Il nuovo regolamanto cantonale sulla circolazione
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Il nuovo regolamanto cantonale sulla circolazione
Il Regolamento cantonale del 2008 sulla circolazione fuoristrada Ei fu; siccome immobile dato il mortal sospiro stette la spoglia immemore orba di tanto spiro... Il Cinque Maggio, Alessandro Manzoni I versi del Manzoni, scritti per la morte di Napoleone, rappresentano qui un’orazione funebre e salutano la fine in Ticino di alcuni sport, che presuppongono l’accesso con i veicoli alle zone al di fuori delle strade. Cronistoria e campo d’applicazione Torniamo infatti oggi ad occuparci di un tema che era già stato oggetto di due precedenti scritti su questa rivista: la circolazione fuoristrada. Nel numero di dicembre 2003 avevamo pubblicato un articolo dal titolo Norme legali e considerazioni etiche sulla circolazione dei veicoli fuoristrada in montagna. A quel tempo infatti non esisteva ancora una regolamentazione cantonale in quell’ambito. Soltanto alcune norme delle leggi forestali e un unico articolo della legge federale sulla circolazione stradale 46 VIVERE LA MONTAGNA trattavano l’argomento. Il mio scritto faceva il punto legale della situazione in Ticino, su cosa fosse permesso e cosa fosse vietato, e spaziava da un esame sistematico delle disposizioni legali al momento in vigore a considerazioni morali sull’uso dei veicoli fuoristrada. Qualche tempo dopo, nel 2004, il Cantone ha emanato un Regolamento specifico per le motoslitte, con il quale si disciplinava l’uso di questo mezzo di trasporto. L’argomento era stato trattato da un secondo articolo dal titolo Circolazione fuoristrada - Nuove regole per le motoslitte, pubblicato da Vivere la montagna nell’aprile del 2005. È ora entrato in vigore, nel gennaio 2008, un nuovo Regolamento, definito Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada, che rende illegale Di Fabrizio Ottaviani l’accesso veicolare al territorio al di fuori delle strade. La normativa si suddivide in due parti: quella relativa alle motoslitte e ai gatti delle nevi e quella della circolazione al di fuori delle strade o su strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate ai veicoli a motore. La prima considerazione che si può fare è che da questo regolamento restano esclusi i veicoli non a motore, ad esempio le biciclette, in particolare quelle da montagna, i monopattini usati per le discese e poi tutto quanto non può essere considerato un veicolo, come i pattini a rotelle, i pattini in linea, gli attrezzi sportivi in genere e gli attrezzi che permettono il volo o la navigazione; anche i mezzi a motore di trasporto del materiale, come ad esempio le cosiddette motocarriole e i trattorini tagliaerba non sono contemplati in questa normativa. Purtroppo il nuovo Regolamento non ha tenuto in considerazione i suggerimenti che erano stati avanzati in sede di procedura di consultazione in relazione ai veicoli elettrici. E ciò considerando che proprio il Ticino è patria di una recente produzione di moderne moto elettriche, silenziose e non inquinanti, che già hanno ricevuto centinaia di ordinazioni. A proposito delle biciclette, va subito fatto Ai tempi del motoalpinismo. notare che l’articolo 43 della legge federale sulla circolazione stradale si applica anche a loro: pertanto in Svizzera non è ammessa la circolazione delle biciclette da montagna su gran parte della rete dei sentieri. In realtà essa è tollerata, e a volte addirittura incoraggiata degli Enti del Turismo e dalle autorità locali. Come abbiamo appena detto, invece il nuovo Regolamento cantonale si limita ai veicoli a motore, senza però che questa esclusione dal divieto cantonale significhi che sia permesso quello che il diritto federale proibisce. Motoslitte La circolazione con le motoslitte e i gatti delle nevi è autorizzata unicamente sulle strade innevate, se il tragitto è necessario per raggiungere delle abitazioni, se il veicolo è regolarmente collaudato e targato e se il conducente è in possesso della patente necessaria. Sono previste delle autorizzazioni per i servizi pubblici, l’attività agricola, forestale, alpestre, di sorveglianza e gestione sulla caccia e sulla pesca, come pure alla preparazione delle piste di sci e di percorsi pedonali. Sono pure ammesse delle eccezioni per giustificati motivi, per i mezzi militari e della protezione civile. Non ci dilunghiamo oltre, perché la regolamentazione della circolazione delle slitte a motore era già stata oggetto dei nostri precedenti articoli. In vetta al tramonto. Circolazione fuoristrada Nella seconda parte il Regolamento disciplina la circolazione fuoristrada in genere. Il principio generale è un divieto della circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade o sulle strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate ai veicoli. Anche per questi mezzi sono autorizzate solo le corse dei servizi pubblici e le attività agricole, forestale, alpestre, edile e di gestione e sorveglianza della caccia e della pesca. Inoltre il governo può, previa consultazione dei Comuni interessati, definire delle zone riservate agli sport motoristici fuoristrada, sempre tenendo conto delle esigenze della protezione ambientale, della natura, della sicurezza e della tranquillità pubblica. Ciò significa che alcune zone del territorio possono essere adibite alla pratica di un’attività fuoristradistica, quali ad esempio quella con le jeep, le moto da cross, da enduro o da trial, oppure ancora alla pratica del go-kart. Gara di trial a Biasca. I Comuni possono anche concedere ulteriori autorizzazioni, previa domanda scritta e motivata, con indicazione del tragitto da percorrere, tenendo conto del percorso, dell’ambiente, dello stato momentaneo della via e delle caratteristiche del veicolo. Con ciò si intende che l’autorità comunale dovrà tener conto ad esempio dell’interesse ad effettuare un certo tragitto, ad esempio la necessità di VIVERE LA MONTAGNA 47 Alfa Romeo d’epoca in montagna Vigilanza e sanzioni La vigilanza è delegata alla polizia e agli altri organi di controllo, quali i guardacaccia e guardiapesca, le guardie forestali e quelle della natura. Le contravvenzioni sono punibili secondo la legge di applicazione alla legge federale sulla circolazione stradale con multe di importi anche elevati. Ovviamente come sempre avviene, l’autorità tiene conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione, dell’eventuale recidiva, della gravità in genere di quanto commesso. In altre parole è ben diversa la situazione di chi dovesse transitare senza autorizzazione su un sentiero con una motoslitta o una moto, da chi invece dovesse organizzare una manifestazione motoristica non permessa, con la partecipazione di molti concorrenti e con un impatto ambientale notevole. In ogni caso riteniamo che dovrebbero essere applicabili per analogia le sanzioni previste dalle ordinanze relative alla circolazione stradale per i casi paragonabili. raggiungere un’abitazione discosta, del possibile impatto fonico e di erosione del terreno, operando quindi una distinzione ragionata se si tratti di un grosso fuoristrada 4x4, di una rumorosa moto da cross oppure di una piú discreta moto da trial. Il tutto sempre a condizione che il veicolo sia targato e il conducente sia in possesso della patente. Il rilascio dell’autorizzazione deve tener conto della protezione ambientale, della natura, della sicurezza e della tranquillità pubblica. Le manifestazioni sportive I Comuni possono concedere, con l’accordo del Cantone, autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative, culturali o di altro tipo. A detta dell’autorità preposta all’applicazione del Regolamento non vi dovrebbero essere problemi per l’organizzazione ad esempio delle usuali gare di trial a Biasca. E ciò anche per le moto non targate e per i piloti senza patente (si veda quanto detto piú sotto a proposito degli 48 VIVERE LA MONTAGNA juniores). Difficoltà potrebbero sorgere per i campi d’allenamento e per gli allenamenti individuali, per i quali è necessaria l’autorizzazione comunale, se del caso concessa però soltanto a moto immatricolate e a conducenti con la licenza di circolazione. I giovani non hanno piú quindi la possibilità di allenarsi, pur potendo in teoria partecipare alle gare. Disposizioni generali Le autorizzazioni sono rilasciate contro pagamento di una tassa da 20.- a 300.franchi e per un periodo limitato, non superiore a tre anni, rinnovabile su richiesta; esse possono essere revocate nel caso il beneficiario non rispetti le condizioni prescritte. È prevista l’applicazione per analogia delle norme della legge sulla circolazione stradale e le relative ordinanze: pensiamo ad esempio alla precedenza da destra e a tutte le norme di comportamento previste dalle normative stradali. Dubbi e critiche L’emanazione di una normativa del genere può soddisfare molti e lasciare perplessi molti altri: sia chi si aspettava una regolamentazione piú severa e radicale, sia chi ritiene che si sia in presenza di un ulteriore ed eccessivo limite alla libertà personale. Gli uni temeranno che le amicizie e le conoscenze nell’ambito di un Comune possano far commettere delle leggerezze nella concessione delle autorizzazioni, gli altri diranno che il provvedimento è di carattere confiscatorio e che in pratica ha annichilito e tarpato le ali a certe attività sportive quali il motoalpinismo, l’alpinismo in motoslitta, ma soprattutto al settore giovanile del moto cross e del trial. Com’era stato fatto valere nell’ambito delle procedure di consultazione, si ricorda qui che il Ticino vanta una grossa tradizione a livello di trial giovanile e può annoverare numerosi campioni. Il fatto di obbligare il conducente ad essere in possesso della licenza di circolazione, impedisce di fatto agli juniores, i giovani minori di diciott’anni, qualsiasi possibilità di allenamento e, co- Il Regolamento cantonale del 2008 sulla circolazione fuoristrada me conseguenza pratica, anche di gara. Le perplessità sono dovute anche alle conseguenze pratiche dell’applicazione rigorosa di un tale divieto: si pensi al divieto di poter parcheggiare un veicolo nel proprio giardino o ai lati di una strada, oppure in un piazzale non considerato strada aperta alla circolazione. Oppure ancora all’uso delle moto elettriche in aree private aperte o in capannoni coperti e alle piste di go-kart. Dubbi nascono anche a livello giuridico, soprattutto in relazione a quanto sostiene il Tribunale Federale, ossia che l’accesso per scopo turistico ad una cascina, ad un rustico o ad un alpeggio, rappresenta un interesse di tipo privato e non un interesse pubblico degno di protezione. D’altra parte ritengo che un uso ragionato dei veicoli fuoristrada, ad esempio in una cava o in un deposito di inerti o in un altro luogo simile, non possa recar disturbo né alla natura, né alle persone. La federazione motociclistica ticinese TImoto si è già mossa, realizzando un incontro con le autorità cantonali preposte all’applicazione del Regolamento, durante il quale sono state espresse le perplessità degli utenti, in particolare in relazione agli allenamenti sportivi e all’attività dei giovani. L’autorità ha preso atto di queste problematiche e si spera prossimamente in alcuni chiarimenti sull’interpretazione della normativa. Pertanto vedremo nei prossimi mesi come si svilupperà l’applicazione pratica di questa normativa e se l’esperienza consentirà di trarre delle conclusioni o di s proporre dei cambiamenti. Pubblicità VIVERE LA MONTAGNA 49