Guida al Congedo Matrimoniale e Straordinario
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Guida al Congedo Matrimoniale e Straordinario
Guida ai Congedi MATRIMONIALE e STRAORDINARIO IO NON PRETENDO DI SAPERE COSA SIA L’AMORE PER TUTTI, MA POSSO DIRVI CHE COSA E’ PER ME: L’AMORE E’ SAPERE TUTTO SU QUALCUNO, E AVERE LA VOGLIA DI ESSERE ANCORA CON LUI PIU’ CHE CON OGNI ALTRA PERSONA. L'AMORE E’ LA FIDUCIA DI DIRGLI TUTTO SU VOI STESSI, COMPRESO LE COSE CHE CI POTREBBERO FAR VERGOGNARE. L'AMORE E’ SENTIRSI A PROPRIO AGIO E AL SICURO CON QUALCUNO, MA ANCOR DI PIU’ E’ SENTIRTI CEDERE LE GAMBE QUANDO QUEL QUALCUNO ENTRA IN UNA STANZA E TI SORRIDE. A cura del Centro Studi SHADKHEN edizione chiusa in tipografia luglio 2014 ISO-USO-ASA-NASA-NISE 20007 Congedo MATRIMONIALE Pag. 4………….Fonte Normativa Pag. 5………….Regole Congedo STRAORDINARIO Pag. 7………….Fonte Normativa Pag. 8………….Regole Pag. 9………….Matrimonio Acattolico REGOLE COMUNI Pag. 10………..Regole Comuni SVELATO IL SEGRETO PER FAR DURARE A LUNGO IL MATRIMONIO… Congedo MATRIMONIALE Pag. 4………….Fonte Normativa Pag. 5………….Regole Congedo MATRIMONIALE FONTE NORMATIVA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D’ITALIA PARTE PRIMA Roma – Mercoledì 11 agosto 1937 XV Si vende tutti i giorni esclusi i festivi REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1937-XV, n. 1334 Concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA’ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per le Finanze e per le Corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Gli impiegati dello Stato, …nonché gli impiegati privati …potranno richiedere, per contrarre matrimonio, rispettivamente, al capo di ufficio o al proprio datore di lavoro, un congedo straordinario non eccedente la durata di quindici giorni. Durante il predetto congedo straordinario l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio. Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1937-XV VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI- DI REVEL – LANTINI. In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie. Art. 57, comma 6, CCNL 19 gennaio 2012 Pagina 4 Congedo MATRIMONIALE REGOLE Al Personale che si sposa con rito civile o concordatario1 spetta un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario (non frazionabile). Durante il Congedo MATRIMONIALE il lavoratore ha diritto di percepire l’intera retribuzione. Il giorno in cui si celebra il matrimonio: è computato tra i 15 giorni di permesso se la celebrazione avviene in un giorno lavorativo NON è computato tra i 15 giorni di permesso se la celebrazione avviene in un giorno festivo o in un giorno non lavorativo. In questi ultimi due casi, se il congedo di 15 giorni è fruito dal giorno della celebrazione, quest’ultimo decorrerà dal primo giorno lavorativo successivo a quello della celebrazione. Esempio: nel caso in cui il matrimonio sia celebrato in un sabato non lavorativo, il congedo decorrerà dal lunedì successivo (supponendo, ovviamente , che il lunedì non sia né festivo, né non lavorativo). I giorni di Congedo MATRIMONIALE non possono essere conteggiati come ferie o come periodo di preavviso di licenziamento. 1 Matrimonio concordatario: in base al Concordato sottoscritto tra lo Stato italiano e la Santa Sede nel 1929 (successivamente rafforzato nel 1984), alle nozze celebrate con il rito cattolico è possibile attribuire efficacia civile. Per fare ciò è necessario che: a) il ministro del culto cattolico dia lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e gli obblighi dei nubendi; b) siano redatti due originali dell’atto di matrimonio; c) l’atto di matrimonio si trascritto nel registro dello stato civile (in caso contrario il matrimonio sarà valido solo in ambito religioso). Pagina 5 Congedo STRAORDINARIO Pag. 7………….Fonte Normativa Pag. 8………….Regole Pag. 9…..……..Matrimonio Acattolico Congedo STRAORDINARIO FONTE NORMATIVA Al dipendente che contrarrà matrimonio riconosciuto in Italia o all’estero, con rito civile, cattolico o acattolico (da parte delle confessioni che hanno stipulato intese recepite con legge), senza trascrizione nei registri dello stato civile italiano, a condizione che ciascun coniuge sia in possesso dei requisiti richiesti dallo Stato Italiano per poter contrarre matrimonio e che dopo il matrimonio risultino conviventi, viene concesso, in occasione del matrimonio stesso, un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario, non computabili come ferie, a fronte delle presentazione della certificazione rilasciata dall’autorità officiante. Grazie all’Accordo sottoscritto il 24 luglio 2014 tra le Organizzazioni Sindacali di Gruppo ed ISP, ancorché ciò non sia ancora previsto dalla legge o da contratti di categoria, al Personale appartenente ad una delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo che contrarrà matrimonio secondo i riti indicati nella sotto riportata tabella, è riconosciuto un Congedo STRAORDINARIO retribuito della durata di 15 giorni: ITALIA ESTERO CIVILE * CIVILE # CATTOLICO # CATTOLICO # ACATTOLICO # ACATTOLICO # * Cfr. quanto previsto per il Congedo MATRIMONIALE (pag. 4). # Senza trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Le regole per il computo del giorno in cui si celebra il matrimonio sono le stesse di quelle previste per il Congedo MATRIMONIALE (cfr. pag. 5). Pagina 7 Congedo STRAORDINARIO REGOLE ITALIA Sarà quindi possibile ottenere un Congedo STRAORDINARIO di 15 giorni in caso di matrimonio celebrato in Italia, secondo il rito: Cattolico (senza trascrizione nei registri dello stato civile italiano); Acattolico (senza trascrizione nei registri dello stato civile italiano-cfr. pag. 9). ESTERO Qualora invece il lavoratore si sposi all’estero, potrà fruire di un Congedo STRAORDINARIO di 15 giorni a condizione che il matrimonio sia riconosciuto nello stato in cui si è celebrato (indipendentemente dal rito). In questa maniera sarà possibile ottenere un congedo STRAORDIANRIO anche nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato secondo un rito attualmente non riconosciuto dallo Stato italiano, ma solo dallo stato estero. Facciamo qualche esempio schematico per chiarire il concetto: RITO ANGLICANO ISLAMICO SCIENTOLOGY LUTERANO SVEDESE EVANGELICO LUTERANO NORVEGESE NAZIONE Ove di celebra il rito Inghilterra Egitto Inghilterra Svezia Norvegia DIRITTO al congedo straordinario Matrimonio Matrimonio ETEROSESSUALE EGUALITARIO* SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI Francia, Olanda, Spagna, Portogallo, Islanda, SI SI Danimarca Svezia, Norvegia * Si definisce matrimonio EGUALITARIO quello celebrato tra persone dello stesso sesso. CIVILE D’ora in poi, in virtù dell’Accordo 24 luglio 2014, due persone che si sposeranno in Inghilterra con il solo rito anglicano potranno beneficiare del Congedo STRAORDINARIO (la Chiesa Anglicana non ha sottoscritto alcuna “intesa” con lo Stato italiano e quindi non rientra tra le religioni acattoliche). Lo stesso dicasi per una coppia formata da persone dello stesso sesso (matrimonio “egualitario”) che decidessero di sposarsi in Spagna con il rito civile. Anche in questo caso, pur non essendo previsto in Italia il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sulla scorta di quanto previsto dall’Accordo 24 luglio 2014 i coniugi potranno fruire del Congedo STRAORDINARIO (in Spagna, oltre ad esistere una legislazione sulle coppie di fatto -anche tra persone dello stesso sesso- ed appositi registri, dal 2005 è possibile contrarre il matrimonio egualitario civile). Pagina 8 Congedo STRAORDINARIO MATRIMONIO ACATTOLICO Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 8 della COSTITUZIONE ITALIANA Sulla scorta di quanto previsto dalla nostra Costituzione, alcune religioni hanno firmato delle intese con lo Stato che sono state trasformate in legge. Fino ad oggi, le intese approvate con legge sono: TAVOLA VALDESE UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA UNIONE DELLE COMUNITA’ EBRAICHE ITALIANE UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D’ITALIA CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA ED ESARCATO PER L’EUROPA MERIDIONALE CHIESA DI GESU’ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI CHIESA APOSTOLICA IN NITALIA UNIONE BUDDISTA ITALIANA UNIONE INDUISTA ITALIANA SANATANA DHARMA SAMGHA ATTENDERE PREGO Pagina 9 REGOLE COMUNI Sia per i matrimoni celebrati in Italia, sia per quelli celebrati all’estero, ai fini dell’ottenimento del congedo STRAORDINARIO, è necessario che entrambi i coniugi siano in possesso dei requisiti richiesti dallo Stato italiano per contrarre matrimonio, ovvero: 2 MAGGIORE ETA’ CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE 3 LIBERTA’ DI STATO 4 ESCLUSIONE DI RAPPORTI DI AFFINITA’/FAMILIARITA’ 5 NON AVER SUBITO UNA CONDANNA PER L’OMICIDIO (TENTATO O CONSUMATO) DEL CONIUGE DELLA PERSONA CHE SI INTENDE SPOSARE 6 IN CASO DI SCIOGLIMENTO, ANNULLAMENTO, O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DI UN PRECEDENTE MATRIMONIO, DEVONO DECORRERE ALMENO TRECENTO GIORNI PRIMA CHE LA DONNA POSSA CONTRARRE UN NUOVO MATRIMONIO 7 Il Congedo MATRIMONIALE o STRAORDINARIO è riconosciuto anche nel caso di nuove nozze, a condizione che sia sciolto il precedente legame e che il matrimonio non avvenga con il precedente coniuge. Esempio: la signora Taylor Elizabeth Rosemond, meglio nota come Liz Taylor, qualora fosse stata dipendente del Gruppo ISP, pur essendosi sposata 8 volte, avrebbe potuto fruire di (soli) 7 congedi perché per due volte si è sposata (e per altrettante ha divorziato) con tale Jenkins Richard Walter, alias Richard Burton. 2 3 4 5 6 7 Esiste una sola deroga: qualora su richiesta dell’interessato, il tribunale accerti la sua maturità psico-fisica e che le ragioni addotte siano fondate, una volta sentito il pubblico ministero, i genitori od il tutore, può ammettere per gravi motivi al matrimonio chi ha compiuto i sedici anni. (art. 84 codice civile) Gli infermi di mente non possono contrarre matrimonio. (art. 85 codice civile) Chi è vincolato da un matrimonio precedente, non può contrarre un nuovo matrimonio. (art. 86 codice civile) Sono vietati i matrimoni tra: a) ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; b) fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini; c) lo zio e la nipote, la zia ed il nipote; d) gli affini in linea retta; e) gli affini in linea di collaterale in secondo grado; f) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti; g) i figli adottivi della stessa persona; h) l’adottato e i figli dell’adottante; i) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato. (art. 87 codice civile) Art. 88 del codice civile. Si tratta del c.d. “lutto vedovile”; la ratio della norma risiede nell’evitare il c.d. turbatio sanguis, cioè il rischio sull’attribuzione della paternità del figlio nato durante il periodo dei 300 giorni sopra citato. Il divieto cessa dal giorno in cui è terminata la gravidanza. Pagina 10 CREDITI Libero SINFUB Associazione Sindacale aderente alla Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni Via della Montagnola 37 30174 VENEZIA Mestre Telefono 041 544 11 33 Fax 041 544 27 09 Cellulare 338 331 62 49 Web www.liberosinfub.com E-mail [email protected]