DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Transcript
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Bollettino Giuridico Ambientale n. 30 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2003, n. 63-11101 Sviluppo e diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico. Definizione dei criteri di ripartizione e di trasferimento dei fondi alle Province (B.U. n. 52 del 24 dicembre 2003) Con Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria.”, la Regione ha, tra l’altro, provveduto a definire i criteri per la classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell’aria, ad individuare in sede di prima applicazione i Comuni assegnati alle zone per la gestione della qualità dell’aria e per la pianificazione degli interventi necessari al suo miglioramento progressivo, nonché ad individuare prime misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Con propria deliberazione n. 14-7623 dell’ 11 Novembre 2002 la Giunta Regionale ha provveduto all’aggiornamento dell’assegnazione dei Comuni alle diverse zone e all’approvazione degli indirizzi per la predisposizione e la gestione dei Piani di Azione di cui al D.Lgs. n. 351/1999. La Valutazione della qualità dell’aria nella Regione Piemonte, approvata con propria deliberazione n. 109-6941 del 5 Agosto 2002, individua come critici i parametri PM10 e NOx; è quindi richiesto che i Piani di Azione prevedano interventi prevalentemente finalizzati alla riduzione di tali inquinanti. Anche le azioni regionali di sostegno finanziario, previste con propria deliberazione n. 65-6727 del 22 Luglio 2002, si rivolgono prioritariamente agli stessi obiettivi in tutti i settori interessati: in primis, la mobilità e, a seguire, il riscaldamento, la climatizzazione e gli impianti produttivi. In particolare con la deliberazione citata la Giunta Regionale ha prenotato euro 2.500.000 sul cap. 26938/2003 e euro 2.500.000 per l’anno 2004, da destinarsi allo sviluppo di tecnologie a bassa produzione di emissioni negli impianti produttivi, di riscalda- mento e climatizzazione. Relativamente alle risorse per l’anno 2003, confermate con propria deliberazione n. 278237 del 20 gennaio 2003, se ne prevede l’utilizzo per incentivare l’installazione, in impianti di riscaldamento/climatizzazione a servizio di edifici appartenenti alle categorie E1(1), E2, E7 di cui all’art. 3 del DPR n. 412/1993, di generatori di calore caratterizzati da una bassa produzione di emissioni in atmosfera e da elevati valori di rendimento energetico, nonché di bruciatori a basse emissioni (in particolare di ossidi d’azoto). A tal fine si prevede di procedere alla ripartizione e al trasferimento delle risorse di cui è caso alle Province, assegnando a ciascuna di esse una quota calcolata ripartendo il totale in base al parametro popolazione. Ogni Provincia emanerà apposito bando per la concessione dei contributi in conto capitale sulla base dei criteri specificati nell’Allegato alla presente deliberazione, che riguardano i requisiti minimi richiesti per le varie tipologie di intervento, le priorità, gli elementi di merito e le esclusioni. Al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento sul territorio regionale, la Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti, sentite le Province, provvederà ad integrare i criteri di cui all’Allegato con la previsione dell’ammontare delle incentivazioni in conto capitale da attribuire a ciascuno degli interventi finanziabili, stabilita secondo una logica finalizzata a privilegiare la realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati e caratterizzati da elevate prestazioni energetiche ed emissive. Il bando provinciale dovrà essere emanato al più presto in modo tale da consentire la fruibilità dei contributi anche per gli interventi proposti per la stagione invernale 2004 - 2005. 369 Bollettino Giuridico Ambientale n. 30 D.G.R. 63-11101/2003 Il finanziamento assegnato a ciascuna Provincia verrà erogato fin da subito a cura della Direzione competente. Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, visto l’art. 17 della L.R. n. 51/1997; vista la L.R. 43/2000; vista la D.G.R. n. 14-7623 dell’11 novembre 2002; visto la proposta di Piano Energetico Regionale, adottato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 21 - 9031 del 14 Aprile 2003; con voto unanime espresso nei modi di legge, DELIBERA: di approvare i criteri di riparto dei fondi destinati alle Province a sostegno dello sviluppo e diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico, secondo le modalità indicate in premessa, che comportano il trasferimento alle Province delle seguenti somme: Provincia di Alessandria 248.644,00 euro Provincia di Asti 124.609,00 euro Provincia di Biella 112.231,00 euro Provincia di Cuneo 333.013,00 euro Provincia di Novara 206.417,00 euro Provincia di Torino 1.273.691,00 euro Provincia Verbano-Cusio-Ossola 95.405,00 euro Provincia di Vercelli 105.990,00 euro di approvare i criteri, di cui all’Allegato alla presente deliberazione, per la concessione di contributi in conto capitale per l’installazione di generatori di calore caratterizzati da bassa produzione di emissioni in atmosfera e da elevati valori di rendimento energetico, nonché di bruciatori a basse emissioni (in particolare di ossidi d’azoto) in impianti di riscaldamento/climatizzazione a servizio di edifici appartenenti alle categorie E1(1), E2, E7 di cui all’art. 3 del DPR n. 412/1993; 370 di stabilire che, al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento sul territorio regionale, la Direzione Tutela e Risana- mento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti, sentite le Province, provvederà ad integrare i criteri di cui all’Allegato alla presente deliberazione, con la previsione dell’ammontare delle incentivazioni in conto capitale da attribuire a ciascuno degli interventi finanziabili, stabilita secondo una logica finalizzata a privilegiare la realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati e caratterizzati da elevate prestazioni energetiche ed emissive; di demandare alla Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione; L’Allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. ALLEGATO CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BANDI PROVINCIALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE A BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA E AD ALTO RENDIMENTO ENERGETICO Si riportano di seguito le priorità, gli elementi di merito e le esclusioni per la concessione dei contributi, nonché, in Tabella 1, i requisiti minimi richiesti per interventi su impianti esistenti e nuovi. Sono considerati prioritari gli interventi su impianti siti nelle “zone di Piano”, così come individuate con D.G.R. n. 14-7623 dell’11/11/2002. Sono considerati prioritari gli interventi su impianti esistenti che prevedono la sostituzione di generatori di calore alimentati con combustibili solidi e liquidi di cui alle lettere l), m), n), o), p), q), comma 1 dell’art. 6 del DPCM 8 Marzo 2002, con generatori di calore aventi le caratteristiche riportate nella Tabella 1 ed alimentati con i combustibili ivi previsti. Relativamente agli interventi su impianti esistenti costituisce elemento di merito, al fine dell’ottenimento del contributo, l’evidenza di un corretto dimensionamento del generatore di calore rispetto all’utenza servita. Sono esclusi da contributo gli interventi realizzati in aree in cui è presente una rete di distribuzione calore (teleriscaldamento), salvo che venga presentata, da parte del richiedente, una esplicita dichiarazione di “non allacciabilità” relativa al sito interessato all’intervento, rilasciata dal Gestore della rete di distribuzione calore; Sono esclusi da contributo gli interventi che, pur in pre- Bollettino Giuridico Ambientale n. 30 D.G.R. 63-11101/2003 senza dei requisiti tecnici richiesti previsti in Tabella 1, prevedono il passaggio da impianti di riscaldamento centralizzati ad impianti con produzione di calore suddivisa per singola unità abitativa (autonomi); Sono esclusi da contributo gli interventi che prevedono, in nuovi edifici costituiti da più di 4 unità abitative, l’installazione di generatori di calore per singola unità abitativa (autonomi); TABELLA 1 Requisiti minimi IMPIANTI ESISTENTI Intervento 1. sostituzione bruciatore Requisiti minimi Installazione di un bruciatore caratterizzato da una emissione di NOx inferiori a (§): 120 mg/kWh se alimentato a gasolio 80 mg/kWh se alimentato a gas naturale o GPL 2. sostituzione del/i generatore/i di calore Generatori di calore costituiti da: (Pn>35 kW) (*) bruciatore con le caratteristiche riportate al punto 1. Caldaia con classe di rendimento = 4 stelle (DM 660/96) Oppure generatori di calore compatti caratterizzati da: - classe di riferimento = 4 stelle (DM 660/96) ed emissioni di NOx < 120 mg/kWh se alimentati a gasolio (§) - classe di rendimento = 4 stelle (DM 660/96) ed emissioni di NOx < 80 mg/kWh se alimentati a gas naturale o GPL (§) 3. sostituzione generatori di calore (Pn<=35 kW) (*) Generatori di calore aventi le seguenti caratteristiche: - classe di rendimento = 4 stelle (DM 660/96) ed emissione NOx < 120 mg/kWh se alimentati a gasolio (§) - classe di rendimento >= 3 stelle (DM 660/96) ed emissione di NOx < 70 mg/kWh se alimentati a gas naturale o GPL (§) IMPIANTI NUOVI Intervento 4. installazione generatore di calore (Pn>35 kW) (*) Requisiti minimi Generatori di calore costituiti da: - bruciatore con le caratteristiche riportate al punto 1. - Caldaia con classe di rendimento = 4 stelle (DM 660/96) Oppure generatori di calore compatti caratterizzati da: - classe di rendimento = 4 stelle (DM 660/96) ed emissioni di NOx < 120 mg/kWh se alimentati a gasolio (§) - classe di rendimento = 4 stelle (DM 660/96) ed emissioni di NOx < 80 mg/kWh se alimentati a gas naturale o GPL (§) 5. installazione generatori di calore (Pn<=35 kW) (*) Generatori di calore aventi le seguenti caratteristiche: - classe di riferimento = 4 stelle (DM 660/96) ed emissioni di NOx < 120 mg/kWh se alimentati a gasolio (§) - classe di rendimento = 4 stelle (DM 660/96) ed emissioni di NOx < 70 mg/kWh se alimentati a gas naturale o GPL (§) (§) Le prestazioni emissive dichiarate dal costruttore dell’apparecchiatura, utili ai fini dell’ammissibilità a contributo, devono riferirs al combustibile realmente utilizzato nell’impianto. (*) Le potenze indixcate si riferiscono al singolo generatore di calore oggetto dell’intevento. Nota: per la definizione delle caratteristiche dei combustibili indicati in Tabella 1 come “gas naturale”, “GPL” e “gasolio”, deve essere fatto riferimento rispettivamente alle lettere a), c) e d), comma 1 dell’art. 6 del D.P.C.M. 8 marzo 2002. 371