Ordinamento e struttura del Tribunale unificato dei brevetti (TUB)

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Ordinamento e struttura del Tribunale unificato dei brevetti (TUB)
UIBM-EPO –Roma 6.7.2016
Ordinamento e struttura del Tribunale unificato dei brevetti (TUB)1
di Massimo Scuffi2
1.L’avvio del sistema e l’applicazione provvisoria
Con il rigetto da parte della Corte di Giustizia dei ricorsi di annullamento proposti dalla Spagna3
(dopo la bocciatura dei precedenti appoggiati anche dall’Italia)avverso i Regolamenti UE
1257/2012 e 1260/2012 di attuazione della c.d.” cooperazione rafforzata” per la creazione di una
tutela brevettuale unitaria in Europa , si e’ aperta definitivamente la strada per l’ingresso del
nostro paese nel nuovo sistema dal quale si era inizialmente autoescluso contestando l’adottato
regime di trilinguismo(inglese ,francese,tedesco)ancorche’ avesse aderito sin dal 2013
all’Agreement istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti(TUB).
L’italia nel Giugno del 2015 ha comunicato dunque la propria adesione con presa d’atto della
Commissione 4ed al contempo ha avviato i lavori di preparazione degli strumenti di ratifica che
dovrebbero portare alla promulgazione della legge entro la fine del corrente anno.
La bozza di ratifica approvata dal Governo nell’Aprile del 2016 e’ infatti gia’pervenuta all’esame
delle competenti Commissioni parlamentari .
Secondo il time line della Commissione il sistema dovrebbe diventare operativo nel corso del
2017(se saranno rispettati i tempi anche da parte degli altri Stati contraenti ),ma e’gia’ stato
predisposto un “protocollo” destinato alla firma degli Stati non ancora ratificanti (che dovranno
comunque dichiarare di aver ricevuto l’approvazione parlamentare alla ratifica)per la
“applicazione provvisoria”dell’Accordo almeno per quanto concerne la parte ordinamentale
essenziale al funzionamento dell’intero meccanismo
Appare percio’ opportuno mettere a fuoco i passaggi fondamentali di questa complessa ed
articolata struttura.
2.La struttura ordinamentale
Come e’ noto la a Unified Patent Court(TUB) si articola su due livelli:Tribunale di I° grado e Corte di
appello cui si affianca la cancelleria ( Registry)) .
La Corte e’ un organismo a composizione multinazionale che ha personalita’ giuridica
internazionale e la piu’ ampia capacita’ di agire,essendo organismo istituito da un Trattato
(l’Agreement),aperto alla partecipazione solo degli Stati ,totalmente autonomo nell’esercizio delle
sue funzioni ed in grado di adottare norme regolamentari rivolte ai suoi membri.
Il Tribunale di I° grado e’ suddiviso in tre categorie di divisioni:divisione centrale in
combinazione con divisioni locali e regionali che agiscono tutte sullo stesso piano giurisdizionale
pur con propria competenza .
L’Accordo prefigura in primo grado una ‘biforcazione’ geografica tra divisione centrale (con
sede principale a Parigi e sezioni ‘tematiche’ a Londra e Monaco sulle quali andranno distribuiti gli
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Versione aggiornata da Il diritto Industriale,2/2016©
Presidente del Tribunale di Aosta ,rapp.italiano nel Legal group-Rop team del Preparatory Committee e
componente del Comitato amministrativo del TUB
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sentenze 5 maggio 2015 nei procedimenti C-146/13 e C 147/3
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Decisione Commissione 2015/1753 del 30 settembre 2015
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affari litigiosi secondo otto classi merceologiche tra quelle riportate nella classificazione
brevettuale WIPO5) e divisioni locali /regionali.
L’assegnazione delle azioni da parte del Registry e’ disciplinata dalle Rules of procedure (R. 17)
secondo la classificazione del(dei) brevetto(i)appropriata alla sezione di destinazione ;di fronte a
piu’ classificazioni prevarra’ la prima indicata nell’atto introduttivo.
Le divisioni locali sono istituite presso ciascuno Stato contraente a sua richiesta e potranno
superare l’unita’(fino ad un massimo di 4 divisioni ) per ogni 100 procedimenti per anno civile
calcolati nel triennio precedente o successivo all’entrata in vigore dell’Accordo -.
A differenza delle divisioni”aggiuntive” non e’ prevista soglia per la creazione di una divisione
locale che potra’ riguardare anche Stati membri con solo pochi casi di brevetto all’anno.
Son considerate larger divisions(per volume corrente di affari )quelle istituite od istituende in
Germania(4)Francia(1)Italia(1)Olanda(1)Gran Bretagna(1),smaller divisions quelle presso i
rimanenti Stati contranti 6.
Le divisioni regionali sono istituite tra due o piu’ paesi e destinate a trattare casi di diversa
localizzazione entro la “regione”di competenza (art. 7) che puo’ avvincere anche paesi non
necessariamente vicini o confinanti tra loro 7.
Non e’ chiaro se il paese membro che partecipa ad una divisione regionale possa allo stesso
tempo avere una divisione locale ;tale combinazione non e’ comunque vietata ne’dall’Accordo ne’
dallo Statuto.
La divisione regionale puo’ tenere udienza in piu’ luoghi per cui occorrera’ allestire le occorrenti
sub-divisioni per le audizioni.
La sede della Corte di appello e’unica e fissata in Lussemburgo nel rispetto dell’acquis
communautaire
A sensi dell’art.13 dello Statuto il Presidente del Tribunale di 1^ istanza e’eletto per tre anni tra
tutti i giudici full-time ed e’ rieleggibile 2 volte;egli dovra’ avere la cittadinanza dello Stato membro
che ospita la sede centrale (Parigi)e sara’ dunque francese.
Analogamente e’ previsto per la nomina del Presidente della Corte di appello (ma con
maggioranza qualificata al primo scrutinio segreto e senza vincolo di nazionalita’).
Entrambi i Presidenti (cui spetta la direzione delle attivita’ giudiziarie e l’amministrazione dei
rispettivi uffici)unitamente a 3 giudici del Tribunale e 2 giudici della Corte (oltre al Concelliere
privo di voto)comporranno il Presidium responsabile della gestione degli Uffici Giudiziari con
compiti di orientamento organizzazione e formazione secondo le indicazioni dell’art.11 dello
Statuto.
Presso la Corte di Appello e’ istituito il Registry diretto da un cancelliere (nominato insieme ad
un cancelliere aggiunto dal Presidium per un periodo di 6 anni e solo dal Presidium
removibile)con sottosezioni ubicate nelle varie divisioni locali.(artt.22-25 Statuto)
La cancelleria adempie a compiti importantissimi indicati nell’art.23 dello Statuto in quanto e’
responsabile del Registro che riporta tutte le cause pendenti presso il Tribunale ,amministra la lista
con il pool dei giudici (riportando le competenze linguistiche,il settore di tecnologia,,l’esperienza
acquisita) e quella dei consulenti brevettuali abilitati alla difesa,tiene un elenco delle revoche di
optout e pubblica le decisioni giudiziarie.
Al fine poi di assicurare l’effettivo ed efficace funzionamento del TUB l’Accordo istituisce poi
una serie di organismi amministrativi (art.11)che entreranno in vigore gia’ in fase di applicazione
provvisoria,quali il Comitato amministrativo,il Comitato di bilancio ed il Comitato Consultivo .
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La distribuzione dei casi secondo l’Annex 2 allo Statuto e’ la seguente:sede di Parigi:(B)tecniche
industriali,trasporti;(D)tessili,carta;(E)costruzioni fisse;(G)fisica;(H)elettricita’- sezione di Londra:(A)necessita’
umane;(C)chimica,metallurgia –sezione di Monaco:(F)meccanica,illuminazione,riscaldamento,armi ,esplosivi .
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E’ previsto che solo la Germania abbia 4 divisioni locali(Monaco,Dusseldorf,Mannheim,Amburgo).
Le divisioni(uniche)degli altri paesi avranno sede nelle seguenti citta’
:Parigi,l’Aja,Bruxelles,Milano,Praga,Copenhagen,Helsinki,Dublino,Vienna ,Londra
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E’ stata istituita al momento solo una Corte regionale baltica (Svezia,Estonia,Lituania,Lettonia)ed altra e’ prevista tra
Bulgaria e Romania.
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3.Il supporto finanziario
Le disposizioni finanziarie –indispensabili per il funzionamento del sistema-sono contenute
negli artt.36-39 dell’Accordo ma serviranno regole complementari per renderle operative.
Le spese di funzionamento per l’organizzazione iniziale e la gestione delle
divisioni(sede,uffici,arredi,supporti tecnologici e personale amministrativo )almeno nel fase
transitoria(primi sette anni)dovranno far carico ai paesi ospitanti per cui saranno essi a dover
all’inizio provvedere alle facilities di base supponendosi che dopo tale periodo venga raggiunto
l’autofinanziamento (art.37)
Stante la natura internazionale degli organismi giudicanti dovranno preventivamente essere
individuate le Amministrazioni competenti a sostenere tali costi.
Per l’avvio del sistema il contributo finanziario iniziale da parte di ciascun Stato membro andra’
calcolato in base al numero di brevetti europei con effetto nel territorio dello Stato alla data di
entrata in vigore dell’Accordo(o di sua posteriore ratifica) 8ed in base al numero di brevetti
europei oggetto di contenzioso (azioni di revoca e/o contraffazione )nei tre anni precedenti 9.
Eventuali ritardi nel pagamento dei contributi comporteranno l’addebito di interessi e se
protratti oltre 2 mesi la sospensione del diritto di voto nei Comitati.
Gli operating costs per il Tribunale una volta a regime(incluso il corpo giudicante)verranno
sostenuti con le “risorse proprie” del Tribunale stesso ,tenuto con esse a pareggiare il bilancio
(diversamente occorrendo elargizione di contributi finanziari speciali ad opera degli altri Stati
contraenti ).
Analogamente e’ previsto dall’art.39 per le spese di funzionamento del Centro di mediazione ed
arbitrato (con sede a Lubiana e Lisbona ).
E’ prevista la supervisione del Comitato del bilancio(art.13)partecipato da ciascun Stato
membro avente diritto ad un voto che decide a maggioranza semplice (salvo che per l’adozione
del bilancio per cui e’ richiesta la maggioranza di 3/4)
Le risorse finanziarie sono essenzialmente costituite da Court fees o diritti processuali di
iscrizione (art.36)
I diritti processuali sono fissi e variabili e la relativa disciplina ha completato la parte(VI) delle
Rules che si occupa della materia(R.370) 10.
I fixed fees sono diritti di ammontare predeterminato per tipologia di azione
(contraffazione,revoca ,risarcimento del danno,riconvenzionale,istanze provvisorie,richieste
procedurali etc.)cui vanno abbinati i value-based fees cioe’ i diritti variabili in progressione
crescente secondo il valore della domanda quando essa superi la soglia di €.500.000.
I diritti per il giudizio di appello non si discostano di molto da quelli del Tribunale
Appropriate Guide lines sono state elaborate per individuare un metodo per stimare il valore
delle azioni ai fini della quantificazione dei diritti e dei costi ,ferma restando la liberta’ del giudice
di utilizzare altri criteri secondo le circostanze del caso.
Sulla base delle indicazioni contenute nell’art.68 dell’Accordo sul risarcimento del danno (ivi
par.3/b)che rimandano alla c.d.royalty rate e’ stato suggerito di far riferimento alla licence fee(da
ricercare ,dove non gia’ esistente , in quella “reasonable” generalmente accettata dall’industria
per quel tipo di invenzione)eventualmente da ridurre in percentuale(66%)quando si introducano
azioni provvisorie.
Non e’ peraltro esclusa una valutazione basata sui profitti persi dall’attore o sui guadagni
ritratti dal convenuto anche se il criterio e’ segnalato come troppo complesso per stabilire il
valore della causa all’inizio di lite.
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Nel 2015 pari a 250.000.
Si discute-in relazione al II° parametro indicato dalla norma –se la “distribution key” debba prendere in
considerazione il numero delle cause brevettuali (opzione preferita dall’Italia per ragioni di praticita’ che vede il nostro
paese contare su una media di almeno 300/400 cause anno )o piuttosto il numero di brevetti coinvolti nelle singole
cause(ricerca che- per come sono organizzate le cancellerie - sarebbe estremamente complicato se non impossibile
portare a termine)
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10
La 18^ versione delle Rules of procedure e’ stata approvata dal Comitato preparatorio il 15 ottobre 2015
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Sono previsti rimborsi in percentuale delle fees (non cumulabili)a seconda dello stadio del
procedimento quando la causa -su accordo delle parti- venga trattata dal giudice
monocratico(R.345.6),quando l’azione e’ ritirata(R.265),quando viene a cessare la materia del
contendere a seguito di “settlement”.
Di grande rilievo e’poi l’attuazione della regola programmatica contenuta nell’art.36 .3
dell’Agreement secondo la quale i diritti processuali vanno fissati ad un livello che garantisca un
“giusto equilibrio” tra il principio dell’equo accesso alla giustizia (in particolare per le piccole e
medie imprese,le microentita’,le persone fisiche ,le organizzazioni senza scopo di lucro ,le
universita’ , gli organismi pubblici di ricerca )e un adeguato contributo delle parti per le spese
sostenute dal Tribunale,senza perdere di vista i benefici economici ottenuti dalle parti interessate
e l’obbiettivo di avere comunque un Tribunale autofinanziato e con finanze in pareggio.
Questi principi sono stati oggetto di intense discussioni tra le delegazioni per la diversa
importanza assegnata alle piccole-medie imprese da taluni paesi rispetto ad altri a seconda della
diffusione sui rispettivi territori(massima in Italia e Francia ,molto piu’ ridotta in Germania,UK e
paesi nordici).
E’ stato comunque accettato un compromesso per un regime differenziato in favore delle
micro e piccole imprese (in Italia solo le prime sono oltre 4 milioni)che potranno usufruire di un
pagamento ridotto pari al 60% delle regular fees purche’ rispondano ai requisiti della
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361 del 6 maggio 2003 concernente la
definizione delle micro,piccole,medie imprese 11.
Secondo i criteri elencati nell’Annex(art.2)della Raccomandazione stessa nella categoria delle
SMEs(imprese che impiegano meno di 250 persone ,hanno un volume di affari annuale non
eccedente i 50 milioni di Euro e/o un bilancio non eccedente i 43 milioni) sono annoverate le
small enterprises che impiegano meno di 50 persone ed hanno un turnover non superiore ai 10
milioni di euro all’anno e le microenterprises che impiegano meno di 10 persone ed hanno un
turnover non superiore a 2 milioni di Euro all’anno.
Non risultano invece prese in considerazione le “microentita’”(small entities)cui pure accenna
l’Accordo e delle quali si occupa la Direttiva 2012/6/UE del 14 marzo 2012 12
Dalla riduzione sono state poi escluse le medium enterprises(che peraltro in Italia sono al di
sotto della media UE a differenza di Germania ed UK).
E’ peraltro stabilita la rifusione della differenza (40%) quando la regular fee risulti
manifestamente sproporzionata ed irragionevole rispetto alla capacita’ finanziaria del
richiedente,ferma una addizionale del 50% quando la richiesta venga formulata in modo
incorretto (supponendosi in tali ipotesi inclusi i casi di soggetti che non operano attivamente sul
mercato o non svolgono alcuna attivita’ economica come le NPE)
Aggiungasi,come clausola di salvaguardia, che ove la parte dimostri,fornendone prova
analitica,che l’ammontare delle fees e’ tale da minacciare ,in caso di pagamento, la sua stessa
esistenza economica potra’ sempre ottenere dal Tribunale il rimborso totale o parziale delle fixed
fees e delle value-based fees.
Analoghi temperamenti sono previsti per i recoverable costs( spese di soccombenza)sottoposti
ad una scale of cealings (tetti progressivi di liquidazione ) destinata ad essere periodicamente
rivista dal Comitato Amministrativo (R.152) .
Anche tali spese ,pur nel rispetto del principio generale di soccombenza consacrato nell’art.69
dell’Accordo , potranno essere ridotte quando venga minacciata l’esistenza economica della
parte istante(specie se Universita’,centro di ricerca,ente non-profit,SME) come pure aumentate
per la complessita’ della materia ovvero l’uso di piu’ lingue nel procedimento.
11
La Raccomandazione e’ richiamata anche dalla comunicazione EPO del 10 gennaio 2014 ai fini della riduzione delle
tasse di deposito e di esame per tali entita’.
12
La Direttiva indica 3 criteri di definizione delle microentita’:stato patrimoniale di € 350.000 ,volume di affari di €700.000 ,
,personale occupato in media di 10 persone per esercizio .
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4.L’apparato giudiziario e la dislocazione dei giudici
L’Agreement nell’art.8 istituisce una articolata composizione degli organi giudicanti
rappresentati da giudici qualificati sotto il profilo giuridico(legally qualified judges-LQJs)e giudici
qualificati sotto il profilo tecnico(technically qualified judges -TQJs).
I giudici che andranno a comporre la Corte europea godranno di immunita’ dalla giurisdizione
e sottosteranno al “Protocollo sui privilegi e immunita’’ dell’Unione Europea (art.8 Statuto).
Sono previsti panels di tre giudici, rispettivamente uno (per meno di 50 casi per anno calcolati
in relazione a periodo triennale) ovvero due (per più di 50 casi all’anno nel medesimo periodo) di
nazionalità del paese ospitante la divisione locale (permanent judges) ed i restanti (2 od 1) di altra
nazionalità provenienti da un pool precostituito di giudici “itineranti”(qualificati sotto il profilo
giuridico e sotto il profilo tecnico)assegnati alle divisioni dal Presidente del Tribunale di 1°grado
(art.18).
La stessa composizione è stabilita per le divisioni regionali composta da due giudici aventi la
cittadinanza negli Stati contraenti interessati ed uno di diversa nazionalita’ proveniente dal pool .
Il giudice di estrazione tecnica dovra’ necessariamente essere aggiunto quando la divisione
locale o regionale decida di trattare congiuntamente la azione di contraffazione e la
riconvenzionale di nullita’ del brevetto ma -al di la’ di questa specifica situazione -qualsiasi
divisione potra’ sempre chiedere al Presidente del Tribunale di I° grado- di propria iniziativa o su
richiesta delle parti -che venga destinato dal pool un ulteriore giudice tecnicamente qualificato nel
settore in controversia.
Non e’ precisato dall’Accordo con quali modalita’debbano essere calcolati i casi brevettuali
pendenti avanti al giudice nazionale per determinare la composizione dei panels ma
verosimilmente andra’ inclusa tutta la tipologia litigiosa (merito,cautelare,appello etc.)nonche’ le
cause di revoca e contraffazione sia se appartenenti (in via riconvenzionale)allo stesso processo sia
se trattate separatamente (come avviene in Germania).
Il Presidente del Collegio dovra’ essere sempre un giurista.
E’ data facolta’ alle parti di accordarsi perche’la causa venga decisa da un giudice singolo di
estrazione giuridica ; il giudizio monocratico non puo’ infatti essere mai affidato ad un giudice
tecnico.
C’e’ da chiedersi se il giudice singolo debba essere nazionale o proveniente dal pull(quindi
straniero).
Evidentemente optare per la prima soluzione significherebbe beneficiare della giurisprudenza
nazionale del giudice prescelto escludendo gli orientamenti dei giudici degli altri paesi .
Quanto ai panels della divisione centrale ,essi si riuniranno in una formazione di 2 giudici
qualificati sotto il profilo giuridico di Stati membri differenti e di un giudice qualificato sotto il
profilo tecnico assegnato dal pool ma le azioni concernenti le decisioni dell’EPO nelle funzioni
attribuite dal Reg.1257/2012 andranno trattate da un collegio di tre componenti tutti giuristi.
La composizione della Corte di appello è invece di 5 giudici, tre giuristi di differenti Stati
contraenti e 2 tecnici provenienti dal pool ed assegnati dal presidente della Corte (art. 9) ma
,anche in questo caso, ove si tratti di azioni riguardanti le decisioni dell’EPO ,il collegio dovra’
essere composto solo da giuristi.
Tanto i LQJs quanto i TQJs,almeno uno per settore tecnologico, potranno essere sia full-time
judges( e come tali non potranno svolgere alcun altra occupazione salva deroga consentita per le
funzioni giurisdizionali esercitate a livello nazionale o l’autorizzazione concessa in via eccezionale
dal Comitato amministrativo13)sia part-time judges abilitati ad esercitare anche altre funzioni a
livello nazionale purché non incompatibili per conflitto di interessi (art. 17)
L’imparzialita’ dei giudici e’ garantita dal rispetto dei requisiti indicati dall’art.7 dello Statuto
(che prevede l’astensione e la ricusazione)
13
Ad esempio a favore di chi intenda proseguire nella pratica privata e sia dotato di particolare esperienza in materia brevettuale
5
Nel primo avvio del sistema e’ previsto il reclutamento di un numero di giudici di estrazione
giuridica tra le 40/50 unita’complessive per Tribunale e Corte di Appello(compresi i due
Presidenti).
In vista di progressivi aumenti dei carichi di lavoro e della cessazione dal servizio dei giudici per
pensionamento od altre ragioni si e’ ritenuto anche fissare una lista di riserva con un pari numero
di candidati eleggibili.
I giudici di estrazione tecnica che dovrebbero lavorare per il Tribunale ona case by case basis(e
rimanere a disposizione anche della Corte di Appello a sensi dell’art.18 dell’Accordo )sono stati
anche essi stimati in 50 unita’.14
Una prima lista di candidati era stata predisposta nel 2014 dal Comitato preparatorio su
segnalazione di un advisory panel (organo provvisorio costituito allo scopo) ma e’ stato in seguito
avviato apposito “bando” di partecipazione che si concludera’ entro l’estate del 2016.
I giudici sono destinati a restare in carica 6 anni (rinnovabili)e dovranno avere good command
almeno in una delle lingue dell’EPO oltre ad essere in possesso di «provata esperienza» nel settore
brevettuale .
Per i giudici tecnici la comprovata esperienza nel settore tecnologico dovra’accompagnarsi
anche alla conoscenza del diritto civile e della relativa procedura in materia di brevetti.
Lo Statuto non fissa alcun limite di eta’ per la nomina a giudice ma per evitare che questa
rimanga indeterminata e/o troppo prossima al pensionamento le Regulations sulle condizioni di
servizio dei giudici prevedono che tale limite sia equivalente a quello fissato in ciascun Stato
membro di appartenenza o-in difetto di indicazione -non superare 67 anni. .E’ stato anche
prospettato che venga assicurata una garanzia di permanenza in servizio di almeno 3 anni.
L’art.15 dell’Accordo precisa che i candidati di estrazione legale non devono essere
necessariamente giudici in servizio bastando che siano in possesso dei requisiti necessari per
l’esercizio delle funzioni giurisdizionali secondo il proprio ordinamento nazionale.
Andranno dunque individuati “criteri di idoneita’”che siano compatibili con quelli nazionali .
Per soggetti che non abbiano mai svolto la professione di giudice(not serving) o siano
definitivamente cessati dalla funzione (former judges) la “qualification for appointment” e’ stata
interpretata come idoneita’ all’accesso agli uffici giudiziari di ogni grado secondo l’ordinamento
interno ,esclusa ogni selezione nazionale o valutazione intermedia .
La regola e’modellata sull’art.257 TFUE che richiede analoga capacita’(all’esercizio delle
funzioni giurisdizionali) in capo ai giudici dei Tribunali specializzati dell’Unione la cui nomina e’
rimessa esclusivamente all’ organismo europeo .
I giudici del TUB invero non sono giudici nazionali ma di giudici europei nominati direttamente
da una Corte internazionale per il tramite del Comitato amministrativo (art.12) costituito da un
rappresentante per ciascun paese(e dalla Commissione europea come observer) deliberante con
maggioranza di ¾ degli Stati contraenti e coadiuvato da un Comitato consultivo(art.14) costituito
da giudici e specialisti in diritto dei brevetti e dotati del massimo livello di competenza in
materia.(artt.12 e 14)
Anche se l’esperienza dei candidati per essere veramente proficua andrebbe riscontrata ‘on
the job’ secondo numero di anni di lavoro sul campo ed appropriato numero di casi trattati onde
garantire la più alta qualità ed efficienza della Corte , lo Statuto (art. 2) consente che codesta
esperienza possa essere ottenuta anche ex post con l’ausilio di programmi di ‘formazione’ .
Particolare attenzione e’ infatti prestata alla formazione dei giudici .
L’art. 19 dell’Accordo e l’art.11 dello Statuto prevedono “moduli di formazione”con
elaborazione di programmi individuali (sono state istituite allo scopo strutture permanenti a
Budapest)al fine di rafforzare –anche tramite tirocini mirati presso i tribunali nazionali – le
competenze in materia brevettuale e linguistica ed assicurare la più ampia distribuzione geografica
di conoscenze ed esperienze.
14
Le aree tecniche sono le seguenti :1)chimica,2)ingegneria , meccanica e costruzione
,3)fisica,4)elettricita’5)biotecnologia . Nei predetti settori Il contenzioso brevettuale europeo e’ stato stimato : 1)20%
;2)33% ;3) 12% ; 4)25%;5)10%per cui in proporzione il numero totale dei giudici tecnici dovrebbe essere ripartito in
10,16,6,13,5.
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Questi stages dovrebbero consentire a giudici con scarsa esperienza nel settore di imparare da
paesi con una lunga tradizione in materia di contenzioso brevettuale.
Si tratta di un quadro di “formazione continua” sorvegliato dal Presidium( che ne fissera’ gli
orientamenti)destinato a svilupparsi –tra l‘altro- con organizzazione di riunioni periodiche tra tutti
i giudici onde dibattere gli sviluppi del diritto brevettuale ed assicurare la coerenza della
giurisprudenza ,con promozione di corsi ,conferenze e seminari nonche’ collaborazioni con
istituti specializzati di formazione nel campo della p.i. 15
La formazione(ad un doppio livello “di base” ed “avanzato”)andra’ rivolta ,oltre che ai giudici di
nuova nomina ,anche ai candidati selezionati e sara’preparatoria,in questo caso,dei colloqui
fissati dal Comitato consultivo per il vaglio delle personalita’ e la predisposizione della lista dei
soggetti piu’ idonei da sottoporre per la nomina al Comitato amministrativo16.
Quanto al judicial salary , spettera’ al Comitato amministrativo stabilirlo per il tutto il corpo
giudicante ,di cancelleria e del personale(art.12 Statuto).
La remunerazione e’esentata dal pagamento della income tax ma soggetta ad una internal tax
come avviene nel sistema UE che costituisce parametro privilegiato di raffronto .
Erano stati prospettati vari metodi di calcolo retributivo :il primo adeguato al principio “equal
pay for equal work” che si basa su due livelli di 11000 euro netti/mese per i giudici del Tribunale
di I° grado e 12000 euro netti/mese per i giudici della Corte di appello;il secondo fondato sul
“cost of living allowance” in vigore per i funzionari europei che applica una ponderazione
geografica dei salari per raggiungere la parita’ del potere di acquisto tra i diversi paesi ,salari che
varierebbero da un minimo di € 7500 (per paesi come Romania e Bulgaria)ad un massimo di €
12000(per paesi come Regno Unito e Danimarca);un terzo scenario -alternativo ai modelli
precedenti -vorrebbe importi ribassati per tutti.
E’ stato prescelto il criterio che trova equivalente nelle retribuzioni corrisposte ai componenti
delle Camere di ricorso dell’EPO (11.500 i membri e 13.000 il Presidente)La retribuzione del
Presidente del Tribunale e della Corte d’Appello e’ stabilita nel 105% di quella dei giudici.
Anche il giudice part time ricevera’ lo stesso stipendio ma su base pro-rata in proporzione al
numero di giornate lavorate.
Al salario andranno poi aggiunte le remunerazioni accessorie(con esclusione del personale parttime) quali l’expatriation allowance (per un periodo massimo di 5 anni oltre il quale si presume
che il personale venga definitivamente integrato nel paese in cui presta servizio),e la family
allowance suddivisa in child allowance (quota fissa mensile per ogni figlio a carico ),education
allowance( rimborso pro quota delle spese scolastiche in istituti internazionali),household
allowance (indennita’ per aiuto al coniuge che a seguito del trasferimento abbia perso il lavoro )
E’ riconosciuto infine il diritto alle ferie ( leave), provvidenze in caso di malattia ed un trattamento
pensionistico(esente da tassazione) ed assicurativo .
Analoghe condizioni sono previste nelle Regulations sullo staff ma tutta la materia e’ ancora in
corso di definizione.
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L’ organizzazione formativa e’ principalmente affidata all’’EPA(European patent Academy)in base ad un Memorandum of
Understanding(MOU)stante l’esperienza da tempo maturata dall’Accademia nell’aggiornamento dei giudici europei
Il protocollo d’intesa scadra’ quando entrera’ definitivamente in vigore il sistema supponendosi che da quel momento il TUB sia in
grado di prendere in consegna e finanziare i relativi progetti formativi.
La formazione complementare verra’ fornita dall’ENM/Ecole nationale de la magistrature(Francia)in collaborazione con altri istituti
tra cui l’ERA/Europaische Rechtsakademie(Germania)ed il Collegio Giudiziario nazionale del Regno Unito.
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Sono stati gia’attivati e partecipati dai candidati ET dopo la 1^ selezione corsi presso il Centro di Budapest ed il CEIPI /Centre des
Etudes Internationales de la Propriete’ Intellectuelles (Francia)
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