili inoltre agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni dei precedenti artt. 9 a 13, e 16, 21 a 26. Art. 16 L. 23/12/1999 n. 488 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure: Categorie: canone televisione: a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a 100: 10.000.000; b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di stanze inferiore a 100 e superiore a 25; residence turisticoalberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: 3.000.000; c) alberghi con 5 stelle lusso e 5 stelle con un numero di stanze pari o inferiore a 25; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni a 3 stelle con un numero di televisori superiore a 10; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di 1a e 2acategoria, sportelli bancari: 1.500.000; d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a 10; pensioni e locande con 2 o 1 stella; campeggi con 2 o 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di 3a e 4a categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: 600.000; e) soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: 300.000. 2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici. 3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI. ---Ora, poiché il quesito fa riferimento ad una collocazione dell’apparecchio all’interno della scuola, va detto della possibilità di chiedere licenza gratuita al riguardo, ove però il bene sia intestato alla scuola stessa. Le scuole materne statali e non statali ma autorizzate, le scuole elementari statali o parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado statali pareggiate e legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione superiore e le Università, possono infatti ottenere una licenza gratuita alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi radiotelevisivi ad uso esclusivamente didattico (sulla base della L. 2/12/1951 n. 1571 e art. 1 L. 28/12/1989 n. 421) Per ottenere una licenza gratuita occorre inoltrare, tramite i propri Uffici Scolastici Provinciali o direttamente da parte delle Università, apposita istanza alla Rai Radiotelevisione Italiana Casella postale 10 - 10121 Torino. Si riporta la norma di riferimento: Art. 1 LEGGE 2 DICEMBRE 1951, n. 1571 (modificato da L. 28/12/1989 n. 421) Le scuole elementari statali e le scuole elementari parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado, statali oppure pareggiate ai sensi delle vigenti disposizioni, gli istituti di istruzione superiore disciplinati dal testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le università, nelle cui aule scolastiche siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo da parte degli alunni, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni. L'esenzione dal pagamento del canone di cui al precedente comma è estesa alle scuole materne statali e non statali autorizzate, nonché alle scuole materne gestite da enti pubblici anche territoriali, ed alle scuole d'istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciute. Per potere beneficiare dell'esenzione, le scuole suddette dovranno richiedere all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni una apposita licenza gratuita per le radioaudizioni, con validità annuale. Le richieste da parte delle scuole elementari e secondarie dovranno pervenire all'ente concessionario per tramite del competente provveditorato agli studi: quelle delle università e degli istituti superiori, per tramite del ministero della pubblica istruzione, o direttamente. Gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonché gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle province, aventi finalità non a scopo di lucro, possono chiedere l’esonero annuale dal pagamento del canone ai sensi dell’art 37, comma 1, Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2295 e degli artt. 1, 2, 3 e 4 del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 gennaio 1998, n. 54. La domanda dovrà essere inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione - V.le America 201 - 00144 ROMA, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. ---Altra possibile deroga al pagamento riguarda gli “enti culturali dipendenti dallo Stato o dalle province” (non si dubita della sua estensibilità agli enti dipendenti dal comune) Di seguito i riferimenti normativi: - R.D. 10-7-1924 n. 1226 Approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e successive modificazioni riflettenti le comunicazioni senza filo. Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 1924, n. 190. 37. Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà, nei casi di richiesta da parte degli enti assistenziali posti alla dipendenza delle amministrazioni statali, provinciali e comunali, di accordare ai medesimi l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse ordinarie di abbonamento per le radioaudizioni. Analoghe facilitazioni possono dal Ministero predetto essere accordate agli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle province. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1998, n. 54 Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito del Ministero delle Comunicazioni Capo I ESONERO DAL CANONE RADIOTELEVISIVO Art. 1 1. Gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle province possono chiedere al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni - di essere esonerati dal pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni sonore e televisive, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto 3 agosto 1928, n.2295. 2. La domanda, da presentare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale si intende richiedere l'esonero, deve essere corredata della documentazione comprovante la natura dell'ente. Art. 2 1. L'unità responsabile del procedimento è la divisione 5a della direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni. 2. Il provvedimento di esonero è adottato dal direttore generale preposto alla direzione di cui al comma 1 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. 3. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere agli enti interessati documenti attestanti il rapporto di dipendenza previsto dall'articolo 37 del regio decreto n. 2295 del 1928: in tal caso il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. 4. Il rigetto della domanda, adeguatamente motivato, è comunicato all'ente entro il termine di cui ai commi 2 e 3. Art. 3 1. Il provvedimento di esonero riguarda soltanto l'anno cui esso si riferisce ed è rinnovabile. 2. L'ente è tenuto al versamento della tassa di concessione governativa. 3. L'amministrazione invia copia del provvedimento di esonero al Ministero delle finanze ed alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Art. 4 1. La domanda di rinnovo dell'esonero deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni entro il 31 ottobre dell'anno per il quale è stato ottenuto l'esonero. 2. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione che non sono intervenute variazioni rispetto alla natura dell'ente richiedente. 3. La domanda si intende accolta ove non ne sia comunicato il rigetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione. 4. L'amministrazione invia copia del provvedimento di rinnovo al Ministero delle finanze ed alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. ---Alla luce di quanto sopra esposto, si può rispondere: - il Comune non è esonerato né esonerabile dal pagamento del canone per il fatto che non via sia collegamento ad antenna; sarebbe invece esonerabile ove l’apparecchio non sia dotato di sintonizzatore; se l’apparecchio venisse intestato alla scuola o ad istituto culturale potrebbe beneficiare dell’esonero. La Presidente di ANCI Piemonte Amalia NEIROTTI (Sindaco di Rivalta di Torino)