Guida al Congedo Matrimoniale e Straordinario

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Guida al Congedo Matrimoniale e Straordinario
Guida ai Congedi
MATRIMONIALE
e
STRAORDINARIO
IO NON PRETENDO DI SAPERE COSA SIA L’AMORE PER TUTTI,
MA POSSO DIRVI CHE COSA E’ PER ME:
L’AMORE E’ SAPERE TUTTO SU QUALCUNO,
E AVERE LA VOGLIA DI ESSERE ANCORA CON LUI
PIU’ CHE CON OGNI ALTRA PERSONA.
L'AMORE E’ LA FIDUCIA DI DIRGLI TUTTO SU VOI STESSI,
COMPRESO LE COSE CHE CI POTREBBERO FAR VERGOGNARE.
L'AMORE E’ SENTIRSI A PROPRIO AGIO E AL SICURO CON QUALCUNO,
MA ANCOR DI PIU’ E’ SENTIRTI CEDERE LE GAMBE
QUANDO QUEL QUALCUNO ENTRA IN UNA STANZA E TI SORRIDE.
A cura del Centro Studi SHADKHEN
edizione chiusa in tipografia luglio 2014
 ISO-USO-ASA-NASA-NISE 20007
Congedo MATRIMONIALE
 Pag. 4………….Fonte Normativa
 Pag. 5………….Regole
Congedo STRAORDINARIO
 Pag. 7………….Fonte Normativa
 Pag. 8………….Regole
 Pag. 9………….Matrimonio Acattolico
REGOLE COMUNI
 Pag. 10………..Regole Comuni
SVELATO IL
SEGRETO
PER FAR DURARE
A LUNGO IL
MATRIMONIO…
Congedo MATRIMONIALE
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Pag. 4………….Fonte Normativa
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Pag. 5………….Regole
Congedo MATRIMONIALE
FONTE NORMATIVA
GAZZETTA
UFFICIALE
DEL REGNO D’ITALIA
PARTE PRIMA
Roma – Mercoledì 11 agosto 1937 XV
Si vende tutti i giorni
esclusi i festivi
REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1937-XV, n. 1334
Concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi
Ministri per le Finanze e per le Corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Gli impiegati dello Stato, …nonché gli impiegati privati …potranno
richiedere, per contrarre matrimonio, rispettivamente, al capo di ufficio o al
proprio datore di lavoro, un congedo straordinario non eccedente la durata di
quindici giorni. Durante il predetto congedo straordinario l’impiegato è
considerato ad ogni effetto in attività di servizio.
Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1937-XV
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI- DI REVEL – LANTINI.
In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito
di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie.
Art. 57, comma 6, CCNL 19 gennaio 2012
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Congedo MATRIMONIALE
REGOLE
Al Personale che si sposa con rito civile o concordatario1 spetta un
congedo di 15 giorni consecutivi di calendario (non frazionabile).
Durante il Congedo MATRIMONIALE il lavoratore ha diritto di percepire
l’intera retribuzione.
Il giorno in cui si celebra il matrimonio:
è computato
tra i 15 giorni
di permesso
se la celebrazione avviene in un giorno lavorativo
NON è
computato
tra i 15 giorni
di permesso
se la celebrazione avviene in un giorno festivo o in
un giorno non lavorativo. In questi ultimi due casi,
se il congedo di 15 giorni è fruito dal giorno della
celebrazione, quest’ultimo decorrerà dal primo
giorno lavorativo successivo a quello della
celebrazione.
Esempio: nel caso in cui il matrimonio sia celebrato
in un sabato non lavorativo, il congedo decorrerà
dal lunedì successivo (supponendo, ovviamente ,
che il lunedì non sia né festivo, né non lavorativo).
I giorni di Congedo MATRIMONIALE non possono essere conteggiati come
ferie o come periodo di preavviso di licenziamento.
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Matrimonio concordatario: in base al Concordato sottoscritto tra lo Stato italiano e la Santa Sede nel
1929 (successivamente rafforzato nel 1984), alle nozze celebrate con il rito cattolico è possibile
attribuire efficacia civile. Per fare ciò è necessario che:
a) il ministro del culto cattolico dia lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e gli
obblighi dei nubendi;
b) siano redatti due originali dell’atto di matrimonio;
c) l’atto di matrimonio si trascritto nel registro dello stato civile (in caso contrario il matrimonio sarà
valido solo in ambito religioso).
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Congedo STRAORDINARIO
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Pag. 7………….Fonte Normativa
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Pag. 8………….Regole
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Pag. 9…..……..Matrimonio Acattolico
Congedo STRAORDINARIO
FONTE NORMATIVA
Al dipendente che contrarrà matrimonio riconosciuto in Italia o all’estero, con
rito civile, cattolico o acattolico (da parte delle confessioni che hanno stipulato
intese recepite con legge), senza trascrizione nei registri dello stato civile italiano,
a condizione che ciascun coniuge sia in possesso dei requisiti richiesti dallo Stato
Italiano per poter contrarre matrimonio e che dopo il matrimonio risultino
conviventi, viene concesso, in occasione del matrimonio stesso, un congedo
straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario, non computabili
come ferie, a fronte delle presentazione della certificazione rilasciata
dall’autorità officiante.
Grazie all’Accordo sottoscritto il 24 luglio 2014 tra le Organizzazioni
Sindacali di Gruppo ed ISP, ancorché ciò non sia ancora previsto dalla legge o
da contratti di categoria, al Personale appartenente ad una delle società del
Gruppo Intesa Sanpaolo che contrarrà matrimonio secondo i riti indicati nella
sotto riportata tabella, è riconosciuto un Congedo STRAORDINARIO
retribuito della durata di 15 giorni:
ITALIA
ESTERO
CIVILE *
CIVILE #
CATTOLICO #
CATTOLICO #
ACATTOLICO #
ACATTOLICO #
* Cfr. quanto previsto per il Congedo MATRIMONIALE (pag. 4).
# Senza trascrizione nei registri dello stato civile italiano.
Le regole per il computo del giorno in cui si celebra il matrimonio sono le
stesse di quelle previste per il Congedo MATRIMONIALE (cfr. pag. 5).
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Congedo STRAORDINARIO
REGOLE
ITALIA
Sarà quindi possibile ottenere un Congedo STRAORDINARIO di 15 giorni in caso
di matrimonio celebrato in Italia, secondo il rito:

Cattolico
(senza trascrizione nei registri dello stato civile italiano);

Acattolico (senza trascrizione nei registri dello stato civile italiano-cfr. pag. 9).
ESTERO
Qualora invece il lavoratore si sposi all’estero, potrà fruire di un Congedo
STRAORDINARIO di 15 giorni a condizione che il matrimonio sia riconosciuto nello
stato in cui si è celebrato (indipendentemente dal rito).
In questa maniera sarà possibile ottenere un congedo STRAORDIANRIO anche nel
caso in cui il matrimonio sia stato celebrato secondo un rito attualmente non
riconosciuto dallo Stato italiano, ma solo dallo stato estero.
Facciamo qualche esempio schematico per chiarire il concetto:
RITO
ANGLICANO
ISLAMICO
SCIENTOLOGY
LUTERANO SVEDESE
EVANGELICO
LUTERANO
NORVEGESE
NAZIONE
Ove di celebra il rito
Inghilterra
Egitto
Inghilterra
Svezia
Norvegia
DIRITTO al congedo straordinario
Matrimonio
Matrimonio
ETEROSESSUALE
EGUALITARIO*
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
Francia, Olanda, Spagna,
Portogallo,
Islanda,
SI
SI
Danimarca Svezia, Norvegia
* Si definisce matrimonio EGUALITARIO quello celebrato tra persone dello stesso sesso.
CIVILE
D’ora in poi, in virtù dell’Accordo 24 luglio 2014, due persone che si sposeranno in
Inghilterra con il solo rito anglicano potranno beneficiare del Congedo STRAORDINARIO (la
Chiesa Anglicana non ha sottoscritto alcuna “intesa” con lo Stato italiano e quindi non
rientra tra le religioni acattoliche).
Lo stesso dicasi per una coppia formata da persone dello stesso sesso (matrimonio
“egualitario”) che decidessero di sposarsi in Spagna con il rito civile. Anche in questo caso,
pur non essendo previsto in Italia il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sulla scorta
di quanto previsto dall’Accordo 24 luglio 2014 i coniugi potranno fruire del Congedo
STRAORDINARIO (in Spagna, oltre ad esistere una legislazione sulle coppie di fatto -anche
tra persone dello stesso sesso- ed appositi registri, dal 2005 è possibile contrarre il
matrimonio egualitario civile).
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Congedo STRAORDINARIO
MATRIMONIO ACATTOLICO
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano.
I rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese
con le relative rappresentanze.
Art. 8 della COSTITUZIONE ITALIANA
Sulla scorta di quanto previsto dalla nostra Costituzione, alcune religioni hanno firmato
delle intese con lo Stato che sono state trasformate in legge. Fino ad oggi, le intese
approvate con legge sono:
TAVOLA VALDESE
UNIONE
ITALIANA
DELLE
CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE
DEL 7° GIORNO
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA
UNIONE
DELLE
COMUNITA’
EBRAICHE ITALIANE
UNIONE CRISTIANA EVANGELICA
BATTISTA D’ITALIA
CHIESA EVANGELICA LUTERANA
IN ITALIA
SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA
D’ITALIA ED ESARCATO PER
L’EUROPA MERIDIONALE
CHIESA DI GESU’ CRISTO DEI
SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI
CHIESA APOSTOLICA IN NITALIA
UNIONE BUDDISTA ITALIANA
UNIONE
INDUISTA
ITALIANA
SANATANA DHARMA SAMGHA
ATTENDERE PREGO
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REGOLE COMUNI
Sia per i matrimoni celebrati in Italia, sia per quelli celebrati all’estero, ai fini
dell’ottenimento del congedo STRAORDINARIO, è necessario che entrambi i coniugi siano
in possesso dei requisiti richiesti dallo Stato italiano per contrarre matrimonio, ovvero:
2

MAGGIORE ETA’

CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE 3

LIBERTA’ DI STATO 4

ESCLUSIONE DI RAPPORTI DI AFFINITA’/FAMILIARITA’ 5

NON AVER SUBITO UNA CONDANNA PER L’OMICIDIO (TENTATO O
CONSUMATO) DEL CONIUGE DELLA PERSONA CHE SI INTENDE SPOSARE 6

IN CASO DI SCIOGLIMENTO, ANNULLAMENTO, O CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DI UN PRECEDENTE MATRIMONIO, DEVONO DECORRERE
ALMENO TRECENTO GIORNI PRIMA CHE LA DONNA POSSA CONTRARRE
UN NUOVO MATRIMONIO 7
Il Congedo MATRIMONIALE o STRAORDINARIO è riconosciuto anche nel caso di nuove
nozze, a condizione che sia sciolto il precedente legame e che il matrimonio non avvenga
con il precedente coniuge.
Esempio: la signora Taylor Elizabeth Rosemond, meglio nota come Liz Taylor, qualora
fosse stata dipendente del Gruppo ISP, pur essendosi sposata 8 volte, avrebbe potuto
fruire di (soli) 7 congedi perché per due volte si è sposata (e per altrettante ha divorziato)
con tale Jenkins Richard Walter, alias Richard Burton.
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Esiste una sola deroga: qualora su richiesta dell’interessato, il tribunale accerti la sua maturità psico-fisica e che le ragioni
addotte siano fondate, una volta sentito il pubblico ministero, i genitori od il tutore, può ammettere per gravi motivi al
matrimonio chi ha compiuto i sedici anni. (art. 84 codice civile)
Gli infermi di mente non possono contrarre matrimonio. (art. 85 codice civile)
Chi è vincolato da un matrimonio precedente, non può contrarre un nuovo matrimonio. (art. 86 codice civile)
Sono vietati i matrimoni tra: a) ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; b) fratelli o sorelle germani,
consanguinei o uterini; c) lo zio e la nipote, la zia ed il nipote; d) gli affini in linea retta; e) gli affini in linea di collaterale in
secondo grado; f) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti; g) i figli adottivi della stessa persona; h) l’adottato e i figli
dell’adottante; i) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato. (art. 87 codice civile)
Art. 88 del codice civile.
Si tratta del c.d. “lutto vedovile”; la ratio della norma risiede nell’evitare il c.d. turbatio sanguis, cioè il rischio
sull’attribuzione della paternità del figlio nato durante il periodo dei 300 giorni sopra citato. Il divieto cessa dal
giorno in cui è terminata la gravidanza.
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CREDITI
Libero SINFUB
Associazione Sindacale aderente alla
Federazione
Nazionale
Sindacati
Autonomi Personale di Credito, Finanza
e Assicurazioni
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