La fusione 2016-2017 - Tecnica e analisi dei bilanci

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La fusione 2016-2017 - Tecnica e analisi dei bilanci
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Le Fusioni
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Sommario
• Definizione e finalità della fusione
• Aspetti civilistici
• Aspetti contabili
• Aspetti fiscali
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Definizione e finalita’ della
fusione
Definizione
Per fusioni societarie si intendono tutte quelle operazioni straordinarie cui
sempre più spesso gli operatori economici fanno ricorso, al fine di realizzare
e rendere più efficiente la loro organizzazione produttiva.
Esse rappresentano una fase importante della vita dell’impresa ed è spesso
associata a delicati momenti di transizione.
La fusione rappresenta la forma di aggregazione aziendale più completa con
l’unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi partecipano.
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La finalità delle operazioni di fusione
I motivi per cui realizzare questa operazione sono diversi:
Produttivi
migliore utilizzo impianti, economie di scala,
integrazione di fai produttive consecutive
Tecnologici acquisizione di brevetti, licenze, conseguimento di
sinergie nella ricerca e progettazione
Logistici ottimizzazione del processo distributivo (trasporto,
magazzinaggio, ecc..)
Commerciali diminuzione della concorrenza (fusione di un
competitor), ampliamento della gama prodotti e delle possibilità in
tema pubblicitario e di commercializzazione
Amministrativi
riduzione dei costi amministrativi, possibilità di
compensare eventuali squilibri esistenti nella struttura delle imprese
che procedono alla fusione, miglioramento della posizione di
negoziazione
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Aspetti civilistici
1.1. Tipologie ed ambito soggettivo
1.2. I documenti di fusione
1.3. L’iter procedurale
1.4. Procedimenti semplificati
1.5. Procedimenti aggravati
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1.1. Tipologie ed ambito soggettivo
La classificazione delle tipologie di fusione
• Fusione in senso stretto (o “pura”)
Le società fuse si estinguono
mediante la traslazione dell’intero
patrimonio in capo ad una società di
nuova costituzione.
• Fusione per incorporazione (o “impropria”)
Le società incorporate si estinguono
mediante la traslazione dell’intero
patrimonio in capo ad una società
preesistente.
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1.1. Tipologie ed ambito soggettivo
Legge, giurisprudenza e dottrina
•
Previsioni di legge
- Escluse le società in stato di liquidazione che hanno già iniziato la distribuzione
dell’attivo (art. 2501 secondo comma).
- Fino al 2003, escluse le società soggette a procedure concorsuali.
•
Elaborazioni giurisprudenziali e sviluppi dottrinali
- Possibili le fusioni “eterogenee” (Consiglio del Notariato di Milano – massima n.
52), in tutti i casi in cui si possano fare trasformazioni eterogenee (Artt. 2500-septies
e 2500-opties).
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1.2. I documenti di fusione
1. Il progetto di fusione (art. 2501-ter)
Documento unico, redatto in forma congiunta, il cui contenuto è richiamato in via
tassativa dal Legislatore (art. 2501-ter)
In termini pubblicitari, deve essere iscritto nei 30 gg. precedenti la delibera nel
Registro Imprese competente oppure pubblicato nel sito internet delle società
partecipanti alla fusione.
E’ comunque previsto:
- la rinuncia unanime dei soci al decorso dei termini (già operante per prassi);
- il dimezzamento del termine ex art. 2505 quater;
- l’assenza di limiti al conguaglio in denaro ex art. 2505 quater;
- la possibile modifica di elementi “non incisivi” tra progetto e delibere.
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1.2. I documenti di fusione
2. La situazione patrimoniale (art. 2501-quater)
Documento redatto dall’Organo amministrativo, con l’osservanza delle norme sul
bilancio di esercizio, che deve riflettere la situazione patrimoniale ed economica di
ciascuna società, al fine di consentire un apprezzamento:
- da parte dei soci, degli elementi alla base del concambio;
- da parte dei terzi, della situazione di gestione (integrità capitale sociale).
Temporalmente deve riferirsi ad una data anteriore di non oltre 120 gg. il deposito del
Progetto presso la sede sociale o nel sito internet.
La situazione patrimoniale può essere sostituta dall’ultimo bilancio di esercizio se
questo è stato chiuso non oltre i sei mesi precedenti il predetto deposito (secondo
comma art. 2501-quater).
La situazione patrimoniale, essendo sostanzialmente a tutela degli interessi dei soci
delle società partecipanti alla fusione, non è richiesta se gli stessi (soci) vi rinunciano
all’unanimità.
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1.2. I documenti di fusione
3. La relazione degli amministratori (art. 2501quinquies)
Documento redatto da ciascun Organo amministrativo, ai sensi dell’art. 2501quinques, che illustra, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto di fusione
e, in particolare, le modalità di determinazione del rapporto di cambio.
Non è richiesta nella fusione per incorporazione di società interamente controllata,
mancando un concambio di partecipazioni e quindi una posizione dei soci da
tutelare.
Anche la relazione degli amministratori, essendo redatta nell’interesse dei soci, non
è richiesta se gli stessi vi rinunciano all’unanimità.
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1.2. I documenti di fusione
4. La relazione degli esperti (art. 2501-sexies)
Ai sensi dell’art. 2501-sexies uno o più esperti per ciascuna società devono redigere
una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che
indichi:
• a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio
proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
• b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei
metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
Relativamente alla nomina degli esperti, dal 2004 la competenza del Tribunale
permane solo laddove la società incorporante o risultante abbia il CS diviso in
azioni, o dove vi sia una richiesta di esperti comuni (non vale per S.r.l. secondo la
massima n. 28 del Notariato).
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1.2. I documenti di fusione
4. La relazione degli esperti
La relazione degli esperti non è richiesta in caso di:
- fusione per incorporazione di società posseduta al 100% (art. 2505)
- fusione per incorporazione di società posseduta al 90% (previo riconoscimento di
opzione alla vendita all’incorporante del 10%, art. 2505-bis);
- rinuncia unanime dei soci (art. 2501-sexies ottavo comma).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale e dalla prassi notarile non è altresì
necessario, tra l’altro:
-nell’incorporazione inversa a quella di cui sopra;
-nella fusione tra società possedute dallo stesso socio, o dai medesimi soci, nelle
medesime percentuali;
- nell’incorporazione “a catena” (A
B
C).
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1.2. I documenti di fusione
4. La relazione degli esperti
In tema di fusioni “eterogenee”, la riforma sancisce l’obbligo di stesura di una
relazione ex art. 2500-ter, e quindi 2343 e 2465 c.c., da parte dell’esperto
nominato per il concambio.
Tale obbligo permane, per orientamento di prassi, anche nella fusioni tra
società di capitali laddove l’aumento o il nuovo Capitale Sociale sia superiore
ai valori contabili dei beni apportati (Tribunale Milano 1989).
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1.3. L’iter procedurale
1. Il deposito (art. 2501-septies)
- Il progetto di fusione deve essere iscritto da ciascuna società nel Registro delle
Imprese competente, nel termine minimo di 30 gg. prima della data fissata per
la delibera in ordine alla fusione, salvo deroga unanime da parte dei soci.
- Il progetto nonché tutte le relazioni degli amministratori, le relazioni degli
esperti, le situazioni patrimoniali e gli ultimi tre bilanci devono essere e rimanere
depositati presso ciascuna sede sociale nel termine di 30 gg. prima della data
fissata per la delibera, salvo deroga unanime.
NB – E’ previsto il dimezzamento dei termini se non vi sono società con capitale
rappresentato da azioni (art. 2505 quater c.c.).
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1.3. L’iter procedurale
2. La decisione di fusione (art. 2502)
La fusione è decisa da ciscuna delle società che vi partecipano mediante approvazione
del relativo Progetto:
→ per le società di capitali: secondo le norme previste per le modifiche dello Statuto, e
quindi dall’assemblea straordinaria per le S.p.a. / assemblea dei soci per le S.r.l. (fatta
salva per le S.r.l. la facoltà di recesso per il socio dissenziente);
→ per le società di persone: maggioranza dei soci secondo la parte attribuita negli
utili, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà esplicita di recesso per il socio dissenziente.
La decisione in ordine alla fusione può essere rimessa agli Organi amministrativi nel
caso di incorporazione di società posseduta al 100% (art. 2505) o al 90% (art. 2505
bis), purchè previsto nello statuto sociale.
Il comma 2 dell'art. 2502 c.c. prevede la possibilità di eventuali modifiche del
progetto decise in sede deliberativa, ammettendone la liceità nella misura in cui le
stesse non siano in grado di ledere interessi di soci o di terzi.
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1.3. L’iter procedurale
3. La tutela dei creditori (art. 2503)
Ai sensi dell’art. 2503 c.c. i creditori anteriori all’iscrizione del progetto possono fare
opposizione alla decisione entro 60 gg. dall’ultima delle sue iscrizioni (con
dimezzamento dei termini se non vi sono società con capitale in azioni).
Il Tribunale, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio o se la società ha
prestato idonea garanzia, può disporre che la fusione abbia comunque luogo (rinvio
all’art. 2445 ultimo comma).
Il termine dei 60 giorni può essere evitato o anticipato se:
a) i creditori sono stati pienamente soddisfatti;
b) i creditori hanno dato il loro esplicito consenso;
c) la società ha depositato la somma necessaria presso una banca;
d) la relazione di cui all’art. 2051-sexies è stata redatta, per tutte le società
partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione che asseveri, sotto la
propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società
partecipanti alla fusione è tale da non rendere necessaria alcuna prestazione di
garanzie.
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1.3. L’iter procedurale
3. La tutela dei creditori
L’art. 2504 bis c.c. dispone espressamente che la fusione attuata mediante
costituzione di una nuova società di capitali o mediante incorporazione in una
società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità
per le obbligazioni delle rispettive società anteriori all’ultima delle iscrizioni
prescritte dalla legge, se non risulta il consenso espresso dei creditori; ipotesi
applicabile alla fusione in cui partecipano società di persone.
In tema di obbligazioni, esiste una norma specifica, ovvero l’art. 2503-bis, c.c.:
- opposizione possibile per gli obbligazionisti salvo il caso in cui assemblea
obbligazionisti approva progetto di fusione
- Facoltà di conversione per i portatori di obbligazioni convertibili (90 gg) e
comunque mantenimento di diritti equivalenti per i non convertitori
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1.3. L’iter procedurale
4. Comunicazioni sindacali
A seguito di operazioni di fusione, è altresì necessario regolare i rapporti di lavoro
pendenti con il personale impiegato dalle società partecipanti all'operazione.
A tal fine, troverà applicazione l'art. 2112 cod. civ., dettato in tema di trasferimento
di azienda, secondo cui in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro
continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Inoltre, ai sensi dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, quando si intende
effettuare un trasferimento d'azienda in cui sono impiegati più di 15 lavoratori le
società partecipanti all'operazione devono darne comunicazione per iscritto, 25
giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui il trasferimento o che sia raggiunta
l'intesa vincolante tra le parti, alle rispettive rappresentanze sindacali (o RSA)
costituite nell'unità produttiva interessata, nonché alle rispettive associazioni di
categoria.
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1.3. L’iter procedurale
5. L’atto di fusione
Contratto stipulato innanzi al notaio, previo decorso dei termini stabiliti per la
tutela dei creditori da parte degli amministratori delegati → si chiude l’iter
procedimentale.
L’atto deve essere “depositato in ogni caso per l’iscrizione, a cura del notaio o
degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante,
entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la
sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della
società incorporante”, e nell’ordine per cui “il deposito relativo alla società
risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi
alle altre società partecipanti alla fusione”.
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1.3. L’iter procedurale
6. Gli effetti della fusione
Con l’ultima delle iscrizioni, la società risultante o incorporante succede negli
obblighi e nei diritti delle società estinte.
- Nella fusione per incorporazione è possibile operare una postdatazione con
riferimento a tutti gli effetti.
- Limitatamente agli “effetti contabili” (imputazione delle operazioni delle società
scomparse) e alla “partecipazione agli utili delle partecipazioni assegnate a
concambio”, è altresì possibile operare una retrodatazione, con un riconoscimento
fiscale ai sensi dell’art. 172, comma 9 d e l T.U.I.R. (anche nella fusione pura e
quindi se le operazioni furono effettuate in un periodo in cui il soggetto
risultante ancora non esisteva).
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1.3. L’iter procedurale
Riepilogo
Approvazione progetto di fusione, situazione patrimoniale e relazione amm.ri
Deposito presso la sede sociale (30gg. prima di quello delle delibere di fusione)
Deposito ed iscrizione nel registro delle imprese del progetto
Assemblee delle società partecipanti per le decisioni in ordine alla fusione (30gg.
dall’iscrizione del progetto nel registro delle imprese)
Deposito ed iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di fusione
Termine per consentire l’opposizione dei creditori (60gg. dalla data di iscrizione delle
delibere)
Stipula atto di fusione
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1.4. Procedimenti semplificati
Incorporazione di società interamente posseduta (art. 2505 c.c.):
- il Progetto di fusione è semplificato (es. no rapporto cambio)
- non è necessaria la relazione degli amministratori
- non è necessaria la relazione degli esperti
- può essere deliberata dal CDA
Incorporazione di società posseduta al 90% (art. 2505-bis c.c.):
- non è necessaria la relazione degli amministratori
- non è necessaria la relazione degli esperti
- può essere deliberata dal CDA
Fusioni non coinvolgenti S.p.A./S.a.p.a (art. 2505- quater c.c.)
Tutti i termini di cui algi artt. 2501-ter 2501-septies e 2503 sono ridotti alla
metà.
N.B. La partecipazione al 100% o al 90% deve verificarsi al momento
dell’atto di fusione.
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1.5. Procedimenti aggravati
Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (LBO) (art.
2501-bis):
- Progetto fusione aggravato (indicazione risorse finanziarie)
- Relazione amministratori aggravata (piano economico)
- Relazione esperti più dettagliata
- Relazione società di revisione
Fusione cui partecipi una quotata:
Adempimenti aggiuntivi (di informativa a Consob e mercato) previsti dal TUF
(d.lgs n. 58/98)
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1.5. Procedimenti aggravati
art 2501-bis C.c.:
Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
(Merger leveraged buy out)
finanziamenti
NewCo
Banca
acquisto
garanzie
100%
azioni e
fusione
Target
Ripianamento del debito
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2. Aspetti contabili
2.1. I bilanci di fusione
2.2. Il rapporto di concambio
2.3. Le differenze di fusione
2.4. Le scritture contabili
2.5. La fusione “inversa”
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2.1. I bilanci di fusione
I quattro (possibili) bilanci
1) La situazione patrimoniale di ciascuna società
Sostituibile dal bilancio di esercizio (se progetto di fusione depositato entro 30/6), è
redatta secondo criteri di valutazione ordinari e funge da base per la stesura del
bilancio di valutazione. Per prassi, per situazione patrimoniale si intende bilancio
completo di Nota Integrativa.
2) Bilancio di valutazione del singolo complesso
Improntato a criteri di valutazione straordinari, è funzionale alla determinazione del
valore economico (VE) del complesso aziendale e quindi del rapporto di concambio.
Non serve nelle operazioni dove non c’è concambio.
3) Il bilancio di chiusura delle società fuse
E’ necessario, in ossequio al disposto fiscale, laddove l’operazione non sia retrodata e
quindi si origini un autonomo periodo d’imposta.
4) Il bilancio di apertura della società risultante
Bilancio di consolidamento delle poste contabili alla data di effetto della fusione.
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2.2. Il rapporto di concambio
Definizione
La fusione è un’operazione di “sviluppo esterno”, attuata utilizzando come
contropartita non il denaro, come nella mera acquisizione, quanto le partecipazioni al
capitale della società nuova o incorporante. Queste sono assegnate in sostituzione delle
partecipazioni afferenti le società scomparse sulla base del predetto rapporto di
concambio, la cui corretta determinazione appare pertanto obiettivo primario al fine
di garantire il pieno rispetto delle posizioni patrimoniali.
Il rapporto di concambio (RDC) esprime il numero di partecipazioni nella società
risultante o incorporante da assegnare ai soci delle società fuse in corrispondenza di
un quantitativo minimo delle azioni da annullare ed è calcolato previa valutazione dei
complessi aziendali interessati.
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2.2. Il rapporto di concambio
Il RDC nella fusione
Il RDC è frutto della considerazione secondo cui, fissato liberamente, nel rispetto dei
limiti civilistici, un certo capitale “nominale” della Newco o incorporante, la
partecipazione allo stesso da parte delle singole società dovrà essere proporzionale
alla quota di Capitale Economico apportata da ciascuna all'aggregato.
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2.2. Il rapporto di concambio
Il RDC è poi determinato rapportando il numero di azioni (o quote) che esprime
la quota di capitale di spettanza della specifica compagine sociale, così
determinata, al numero di azioni (o quote) in cui è diviso il relativo capitale
sociale.
Il rapporto di cambio esprime quindi il numero di azioni (o quote) del capitale sociale
che vanno attribuite a ciascuna compagine sociale (delle società fuse o
dell’incorporante/incorporata) sulla base del valore economico effettivo delle società
partecipanti alla fusione.
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2.2. Il rapporto di concambio
Il RDC nella fusione “pura”: esemplificazione
1) Quote di capitale sociale (CS) di spettanza delle due compagini sociali
Società Alpha: socio A 50% - socio B 50%
W Alpha = valore economico effettivo società Alpha
Società Beta: socio C 50% - socio D 50%
W Beta = valore economico effettivo società Beta
CS Alpha
100
CS Beta
100
W Alpha
1.000
W Beta
500
Wa
Wb
500
500
Wc
Wd
250
250
Fissato liberamente a 60 il CS della Newco, la quota X a servizio dei soci di Alpha è data dalla
proporzione "CS di Newco : W di Newco = X : W di Alpha" .
60 : 1.500 = X : 1.000
X = 40
La quota Y a servizio dei soci di Beta è ottenuta per mera sottrazione = 60 - X = 20
2) RDC e assetto della Newco
Ipotizzando un VN delle singole azioni pari a 1, i RDC e le posizioni patrimoniali finali dei singoli
possono essere così sintetizzate:
RDC Alpha = 40 / 100 = 2/ 5 RDC Beta = 20 / 100 = 1 / 5
%
W
Socio A : 20 azioni Newco in luogo di 50 Alpha
33,3%
500
Socio B: 20 azioni Newco in luogo di 50 Alpha
33,3%
500
16,7%
250
Socio C: 10 azioni Newco in luogo di 50 Beta
16,7%
250
Socio D: 10 azioni Newco in luogo di 50 Beta
100,0%
1.500
30
2.2. Il rapporto di concambio
Il RDC: aspetti operativi
Le formule devono essere sempre ponderate per considerare l'eventuale diverso
VN delle azioni da annullare rispetto a quello delle azioni da assegnare (nella
fusione per incorporazione, non nella pura).
Un aspetto ricorrente della fusione è la produzione in capo ai singoli soci della
società fusa di un numero frazionario di azioni. E’ spesso risolto a mezzo processi di
arrotondamento, con conguagli in denaro.
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2.3. Le differenze di fusione
Le differenze di concambio e di annullamento
• Le differenze di concambio
La loro emersione prescinde dal tipo di fusione attuata, giacché trattasi nella
fattispecie della differenza positiva o negativa eventualmente riscontrata tra
l'aumento di capitale, operato sulla base del concambio, e il patrimonio netto della
società fusa assunto come parametro. Esse rappresentano quindi il rapporto esistente
tra il valore economico della società risultante ed il valore nominale delle nuove
partecipazioni attribuite ai suoi nuovi soci.
• Le differenze di annullamento
Le differenze di annullamento nascono unicamente nelle fusioni per incorporazione di
società partecipate, e derivano dalla differenza tra il costo di iscrizione della
partecipazione a bilancio e la corrispondente frazione di patrimonio netto acquisita.
A differenza delle prime, quindi, le stesse sono strettamente attinenti alla sola sfera
economico-patrimoniale della società incorporante.
N.B. Spesso capita di trovarsi di fronte a differenze sia di concambio che di
annullamento nell’ambito della stessa operazione quando la incorporante possiede
una partecipazione della incorporata inferiore al 100%.
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2.3. Le differenze di fusione
RILEVAZIONI CONTABILI
Da un punto di vista contabile le differenze di fusione rappresentano poste di pareggio
che vengono generate dal consolidamento dei valori contabili provenienti dal patrimonio
trasferito in capo alla società incorporante.
Si potrà quindi avere:
- disavanzo da concambio: quando l’aumento di capitale sociale deliberato
dall’incorporante è superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto trasferito;
- disavanzo da annullamento: quando il valore contabile della partecipazione
nell’incorporata è superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto trasferito;
- avanzo da concambio: quando l’aumento di capitale sociale deliberato
dall’incorporante è inferiore alla corrispondente quota di patrimonio netto trasferito;
- avanzo da annullamento: quando il valore contabile della partecipazione
dell’incorporata è inferiore alla corrispondente quota di patrimonio netto trasferito.
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2.3. Le differenze di fusione
Fusione per incorporazione: esempio
Prendiamo in esame un caso in cui l’incorporante detiene una partecipazione
dell’incorporata non totalitaria, occorre quindi rilevare sia la differenza da concambio che
la differenza da annullamento. Tali differenze non possono essere compensate nella
contabilità della incorporante.
Società A - incorporante
ATTIVO
Attività
Azioni (40%) di B
Tot.
PASSIVO
Patrimonio
netto
1.600
600 Passività
2.200 Tot.
1.200
1.000
2.200
CS
1.000 Riserve 200
WA 3.000
Nr azioni CS 100 azioni da 10€
Società B - incorporata
ATTIVO
Attività
Tot.
PASSIVO
1.600 Patrimonio netto
Passività
1.600 Tot.
1.200
400
1.600
CS
1.000 Riserve 200
WB 1.600
Nr azioni CS 200 azioni da 5€
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2.3. Le differenze di fusione
Fusione per incorporazione: esempio (segue)
a) Rapporto di cambio
Wa + Wb (terzi) = 3.000 + 960 (1.600 x 60%) = 3.960
Soci società A: 3.000 / 3.960 = 0,76
Soci società B: 960 / 3.960 = 0,24
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2.3. Le differenze di fusione
Fusione per incorporazione: esempio (segue)
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2.3. Le differenze di fusione
Fusione per incorporazione: esempio (fine)
• Scritture incorporante
1) acquisisce saldi contabili di B
2) Rileva disavanzo annullamento e avanzo da
concambio
• Società A post fusione
1) Il Capitale Sociale aumenta da 1.000 a 1.320
2) Il disavanzo potrà essere imputato ad
incremento di attività di B
3) L’avanzo ha natura di riserva del PN
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2.3. Le differenze di fusione
Gli aspetti qualitativi
Le differenze di fusione possono avere natura estremamente diversa tra loro,
risentendo di una serie di variabili che ne condizionano il trattamento contabile.
Particolare attenzione deve essere quindi riservata ad un'indagine delle ragioni
sottostanti la loro creazione, al di fuori di condizionamenti fiscali che possano arrivare a
modificare il giudizio maturato.
Infatti, in ogni caso, vi è sempre la possibilità di allineare i valori fiscali a quelli civilistici,
versando un’imposta sostitutiva per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
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2.4. Le differenze di fusione
Gli aspetti qualitativi: un quadro “teorico” di sintesi
Differenze di concambio
- Disavanzo di concambio: l 'aumento di CS è > del PN acquisito, tre opzioni:
1 Iscrizione nell'attivo del disavanzo, con sua ripartizione tra i beni ricevuti e/o con evidenziazione
di un avviamento autonomo
2 Riduzione del patrimonio netto a storno del disavanzo
3 Rilevazione di una componente negativa (perdita di fusione) a Conto Economico
- Avanzo di concambio: l'aumento di CS è < del PN acquisito
1 Iscrizione di una posta patrimoniale assimilabile alla riserva sovrapprezzo
2 Rettifica dei beni a bilancio (riduzione attività - incremento passività) - cattivo affare
3 Rilevazione di una componente positiva a Conto Economico – buon affare
Differenze di annullamento
Disavanzo di annullamento: il costo di iscrizione della partecipazione è > del PN corrispondente acquisito
1 Iscrizione nell'attivo, con ripartizione tra i beni o con evidenziazione di un avviamento autonomo
2 Riduzione del patrimonio nett o a storno del disavanzo
3 Rilevazione di una componente negativa (perdita di fusione) a Conto Economico
- Avanzo di annullamento: il costo di i s crizione della partecipazione è < del PN corrispondente acquisito
-
1 Iscrizione di una posta patrimoniale assimilabile alla riserva sovrapprezzo
2 Rettifica dei beni a bilancio (riduzione attività - incremento passività) – cattivo affare
3 Rilevazione di una componente positiva a Conto Economico – buon affare
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2.5. La fusione “inversa”
Le motivazioni
Le ragioni che possono guidare le parti a porre in essere una fusione inversa
(controllata incorpora controllante), in luogo di una "normale" fusione (controllante
incorpora controllata) possono essere ricondotte ad almeno tre ordini di fattori:
1. il maggior grado di operatività della società partecipata rispetto alla
partecipante, che renderebbe assai gravosi adempimenti pratici quali le
comunicazioni a clienti e fornitori, il subentro nelle posizioni contrattuali o le
trascrizioni nei pubblici registri;
2. l'esistenza di posizioni soggettive in capo alla incorporante (società partecipata)
non trasmissibili di per sé alla società madre, come ad esempio particolari forme di
licenze o autorizzazioni;
3. il posizionamento sul mercato della società figlia e quindi la necessità di
conservarne la ditta.
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2.5. La fusione “inversa”
Esempio
Società A – incorporata
ATTIVO
Attività
Azioni (100%) di B
Tot.
PASSIVO
700 Capitale netto
600 Passività
1.300 Tot.
400
900
1.300
CS
400
WA irrilevante
Nr azioni CS 400 azioni da 1€
Società B - incorporante
ATTIVO
Attività
Tot.
PASSIVO
400 Capitale netto
Passività
400 Tot.
300
100
400
CS
300
WB irrilevante
Nr azioni CS 300 azioni da 1€
1) La società B (controllata) incorporante iscrive l’attivo, il passivo dell’incorporata e il corrispondente patrimonio netto
contabile
Società B + Società A
ATTIVO
Attività (B)
Attività (A)
Azioni proprie (B)
Tot.
PASSIVO
400 Capitale netto A
700 Capitale netto B
600 Passività A
Passività B
1.700 Tot.
400
300
900
100
1.700
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2.5. La fusione “inversa”
Esempio (segue)
2) Elide la partecipazione in sé medesima e il patrimonio netto contabile dell’incorporata
Società B dopo la fusione
ATTIVO
Attività (B)
Attività (A)
Disavanzo da annullamento
Tot.
PASSIVO
400 Capitale netto A
700 Capitale netto B
200 Passività A
Passività B
1.300 Tot.
300
900
100
1.300
3) Allinea il proprio capitale sociale al patrimonio netto contabile ante fusione dell’incorporata (OIC 4)
Società B dopo la fusione
ATTIVO
Attività (B)
Attività (A)
Disavanzo da annullamento
Tot.
PASSIVO
400 Capitale netto A
700 Capitale netto B
300 Passività A
Passività B
1.400 Tot.
400
900
100
1.400
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3. Aspetti fiscali
1. Il principio di neutralità
2. I fondi in sospensione
3. Le perdite
4. La retrodatazione
5. L’elusione
6. Imposte indirette
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1. Il principio di neutralità
Regola generale
La fusione è “neutrale”, ossia non suscettibile di generare componenti positivi o
negativi di reddito né in capo alla società incorporante o risultante dall’operazione,
né in capo ai soci della o delle società fuse.
Le disposizioni che recano la disciplina fiscale della fusione con riferimento a tale
ambito sono i primi 3 commi dell’art. 172 del D.P.R. n. 917/86 ed in particolare:
1. il comma 1, che stabilisce che la fusione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e
minusvalenze dei beni della fusa, comprese quelle relative a rimanenze ed avviamento;
2. il comma 2, che stabilisce che nella determinazione del reddito della società incorporante o risultante
dalla fusione non si tiene conto dell’avanzo o del disavanzo conseguenti al cambio delle azioni o quote, né
di quelle conseguenti all’annullamento di azioni. Ancora, che delle plusvalenze iscritte in bilancio a seguito
dell’imputazione del disavanzo non si tiene conto ai fini fiscali, fermo restando l’obbligo di presentare un prospetto di riconciliazione nella dichiarazione dei redditi;
3. il comma 3 che stabilisce la neutralità del concambio per i soci delle società fuse.
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1. Il principio di neutralità
Deroga (Affrancamento disavanzi di fusione)
In virtù del richiamo all’art. 176, comma 2-ter, del TUIR (conferimenti di azienda)
contenuto all’art. 172, comma 10-bis, il legislatore ha previsto, anche nell’ambito delle
operazioni di fusione, la facoltà di optare per il riallineamento dei valori fiscali a quelli
civili mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva;
I maggiori valori assoggettati ad imposizione sostitutiva (dal 12% al 16%) si considerano
riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta in cui è
esercitata l’opzione;
In caso di realizzo dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo d’imposta
successivo a quello in cui è stata esercitata l’opzione, il costo fiscale è ridotto dei
maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva; inoltre, non si tiene conto
dell’eventuale maggiore ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è
scomputata dall’IRES.
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2. I fondi in sospensione
Art. 172, co. 5, del TUIR
• Riserve in sospensione (radicale) di imposta iscritte nell’ultimo bilancio: tassate in capo al
soggetto incorporante se e nella misura in cui esse non siano ricostituite nel suo bilancio
utilizzando prioritariamente l’eventuale avanzo di fusione. In una situazione di mancanza di
riserve libere e/o avanzo insufficiente, la riserva in sospensione d’imposta radicale può essere
ricostituita vincolando in tutto o in parte il capitale sociale dell’incorporante senza che ne sia
data separata evidenza nelle poste del PN (è richiesta una specifica menzione nella NI – Cfr.
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 131/E del 18.9.2001). Ad esempio Riserve da
ammortamenti anticipati o da Condono L. 413/91;
• Riserve in sospensione (attenuta) di imposta iscritte nell’ultimo bilancio: tassabili solo in caso di
distribuzione, concorrono a formare il reddito del soggetto incorporante qualora (i) a seguito della
fusione emerga un avanzo di fusione o un aumento di capitale per un ammontare superiore al
capitale complessivo delle società partecipanti di pertinenza di terzi e da concambiare; e (ii) la
società distribuisca l’avanzo o parte del capitale ai soci. Le riserve in sospensione attenuata
imputate al capitale della società incorporata anteriormente alla fusione si intendono trasferite al
capitale del soggetto incorporante e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del
capitale. Ad esempio riserve da rivalutazione monetaria.
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3. Le perdite
Art. 172, co. 7, del TUIR
Dalla data di efficacia della fusione, subentro del soggetto incorporante negli obblighi
e nei diritti di quello incorporato relativi alle imposte sui redditi. Posizioni soggettive
escluse da tale regola:
• Perdite fiscali pregresse dell’incorporata e dell’incorporante: utilizzabili dal
soggetto incorporante nel limite dei rispettivi PN risultanti dall’ultimo bilancio
ovvero, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater, del
c.c. (senza tener conto dei conferimenti/versamenti fatti nei 24 mesi antecedenti
la data di riferimento del bilancio ovvero della situazione patrimoniale di
fusione) e a condizione che dal CE della società le cui perdite sono riportabili,
relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata,
risulti un ammontare dei ricavi e proventi dell’attività caratteristica e delle spese
per lavoro subordinato e relativi contributi superiore al 40% di quello risultante
dalla media dei due esercizi anteriori. (art. 172, settimo comma, del TUIR).
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• Interessi passivi indeducibili riportabili ex art. 96, quarto comma, del TUIR: le
limitazioni previste dall’art. 172, settimo comma, si applicano anche nei
confronti delle eccedenze di interessi passivi indeducibili delle incorporate
utilizzabili dall’incorporante.
N.B. Possibilità di disapplicare tale norma mediante la presentazione di un’istanza di
interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della L. 212/2000 recante lo Statuto dei
diritti del Contribuente.
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4. La retrodatazione
Retrodatazione contabile e fiscale
La fusione ha effetto dalla data di esecuzione dell’ultima delle iscrizioni previste
per l'atto di fusione. Tuttavia, ai fini contabili e fiscali, gli effetti possono essere
retrodatati ad una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio
di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è
chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante. Non trova invece corrispondenza
fiscale la previsione del Legislatore civilistico circa una possibile postdatazione
della fusione in termini reddituali.
Osservazioni
- Nulla osta a che in presenza di società fuse con esercizi, e quindi periodi d'imposta,
con date di chiusura diverse, si indichino due, o più, diverse retrodatazioni.
- Assenza di un limite alla retrodatazione "implicito". Ovverosia, l’impossibilità di
operare la retrodatazione per le operazioni di fusione pura sulla base della
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considerazione per cui gli effetti della fusione non potrebbero retroagire ad epoca
con riferimento alla quale il soggetto incorporante non era ancora venuto a giuridica
esistenza.
- Possibilità di retrodatare operazioni "eterogenee", ovverosia operazioni tra società
di capitali e società di persone (genericità della disposizione di legge, ma disparità di
trattamento rispetto alla disciplina dettata in materia di trasformazione). In tal caso la
tassazione si applicherà con le regole della incorporante per tutto il periodo
interessato.
- Elisione poste contabili intercompany solo nel caso di retrodatazione.
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5. L’elusione
L’art. 10-bis della Legge 212/2000
Dal 2 settembre 2015 i termini elusione (prima contrastata con l’articolo 37-bis DPR
n. 600/1973) ed abuso (prima contrastato mediante il ricorso a principi comunitari
e costituzionali di cui all’articolo 53 Costituzione) siano stati unificati e codificati dal
nuovo articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000), rubricato
“Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”.
L’istituto della fusione non può mai essere di per sé considerato elusivo.
L’eventuale giudizio negativo prodotto dal Ministero, infatti, dovrà trarre origine dal
contesto operativo in cui la specifica fusione è stata implementata, alla luce di tutti i
fatti, gli atti e negozi che, seppur non direttamente collegati all’operazione di
fusione, sono stati compiuti prima, contestualmente e dopo dal contribuente.
In questo quadro, elemento discriminante sarà spesso la capacità di quest’ultimo di
addurre valide ragioni economiche a sostegno di quanto già concretamente
operato. Come statuito dalla Corte di Giustizia, infatti, la dimostrazione della
rispondenza della fattispecie ad una precisa logica di riorganizzazione e di
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ristrutturazione delle attività svolte dalle società partecipanti alla fusione, è da
considerarsi di per sé dato sufficientemente pregante da impedire qualsiasi
censura da parte delle Autorità fiscali.
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6. Imposte indirette
Le imposte indirette nella fusione
o IVA
Operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 2, comma 3, lett.
f), del D.P.R. n. 633/1972.
o Imposta di registro
Imposta di registro in misura fissa (€ 200) ex art. 4, n. 1, lett. b), della Tariffa,
Parte Prima, del D.P.R. n. 131/1986 (TUR).
o Imposte ipotecarie e catastali
Imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (€ 200) in base all’art. 4, della
Tariffa, del D. Lgs. n. 347/1990.
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