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VUOI RISTRUTTURARE CASA?? TI SVELIAMO I SEGRETI PER FARLO RISPARMIANDO
GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
OGGETTO: Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto ad usufruire dell’agevolazione
Irpef sono quelli relativi a:
* interventi di manutenzione straordinaria (opere o modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici come ad
esempio realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni e serramenti o
persiane con serrande e con modifica di materiale o di tipologia di infisso, rifacimento di scale e rampe, ecc.)
* restauro e/o risanamento conservativo (interventi volti a conservare l’immobile e assicurarne la
funzionalità attraverso un insieme di opere che rispettando gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne
consentono destinazioni d’uso con esso compatibili, come ad esempio apertura di finestre per esigenze di
areazione, adeguamento altezze dei solai, eliminazione e prevenzione di situazioni di degrado)
* ristrutturazione edilizia (interventi diretti a trasformare un fabbricato mediante un’insieme di opere che
possono portare ad un fabbricato diverso in tutto o in parte dal precedente, come ad esempio demolizione e
fedele ricostruzione, modifica facciata, aperture di nuove porte o finestre, ecc.)
Tali interventi devono essere eseguiti su immobili a destinazione abitativa (e sulle relative pertinenze).
Inoltre sono ammessi anche gli interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali
(condomini).
Rientrano infine:
* la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
* interventi che agevolano i soggetti portatori di handicap;
* interventi che prevengono il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
* la cablatura degli edifici ed il contenimento dell’inquinamento acustico;
* interventi di risparmio energetico, in particolare l’installazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di
energia (ad esempio impianto fotovoltaico);
* bonifica dall’amianto e esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
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RIFERIMENTO NORMATIVO: art. 16 bis del D.P.R 917/86
SOGGETTI: possono usufruire di tale agevolazione i proprietari degli immobili, ma anche i titolari di diritti
reali/personali di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento se ne sostengono le spese:
- proprietari e nudi proprietari;
- locatari e comodatari;
- titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione);
- soci di cooperative divise ed indivise;
- imprenditori individuali per gli immobili non strumentali o beni merce;
- soggetti soci di società di persone, associazioni professionali, imprese familiari, alle stesse condizioni
- familiare convivente del detentore o possessore, nel caso in cui sostenga le spese e le fatture e i bonifici
siano a lui intestati.
- nel caso in cui ci sia un preliminare di compravendita l’acquirente può usufruire delle detrazioni se il
contratto preliminare è stato registrato, se è immesso nel possesso dell’immobile, se ha sostenuto le spese.
ADEMPIMENTI PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE:
- Il contribuente deve indicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati identificativi degli immobili oggetto
dei lavori.
- nel limite di spesa si tiene conto di quanto già speso e detratto negli anni precedenti, nella sola ipotesi di
continuazione della medesima tipologia di lavori;
- i limiti di spesa (e dunque di detrazione), sono riferiti a immobile;
- è obbligatorio effettuare il pagamento mediante bonifico, bancario o postale, specificando all’istituto
bancario che si intende usufruire delle agevolazioni fiscali in modo che vengano indicati tutti i dati
richiesti dalla normativa, come codice fiscale di colui che effettua il bonifico, codice fiscale o partita iva
del beneficiario del bonifico, causale con i riferimenti della fattura che si sta pagando, indicazione della
legislazione fiscale di riferimento;
- la detrazione è fruibile in 10 rate costanti, non essendo più prevista la possibilità di detrarre in un periodo
temporale diverso per i soggetti anziani.
- Comunicazione alla Asl contenente le generalità del committente e ubicazione dei lavori, natura
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dell’intervento, data di inizio lavori, dati relativa all’impresa esecutrice, questa raccomandata può non essere
inviata nei casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedano
l’obbligo di notifica preliminare alla Asl.
- Conservare oltre alla contabile del bonifico, anche le fatture o le ricevute relative alle spese di
ristrutturazione sostenute.
- Per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, il beneficio viene riconosciuto a partire dall’anno di
sostenimento della spesa da parte dell’amministratore, nei limiti della quota a lui imputabile e purchè
effettui il bonifico nei confronti del condominio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi.
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall’irpef un importo pari al 50% delle spese sostenute
calcolato sul limite massimo di spesa pari ad € 96.000,00 a unità immobiliare. Questi importi sono
applicabili fino al 31/12/2015, dal primo di gennaio del prossimo anno la misura diverrà pari al 36% con un
limite massimo pari ad € 48.000,00 (salvo eventuali proroghe dell’ultima ora!).
La detrazione trova applicazione anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte
di fabbricati interamente ristrutturati. In questa ipotesi l’agevolazione può spettare al massimo in relazione
al 25% del valore di acquisto o assegnazione dell’immobile indicato nel rogito. Ne deriva che il 25% del
prezzo di acquisto al massimo potrà essere considerato per l’importo di € 96.000, limite massimo di spesa
ammesso alla detrazione.
I contribuenti possono detrarsi la quota di spesa sostenuta nei limiti dell’irpef dovuta per l’anno, non è
possibile il rimborso delle somme che eccedono l’imposta dovuta.
ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE
Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere,
hanno una detrazione pari al 65% delle spese sostenute.
* per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
* per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio
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edilizio e
* per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Detti interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici. Ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base
di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice
criterio:
• la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità individuate con i codici 1 e 2 nell’allegato
A dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003 e
• il tipo di utilizzo, non rilevando la categoria catastale dell’unità immobiliare, quindi si deve trattare di edifici
adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.
Ovviamente, a poter beneficiare della detrazione sono i soggetti passivi lrpef e Ires che sostengono le spese
per gli interventi agevolabili a condizioni che:
• le spese siano rimaste a loro carico;
• possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale,
contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).
ATTENZIONE COME SI PUO’ PERDERE L’AGEVOLAZIONE
La detrazione viene persa e quanto indebitamente fruito viene recuperato da parte dell’agenzia delle entrate
nel caso in cui:
- non viene inviata la comunicazione all’Asl nel caso in cui sia obbligatoria per le vigenti leggi in materia di
sicurezza sul lavoro;
- il pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario o comunque non riporti le indicazioni richieste;
- non vengono esibite le fatture o le ricevute relative ai pagamenti effettuati;
- non viene esibita la ricevuta del bonifico, o il bonifico è intestato a persona diversa da colui che richiede la
detrazione;
- le opere edilizie non rispettano la normativa urbanistica ed edilizia comunale;
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- sono state violate le norme sulla sicurezza sul lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi ( in questo
caso non si decade se si è in possesso di una dichiarazione di osservanza di queste norme da parte
dell’impresa esecutrice dei lavori ai sensi del D.p.r. 445 del 28/12/2000);
BONUS MOBILI
Il D.L. n.63/13 ha esteso l’agevolazione della detrazione del 50% anche alle spese sostenute per l’acquisto
di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione è calcolata su un
ammontare di spesa massima pari a € 10.000 ed è relativa anche all’acquisto di grandi elettrodomestici,
purché rientranti nella categoria A+, A per i forni (la categoria è desumibile dall’etichetta energetica). Il limite
in questione è di carattere complessivo, non facendosi distinzione tra mobili ed elettrodomestici ed è riferito
all’immobile: dal che consegue che due coniugi hanno comunque un limite di spesa pari ad € 10.000.
Anche in questo caso, sono agevolati non solo i mobili destinati agli appartamenti, ma anche quelli finalizzati
all’arredo delle parti comuni (a esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni
condominiali, lavatoi ...). Bisogna però fare attenzione in quanto l’effettuazione di lavori di ristrutturazione
sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa
detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità
immobiliare.
Peraltro, si precisa che l’acquisto dei mobili o degli elettrodomestici può anche anticipare la spesa per gli
interventi di recupero, essendo solo necessario che i lavori siano precedenti.
In definitiva:
• gli interventi di recupero possono essere iniziati in qualsiasi momento;
• è condizione necessaria e indispensabile la presenza di una spesa per gli interventi di recupero sostenuta
dal 26 giugno 2012;
• l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici può anche essere precedente rispetto alla spesa per
l’intervento di recupero;
• è necessario esclusivamente che l’intervento di recupero sia stato avviato prima dell’acquisto dei mobili
e degli elettrodomestici agevolati. La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni
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amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori
da realizzare, dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’ASL, qualora la stessa
sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli
abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del
DPR n.445/00, come prescritto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2/11/11.
Questi, in particolare, gli interventi di recupero che devono sussistere quale condizione non superabile:
* manutenzione ordinaria, di cui alla lett.a) dell’art.3 DPR n.380/01, effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale;
* manutenzione straordinaria, di cui alla lett.b) dell’art.3 DPR n.380/01, effettuati sulle parti comuni di
edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali;
* restauro e risanamento conservativo, di cui alla lett.c) dell’art.3 DPR n.380/01, effettuati sulle parti
comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali;
* ristrutturazione edilizia, di cui alla lett.d) dell’art3 DPR n.380101, effettuati sulle parti comuni di edifici
residenziali e su singole unità immobiliari residenziali;
* interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi
calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di
emergenza
* restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, di cui alle lett.c) e d) dell’art.3 DPR
n.380/01, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare e
da cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o
assegnazione dell’immobile.
OGGETTO: Fra gli acquisti agevolabili rientrano, i letti, gli armadi, le cassettiere, le librerie, le scrivanie,
i tavoli, le sedie, i comodini, i divani, le poltrone, le credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di
illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie
dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è
obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è
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agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici,
asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a
microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il
condizionamento.
Infine, nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere
considerate anche le spese dì trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché effettuate con le
medesime modalità di pagamento previste per fruire della detrazione.
ADEMPIMENTI PER POTER USUFRUIRE DEL BONUS:
Per poter usufruire dell’agevolazione, il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico in cui dovranno
essere indicati:
• la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi
ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
• il codice fiscale del beneficiano della detrazione
• il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Solo per questa particolare tipologia di agevolazione è consentito effettuare il pagamento degli acquisti
di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la
data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare,
evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente
del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari.
Le spese sostenute, infine, devono essere “documentate”, conservando l documentazione attestante
l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte
di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la
usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
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Nel caso in cui non vi sia coincidenza tra l’intestazione della fattura e l’ordinante il bonifico o il pagatore, la
detrazione per l’acquisto dei mobili o degli elettrodomestici spetta a colui che ha effettivamente sostenuto
la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, e in particolare dell’obbligo
di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione e, infine,
nell’ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese
per l’arredo della medesima abitazione dall’altro, la detrazione non può essere riconosciuta al contribuente
che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia.
DETRAZIONE DEL 65% PER IL RISPARMIO ENERGETICO
SOGGETTI: possono usufruire di tale agevolazione i contribuenti residenti o non residente in Italia, anche
se titolari di reddito di impresa che possiedano a qualunque titolo l’immobile oggetto dell’intervento e ne
sostengano le spese:
- persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono redditi di impresa;
- le associazioni fra professionisti;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione);
- i condomini per gli interventi sulle parti comuni
- gli inquilini;
- i comodatari;
- familiare convivente del detentore o possessore, nel caso in cui sostenga le spese e le fatture e i bonifici
siano a lui intestati.
OGGETTO: Per la detrazione relativa alle spese di riqualificazione degli edifici, gli interventi oggetto
dell’agevolazione sono i seguenti:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, in funzione di una riduzione del fabbisogno annuo
di energia primaria per la climatizzazione invernale del fabbricato; detrazione massima € 100.000
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- interventi riguardanti strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di
infissi; detrazione massima € 60.000
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la
- copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università; detrazione massima € 60.000
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; detrazione massima € 30.000
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti
geotermici a bassa entalpia; detrazione massima € 30.000
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua
calda sanitaria. Detrazione massima € 30.000
- schermature solari indicati nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 fino ad un valore massimo
della detrazione di €60.000,00 (importo dei lavori pari ad € 92.308); SOLO PER IL 2015
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentate da biomasse combustibili
fino ad un valore massimo della detrazione di € 30.000,00 (importo dei lavori pari ad € 46.154) SOLO PER IL
2015
ADEMPIMENTI PER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE
1) Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su edifici o unità
immobiliari ESISTENTI di qualunque categoria catastale anche se rurali compresi quelli strumentali per
l’attività di impresa o professionale.
2) Pagamento tramite bonifico bancario contenente il codice fiscale di colui che vuole usufruire
dell’agevolazione, il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del bonifico, causale del versamento,
riferimento legislativo L. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di pagamenti
effettuati da soggetti titolari di reddito di impresa o professionale sono ammessi anche altre modalità di
pagamento.
3) Asseverazione di un tecnico che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti
tecnici richiesti.
4) Attestato di certificazione energetica che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri
dell’edificio
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5) Scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
6) Entro 90 giorni dal termine dei lavori (coincidente con il collaudo) occorre inviare in via telematica all’Enea
copia dell’attestato di certificazione energetica e la scheda informativa, pratica che è suggeribile far
eseguire dal tecnico che ha seguito i lavori.
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono
essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti iscritti ai rispettivi ordini o collegi
professionali.
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