Gli studi indipendenti: cosa cambierà con il nuovo regolamento
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Gli studi indipendenti: cosa cambierà con il nuovo regolamento
Gli studi indipendenti: cosa cambierà con il nuovo regolamento Prof. Francesco Romeo Università degli Studi Roma «Tor Vergata» Ricerca clinica indipendente L’art. 1.1 del Decreto del 17 dicembre 2004, detta la seguente definizione per gli studi indipendenti o spontanei: sperimentazione clinica finalizzata al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell’assistenza sanitaria e non a fini industriali. Promotore o sponsor La ricerca definita al paragrafo precedente non è condotta da un’Azienda Farmaceutica e, pertanto, la figura del promotore o sponsor, può essere: a) struttura o ente o istituzione pubblica o ad essa equiparata b) fondazione o ente morale, di ricerca e/o sanitaria c) associazione/società scientifica o di ricerca non a fini di lucro d) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e) persona dipendente da queste strutture che svolga il ruolo di promotore nell’ambito dei suoi compiti istituzionali Inoltre è necessario che il promotore o sponsor non sia il proprietario del brevetto del farmaco in sperimentazione o il titolare dell'autorizzazione all’immissione in commercio, e non abbia interessi di sviluppo a fini commerciali e di tipo economico con l’azienda produttrice del farmaco in sperimentazione. Appartengono al promotore: la proprietà dei dati relativi alla sperimentazione, la sua esecuzione ed i suoi risultati. E’ anche importante sottolineare l’indipendenza culturale del promotore nell’ideazione dello studio, nella stesura del protocollo e nella pubblicazione dei risultati. Il promotore può delegare in tutto o in parte le sue funzioni connesse con la sperimentazione, a una società, a un'istituzione o a un'organizzazione in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro della Salute previsto dall'articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 211 Quale attenzione per gli studi indipendenti? DIRETTIVA 2001/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO, 4 aprile 2001 … Le sperimentazioni cliniche non commerciali eseguite da ricercatori senza la partecipazione dell'industria farmaceutica possono essere di grande utilità per i pazienti interessati. È pertanto opportuno che la direttiva tenga conto della specificità delle sperimentazioni la cui progettazione non richiede particolari processi di fabbricazione o di confezionamento, qualora tali sperimentazioni siano effettuate con medicinali autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 65/65/CEE, fabbricati o importati ai sensi delle disposizioni delle direttive 75/319/CEE e 91/356/CEE, e su pazienti che presentano le medesime caratteristiche contemplate dalle indicazioni specificate in detta autorizzazione all'immissione sul mercato… Studi indipendenti PRO/CONTRO PRO Direttamente rivolti a quesiti di rilevanza clinica, non sempre “farmacocentrici” (approcci diagnostici, screening, follow-up, QdV, …) Condotti direttamente dai ricercatori CONTRO Problemi di tipo regolatorio/sponsorship “MANCANZA DI NORMATIVE” Problemi aperti per studi indipendenti in GCP Problemi di definizione di standard di qualità nelle fasi di: – – – – – – – – definizione del razionale dello studio arruolamento dei pazienti controllo centralizzato dei dati monitoraggio esterno inserimento dei dati documentazione modifiche dei dati archiviazione dei dati analisi statistica Necessità di (auto)regolamentazione da parte dei gruppi cooperativi Cosa intendiamo per conflitto di interesse? Insieme di condizioni in cui il giudizio professionale su un interesse primario tende ad essere indebitamente influenzato da un interesse secondario (R. Smith, nov ’02) E’, quindi, una scelta di priorità sbilanciata rispetto agli interessi che si vogliono sostenere e tutelare, che comporta direttamente l’impegno di risorse in una direzione piuttosto che un’altra Conflitto di interesse: medico versus ….. Azienda Un gioco delle parti sempre più complesso e talvolta male interpretato Ricerca • Proprietà esclusiva dei dati • Determinazione su quali prodotti si orienterà il marketing • Bias da pubblicazione e/o distorsione dell’informazione scientifica Formazione • Incontri sponsorizzati • Congressi “balneari” Perché una ricerca clinica possa essere ritenuta valida nelle sue conclusioni deve essere stata condotta osservando delle precise regole etico-scientifiche e aver seguito un iter burocratico- amministrativo definito dagli organi di controllo nazionali e internazionali “Sponsor” …. È sempre scorretto? • Collaborare con l’Azienda Farmaceutica non significa sempre e automaticamente configurare un conflitto di interesse • Per molto tempo la ricerca clinica è sopravvissuta grazie al sostegno (farmaci e fondi) delle Aziende •Ma le interazioni devono essere chiare e i ruoli definiti da contratti che salvaguardino la proprietà intellettuale dei dati e che non prevedano alcuna possibilità di intervento sulla pubblicazione (F.Perrone, AIOM 2003) Non conta di chi è il denaro se il fine è onesto e non basta una dichiarazione di NON conflitto o di conflitto di interessi per risolvere la questione La ricerca clinica costa. Se “spontanea”, costa lo stesso. Se non si vuole chiuderla ci sono due strade, non mutuamente esclusive: abbassarne i costi (esistono margini di di trattativa?) risparmio o investire denaro pubblico per evitare che sperimentazione possibile sia quella con l’unica promotori for-profit Steps per l’avvio di uno studio spontaneo Nascita dei Comitati Etici In Italia i CE, istituiti inizialmente in alcuni Ospedali e strutture sanitarie (in particolare di ricerca), hanno trovato un inquadramento normativo con il: Decreto Ministeriale 18 marzo 1998: Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei Comitati etici, (in seguito sostituito dal D.M. 12/05/2006 e dal D.M. 8/02/2013). 15 In Italia i CE sono stati istituiti soprattutto allo scopo di superare la lentezza nell'avvio delle sperimentazioni cliniche decentrando l'attività di valutazione e monitoraggio della ricerca. I CE in Italia sono rapidamente cresciuti di numero negli anni. 16 Principali riferimenti etico-normativi Dichiarazione di Helsinki Convenzione di Oviedo del 04/04/1997 (convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano nell’applicazione della biologia e della medicina) Good Clinical Practice (1995) (G.C.P.) D.M.18/03/1998: linee guida di riferimento per l’istituzione ed il funzionamento dei C.E. Circolare Ministeriale n. 6 del 02/09/2001 (studi osservazionali) D.L. 24/06/2003 n. 211 (attuazione direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazione clinica dei medicinali per uso clinico) entrata in vigore il 01/01/2004 DM 8 maggio 2003: Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 sulla sperimentazione clinica no-profit DM Salute 12 maggio 2006 (GU n 194 del 22 agosto 2006: Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche) in parte sostituito dal DM Salute 8 febbraio 2013 Che cos’è il comitato etico? D.L. 24/06/2003 n. 211 art.2 (definizioni) «Comitato Etico»: un organismo indipendente, composto da personale sanitario e non, che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela, esprimendo un parere sul protocollo, sull’idoneità degli sperimentatori, sulla adeguatezza delle strutture e sui metodi e documenti che verranno impiegati per informare i soggetti e per ottenerne il consenso informato. 18 DM 8 febbraio 2013: criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici GU n.96 del 24 aprile 2013 19 Art. 1 – Definizione e funzioni dei comitati etici 1. I comitati etici […], sono organismi indipendenti […] che hanno la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela. 2. Ove non già attribuita a specifici organismi, i comitati etici possono svolgere anche funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona. I comitati etici, inoltre, possono proporre iniziative di formazione di operatori sanitari relativamente a temi in materia di bioetica. Azienda Ospedaliero-Universitaria Università Azienda USL 20 Art. 2 - Criteri per la composizione dei comitati etici La composizione dei comitati etici deve garantire le qualifiche e l’esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti. I componenti dei comitati etici devono essere in possesso di una documentata conoscenza e esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi medici e nelle altre materie di competenza del comitato etico. A tal fine i comitati etici devono comprendere almeno: 22 Art. 2 - Criteri per la composizione dei comitati etici • tre clinici; • un medico di medicina generale territoriale; • un pediatra; • un biostatistico; • un farmacologo; • un farmacista del servizio sanitario regionale; • in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo sostituto permanente e, nel • caso degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il direttore scientifico della istituzione sede della sperimentazione; • un esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale; • un esperto di bioetica; • un rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla sperimentazione; • un rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti; • un esperto in dispositivi medici; • in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo medico in studio, un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata; • in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in nutrizione; • in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e terapeutiche, invasive e semi invasive, un esperto clinico del settore; • in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica. 23 Art. 2 - Criteri per la composizione dei comitati etici • Nei casi di valutazioni inerenti ad aree non coperte da propri componenti, il comitato etico convoca, per specifiche consulenze, esperti esterni al comitato stesso. Lo sperimentatore, il promotore o altro personale partecipante alla sperimentazione, fornisce, su richiesta del comitato, informazioni su ogni aspetto dello studio. Lo sperimentatore, il promotore o altro personale partecipante alla sperimentazione, non deve partecipare alle decisioni, al parere e al voto del comitato etico 24 Art. 3 - Indipendenza • .... A tal fine, i componenti del comitato etico devono firmare annualmente una dichiarazione in cui si obbligano a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto... 25 Art. 4 - Organizzazione 1. Il comitato etico deve adottare, […], un regolamento che dettagli compiti, modalità di funzionamento e regole di comportamento dei loro componenti. 2. Conformemente alle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, il comitato etico è dotato di un ufficio di segreteria tecnicoscientifica qualificata in possesso di risorse umane, tecniche e amministrative, adeguate al numero di studi gestiti, nonché delle infrastrutture necessarie ad assicurare il collegamento alle banche dati nazionali e internazionali. 3. Il comitato etico elegge al proprio interno un presidente ed un componente che lo sostituisce in caso di assenza. I membri dei comitati etici non possono delegare le proprie funzioni. 26 Art. 5 - Funzionamento 1. La valutazione etica, scientifica e metodologica degli studi clinici da parte del comitato etico ha come riferimento quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dalla dichiarazione di Helsinki nella sua versione più aggiornata, dalla convenzione di Oviedo, dalle norme di buona pratica clinica e dalle linee guida aggiornate dell’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali in tema di valutazione dell’efficacia delle sperimentazioni cliniche. In tale ambito i diritti, la sicurezza e il benessere delle persone coinvolte nello studio prevalgono sugli interessi della scienza e della società. 27 Art. 5 - Funzionamento 2. Il comitato etico, nell'esprimere le proprie valutazioni, tiene conto delle seguenti circostanze: • in linea di principio i pazienti del gruppo di controllo non possono essere trattati con placebo, se sono disponibili trattamenti efficaci noti, oppure se l'uso del placebo comporta sofferenza, prolungamento di malattia o rischio; • che l'acquisizione del consenso informato non è una garanzia sufficiente né di scientificità, né di eticità del protocollo di studio e, pertanto, non esime il comitato dalla necessità di una valutazione globale del rapporto rischio/beneficio del trattamento sperimentale; • che nel protocollo della sperimentazione deve essere garantito il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati da parte degli sperimentatori che hanno condotto lo studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettale, e che non devono sussistere vincoli di diffusione e pubblicazione dei risultati da parte dello sponsor. 28 Art. 5 - Funzionamento 4. La valutazione del comitato etico in materia di indagini cliniche di dispositivi medici o di dispositivi medici impiantabili attivi deve tener conto anche delle previsioni di cui: a) all’art. 7 ed agli allegati 6 e 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e successive modifiche; b) all’art. 14 ed agli allegati VIII e X del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche. 29 Art. 5 - Funzionamento 5. In caso di studi su prodotti alimentari, il comitato etico verifica che il trattamento del gruppo di controllo sia definito in base alle caratteristiche del prodotto oggetto dello studio e delle finalità dello studio stesso. 30 Art. 5 - Funzionamento 6. I componenti del comitato etico e il personale della segreteria tecnica sono vincolati al segreto d’ufficio. 31 A chi devono rispondere i Comitati Etici? I CE non dovrebbero essere visti come uno strumento amministrativo che deve garantire l’adempimento dei requisiti formali necessari per l’approvazione dei protocolli di ricerca. Devono rappresentare i diritti dei cittadini e essere garanti della corrispondenza della ricerca con obiettivi rilevanti di conoscenza e di cura. 32