Notiziario ittico I° numero 2013.pub

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Notiziario ittico I° numero 2013.pub
DECRETO 19 novembre 2012
Integrazione all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse
commerciale, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000, art. 4. (13A00721) (GU n.27 del 1-2-2013)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'Organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Visto in particolare l'art. 4 relativo alla informazione dei consumatori;
Visto il Regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione Europea del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura;
Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2008 con il quale è stato approvato l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 12 agosto 2011 recante modifiche ed integrazioni all'elenco di cui al
suddetto decreto 31 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerata la necessità di apportare integrazione all'elenco di cui al decreto 31 gennaio 2008, come
successivamente modificato ed integrato, da ultimo con decreto del 12 agosto 2011;
Ritenuto opportuno prevedere una norma transitoria che consenta agli operatori della filiera di
adeguarsi alle modifiche ed integrazioni adottate con il presente decreto;
Sentita la Commissione Consultiva Centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del
31 gennaio 2012 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla proposta di doppia denominazione commerciale in lingua italiana della specie ittica Crystallogobius linearis in «Gobio
cristallino» e/o «Ghiozzetto cristallino», ai fini del'inserimento della stessa specie nell'elenco suddetto;
Decreta:
Art. 1—Ai sensi del Regolamento (CE) n. 104/2000, art. 4, e' attribuita la doppia denominazione
commerciale in lingua italiana «Gobio cristallino» e/o «Ghiozzetto cristallino» alla specie ittica
indicata nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, che integra l'elenco allegato al decreto ministeriale del 12 agosto 2011;
Art. 2— Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno efficacia nei confronti degli operatori della filiera a
decorrere dal 180° giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.
Entro tale termine gli operatori della filiera si adeguano alle denominazioni commerciali di cui all'elenco allegato al presente decreto.
Per i prodotti esposti alla vendita in imballaggi preconfezionati, l'utilizzo delle denominazioni conformi
al decreto del 31 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni e' consentito per 12 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
E' fatta salva la distribuzione e la vendita di prodotti recanti la data di confezionamento o di lotto antecedente ai termini di cui ai due precedenti commi.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
| Ordine | Famiglia | Genere e Specie | Denominazione |
Allegato
|===========|==============|=====================|==================|
|Perciformes| Gobiidae | Crystallogobius |Gobio cristallino |
|
|
|
linearis
| e/o Ghiozzetto |
dizione —Numero 1/2013
VI Anno/ n. 15– 3ª Edizione —Numero 1/2013
Distribuito in cartaceo in Area Vasta
(AVEC Emilia Centrale)
e in formato elettronico presso AUSL
e Enti Pubblici nazionali oltre agli
OSA del Settore Ittico
AUSL BOLOGNA
Dipartimento di Sanità Pubblica
Direttore Fausto Francia
Sanità Pubblica Veterinaria Area B
Direttore Franco Santachiara
Notiziario Ittico
Coordinamento Scientifico
Alfredo Mengoli
Coord. Redazione e Progetto grafico
Rosa Domina
Stampa
Centro Stampa Aziendale
Sommario:
D.M 23/12/2010: Seconda modifica al D. M. 31/1/2008
1
Sistema Rapido di Allerta per
Mangimi ed Alimenti Regione
Friuli Venezia Giulia
2
Valutazione comparativa fra
diversi sistemi di co – e decongelamento utilizzati per l’alimentazione dei Tursiopi
7
Normativa Comunitaria
10
Normativa Nazionale
18
Progetto Sharklife per la tutela
per gli squali in via di estinzione
29
Normativa Regionale
30
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sistema Rapido di Allerta per Mangimi ed Alimenti
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE O COMPOSTI A PREVALENZA ANIMALE
Numero e tipologia delle comunicazioni di allerta pervenute
Nel corso del 2011, per quanto concerne gli alimenti di origine animale, la Regione FVG è stata interessata da 79
comunicazioni di allerta, aventi lo scopo di segnalare la presenza di alimenti pericolosi per la salute umana, certificazioni fraudolente o importazioni illegali, furto e smarrimento di timbri, mangimi contaminati commercializzati sul proprio territorio.
In media ogni mese sono pervenute al nodo regionale 6,58 comunicazioni di allerta rapida.
Per quanto riguarda la natura del pericolo segnalato questo è stato di natura chimica in 17 casi, di natura biologica in
altrettanti 52 casi e di natura fisica in 1 caso soltanto. A queste vanno aggiunte le segnalazioni per 3 casi di furto e
falsificazione di timbri, 2 difetto di qualità, 3 certificazioni fraudolente dovute a importazioni illegali o commercializzazione da stabilimenti non autorizzati e 1 caso di colorazione anomala da cause ignote.
Il quadro generale viene così riassunto nel grafico 1.
Grafico 1: Natura dei pericoli segnalati in alimenti di origine animale.
Pericoli di natura chimica
I contaminanti chimici maggiormente segnalati sono stati:
Metalli pesanti (47,05%)
al t r o
C hi mi c i
Fi s i c i
Additivi non autorizzati o inibenti (5,88%)
Residui di farmaci (41,17%)
Si segnala in particolare la presenza di arsenico in mangime per gatti.
B i ol ogi c i
Si fa riferimento alla nota pervenuta dal Ministero delle
politiche agricole e forestali (ispettorato centrale repressioni frodi presso il Laboratorio di Catania) riguardante il riscontro di arsenico in 3 campioni di mangime per gatti.
La materia prima risultava importata dalla Thailandia
La contestazione veniva mossa dal MIPAAF basandosi
sulle indicazioni fornite dal Reg. 574/2011, il quale indica 25 mg/kg come livello massimo di As nella materia prima
pesce, mentre nel prodotto finito (alimento completo) il livello consentito si riduce a 2 mg/kg.
Tuttavia appare quindi evidente che il Regolamento non prevede alimenti completi (o complementari) a base di pesce, come per esempio i prodotti ricompresi nell’allerta, che avevano un contenuto minimo di tonno 60%.
I risultati analitici della contestazione mostravano infatti risultati ampiamente al di sotto dei limiti previsti per la materia prima tonno, a riprova della sicurezza dei prodotti della ditta italiana..
Purtuttavia a titolo preventivo e per ulteriore garanzia dei consumatori finali è stato deciso di sospendere la distribuzione di tutte le referenze a base di tonno carne rossa e di procedere con il ritiro.
Di seguito, nel grafico 2, viene schematizzata la distribuzione dei contaminanti chimici, segnalando nel particolare
per ciascuno il numero di notifiche cui ha dato origine.
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VI Anno/ n. 15– 3ª Ed
Grafico 2 : Distribuzione dei contaminanti chimici
chimico
6
5
4
3
chimico
2
1
sulfatiazolo
sulfamidici
sulfametaziona
sulfadiazina
robenidina
monossido di
carbonio
mercurio
inibenti
cadmio
arsenico
0
Sono stati inoltre segnalati prodotti contenenti residui di trattamenti (monossido di carbonio) che hanno interessato i
prodotti della pesca, importati da Paesi Terzi.
Pericoli di natura biologica
Le notifiche di allerta per pericolo biologico, riassunte nel grafico 3, sono scattate con maggior frequenza a seguito
del riscontro di microrganismi patogeni (63,46 % circa) e nello specifico, nell’ordine, Listeria, E. Coli e.Salmonella
Nei rimanenti casi si è trattato di infestazione da Anisakis, biotossine algali, nonché riscontro di istamina in prodotti
della pesca e non conformità per presenza di enterotossine staffilococciche.
Grafico 3: Distribuzione in base al pericolo biologico
biologico
18
16
14
12
10
biologico
8
6
4
2
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dizione —Numero 1/2013
salmonella agone
salmonella
reazione avversa
possibili germi
patogeni
Listeria
Listera e Salmonella
istamina
enterotossine
staffilococciche
E. coli
biotossine algali
bacillus cereus
anisakis
allergeni non
dichiarati
0
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Appare eclatante che moltissime allerte sono scattate a seguito del riscontro di Listeria monocytogenes. Si rammenta trattasi di un batterio considerato pericoloso soprattutto per donne in gravidanza, bambini, anziani e persone con
sistema immunitario debole.
La Listeria è un microrganismo che si trova preferibilmente nei cibi crudi carne e pesce, latte crudo, formaggi prodotti
con latte crudo, verdura e nei prodotti cotti contaminati in seguito a manipolazione.
I sintomi si manifestano subito dopo l'ingestione del cibo contaminato, oppure 3-4 settimane dopo, con febbre non
elevata e una sintomatologia simile a quella influenzale.
La dose infettiva di Listeria è piuttosto bassa: bastano infatti 100 cellule batteriche per grammo di cibo per causare
infezione.
La listeriosi può assumere due forme, quella diarroica più tipica delle tossinfezioni alimentari, che si manifesta nel
giro di poche ore dall’ingestione, e quella invasiva o sistemica, che attraverso i tessuti intestinali e il flusso sanguigno
si diffonde sviluppando forme più acute di sepsi, encefaliti e meningiti. In questo caso, tra l’ingestione del cibo a rischio e la manifestazione dei sintomi possono passare anche periodi di tempo piuttosto consistenti, in media sui 30
giorni ma in qualche caso fino a 90 giorni.
I soggetti a rischio, che abbiano ingerito alimenti potenzialmente contaminati, e che sviluppino i sintomi nei tre mesi
successivi, devono quindi sottoporsi agli esami diagnostici previsti per escludere la presenza di Listeria.
I primi sintomi sono spesso simili a quelli di altre malattie derivate da alimenti contaminati: febbre, dolori muscolari,
nausea, diarrea. Quando l’infezione si diffonde al sistema nervoso, si possono manifestare emicranie, confusione,
irrigidimento del collo, perdita dell’equilibrio o anche convulsioni.
La listeriosi è particolarmente pericolosa per le persone il cui sistema immunitario è compromesso, per le persone
anziane, per i neonati e per le donne in gravidanza.
Le donne in gravidanza sono, secondo i dati dei CDC americani, 20 volte più suscettibili alla malattia, che può causare aborto spontaneo o parto prematuro, morte in utero o infezione del feto.
I sintomi però, nel caso delle donne incinte, sono molto simili a quelli di una influenza leggera.
La diagnosi precisa di listeriosi può essere effettuata tramite analisi del sangue e/o del liquido spinale.
Breve cenno merita anche la contaminazione da E. coli in MBV di provenienza sia regionale che nazionale.
Questo inquinamento microbiologico è indice di scarsa pulizia durante le manipolazioni del prodotto stesso o di insuffiente depurazione, vista la fattispecie alimentare, MBV, considerata.
La presenza di Salmonella è stata la causa principale di allerta per i mangimi, in particolare per la farina di soia, dove è stata riscontrata S.agone e per i prodotti e le preparazioni a base di carne.
Tipologie dei prodotti interessati
Le notifiche classificate in base al prodotto coinvolto risultano essere cosi suddivise:
45 per i prodotti della pesca, 15 per le carni e derivati, 5 per i mangimi, 5 per il latte e prodotti lattiero-caseari. Le restanti notifiche riguardano miele, furto e falsificazione di timbri e farmaci veterinari con difetti di qualità. A tal proposito vedasi il grafico 4.
Grafico 4 : Prodotti oggetto di allerta
Prodotti della pesca
carne e derivati
Mangimi
Latte e derivati
Altro
Da segnalare che dei prodotti della pesca oltre un quinto è rappresentato da MBV, dove si riscontra sovente la presenza di biotossine algali e E. Coli oltre i limiti di legge. A seguire le allerte hanno riguardato salmone affumicato e
tonno fresco congelato.
Impegno dei Servizi Veterinari del FVG
A seguito della notifica di allerta, possono derivare una o più comunicazioni in merito alla distribuzione del prodotto
non conforme sul territorio di competenza di diverse ASS.
In relazione al coinvolgimento territoriale quindi, delle 79 comunicazioni pervenute, 31 hanno riguardato esclusivamente la commercializzazione dell’alimento solamente sul territorio di una singola ASL (vedasi grafico 5 di seguito
riportato).
Nel caso delle restanti 48 comunicazioni, invece, l’alimento oggetto del sistema di allerta è stato commercializzato
sul territorio di due o più Aziende Sanitarie, in altre regioni o in altri Paesi.
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Grafico 5 : Coinvolgimento delle Aziende per i Servizi Sanitari.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
As s 1
As s 2
As s 3
As s 4
As s 5
As s 6
Prodotti de lla
pe s ca
Carne e de rivati Latte e de rivati
M angim i
I
n oltre 14 occasioni sono state coinvolte tutte le ASS della Regione, mentre in alcune occasioni l’allerta non riguardava il FVG, ma vi era giunta a scopo conoscitivo-cautelativo.
Provenienza dei prodotti oggetto di allerta
Per quanto riguarda la provenienza dei prodotti 42 sono stati di provenienza Nazionale (53,16%), 23 di provenienza
comunitaria (29,11%) 14 di provenienza extracomunitaria (17,73%), così come raffigurato nel grafico 6.
I prodotti di origine comunitaria maggiormente coinvolti nelle segnalazioni di allerta sono stati di origine
spagnola e polacca (prodotti ittici) e francese (difetto di qualità in farmaci ad uso veterinario).
Per quanto riguarda i prodotti di provenienza extra-comunitaria, da segnalare il riscontro di arsenico in farina di pesce proveniente dalla Thailandia e le numerose segnalazione relative ai prodotti della pesca per presenza di istamina, anisakis, allergeni non dichiarati e metalli pesanti (Hg e Cd).
Va segnalato, in quanto degno di nota per il notevole impegno profuso dal Servizio veterinario sul territorio, il caso
dell’ allerta attivata a seguito dell’importazione non autorizzata di pesce e prodotti della pesca dalla Malaysia
Su disposizione del Ministero della Salute - DSPVNSA - Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco
Veterinario- si comunicava che le partite di prodotti della pesca, eventualmente rintracciate sul territorio nazionale,
provenienti da un preciso stabilimento della Malaysia dovevano essere considerate non sicure e come tali sottoposte
a sequestro e distruzione, considerato che le stesse Autorità della Malaysia avevano dichiarato che la materia prima
utilizzata per la produzione delle stesse, proveniva da Paesi non approvati per l'esportazione verso l'UE.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Provenienza
Nazionale
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dizione —Numero 1/2013
In seguito a comunicazione da parte
della Commissione Europea non
nota n. News 11-664 del settembre
2011, verificato che alcune partite
erano state effettivamente introdotte
presso il PIF di Genova, si richiedeva il rintraccio delle partite oggetto di
allerta o di frazione di esse.
Extracom unitaria
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Allerte in partenza dalla Regione FVG
Le notifiche di allerta originatesi in Regione sono state 17, in netto calo rispetto alle 21 dell’anno 2010, e, a seconda
del prodotto oggetto di allerta distribuite così come appare nel grafico 7:
Grafico 7 : Allerte in partenza
Analizzando ulteriormente la sezione
“prodotti della pesca” emerge che:
Conteggio di tipologia
1 notifiche riguarda alcune partite di alici
fresche in introduzione dalla Croazia;
tipologia
carne e derivati
latte e derivati
mangime
prodotti della pesca
1 notifica concerne un lotto di carpaccio
affumicato, risultato positivo per Listeria;
6 notifiche originano da MBV.
Dall’analisi dei pericoli derivanti da questi prodotti si noti come il 100% riguardino pericoli di natura biologica, così come
visualizzato nel grafico 8 seguente.
Grafico 8 : Pericoli nei prodotti della pesca.
3,5
Conteggio di tipologia
3
2,5
2
Totale
1,5
1
0,5
0
ASS 5
ASS 1
alici
MBV
ASS 2
MBV
ASS 4
carpaccio di spada
affumicato
ASS 5
prodotti della pesca
prodotti della pesca
prodotti della pesca
prodotti della pesca
anisakis
biotossine algali
E. coli
Listeria
biologico
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“VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA DIVERSI SISTEMI
DI CONGELAMENTO E DI DECONGELAMENTO DI PRODOTTI DELLA PESCA UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEI TURSIOPI IN AMBIENTE CONTROLLATO”
(Tursiops truncatus, Montagu 1821)
Da sempre l’uomo ha convissuto con i Cetacei, animali che
lo hanno impressionato per le loro dimensioni, lo hanno
incuriosito per il fatto che sono mammiferi, ma hanno pinne
al posto degli arti, vivono nell’ambiente acquatico invece
che sulla terra ferma e, inoltre, come scriveva Paul Valéry:
“si muovono meravigliosamente in tutto il volume del loro
spazio, liberati dalla pesantezza, affrancati da qualsiasi
supporto solido: cioè vivono in uno stato che noi conosciamo solo attraverso i sogni e che tentiamo di raggiungere
Sgombri freschi
(Scomber scombrus, Linneo, 1758)
da svegli col sotterfugio di veleni o con l’uso di macchine”.
Su di loro si è scritto tanto fin dall’antichità, fatti reali o di
fantasia, comunque, racconti che hanno fatto sognare il
lettore e/o l’uditore.
A partire dalla Preistoria, probabilmente, l’uomo abitante
delle coste si nutriva delle carni degli animali che si spiaggiavano già morti o, magari, uccisi in un secondo momento
dalle sue lance. Forse, con il passare del tempo, con l’evoluzione della specie umana, con il miglioramento delle tecniche di caccia e con l’ausilio delle imbarcazioni, l’uomo ha
iniziato a procurarsi le loro carni spingendosi sempre di più
verso il mare aperto. All’inizio era una caccia per la sussistenza familiare, ma con gli anni divenne un’attività com-
Sgombro stoccato a una temperatura di -18° C
merciale con impiego di migliaia di persone e gravi ripercussioni sulla consistenza numerica dei Cetacei, balene in
particolare. Già da alcuni anni, la caccia per scopi commerciali è vietata. Alcune Nazioni, però, la praticano ancora
per “scopi scientifici”.
Oltre a essere oggetto di caccia, questi animali, in alcuni
casi, sono stati e, sembrano esserlo tutt’ora in alcune regioni della Terra ancora semi inesplorate, ottimi compagni
di pesca.
Nel mondo più “civilizzato”, alcune specie di Cetacei
(orche, tursiopi, beluga ecc) vengono ospitate in parchi
tematici anche per migliorare la conoscenza su questi stra-
Sgombro stoccato a una temperatura di -28° C
ordinari animali e per studiarne il comportamento e scoprire aspetti che, non sempre, è possibile osservare in mare
aperto.
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In Italia, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio 6 dicembre 2001 n. 469 è il regolamento recante
disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari
di delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus, in applicazione dell’articolo 17, comma 6 della Legge 23 marzo 2001
n. 93 (Disposizioni in campo ambientale).
Partendo dal punto 40 del suddetto Decreto: “Il cibo somministrato ai delfini deve essere in quantità adeguata e di qualità
adatta al consumo umano e con valori nutrizionali sufficienti
per mantenere gli esemplari in salute” e continuando con il
punto 41: “Il pesce congelato deve essere conservato a -28° C
Sgombro stoccato a temperatura di -18° C e decon-
e utilizzato entro quattro mesi nel caso degli sgombri […]”, lo
gelato a temperatura ambiente più elevata di 4° C e
scopo di questo lavoro è quello di dimostrare, mediante esami
non superiore a 10° C
di laboratorio microbiologici e chimici che i prodotti ittici destinati all’alimentazione dei tursiopi possono essere conservati a
una temperatura di -18° C come richiesto dalla normativa comunitaria per i prodotti ittici destinati al consumo umano Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; una temperatura, quindi, maggiore rispetto ai -28° C del Decreto che comporta, tra l’altro, un notevole risparmio energetico per il parco tematico che ospita gli animali e per l’ambiente.
Per la sperimentazione, si è voluto impiegare lo sgombro
Scomber scombrus (Linnaeus 1758) caratterizzato da ottime
Sgombro stoccato a temperatura di -18° C e decongelato a temperatura tra 0 e 4° C
proprietà nutrizionali, ma spesso eliminato dall’alimentazione
dei Tursiopi ospiti dei parchi poiché ritenuto di non facile conservazione.
Da questo lavoro si è visto che ci sono importanti differenze
tra i risultati delle analisi dei campioni di sgombri stoccati a
temperatura di -18° C e i risultati delle analisi organolettiche,
chimiche e microbiologiche dei campioni di sgombri stoccati a
temperatura di -28° C.
L’esame organolettico effettuato mediante metodica QIM non
ha presentato differenze tra i campioni stoccati a -18° C e i
campioni stoccati a -28° C.
A giugno, la shelf-life dei campioni sottoposti all’esame è stata
Sgombro stoccato a temperatura di -28° C e de-
in tutti i casi di 4 giorni (comparsa di odore ammoniacale già al
congelato a temperatura ambiente più elevata di
terzo giorno di refrigerazione).
4° C e non superiore a 10° C
I risultati delle analisi chimiche per la ricerca dell’Azoto Basico
Volatile Totale, dell’Istamina e della Trimetilamina non hanno
evidenziato differenze tra lo stoccaggio a -18° C e quello a -28°
C.
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VI
VI Anno/
Anno/ n.
n. 15–
15– 3ª
3ª Ed
Ed
L’esame microbiologico per la ricerca dei microrganismi psicrofili, dei microrganismi H2S-produttori, dei lieviti e delle muffe eseguito a distanza di mesi uno, due e quattro dalla data di congelamento, ha messo in evidenza che non ci sono differenze tra i
campioni stoccati a -18° C e i campioni stoccati a -28° C. Il trattamento a -28° C non ha garantito un numero di microrganismi
psicrofili minore rispetto a quello dei campioni conservati a -18°
C (in alcuni casi i valori riscontrati sono stati nettamente superiore a -28° C rispetto ai -18° C).
I risultati delle analisi organolettiche, chimiche e microbiologiche
di questo lavoro indicano che non vi è differenza tra la conservazione a temperatura di -18° C richiesta dal Regolamento (CE) n.
853 del 2004 per i prodotti ittici destinati al consumo umano e la
Sgombro stoccato a temperatura di -28° C e
decongelato a temperatura tra 0 e 4° C
conservazione a temperatura di -28° C richiesta dal Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 6 dicembre
2001 n. 469.
Ciò significa che i prodotti ittici destinati al consumo per i tursiopi
potrebbero essere conservati a temperatura di -18° C, considerando anche il fatto che il tempo massimo di conservazione previsto dal DM è di 4 mesi per gli sgombri e 7 mesi per le altre
specie ittiche. Tempi molto più brevi rispetto a quelli previsti per i
prodotti ittici destinati per il consumo umano.
Il suddetto DM, al punto 40, già prevede un prodotto ittico “di
qualità adatta al consumo umano”; perciò, i prodotti ittici destinati al consumo dei tursiopi (Tursiops truncatus, Montagu 1851)
Per gentile concessione del Parco tematico
possono essere conservati a una temperatura di congelamento
Oltremare di Riccione (Rn)
uguale a quella richiesta dalla normativa per i prodotti ittici destinati al consumo umano.
Inoltre, la sgombro fresco e decongelato dopo una conservazione di 4 mesi ha mostrato valori bassi di Azoto Basico Volatile
Totale, di Istamina, di Trimetilamina, per cui si dovrebbe rivalutare l’idea di impiegarlo nuovamente come alimento dei Cetacei
ospitati nei parchi tematici.
Se si considera, poi, che lo sgombro è una specie presente in
mar Mediterraneo, i costi e i tempi di approvvigionamento si riducono rispetto ad altre specie nordiche e, rispetto a queste ultime,
non presenta il problema delle alte concentrazioni di contaminanti ambientali quali diossine.
Si deve tener conto anche del fatto che l’utilizzo di una temperatura di stoccaggio maggiore rispetto ai -28° C comporta un risparmio energetico per il parco che ospita gli animali, per la co-
Dr. Max Pennelli
munità e, soprattutto, per l’ambiente.
medico veterinario, specialista in allevamento, patolgia e controllo dei prodotti acquatici
dizione
dizione —Numero
—Numero 1/2013
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Aggiornamento Legislativo di settore: Normativa Comunitaria
Periodo riportato dal 1 Novembre 2012 al 28 Febbraio 2013
A cura di Alessio Dau
REGOLAMENTO 15 gennaio 2013 , n. 27 Regolamento n. 27/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, recante divieto di pesca delle musdee nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera
spagnola - Pubblicato nel n. L 14 del 18 gennaio 2013 Pag. 26
REGOLAMENTO 15 gennaio 2013 , n. 28 Regolamento n. 28/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, recante divieto di pesca del rombo chiodato e del rombo liscio nelle acque UE delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera dei
Paesi Bassi - Pubblicato nel n. L 14 del 18 gennaio 2013 Pag. 28
REGOLAMENTO 15 gennaio 2013 , n. 29 Regolamento n. 29/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera portoghese - Pubblicato nel n. L 14 del 18 gennaio 2013
DIRETTIVA 10 dicembre 2012 , n. 49 Direttiva n. 2012/49 della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna - Pubblicata nel n. L 6 del 10 gennaio 2013
REGOLAMENTO 21 gennaio 2013 , n. 39 Regolamento n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per
il 2013, le possibilita' di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di
negoziati o accordi internazionali - Pubblicato nel n. L 23 del 25 gennaio 2013 Pag. 3
REGOLAMENTO 21 gennaio 2013 , n. 40 Regolamento n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per
il 2013, le possibilita' di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE,
per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali - Pubblicato nel n. L 23 del
25 gennaio 2013
REGOLAMENTO 17 gennaio 2013 , n. 44 Regolamento n. 44/2013 della Commissione, del 17 gennaio 2013, recante divieto di pesca dello spratto e catture connesse nelle acque UE delle sottodivisioni 22-32 per le navi battenti bandiera tedesca - Pubblicato nel n. L 18 del 22 gennaio 2013 Pag. 11
REGOLAMENTO 17 gennaio 2013 , n. 45 Regolamento n. 45/2013 della Commissione, del 17 gennaio 2013, recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque UE e nelle acque norvegesi della zona IV a nord di 53°30′ di latitudine nord per le
navi battenti bandiera tedesca - Pubblicato nel n. L 18 del 22 gennaio 2013 Pag. 13
REGOLAMENTO 1 febbraio 2013 , n. 92 Regolamento n. 92/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 con riguardo alle detrazioni dai contingenti di pesca portoghesi disponibili per il merluzzo bianco, l'ippoglosso nero e lo scorfano e dal contingente spagnolo disponibile per l'occhialone in alcune zone- Pubblicato nel n. L 33 del 2 febbraio 2013
REGOLAMENTO 1 febbraio 2013, n. 95 Regolamento n. 95/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per i mangimi destinati a
tutti i tipi di pesci ad eccezione dei salmonidi (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) - Pubblicato nel n. L 33 del 2 febbraio 2013 Pag. 37
REGOLAMENTO 18 febbraio 2013, n. 136 Regolamento n. 136/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che esclude, per il 2013, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca ai sensi del regolamento (CE) n.
1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attivita' di
pesca che sfruttano questi stock - Pubblicato nel n. L 46 del 19 febbraio 2013 Pag. 123
REGOLAMENTO 21 febbraio 2013 , n. 161 Regolamento n. 161/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, relativo
all'autorizzazione di un preparato di idrossido di sodio come additivo per mangimi per cani, gatti e pesci ornamentali - Pubblicato nel n. L 49 del 22 febbraio 2013 Pag. 128
REGOLAMENTO 5 marzo 2013 , n. 185 - Regolamento n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede
detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito
del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 - Pubblicato nel n. L 62 del 6 marzo 2013 Pag. 25
REGOLAMENTO 15 marzo 2013 , n. 232 - Regolamento n. 232/2013 della Commissione, del 15 marzo 2013, che fissa,
per la campagna di pesca 2013, i prezzi unionali di ritiro e di vendita dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio - Pubblicato nel n. L 74 del 16 marzo 2013 Pag. 98
REGOLAMENTO 15 marzo 2013 , n. 233 - Regolamento n. 233/2013 della Commissione, del 15 marzo 2013, che fissa,
per la campagna di pesca 2013, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca Pubblicato nel n. L 74 del 16 marzo 2013 pg. 110
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REGOLAMENTO 15 marzo 2013 , n. 234 - Regolamento n. 234/2013 della Commissione, del 15 marzo 2013, che fissa,
per la campagna di pesca 2013, i prezzi di vendita unionali dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio - Pubblicato nel n. L 74 del 16 marzo 2013 Pag. 112
REGOLAMENTO 15 marzo 2013 , n. 235 - Regolamento n. 235/2013 della Commissione, del 15 marzo 2013, che fissa
valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati
dal mercato durante la campagna di pesca 2013 - Pubblicato nel n. L 74 del 16 marzo 2013 Pag. 114
REGOLAMENTO 15 marzo 2013 , n. 236 - Regolamento n. 236/2013 della Commissione, del 15 marzo 2013, che fissa,
per la campagna di pesca 2013, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca - Pubblicato nel n. L
74 del 16 marzo 2013 Pag. 116
REGOLAMENTO 15 marzo 2013 , n. 237 - Regolamento n. 237/2013 della Commissione, del 15 marzo 2013, che fissa i
prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2013 - Pubblicato nel n. L 74 del 16 marzo 2013 ag. 117
REGOLAMENTO 9 aprile 2013 , n. 323 - Regolamento n. 323/2013 della Commissione, del 9 aprile 2013, che aggiunge ai
contingenti di pesca per il 2013 alcuni quantitativi riportati nel 2012 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 847/96 del Consiglio - Pubblicato nel n. L 101 del 10 aprile 2013 Pag. 7
REGOLAMENTO 27 marzo 2013 , n. 326 - Regolamento n. 326/2013 della Commissione, del 27 marzo 2013, recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I e II per le navi battenti bandiera del Regno Unito - Pubblicato nel n. L 102 dell'11 aprile 2013 Pag. 36
REGOLAMENTO 5 aprile 2013 , n. 333 - Regolamento n. 333/2013 della Commissione, del 5 aprile 2013, recante divieto di
pesca del marlin bianco nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera portoghese - Pubblicato nel n. L 103 del 12 aprile 2013 Pag. 4
REGOLAMENTO 12 aprile 2013 , n. 336 - Regolamento n. 336/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in
merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima - Pubblicato nel n. L 105 del 13 aprile 2013 Pag. 56
REGOLAMENTO 27 marzo 2013 , n. 326 - Regolamento n. 326/2013 della Commissione, del 27 marzo 2013, recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I e II per le navi battenti bandiera del Regno Unito - Pubblicato nel n. L 102 dell'11 aprile 2013 Pag. 36
REGOLAMENTO 12 aprile 2013 , n. 336 - Regolamento n. 336/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in
merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima - Pubblicato nel n. L 105 del 13 aprile 2013 Pag. 56
RETTIFICA 18 settembre 2007 , n. 1098 - Rettifica del regolamento n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007,
che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attivita' di pesca che sfruttano questi
stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22 settembre 2007)
- Pubblicato nel n. L 163 del 15 giugno 2013 Pag. 279
REGOLAMENTO 11 giugno 2013 , n. 550 - Regolamento n. 550/2013 della Commissione, dell'11 giugno 2013, recante
divieto di pesca del merluzzo bianco nel Kattegat per le navi battenti bandiera svedese - Pubblicato nel n. L 164 del 18 giugno 2013 ag. 730
REGOLAMENTO 11 giugno 2013 , n. 551 - Regolamento n. 551/2013 della Commissione, dell'11 giugno 2013, recante
divieto temporaneo di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera dell'Unione europea - Pubblicato nel n. L 164 del 18 giugno 2013 Pag. 732
REGOLAMENTO 12 giugno 2013 , n. 552 - Regolamento n. 552/2013 della Commissione, del 12 giugno 2013, recante
divieto di pesca dei berici nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le
navi battenti bandiera spagnola - Pubblicato nel n. L 164 del 18 giugno 2013 Pag. 734
REGOLAMENTO 13 giugno 2013 , n. 553 - Regolamento n. 553/2013 della Commissione, del 13 giugno 2013, recante
divieto di pesca del brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera
spagnola - Pubblicato nel n. L 164 del 18 giugno 2013 Pag. 736
REGOLAMENTO 13 giugno 2013 , n. 554 - Regolamento n. 554/2013 della Commissione, del 13 giugno 2013, recante
divieto di pesca dell'eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti
bandiera spagnola - Pubblicato nel n. L 164 del 18 giugno 2013 Pag. 738
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Decisione 2013/424/UE della Commissione, del 16 luglio 2013, relativa al contributo finanziario dell’Unione europea ai programmi nazionali di 11 Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania, Slovenia,
Finlandia e Svezia) nel 2013 per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca GUCE L 210 del 6 agosto
2013
Regolamento (UE) n. 746/2013 della Commissione, del 29 luglio 2013, recante divieto di pesca dei lepidorombi nelle zone
VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese - GUCE L 206 del 2 agosto 2013
Regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione, del 29 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio GUCE L 212 del 7 agosto 2013
Decisione 2013/415/UE della Commissione, del 31 luglio 2013, che modifica l’allegato II della decisione 2006/766/CE per
quanto concerne l’inserimento di Tristan da Cunha nell’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano e la soppressione di Mayotte da tale elenco -- GUCE
L 206 del 2 agosto 2013
Decisione 2013/418/UE della Commissione, del 31 luglio 2013, relativa all’approvazione, da parte della Commissione, di
piani di campionamento, piani di controllo e programmi di controllo comuni per la pesatura dei prodotti della pesca conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio - GUCE L 206 del 2 agosto 2013
Regolamento (UE) n. 761/2013 della Commissione, del 6 agosto 2013, recante divieto di pesca del cicerello e delle catture
accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV e nelle acque UE delle zone di gestione del cicerello 1, 2, 3, 4
e 6, escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula per le
navi battenti bandiera del Regno Unito – GUCE L 213 del 8 agosto 2013
Regolamento (UE) n. 760/2013 della Commissione, del 6 agosto 2013, recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo per le navi e le tonnare battenti bandiera portoghese o
immatricolate in Portogallo – GUCE L 213 del 8 agosto 2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, concernente l’applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2013 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata
nell’anno precedente – GUCE L 215 del 10 agosto 2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, recante deroga al regolamento
(CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia) – GUCE
L 217 del 13 agosto 2013
Decisione 2013/432/UE del 13 agosto 2013, recante modifica della decisione 2011/207/UE che istituisce un programma
specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo –
GUCE L 219 del 16 agosto 2013
Regolamento (UE) n. 786/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013, che modifica l’allegato III del regolamento (CE)
n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i limiti consentiti delle yessotossine nei molluschi
bivalvi vivi - GUCE L 220 del 17 agosto 2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2013 della Commissione, del 20 agosto 2013, che istituisce misure con riguardo
alle Isole Fær Øer per garantire la conservazione dello stock di aringa atlantico-scandinava - GUCE L 223 del 21 agosto
Regolamento n. 820/2013 della Commissione, del 27 agosto 2013, recante divieto di pesca della rana pescatrice
nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese - Pubblicato nel n. L 232 del 30 agosto 2013 (13CE1214)
Regolamento n. 821/2013 della Commissione, del 27 agosto 2013, recante divieto di pesca dello scorfano nella zona
NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stati membro dell'Unione europea - Pubblicato nel n. L 232 del 30 agosto 2013 (13CE1215)
Regolamento n. 823/2013 della Commissione, del 27 agosto 2013, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro
nella zona VI, nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola - Pubblicato nel n. L 232 del 30 agosto 2013 (13CE1217)
Regolamento n. 824/2013 della Commissione,del 28 agosto 2013, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle
acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera portoghese - Pubblicato nel n. L 232 del 30 agosto 2013 (13CE1218)
Regolamento n. 825/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e IIb per le navi battenti bandiera portoghese - Pubblicato nel n. L 232 del 30 agosto 2013 (13CE1219)
Regolamento n. 865/2013 della Commissione,del 9 settembre 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura
per i prodotti della pesca marittima - Pubblicato nel n. L 241 del 10 settembre 2013 (13CE1260)
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REGOLAMENTO (UE) N. 738/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2013 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di taluni additivi nei surrogati di
uova di pesce a base di alghe
(Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ( 1 ), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro impiego.
(2) Su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda, tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura
uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ( 2 ).
(3) Una domanda di autorizzazione per l’impiego di diversi additivi nei surrogati di prodotti ittici a base di alghe è stata presentata il
1 o febbraio 2011 ed è stata resa disponibile agli Stati membri.
(4) I surrogati di uova di pesce a base di alghe sono stati sviluppati a partire da estratti di alghe, pari a circa l’85 % del prodotto. Gli
altri ingredienti includono acqua, spezie e additivi autorizzati. I surrogati di uova di pesce a base di alghe appartengono alla categoria di alimenti 04.2.4.1 «Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta», conformemente alla parte D dell’elenco UE degli
additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
5) Poiché questi prodotti non sono visivamente attraenti, è necessario l’uso di taluni coloranti alimentari. L’impiego di edulcoranti è
necessario per correggere il sapore, per nascondere il gusto amaro e al contempo per evitare che l’uso di zuccheri limiti la stabilità
microbiologica e la durata di conservazione di tali prodotti. Sono necessari additivi aggiuntivi come stabilizzanti e antiossidanti.
(6) I surrogati di uova di pesce a base di alghe sono destinati principalmente a essere utilizzati come guarnizioni o decorazioni di
pietanze, in alternativa alle uova di pesce. L’esposizione supplementare dovuta all’uso di tali additivi sarebbe quindi trascurabile
rispetto al loro impiego in altri prodotti alimentari e non è tale da incidere sulla salute umana. È pertanto opportuno autorizzare
l’impiego di taluni coloranti, edulcoranti, antiossidanti e stabilizzanti nei surrogati di uova di pesce.
(7) A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di
cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la
sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno ripercussioni sulla salute umana. Poiché l’autorizzazione
all’impiego di curcumina (E 100), riboflavine (E 101), cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120), complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame (E 141), caramelli semplici (E 150a), carbone vegetale (E 153), caroteni (E 160a), estratto di
paprica, capsantina, capsorubina (E 160c), acido beta-apo-8’-carotenale (C 30) (E 160e), rosso di barbabietola, betanina (E 162),
antociani (E 163), biossido di titanio (E 171), ossidi e idrossidi di ferro (E 172), estratti di rosmarino (E 392), acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (E 338-452) e saccarina e suoi sali Na, K e Ca (E 954) nei surrogati delle uova di pesce a base di alghe
costituisce un aggiornamento di tale elenco che si ripercuote sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità
europea per la sicurezza alimentare.
(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute
degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013
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News: CAFODOS
Appaiono sempre più frequentemente comunicati e servizi a mezzo stampa o televisivi sul CAFODOS, un poliadditivo veramente subdolo che verrebbe, pare, largamente utilizzato (sotto
forma anche di spray) sul pesce e sul mollame durante la sua preparazione in tutta Italia.
Il prodotto non è rintracciabile perchè, una volta che ha modificato l'aspetto dell'alimento, diventando non più rilevabile. Occorre però sfatare il fatto che possa esistere un prodotto
"miracoloso" in grado di trasformare una materia prima deteriorata o in stato di decomposizione
in una materia prima fresca. Il cafodos verrebbe infatti usato sulla materia prima fresca per ritardarne i processi di deterioramento.
Nella composizione del cafodos entrano tra gli altri anche Ac. Citrico, Ortofosfati e Ascorbati in
concentrazioni variabili, di solito confezionato in taniche di plastica blu da circa 20 litri, possiede un ph decisamente alcalino.
Riesce quindi a combinare un effetto conservante, ad aumentare la ritenzione idrica e a svolgere una funzione sbiancante (che alla fine simula l’aspetto del pesce fresco).
E’ fabbricato da una azienda spagnola che l’ha distribuito praticamente in tutto il mondo.
Inizialmente si pensava che l’utilizzo illegale avvenisse solo sulle piattaforme che acquistano da pescatori stranieri, ma il
livello di distribuzione di questo prodotto in Italia si pensa abbia raggiunto livelli tali, da consigliare di sospettare anche
della piccola distribuzione.
Un segnale del suo impiego è spesso un livello di A.B.V.T. molto al di sotto del prevedibile, (ad es. su un pesce fresco
che dovrebbe essere intorno ai 10 –15 mg di azoto su 100 gr di pesce, in caso di utilizzo di questo prodotto l’ABVT risulta
molto basso e intorno a 3 – 5 mg di azoto/100 gr). Questo perché essendo fortemente alcalino allontana le basi azotate
e quindi il livello di azoto basico volatile.
La redazione
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VI Anno/ n. 15– 3ª Ed
REGOLAMENTO (UE) N. 786/2013 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2013
che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i limiti consentiti delle yessotossine nei molluschi bivalvi vivi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 1 ), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 fissa norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori
del settore alimentare. Tale regolamento stabilisce che gli operatori del settore alimentare devono garantire che i molluschi bivalvi vivi immessi sul mercato e destinati al consumo umano non contengano biotossine marine in quantità totali, misurate nel
corpo intero o nelle parti consumabili separatamente, superiori ai limiti indicati nell’allegato III, sezione VII, capitolo V, dello
stesso regolamento. Il punto 2, lettera d), di tale capitolo fissa il limite massimo per le yessotossine a 1 milligrammo di equivalente yessotossine per kilogrammo.
(2) Nel dicembre 2008, in seguito a una richiesta della Commissione europea, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare
(EFSA) ha adottato un parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare relativo alle biotossine
marine nei molluschi e nei crostacei — gruppo delle yessotossine ( 2 ). Secondo tale parere, in una serie di studi sulla tossicità
acuta non sono stati osservati letalità né sintomi clinici di tossicità dopo la somministrazione di yessotossine per via orale. L’EFSA ha inoltre concluso che una porzione di molluschi e crostacei non deve contenere più di 3,75 mg di equivalente yessotossine/kg. Questo livello è superiore al limite attuale fissato all’allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004.
(3) La 32 a riunione del Comitato CODEX per i pesci ed i prodotti della pesca (1-5 ottobre 2012) ha confermato l’esclusione del-
le yessotossine dall’elenco delle biotossine marine da esaminare a livello internazionale.
(4) Alla luce del parere dell’EFSA e delle conclusioni della 32 a riunione del Comitato Codex per i pesci ed i prodotti della pesca,
è opportuno aumentare il limite attuale per le yessotossine a 3,75 mg di equivalente yessotossine/kg.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la
salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) yessotossine: 3,75 mg di equivalente yessotossine/kg;».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
IT L 220/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 17.8.2013
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Aggiornamento Legislativo di settore: Norme e Circolari di ambito Nazionale
Periodo dal 1/1/2013 al 10/5/2013
A cura di Alessio Dau
DECRETO 19 novembre 2012
Integrazione all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, ai sensi
del Regolamento (CE) 104/2000, art. 4. (13A00721) (GU n.27 del 1-2-2013)
DECRETO 21 novembre 2012
Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori settore della pesca della «Organizzazione di prodotti
tonnieri dell'Adriatico» Soc. Coop. in Pescara. (12A13679) (GU n.2 del 3-1-2013)
DECRETO 29 novembre 2012
Ricognizione del sistema «circuizione-PS» ai fini della campagna di pesca del tonno rosso, per l'anno 2013.
(13A00605) (GU n.23 del 28-1-2013)
DECRETO 27 dicembre 2012
Arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della regione Siciliana. (13A02572) (GU n.75 del 29-3-2013)
DECRETO 27 dicembre 2012
Modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere
provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico. (13A01383) (GU n.42 del
19-2-2013)
DECRETO 28 dicembre 2012
Contributi a favore di imprenditori ittici per il rafforzamento del supporto tecnico-formativo per il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici di bordo. (13A01112) (GU n.36 del12-2-2013)
DECRETO 31 gennaio 2013
Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia.
(13A01431) (GU n.44 del 21-2-2013)
Comunicato
Approvazione del piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti
accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive. (13A01664) (GU n.48 del 26-2-2013)
DECRETO 21 febbraio 2013
Invito alla presentazione di progetti di ricerca finanziabili a contributo per la «Realizzazione del programma nazionale
di osservazione per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2013». (13A01836) (GU n.51 del 1-3-2013)
Rettifica del decreto 21 febbraio 2013 recante invito alla presentazione di progetti di ricerca finanziabili a contributo
per la realizzazione del programma nazionale di osservazione per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2013. (13A02438) (GU n.68 del 21-3-2013)
DECRETO 11 marzo 2013
Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2013. (13A03667) (GU
n.97 del 26-4-2013)
DECRETO 13 marzo 2013
Modifica del decreto 31 marzo 2009 relativo all'impiegabilita' in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine
naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi. (13A03051)
(GU n.84 del 10-4-2013)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - DECRETO 25 marzo 2013
Riconoscimento, come organizzazione di produttori della pesca, della «Cooperativa Pilamare Organizzazione di Produttori - Societa' cooperativa», in Porto Tolle. (13A02881) (GU Serie Generale n.80 del 5-4-2013)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 1 febbraio 2013
Cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per l'annualita' 2012, del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia,
per il periodo di programmazione 2007/2013. (Decreto n. 40/2012). (13A02762) (GU Serie Generale n.80 del 54-2013 - Suppl. Ordinario n. 27)
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 febbraio 2013
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo «Enpi Bacino del Mediterraneo» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 20072013, annualita' 2012. (Decreto n. 60/2012). (13A02782) (GU Serie Generale n.80 del 5-4-2013 - Suppl. Ordinario n. 27)
MINISTERO DELLA SALUTE - COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Tricaine Pharmaq 1000 mg/ml», polvere per
soluzione per il trattamento dei pesci. (13A03123) (GU Serie Generale n.88 del 15-4-2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - DECRETO 24 aprile
2013
Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della
«Organizzazione Produttori Molluschicoli Tarantini societa' cooperativa (OPTIMA SC)», in Taranto. (13A03990) (GU Serie Generale n.108 del 10-5-2013)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PROVVEDIMENTO 25 settembre 2013
Iscrizione della denominazione «Trote del Trentino» IGP nel registro delle denominazioni di origine protette
e delle indicazioni geografiche protette di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012. (13A08027) (GU Serie Generale n.239
del 11-10-2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI—DECRETO 14 ottobre 2013
Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 - 2015. (13A08481) (GU Serie Generale n.248 del 22-10-2013)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI—DECRETO 25 ottobre 2013
Individuazione degli interventi prioritari per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attivita' ittica nell'ambito del
Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 cui dare attuazione nella corrente annualita' e determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, delle modalita' di presentazione dei progetti, del contributo
massimo concedibile a ciascun progetto e di altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie.
(13A08954) (GU Serie Generale n.266 del 13-11-2013)
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D.M. 11/7/2013
Definizione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all’esercizio della pesca con il sistema a strascico e/o volante per l’annualità 2013
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 dicembre 2012
Modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla
pesca e al diporto nautico. (GU n.42 del 19-2-2013)
IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER LE VIE
D'ACQUA INTERNE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto…. (omissis)
Decreta
Articolo unico
Le disposizioni del decreto ministeriale 28 febbraio 2012 sono sospese sino all'entrata in vigore del nuovo decreto di
revisione delle tabelle allegate al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n.279, che indica i medicinali, gli oggetti di
medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e
al diporto nautico. Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2012
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Visto…. (omissis)
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ANIMALI. MEDITERRANEO: SQUALI, AL VIA UN PROGETTO PER LA TUTELA DI
QUESTI ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE
Al via il progetto SharkLife promosso dalla UE con CTS capofila e FIPSAS, AGCI-AGRITAL, Cibm, Fondazione Cetacea Onlus, Parco Nazionale dell’arcipelago di La Maddalena, Area Marina Protetta delle Isole Pelagie. Cofinanziatori: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, Parco Nazionale dell’Asinara e Provincia di
Reggio Calabria
Conferenza Stampa 18 ottobre 2011 — Ore 11.00
Aula Magna Centro Studi CTS Via Albalonga, 3 – Roma
COMUNICATO STAMPA
Roma, 14 ottobre 2011 – Sono anni che le associazioni ambientaliste hanno lanciato il grido d’allarme per gli squali nel Mediterraneo e ancora
troppo poco è stato fatto.
L'importanza di squali e razze nei nostri mari è
stata evidenziata dal rapporto IUCN con l’ormai
tristemente famosa Lista Rossa 2007 - Valutazione dello stato di conservazione dei pesci cartilaginei (Condritti).
Questo studio afferma che sebbene il Mediterraneo sia un mare semi-chiuso, ospita una fauna
diversificata di Condritti con circa 80 specie, fra cui
45 specie di squali.
L’Italia, grazie alla sua posizione strategica nel cuore del Mediterraneo, ospita 43 specie di squali. Il rapporto IUCN
presenta prove del fatto che la regione interessata ha la percentuale più alta di squali e razze minacciate al mondo. Il
42% delle 71 specie valutate sono elencate nella Lista Rossa delle specie minacciate (nelle categorie Criticamente
minacciate, in pericolo o vulnerabili) a causa del loro stato di conservazione. La principale minaccia alla loro sopravvivenza è la pesca, sia a livello professionale che a livello sportivo, che diversi paesi che si affacciano sul mare praticano assiduamente e in particolare nei mari italiani. Tutte le attività di pesca, compresa quella sportiva, un'attività
diffusa lungo le coste italiane, hanno un forte impatto su molte specie, sia nel numero di animali catturati e sia perché spesso si tratta di catture di giovani esemplari.
Questo lo scenario dove si muove il progetto Life+ dell’Unione Europea, presentato durante la Settimana Europea
degli Squali promossa come ogni anno da Shark Alliance, orientato ad azioni urgenti per la conservazione dei pesci
cartilaginei nei mari italiani di cui da qui per i prossimi tre anni affidato ad una cordata di associazioni ed enti di cui
capofila è CTS (Centro Turistico Studentesco e giovanile), associazione di protezione ambientale specializzata principalmente nella tutela della biodiversità marina.
In linea con il piano d’azione europeo per i pesci cartilaginei approvata nel 2009, questo progetto si propone di contribuire alla conservazione degli squali in generale, con attività mirate in particolare allo squalo elefante e trigone
viola, animali che non hanno valore commerciale, ma che molto spesso vengono catturati accidentalmente, per loro
sono previste azioni mirate alla riduzione della mortalità causata dalle attività di pesca professionale.
E’ bene ricordare infatti che il ciclo di vita di squali e razze, a differenza della maggior parte delle altre specie di pesci, è molto lenta. Crescono lentamente, raggiungono la maturità sessuale in età avanzata, hanno livelli di fecondità
bassi, periodi di gestazione lunghi e di solito producono un basso numero di figli. Queste caratteristiche li rendono
particolarmente vulnerabili alla pesca intensiva, che non consente alla specie di ricostituire la popolazione in tempi
brevi.
Ma quali sono le cause principali che contribuiscono all’estinzione degli squali? “Due sono le spiegazioni che si possono dare – afferma Simona Clo’ responsabile del Settore Conservazione Natura del CTS e membro dello Shark
Specialist Group Mediterraneo della IUNC: da un lato il degrado dell’habitat, dall’altro le catture accidentali effettuate
dalle reti fisse e da altri attrezzi da pesca che sono abbondantemente distribuiti lungo le nostre coste. Anche la pesca sportiva contribuisce alla rarefazione di alcune specie e la novità del progetto prevede, in collaborazione con la
Fipsas, la modifica del regolamento delle gare di pesca sportiva con il divieto di cattura di tutti i pesci cartilaginei,
squali in primis e razze, torpedini e i trigoni. E’ importante introdurre la pratica del tags and release – continua la
Clo’ - ovvero la marcatura e il rilascio delle prede che vengono pescate.
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Questa attività oltre a salvare numerosi esemplari di squalo, permetterà di raccogliere dati importanti, che ancora
non abbiamo. Bisogna infatti ricordare che, sempre dal report dell’IUCN, del 26% dei pesci cartilaginei del Mediterraneo non abbiamo dati sufficienti per stabilire il loro stato di conservazione.
Grazie a questa attività potremmo raccogliere importanti informazioni per avere un quadro completo sulla popolazione di alcune specie di squali, come la verdesca, lo squalo volpe e lo spinarolo.
Altra importante novità è l’introduzione a regime degli ami circolari. L’uso di questo attrezzo da parte dei pescatori
professionisti ridurrebbe del 20% la pesca di trigoni viola (pesce dalle grandi dimensioni con un pungiglione velenoso) che molto spesso vengono catturati durante la pesca del pesce spada..
Questa azione prevista nel progetto è garantita da Agci Agrital, l’associazione del settore agro-ittico-alimentare dell’AGCI che associa, rappresenta e tutela gli Enti Cooperativi distribuiti sull’intero territorio nazionale operanti anche
nella pesca.
Altro grande protagonista dello SharkLife è lo squalo elefante, il pesce più grande del Mediterraneo con esemplari
che possono raggiungere dimensioni notevoli: 11.5 metri di lunghezza per 4,500 kg il più grande mai avvistato.
“Capita troppo spesso che inseguendo le correnti dove abbonda plancton – sostiene la Clo’ – gli squali elefante si
imbattano nelle reti da posta dove restano imprigionati e dove purtroppo muoiono.
Accade soprattutto nei mesi di febbraio e marzo, periodo in cui si concentrano numerosi avvistamenti nel nord della
Sardegna. In soccorso degli squali elefante arriverà un nuovo dispositivo elettronico applicato alle reti da posta che
trasmetterà un segnale radio al personale del Parco della Maddalena ogni qualvolta un animale rimarrà intrappolato.
Il prototipo di questo dispositivo sarà progettato proprio in questi tre anni di studio e ricerca.
“Il progetto è il più grande progetto di conservazione che l’Europa abbia mai dedicato agli squali nel Mediterraneo
negli ultimi anni – afferma Stefano Di Marco Vice Presidente Nazionale di CTS.
Pensare alla tutela di questi splendidi animali è importante ma lo è altrettanto sfatare il luogo comune che gli squali
siano mangiatori di uomini. Sono predatori ed è normale che aggrediscano le prede, e ovviamente l’uomo non rientra in questa categoria, ma nel Mediterraneo è rarissimo che uno squalo attacchi l’uomo.
In Europa e in Mediterraneo parliamo di 36 attacchi fino al 1989 dopodiché nessun’altra segnalazione. Lo squalo è
all’apice della catena alimentare e svolge da sempre un ruolo regolatore nell’ ecosistema marino. I
l fatto che il loro aspetto sia minaccioso e poco rassicurante non deve indurre nell’errore che non merita la giusta
protezione.
Tutti dovremmo avere lo stesso atteggiamento sia nei confronti di un delfino che di uno squalo – conclude Di Marco.
Aggiornamento Legislativo di settore: Norme e Circolari di ambito Regionale
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2012, n. 56 (Regolamento recante la disciplina della composizione e del funzionamento delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei
compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, in esecuzione dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)). (13R00113)
Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 19 del regolamento regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R in materia di gestione della fauna acquatica e regolamentazione della pesca». (13R00157)
Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 19 del regolamento regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R in materia di gestione della fauna acquatica e regolamentazione della pesca». (13R00157)
Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell'11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015
della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e
altre disposizioni normative. (13R00277)
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REGIONE Sicilia
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Il Notiziario vuole essere uno strumento di informazione e comunicazione fra Veterinari pubblici e privati e operatori
nel settore ittico, nel rispetto delle rispettive competenze, per favorire l’armonizzazione territoriale degli interventi. E’
gradita la collaborazione di chiunque voglia contribuire fornendo articoli, osservazioni, descrizioni di realtà locali, per
la stampa su questo Notiziario. Per contatti rivolgersi al Coordinatore Scientifico: 338/2076081.
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