limiti della giurisdizione penale nazionale verso il
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LIMITI DELLA GIURISDIZIONE PENALE NAZIONALE VERSO IL PERSONALE STRANIERO DELLA NATO 1. In materia di condizione giuridica dello straniero, nel nostro ordinamento, la costituzione, all’art. 10, comma 2, prescrive la necessaria conformità delle leggi regolatrici la materia alle norme di diritto internazionale, sia consuetudinarie che pattizie. In argomento la disciplina penale dei reati commessi in Italia da militari stranieri appare di paradigmatico interesse: invero, la disciplina convenzionale appare prima facie riecheggiare il tradizionale e risalente quadro consuetudinario, solo marginalmente precisato nella sua pratica attuazione. Sin dall’epoca1 romana e, senza eccezioni, fino a tutto il secolo XVIII, si è, infatti, ritenuto del tutto normale che, per ogni soggiorno o transito di truppe sul territorio straniero, fosse il rispettivo comandante ad esercitare la giurisdizione sul personale militare posto alle sue dipendenze per ogni reato da questi commesso. L’analisi dell’assetto normativo oggi vigente circa la posizione del militare straniero in Italia richiede necessariamente la distinzione basata sull’appartenenza o meno del militare a forze armate di Stati legati al nostro da accordi di cooperazione o da alleanze politico-militari. Con riguardo a queste ultime è quello della NATO il più importante degli accordi in questione, non solo dal punto di vista storico e politico, ma piuttosto per la netta preponderanza numerica del rispettivo personale straniero di stanza sul nostro territorio e la conseguente rilevanza statistica della casistica implicata . 2. Il personale straniero della NATO di stanza in Italia gode, in base alla vigente normativa in materia, di uno status immunitario che implica molteplici limitazioni alla giurisdizione nazionale dello Stato che li ospita verso di essi in relazione a comportamenti dagli stessi tenuti nel territorio nazionale. Invero, l’adesione dell’Italia alla NATO2 ha comportato la accettazione di sensibili incisioni dei poteri propriamente connaturati con l’esercizio della sovranità statuale: in specie la giurisdizione nazionale incontra limiti assai significativi riguardo ai militari alleati che si trovino stanziati nel territorio italiano3. La fonte delle prerogative riconosciute ai membri e alle persone al seguito delle forze armate dei Paesi aderenti alla NATO che si trovino di stanza nel territorio italiano è la L. 30 novembre 1955, n. 1335, di esecuzione della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, stipulata tra gli Stati partecipanti all’ alleanza. Il quadro delle guarentigie non si limita all’assoggettamento delle cennate categorie di individui alle leggi ed alla giurisdizione dello stato di origine per i reati commessi contro di esso ovvero contro un membro delle sue forze armate od altra persona “a suo carico”. Vi è di più. Con detta convenzione si giunge a circoscrivere ulteriormente la giurisdizione dello stato ospitante a vantaggio dello stato di appartenenza della persona, così massimizzando l’ambito operativo del classico principio di diritto internazionale consuetudinario “la loi suit le drapeau” (c.d. giurisdizione della bandiera). Il quadro risultante prevede accanto ad una ristretta sfera di giurisdizione “esclusiva” dello Stato di soggiorno, un ampio margine in cui si ritaglia una sorta di giurisdizione “concorrente” tra lo Stato di origine e lo Stato di soggiorno, la quale si risolve in una forma di giurisdizione “sussidiaria” dello Stato ospitante perché residuale rispetto alla giurisdizione dello Stato di appartenenza4. Cfr. Verri, in Landi – Veutro – Stellacci – Verri, Manuale di diritto e procedura penale militare, Milano, 1976, p. 892. L’acronimo costituisce la sigla che abbrevia la locuzione “North Atlantic Treaty Organization”, la quale indica l’organizzazione internazionale nata nel 1949 per la cooperazione tra gli stati membri a fini di difesa militare. Il relativo Trattato istitutivo, sottoscritto a Washington il 4 aprile 1949, venne ratificato con la legge 1° agosto 1949, n. 465. In argomento: Miele, NATO (Organizzazione del Patto Nord Atlantico), in Noviss. Dig. it., vol. XI, Torino, 1965, pp. 21 ss.. 3 Detti limiti implicano la costruzione di immunità derivanti dal diritto internazionale patrizio a vantaggio di tali soggetti, secondo quanto comunemente riconosciuto in dottrina, in specie con riferimento alla giurisdizione penale nazionale: Fiandaca e Musco , Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2004, pp. 129 ss.; Mantovani, Diritto penale, Padova, 1992, p. 822. 4 E’ opportuno ritrascrivere di seguito il lungo testo dell’ art. VII della convenzione (nella versione italiana dall’ originale francese): “1. Salvo quanto disposto dal presente articolo: 1 2 1 Nell’art. VII di detta Convenzione, invero, si possono distinguere: La giurisdizione esclusiva dello Stato di origine, concernente le persone soggette alle leggi militari di esso Stato e relativa ai reati punibili secondo l’ordinamento dello Stato medesimo, in particolare per i reati contro la sicurezza dello Stato di appartenenza, ma non previsti dalla legislazione dello Stato ospitante. La giurisdizione esclusiva dello Stato ospitante, riguardante il personale militare, civile o altre persone “a carico” dello Stato di origine in riferimento agli illeciti previsti dall’ ordinamento dello Stato di soggiorno, in particolare per quelle fattispecie offensive della sicurezza di tale Stato, ma non previste dall’ordinamento dello Stato di appartenenza. La giurisdizione concorrente dello Stato di origine e dello Stato di soggiorno, relativamente ai reati previsti e puniti da entrambi i rispettivi ordinamenti: prioritaria è la giurisdizione dello Stato di origine del reo allorché il reato commesso leda la sua sicurezza o la sua proprietà ovvero offenda unicamente la persona o la proprietà di un componente delle forze di detto Stato o di un membro civile od anche di una persona “a carico” ovvero il fatto venga commesso nella esecuzione del servizio; prioritaria, invece, è la giurisdizione dello Stato ospitante fuori di dette ipotesi. Purtuttavia tale assetto risulta temperato dalla facoltà riconosciuta allo Stato di origine del reo di avanzare istanza allo Stato di soggiorno, nel cui territorio risulta commesso il fatto di reato, affinché quest’ ultimo rinunci alla priorità nell’ esercizio della propria giurisdizione penale: pertanto, nei confronti del personale straniero della NATO di stanza in Italia, anche nelle ipotesi di astratta sussistenza della giurisdizione penale nazionale dello Stato di soggiorno, è in effetti arduo che questa possa in concreto effettivamente prevalere sulla giurisdizione nazionale dello Stato di origine del reo5. a) le autorità militari dello Stato di origine hanno il diritto di esercitare sul territorio dello Stato di soggiorno i poteri di giurisdizione penale e disciplinare che loro conferisce la legislazione dello Stato di origine su tutte le persone soggette alla legge militare di questo; b) le autorità dello Stato di soggiorno hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui membri di una forza o di un elemento civile e le persone a loro carico per ciò che concerne le infrazioni commesse sul territorio dello Stato di soggiorno e punite dalla legislazione di questo Stato. 2. a) Le autorità militari dello Stato di origine hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sulle persone sottoposte alla legge militare di questo Stato per ciò che concerne le infrazioni punite dalla legislazione dello Stato di origine e in particolare le infrazioni costituenti attentato alla sicurezza di questo Stato, ma non comprese nella legislazione dello Stato di soggiorno; b) le autorità dello Stato di soggiorno hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui membri di una forza o di un elemento civile e sulle persone da loro dipendenti in ciò che concerne le infrazioni punite dalle leggi dello Stato di soggiorno e particolarmente le infrazioni costituenti attentato alla sicurezza di questo Stato, ma non comprese nella legislazione dello Stato di origine; c) ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 3 del presente articolo, sono considerate infrazioni costituenti attentato alla sicurezza di uno Stato: 1) il tradimento, 2)il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione della legislazione relativa ai segreti di Stato o della difesa nazionale. 3. Nel caso di giurisdizione concorrente si applicano le regole seguenti: a) le autorità militari dello Stato di origine hanno il diritto di priorità nell’esercizio della giurisdizione su membri di una forza o di un elemento civile per ciò che concerne: 1) le infrazioni costituenti attentato unicamente alla sicurezza e alla proprietà di tale Stato o le infrazioni costituenti attentato alla persona o alla proprietà di un membro di una forza o di un elemento civile di detto Stato ed anche di persona a loro carico, 2) le infrazioni derivanti dagli atti o dalla negligenza compiuti nell’ esecuzione del servizio; b) nel caso di qualsiasi altra infrazione, le autorità dello Stato di soggiorno hanno il diritto di priorità nell’ esercizio della loro giurisdizione; c) se lo Stato che ha il diritto di priorità decide di rinunciarvi, esso lo notificherà al più presto possibile alle autorità dell’ altro Stato. Le autorità dello Stato che ha il diritto di priorità esaminano con benevolenza le domande di rinuncia al diritto di priorità presentate dall’ altro Stato, quando esse stimano che considerazioni particolarmente importanti la giustificano. 2. Le disposizioni del presente articolo non comportano per le autorità militari dello Stato di origine alcun diritto di esercitare una giurisdizione sui cittadini dello Stato di soggiorno o sulle persone che ivi hanno la loro residenza abituale, salvo che siano membri delle forze armate dello Stato di origine. 3. [ omissis ] 4. [ omissis ] 5. [ omissis ] 6. Quando un incolpato è stato giudicato conformemente alle disposizioni di questo articolo dalle autorità di una parte contraente ed è stato assolto o in caso di condanna, ne subisce o ha subito la pena o è stato graziato, egli non potrà essere giudicato nuovamente sullo stesso territorio per la medesima infrazione da parte delle autorità di un altro Stato contraente. Tuttavia tale norma non esclude che le autorità militari dello Stato di origine possano perseguire un membro di una forza per qualsiasi violazione delle regole di disciplina risultanti dall’ azione o dall’ omissione costitutiva dell’ infrazione per la quale è stato giudicato. 7. [ omissis ] 8. [ omissis ] 9. [ omissis ]”. 5 Cfr. art. 2 L. 30 novembre 1955, n. 1335, che esegue il disposto dell’ art. VII, § 3, lett. c della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951. In argomento: Iovane, Giurisdizione penale sul personale delle forze armate della NATO e Costituzione italiana, in 2 La legittimità costituzionale di siffatta disciplina è stata ripetutamente ribadita dalla nostra Corte cost.6. Non sono comunque mancate autorevoli opinioni dubitative circa la perdurante congruità della disciplina vigente, la quale si risolve in una generalizzata ed indifferenziata garanzia di immunità per il personale militare alleato ed i civili aggregati stanziati in Italia, autori di reati comuni, anche al di fuori dell’ esercizio delle funzioni, alla luce sia del nostro quadro costituzionale che della odierna realtà sociopolitica. 3. Va rammentato che lo stesso diritto internazionale di fonte consuetudinaria, con riguardo ai militari stranieri di stanza od in transito sul territorio di Stato diverso da quello di appartenenza, con il consenso dello Stato ospitante, accorda loro una notevole sfera immunitaria, sottoponendoli alla giurisdizione dello Stato di origine anche per i fatti commessi nel luogo di soggiorno7. Il diritto consuetudinario, pacificamente ritenuto informato al principio della c.d. “giurisdizione della bandiera”, è recepito nel nostro ordinamento in virtù della clausola generale di adattamento automatico contenuta nell’art. 10 comma 1 Cost.8. 4. Il diritto pattizio recato dalla citata Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 sembra circoscrivere l’esteso ambito applicativo del cennato principio consuetudinario, con riguardo al personale delle forze armate degli Stati aderenti alla NATO, stanziate nei territori di altri Starti partecipanti. Ma, in effetti, la pluriennale concreta esperienza applicativa della disciplina convenzionale evidenzia come questa, più che essere un limite al descritto principio consuetudinario ne costituisca un sostanziale mascheramento. Invero, la vista facoltà di rinuncia al diritto di priorità giurisdizionale nei confronti di militari NATO autori di reati sul territorio dello Stato di soggiorno, è stata esercitata in modo generalizzato (sia di propria iniziativa sia su sollecitazione dell’ altro Stato interessato)9. Conseguentemente l’esercizio della giurisdizione dello Stato di soggiorno è rimasto vuota enunciazione astratta, pressoché privo di pratica applicazione10. 5. Circa la persistente congruità di detto assetto rispetto alla odierna realtà politico-sociale, va detto che, al di là dei ricorrenti dubbi di costituzionalità sino ad oggi puntualmente fugati dal Giudice delle leggi, la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, assicurata munendo di sanzione penale il divieto di loro aggressione o messa in pericolo, rinvenibile in pressoché tutte le legislazioni interne degli Stati moderni (compresi, ovviamente, anche quelli firmatari della Convenzione di Londra) esige una effettività sanzionatoria solo apparentemente richiamata dalle disposizioni in esame. Se le norme convenzionali accolgono il principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto della necessaria immunità funzionale per i militari in servizio in uno Stato estero, occorre meglio contemperare siffatta guarentigia con l’esigenza basilare di adeguata ed effettiva protezione delle potenziali vittime di reati, anche gravissimi. Il punto di rottura tra le due anzicennati necessità, espressivo della insufficienza della attuale regolazione, frutto di concezioni giuridiche circa i rapporti tra gli Stati ormai superate perché retaggio di Giur. cost., 1991, p. 1623; Politi, Giurisdizione penale sul personale della NATO e problemi di costituzionalità, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 1974, p. 474; Sechi, Militari della NATO e limitazioni all’ esercizio della giurisdizione, in Giur. it ., 1989, II, p. 219; Sellaroli, L’ immunità giurisdizionale penale delle forze armate della NATO in Italia, in Giust. pen., 1958, III, p. 235; Terrusi, La giurisdizione penale sui militari NATO, in Cass. pen., 1993, p. 1621. 6 Corte cost. sentenza n. 96/1973, in Giur. cost., 1973, p. 975, con nt. di Petta, La Costituzione e la convenzione sullo status delle truppe NATO, ivi, p. 977. Corte cost. sentenza n. 446/1990, in Cass. pen., 1991, 1000, con nt. di Salazar, Nuovo riconoscimento da parte del Giudice delle leggi del principio La loi suit le drapeau, ivi, p. 1004. 7 Cfr. Verri, op. cit., pp. 819 ss.; e già Quadri, Diritto internazionale pubblico, Napoli, 1959, pp. 543 ss. Adde: Conforti, Diritto internazionale, Napoli, 1997, pp. 200 ss.; Dominioni, Immunità, estraterritorialità e asilo nel diritto penale internazionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1979, pp. 392 ss.. 8 Così, ex pluribus, Barile, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1991, pp. 60 ss.. 9 Le modalità attuative del potere di rinuncia all’ esercizio prioritario della giurisdizione penale nazionale sono dettate dall’ apposito regolamento emanato con D.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666, che lo attribuisce al ministro di grazia e giustizia, previo parere, obbligatorio ma non vincolante del ministro degli affari esteri. 10 La valutazione di rinuncia ha natura essenzialmente politica ed è pertanto sottratta al sindacato giurisdizionale: cfr. Cass., sez. I, 29 marzo 1982, Hanlon, in Cass. pen., 1983, p. 2032. 3 epoche storiche tramontate, può utilmente rinvenirsi nella attribuzione al potere cognitivo concorrente dello Stato di origine e dello Stato ospitante anche dei reati commessi da militari NATO fuori dal servizio svolto nel luogo di soggiorno. Se la finalità della guarentigia della “giurisdizione di bandiera” sta nell’assicurare a detto personale il libero svolgimento delle attività di servizio anche in territorio estero, l’inclusione in detto ambito anche dei reati commessi senza relazione alcuna, se non puramente occasionale, con il servizio svolto, potenzialmente anche lesivi di primarie oggettività giuridiche (quali la vita, l’incolumità personale, il patrimonio dei consociati) sembra francamente trasmodare in un privilegio che in nulla costituisce mezzo congruo rispetto al fine dichiarato11. Auspicabile è pertanto una ulteriore delimitazione pattizia del principio in esame, perché non vi si sottopongano situazioni ontologicamente differenti: in cosa differisca la posizione di un militare della NATO (o di un civile aggregato) che, libero dal servizio, commetta un reato offensivo della altrui integrità fisica o patrimoniale verso un cittadino dello Stato che lo ospita rispetto ad un turista straniero in visita in altro Paese che faccia altrettanto, così che solo al primo debba accordarsi la prerogativa immunitaria in discorso non sembra ragionevolmente spiegabile e lascia francamente insoddisfatti. 6. Conclusivamente può dirsi che, in relazione ai reati dei militari stranieri della NATO presenti sul territorio nazionale, la normativa vigente consente di declinare la propria giurisdizione in favore degli organi giudiziari nazionali del Paese cui appartiene il militare colpevole. Tale meccanismo è stato disciplinato con D.P.R. 2 dicembre 1956 n. 1666. Si badi, si è pure dubitato della legittimità costituzionale di questo meccanismo, ma la censura è stata sempre rigettata perché la Corte cost. ha ritenuto compatibile il meccanismo con le disposizioni della legge fondamentale. Ancorché, una volta declinata la giurisdizione dello stato ospite, lo Stato di appartenenza del militare colpevole non sia obbligato ad intraprendere un procedimento penale nei confronti del reo, ove l'ordinamento interno, per esempio, sia improntato, (come per i militari degli Stati Uniti), al principio di discrezionalità dell'azione penale e non di obbligatorietà dell'azione penale come invece avviene in Italia. Cioè, si declina la giurisdizione dello Stato nazionale, ma lo Stato di appartenenza non ha, per ciò solo, l'obbligo, in relazione a quel determinato fatto, di esercitare la propria potestà punitiva nei confronti del colpevole. Si badi altresì che, in tempo di pace, gli organi giudiziari militari italiani sono vincolati al limite di cognizione stabilito dall'ultimo comma dell'art. 103 Cost., quindi potranno limitare la propria giurisdizione esclusivamente agli appartenenti alle forze armate nazionali e non anche a quelli di paesi alleati, che invece è ricompresa nella giurisdizione esercitabile in tempo di guerra, in applicazione del codice penale militare di guerra12. Pertanto solo in tale eccezionale circostanza potrà ritenersi esteso il potere cognitivo dei tribunali militari italiani anche a reati commessi da estranei alle forze armate nazionali, includendovi (oltre che quelle nemiche) anche quelle alleate ovvero associate nelle operazioni di guerra (arg. ex art. 15 c.pm.g.). Massimo Nunziata Magistrato Militare Amplius sia consentito rinviare a: Nunziata, In tema di giurisdizione penale concorrente rig uardo al personale straniero della NATO, in Giur. merito, 1997, pp. 109 ss., con ulteriori riferimenti. 12 Sia al riguardo consentito rinviare a: Nunziata, Corso di diritto penale militare, Napoli, 2004, pp. 145 ss. 11 4