Il recesso dell`inquilino

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Il recesso dell`inquilino
Il recesso dell’inquilino: come e quando dare disdetta.
Il contratto d'affitto, gestito come scrittura privata tra proprietario e inquilino, offre ad entrambe le parti
la possibilità di recedere dal rapporto di locazione. I termini e le modalità per farlo, però, sono molto
diverse a seconda di chi richiede il recesso anticipato. Cerchiamo allora di capire come e quando gli
inquilini possono dare disdetta.
La facoltà dell'inquilino di recedere dal contratto di locazione ad uso abitativo è contenuta nell'articolo 3,
comma 6 della Legge n. 431/98 che recita: "Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in
qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi".
Quindi la prima questione da analizzare è quella del preavviso: sei mesi di anticipo, come per la disdetta
del proprietario, come termine fissato da legge. Tuttavia, il termine di sei mesi è derogabile e quindi
all'interno del contratto è possibile inserire una specifica clausola che indica un termine di preavviso
maggiore o minore. In assenza di precise indicazioni, vale quanto previsto dal sopra citato articolo e
quindi l'inquilino dovrà mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno al proprietario per
comunicare l'intenzione di rilasciare l'immobile trascorsi i sei mesi di preavviso. Precisiamo anche che il
proprietario avrà diritto a ricevere i canoni d'affitto fino alla scadenza del periodo di preavviso, salvo
accordo per una consegna anticipata dell'immobile.
Un caso particolare è costituito dal recesso per gli impiegati pubblici che possono usufruire di un periodo
ridotto di preavviso, come indicato dal Codice Civile, Art. 1613 dove si legge: "il recesso ha effetto dal
secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta". In questi casi non è necessario
specificare nulla nel contratto, ma semplicemente richiamare questa norma nella lettera di disdetta che
poi verrà inviata al proprietario.
La seconda questione, invece, è legata ai "gravi motivi": riuscire a definire con esattezza quale sia un
grave motivo è però abbastanza difficile, visto che la legge non fornisce esempi concreti, ma solo ulteriori
aggettivi per i motivi che devono essere gravi nel senso di "involontari, imprevedibili e sopravvenuti".
Quindi, tipicamente chi deve spostarsi per motivi di lavoro o di salute.
Anche in questo caso nella clausola del recesso si potrebbe specificare che la disdetta è consentita anche
in assenza di giusta causa. Se non specificato, i gravi motivi devono essere espressamente indicati nella
lettera raccomandata inviata al proprietario.
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