Ordinamento e struttura del Tribunale unificato dei brevetti (TUB)
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Ordinamento e struttura del Tribunale unificato dei brevetti (TUB)
UIBM-EPO –Roma 6.7.2016 Ordinamento e struttura del Tribunale unificato dei brevetti (TUB)1 di Massimo Scuffi2 1.L’avvio del sistema e l’applicazione provvisoria Con il rigetto da parte della Corte di Giustizia dei ricorsi di annullamento proposti dalla Spagna3 (dopo la bocciatura dei precedenti appoggiati anche dall’Italia)avverso i Regolamenti UE 1257/2012 e 1260/2012 di attuazione della c.d.” cooperazione rafforzata” per la creazione di una tutela brevettuale unitaria in Europa , si e’ aperta definitivamente la strada per l’ingresso del nostro paese nel nuovo sistema dal quale si era inizialmente autoescluso contestando l’adottato regime di trilinguismo(inglese ,francese,tedesco)ancorche’ avesse aderito sin dal 2013 all’Agreement istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti(TUB). L’italia nel Giugno del 2015 ha comunicato dunque la propria adesione con presa d’atto della Commissione 4ed al contempo ha avviato i lavori di preparazione degli strumenti di ratifica che dovrebbero portare alla promulgazione della legge entro la fine del corrente anno. La bozza di ratifica approvata dal Governo nell’Aprile del 2016 e’ infatti gia’pervenuta all’esame delle competenti Commissioni parlamentari . Secondo il time line della Commissione il sistema dovrebbe diventare operativo nel corso del 2017(se saranno rispettati i tempi anche da parte degli altri Stati contraenti ),ma e’gia’ stato predisposto un “protocollo” destinato alla firma degli Stati non ancora ratificanti (che dovranno comunque dichiarare di aver ricevuto l’approvazione parlamentare alla ratifica)per la “applicazione provvisoria”dell’Accordo almeno per quanto concerne la parte ordinamentale essenziale al funzionamento dell’intero meccanismo Appare percio’ opportuno mettere a fuoco i passaggi fondamentali di questa complessa ed articolata struttura. 2.La struttura ordinamentale Come e’ noto la a Unified Patent Court(TUB) si articola su due livelli:Tribunale di I° grado e Corte di appello cui si affianca la cancelleria ( Registry)) . La Corte e’ un organismo a composizione multinazionale che ha personalita’ giuridica internazionale e la piu’ ampia capacita’ di agire,essendo organismo istituito da un Trattato (l’Agreement),aperto alla partecipazione solo degli Stati ,totalmente autonomo nell’esercizio delle sue funzioni ed in grado di adottare norme regolamentari rivolte ai suoi membri. Il Tribunale di I° grado e’ suddiviso in tre categorie di divisioni:divisione centrale in combinazione con divisioni locali e regionali che agiscono tutte sullo stesso piano giurisdizionale pur con propria competenza . L’Accordo prefigura in primo grado una ‘biforcazione’ geografica tra divisione centrale (con sede principale a Parigi e sezioni ‘tematiche’ a Londra e Monaco sulle quali andranno distribuiti gli 1 Versione aggiornata da Il diritto Industriale,2/2016© Presidente del Tribunale di Aosta ,rapp.italiano nel Legal group-Rop team del Preparatory Committee e componente del Comitato amministrativo del TUB 3 sentenze 5 maggio 2015 nei procedimenti C-146/13 e C 147/3 4 Decisione Commissione 2015/1753 del 30 settembre 2015 2 1 affari litigiosi secondo otto classi merceologiche tra quelle riportate nella classificazione brevettuale WIPO5) e divisioni locali /regionali. L’assegnazione delle azioni da parte del Registry e’ disciplinata dalle Rules of procedure (R. 17) secondo la classificazione del(dei) brevetto(i)appropriata alla sezione di destinazione ;di fronte a piu’ classificazioni prevarra’ la prima indicata nell’atto introduttivo. Le divisioni locali sono istituite presso ciascuno Stato contraente a sua richiesta e potranno superare l’unita’(fino ad un massimo di 4 divisioni ) per ogni 100 procedimenti per anno civile calcolati nel triennio precedente o successivo all’entrata in vigore dell’Accordo -. A differenza delle divisioni”aggiuntive” non e’ prevista soglia per la creazione di una divisione locale che potra’ riguardare anche Stati membri con solo pochi casi di brevetto all’anno. Son considerate larger divisions(per volume corrente di affari )quelle istituite od istituende in Germania(4)Francia(1)Italia(1)Olanda(1)Gran Bretagna(1),smaller divisions quelle presso i rimanenti Stati contranti 6. Le divisioni regionali sono istituite tra due o piu’ paesi e destinate a trattare casi di diversa localizzazione entro la “regione”di competenza (art. 7) che puo’ avvincere anche paesi non necessariamente vicini o confinanti tra loro 7. Non e’ chiaro se il paese membro che partecipa ad una divisione regionale possa allo stesso tempo avere una divisione locale ;tale combinazione non e’ comunque vietata ne’dall’Accordo ne’ dallo Statuto. La divisione regionale puo’ tenere udienza in piu’ luoghi per cui occorrera’ allestire le occorrenti sub-divisioni per le audizioni. La sede della Corte di appello e’unica e fissata in Lussemburgo nel rispetto dell’acquis communautaire A sensi dell’art.13 dello Statuto il Presidente del Tribunale di 1^ istanza e’eletto per tre anni tra tutti i giudici full-time ed e’ rieleggibile 2 volte;egli dovra’ avere la cittadinanza dello Stato membro che ospita la sede centrale (Parigi)e sara’ dunque francese. Analogamente e’ previsto per la nomina del Presidente della Corte di appello (ma con maggioranza qualificata al primo scrutinio segreto e senza vincolo di nazionalita’). Entrambi i Presidenti (cui spetta la direzione delle attivita’ giudiziarie e l’amministrazione dei rispettivi uffici)unitamente a 3 giudici del Tribunale e 2 giudici della Corte (oltre al Concelliere privo di voto)comporranno il Presidium responsabile della gestione degli Uffici Giudiziari con compiti di orientamento organizzazione e formazione secondo le indicazioni dell’art.11 dello Statuto. Presso la Corte di Appello e’ istituito il Registry diretto da un cancelliere (nominato insieme ad un cancelliere aggiunto dal Presidium per un periodo di 6 anni e solo dal Presidium removibile)con sottosezioni ubicate nelle varie divisioni locali.(artt.22-25 Statuto) La cancelleria adempie a compiti importantissimi indicati nell’art.23 dello Statuto in quanto e’ responsabile del Registro che riporta tutte le cause pendenti presso il Tribunale ,amministra la lista con il pool dei giudici (riportando le competenze linguistiche,il settore di tecnologia,,l’esperienza acquisita) e quella dei consulenti brevettuali abilitati alla difesa,tiene un elenco delle revoche di optout e pubblica le decisioni giudiziarie. Al fine poi di assicurare l’effettivo ed efficace funzionamento del TUB l’Accordo istituisce poi una serie di organismi amministrativi (art.11)che entreranno in vigore gia’ in fase di applicazione provvisoria,quali il Comitato amministrativo,il Comitato di bilancio ed il Comitato Consultivo . 5 La distribuzione dei casi secondo l’Annex 2 allo Statuto e’ la seguente:sede di Parigi:(B)tecniche industriali,trasporti;(D)tessili,carta;(E)costruzioni fisse;(G)fisica;(H)elettricita’- sezione di Londra:(A)necessita’ umane;(C)chimica,metallurgia –sezione di Monaco:(F)meccanica,illuminazione,riscaldamento,armi ,esplosivi . 6 E’ previsto che solo la Germania abbia 4 divisioni locali(Monaco,Dusseldorf,Mannheim,Amburgo). Le divisioni(uniche)degli altri paesi avranno sede nelle seguenti citta’ :Parigi,l’Aja,Bruxelles,Milano,Praga,Copenhagen,Helsinki,Dublino,Vienna ,Londra 7 E’ stata istituita al momento solo una Corte regionale baltica (Svezia,Estonia,Lituania,Lettonia)ed altra e’ prevista tra Bulgaria e Romania. 2 3.Il supporto finanziario Le disposizioni finanziarie –indispensabili per il funzionamento del sistema-sono contenute negli artt.36-39 dell’Accordo ma serviranno regole complementari per renderle operative. Le spese di funzionamento per l’organizzazione iniziale e la gestione delle divisioni(sede,uffici,arredi,supporti tecnologici e personale amministrativo )almeno nel fase transitoria(primi sette anni)dovranno far carico ai paesi ospitanti per cui saranno essi a dover all’inizio provvedere alle facilities di base supponendosi che dopo tale periodo venga raggiunto l’autofinanziamento (art.37) Stante la natura internazionale degli organismi giudicanti dovranno preventivamente essere individuate le Amministrazioni competenti a sostenere tali costi. Per l’avvio del sistema il contributo finanziario iniziale da parte di ciascun Stato membro andra’ calcolato in base al numero di brevetti europei con effetto nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore dell’Accordo(o di sua posteriore ratifica) 8ed in base al numero di brevetti europei oggetto di contenzioso (azioni di revoca e/o contraffazione )nei tre anni precedenti 9. Eventuali ritardi nel pagamento dei contributi comporteranno l’addebito di interessi e se protratti oltre 2 mesi la sospensione del diritto di voto nei Comitati. Gli operating costs per il Tribunale una volta a regime(incluso il corpo giudicante)verranno sostenuti con le “risorse proprie” del Tribunale stesso ,tenuto con esse a pareggiare il bilancio (diversamente occorrendo elargizione di contributi finanziari speciali ad opera degli altri Stati contraenti ). Analogamente e’ previsto dall’art.39 per le spese di funzionamento del Centro di mediazione ed arbitrato (con sede a Lubiana e Lisbona ). E’ prevista la supervisione del Comitato del bilancio(art.13)partecipato da ciascun Stato membro avente diritto ad un voto che decide a maggioranza semplice (salvo che per l’adozione del bilancio per cui e’ richiesta la maggioranza di 3/4) Le risorse finanziarie sono essenzialmente costituite da Court fees o diritti processuali di iscrizione (art.36) I diritti processuali sono fissi e variabili e la relativa disciplina ha completato la parte(VI) delle Rules che si occupa della materia(R.370) 10. I fixed fees sono diritti di ammontare predeterminato per tipologia di azione (contraffazione,revoca ,risarcimento del danno,riconvenzionale,istanze provvisorie,richieste procedurali etc.)cui vanno abbinati i value-based fees cioe’ i diritti variabili in progressione crescente secondo il valore della domanda quando essa superi la soglia di €.500.000. I diritti per il giudizio di appello non si discostano di molto da quelli del Tribunale Appropriate Guide lines sono state elaborate per individuare un metodo per stimare il valore delle azioni ai fini della quantificazione dei diritti e dei costi ,ferma restando la liberta’ del giudice di utilizzare altri criteri secondo le circostanze del caso. Sulla base delle indicazioni contenute nell’art.68 dell’Accordo sul risarcimento del danno (ivi par.3/b)che rimandano alla c.d.royalty rate e’ stato suggerito di far riferimento alla licence fee(da ricercare ,dove non gia’ esistente , in quella “reasonable” generalmente accettata dall’industria per quel tipo di invenzione)eventualmente da ridurre in percentuale(66%)quando si introducano azioni provvisorie. Non e’ peraltro esclusa una valutazione basata sui profitti persi dall’attore o sui guadagni ritratti dal convenuto anche se il criterio e’ segnalato come troppo complesso per stabilire il valore della causa all’inizio di lite. 8 Nel 2015 pari a 250.000. Si discute-in relazione al II° parametro indicato dalla norma –se la “distribution key” debba prendere in considerazione il numero delle cause brevettuali (opzione preferita dall’Italia per ragioni di praticita’ che vede il nostro paese contare su una media di almeno 300/400 cause anno )o piuttosto il numero di brevetti coinvolti nelle singole cause(ricerca che- per come sono organizzate le cancellerie - sarebbe estremamente complicato se non impossibile portare a termine) 9 10 La 18^ versione delle Rules of procedure e’ stata approvata dal Comitato preparatorio il 15 ottobre 2015 3 Sono previsti rimborsi in percentuale delle fees (non cumulabili)a seconda dello stadio del procedimento quando la causa -su accordo delle parti- venga trattata dal giudice monocratico(R.345.6),quando l’azione e’ ritirata(R.265),quando viene a cessare la materia del contendere a seguito di “settlement”. Di grande rilievo e’poi l’attuazione della regola programmatica contenuta nell’art.36 .3 dell’Agreement secondo la quale i diritti processuali vanno fissati ad un livello che garantisca un “giusto equilibrio” tra il principio dell’equo accesso alla giustizia (in particolare per le piccole e medie imprese,le microentita’,le persone fisiche ,le organizzazioni senza scopo di lucro ,le universita’ , gli organismi pubblici di ricerca )e un adeguato contributo delle parti per le spese sostenute dal Tribunale,senza perdere di vista i benefici economici ottenuti dalle parti interessate e l’obbiettivo di avere comunque un Tribunale autofinanziato e con finanze in pareggio. Questi principi sono stati oggetto di intense discussioni tra le delegazioni per la diversa importanza assegnata alle piccole-medie imprese da taluni paesi rispetto ad altri a seconda della diffusione sui rispettivi territori(massima in Italia e Francia ,molto piu’ ridotta in Germania,UK e paesi nordici). E’ stato comunque accettato un compromesso per un regime differenziato in favore delle micro e piccole imprese (in Italia solo le prime sono oltre 4 milioni)che potranno usufruire di un pagamento ridotto pari al 60% delle regular fees purche’ rispondano ai requisiti della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361 del 6 maggio 2003 concernente la definizione delle micro,piccole,medie imprese 11. Secondo i criteri elencati nell’Annex(art.2)della Raccomandazione stessa nella categoria delle SMEs(imprese che impiegano meno di 250 persone ,hanno un volume di affari annuale non eccedente i 50 milioni di Euro e/o un bilancio non eccedente i 43 milioni) sono annoverate le small enterprises che impiegano meno di 50 persone ed hanno un turnover non superiore ai 10 milioni di euro all’anno e le microenterprises che impiegano meno di 10 persone ed hanno un turnover non superiore a 2 milioni di Euro all’anno. Non risultano invece prese in considerazione le “microentita’”(small entities)cui pure accenna l’Accordo e delle quali si occupa la Direttiva 2012/6/UE del 14 marzo 2012 12 Dalla riduzione sono state poi escluse le medium enterprises(che peraltro in Italia sono al di sotto della media UE a differenza di Germania ed UK). E’ peraltro stabilita la rifusione della differenza (40%) quando la regular fee risulti manifestamente sproporzionata ed irragionevole rispetto alla capacita’ finanziaria del richiedente,ferma una addizionale del 50% quando la richiesta venga formulata in modo incorretto (supponendosi in tali ipotesi inclusi i casi di soggetti che non operano attivamente sul mercato o non svolgono alcuna attivita’ economica come le NPE) Aggiungasi,come clausola di salvaguardia, che ove la parte dimostri,fornendone prova analitica,che l’ammontare delle fees e’ tale da minacciare ,in caso di pagamento, la sua stessa esistenza economica potra’ sempre ottenere dal Tribunale il rimborso totale o parziale delle fixed fees e delle value-based fees. Analoghi temperamenti sono previsti per i recoverable costs( spese di soccombenza)sottoposti ad una scale of cealings (tetti progressivi di liquidazione ) destinata ad essere periodicamente rivista dal Comitato Amministrativo (R.152) . Anche tali spese ,pur nel rispetto del principio generale di soccombenza consacrato nell’art.69 dell’Accordo , potranno essere ridotte quando venga minacciata l’esistenza economica della parte istante(specie se Universita’,centro di ricerca,ente non-profit,SME) come pure aumentate per la complessita’ della materia ovvero l’uso di piu’ lingue nel procedimento. 11 La Raccomandazione e’ richiamata anche dalla comunicazione EPO del 10 gennaio 2014 ai fini della riduzione delle tasse di deposito e di esame per tali entita’. 12 La Direttiva indica 3 criteri di definizione delle microentita’:stato patrimoniale di € 350.000 ,volume di affari di €700.000 , ,personale occupato in media di 10 persone per esercizio . 4 4.L’apparato giudiziario e la dislocazione dei giudici L’Agreement nell’art.8 istituisce una articolata composizione degli organi giudicanti rappresentati da giudici qualificati sotto il profilo giuridico(legally qualified judges-LQJs)e giudici qualificati sotto il profilo tecnico(technically qualified judges -TQJs). I giudici che andranno a comporre la Corte europea godranno di immunita’ dalla giurisdizione e sottosteranno al “Protocollo sui privilegi e immunita’’ dell’Unione Europea (art.8 Statuto). Sono previsti panels di tre giudici, rispettivamente uno (per meno di 50 casi per anno calcolati in relazione a periodo triennale) ovvero due (per più di 50 casi all’anno nel medesimo periodo) di nazionalità del paese ospitante la divisione locale (permanent judges) ed i restanti (2 od 1) di altra nazionalità provenienti da un pool precostituito di giudici “itineranti”(qualificati sotto il profilo giuridico e sotto il profilo tecnico)assegnati alle divisioni dal Presidente del Tribunale di 1°grado (art.18). La stessa composizione è stabilita per le divisioni regionali composta da due giudici aventi la cittadinanza negli Stati contraenti interessati ed uno di diversa nazionalita’ proveniente dal pool . Il giudice di estrazione tecnica dovra’ necessariamente essere aggiunto quando la divisione locale o regionale decida di trattare congiuntamente la azione di contraffazione e la riconvenzionale di nullita’ del brevetto ma -al di la’ di questa specifica situazione -qualsiasi divisione potra’ sempre chiedere al Presidente del Tribunale di I° grado- di propria iniziativa o su richiesta delle parti -che venga destinato dal pool un ulteriore giudice tecnicamente qualificato nel settore in controversia. Non e’ precisato dall’Accordo con quali modalita’debbano essere calcolati i casi brevettuali pendenti avanti al giudice nazionale per determinare la composizione dei panels ma verosimilmente andra’ inclusa tutta la tipologia litigiosa (merito,cautelare,appello etc.)nonche’ le cause di revoca e contraffazione sia se appartenenti (in via riconvenzionale)allo stesso processo sia se trattate separatamente (come avviene in Germania). Il Presidente del Collegio dovra’ essere sempre un giurista. E’ data facolta’ alle parti di accordarsi perche’la causa venga decisa da un giudice singolo di estrazione giuridica ; il giudizio monocratico non puo’ infatti essere mai affidato ad un giudice tecnico. C’e’ da chiedersi se il giudice singolo debba essere nazionale o proveniente dal pull(quindi straniero). Evidentemente optare per la prima soluzione significherebbe beneficiare della giurisprudenza nazionale del giudice prescelto escludendo gli orientamenti dei giudici degli altri paesi . Quanto ai panels della divisione centrale ,essi si riuniranno in una formazione di 2 giudici qualificati sotto il profilo giuridico di Stati membri differenti e di un giudice qualificato sotto il profilo tecnico assegnato dal pool ma le azioni concernenti le decisioni dell’EPO nelle funzioni attribuite dal Reg.1257/2012 andranno trattate da un collegio di tre componenti tutti giuristi. La composizione della Corte di appello è invece di 5 giudici, tre giuristi di differenti Stati contraenti e 2 tecnici provenienti dal pool ed assegnati dal presidente della Corte (art. 9) ma ,anche in questo caso, ove si tratti di azioni riguardanti le decisioni dell’EPO ,il collegio dovra’ essere composto solo da giuristi. Tanto i LQJs quanto i TQJs,almeno uno per settore tecnologico, potranno essere sia full-time judges( e come tali non potranno svolgere alcun altra occupazione salva deroga consentita per le funzioni giurisdizionali esercitate a livello nazionale o l’autorizzazione concessa in via eccezionale dal Comitato amministrativo13)sia part-time judges abilitati ad esercitare anche altre funzioni a livello nazionale purché non incompatibili per conflitto di interessi (art. 17) L’imparzialita’ dei giudici e’ garantita dal rispetto dei requisiti indicati dall’art.7 dello Statuto (che prevede l’astensione e la ricusazione) 13 Ad esempio a favore di chi intenda proseguire nella pratica privata e sia dotato di particolare esperienza in materia brevettuale 5 Nel primo avvio del sistema e’ previsto il reclutamento di un numero di giudici di estrazione giuridica tra le 40/50 unita’complessive per Tribunale e Corte di Appello(compresi i due Presidenti). In vista di progressivi aumenti dei carichi di lavoro e della cessazione dal servizio dei giudici per pensionamento od altre ragioni si e’ ritenuto anche fissare una lista di riserva con un pari numero di candidati eleggibili. I giudici di estrazione tecnica che dovrebbero lavorare per il Tribunale ona case by case basis(e rimanere a disposizione anche della Corte di Appello a sensi dell’art.18 dell’Accordo )sono stati anche essi stimati in 50 unita’.14 Una prima lista di candidati era stata predisposta nel 2014 dal Comitato preparatorio su segnalazione di un advisory panel (organo provvisorio costituito allo scopo) ma e’ stato in seguito avviato apposito “bando” di partecipazione che si concludera’ entro l’estate del 2016. I giudici sono destinati a restare in carica 6 anni (rinnovabili)e dovranno avere good command almeno in una delle lingue dell’EPO oltre ad essere in possesso di «provata esperienza» nel settore brevettuale . Per i giudici tecnici la comprovata esperienza nel settore tecnologico dovra’accompagnarsi anche alla conoscenza del diritto civile e della relativa procedura in materia di brevetti. Lo Statuto non fissa alcun limite di eta’ per la nomina a giudice ma per evitare che questa rimanga indeterminata e/o troppo prossima al pensionamento le Regulations sulle condizioni di servizio dei giudici prevedono che tale limite sia equivalente a quello fissato in ciascun Stato membro di appartenenza o-in difetto di indicazione -non superare 67 anni. .E’ stato anche prospettato che venga assicurata una garanzia di permanenza in servizio di almeno 3 anni. L’art.15 dell’Accordo precisa che i candidati di estrazione legale non devono essere necessariamente giudici in servizio bastando che siano in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali secondo il proprio ordinamento nazionale. Andranno dunque individuati “criteri di idoneita’”che siano compatibili con quelli nazionali . Per soggetti che non abbiano mai svolto la professione di giudice(not serving) o siano definitivamente cessati dalla funzione (former judges) la “qualification for appointment” e’ stata interpretata come idoneita’ all’accesso agli uffici giudiziari di ogni grado secondo l’ordinamento interno ,esclusa ogni selezione nazionale o valutazione intermedia . La regola e’modellata sull’art.257 TFUE che richiede analoga capacita’(all’esercizio delle funzioni giurisdizionali) in capo ai giudici dei Tribunali specializzati dell’Unione la cui nomina e’ rimessa esclusivamente all’ organismo europeo . I giudici del TUB invero non sono giudici nazionali ma di giudici europei nominati direttamente da una Corte internazionale per il tramite del Comitato amministrativo (art.12) costituito da un rappresentante per ciascun paese(e dalla Commissione europea come observer) deliberante con maggioranza di ¾ degli Stati contraenti e coadiuvato da un Comitato consultivo(art.14) costituito da giudici e specialisti in diritto dei brevetti e dotati del massimo livello di competenza in materia.(artt.12 e 14) Anche se l’esperienza dei candidati per essere veramente proficua andrebbe riscontrata ‘on the job’ secondo numero di anni di lavoro sul campo ed appropriato numero di casi trattati onde garantire la più alta qualità ed efficienza della Corte , lo Statuto (art. 2) consente che codesta esperienza possa essere ottenuta anche ex post con l’ausilio di programmi di ‘formazione’ . Particolare attenzione e’ infatti prestata alla formazione dei giudici . L’art. 19 dell’Accordo e l’art.11 dello Statuto prevedono “moduli di formazione”con elaborazione di programmi individuali (sono state istituite allo scopo strutture permanenti a Budapest)al fine di rafforzare –anche tramite tirocini mirati presso i tribunali nazionali – le competenze in materia brevettuale e linguistica ed assicurare la più ampia distribuzione geografica di conoscenze ed esperienze. 14 Le aree tecniche sono le seguenti :1)chimica,2)ingegneria , meccanica e costruzione ,3)fisica,4)elettricita’5)biotecnologia . Nei predetti settori Il contenzioso brevettuale europeo e’ stato stimato : 1)20% ;2)33% ;3) 12% ; 4)25%;5)10%per cui in proporzione il numero totale dei giudici tecnici dovrebbe essere ripartito in 10,16,6,13,5. 6 Questi stages dovrebbero consentire a giudici con scarsa esperienza nel settore di imparare da paesi con una lunga tradizione in materia di contenzioso brevettuale. Si tratta di un quadro di “formazione continua” sorvegliato dal Presidium( che ne fissera’ gli orientamenti)destinato a svilupparsi –tra l‘altro- con organizzazione di riunioni periodiche tra tutti i giudici onde dibattere gli sviluppi del diritto brevettuale ed assicurare la coerenza della giurisprudenza ,con promozione di corsi ,conferenze e seminari nonche’ collaborazioni con istituti specializzati di formazione nel campo della p.i. 15 La formazione(ad un doppio livello “di base” ed “avanzato”)andra’ rivolta ,oltre che ai giudici di nuova nomina ,anche ai candidati selezionati e sara’preparatoria,in questo caso,dei colloqui fissati dal Comitato consultivo per il vaglio delle personalita’ e la predisposizione della lista dei soggetti piu’ idonei da sottoporre per la nomina al Comitato amministrativo16. Quanto al judicial salary , spettera’ al Comitato amministrativo stabilirlo per il tutto il corpo giudicante ,di cancelleria e del personale(art.12 Statuto). La remunerazione e’esentata dal pagamento della income tax ma soggetta ad una internal tax come avviene nel sistema UE che costituisce parametro privilegiato di raffronto . Erano stati prospettati vari metodi di calcolo retributivo :il primo adeguato al principio “equal pay for equal work” che si basa su due livelli di 11000 euro netti/mese per i giudici del Tribunale di I° grado e 12000 euro netti/mese per i giudici della Corte di appello;il secondo fondato sul “cost of living allowance” in vigore per i funzionari europei che applica una ponderazione geografica dei salari per raggiungere la parita’ del potere di acquisto tra i diversi paesi ,salari che varierebbero da un minimo di € 7500 (per paesi come Romania e Bulgaria)ad un massimo di € 12000(per paesi come Regno Unito e Danimarca);un terzo scenario -alternativo ai modelli precedenti -vorrebbe importi ribassati per tutti. E’ stato prescelto il criterio che trova equivalente nelle retribuzioni corrisposte ai componenti delle Camere di ricorso dell’EPO (11.500 i membri e 13.000 il Presidente)La retribuzione del Presidente del Tribunale e della Corte d’Appello e’ stabilita nel 105% di quella dei giudici. Anche il giudice part time ricevera’ lo stesso stipendio ma su base pro-rata in proporzione al numero di giornate lavorate. Al salario andranno poi aggiunte le remunerazioni accessorie(con esclusione del personale parttime) quali l’expatriation allowance (per un periodo massimo di 5 anni oltre il quale si presume che il personale venga definitivamente integrato nel paese in cui presta servizio),e la family allowance suddivisa in child allowance (quota fissa mensile per ogni figlio a carico ),education allowance( rimborso pro quota delle spese scolastiche in istituti internazionali),household allowance (indennita’ per aiuto al coniuge che a seguito del trasferimento abbia perso il lavoro ) E’ riconosciuto infine il diritto alle ferie ( leave), provvidenze in caso di malattia ed un trattamento pensionistico(esente da tassazione) ed assicurativo . Analoghe condizioni sono previste nelle Regulations sullo staff ma tutta la materia e’ ancora in corso di definizione. 15 L’ organizzazione formativa e’ principalmente affidata all’’EPA(European patent Academy)in base ad un Memorandum of Understanding(MOU)stante l’esperienza da tempo maturata dall’Accademia nell’aggiornamento dei giudici europei Il protocollo d’intesa scadra’ quando entrera’ definitivamente in vigore il sistema supponendosi che da quel momento il TUB sia in grado di prendere in consegna e finanziare i relativi progetti formativi. La formazione complementare verra’ fornita dall’ENM/Ecole nationale de la magistrature(Francia)in collaborazione con altri istituti tra cui l’ERA/Europaische Rechtsakademie(Germania)ed il Collegio Giudiziario nazionale del Regno Unito. 16 Sono stati gia’attivati e partecipati dai candidati ET dopo la 1^ selezione corsi presso il Centro di Budapest ed il CEIPI /Centre des Etudes Internationales de la Propriete’ Intellectuelles (Francia) 7 8