Caso 1 - Anffas
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Caso 1 - Anffas
PARERE NON AVENTE VALORE GIURIDICO VINCOLANTE 1° CASO: “COMPORTAMENTI RIFERIBILI ALLA SFERA PERSONA CON DISABILITA’ INTELLETTIVA.” SESSUALE DI UNA C.F. ha venticinque anni, vive con la madre in una frazione isolata di un paese in cui risiedono pochi altri nuclei famigliari; è l'ultimogenito della famiglia ed ha due sorelle entrambe coniugate che vivono nei paesi limitrofi. La madre è molto protettiva nei suoi confronti e si sostituisce a lui anche nei compiti più semplici. Il padre ed un'altra sorella sono entrambe deceduti. I rapporti sociali sono poco frequenti e F. non frequenta i propri coetanei. E' stato inserito nelle scuole elementari con sostegno fino al 90; dal 91 frequenta un Centro Socio Educativo diurno. Diagnosi: insufficienza mentale medio-grave da esiti di sofferenza neonatali, (nella relazione dell'assistente sociale per l'ammissione al C.S.E. è riportata la seguente amnesi:nato a termine in centro ospedaliero da parto distocico per travaglio prolungato. Grave sindrome asfittica neonatale. Verso il primo anno di età è stato ricoverato in ospedale per ritardo dello sviluppo psicomotorio e somatico. Nel 1985, in seguito a visita neuropsichiatria, sono stati riscontrati esiti di sofferenza neonatale con prevalenza sul versante intellettivo, relativa su quello motorio. Non sono state mai evidenziate manifestazioni comiziali. F. manifesta stereotipie mimico-facciali estese agli arti superiori. Si esprime con limitata articolazione del linguaggio. Appare scarsamente orientato nel tempo e nello spazio. Possiede in modo incompleto le conoscenze di base. Presenta problemi di codifica e decodifica della parola scritta. Non accede al simbolo numerico. Invalidità del 100% per ritardo mentale grave, percepisce assegno di accompagnamento dal raggiungimento della maggiore età; non è attualmente nè interdetto nè inabilitato. Sono state proposte in passato attività occupazionali e di avvicinamento al mondo del lavoro con esiti non sempre positivi; attualmente svolge attività ergoterapeutiche presso il centro frequentato. Il motivo perché si intende segnalarlo a questo tribunale è qui riassunto. Da alcuni anni sono stati segnalati comportamenti lesivi e molestie da parte di F. riferibili alla sfera sessuale per lo più nel territorio del proprio paese ma anche all'interno e nei dintorni del Centro Socio e Educativo. Si tratta spesso di vere e proprie aggressioni nei confronti di donne di tutte le età con abbracci e palpeggiamenti che, data anche la robusta costituzione fisica del ragazzo, producono un notevole shock in chi li subisce. Come sopra riportato la maggior parte di questi episodi si verificano nel territorio vicino all'abitazione frequentato da turisti nella bella stagione. Segnaliamo anche che il luogo e comunemente utilizzato da coppie di ragazzi del posto per appartarsi. Spesso il ragazzo racconta di aver assistito ad intimità e rapporti sessuali. F. si avvicina a donne e ragazze, anche se in compagnia, tentando di abbracciarle energicamente, palpeggiando in più parti e cercando contatti fisici che richiamano i rapporti in precedenza osservati. I gesti sono eseguiti con manifesta eccitazione ed accompagnati con apprezzamenti verbali. In questi momenti F. non sembra in grado di limitare le proprie pulsioni ne di riconoscere le persone cui le sue attenzioni sono rivolte. Non sempre poi in grado di ricordare e di rielaborare quanto accaduto. Nessuno degli interventi messi in atto, compreso quelli più restrittivi, hanno avuto un esito se non temporaneo. Tali comportamenti sono negati o minimizzati dalla famiglia o dagli abitanti della frazione che pensano così di proteggerlo. La madre in particolare, con cui ha un fortissimo legame, è molto angosciata dall'idea che questo possa essere causa di un eventuale allontanamento del figlio da casa. Gravedona (CO), Palazzo Gallio Sabato 1 Luglio 2000 ore 10,00 TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI SECONDA SESSIONE C.F. ha 25 anni, vive con la madre, ha una invalidità del 100% per ritardo mentale grave, non attualmente né interdetto, né inabilitato. Aggredisce donne di tutte le età con abbracci e palpeggiamenti che, data la robusta costituzione fisica del ragazzo, producono un notevole shock in chi le subisce. Tali gesti sono eseguiti con manifesta eccitazione. Si rivolgono ad abitanti delle frazioni limitrofe ma anche a turisti. Tali comportamenti sono negati o minimizzati dalla famiglia o dagli abitanti della frazione che così possono proteggerlo. Non risultano presentate denunce nei suoi confronti. I servizi psichiatrici locali non hanno ritenuta opportuna una sua presa in carico. Alla famiglia è stato proposto di aprire un procedimento di interdizione, ma tale ipotesi non ha avuto seguito. Quesiti: 1) Cosa potrebbe accadere qualora fossero presentate denunce? Per rispondere a questa domanda occorre inquadrare giuridicamente, da un punto di vista penale e civile, la fattispecie portata alla nostra attenzione; Da un punto di vista penale, i fatti contestati erano una volta qualificati come atti di libidine violenti previsti dall'art. 521 c.p.,per i quali era prevista una pena da 2 anni a 6 anni e 9 mesi;ora tali fatti, a seguito della modifica introdotta con la legge 15.02.1996 n. 66 sono qualificati come atti di violenza sessuale e sono previsti e puniti dall'art. 609 bis/3° comma c.p. (casi di minore gravità riduzione di 2/3 rispetto alla pena prevista per la violenza sessuale da 5 a 10 anni); sicuramente tali atti integrano la sopra richiamata fattispecie incriminatrice, in quanto sono commessi al fine di soddisfare un desiderio, un istinto, una pulsione sessuale;tali reati sono perseguibili a querela di parte, ai sensi dell'art. 609 septies c.p. (il tempo per presentare querela da parte della persona offesa è di 6 mesi dalla data del fatto)a meno che non si tratti di fatti compiuti nei confronti di persona minore di anni 14 o nei casi in cui tale reato sia connesso ad un altro perseguibile di ufficio (ad es. atti osceni in luogo pubblico); la querela presentata è irrevocabile; L'art. 88 c.p. dichiara non imputabile colui che commette un reato in stato di totale incapacità di intendere e di volere; tale sembrano essere le condizioni psichiche di C.F.; colui che era stato assolto ai sensi dell'art. 88 c.p. se ritenuto pericolo socialmente, può però essere ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario; tale misura, tra l'altro, potrebbe essere disposta in via provvisoria dal GIP durante la fase delle indagini preliminari, in caso di notevole pericolosità, ai sensi dell'art. 312 c.p.p. è chiaro che sino ad ora C.F. non è mai stato chiamato a rispondere dei propri gesti, ma ciò non toglie che ciò possa avvenire in futuro a causa di querele; con ciò si è risposto alla domanda: cosa potrebbe accadere se fossero sporte denunce; da un punto di vista civilistico, ritiene a Questo Tribunale che la via da percorrere sia una procedura di interdizione,che può essere avviata o dai famigliari o dai servizi sociali o direttamente dalla Procura della Repubblica sulla base di informative inviate o dai servizi sociali o dalla polizia giudiziaria. 2) Come è possibile tutelare il ragazzo? La procedura di interdizione, di per sè, non è sufficiente tutelare il ragazzo, ma solo a certificare la sua incapacità di intendere e di volere. In realtà la effettiva tutela del ragazzo viene realizzata dalle modalità con cui viene attuata la tutela, e dalle modalità con cui lo stesso viene seguito nei casi in cui lo stesso esce di casa. Per evitare i comportamenti di cui si è parlato, occorre che lo stesso sia accompagnato quando esce di casa. Qualora vi sia un componente della famiglia che sia in grado di occuparsi a tempo pieno di tale incombente, non vi sono problemi. Nel caso in cui ciò non sia possibile, occorre che della situazione si facciano carico i servizi sociali o associazione di volontariato. Stante la frequenza di episodi simili a quelli denunciati, si potrebbe pensare alla creazione di strutture o associazioni intercomunali che si occupino dell'accompagnamento di queste persone nei momenti di socialità. 3) Quali sono le responsabilità della famiglia in un caso come questo? Le responsabilità della famiglia, in questi come in altri casi, sono di ordine etico-morale e di ordine giuridico; la responsabilità fondamentale della famiglia consiste nel tutelare al meglio i propri componenti, nel contemperare tale atteggiamento con il rispetto dei diritti dei terzi; nel presente caso, parallelamente al versante assistenziale e medico, una adeguata tutela consisterebbe nel promuovere la procedura di interdizione e dichiararsi disponibile ad accettare di svolgere l'oneroso compito della tutela; 4) Quali sono le responsabilità dei Servizi Sociali in caso come questo? Sono notevoli, dal campo dell'assistenza medica, del sostegno psicologico dell'accompagnamento, al campo della consulenza legale, al rapporto con l'autorità giudiziaria; 5) Quali sono i referenti Istituzionali in cui possono essere sottoposti i quesiti e i dubbi? I servizi sociali, un avvocato la Magistratura, sia civile (giudice che si occupa delle interdizioni) sia penale (pubblico ministero che si occupa dell'avvio della procedura di interdizione dei procedimenti penali in caso di presentazione di querele). Anche il tribunale dei diritti dei disabili ha la presunzione, l'ambizione, sicuramente il piacere, di presentarsi quale referente in grado di proporre soluzioni. Succede inoltre che F. sia fatto bersaglio di burle a sfondo sessuale da parte di persone del paese per lo più giovani. non risulta che al momento siano state presentate delle denunce ufficiali nei suoi confronti anche se segnalazioni dirette o indirette sono frequenti. I servizi psichiatrici territoriali a cui la famiglia lo ha più volte accompagnato, richiedono interventi medici e farmacologici, non ne hanno ritenuto opportuno la presa in carico. La situazione è a conoscenza del Sindaco del Comune di residenza anche su segnalazione degli operatori del servizio che frequenta e dell'assistente sociale. Alla famiglia è stato proposto di aprire una procedura di interdizione per avere così una maggiore tutela per il loro congiunto ed un punto di riferimento anche legale,ma tale ipotesi ha incontrato numerose resistenze e non ha ancora avuto un seguito. Diviene ora necessaria una reale valutazione della pericolosità degli atti di F. e la dove la stessa sia riscontrata quale potrebbe essere l'intervento meglio indicato valutando i legami famigliari e sociali sopra evidenziati, valutazione che si ritiene non essere rinviata. Sottoponiamo pertanto a questo Tribunale i seguenti quesiti: 1) In che maniera è possibile tutelare il ragazzo? 2) Cosa potrebbe accadere qualora fossero sporte denunce? 3) Quali sono le responsabilità della famiglia in un caso come questo? 4) Quali le responsabilità dei servizi e degli operatori degli stessi? 5) Quale è il referente istituzionale cui possono essere sottoposti i quesiti e i dubbi sottoposti? I servizi sociali, un avvocato la Magistratura, sia civile (giudice che si occupa delle interdizioni) sia penale (Pubblico Ministero che si occupa e dell’avvio della procedura di interdizione e dei procedimenti penali in caso di presentazione di querele). Anche il Tribunale dei Diritti dei Disabili ha la presunzione, l’ambizione, sicuramente il piacere, di presentarsi quale referente in grado di proporre soluzioni. Gravedona (CO), Palazzo Gallio Sabato 1 Luglio 2000