ARTICOLO 21: REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE
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ARTICOLO 21: REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE
Circolare n. 61 del 26 ottobre 2012 Oggetto: REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE. Ai docenti Agli studenti e ai sigg. genitori Comunico che il Consiglio di Istituto nella seduta del 23 ottobre scorso, ha approvato il regolamento dei viaggi di istruzione che si riporta nell’allegato. Invito tutti ad un’attenta lettura. Distinti saluti IL DIRIGENTE SCOLASTICO Giovanni Ballarini REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE Per viaggi di integrazione culturale si intendono i viaggi di più giorni in Italia e all’estero per promuovere negli studenti una migliore conoscenza degli aspetti paesaggistici, monumentali, culturali, folcloristici; per i viaggi all’estero, in particolare, l’esigenza è di constatare la realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro paese. Tutti i viaggi di integrazione culturale esigono una preventiva, adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dai Consigli di classe fin dall’inizio dell’anno scolastico, per favorire il reale perseguimento degli obiettivi formativi. Sono altresì realizzati soggiorni studi all’estero e attività sportive sulla neve. Non verranno prese in considerazione richieste di viaggi di istruzione non presentate e non regolarmente deliberate nei Consigli di classe (come da ordine del giorno del Consiglio) secondo le modalità impartite dal Dirigente Scolastico. In virtù dell’autonomia scolastica, considerata inoltre ogni vigente normativa attinente, si stabiliscono le seguenti norme: 1. Il viaggio di istruzione deve essere coerente con la programmazione didattica, pertanto la proposta della meta da parte dei docenti del Consiglio di classe deve tenere conto degli obiettivi didattici e culturali concordati nel piano di lavoro della classe. 2. La progettazione del viaggio di istruzione deve prevedere con scrupolo i momenti didattici fondamentali evitando il più possibile “tempi morti”. 3. Nel caso in cui attività integrative, che richiedano l’impiego di più giorni consecutivi, dovessero interferire con la realizzazione del viaggio di istruzione, il Consiglio di classe dovrà indirizzare la scelta degli studenti al fine di mantenere l’unitarietà della classe e favorire il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi. 4. Il progetto del viaggio di istruzione deve essere redatto dal docente proponente completo di tutte le finalità didattico-educative che l’iniziativa persegue. Il progetto, approvato dal Consiglio, deve prevedere la disponibilità dei docenti effettivamente partecipanti e dei sostituti secondo il numero previsto al punto 6. 5. I soggiorni studio all’estero e le attività sportive sulla neve sono progettate anche da docenti di discipline e sportive che si impegnano a far pervenire il progetto completo in ogni sua parte al Consiglio di Istituto per l’approvazione ed ai singoli consigli di classe per l’autorizzazione agli studenti partecipanti. Ai soggiorni studio all’estero ed alle attività sportive sulla neve si applicano tutte le disposizioni in materia di accompagnatoti, vigilanza, sicurezza, comportamento degli studenti previste per i viaggi di integrazione culturale. 6. Le proposte devono essere presentate dal docente proponente al Consiglio di classe, discusse e deliberate dal Consiglio di classe in composizione integrale (docenti, rappresentanti degli studenti, rappresentanti dei genitori). La delibera con l’indicazione all’unanimità o a maggioranza deve risultare in modo esplicito dal verbale. 7. È necessaria la presenza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni. Nel caso il gruppo sia formato da un gruppo di studenti pari o inferiore a 15 i docenti accompagnatori devono essere obbligatoriamente due. In presenza di alunni disabili oltre al numero precedentemente indicato dovrà esservi la presenza di un docente ogni due studenti disabili con precedenza al docente incaricato di sostegno. Il Dirigente Scolastico potrà aumentare il numero degli accompagnatori in presenza di particolari problematiche. 8. I docenti accompagnatori devono appartenere ai Consigli delle rispettive classi e devono impegnarsi a collaborare alla riuscita del progetto. È prerogativa del Dirigente Scolastico designare altri accompagnatori in caso di necessità, scelti sulla base delle disponibilità e delle competenze richieste dal viaggio 9. Ogni docente incaricato è responsabile non solo della propria classe ma dell’intero gruppo che partecipa al viaggio di istruzione. La partecipazione dei docenti accompagnatori è subordinata alla dichiarazione personale degli stessi, in cui si assumono l’obbligo di vigilanza degli studenti e le connesse responsabilità di cui all’art. 2047 del c.c., con l’integrazione di cui all’art. 61 della l. 312/80 che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave 10. Nessun docente può partecipare a più di due viaggi di istruzione. 11. Per i viaggi all’estero almeno uno dei docenti deve possedere adeguata conoscenza della lingua del paese visitato o della lingua inglese. 12. È obbligatoria la partecipazione dei 2/3 della classe per effettuare il viaggio di istruzione. 13. Nel caso in cui un gruppo classe, pur raggiungendo il numero dei 2/3, non potesse partecipare all’attività programmata per il mancato accorpamento di più classi, si potrà consentire al medesimo di aggregarsi ad un altro gruppo che ha finalità didattico- educative affini. 14. Gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione rimarranno in Istituto coinvolti in attività didattica personalizzata o in una classe possibilmente di identico indirizzo e grado e ne seguiranno l’orario. L’assegnazione alla classe avverrà con comunicazione del Dirigente Scolastico. 15. La durata massima dei viaggi di istruzione è di quattro giorni per il biennio e di sei giorni per il triennio, otto giorni per soggiorni studio all’estero; per la “settimana bianca” sono concessi giorni tre con l’eventuale aggiunta di un giorno festivo. I viaggi devono essere effettuati preferibilmente nel periodo Marzo-Aprile di ciascun anno scolastico, preferibilmente avendo cura di unificare i periodi, escludendo comunque l’ultimo mese di lezione, salvo per le uscite in alta montagna o parchi naturali, viaggi a scopo naturalistico, attività sportive, impegni istituzionali. 16. E’ vietato intraprendere il viaggio con il pullman nelle ore notturne. 17. Il viaggio d’istruzione, (così come tutte le attività che si svolgono al di fuori della sede scolastica, uscite didattiche, visite, spettacoli, manifestazioni sportive, conferenze, stage all’estero ecc. inserite nel POF e nelle programmazioni) è parte integrante dell’attività didattica e gli studenti devono rispettare il regolamento di istituto e tutte le istruzioni impartite dai docenti accompagnatori. Eventuali infrazioni saranno comunicate in forma scritta al dirigente scolastico a cura dei docenti accompagnatori al momento del rientro e sanzionate come da regolamento di disciplina. In particolare l’Istituto non assume responsabilità circa il comportamento non adeguato degli studenti in merito ad eventuali danni arrecati a persone e a cose né per comportamenti non conformi circa l’uso d’alcool e droghe o medicinali non autorizzati che potrebbero causare notevoli inconvenienti nei paesi della Comunità Europea e non, anche con eventuali gravi sanzioni penali, sia per i maggiorenni che per i minorenni. 18. I singoli consigli di classe possono deliberare la non ammissione alle attività extracurriculari, con particolare riguardo a quelle che si svolgono in luoghi diversi dalla normale sede scolastica (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, manifestazioni sportive, conferenze, stage all’estero, ecc) di studenti nei confronti dei quali siano state irrogate sanzioni che prevedano l’allontanamento dalla scuola indipendentemente dal numero dei giorni di sospensione. 19. La ratifica finale dei viaggi di integrazione culturale spetta al Consiglio di Istituto. MODALITA’ E TEMPI DI REALIZZAZIONE 1. Entro il mese di novembre deve essere presentata le richiesta di viaggio di istruzione con apposito modulo compilato in ogni sua parte. 2. Entro dicembre si provvede ad inviare alla famiglie un programma di viaggio e si richiede adesione sottoscritta dagli studenti partecipanti, se maggiorenni, dai genitori se minorenni. 3. Entro il 15 gennaio deve essere versato sul conto corrente intestato all’Istituto da ciascun partecipante un acconto pari al 50% della quota presunta. 4. Il Dirigente Scolastico, entro la fine di gennaio, richiede i preventivi ad almeno tre agenzie di viaggio con richieste precise e dettagliate. Le agenzie interpellate dovranno fornire per i mezzi di trasporto, per eventuali controlli, marca, modello, anno di immatricolazione; si richiedono servizi di qualità per alberghi e ristoranti che, salvo diverse indicazioni, dovranno essere non periferici. Saranno prese in considerazione solo le offerte delle agenzie effettivamente corrispondenti alle preventive e ben precisate richieste. 5. Le quote di partecipazione sono totalmente a carico degli studenti partecipanti e non sono previsti oneri per l’amministrazione 6. Si richiede il saldo della quota un mese prima della realizzazione del viaggio; eventuali rinunce entro la suddetta data saranno regolate secondo gli accordi con le agenzie di viaggio. Le quote versate saranno rimborsate solo nella misura in cui non costituiscano un aggravio dei costi. 7. L’incarico di accompagnatore costituisce modalità particolar di prestazione di servizio per la quale spetta corresponsione di indennità di missione secondo le disposizioni vigenti. 8. Per gli accompagnatori è espressamente richiesto il pernottamento in camera singola. 9. L’incarico di accompagnatore comporta attenta ed assidua vigilanza, senza “tempi morti”, a tutela dell’incolumità degli studenti e del patrimonio artistico ed ambientale con l’assunzione di responsabilità civile secondo la normativa vigente.