Novità e Conferme in tema di ristrutturazioni edilizie e risparmio
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Novità e Conferme in tema di ristrutturazioni edilizie e risparmio
Novità e Conferme in tema di ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico a cura di Valentina Falzaresi Bologna, 3 giugno 2015 1 CONFERME 2 LEGGE DI STABILITA’ 2015 La Legge di Stabilità 2015 ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni incentivanti il settore edilizio introdotte con D.L. 63/2013, per le spese sostenute per: Interventi di recupero del patrimonio edilizio: 50% Importo massimo spesa detraibile: Euro 96.000 Interventi di riqualificazione energetica: 65% Importo massimo detraibile variabile a seconda della tipologia di intervento (tra Euro 30.000 e 100.000) Acquisto Mobili e Arredi: 50% Importo massimo spesa detraibile: Euro 10.000 La detrazione deve essere ripartita in 10 anni 3 INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - ART. 16-BIS TUIR a) Manutenzioni ordinarie, straordinarie, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo effettuati sulle parti comuni degli edifici b) Manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo effettuati sulle singole unità immobiliari c) Ricostruzione o ripristino immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (se dichiarato lo stato di emergenza) d) Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e) Eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap f) Misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 4 INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - ART. 16-BIS TUIR g) Realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e contenimento dell'inquinamento acustico; h) Realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; i) Adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, in particolare sulle parti strutturali; l) Bonifica dall'amianto ed esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati (comma 3 art. 16-bis Tuir) 5 INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - ART. 16-BIS TUIR Confermata fino al 31 dicembre 2015 anche la detrazione per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (D.L. 63/2013, art. 16, comma 1-bis): ͼ Detrazione 65% - Importo massimo spesa Euro 96.000 ͼ Per interventi le cui procedure di autorizzazione sono state avviate dopo il 4 agosto 2013 ͼ Immobili situati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003) ͼ Immobili adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva In assenza di tali condizioni si applica la detrazione del 36% (attualmente 50%) prevista dall’art. 16-bis, comma 1, lett. i) Tuir. 6 INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - ART. 16-BIS TUIR Hanno diritto alla detrazione tutti i contribuenti (soggetti Irpef), che abbiano sostenuto le spese per la ristrutturazione dell’immobilee ne siano: • proprietari o nudi proprietari; • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); • locatari o comodatari; • soci di cooperative divise e indivise; • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce. Gli interventi devono riguardare edifici esistenti, ovvero accatastati o con richiesta di accatastamento in corso. Devono inoltre essere in regola con il pagamento dei tributi locali (IMU, Tasi,…). 7 INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - ART. 16-BIS TUIR In caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’intervento si qualifica come nuova costruzione (Circ. n. 57/E del 1998, Circ. 30/E/2007 e Circ. 39/E/2010) La detrazione spetta quindi se la ricostruzione è avvenuta senza modifica della volumetria. Con l’art. 30, comma 1, lett. a) del D.L. 69/2013 (convertito in legge 98/2013) non è più necessario il rispetto della sagoma per qualificare l’intervento di demolizione e ricostruzione come ristrutturazione. Interrogazione parlamentare n. 5-01866 del 22/01/2014 In caso di contestuale ampliamento e ristrutturazione senza precedente demolizione, la detrazione spetta solo limitatamente alla parte di edificio già esistente e non per l’ampliamento (Risoluzione 4/E/2011). 8 INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - ADEMPIMENTI ADEMPIMENTI VIGENTI • • • • • ADEMPIMENTI SOPPRESSI Indicazione in dichiarazione dei redditi • dei dati catastali dell’immobile o estremi • di registrazione dell’atto che costituisce titolo per la detenzione Comunicazione alla ASL competente Pagamento con bonifico bancario/postale • Ritenuta sui bonifici Conservare documentazione indicata nel Provvedimento del 02/11/2011 D.L. 70/2011 Comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara dal 14/05/2011 Obbligo di indicare distintamente in fattura il costo della manodopera Dichiarazione di esecuzione dei lavori che superano il limite di Euro 51,645,69 (Circolare n. 13/E/2013) 9 RISPARMIO ENERGETICO La detrazione del 65% per il risparmio energetico è prevista per interventi che favoriscono un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile ed un contenimento dei consumi. Tipo di intervento Detrazione Max Riqualificazione Energetica Edifici esistenti Euro 100.000 Involucri Edifici Euro 60.000 Installazione Pannelli Solari Euro 60.000 Sostituzione Impianti Climatizzazione Invernale Euro 30.000 Acquisto Tende e Schermature Solari Euro 60.000 Novità!!! Acquisto di caldaie a biomasse Euro 30.000 10 RISPARMIO ENERGETICO NO Cumulabilità con detrazione per il Recupero Patrimonio Edilizio (art. 16-bis Tuir) Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, per le medesime spese si può fruire solo dell’una o dell’altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse. NO Cumulabilità con Conto Termico e Conto Energia 11 RISPARMIO ENERGETICO - ADEMPIMENTI Documentazione redatta da un tecnico abilitato Asseverazione, che attesti la rispondenza delle opere ai requisiti tecnici richiesti.In caso di semplice sostituzione di serramenti o di installazione di caldaia a condensazione può essere sostituita da una certificazione del produttore; Attestato di certificazione energetica (ACE), riportante i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio oggetto di intervento Scheda informativa relativa agli interventi realizzati, dove sono richiesti i dati di chi usufruirà della detrazione, il tipo di intervento eseguito, il risparmio annuo di energia previsto ed il costo dell’intervento. 12 RISPARMIO ENERGETICO - ADEMPIMENTI Comunicazione all’ENEA Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’ENEA in via telematica copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa. La data di fine lavori coincide con il collaudo (o comunque va provata con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori). Remissione in bonis (D.L. 16/2012) se l’invio della comunicazione viene fatto comunque entro il termine della dichiarazione dei redditi con versamento della sanzione prevista dall’art. 11, c. 1, D.Lgs. 471/97) 13 BONUS MOBILI – D.L. 63/2013 Prorogata la detrazione del 50% sull’acquisto di: Mobili Nuovi Grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+) finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Possono fruire del bonus mobili i soggetti che beneficiano della detrazione di cui all’art. 16-bis Tuir. E’ necessario che l’inizio della ristrutturazione sia antecedente all’acquisto dei mobili/elettrodomestici (a prescindere dal momento di sostenimento della spesa). 14 BONUS MOBILI – D.L. 63/2013 L’importo della detrazione non è più correlato all’importo dell’intervento di ristrutturazione. Art. 16, comma 2, D.L. 63/2013: La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1. 15 BONUS MOBILI – D.L. 63/2013 Circolare 29/E del 18 settembre 2013 Non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia consentono l’accesso al bonus mobili, ma soltanto: Art. 16-bis Tuir, comma 1, lettere: a) Manutenzioni ordinarie, straordinarie, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo effettuati su parti comuni b) Manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo effettuati su singole unità c) Ricostruzione o ripristino immobili danneggiati Art. 16-bis Tuir, comma 3: Acquisto di immobili ristrutturati 16 BONUS MOBILI – D.L. 63/2013 La Circolare 11/E del 21/05/2014 ha precisato che NON danno diritto al bonus mobili: Acquisto di box pertinenziali (Art. 16-bis Tuir, comma 1, lett. d) Interventi relativi al risparmio energetico (Art. 16-bis Tuir, comma 1, lett. h), salvo che non possano essere ricondotti tra gli interventi di manutenzione straordinaria (carattere innovativo) Gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione del 65%. Non danno diritto al bonus mobili neppure le opere per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (Circolare 10/E/2014). 17 NOVITA’ 18 NOVITA’ L’art. 12 del D.L. 175/2014 (Decreto Semplificazioni) ha soppresso l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per gli interventi che si prolungano oltre l’anno. Per il principio del favor rei non è più prevista l’applicazione della sanzione in misura fissa da € 258 a € 2.065 prevista dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 471/97, a meno che non sia già intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo (Circolare 31/E del 30/12/2014) 19 NOVITA’ Aumento ritenuta alla fonte dal 4% all’8% (art. 1, comma 657, Legge di Stabilità) La ritenuta deve essere operata dalla banca che riceve l’accredito della somma (Circolare 40/E del 28/07/10) I contribuenti minimi non sono soggetti all’obbligo di ritenuta da parte del sostituto d’imposta (punto 5.2 Provvedimento Direttore AE del 22/12/2011 nr. 185820) 20 NOVITA’ ATTENZIONE alla corretta compilazione del bonifico! E’ necessario indicare: Nella causale del versamento, il riferimento alla norma che dà diritto alla detrazione Codice Fiscale del soggetto che intende fruire della detrazione Codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento Risoluzione 55/E/2012 Nel caso in cui, per mero errore materiale,venga indicato il riferimento ad una norma errata, ma ciò non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta da parte della banca, la detrazione non è preclusa (Circolare 11/E/2014). 21 NOVITA’ Acquisto e posa in opera di tende e schermature solari ♦ Le schermature solari devono essere poste a protezione di una superficie vetrata e devono essere regolabili a seconda della stagione e delle condizioni meteorologiche. ♦ I serramenti acquistati devono rispettare i c.d. valori di trasmittanza termica indicati in base alla zona climatica di appartenenza. ♦ Esempi: persiane, veneziane, tapparelle, tende esterne. ♦ IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE: € 60.000 22 NOVITA’ Acquisto di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili Per accedere agli incentivi statali, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, devono rispettare i requisiti e le specifiche tecniche di cui all’allegato 2 al D.Lgs. 28/2011: • rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% • i criteri e requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’art. 290, comma 4, d.lgs. 152/2006. • Occorre inoltre un attestato di rispondenza dell’impianto ai requisiti necessari, redatto da un tecnico abilitato. • Esempi: stufe a pellet, cippato o legna • IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE: € 30.000 23 NOVITA’ L’art. 1, comma 48 Legge di Stabilità 2015 ha previsto, per l’agevolazione contenuta al comma 3 dell’art. 16bis, che la vendita dell’immobile ristrutturato da parte dell’impresa costruttrice o restauratrice o da cooperativa edilizia avvenga entro 18 mesi dal termine dei lavori (prima il termine era di 6 mesi). Si ricorda che la detrazione è riconosciuta nella misura del 50% degli interventi eseguiti, i quali si assumono in misura pari al 25% del prezzo di acquisto (importo massimo su cui parametrare la detrazione € 96.000) 24 ULTERIORI NOVITA’ L’art. 17 D.L. 133/2014 ha apportato delle modifiche all’art. 3, comma 1, DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), ampliando la definizione di manutenzione straordinaria Sono ora considerati interventi di manutenzione straordinaria: le opere e modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. Anche frazionamenti e accorpamenti di porzioni immobiliari 25 ULTERIORI NOVITA’ L’art. 17 D.L. 133/2014 ha inoltre integrato l’art. 6 del TUE disponendo che possono essere eseguiti, senza alcun titolo abitativo, tra gli altri, «gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria con potenza termica utile nominale inferiore a 12 KW. 26 ULTERIORI NOVITA’ Quali potrebbero essere le conseguenze di questa modifica normativa rispetto alle detrazioni in oggetto? Acquisto immobili ristrutturati (art. 16-bis, comma 3, Tuir) Problema per la detrazione interessi passivi (solo per ristrutturazioni). Per installazione delle pompe di calore di cui sopra, il passaggio tra gli interventi di manutenzione ordinaria (in luogo della manutenzione straordinaria) potrebbe precludere la fruizione della detrazione (sempre che tale intervento non si possa comunque configurare tra quelli per il risparmio energetico di cui alla lettera h) del comma 1, art. 16-bis Tuir. 27 ULTIMI CHIARIMENTI CIRCOLARE 17/E del 24 aprile 2015 - Si può fruire di un’ulteriore detrazione sulle spese di ristrutturazione anche se sull’immobile sono già stati effettuati altri lavori? Si può fare domanda per un altro bonus ristrutturazioni se la seconda ristrutturazione costituisce un nuovo intervento autonomo (altro titolo autorizzativo) e non la mera prosecuzione di quello per cui si è già usufruito del bonus. Non previsto un tempo minimo intercorrente tra i due lavori. 28 ULTIMI CHIARIMENTI CIRCOLARE 17/E del 24 aprile 2015 Si può fruire della detrazione se l’ordinante del bonificio è diverso dal beneficiario della detrazione ed il codice fiscale di quest’ultimo sia stato inserito nella disposizione di pagamento? Se l’ordinante del bonifico è un soggetto diverso da quello indicato come beneficiario (codice fiscale), la detrazione sarà fruita da quest’ultimo, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito della norma circa la titolarità del sostenimento della spesa. 29 ULTIMI CHIARIMENTI CIRCOLARE 17/E del 24 aprile 2015 Trasferimento mortis causa della detrazione per recupero patrimonio edilizio Se il beneficiario principale lascia in eredità l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi, l’erede ha diritto a beneficiare delle rate rimanenti della detrazione a condizione che mantenga la disponibilità materiale e diretta dell’immobile per tutta la durata del rimborso (se lo concede in locazione/comodato no, per gli anni in cui il contratto è in essere). 30 ULTIMI CHIARIMENTI CIRCOLARE 17/E del 24 aprile 2015 Detrazione per l’acquisto di mobili e successione Le rate del bonus mobili sostenute dal deceduto non possono essere trasferite agli eredi, diversamente da quanto avviene per le spese di ristrutturazione edilizia in quanto, seppur presupponga la fruizione della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, si tratta di una detrazione autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in 10 rate della detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione. 31 ALTRI CHIARIMENTI PRECEDENTI CIRCOLARE 11/E del 21/05/2014 Ripartizione delle spese in assenza di condominio: Anche in assenza di amministratore, è necessario che il condominio provveda a richiedere il codice fiscale (con la legge 449/1997 il condominio è divenuto sostituto d’imposta). I documenti giustificativi delle parti comuni devono essere intestati al condominio Nel bonifico occorre indicare, oltre al codice fiscale del condominio, il codice fiscale del condomino che esegue il pagamento Ripartizione delle spese sulla base dei millesimi di proprietà. 32 ALTRI CHIARIMENTI PRECEDENTI CIRCOLARE 11/E del 21/05/2014 Spese sostenute mediante finanziamento: E’ prevista la possibilità di fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici pagando a rate tramite finanziamento. E’ necessario che la società finanziaria esegua il pagamento al fornitore che ha eseguito i lavori tramite bonifico bancario e postale completo di tutti i dati previsti dalla norma, tra cui l’indicazione degli estremi della norma agevolativa nella causale di versamento ed il codice fiscale del soggetto che acquista. L’anno di sostenimento sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della società finanziaria al fornitore della prestazione. 33 ALTRI CHIARIMENTI PRECEDENTI CIRCOLARE 11 del 21/05/2014 Risparmio Energetico (65%): Sono detraibili le spese sostenute da ditte individuali o società che svolgono attività di installazione caldaie o infissi con i requisiti per il risparmio energetico (65%) per l’installazione degli stessi negli immobili strumentali presso i quali viene svolta l’attività? La detrazione compete anche per gli interventi realizzati in economia con riferimento ai costi imputabili all’intervento (es. materiali acquistati manodopera diretta, costi industriali imputabili all’intervento) in base alla corretta applicazione dei principi contabili. 34