Studio Barbi e Associati

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CIRCOLARE N. 3
03 febbraio 2016
SINTESI
Dichiarazione IVA 2016 anno 2015: prospetto di raccolta dati per il quadro VI
Questa circolare illustra alcune delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016:
- novità in termini di detrazioni per interventi di recupero edilizio (ristrutturazioni) e di risparmio
energetico;
- novità bonus mobili “giovani coppie”;
- novità IMU e TASI;
- novità “agevolazione prima casa” e nuova detrazione IVA acquisto abitazioni;
- nuovo regime forfetario per imprese e professionisti con limitato volume d’affari
DICHIARAZIONE IVA 2016: PROSPETTO DI RACCOLTA DATI PER IL QUADRO VI
Nella dichiarazione iva per l’anno 2015 è stato inserito un nuovo quadro, che deve essere compilato da tutti
i titolari di partita IVA che, nel corso dell’anno 2015, hanno ricevuto “dichiarazioni di intento” dai loro
clienti o committenti esportatori abituali, con le quali essi hanno chiesto l’applicazione del regime di non
imponibilità ex art. 8 lettera c della legge IVA agli acquisti effettuati.
In allegato alla presente circolare inviamo un file il formato xls che vi preghiamo di compilare, indicando gli
estremi delle dichiarazioni di intento ricevute (partita iva cliente, protocollo telematico o in alternativa
progressivo del cliente).
Per agevolare il trasferimento dei dati nel nostro sistema informatico, vi chiediamo di inserire i dati
direttamente nel file di excel, che ci potrà essere restituito via posta elettronica non oltre il 15 febbraio
prossimo.
DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
(persone fisiche)
La Legge di Stabilità ha prorogato a tutto il 2016 la possibilità di fruire della detrazione IRPEF a fronte delle
spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e altri interventi su immobili.
Non sono state introdotte altre modifiche, riportiamo quindi i punti salienti della misura:
Importi: la detrazione compete nella misura del 50% delle spese sostenute (pagate) nel corso dell’anno
2016. L’importo massimo della spesa agevolabile è confermato in Euro 96.000,00.
La detrazione viene fruita nel modello Unico/PF, ripartita in dieci rate annuali di pari ammontare.
Adempimenti: è necessario conservare le fatture che comprovano le spese effettuate (e/o le dichiarazioni
rilasciate dagli amministratori di condominio per le parti comuni) e la documentazione inerente alle opere
edilizie (ove esistente). È sempre indispensabile effettuare il pagamento mediante bonifico “parlante”,
riportante gli ulteriori dati richiesti dalla norma.
Spese agevolate: danno diritto a detrazione le seguenti spese:
Vicolo Della Stazione, 11 – 25122 Brescia – Telefono (030) 2400295 – Telefax (030) 294996 - e-mail: [email protected]
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 interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia effettuate
sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa. Importante chiarimento: per godere
della detrazione in questo caso è necessario che il pagamento avvenga tramite il codice fiscale del
condominio;
 interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia effettuate su singole unità
immobiliari residenziali e relative pertinenze;
 interventi destinati alla ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi (anche se
non abitativi, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza);
 realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
 eliminazione delle barriere architettoniche (es.: ascensori, montacarichi, interventi per favorire la
mobilità dei disabili in generale);
 adozione di misure finalizzate a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi (porte blindate,
inferriate, sistemi di allarme, antifurto e telesorveglianza, ecc.);
 realizzazione di opere per la cablatura degli edifici e il contenimento dell’inquinamento acustico;
 realizzazione di opere per il conseguimento di risparmi energetici (con particolare riferimento
all’installazione di impianti basati su fonti rinnovabili di energia, compresi impianti fotovoltaici). In
assenza di opere edilizie è sufficiente acquisire la documentazione che attesta il risparmio conseguito.
 realizzazione di misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica;
 bonifica dell’amianto ed esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici.
È necessario tenere conto anche degli interventi già iniziati in anni precedenti ai fini del calcolo del
massimale agevolabile.
DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
(persone fisiche, imprese individuali, società di persone e di capitali)
Anche in questo caso la Legge di Stabilità ha introdotto la proroga della misura sino a tutto il 2016. Sono
state però ampliate le spese che danno diritto ad agevolazione ed è stata prevista, in alcuni casi, la
possibilità di accedere al beneficio anche da parte dei contribuenti “incapienti”.
Importi: la detrazione spetta, come in passato, nella misura del 65% delle spese sostenute nell’anno 2016.
Sono previsti massimali variabili in funzione dei diversi interventi realizzati.
La detrazione viene fruita nel modello Unico/PF, Unico/SP o Unico /SC, ripartita in dieci rate annuali di pari
ammontare.
Importi e spese agevolate:
 interventi di riqualificazione energetica di edifici che consentono di conseguire significativi risparmi nel
fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione invernale:
detrazione massima Euro 100.000,00, corrispondente ad una spesa di Euro 153.846,00;
 intereventi su strutture opache verticali (pareti) e orizzontali (coperture e pavimenti), finestre
comprensive di infissi:
detrazione massima Euro 60.000,00, corrispondente ad una spesa di Euro 92.307,69;
 installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali:
detrazione massima Euro 60.000,00, corrispondente ad una spesa di Euro 92.307,69;
 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a
condensazione, di pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici:
detrazione massima Euro 30.000,00, corrispondente ad una spesa di Euro 46.153,05;
 acquisto e posa in opera di schermature solari (tende e frangisole):
detrazione massima Euro 60.000,00, corrispondente ad una spesa di Euro 92.307,69;
 acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili:
detrazione massima Euro 30.000,00, corrispondente ad una spesa di Euro 46.153,05;
 Acquisto e posa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di
riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative (NOVITA’ 2016):
la norma non prevede l’ammontare massimo della spesa agevolabile.
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Contribuenti incapienti: anche questa è una novità 2016. Relativamente alle sole spese sostenute a fronte
di interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici condominiali, i contribuenti che non
hanno la possibilità di fruire della detrazione in quanto dichiarano un reddito imponibile insufficiente
possono optare per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione non recuperabile, ai fornitori che
hanno effettuato i lavori, ottenendo così una riduzione dell’importo dovuto.
Le modalità pratiche di applicazione di questa misura saranno definite da un apposito provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate.
LA DETRAZIONE SU MISURE ANTISISMICHE E SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI
(persone fisiche)
In alternativa alla misura già descritta nel paragrafo dedicato agli interventi per il recupero del patrimonio
edilizio, danno diritto ad una detrazione maggiorata al 65% le spese relative all’adozione di misure
antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici sostenute su immobili
adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
Rimane fermo il limite massimo di spesa in Euro 96.000.
BONUS “MOBILI ED ELETTRODOMESTICI”
(persone fisiche)
È confermata la proroga della detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di Euro 10.000, riconosciuta
ai soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella
categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del
patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015).
La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31/12/2016 (anziché fino al 31/12/2015).
BONUS “MOBILI GIOVANI COPPIE” (NOVITA’ 2016)
(persone fisiche)
È stata introdotta una nuova detrazione IRPEF:
- riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi):
 che costituiscono nucleo familiare da almeno tre anni;
 in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni di età;
 acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (la norma non precisa i termini
temporali relativi all’acquisto);
- pari al 50%, su una spesa massima di Euro 16.000, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo
dell’abitazione.
Detta spesa deve essere sostenuta dall’01/01 al 31/12/2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote
annuali. Tale detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio né con il bonus “mobili ed elettrodomestici”.
NOVITA’ IMU
(persone fisiche, imprese individuali, società di persone e di capitali)
Viene modificata per tutti i Comuni la disciplina degli immobili non di lusso concessi in comodato,
prevedendo l’abbattimento della base imponibile al 50% a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- l’immobile sia concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come
abitazione principale;
- il comodatario risieda nell’abitazione concessa in comodato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel
Comune i cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
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il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato
l’immobile concesso in comodato.
Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per attestare
il possesso dei requisiti richiesti.
-
Viene prevista una riduzione del 25% all’IMU dovuta sugli immobili locati a canone “convenzionato”.
È riconosciuta l’esenzione IMU per i terreni agricoli:
- ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla C.M. 14/06/1993, n. 9;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla
loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001;
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
NOVITA’ TASI
(persone fisiche, imprese individuali, società di persone e di capitali)
Viene introdotta l’esenzione dall’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. In caso di
immobili locati, se sono abitazione principale per il conduttore sarà dovuta solo la quota dell’imposta a
carico del proprietario.
Sono escluse le sole abitazioni classificate “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).
Ai fabbricati classificati come “beni merce” posseduti dall’impresa costruttrice si applica un’aliquota ridotta
dello 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati (i Comuni potranno
aumentare tale aliquota fino allo 0,25% o ridurla fino ad azzerarla).
Viene prevista una riduzione del 25% alla TASI dovuta sugli immobili locati a canone “convenzionato”.
RIACQUISTO DELLA “PRIMA CASA”
(persone fisiche)
Viene modificato il meccanismo di mantenimento delle agevolazioni in caso di cessione dell’immobile
acquistato con le agevolazioni “prima casa” e di acquisto di un altro immobile.
Sino al 2015, per non perdere il beneficio era necessario vendere l’immobile posseduto e, in un momento
successivo, acquistare una nuova abitazione.
Dal 2016 è possibile acquistare una nuova abitazione, godendo del beneficio “prima casa”, anche prima
della vendita dell’immobile già posseduto (ed acquistato con le agevolazioni). Esso dovrà essere ceduto
entro un anno dall’acquisto della “nuova prima casa”, pena la decadenza dalle agevolazioni.
DETRAZIONE IVA ACQUISTO ABITAZIONI
(persone fisiche)
È possibile detrarre dall’IRPEF un importo pari al 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di abitazioni, di classe
energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.
L’agevolazione è applicabile solo agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016 e viene ripartita in dieci
rate annuali.
REGIME FORFETTARIO
(imprese individuali e lavoratori autonomi)
Il regime forfetario per il calcolo del reddito di impresa e lavoro autonomo introdotto lo scorso anno è stato
modificato in modo da renderlo maggiormente fruibile. Nella sua prima versione esso prevedeva limiti
massimi al fatturato tali da renderlo sostanzialmente inapplicabile per molte categorie, ora invece gli
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importo sono stati più ragionevoli, e sono stati allentati anche alcuni vincoli di accesso (es.: presenza di
redditi di lavoro dipendente).
Dettagliamo di seguito le modifiche introdotte.
a. aumento del limite di ricavi / compensi: è stato aumentato il limite dei ricavi / compensi per ciascuno
dei nove gruppi di attività (non risultano variati i correlati coefficienti di redditività), come riportato nella
seguente tabella:
TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ
Codice attività ATECO
Vecchi limiti
Nuovi limiti
Gruppo di settore
2007
ricavi/compensi ricavi/compensi
Industrie alimentari e delle
(10 – 11)
35.000
45.000
bevande
Commercio all’ingrosso e al
45 – (da 46.2 a 46.9) –
40.000
50.000
dettaglio
(da 47.1 a 47.7) – 47.9
Commercio ambulante e di
47.81
30.000
40.000
prodotti alimentari e bevande
Commercio ambulante di altri
47.82 – 47.89
20.000
30.000
prodotti
Costruzioni e attività
(41 – 42 – 43) – (68)
15.000
25.000
immobiliari
Intermediari del commercio
46.1
15.000
25.000
Attività dei servizi di alloggio
(55 – 56)
40.000
50.000
e di ristorazione
Attività professionali,
(64 – 65 – 66) – (69 – 70
scientifiche, tecniche,
– 71 – 72 – 73 – 74 – 75)
15.000
30.000
sanitarie, di istruzione, servizi
– (85) – (86 – 87 – 88)
finanziari ed assicurativi
(01 – 02 – 03) – (05 – 06
– 07 – 08 – 09) – (12 – 13
– 14 – 15 – 16 – 17 – 18
– 19 – 20 – 21 – 22 – 23
– 24 – 25 – 26 – 27 – 28
– 29 – 30 – 31 –32 – 33)
Altre attività economiche
– (35) – (36 – 37 – 38 –
20.000
30.000
39) – (49 – 50 – 51 – 52 –
53) – (58 – 59 – 60 – 61 –
62 – 63) – (77 – 78 – 79 –
80 – 81 – 82) – (84) – (90
– 91 – 92 – 93) – (94 – 95
– 96) – (97 – 98) – (99)
Coefficiente
redditività
40%
40%
40%
54%
86%
62%
40%
78%
67%
b. Limite del reddito da lavoro dipendente / pensione: tra le condizioni per l’accesso al regime in esame è
specificato che il reddito d’impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di
lavoro dipendente / assimilato (compreso il reddito da pensione). Tale condizione non va verificata in
caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se l’importo del reddito di lavoro dipendente e
assimilato non risulta superiore ad Euro 20.000. È introdotta la previsione in base alla quale non
possono avvalersi del regime in esame i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di
lavoro dipendente / assimilato (compreso il reddito da pensione) eccedenti Euro 30.000. La condizione
non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro.
c. Contribuenti “start-up”: per i soggetti che intraprendono una nuova attività, è prevista la riduzione
dell’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% in luogo dell’aliquota ordinaria del 15% per i primi cinque
anni. Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o
d’impresa, anche in forma associata o familiare;
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- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo (escluso il caso in cui la stessa
costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione);
- qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei
ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi /
compensi previsti per il regime forfetario.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% è stata riconosciuta per il 2016 – 2019
anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando il regime forfettario.
d. Nuovo regime previdenziale: è stato disposto che il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini
previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%. È confermata la regola
in base alla quale la riduzione contributiva si riflette sull’accredito dei contributi.
Il regime forfetario, come lascia intendere il nome stesso, prevede la determinazione del reddito in modo
automatico, applicando ai ricavi (che devono essere fatturati) le percentuali indicate nella tabella sopra
riportata. Si prescinde quindi dalla rilevazione e registrazione dei costi sostenuti, che non rilevano ai fini del
calcolo di contributi previdenziali ed imposte.
Dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali versati, e l’importo netto è assoggettato
ad imposta sostitutiva con aliquota fissa del 15% (sostituisce IRPEF, relative addizionali ed IRAP).
I contribuenti che applicano questo regime sono esentati dagli studi di settore e da tutti gli adempimenti
IVA (come nel regime dei minimi).
Il sistema forfetario è definito come “regime naturale”, intendendosi che un imprenditore o professionista
che ne rispetta i requisiti dovrà applicare il nuovo regime, salvo opzione per il calcolo del reddito con le
regole ordinarie.
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento.
Cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti.
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