Il nuovo regolamanto cantonale sulla circolazione

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Il nuovo regolamanto cantonale sulla circolazione
Il Regolamento cantonale del 2008
sulla circolazione fuoristrada
Ei fu; siccome immobile
dato il mortal sospiro
stette la spoglia immemore
orba di tanto spiro...
Il Cinque Maggio, Alessandro Manzoni
I
versi del Manzoni, scritti per la morte
di Napoleone, rappresentano qui
un’orazione funebre e salutano la
fine in Ticino di alcuni sport, che
presuppongono l’accesso con i veicoli
alle zone al di fuori delle strade.
Cronistoria e campo d’applicazione
Torniamo infatti oggi ad occuparci di un
tema che era già stato oggetto di due precedenti scritti su questa rivista: la circolazione fuoristrada. Nel numero di dicembre
2003 avevamo pubblicato un articolo dal
titolo Norme legali e considerazioni etiche
sulla circolazione dei veicoli fuoristrada in
montagna. A quel tempo infatti non esisteva ancora una regolamentazione cantonale
in quell’ambito. Soltanto alcune norme delle leggi forestali e un unico articolo della
legge federale sulla circolazione stradale
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trattavano l’argomento. Il mio scritto faceva
il punto legale della situazione in Ticino, su
cosa fosse permesso e cosa fosse vietato,
e spaziava da un esame sistematico delle
disposizioni legali al momento in vigore a
considerazioni morali sull’uso dei veicoli
fuoristrada. Qualche tempo dopo, nel 2004,
il Cantone ha emanato un Regolamento
specifico per le motoslitte, con il quale
si disciplinava l’uso di questo mezzo di
trasporto. L’argomento era stato trattato
da un secondo articolo dal titolo Circolazione fuoristrada - Nuove regole per le
motoslitte, pubblicato da Vivere la montagna nell’aprile del 2005.
È ora entrato in vigore, nel gennaio 2008,
un nuovo Regolamento, definito Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per
la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada, che rende illegale
Di Fabrizio Ottaviani
l’accesso veicolare al territorio al di fuori
delle strade. La normativa si suddivide in
due parti: quella relativa alle motoslitte e
ai gatti delle nevi e quella della circolazione
al di fuori delle strade o su strade che non
sono adatte o non sono manifestamente
destinate ai veicoli a motore. La prima considerazione che si può fare è che da questo
regolamento restano esclusi i veicoli non
a motore, ad esempio le biciclette, in particolare quelle da montagna, i monopattini
usati per le discese e poi tutto quanto non
può essere considerato un veicolo, come i
pattini a rotelle, i pattini in linea, gli attrezzi
sportivi in genere e gli attrezzi che permettono il volo o la navigazione; anche i mezzi
a motore di trasporto del materiale, come
ad esempio le cosiddette motocarriole e i
trattorini tagliaerba non sono contemplati
in questa normativa. Purtroppo il nuovo
Regolamento non ha tenuto in considerazione i suggerimenti che erano stati avanzati in sede di procedura di consultazione
in relazione ai veicoli elettrici. E ciò considerando che proprio il Ticino è patria di
una recente produzione di moderne moto
elettriche, silenziose e non inquinanti, che
già hanno ricevuto centinaia di ordinazioni.
A proposito delle biciclette, va subito fatto
Ai
tempi del motoalpinismo.
notare che l’articolo 43 della legge federale
sulla circolazione stradale si applica anche
a loro: pertanto in Svizzera non è ammessa
la circolazione delle biciclette da montagna
su gran parte della rete dei sentieri. In realtà essa è tollerata, e a volte addirittura
incoraggiata degli Enti del Turismo e dalle
autorità locali. Come abbiamo appena detto, invece il nuovo Regolamento cantonale
si limita ai veicoli a motore, senza però che
questa esclusione dal divieto cantonale significhi che sia permesso quello che il diritto federale proibisce.
Motoslitte
La circolazione con le motoslitte e i gatti
delle nevi è autorizzata unicamente sulle
strade innevate, se il tragitto è necessario
per raggiungere delle abitazioni, se il veicolo è regolarmente collaudato e targato e se
il conducente è in possesso della patente
necessaria. Sono previste delle autorizzazioni per i servizi pubblici, l’attività agricola,
forestale, alpestre, di sorveglianza e gestione sulla caccia e sulla pesca, come pure alla
preparazione delle piste di sci e di percorsi pedonali. Sono pure ammesse delle eccezioni per giustificati motivi, per i
mezzi militari e della protezione civile.
Non ci dilunghiamo oltre, perché la regolamentazione della circolazione delle
slitte a motore era già stata oggetto dei
nostri precedenti articoli.
In
vetta al tramonto.
Circolazione fuoristrada
Nella seconda parte il Regolamento disciplina la circolazione fuoristrada in genere. Il
principio generale è un divieto della circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle
strade o sulle strade che non sono adatte o
non sono manifestamente destinate ai veicoli. Anche per questi mezzi sono autorizzate solo le corse dei servizi pubblici e le attività agricole, forestale, alpestre, edile e di
gestione e sorveglianza della caccia e della
pesca. Inoltre il governo può, previa consultazione dei Comuni interessati, definire
delle zone riservate agli sport motoristici
fuoristrada, sempre tenendo conto delle
esigenze della protezione ambientale, della natura, della sicurezza e della tranquillità pubblica. Ciò significa che alcune zone
del territorio possono essere adibite alla
pratica di un’attività fuoristradistica, quali
ad esempio quella con le jeep, le moto da
cross, da enduro o da trial, oppure ancora
alla pratica del go-kart.
Gara
di trial a
Biasca.
I Comuni possono anche concedere ulteriori autorizzazioni, previa domanda
scritta e motivata, con indicazione del
tragitto da percorrere, tenendo conto
del percorso, dell’ambiente, dello stato
momentaneo della via e delle caratteristiche del veicolo. Con ciò si intende che
l’autorità comunale dovrà tener conto ad
esempio dell’interesse ad effettuare un
certo tragitto, ad esempio la necessità di
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Alfa Romeo
d’epoca in montagna
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza è delegata alla polizia e agli
altri organi di controllo, quali i guardacaccia e guardiapesca, le guardie forestali e quelle della natura. Le contravvenzioni sono punibili secondo la legge
di applicazione alla legge federale sulla
circolazione stradale con multe di importi anche elevati. Ovviamente come sempre avviene, l’autorità tiene conto di tutti
gli elementi oggettivi e soggettivi della
violazione, dell’eventuale recidiva, della
gravità in genere di quanto commesso.
In altre parole è ben diversa la situazione
di chi dovesse transitare senza autorizzazione su un sentiero con una motoslitta o
una moto, da chi invece dovesse organizzare una manifestazione motoristica non
permessa, con la partecipazione di molti
concorrenti e con un impatto ambientale
notevole. In ogni caso riteniamo che dovrebbero essere applicabili per analogia
le sanzioni previste dalle ordinanze relative alla circolazione stradale per i casi
paragonabili.
raggiungere un’abitazione discosta, del
possibile impatto fonico e di erosione del
terreno, operando quindi una distinzione
ragionata se si tratti di un grosso fuoristrada 4x4, di una rumorosa moto da cross oppure di una piú discreta moto da trial. Il
tutto sempre a condizione che il veicolo
sia targato e il conducente sia in possesso della patente. Il rilascio dell’autorizzazione deve tener conto della protezione
ambientale, della natura, della sicurezza e
della tranquillità pubblica.
Le manifestazioni sportive
I Comuni possono concedere, con l’accordo
del Cantone, autorizzazioni allo svolgimento
di manifestazioni sportive, ricreative, culturali o di altro tipo. A detta dell’autorità preposta all’applicazione del Regolamento non
vi dovrebbero essere problemi per l’organizzazione ad esempio delle usuali gare di
trial a Biasca. E ciò anche per le moto non
targate e per i piloti senza patente (si veda quanto detto piú sotto a proposito degli
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juniores). Difficoltà potrebbero sorgere
per i campi d’allenamento e per gli allenamenti individuali, per i quali è necessaria
l’autorizzazione comunale, se del caso
concessa però soltanto a moto immatricolate e a conducenti con la licenza di circolazione. I giovani non hanno piú quindi
la possibilità di allenarsi, pur potendo in
teoria partecipare alle gare.
Disposizioni generali
Le autorizzazioni sono rilasciate contro
pagamento di una tassa da 20.- a 300.franchi e per un periodo limitato, non
superiore a tre anni, rinnovabile su richiesta; esse possono essere revocate
nel caso il beneficiario non rispetti le
condizioni prescritte. È prevista l’applicazione per analogia delle norme della
legge sulla circolazione stradale e le relative ordinanze: pensiamo ad esempio
alla precedenza da destra e a tutte le
norme di comportamento previste dalle
normative stradali.
Dubbi e critiche
L’emanazione di una normativa del genere può soddisfare molti e lasciare
perplessi molti altri: sia chi si aspettava
una regolamentazione piú severa e radicale, sia chi ritiene che si sia in presenza
di un ulteriore ed eccessivo limite alla
libertà personale. Gli uni temeranno che
le amicizie e le conoscenze nell’ambito
di un Comune possano far commettere
delle leggerezze nella concessione delle autorizzazioni, gli altri diranno che il
provvedimento è di carattere confiscatorio e che in pratica ha annichilito e tarpato le ali a certe attività sportive quali il
motoalpinismo, l’alpinismo in motoslitta,
ma soprattutto al settore giovanile del
moto cross e del trial. Com’era stato fatto valere nell’ambito delle procedure di
consultazione, si ricorda qui che il Ticino
vanta una grossa tradizione a livello di
trial giovanile e può annoverare numerosi campioni. Il fatto di obbligare il conducente ad essere in possesso della licenza di circolazione, impedisce di fatto agli
juniores, i giovani minori di diciott’anni,
qualsiasi possibilità di allenamento e, co-
Il Regolamento cantonale del 2008 sulla circolazione fuoristrada
me conseguenza pratica, anche di gara.
Le perplessità sono dovute anche alle
conseguenze pratiche dell’applicazione
rigorosa di un tale divieto: si pensi al divieto di poter parcheggiare un veicolo nel
proprio giardino o ai lati di una strada,
oppure in un piazzale non considerato
strada aperta alla circolazione. Oppure
ancora all’uso delle moto elettriche in
aree private aperte o in capannoni coperti e alle piste di go-kart.
Dubbi nascono anche a livello giuridico,
soprattutto in relazione a quanto sostiene
il Tribunale Federale, ossia che l’accesso
per scopo turistico ad una cascina, ad un
rustico o ad un alpeggio, rappresenta un
interesse di tipo privato e non un interesse pubblico degno di protezione. D’altra
parte ritengo che un uso ragionato dei veicoli fuoristrada, ad esempio in una cava o
in un deposito di inerti o in un altro luogo
simile, non possa recar disturbo né alla
natura, né alle persone.
La federazione motociclistica ticinese
TImoto si è già mossa, realizzando un
incontro con le autorità cantonali preposte all’applicazione del Regolamento,
durante il quale sono state espresse le
perplessità degli utenti, in particolare
in relazione agli allenamenti sportivi e
all’attività dei giovani. L’autorità ha preso
atto di queste problematiche e si spera
prossimamente in alcuni chiarimenti
sull’interpretazione della normativa.
Pertanto vedremo nei prossimi mesi come si svilupperà l’applicazione pratica di
questa normativa e se l’esperienza consentirà di trarre delle conclusioni o di
s
proporre dei cambiamenti.
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