ARTICOLO 21: REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

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ARTICOLO 21: REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE
Circolare n. 61 del 26 ottobre 2012
Oggetto: REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE.
Ai docenti
Agli studenti e ai sigg. genitori
Comunico che il Consiglio di Istituto nella seduta del 23 ottobre scorso, ha approvato il
regolamento dei viaggi di istruzione che si riporta nell’allegato.
Invito tutti ad un’attenta lettura.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Ballarini
REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE
Per viaggi di integrazione culturale si intendono i viaggi di più giorni in Italia e all’estero per
promuovere negli studenti una migliore conoscenza degli aspetti paesaggistici, monumentali,
culturali, folcloristici; per i viaggi all’estero, in particolare, l’esigenza è di constatare la realtà
sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro paese.
Tutti i viaggi di integrazione culturale esigono una preventiva, adeguata programmazione
didattica e culturale, predisposta dai Consigli di classe fin dall’inizio dell’anno scolastico, per
favorire il reale perseguimento degli obiettivi formativi.
Sono altresì realizzati soggiorni studi all’estero e attività sportive sulla neve.
Non verranno prese in considerazione richieste di viaggi di istruzione non presentate e non
regolarmente deliberate nei Consigli di classe (come da ordine del giorno del Consiglio)
secondo le modalità impartite dal Dirigente Scolastico.
In virtù dell’autonomia scolastica, considerata inoltre ogni vigente normativa attinente, si
stabiliscono le seguenti norme:
1.
Il viaggio di istruzione deve essere coerente con la programmazione didattica,
pertanto la proposta della meta da parte dei docenti del Consiglio di classe deve tenere conto
degli obiettivi didattici e culturali concordati nel piano di lavoro della classe.
2.
La progettazione del viaggio di istruzione deve prevedere con scrupolo i momenti
didattici fondamentali evitando il più possibile “tempi morti”.
3.
Nel caso in cui attività integrative, che richiedano l’impiego di più giorni consecutivi,
dovessero interferire con la realizzazione del viaggio di istruzione, il Consiglio di classe dovrà
indirizzare la scelta degli studenti al fine di mantenere l’unitarietà della classe e favorire il
raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi.
4.
Il progetto del viaggio di istruzione deve essere redatto dal docente proponente
completo di tutte le finalità didattico-educative che l’iniziativa persegue. Il progetto, approvato
dal Consiglio, deve prevedere la disponibilità dei docenti effettivamente partecipanti e dei
sostituti secondo il numero previsto al punto 6.
5.
I soggiorni studio all’estero e le attività sportive sulla neve sono progettate anche da
docenti di discipline e sportive che si impegnano a far pervenire il progetto completo in ogni
sua parte al Consiglio di Istituto per l’approvazione ed ai singoli consigli di classe per
l’autorizzazione agli studenti partecipanti. Ai soggiorni studio all’estero ed alle attività sportive
sulla neve si applicano tutte le disposizioni in materia di accompagnatoti, vigilanza,
sicurezza, comportamento degli studenti previste per i viaggi di integrazione culturale.
6.
Le proposte devono essere presentate dal docente proponente al Consiglio di classe,
discusse e deliberate dal Consiglio di classe in composizione integrale (docenti,
rappresentanti degli studenti, rappresentanti dei genitori). La delibera con l’indicazione
all’unanimità o a maggioranza deve risultare in modo esplicito dal verbale.
7.
È necessaria la presenza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni. Nel caso il
gruppo sia formato da un gruppo di studenti pari o inferiore a 15 i docenti accompagnatori
devono essere obbligatoriamente due. In presenza di alunni disabili oltre al numero
precedentemente indicato dovrà esservi la presenza di un docente ogni due studenti disabili
con precedenza al docente incaricato di sostegno. Il Dirigente Scolastico potrà aumentare il
numero degli accompagnatori in presenza di particolari problematiche.
8.
I docenti accompagnatori devono appartenere ai Consigli delle rispettive classi e
devono impegnarsi a collaborare alla riuscita del progetto. È prerogativa del Dirigente
Scolastico designare altri accompagnatori in caso di necessità, scelti sulla base delle
disponibilità e delle competenze richieste dal viaggio
9.
Ogni docente incaricato è responsabile non solo della propria classe ma dell’intero
gruppo che partecipa al viaggio di istruzione. La partecipazione dei docenti accompagnatori è
subordinata alla dichiarazione personale degli stessi, in cui si assumono l’obbligo di vigilanza
degli studenti e le connesse responsabilità di cui all’art. 2047 del c.c., con l’integrazione di cui
all’art. 61 della l. 312/80 che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi
di dolo e colpa grave
10.
Nessun docente può partecipare a più di due viaggi di istruzione.
11.
Per i viaggi all’estero almeno uno dei docenti deve possedere adeguata conoscenza
della lingua del paese visitato o della lingua inglese.
12.
È obbligatoria la partecipazione dei 2/3 della classe per effettuare il viaggio di
istruzione.
13.
Nel caso in cui un gruppo classe, pur raggiungendo il numero dei 2/3, non potesse
partecipare all’attività programmata per il mancato accorpamento di più classi, si potrà
consentire al medesimo di aggregarsi ad un altro gruppo che ha finalità didattico- educative
affini.
14.
Gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione rimarranno in Istituto coinvolti
in attività didattica personalizzata o in una classe possibilmente di identico indirizzo e grado e
ne seguiranno l’orario. L’assegnazione alla classe avverrà con comunicazione del Dirigente
Scolastico.
15.
La durata massima dei viaggi di istruzione è di quattro giorni per il biennio e di sei
giorni per il triennio, otto giorni per soggiorni studio all’estero; per la “settimana bianca” sono
concessi giorni tre con l’eventuale aggiunta di un giorno festivo. I viaggi devono essere
effettuati preferibilmente nel periodo Marzo-Aprile di ciascun anno scolastico, preferibilmente
avendo cura di unificare i periodi, escludendo comunque l’ultimo mese di lezione, salvo per le
uscite in alta montagna o parchi naturali, viaggi a scopo naturalistico, attività
sportive,
impegni istituzionali.
16.
E’ vietato intraprendere il viaggio con il pullman nelle ore notturne.
17.
Il viaggio d’istruzione, (così come tutte le attività che si svolgono al di fuori della sede
scolastica, uscite didattiche, visite, spettacoli, manifestazioni sportive, conferenze, stage
all’estero ecc. inserite nel POF e nelle programmazioni) è parte integrante dell’attività
didattica e gli studenti devono rispettare il regolamento di istituto e tutte le istruzioni impartite
dai docenti accompagnatori. Eventuali infrazioni saranno comunicate in forma scritta al
dirigente scolastico a cura dei docenti accompagnatori al momento del rientro e sanzionate
come da regolamento di disciplina. In particolare l’Istituto non assume responsabilità circa il
comportamento non adeguato degli studenti in merito ad eventuali danni arrecati a persone e
a cose né per comportamenti non conformi circa l’uso d’alcool e droghe o medicinali non
autorizzati che potrebbero causare notevoli inconvenienti nei paesi della Comunità Europea
e non, anche con eventuali gravi sanzioni penali, sia per i maggiorenni che per i minorenni.
18.
I singoli consigli di classe possono deliberare la non ammissione alle attività
extracurriculari, con particolare riguardo a quelle che si svolgono in luoghi diversi dalla
normale sede scolastica (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli,
manifestazioni sportive, conferenze, stage all’estero, ecc) di studenti nei confronti dei quali
siano state irrogate sanzioni che prevedano l’allontanamento dalla scuola indipendentemente
dal numero dei giorni di sospensione.
19.
La ratifica finale dei viaggi di integrazione culturale spetta al Consiglio di Istituto.
MODALITA’ E TEMPI DI REALIZZAZIONE
1.
Entro il mese di novembre deve essere presentata le richiesta di viaggio di istruzione
con apposito modulo compilato in ogni sua parte.
2.
Entro dicembre si provvede ad inviare alla famiglie un programma di viaggio e si
richiede adesione sottoscritta dagli studenti partecipanti, se maggiorenni, dai genitori se
minorenni.
3.
Entro il 15 gennaio deve essere versato sul conto corrente intestato all’Istituto da
ciascun partecipante un acconto pari al 50% della quota presunta.
4.
Il Dirigente Scolastico, entro la fine di gennaio, richiede i preventivi ad almeno tre
agenzie di viaggio con richieste precise e dettagliate. Le agenzie interpellate dovranno fornire
per i mezzi di trasporto, per eventuali controlli, marca, modello, anno di immatricolazione; si
richiedono servizi di qualità per alberghi e ristoranti che, salvo diverse indicazioni, dovranno
essere non periferici. Saranno prese in considerazione solo le offerte delle agenzie
effettivamente corrispondenti alle preventive e ben precisate richieste.
5.
Le quote di partecipazione sono totalmente a carico degli studenti partecipanti e non
sono previsti oneri per l’amministrazione
6.
Si richiede il saldo della quota un mese prima della realizzazione del viaggio; eventuali
rinunce entro la suddetta data saranno regolate secondo gli accordi con le agenzie di
viaggio. Le quote versate saranno rimborsate solo nella misura in cui non costituiscano un
aggravio dei costi.
7.
L’incarico di accompagnatore costituisce modalità particolar di prestazione di servizio
per la quale spetta corresponsione di indennità di missione secondo le disposizioni vigenti.
8.
Per gli accompagnatori è espressamente richiesto il pernottamento in camera singola.
9.
L’incarico di accompagnatore comporta attenta ed assidua vigilanza, senza “tempi
morti”, a tutela dell’incolumità degli studenti e del patrimonio artistico ed ambientale con
l’assunzione di responsabilità civile secondo la normativa vigente.