Avv. Marilena Vinciguerra

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Avv. Marilena Vinciguerra
Le collaborazioni autonome:
dal passato al presente
Avv. Maria Vinciguerra
1
Indice
•  Il lavoro autonomo: dalla prestazione d'opera alla collaborazione
autonoma coordinata e continuativa (1973)
•  Il contratto di collaborazione a progetto (2003)
•  Le prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo secondo la
Riforma Fornero (2012)
•  L'abrogazione del contratto di collaborazione a progetto e della
disciplina della riforma Fornero (2015)
•  Dallo Statuto dei Lavori allo Statuto del Lavoro autonomo (2016)
Il lavoro autonomo: dalla prestazione d'opera alla
collaborazione autonoma coordinata e continuativa (1/3)
•  Art. 2222 c.c.: il contratto d'opera o servizio è la tipologia contrattuale di
riferimento del lavoro prevalentamente personale reso senza vincolo
di subordinazione (lavoro autonomo).
•  Limite: non è un contratto di durata ma prevede la realizzazione di un
determinato risultato per cui il tempo in sè è giuridicamente
irrilevante se non come termine di scadenza per la consegna del
risultato pattuito.
•  Art. 2094 c.c.
(lavoro subordinato) e art. 2222 c.c. (lavoro autonomo):
tertium non datur
Il lavoro autonomo: dalla prestazione d'opera alla
collaborazione autonoma coordinata e continuative (2/3)
•  Art. 409 n. 3 c.p.c. collaborazione autonoma e personale ma,
a
differenza del contratto d'opera, coordinata e continuativa.
•  "Zona grigia" del diritto del lavoro ta subordinazione e autonomia.
•  Concetto nuovo di parasubordinazione:
-  continuità (ovvero prestazione autonoma che perdura nel tempo)
-  coordinazione (connessione funzionale della prestazione derivante da
un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale). E' un concetto
più tenuo della subordinazione?
•  Esclusività-monocommitenza della parasubordinazione?
Il lavoro autonomo: dalla prestazione d'opera alla
collaborazione autonoma coordinata e continuativa (3/3)
•  Effetti della parasubordinazione: fuga dalla subordinazione e quindi dai
suoi obblighi retributivi e contributivi (questi ultimi fino al 1995)
•  Inapplicabilità dell' art. 36 Cost (e quindi dei parametri retributivi dei
CCNL) e delle tutele in caso di licenziamento (recesso ad nutum) .
Applicabilità art. 2113 c.c.
•  Il tentativo del d.d.l. Smuraglia di prevedere alcune protezioni per la
generalità delle collaborazioni autonome continuative (contra
Confindustria)
Il contratto di collaborazione a progetto (1/3)
•  Finalità del legislatore: porre un freno all'abuso delle collaborazioni
coordinate e continuative.
•  Anima laburista del contratto a progetto (Ichino) o introduzione di
nuove rigidità (Vallebona)? Il famigerato art. 69 Legge Biagi
•  Ma il fenomeno della parasubordinazione ha una logica meramente
elusiva e fraudolenta o è indice di una nuova tipologia di lavoro
autonomo con caratteristiche di dipendenza economica?
•  Lavoro autonomo meritevole di protezione in termini di dipendenza
economica in regime di monocommittenza.
Il contratto di collaborazione a progetto (2/3)
•  Intervento ulteriore della Riforma Fornero per contrastare l'uso
improprio del contratto a progetto.
•  Limiti al progetto: non può consistere in una mera riproposizione
dell'oggetto sociale del committente, nè comportare lo svolgimento di
compiti meramente esecutivi o ripetitivi ma deve essere funzionalmente
collegato a un risultato finale.
Il contratto di collaborazione a progetto (3/3)
•  Compenso dei collaboratori a progetto: dalle indicazioni del mercato alla
fonte collettiva (non inferiore alle retribuzioni minime previste dai
CCNL applicati nel settore di riferimento).
•  Presunzioni legali di subordinazione: ribadita l'ipotesi di assenza dello
specifico progetto (presunzione assoluta) e collaborazione svolta con
modalità analoghe a quelle dei dipendenti del committente (presunzione
relativa) ad esclusione delle prestazioni di elevata professionalità.
•  Progressivo innalzamento delle aliquote contributive: dal 27,72% (di
cui 9,24 a carico del collaboratore) al 31,72% (di cui 10, 89% a carico del
collaboratore in funzione deterrente.
Le collaborazioni in regime di lavoro autonomo (art.69 bis
Legge Biagi introdotto dalla Riforma Fornero) (1/2)
•  L'arzigogolata disciplina della Riforma Fornero che presume la
parasubordinazione delle prestazioni dei titolari di partita IVA laddove
ricorrano determinati presupposti.
•  Vere prestazioni autonome se la prestazione fornita dal titolare di partita
IVA è svolta nell'esercizio di attività professionali oppure il collaboratore
ha particolari requisiti professionali e di reddito.
•  Progressivo innalzamento delle aliquote contributive: dal 27,72% (di cui
23,72% a carico del collaboratore) al 31,72 (di cui 27, 72% a carico del
collaborator) sino al famigerato 33,72%. Fermo il peso contributivo del
committente (4%).
Le collaborazioni in regime di lavoro autonomo (art.69 bis
Legge Biagi introdotto dalla Riforma Fornero 2/2)
• Abrogazione dell'art. 69 bis a far tempo dal 24 giugno 2015. I contratti di
collaborazione autonoma in atto proseguono con le vecchie regole (art. 52
d.lgs. 81/2015).
• "Apartheid" nel lavoro autonomo tra vecchio e nuovo come nel lavoro
subordinato.
• Rimane fermo l'art. 1 comma 27 della Riforma Fornero secondo cui le
professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in
albi professionali sono escluse dalla disciplina delle collaborazioni personali
e continuative, sempre che il contenuto concreto sia riconducibile alle
attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria
l'iscrizione in apposite albi professionali.
• Irrisolto il tema della dipendenza economica/monocommittenza.
Dallo Statuto dei Lavori allo Statuto dei Lavoratori (1/5)
•  Con l'entrata in vigore del d.lgs. 81/2015 è consentito stipulare contratti
di lavoro autonomo continuativo con titolari di partita iva (o anche
senza) senza particolari vincoli formali e senza che operino
"presunzioni" di lavoro subordinato purchè le prestazioni risultino non
eteroorganizzate dal committente sia con riferimento ai tempi che al
luogo di lavoro.
•  Abrogato il contratto a progetto: colpevole di innocenza? (Tiraboschi)
•  Il vuoto legislativo per il popolo delle partite iva (il cd. quinto Stato
secondo la definizione di Sergio Bologna).
Dallo Statuto dei Lavori allo Statuto del Lavoro
Autonomo (2/5)
•  Il lavoro subordinato è la regola comune dei contratti di lavoro? Cosa
resta della parasubordinazione?
•  La scelta proibizionista e dirigista del legislatore. Effetti da valutare. Un
passo avanti e due indietro.
•  Aumento delle partite Iva?
•  La certificazione della mancata etero-organizzazione è sufficiente ad
evitare il contenzioso?
Dallo Statuto dei Lavori allo Statuto del Lavoro
Autonomo (3/5)
•  Tutelare i lavoratori autonomi attraverso uno Statuto per
controbilanciare un Jobs Act rivolto solo ai lavoratori subordinati.
•  La complessità del lavoro autonomo di seconda generazione non legato
necessariamente a un progetto o a un servizio di durata stabilita.
•  La conoscenza del lavoratore autonomo oggetto della prestazione
lavorativa.
•  Il mondo del lavoro necessita di lavoratori creativi e flessibili e non
necessariamente di lavoratori assoggettati a direttive altrui.
Dallo Statuto dei Lavori allo Statuto del Lavoro
Autonomo (4/5)
•  La differenza tra il lavoratore subordinato e il lavoratore autonomo nel
mercato: l'ingresso nella cittadella del mondo salariato equivale alla
fuoriuscita dal mercato mentre il lavoratore autonomo è in permanenza
nel mercato.
•  La nozione di rischio è immanente nel lavoro autonomo. Il lavoratore
autonomo è succubo del mercato.
Dallo Statuto dei Lavori allo Statuto del Lavoro
Autonomo (5/5)
•  Sfatato il mito del tempo libero del lavoratore autonomo: è il lavoro
subordinato con la sua routine a consentire una maggiore
programmabilità del tempo libero.
•  La fase più dura per il lavoro salariato è quella iniziale
dell'apprendimento, per il lavoro autonomo è la stabilizzazione nel
mercato.