Novità e Conferme in tema di ristrutturazioni edilizie e risparmio

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Novità e Conferme in tema di ristrutturazioni edilizie e risparmio
Novità e Conferme in tema di
ristrutturazioni edilizie e
risparmio energetico
a cura di Valentina Falzaresi
Bologna, 3 giugno 2015
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CONFERME
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LEGGE DI STABILITA’ 2015
La Legge di Stabilità 2015 ha prorogato fino al 31 dicembre
2015 le disposizioni incentivanti il settore edilizio introdotte
con D.L. 63/2013, per le spese sostenute per:
 Interventi di recupero del patrimonio edilizio: 50%
Importo massimo spesa detraibile: Euro 96.000
 Interventi di riqualificazione energetica: 65%
Importo massimo detraibile variabile a seconda della tipologia di
intervento (tra Euro 30.000 e 100.000)
 Acquisto Mobili e Arredi: 50%
Importo massimo spesa detraibile: Euro 10.000
La detrazione deve essere ripartita in 10 anni
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INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO - ART. 16-BIS TUIR
a) Manutenzioni ordinarie, straordinarie, ristrutturazioni, restauri e
risanamento conservativo effettuati sulle parti comuni degli edifici
b) Manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, restauri e
risanamento conservativo effettuati sulle singole unità immobiliari
c) Ricostruzione o ripristino immobile danneggiato a seguito di
eventi calamitosi (se dichiarato lo stato di emergenza)
d) Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
e) Eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di favorire la
mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici
di handicap
f) Misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi;
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INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO - ART. 16-BIS TUIR
g) Realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e
contenimento dell'inquinamento acustico;
h) Realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti
basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
i) Adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli
edifici, in particolare sulle parti strutturali;
l) Bonifica dall'amianto ed esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici.
 Interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati
(comma 3 art. 16-bis Tuir)
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INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO - ART. 16-BIS TUIR
Confermata fino al 31 dicembre 2015 anche la detrazione per
interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (D.L.
63/2013, art. 16, comma 1-bis):
ͼ Detrazione 65% - Importo massimo spesa Euro 96.000
ͼ Per interventi le cui procedure di autorizzazione sono state avviate
dopo il 4 agosto 2013
ͼ Immobili situati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003)
ͼ Immobili adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva
In assenza di tali condizioni si applica la detrazione del 36%
(attualmente 50%) prevista dall’art. 16-bis, comma 1, lett. i) Tuir.
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INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO - ART. 16-BIS TUIR
Hanno diritto alla detrazione tutti i contribuenti (soggetti Irpef), che
abbiano sostenuto le spese per la ristrutturazione dell’immobilee ne siano:
• proprietari o nudi proprietari;
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o
superficie);
• locatari o comodatari;
• soci di cooperative divise e indivise;
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali
o merce.
Gli interventi devono riguardare edifici esistenti, ovvero accatastati o
con richiesta di accatastamento in corso. Devono inoltre essere in
regola con il pagamento dei tributi locali (IMU, Tasi,…).
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INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO - ART. 16-BIS TUIR
In caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento,
l’intervento si qualifica come nuova costruzione (Circ. n. 57/E
del 1998, Circ. 30/E/2007 e Circ. 39/E/2010)
La detrazione spetta quindi se la ricostruzione è avvenuta senza modifica
della volumetria.
Con l’art. 30, comma 1, lett. a) del D.L. 69/2013 (convertito in legge 98/2013) non è
più necessario il rispetto della sagoma per qualificare l’intervento di demolizione e
ricostruzione come ristrutturazione.
Interrogazione parlamentare n. 5-01866 del 22/01/2014
In caso di contestuale ampliamento e ristrutturazione senza precedente
demolizione, la detrazione spetta solo limitatamente alla parte di edificio
già esistente e non per l’ampliamento (Risoluzione 4/E/2011).
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INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO - ADEMPIMENTI
ADEMPIMENTI VIGENTI
•
•
•
•
•
ADEMPIMENTI SOPPRESSI
Indicazione in dichiarazione dei redditi •
dei dati catastali dell’immobile o estremi •
di registrazione dell’atto che costituisce
titolo per la detenzione
Comunicazione alla ASL competente
Pagamento con bonifico bancario/postale •
Ritenuta sui bonifici
Conservare documentazione indicata nel
Provvedimento del 02/11/2011
D.L. 70/2011
Comunicazione preventiva al Centro
Operativo di Pescara dal 14/05/2011
Obbligo di indicare distintamente in
fattura il costo della manodopera
Dichiarazione di esecuzione dei
lavori che superano il limite di Euro
51,645,69 (Circolare n. 13/E/2013)
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RISPARMIO ENERGETICO
La detrazione del 65% per il risparmio energetico è prevista per
interventi che favoriscono un miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’immobile ed un contenimento dei consumi.
Tipo di intervento
Detrazione Max
Riqualificazione Energetica Edifici esistenti Euro 100.000
Involucri Edifici
Euro 60.000
Installazione Pannelli Solari
Euro 60.000
Sostituzione Impianti Climatizzazione
Invernale
Euro 30.000
Acquisto Tende e Schermature Solari Euro 60.000
Novità!!!
Acquisto di caldaie a biomasse
Euro 30.000
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RISPARMIO ENERGETICO
 NO Cumulabilità con detrazione per il Recupero
Patrimonio Edilizio (art. 16-bis Tuir)
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle
agevolazioni previste per il risparmio energetico, che in
quelle per le ristrutturazioni edilizie, per le medesime spese si
può fruire solo dell’una o dell’altra agevolazione, rispettando
gli adempimenti specificamente previsti in relazione a
ciascuna di esse.
 NO Cumulabilità con Conto Termico e Conto Energia
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RISPARMIO ENERGETICO - ADEMPIMENTI
Documentazione redatta da un tecnico abilitato
 Asseverazione, che attesti la rispondenza delle opere ai requisiti tecnici
richiesti.In caso di semplice sostituzione di serramenti o di installazione
di caldaia a condensazione può essere sostituita da una certificazione
del produttore;
 Attestato di certificazione energetica (ACE), riportante i dati relativi
all’efficienza energetica dell’edificio oggetto di intervento
 Scheda informativa relativa agli interventi realizzati, dove sono
richiesti i dati di chi usufruirà della detrazione, il tipo di intervento
eseguito, il risparmio annuo di energia previsto ed il costo
dell’intervento.
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RISPARMIO ENERGETICO - ADEMPIMENTI
Comunicazione all’ENEA
 Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’ENEA
in via telematica copia dell’attestato di certificazione o di
qualificazione energetica e la scheda informativa.
 La data di fine lavori coincide con il collaudo (o comunque va
provata con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i
lavori).
 Remissione in bonis (D.L. 16/2012) se l’invio della comunicazione
viene fatto comunque entro il termine della dichiarazione dei
redditi con versamento della sanzione prevista dall’art. 11, c. 1,
D.Lgs. 471/97)
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BONUS MOBILI – D.L. 63/2013
Prorogata la detrazione del 50% sull’acquisto di:
 Mobili Nuovi
 Grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+)
finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
 Possono fruire del bonus mobili i soggetti che beneficiano
della detrazione di cui all’art. 16-bis Tuir.
 E’ necessario che l’inizio della ristrutturazione sia antecedente
all’acquisto dei mobili/elettrodomestici (a prescindere dal
momento di sostenimento della spesa).
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BONUS MOBILI – D.L. 63/2013
L’importo della detrazione non è più correlato all’importo
dell’intervento di ristrutturazione.
Art. 16, comma 2, D.L. 63/2013:
La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi
diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del
50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed
è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000
euro. Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della
fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo
delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni di cui al comma 1.
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BONUS MOBILI – D.L. 63/2013
Circolare 29/E del 18 settembre 2013
Non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia
consentono l’accesso al bonus mobili, ma soltanto:
 Art. 16-bis Tuir, comma 1, lettere:
a) Manutenzioni ordinarie, straordinarie, ristrutturazioni, restauri
e risanamento conservativo effettuati su parti comuni
b) Manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, restauri e
risanamento conservativo effettuati su singole unità
c) Ricostruzione o ripristino immobili danneggiati
 Art. 16-bis Tuir, comma 3: Acquisto di immobili
ristrutturati
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BONUS MOBILI – D.L. 63/2013
La Circolare 11/E del 21/05/2014 ha precisato che NON
danno diritto al bonus mobili:
 Acquisto di box pertinenziali (Art. 16-bis Tuir, comma 1, lett. d)
 Interventi relativi al risparmio energetico (Art. 16-bis Tuir,
comma 1, lett. h), salvo che non possano essere ricondotti tra gli
interventi di manutenzione straordinaria (carattere innovativo)
 Gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto
alla detrazione del 65%.
Non danno diritto al bonus mobili neppure le opere per la
prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (Circolare 10/E/2014).
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NOVITA’
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NOVITA’
 L’art. 12 del D.L. 175/2014 (Decreto Semplificazioni)
ha soppresso l’obbligo di comunicazione all’Agenzia
delle Entrate per gli interventi che si prolungano
oltre l’anno.
 Per il principio del favor rei non è più prevista
l’applicazione della sanzione in misura fissa da € 258 a
€ 2.065 prevista dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 471/97, a
meno che non sia già intervenuto provvedimento di
irrogazione definitivo (Circolare 31/E del 30/12/2014)
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NOVITA’
Aumento ritenuta alla fonte dal 4% all’8%
(art. 1, comma 657, Legge di Stabilità)
 La ritenuta deve essere operata dalla banca che riceve
l’accredito della somma (Circolare 40/E del 28/07/10)
 I contribuenti minimi non sono soggetti all’obbligo di
ritenuta da parte del sostituto d’imposta (punto 5.2
Provvedimento Direttore AE del 22/12/2011 nr.
185820)
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NOVITA’
ATTENZIONE alla corretta compilazione del bonifico!
E’ necessario indicare:
 Nella causale del versamento, il riferimento alla norma che dà
diritto alla detrazione
 Codice Fiscale del soggetto che intende fruire della detrazione
 Codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento
 Risoluzione 55/E/2012
Nel caso in cui, per mero errore materiale,venga indicato il riferimento
ad una norma errata, ma ciò non abbia pregiudicato l’applicazione
della ritenuta da parte della banca, la detrazione non è preclusa
(Circolare 11/E/2014).
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NOVITA’
Acquisto e posa in opera di tende e
schermature solari
♦ Le schermature solari devono essere poste a protezione di una
superficie vetrata e devono essere regolabili a seconda della
stagione e delle condizioni meteorologiche.
♦ I serramenti acquistati devono rispettare i c.d. valori di
trasmittanza termica indicati in base alla zona climatica di
appartenenza.
♦ Esempi: persiane, veneziane, tapparelle, tende esterne.
♦ IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE: € 60.000
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NOVITA’
Acquisto di impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili
Per accedere agli incentivi statali, gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, devono rispettare i requisiti e le specifiche tecniche di cui
all’allegato 2 al D.Lgs. 28/2011:
• rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85%
• i criteri e requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’art.
290, comma 4, d.lgs. 152/2006.
• Occorre inoltre un attestato di rispondenza dell’impianto ai
requisiti necessari, redatto da un tecnico abilitato.
• Esempi: stufe a pellet, cippato o legna
• IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE: € 30.000
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NOVITA’
 L’art. 1, comma 48 Legge di Stabilità 2015 ha previsto,
per l’agevolazione contenuta al comma 3 dell’art. 16bis, che la vendita dell’immobile ristrutturato da parte
dell’impresa costruttrice o restauratrice o da
cooperativa edilizia avvenga entro 18 mesi dal termine
dei lavori (prima il termine era di 6 mesi).
 Si ricorda che la detrazione è riconosciuta nella misura
del 50% degli interventi eseguiti, i quali si assumono in
misura pari al 25% del prezzo di acquisto (importo
massimo su cui parametrare la detrazione € 96.000)
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ULTERIORI NOVITA’
 L’art. 17 D.L. 133/2014 ha apportato delle modifiche
all’art. 3, comma 1, DPR 380/2001 (Testo Unico
Edilizia), ampliando la definizione di manutenzione
straordinaria
 Sono ora considerati interventi di manutenzione straordinaria:
le opere e modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti
anche strutturali degli edifici, sempre che non vadano a
modificare la volumetria complessiva degli edifici e non
comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
 Anche frazionamenti e accorpamenti di porzioni immobiliari
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ULTERIORI NOVITA’
 L’art. 17 D.L. 133/2014 ha inoltre integrato l’art. 6 del
TUE disponendo che possono essere eseguiti, senza
alcun titolo abitativo, tra gli altri, «gli interventi di
manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1,
lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione di
pompe di calore aria-aria con potenza termica utile
nominale inferiore a 12 KW.
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ULTERIORI NOVITA’
Quali potrebbero essere le conseguenze di questa modifica
normativa rispetto alle detrazioni in oggetto?
 Acquisto immobili ristrutturati (art. 16-bis, comma 3, Tuir)
 Problema per la detrazione interessi passivi (solo per
ristrutturazioni).
 Per installazione delle pompe di calore di cui sopra, il
passaggio tra gli interventi di manutenzione ordinaria (in luogo
della manutenzione straordinaria) potrebbe precludere la
fruizione della detrazione (sempre che tale intervento non si
possa comunque configurare tra quelli per il risparmio
energetico di cui alla lettera h) del comma 1, art. 16-bis Tuir.
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ULTIMI CHIARIMENTI
CIRCOLARE 17/E del 24 aprile 2015
- Si può fruire di un’ulteriore detrazione sulle spese di
ristrutturazione anche se sull’immobile sono già stati
effettuati altri lavori?
Si può fare domanda per un altro bonus ristrutturazioni se la
seconda ristrutturazione costituisce un nuovo intervento
autonomo (altro titolo autorizzativo) e non la mera
prosecuzione di quello per cui si è già usufruito del bonus.
Non previsto un tempo minimo intercorrente tra i due lavori.
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ULTIMI CHIARIMENTI
CIRCOLARE 17/E del 24 aprile 2015
Si può fruire della detrazione se l’ordinante del bonificio è
diverso dal beneficiario della detrazione ed il codice fiscale
di quest’ultimo sia stato inserito nella disposizione di
pagamento?
Se l’ordinante del bonifico è un soggetto diverso da quello
indicato come beneficiario (codice fiscale), la detrazione
sarà fruita da quest’ultimo, ritenendosi in tal modo
soddisfatto il requisito della norma circa la titolarità del
sostenimento della spesa.
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ULTIMI CHIARIMENTI
CIRCOLARE 17/E del 24 aprile 2015
Trasferimento mortis causa della detrazione per recupero
patrimonio edilizio
Se il beneficiario principale lascia in eredità l’immobile su
cui sono stati effettuati gli interventi, l’erede ha diritto a
beneficiare delle rate rimanenti della detrazione a condizione
che mantenga la disponibilità materiale e diretta
dell’immobile per tutta la durata del rimborso (se lo concede
in locazione/comodato no, per gli anni in cui il contratto è in
essere).
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ULTIMI CHIARIMENTI
CIRCOLARE 17/E del 24 aprile 2015
Detrazione per l’acquisto di mobili e successione
Le rate del bonus mobili sostenute dal deceduto non possono
essere trasferite agli eredi, diversamente da quanto avviene
per le spese di ristrutturazione edilizia in quanto, seppur
presupponga la fruizione della detrazione per interventi di
recupero del patrimonio edilizio, si tratta di una detrazione
autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla
ripartizione in 10 rate della detrazione stessa, che non
prevedono il trasferimento della detrazione.
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ALTRI CHIARIMENTI PRECEDENTI
CIRCOLARE 11/E del 21/05/2014
Ripartizione delle spese in assenza di condominio:
Anche in assenza di amministratore, è necessario che il
condominio provveda a richiedere il codice fiscale (con la legge
449/1997 il condominio è divenuto sostituto d’imposta).
 I documenti giustificativi delle parti comuni devono essere
intestati al condominio
 Nel bonifico occorre indicare, oltre al codice fiscale del
condominio, il codice fiscale del condomino che esegue il
pagamento
 Ripartizione delle spese sulla base dei millesimi di proprietà.
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ALTRI CHIARIMENTI PRECEDENTI
CIRCOLARE 11/E del 21/05/2014
Spese sostenute mediante finanziamento:
E’ prevista la possibilità di fruire della detrazione per interventi
di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica
degli edifici pagando a rate tramite finanziamento.
 E’ necessario che la società finanziaria esegua il pagamento al
fornitore che ha eseguito i lavori tramite bonifico bancario e
postale completo di tutti i dati previsti dalla norma, tra cui
l’indicazione degli estremi della norma agevolativa nella
causale di versamento ed il codice fiscale del soggetto che
acquista.
 L’anno di sostenimento sarà quello di effettuazione del bonifico
da parte della società finanziaria al fornitore della prestazione.
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ALTRI CHIARIMENTI PRECEDENTI
CIRCOLARE 11 del 21/05/2014
Risparmio Energetico (65%):
Sono detraibili le spese sostenute da ditte individuali o società che
svolgono attività di installazione caldaie o infissi con i requisiti
per il risparmio energetico (65%) per l’installazione degli stessi
negli immobili strumentali presso i quali viene svolta l’attività?
La detrazione compete anche per gli interventi realizzati in economia con
riferimento ai costi imputabili all’intervento (es. materiali acquistati
manodopera diretta, costi industriali imputabili all’intervento) in base alla
corretta applicazione dei principi contabili.
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