acli – belgio - Asbl ACLI Belgique

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BELGIË
ACLI – BELGIO
BELGIQUE
Bruxelles 28-08-09
DOPPIA CITTADINANZA
ACLI BELGIO
1.
Ciò che è stato
La normativa sulla cittadinanza, e quindi tutte le vicende relative all’acquisto e perdita di tale status,
rappresenta una materia che di regola viene gelosamente custodita da parte dei singoli stati nazionali,
che malvolentieri accettano di cedere pezzi della propria sovranità su queste tematiche.
La normativa italiana sulla cittadinanza è rappresentata dalla legge nr. 91 del 5 febbraio 1992. Tale
testo ha riformato profondamente la disciplina italiana sulla cittadinanza, che in precedenza faceva
riferimento alla legge 13 giugno 1912, n. 555.
L’attuale legge contiene principi innovatori rispetto alla previgente normativa che possono
riassumersi nei seguenti:
•
•
•
definitivo riconoscimento dell’uguaglianza tra l’uomo e la donna;
ammissione dei casi di doppia cittadinanza;
forte rilievo riconosciuto alla manifestazione di volontà della persona.
Per quanto attiene la perdita, o meglio, la rinuncia alla cittadinanza italiana in caso di acquisto di
una cittadinanza straniera, si fa riferimento alla norma contenuta nell’art. 11 della legge nr. 91/1992.
“ Il cittadino che possiede, acquista, o riacquista una cittadinanza straniera
conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca
all’estero la propria residenza”.
La norma rappresenta, in maniera evidente, l’applicazione del principio della manifestazione di
volontà della persona in occasione di mutazioni dello status civitatis.
1
In caso di acquisto di una cittadinanza straniera, la perdita della cittadinanza italiana è quindi
conseguenza di un’esplicita – e del tutto volontaria! – rinuncia da parte del cittadino. Viene quindi
escluso qualsiasi tipo di automatismo, salvo i casi previsti dall’art. 12 (perdita per sanzione)1 e
dall’art. 3 comma 3 (perdita per revoca di adozione)².
Il vantaggio di tale scelta appare evidente. Consente infatti, al connazionale il mantenimento dello
status civitatis italiano anche nell’eventualità dell’acquisto volontario di un’altra cittadinanza
straniera, offrendo al cittadino la possibilità del pieno inserimento sociale e lavorativo nel Paese
straniero che lo accoglie mediante l’acquisto di quella cittadinanza, senza che ne possa derivare come
in precedenza, la penalizzante recisione del legame giuridico con il proprio paese d’origine.
Tuttavia, come qualsiasi altra legge interna italiana, anche la legge sulla cittadinanza incontra un
limite, per quanto attiene la sua applicazione, nell’eventuale esistenza di norme internazionali di natura
pattizia. Queste, infatti, prevalgono in via gerarchica sulla norma di diritto interno, impedendone
l’applicazione.
Questo principio di carattere generale trova un’esplicita conferma all’art.26, comma 3 della legge del
1992, che recita “Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali”.
L’Italia unitamente all’Austria, alla Danimarca, alla Francia, alla Gran Bretagna, al Lussemburgo, alla
Norvegia, ai Paesi Bassi, alla Spagna, alla Svezia e all’Irlanda ha sottoscritto e ratificato la
Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e
sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima.
Secondo l’art. 1 della suddetta Convenzione i cittadini degli Stati contraenti incorrono nella perdita
della loro precedente cittadinanza nel caso di acquisto della cittadinanza di uno dei Paesi che hanno
sottoscritto e ratificato la Convenzione medesima.
Pertanto, nel caso in cui un cittadino italiano acquisti volontariamente la cittadinanza di uno dei Paesi
contraenti la Convenzione, incorrerà nella perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 1 della
norma convenzionale.
1
Art. 12,1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica
da uno Stato o ente pubblico estero (…) ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel
termine fissato, all’intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio
militare. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia
addandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza
esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento
della cessazione dello stato di guerra.
² Art. 3 comma 3. Qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che
sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
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Come riportato chiaramente all’articolo 1, la Convenzione di Strasburgo del 1963 esplica i suoi effetti
nei rapporti bilaterali tra i singoli Stati contraenti (o meglio, nei confronti dei cittadini degli Stati
contraenti):
“I cittadini maggiorenni delle Parti Contraenti che acquistano, a seguito di una espressa
manifestazione di volontà, per naturalizzazione, opzione o reintegrazione, la cittadinanza di
un’altra Parte, perdono la loro cittadinanza precedente: essi non possono essere autorizzati a
conservarla”
Ai fini dell’applicazione delle norme della Convenzione non è quindi sufficiente che solamente uno
Stato abbia aderito alla Convenzione, ma è anzi necessario che entrambi gli Stati, quello di origine
del richiedente e quello di cui si chiede la cittadinanza, siano parti a tutti gli effetti dell’accordo. In
altre parole, le norme della Convenzione non hanno nessuna rilevanza per i cittadini il cui Stato
d’origine non abbia contratto la Convenzione, così come non trovano applicazione quando un cittadino
di uno Stato aderente la Convenzione richieda ed ottenga la cittadinanza di un altro Stato che di tale
accordo non faccia (più) parte.
Secondo i dati del MAE, i cittadini italiani residenti in Belgio sono 243.280 unità.
Secondo i dati ufficiali belgi, i cittadini italiani residenti in Belgio sono 179.000.
Dagli inizi degli anni 80, il numero di persone che hanno acquistato la nazionalità belga è importante.
Le naturalizzazioni sono oramai superiori al saldo migratorio. Queste richieste di naturalizzazioni si
verificano sopratutto nelle comunità marocchine e turche.
72% dei Turchi residenti in Belgio sono belgi, 68% dei Marocchini residenti in Belgio sono belgi.
Soltanto il 37% degli italiani residenti in Belgio sono belgi.
Eppure la maggioranza (53%) delle persone nate italiane sono nate in Belgio, mentre per i marocchini
ed i turchi, questa percentuale è rispettivamente del 42% e 41%. Quindi continuare a parlare di
immigrati italiani è particolarmente inappropriato.
Secondo la stessa fonte, nel 2006, le persone nate straniere in Belgio sono 1.625.362, di cui 900.473
sono rimaste straniere e 724.889 sono diventate belghe. Nel 2006, tra le persone nate straniere
(1.625.362 unità), 277.128 erano delle persone di nazionalità italiana alla nascita.
Oggigiorno (2008) il numero di stranieri in Belgio è di 971.448 unità.
Fonte.- RN - DESIE/ Caloli Nicolas Perrin
- Ufficio statistico belga
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2.
Primo cambiamento
In data 2 aprile 2007 il Belgio ha denunciato la Convenzione al fine di rendere possibile la doppia
cittadinanza per i suoi cittadini residenti all’estero e di eliminare gli ostacoli giuridici derivanti
dall’adesione alla Convenzione stessa.
Per noi italiani residenti in Belgio da decine di anni, ciò significa che sin dal 2 aprile 2008, la denuncia
belga ha restituito piena efficacità alla legge italiana del 1992.
In altri termini, il cittadino italiano residente in Belgio che ha richiesto o intende richiedere la
cittadinanza belga, non sarà più tenuto a rinunciare né a chiedere una eventuale autorizzazione a
mantenere la cittadinanza italiana.
Quindi, sin dal 2 aprile 2008, il cittadino italiano residente in Belgio può tranquillamente accedere alla
doppia cittadinanza, mantenendo il suo legame giuridico con l’Italia, al quale viene ad aggiungersi un
nuovo legame giuridico con il Belgio.
3.
Secondo cambiamento determinante
In data 27 maggio 2009, l’Italia ha denunciato la Parte I della Convenzione di Strasburgo sulla doppia
cittadinanza, conformamente all’articolo 12, paragrafo 2 della Convenzione. Di conseguenza, per tutti
gli italiani in Europa e per quanto ci riguarda in Belgio, acquisire la cittadinanza belga senza dover
rinunciare a quella italiana, è diventato possibile. Questo diritto entrerà in funzione a partire dal
1° giugno 2010, un anno dopo l’effettiva denuncia.
4.
Impegno delle ACLI Belgio
Oramai la strada è aperta per diventare cittadini a pieno titolo in Belgio, cioè dotati di tutti i diritti
politici belgi, senza però essere costretti a rinunciare al passaporto italiano. Non parliamo dei doveri
perchè quelli ce li abbiamo da sempre.
Non solo si sono aperte le porte alla doppia nazionalità, quella belga e quella italiana, ma ci siamo
avvicinati ad un’Europa più integrata.
Per le ACLI Belgio ciò significa affrontare un grosso impegno di informazione e di promozione di
questo diritto tra gli aclisti e tutti gli italiani residenti in Belgio.
Occorrerà attrezzarci per essere pronti al momento opportuno. Questo va inteso come un servizio che
le nostre strutture dovranno offrire al più gran numero di italiani del Belgio.
Le ACLI del Belgio dovranno studiare le modalità e gli strumenti necessari al raggiungimento di
questa vasta campagna d’informazione. I nostri giornali, il nostro sito web ed i contatti con la gente,
dovranno essere i nostri principali strumenti, nonchè tutti gli altri mezzi audiovisivi che riusciremo a
convincere per mettersi a disposizione di questo traguardo.
Michele Ottati
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