Contratti tipo di ormeggio - Camera di Commercio di Ancona

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Contratti tipo di ormeggio - Camera di Commercio di Ancona
CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
Contratti tipo di
ormeggio
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La Commissione Contratti della Camera di Commercio di Ancona lavora da tempo alla redazione di
contratti tipo nei settori di maggiore interesse per le categorie economiche operanti nel territorio.
Proprio per questo motivo, seguendo la vocazione marittima della città di Ancona, la Commissione ha
approfondito lo studio del settore della nautica da diporto, estremamente significativo sia sotto il profilo
dell’attrattività turistica sia per lo sviluppo del territorio ed ha lavorato alla predisposizione del contratto tipo di
ormeggio, redigendone due modelli, uno per il caso in cui l’ormeggio abbia una breve durata, uno per il caso in cui
l’ormeggio abbia durata poliennale, pari alla durata della concessione demaniale marittima.
Note sono infatti l’importanza e la diffusione di questa tipologia contrattuale; complessa è però la
situazione dal punto di vista giuridico, in considerazione del fatto che quello di ormeggio è un contratto atipico che
include una pluralità di prestazioni riconducibili a differenti schemi contrattuali: la locazione, il deposito (per quanto
riguarda l’obbligo di custodia del bene che grava sul depositario), il comodato, la somministrazione (con
riferimento alla fornitura di acqua e di energia elettrica), etc.
Con il contratto di ormeggio, il titolare della concessione demaniale marittima assegna agli utilizzatori di
norma non solo la disponibilità dell'ormeggio, ma anche una serie di servizi complementari e accessori che, se
trascurati, come é facile intuire, causerebbero dei rischi gravissimi per i diportisti, innanzitutto, e per le strutture /
imbarcazioni. La giurisprudenza, sin dai primi casi esaminati, ha sempre configurato i rapporti di ormeggio come
negozi atipici “..con i quali una parte, oltre che consentire l’ormeggio, si obbliga a fornire tutti i servizi tecnicoportuali relativi al movimento e sosta dei natanti – quali il rimorchio (...) il pilotaggio, l’antincendio (...) il servizio
radio (...) l’assistenza all’ormeggio – senza i quali non é logicamente configurabile né legalmente ammissibile
l’esercizio del diritto di ormeggio..” (Trib. Mass 9.7.1991, in Arch. Civ. 1992, 301). Queste conclusioni sono state
riprese in seguito. Posto che senza tali servizi il diritto di ormeggio diventa impossibile essi devono comunque
essere pagati dall’utilizzatore il quale non può rifiutarli, anche se lascia l’ormeggio vuoto.
Inoltre l’assetto definitivo del contratto dipende sia dal contenuto della concessione demaniale marittima
rilasciata alla concessionaria, sia dal regolamento del porto turistico, che ogni concessionaria deve redigere. Ogni
atto concessorio impone infatti alla società concessionaria la redazione del regolamento del porto turistico che
disciplina innanzitutto le modalità d’uso delle strutture, dello stazionamento in porto, di esecuzione delle manovre,
etc. Il regolamento é approvato normalmente dall’Autorità marittima competente (Capitaneria di Porto) e acquista
l’efficacia di un atto amministrativo. La violazione delle prescrizioni é sanzionata direttamente ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli del Codice della Navigazione. Questo documento non ha una formazione negoziale, il
diportista/assegnatario/utilizzatore non deve accettarlo, né approvarlo: chiunque entri nel compendio demaniale
marittimo deve semplicemente osservarlo. Pertanto il testo definitivo del contratto dovrà coordinarsi sia con il
contenuto del provvedimento concessorio, sia con quanto previsto dal regolamento non potendovi essere
discrasie tra questi documenti e le singole disposizioni negoziali.
I contratti tipo di ormeggio predisposti dalla Commissione non sono dunque strumenti rigidi; adottando le
modalità già sperimentate con successo anche in passato, l’operatore può modificarne il contenuto secondo le
proprie esigenze, attraverso il ricorso alle varie alternative indicate nel modello stesso.
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Si sottolinea infine che, non potendo ovviamente escludersi che pur a fronte di un accordo completo ed
equilibrato, possano sorgere comunque delle controversie tra le parti, si è scelto di attutirne le conseguenze ed
agevolarne la risoluzione, inserendo nel tessuto contrattuale una clausola che ne regoli la gestione, in primis
mediante un tentativo di mediazione di fronte al Servizio di Mediazione delle Camere di Commercio e, in caso di
esito negativo, deferendo la controversia in arbitrato rituale dinnanzi alle Camere Arbitrali del sistema camerale.
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Contratti tipo di ormeggio
CONTRATTO TIPO DI ORMEGGIO BREVE1
TRA
………………………… (P. IVA ……………) con sede legale in ………………………., Via ……………….., ……,
capitale sociale Euro ……………….. interamente versato, Concessionaria Demaniale Marittima del Porto
………………………..., in forza dell’atto del ……………………………….., ____ reg. conc. ………………….. rep.
…………………..,
in
persona
del
legale
rappresentante,
sig.
……………………………
(C.F…………………………………….), domiciliato per la carica presso la sede della Società; indirizzo email:
…………………………………..;
(di seguito denominata “Concessionaria”)
E
- Il Signor/la Signora……….. nato/a a ……… il…….., residente in ……………, Via ………………………………….
C.F……………………………….., cittadinanza ……………………………
(se persona fisica)
oppure
- la ……………………………………. …………………..………………………………..….. con sede legale in
………………………….………...,
Via……………………………..…..
C.F.
……………………….
P.Iva………………………..…. iscritta al n. ………. del Registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………………………, capitale sociale ……………………., in persona del…………………………… legale
rappresentante pro tempore, Sig………………………..……..., nato a …………………………………
il……………………., C.F. ……………………………………………….. domiciliato per la carica presso la sede della
società
(se persona giuridica)
(di seguito denominato/a "Utilizzatore")
Art. 1 - Oggetto del contratto e corrispettivo
1.1.- La Concessionaria assegna temporaneamente all’Utilizzatore l’ormeggio di seguito indicato:
- pontile ………………….;
- numero………………;
- dim. …………… x …………..;
- pescaggio cm. …………...
per il periodo dal ……………… al ……………………...
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Ad esempio Stagionale o annuale
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Contratti tipo di ormeggio
1.2.- Il corrispettivo é stabilito in via forfettaria in Euro …………………..,00 (Euro ……………,00), oltre IVA, da
saldare anticipatamente e integralmente alla sottoscrizione del presente contratto. L’ormeggio sarà occupato
dall’imbarcazione da diporto identificata nell’allegato “A”.
1.3.- La Concessionaria provvede in via esclusiva a curare l’organizzazione e la gestione di tutti i servizi e attività
inerenti il funzionamento dell’approdo, degli impianti di rete e di tutti gli equipaggiamenti del porto turistico in modo
da mantenerlo sempre in condizioni di efficienza e sicurezza2.
1.4. – I servizi inerenti all’erogazione di energia elettrica e di acqua saranno a carico dell’Utilizzatore e non sono
compresi nel corrispettivo di cui al punto 1.2.
1.5.- Il mancato utilizzo dell’ormeggio e il mancato e/o parziale sfruttamento dei servizi per l’intero periodo di sosta
indicato nel presente contratto, non darà diritto ad alcun rimborso.
Art. 2 – Comunicazioni ed elezione di domicilio
2.1- Qualsiasi notifica o comunicazione deve intendersi validamente effettuata ai seguenti recapiti:
(a) se da inviarsi alla Concessionaria:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
(b) se da inviarsi all’Utilizzatore
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
2.2.- L’Utilizzatore si obbliga a comunicare per iscritto alla Concessionaria eventuali variazioni del proprio indirizzo
intervenute durante il periodo di vigenza del contratto.
Art.3 - Scadenza e rinnovo del contratto
3.1.- Il rinnovo del presente contratto dovrà essere chiesto per iscritto. La richiesta deve pervenire alla
Concessionaria almeno trenta giorni prima della data di scadenza (in caso di assegnazione originaria superiore a
mesi sei), ovvero di quindici giorni prima della data di scadenza (per periodi inferiori di assegnazione).
3.2.- L’eventuale rinnovo del contratto comporterà l’automatico adeguamento del corrispettivo alle nuove tariffe
stabilite dalla Concessionaria, risultanti dai listini vigenti.
3.3.- In caso di mancato rinnovo l’Utilizzatore dovrà immediatamente restituire il posto barca alla Direzione del
Porto, libero e sgombero da persone e/o cose. In difetto la Concessionaria, per ogni giorno di ritardo nella
riconsegna dell’ormeggio, applicherà la tariffa giornaliera c.d. “di transito” prevista per le imbarcazioni equivalenti.
3.4. - L’Utilizzatore autorizza sin d’ora la Concessionaria a spostare eventualmente l’imbarcazione in altro luogo,
nonché a sospendere l’erogazione dei servizi portuali, inclusi quelli idrico ed elettrico. L’Utilizzatore autorizza
altresì lo spostamento dell’imbarcazione anche a terra e fuori dall’area demaniale portuale, con relativo addebito
delle operazioni di movimentazione e di sosta.
3.5. – Il presente contratto é in vigore sino alla scadenza della concessione demaniale di cui in premessa. La
validità e l’efficacia del contratto è funzionalmente e direttamente dipendente dall’atto di concessione demaniale.
3.6 - Qualora l’Ente concedente o altra Amministrazione competente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.42, 2°
comma, cod. nav., per necessità inderogabili per l’uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse (non
derivanti dall’inadempimento della Concessionaria) revochi la concessione, il contratto sarà automaticamente
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E’ possibile aggiungere dopo la parola sicurezza “ tra cui adeguati servizi di vigilanza”
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Contratti tipo di ormeggio
risolto e l’Utilizzatore (o suo avente causa) non avrà diritto a esercitare alcuna pretesa nei confronti della
Concessionaria per ottenere, a qualsiasi titolo o ragione, rimborsi o risarcimenti.
Art. 4- Obblighi dell’Utilizzatore
4.1.- L’Utilizzatore dichiara di aver letto e di conoscere il contenuto del Regolamento del Porto turistico che si
allega al presente contratto.
4.2.- Al fine di agevolare le manovre d’ormeggio, specialmente in condizioni meteomarine avverse, e di tutelare la
sicurezza del traffico marittimo e dello stazionamento in porto, gli ingombri complessivi delle imbarcazioni
dovranno essere almeno ……………………… centimetri inferiori in larghezza, con la sola tolleranza del
…………….% in lunghezza (“fuoritutto”), rispetto alle dimensioni dell’ormeggio indicate dall’art.1.1, ivi comprese gli
eventuali parabordi, delfiniera, pulpito, bompresso, motore fuori bordo, terrazzino poppiero, bottazzi e qualsiasi
altra sporgenza.
4.3 L’uso dell’ormeggio con unità eccedenti le misure consentite in lunghezza (“fuori tutto”) e in larghezza
(compreso il pescaggio), determinerà l’immediata risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.1456 c.c., per esclusivi fatto e colpa dell’Utilizzatore, senza alcun diritto di rimborso a qualsiasi titolo.
Art. 5- Spostamento dell’imbarcazione
5.1.- La Direzione del Porto per motivi di manutenzione ordinaria o straordinaria e/o di organizzazione della
gestione dell’approdo, ovvero a seguito delle disposizioni dell’Autorità Marittima, può assegnare, anche
temporaneamente, un ormeggio di pari misura, diverso da quello oggetto del presente contratto.
5.2. L’Utilizzatore si impegna a spostare l’imbarcazione senza alcuna contestazione e/o eccezione di
inadempimento nei confronti della Concessionaria e autorizza sin d’ora lo spostamento da parte del gestore nel
caso in cui non vi provveda entro ………. giorni dalla richiesta scritta.
Art. 6 – Divieto di subassegnazione e cessione del contratto
6.1.- L’Utilizzatore non potrà sub-assegnare a terzi, neanche temporaneamente, l’ormeggio occupato. L’eventuale
mera tolleranza della Concessionaria non costituirà accettazione dell’intervenuta illegittima sub – assegnazione.
La Concessionaria in tale caso si riserva di agire per la risoluzione immediata del Contratto ai sensi e per gli effetti
di cui all’art.1456 c.c..
6.2 – L’Utilizzatore non può cedere né a titolo temporaneo né a titolo definitivo il presente contratto.
Art. 7 – Limiti di custodia dell’imbarcazione
7.1.- La Concessionaria non assume alcun incarico e/o obbligazione con riferimento alla custodia della unità da
diporto, delle relative attrezzature e accessori, nonché dei beni di proprietà dell’Utilizzatore.
7.2 - E’espressamente esclusa qualsiasi responsabilità della Concessionaria per i danni subiti dalle imbarcazioni –
o dal contenuto delle stesse - e conseguenti a incendio, atti dolosi e atti vandalici imputabili a terzi, furti, eventi
atmosferici-meteomarini o di forza maggiore, anche in presenza di un servizio di vigilanza.
Oppure qualora si intenda prevedere la custodia la clausola da inserire è la seguente:
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Contratti tipo di ormeggio
7.1- La Concessionaria assume l’obbligo di custodia dell’imbarcazione ed è responsabile per eventuali
furti/danneggiamenti dell’imbarcazione e/o per i furti/danneggiamenti che possano verificarsi a bordo della stessa,
relativi alle pertinenze dell’imbarcazione (es. le vele, il motore, le dotazioni di sicurezza, ecc.).
7.2 - La Concessionaria non è responsabile per furti, sottrazioni, danni in genere, smarrimento di oggetti privi di
rapporto pertinenziale, danaro o valori (a terra o a bordo) nell'ambito della darsena.
Viene pure esclusa ogni responsabilità della Concessionaria per danni derivanti alla imbarcazione da eventi
atmosferici e/o meteo-marini e di forza maggiore in genere.
Art. 8 - Assicurazione
8.1.- L’unità da diporto deve essere assicurata con una compagnia a copertura dei danni da responsabilità civile
verso terzi, per furto totale, incendio, danneggiamento, distruzione perdita e danni recati ad altre imbarcazioni,
nonché alle attrezzature e agli impianti del Porto turistico, causati dall’imbarcazione, dal personale di bordo e in
ogni caso dai soggetti preposti alla custodia e/o uso.
8.2.- L’Utilizzatore manleva la Concessionaria da ogni responsabilità civile per danni causati dalla propria unità da
diporto a terzi.
Art. 9 - Legge applicabile
9.1.- Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana e costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese
intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ogni altro eventuale precedente accordo, dichiarazione o
comunicazione intervenuti tra le stesse.
9.2 - Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a
pena di nullità.
Art. 10 – Risoluzione delle controversie
10.1.- Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, comprese quelle relative alla
sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di
mediazione innanzi Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di ………………………, iscritto al n.
…………………. del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
10.2.- (OPZIONE A) Qualora la mediazione abbia esito negativo, le parti pattuiscono di deferire le medesime
controversie in arbitrato rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di ……………………………….. che le parti espressamente dichiarano di accettare in particolare per
quanto riguarda il deferimento della decisione ad arbitro unico.
(OPZIONE B) Qualora la mediazione abbia esito negativo, le parti potranno liberamente adire l’Autorità giudiziaria
ordinaria3.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
11.1.- Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.6.2003 n.196, l’Utilizzatore dichiara di essere stato informato in
merito alle modalità di trattamento, da parte della Concessionaria, dei propri dati personali, alla facoltà di conferire
i dati personali, alle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, ai soggetti cui i dati personali potranno
essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza quali responsabili o incaricati del trattamento, al contesto
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Nel caso di contratto con un consumatore l’opzione B diventa: «Qualora le Parti intendano adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è
quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore, inderogabile ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. 206/2005».
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Contratti tipo di ormeggio
di diffusione dei dati stessi, ai precetti di cui all’art.7, D. Lgs. 196/2003, agli estremi del titolare del trattamento,
ovvero la Concessionaria. Dichiara, pertanto, di volere autorizzare il trattamento dei propri dati personali.
Luogo e Data
…………………, ……………………..
LA CONCESSIONARIA
………………………………………….
L’UTILIZZATORE TEMPORANEO
…………………………………………………..
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341, 1342 c.c., si approvano specificatamente per scritto le clausole di cui ai
punti: 3.3 e 3.4 (tariffa giornaliera e spostamento imbarcazione; sospensione servizi); 3.5 (durata del contratto), 3.6
(collegamento funzionale del contratto di locazione di posto barca agli atti concessori ed autorizzatori); 5 (spostamento
imbarcazione per motivi organizzativi e/o di manutenzione ordinaria e straordinaria); 6 (divieto di subassegnazione e
cessione del contratto); 7.1 (esonero di responsabilità della concessionaria); 10. (Risoluzione delle controversie).
Luogo e Data
…………………, ……………………..
LA CONCESSIONARIA
………………………………………….
L’UTILIZZATORE TEMPORANEO
…………………………………………………..
Allegato A: Caratteristiche dell’imbarcazione (art. 1.2.)
Allegato B: Regolamento del Porto (art. 4.1.)
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Contratti tipo di ormeggio
CONTRATTO TIPO DI ORMEGGIO POLIENNALE
TRA
………………………… (P. IVA ……………) con sede legale in ………………………., Via ……………….., ……,
capitale sociale Euro ……………….. interamente versato, Concessionaria Demaniale Marittima del Porto
………………………..., in forza dell’atto del ……………………………….., ____ reg. conc. ………………….. rep.
…………………..,
in
persona
del
legale
rappresentante,
sig.
……………………………
(C.F…………………………………….), domiciliato per la carica presso la sede della Società; indirizzo email:
…………………………………..; (di seguito denominata “Concessionaria”)
E
- Il Signor/la Signora……….. nato/a a ……… il…….., residente in ……………, Via ………………………………….
C.F……………………………….., cittadinanza ……………………………
(se persona fisica)
oppure
- la Società …………………..………………………………..….. con sede legale in ………………………….………...,
Via……………………………..….. C.F. ………………………. P.Iva………………………..…. iscritta al n. ………. del
Registro delle imprese della Camera di Commercio di …………………………, capitale sociale …………………….,
in persona del…………………………… legale rappresentante pro tempore, Sig………………………..……..., nato a
………………………………… il……………………., C.F. ……………………………………………….. domiciliato per
la carica presso la sede della società
(se persona giuridica)
(di seguito denominato/a anche "Utilizzatore")
PREMESSO CHE
-
-
La Concessionaria in forza dell’Atto di Concessione Demaniale Marittima del ………………….., Atto n.
…….. del Registro concessioni , Rep.n. …………………………., Registrazione del
………………………………. N. …………………… Agenzie delle Entrate di ………………………….., ha la
disponibilità e l’uso di una zona di Demanio Marittimo della superficie complessiva di mq. …………………
compresa la zona di mare territoriale situata ………………………………………………., con scadenza il
………………………………., per effetto della Delibera dell’Autorità Portuale n. ……………….. del
……………………………..;
L’Utilizzatore è interessato a sottoscrivere con la Concessionaria un contratto di ormeggio per posto barca
che gli consenta di occupare in via esclusiva una determinata porzione dello specchio d’acqua e di
utilizzare le strutture e le attrezzature ivi predisposte nonché di usufruire di alcuni servizi connessi;
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Contratti tipo di ormeggio
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
1.1. - Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
Art. 2 – Comunicazioni ed elezione di domicilio
2.1. - Qualsiasi notifica o comunicazione deve intendersi validamente effettuata ai seguenti recapiti:
(a) se da inviarsi alla Concessionaria:
…………………………………….
..…………………………………….
(b) se da inviarsi all’Utilizzatore
…………………………………….
…………………………………….
2.2. - L’Utilizzatore si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta al Concessionaria in ordine ad eventuali
modifiche della residenza/domicilio ed in generale dei dati forniti in epigrafe.
Art. 3 – Oggetto del contratto e durata
3.1. - La Concessionaria assegna all’Utilizzatore, fino alla scadenza della concessione demaniale marittima, ossia
sino al …………………………., l’utilizzo del posto barca contraddistinto dal n. ……………………………….., del
pontile …………………… lunghezza metri ……………………….., larghezza metri………………………………, così
come da estratto planimetrico della struttura portuale allegato con identificazione del posto barca evidenziata in
giallo.
3.2. - Alla scadenza del periodo di validità del contratto, l’Utilizzatore deve immediatamente lasciare libero il posto
barca, senza necessità di alcuna formale richiesta in tal senso da parte della Concessionaria, fatto salvo diverso e
successivo accordo intervenuto con lo stesso.
Art. 4 - Corrispettivo
4.1. - Il corrispettivo della cessione del diritto di ormeggio per tutta la durata della concessione é pari a
Euro………………………..(Euro ……………../00), oltre a IVA, che sarà pagato con le seguenti modalità:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
4.2. - Il corrispettivo dovrà essere saldato tramite bonifico bancario:
IBAN …………………………………………………………
Art. 5 - Servizi Essenziali
5.1. - Il diritto di ormeggio comprende anche l’accesso alla struttura portuale ed i seguenti servizi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Contratti tipo di ormeggio
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….4.
Tali servizi si intendono irrinunciabili dall’Utilizzatore in quanto necessari per il regolare funzionamento e
mantenimento del complesso portuale.
5.2 - I costi relativi al servizio di gestione del Porto turistico, quelli relativi alle risorse di uso comune, nonché gli
oneri amministrativi vengono determinati nella misura forfettaria annua di Euro …………………….. oltre a IVA.
Dette somme saranno adeguate ogni anno secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, riferito al mese di dicembre dell’anno precedente.
5.3 - L’Utilizzatore si impegna ogni anno a versare le spese di gestione inerenti ai servizi generali in via anticipata
entro il 31 Gennaio. Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario,
IBAN………………………………………
Art. 6 - Servizi Accessori
6.1. - I seguenti servizi sussidiari e accessori5:
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
non sono compresi nel corrispettivo determinato dal presente contratto all’art. 4, ma potranno essere attivati a
richiesta dell’Utilizzatore e saranno fatturati dalla Concessionaria con le seguenti modalità:
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….6.
6.2. - I seguenti servizi sussidiari ed accessori7:
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
non sono compresi nel corrispettivo determinato dal presente contratto e potranno essere richiesti alle società
erogatrici.
Art. 7- Obblighi della Concessionaria
7.1.- La Concessionaria dichiara e garantisce che gli impianti conferiti in uso all’Utilizzatore sono in regola
secondo le leggi vigenti e le disposizioni urbanistiche, edilizie, di sicurezza e in materia di inquinamento
ambientale richieste per la destinazione d’uso prevista.
7.2.- La Concessionaria si obbliga a mantenere in buono stato le strutture di ormeggio attraverso la manutenzione
delle banchine, degli impianti e delle parti di uso comune.
Art. 8 - Obblighi dell'Utilizzatore
8.1.- L’Utilizzatore è tenuto a esercitare il diritto concesso nei limiti e secondo la sua destinazione naturale.
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Ad esempio: Pulizia dello specchio acqueo, dei pontili e delle banchine, pubblica illuminazione e fanaleria marittima, igiene e decoro dell’approdo,
raccolta dei rifiuti urbani, servizi di vigilanza…………………….
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Ad esempio: fornitura di energia elettrica, carburanti, pulizie…..
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Ad esempio: alaggio e varo
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Contratti tipo di ormeggio
8.2.- L’Utilizzatore dichiara di aver letto e di conoscere il contenuto del Regolamento del Porto turistico che si
allega al presente contratto.
8.3.- L’Utilizzatore deve provvedere all'ormeggio nel posto assegnato ed è responsabile del modo in cui viene
effettuato e dell'efficienza e adeguatezza delle attrezzature usate.
8.4 - Al fine di agevolare le manovre d’ormeggio, specialmente in condizioni meteomarine avverse, e di tutelare la
sicurezza del traffico marittimo e del stazionamento in porto, gli ingombri complessivi delle imbarcazioni dovranno
essere almeno ………………… centimetri inferiori in larghezza, con la sola tolleranza del ………………….% in
lunghezza (“fuoritutto”), rispetto alle dimensioni dell’ormeggio indicate dall’art.2, ivi comprese gli eventuali
parabordi, delfiniera, pulpito, bompresso, motore fuori bordo, terrazzino poppiero, bottazzi e qualsiasi altra
sporgenza. In caso di inosservanza, previo avviso inviato all’Utilizzatore o ai suoi dipendenti, la Direzione
provvederà a rimuovere l’imbarcazione con proprio personale a spese dell’Utilizzatore inadempiente, a carico del
quale resteranno anche i pagamenti dei corrispettivi previsti per l’occupazione dell’ormeggio cui sarà trasferita
l’unità.
8.5- L'Utilizzatore è responsabile, alla stregua delle norme vigenti, dei danni eventualmente prodotti a persone,
cose, animali, strutture portuali e unità ivi ormeggiate, in dipendenza, nonché a causa ed in occasione della
navigazione e delle operazioni di ormeggio della propria imbarcazione nell’area assentita in concessione alla
Concessionaria, sia per fatto proprio o del proprio equipaggio, nonché di quanti a bordo. L’Utilizzatore, in ogni
caso, si impegna ed obbliga sin d’ora a tenere indenne e manlevare la Concessionaria relativamente alle richieste
risarcitorie da parte di terzi conseguenti a tali danni.
Art. 9 – Assicurazione
9.1.- L’unità da diporto deve essere assicurata con una compagnia a copertura dei danni da responsabilità civile
verso terzi, con massimale congruo non inferiore a Euro ………………..,00 per furto totale, incendio,
danneggiamento, distruzione, perdita e danni recati ad altre imbarcazioni, nonché alle attrezzature e agli impianti
del Porto turistico ………………., causati dall’imbarcazione, dal personale di bordo e in ogni caso dai soggetti
preposti alla custodia e/o uso.
9.2. - L’Utilizzatore si impegna altresì a stipulare, con una compagnia di assicurazione, una “polizza corpi” 8 per
imbarcazione con giacenza in acqua fino alla concorrenza di mesi dodici, da rinnovare anno per anno sino alla
scadenza del diritto di ormeggio.
9.3. - L’Utilizzatore manleva la Concessionaria da ogni responsabilità civile per danni e/o incendi occorsi alla
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La “polizza corpi” é un tipo di accordo assicurativo mutuato dall’esperienza marittima anglosassone. Questo contratto copre l’interesse del contraente al
risarcimento del danno “fisico”, diretto e materiale, subito dallo scafo (“corpo”, “hull” in inglese) e dai beni pertinenziali. La “polizza corpi”, talvolta
denominata anche “polizza corpi e macchine”, si avvicina alla cosiddetta “kasko” utilizzata per gli autoveicoli. L’assicurazione garantisce la copertura per
i danni ricevuti dalla propria imbarcazione come conseguenza di un qualsiasi evento e/o incidente, inclusa l’eventuale perdita totale e/o l’abbandono della
barca per una rischiosa emergenza.
Questo tipo di rapporto nasce storicamente dopo la primaria necessità di “coprire” le merci o le persone trasportate a bordo, quando anche gli scafi – per
tecnica e valore – hanno iniziato a divenire una risorsa tale da meritare una protezione particolare. L’istituto é nato nel settore mercantile per trasferirsi
anche nel diporto nautico. In Italia ha cominciato a prendere piede verso la fine degli anni cinquanta del secolo scorso: a partire dalla fine degli anni
ottanta, sono state stipulate le prime polizze dedicate agli yacht. In pratica la diffusione del contratto é stato parallelo allo sviluppo della cantieristica
navale e del turismo nautico che, dalla fine degli anni novanta del ventesimo secolo sino al 2008/2009 ha avuto un’espansione notevole. Generalmente,
il premio da pagare può essere anche elevato: per questi motivi la “polizza corpi” di solito é associata a scafi di dimensioni più importanti.
Esistono vari gradi di protezione: da quello “minimo” che garantisce il risarcimento per i danni subiti a causa degli incidenti più devastanti (perdita totale,
abbandono, etc.) a quello “massimo” che copre anche i danni derivanti – in pratica – da qualsiasi tipo di evento. Quest’ultimo tipo di polizza é
normalmente quello più diffuso e richiesto.
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Contratti tipo di ormeggio
propria unità da diporto causati da terzi.
Art. 10 – Cessione del contratto e concessione temporanea a terzi
10.1. - II diritto di ormeggio può essere trasferito per atto tra vivi solo a condizione che l’Utilizzatore sia in regola
con il pagamento delle spese fino al momento della cessione e solo previo gradimento espresso della
Concessionaria che potrà essere negato solo per obiettivi motivi attinenti alla tutela della sicurezza della
Concessionaria e degli Utilizzatori o della funzionalità del porto. Il diniego del gradimento deve essere motivato
dalla Concessionaria con comunicazione effettuata per iscritto alla Concessionaria che dovrà rispondere entro
………………………… giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il consenso si intenderà prestato
anche ove la Concessionaria, entro il predetto termine, non fornirà risposta alcuna.
10.2. - All’Utilizzatore è concessa la facoltà di concedere temporaneamente il diritto di ormeggio a terzi, previa
comunicazione scritta, indirizzata alla Concessionaria, delle generalità dell’utilizzatore temporaneo. Il titolare del
presente contratto si impegna affinché il proprio avente causa rispetti e osservi il Regolamento del Porto Turistico,
le norme del presente contratto e tutte le altre disposizioni tecniche e/o di legge vigenti all’interno della struttura
portuale. Il titolare originario rimarrà l’unico soggetto obbligato a corrispondere alla Concessionaria gli oneri di cui
agli artt.5 e 6.
Art. 11 – Variazione dell’imbarcazione
11.1. - L'Utilizzatore, durante il periodo di validità del contratto, dovrà tempestivamente comunicare alla
Concessionaria i dati di ogni imbarcazione ormeggiata. In caso di una nuova imbarcazione, l’Utilizzatore dovrà
darne immediata comunicazione scritta alla Concessionaria che dovrà concedere nullaosta scritto entro
…………………… giorni dal ricevimento della predetta. Il consenso si intenderà prestato anche ove la
Concessionaria, entro il predetto termine, non fornirà risposta alcuna.
Art. 12 – Assegnazione di diverso posto barca
12.1.- L’assegnazione non subirà di norma variazioni per la durata del rapporto. Resta salva la facoltà della
Concessionaria di sostituire il posto, in caso di eccezionale necessità, con altro posto idoneo e avente le
medesime caratteristiche dandone comunicazione all'Utilizzatore.
12.2.- La Concessionaria può assegnare con congruo preavviso scritto e per il periodo strettamente limitato a
specifiche esigenze altro e/o diverso ormeggio nel caso in cui insorgano necessità di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria oppure in occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilievo; in questi casi la Concessionaria
si impegna a reperire una sistemazione con caratteristiche idonee ed analoghe a quella stabilmente assegnata e,
in ogni caso, ad eseguire i lavori nel tempo strettamente necessario e nella maniera che arrechi il minor disturbo
possibile all’Utilizzatore, il quale rimarrà comunque tenuto al pagamento degli oneri pattuiti.
Art. 13 - Collegamento funzionale del contratto di ormeggio agli atti concessori
13.1. – Il presente contratto é in vigore sino alla scadenza della concessione demaniale di cui in premessa. La
validità e l’efficacia del contratto è funzionalmente e direttamente dipendente dall’atto di concessione demaniale.
13.2 - Qualora l’Ente concedente o altra Amministrazione competente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.42, 2°
comma, cod. nav., per necessità inderogabili per l’uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse (non
derivanti dall’inadempimento della Concessionaria) revochi la concessione, il contratto sarà automaticamente
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Contratti tipo di ormeggio
risolto e l’Utilizzatore (o suo avente causa) non avrà diritto a esercitare alcuna pretesa nei confronti della
Concessionaria per ottenere, a qualsiasi titolo o ragione, rimborsi o risarcimenti.
13.3 - Ove in seguito alla revoca della concessione, fosse corrisposto dall’Ente competente alla Concessionaria
un indennizzo, questo verrà ripartito fra gli Utilizzatori in rapporto ai beni assegnati e al tempo di utilizzo non
goduto.
Art. 14 – Risoluzione del contratto
14.1. – Nel caso di risoluzione anticipata del contratto chiesta dall’Utilizzatore, nessun diritto a restituzioni o
risarcimenti potrà essere da lui vantato per il mancato godimento dei beni oggetto del presente contratto per
l’intero periodo contrattualmente previsto.
Art. 15 – Limiti di custodia
15.1. - La Concessionaria è responsabile per il furto/danneggiamento dell’imbarcazione e/o per i
furti/danneggiamenti che possano verificarsi a bordo della stessa, relativi alle pertinenze dell’imbarcazione (es. le
vele, il motore, le dotazioni di sicurezza, ecc.).
15.2. - La Concessionaria non potrà invece essere ritenuta responsabile per furti, sottrazioni, danni in genere,
smarrimento di oggetti privi di rapporto pertinenziale, danaro o valori (a terra o a bordo) nell'ambito della darsena.
15.3.- Viene pure esclusa ogni responsabilità della Concessionaria per danni derivanti alla imbarcazione da eventi
atmosferici e/o meteo-marini e di forza maggiore in genere.
Art. 16 - Legge applicabile
16.1. - Il presente contratto è regolato dalla legislazione italiana vigente e costituisce la manifestazione integrale di
tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ogni altro eventuale precedente accordo,
dichiarazione o comunicazione intervenuti tra le stesse.
16.2 - Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a
pena di nullità.
Art. 17 – Risoluzione delle controversie
17.1 Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, comprese quelle relative alla
sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di
mediazione innanzi Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di ……………., iscritto al n. …………… del
Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
17.2
(OPZIONE A) Qualora la mediazione abbia esito negativo, le parti pattuiscono di deferire le medesime
controversie in arbitrato rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di ……………….. che le parti espressamente dichiarano di accettare in particolare per quanto riguarda
il deferimento della decisione ad arbitro unico.
(OPZIONE B) Qualora la mediazione abbia esito negativo, le parti potranno liberamente adire l’Autorità giudiziaria
ordinaria9.
9
Nel caso di contratto con un consumatore l’opzione B diventa: «Qualora le Parti intendano adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è
quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore, inderogabile ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. 206/2005».
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Contratti tipo di ormeggio
Art.18 – Trattamento dei dati personali
18.1. - Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.6.2003 n.196, l’Utilizzatore dichiara di essere stato informato in
merito alle modalità di trattamento, da parte della Concessionaria, dei propri dati personali, alla facoltà di conferire
i dati personali, alle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, ai soggetti cui i dati personali potranno
essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza quali responsabili o incaricati del trattamento, al contesto
di diffusione dei dati stessi, ai precetti di cui all’art.7, D. Lgs. 196/2003, agli estremi del titolare del trattamento,
ovvero la Concessionaria. Dichiara, pertanto, di volere autorizzare il trattamento dei propri dati personali.
Luogo e Data
……………………, ……………………………..
LA CONCESSIONARIA
………………………………………….
L’UTILIZZATORE
…………………………………………………..
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le Parti approvano specificamente le seguenti clausole:
artt. 12 (assegnazione di diverso posto barca)- 13 (collegamento funzionale del contratto di ormeggio agli atti
concessori ed autorizzatori) - 15.2 (limiti di custodia) - 17. (Risoluzione delle controversie).
Luogo e Data
……………………, ……………………………..
LA CONCESSIONARIA
………………………………………….
L’UTILIZZATORE TEMPORANEO
…………………………………………………..
Allegato A: Estratto planimetrico della struttura portuale (art. 3.1)
Allegato B: Regolamento del Porto (art. 8.2)
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