Schema di convenzione

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Schema di convenzione
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI DUE IMPIANTI VIDEO A LED DI
PUBBLICITÀ A MESSAGGIO VARIABILE
L’anno duemilaotto, addì …………….. del mese di ……….………. nella residenza comunale
FRA
il Comune di Vigonovo (CF……………………) nella persona del geom. Armando Marcolin, in qualità di
responsabile……………………, abilitato alla stipula della presente convenzione ai sensi dell’art. 107
comma 3 lettera c del D.Lgs. 267/2000, il quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto di
questo Ente, di seguito indicato Concedente,
E
la società ……………………….. (P.I.V.A. …………………) con sede a ………………….. Via
………………………. rappresentata dal ………………………………………. (C.F. ……………………
nato a ……………………… il ………………… in qualità di ……………………… della società
Concessionaria;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. … del ……. con la quale si stabiliva di indire una selezione volta
ad individuare una ditta alla quale concedere l’occupazione di suolo pubblico per l’installazione di due video
schermi LED per la diffusione di messaggi pubblicitari e comunicazioni sociali e di pubblica utilità alla
cittadinanza;
VISTO che a seguito di gara è stata individuata come migliore offerta quella presentata in data …………….
dalla Società …………….. con sede legale ed operativa in ……………., via ……………;
CONSIDERATO che la ditta ………………. si impegna a fornire l’utilizzo del video a LED a titolo gratuito
al Comune di Vigonovo per 20 passaggi (10 per ogni schermo) da 10 secondi cadauno, al giorno, suddivisi
nelle 24 ore, alternati agli altri messaggi pubblicitari, fissati nella misura massima di 110, nell’arco delle 24
ore giornaliere;
VISTO che i luoghi dell’installazione sono stati individuati in:
- via Padova incrocio con via Aldo Moro;
- via Veneto direzione Fossò;
tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 – GENERALITA’
Il Comune autorizza in esclusiva la Concessionaria all’installazione e successiva gestione degli impianti
pubblicitari di arredo urbano aventi le seguenti caratteristiche:
impianto video a Led a messaggio variabile monofacciale avente dimensioni massime di 4 mq e altezza
minima fuori terra del palo di sostegno di mt. 2,50 e altezza massima compreso il palo di sostegno mt.5,00.
Le effettive misure degli impianti saranno concordate con l’ufficio tecnico comunale prima del rilascio
dell’autorizzazione.
ART. 2 – ONERI
Il Comune autorizza in esclusiva la Concessionaria, alla gestione e sfruttamento economico degli spazi
pubblicitari che si renderanno disponibili sugli impianti installati come da precedente comma.
La Concessionaria si impegna a fornire l’utilizzo del video a LED a titolo gratuito al Comune di Vigonovo
per 20 passaggi (10 per ogni schermo) da 10 secondi cadauno, al giorno, ogni 20 minuti suddivisi nelle 24
ore, alternati agli altri messaggi pubblicitari, fissati nella misura massima di 110, nell’arco delle 24 ore
giornaliere, per un periodo pari alla durata della convenzione.
Il Comune trasmetterà alla Concessionaria i messaggi attraverso software fornito dalla stessa. La
pubblicazione dovrà avere luogo entro 48 ore, o 24 ore in caso di urgenza.
La Concessionaria si farà carico, a sua cura e spese, della realizzazione del supporto grafico delle inserzioni,
secondo le indicazioni fornite dal Comune, e della puntuale pubblicazione.
L’attuazione della pubblicità dovrà avvenire sempre nel rispetto delle leggi e regolamenti comunali in vigore,
escludendo l’utilizzo dello schermo per fini politici o religiosi, ma esclusivamente per informazioni comunali
di pubblica utilità, informazioni sociali e informazioni commerciali, che non offendano il comune senso del
pudore.
La concessionaria riconoscerà al Comune concedente, a titolo di corrispettivo della concessione delle aree
una somma pari al ….% degli introiti da vendita degli spazi pubblicitari.
Il listino prezzi per le inserzioni pubblicitarie sarà preventivamente comunicato al Comune, che lo approverà.
La Concessionaria verserà il corrispettivo dovuto al Comune con cadenza semestrale.
ART. 3 – LUOGO D’INSTALLAZIONE
Gli impianti verranno installati in:
- via Padova incrocio con via Aldo Moro;
- via Veneto direzione Fossò.
L’installazione e attivazione avrà luogo entro 60 giorni dall’autorizzazione del Comune.
Eventuali proposte di siti aggiuntivi dovranno essere concordate con il Comune.
Eventuali spostamenti o nuove installazioni dovranno essere preventivamente concordate con l’ufficio
tecnico comunale.
ART. 4 – DURATA
La convenzione avrà validità per tre anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione pubblicitaria. Potrà essere
rinnovata per un periodo non superiore a tre anni, previo accertamento delle ragioni di convenienza e
pubblico interesse. A tal fine la Concessionaria richiederà, almeno tre mesi prima della scadenza
contrattuale, la disponibilità alla rinnovazione della convenzione medesima.
ART. 5 – IMPOSTE E TASSE
La Concessionaria provvederà al regolare pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità prevista dal
Capo I° del D.Lgs. 507/93, secondo le norme e le tariffe vigenti, e della COSAP.
ART. 6 – SPESE
Tutte le spese inerenti la convenzione sono a carico della Concessionaria senza alcuna possibilità di rivalsa
nei riguardi del Comune.
Fra tali obblighi sono comprese: carte bollate per la stesura dell’atto e qualsiasi altra imposta, tassa e diritto
secondo le leggi vigenti.
La presente convenzione è stipulata per mezzo di scrittura privata e sarà sottoposto a registrazione solo in
caso d’uso a norma dell’art. 5 – II° comma – del D.P.R. n° 131/86, ed in tale eventualità le relative spese
saranno a carico della società Concessionaria.
ART. 7 – RESPONSABILITA’
Il Comune non assume alcuna responsabilità per l’effettivo esercizio della pubblicità nei confronti di terzi,
per conto dei quali la Concessionaria eserciterà l’attività pubblicitaria.
Inoltre nessuna responsabilità è espressamente assunta dal Comune per i contratti in corso tra la
Concessionaria e i terzi all’atto della scadenza della presente convenzione o della eventuale revoca della
medesima giustificata dalle motivazioni stabilite nella medesima convenzione.
La Concessionaria è l’esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela
antinfortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella gestione della presente convenzione.
E’ fatto carico alla Concessionaria di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei
funzionalmente dipendente, agli obblighi dell’assicurazione e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il
personale stesso.
La Concessionaria è l’esclusiva responsabile della custodia e manutenzione dell’impianto installato.
ART. 8 – ASSICURAZIONE
La Concessionaria terrà sollevato ed indenne il Comune da qualunque pretesa o azione che per qualsiasi
causa, inerente l’oggetto della presente convenzione, venisse promossa da clienti della Concessionaria stessa
o da terzi in genere, relativamente all’utilizzo degli spazi pubblicitari ed alla gestione dell’impianto.
La Concessionaria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto proprio, dei suoi dipendenti
funzionali, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati alle persone e alle cose, sia del
Comune che dei terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione da
ogni responsabilità ed onere.
La Concessionaria dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa relativamente alla responsabilità civile
dell’impianto installato, e per danni, furto e atti vandalici.
ART. 9 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
L’Amministrazione comunale potrà, fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, risolvere la
convenzione previa diffida scritta, in caso di inadempimento anche di una sola clausola della presente
convenzione e in caso di fallimento della Concessionaria.
ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE
E’ vietata la cessione anche parziale della convenzione.
ART. 11 – FORO COMPETENTE
Il Foro di Venezia sarà competente per tutte le eventuali controversie relative al presente atto.
ART. 12 – RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non risulta contemplato nella presente convenzione, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti
in materia.
ART.13 – OBBLIGO DI MANUTENZIONE
La Concessionaria, per tutta la durata della convenzione, avrà l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese,
all’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria – ivi compreso il mantenimento del decoro degli
impianti, tale da non disturbare l’estetica cittadina – e di manutenzione straordinaria, anche per cause di atti
vandalici, incidenti stradali, eventi meteorici o altri eventi, nel più breve tempo possibile dalla contestazione
diretta da parte loro, o entro il termine fissato dall’Amministrazione comunale per l’effettuazione
dell’intervento. Se necessario, l’intervento di manutenzione straordinaria può comportare anche la
sostituzione completa dell’impianto.
ART. 14 – DICHIARAZIONE DI STABILITA’ – VERIFICHE E CONTROLLI
Dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 495/1992, un’autodichiarazione rilasciata dal
costruttore, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà
posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la
stabilità. L’autodichiarazione dovrà essere consegnata a cura della concessionaria alla concedente prima
dell’installazione del manufatto.
Il manufatto dovrà comunque rispettare l’art. 50 del D.P.R. 495/1992 relativamente alle caratteristiche dei
mezzi pubblicitari luminosi.
ART. 15 – SPESE E MODALITA’ DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
I pannelli verranno installati a cura e spese della concessionaria e ancorati su solida struttura metallica infissa
al suolo. Dette strutture saranno debitamente calcolate da tecnico abilitato in funzione della spinta del vento e
di carichi da sopportare, il tutto secondo normativa.
Tutte le spese di esecuzione e di collocazione, fino alla completa messa in funzione degli impianti nei luoghi
prestabiliti, saranno a totale carico della Concessionaria, la quale dovrà conservare la piena disponibilità e la
gestione diretta degli impianti installati per tutta la durata della convenzione. In difetto l’Amministrazione si
riserva di far rimuovere l’impianto addebitando tutte le spese conseguenti alla Concessionaria.
In caso di necessità di manomissione del suolo pubblico, la Concessionaria richiederà al Comune
l’autorizzazione alla manomissione del suolo. La violazione di tali disposizioni è soggetta alle sanzioni
amministrative ivi previste.
La realizzazione e il collocamento degli impianti sarà direttamente curata dalla Concessionaria con proprio
personale e l’esecuzione, fino alla completa installazione, sarà a suo totale rischio e pericolo. L’installazione
del manufatto dovrà avvenire conformemente alla norma del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e
successive modifiche e integrazioni) ed essere eseguita nel rispetto delle normative vigenti in materia di
sicurezza e d’idoneità statica.
I manufatti dovranno essere conformi alla Legge n° 46/1990 “ Norme per la sicurezza degli impianti” (ed
alle Leggi vigenti in materia di risparmio energetico e inquinamento luminoso e acustico).
Tutte le opere accessorie previste per l’installazione, compresa la predisposizione dei plinti di ancoraggio
delle strutture e gli allacciamenti elettrici, le connessioni e i collegamenti funzionali del manufatto saranno a
carico della Concessionaria, la quale dovrà acquisire i pareri e permessi necessari presso gli uffici ed enti
competenti.
Le spese relative alla fornitura dell’energia elettrica e i contratti telefonici di comunicazione tra terminale
remoto e ciascun pannello informativo saranno a carico della Concessionaria.
Alla scadenza e/o risoluzione della presente convenzione, la Concessionaria, entro e non oltre un mese,
dovrà rimuovere gli impianti e qualsiasi altra opera connessa, ripristinando lo stato dei luoghi.
In caso contrario questo Comune provvederà direttamente a tali opere con recupero delle spese sostenute.
Quanto sopra convenuto, per la presente convenzione, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti
contraenti.
LA CONCESSIONARIA
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IL CONCEDENTE
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