3E_D_U_art_16_23_Menegon - Liceo "Tito Lucrezio Caro"
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ARTICOLI 16 E 23: La dichiarazione universale dei diritti umani La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fu adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. I trenta articoli di cui si compone sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. Vi si proclama il diritto alla vita, alla libertà e sicurezza individuali, ad un trattamento di uguaglianza dinanzi alla legge, senza discriminazioni di sorta, ad un processo imparziale e pubblico, ad essere ritenuti innocenti fino a prova contraria, alla libertà di movimento, pensiero, coscienza e fede, alla libertà di opinione, di espressione e di associazione. Vi si proclama inoltre che nessuno può essere fatto schiavo o sottoposto a torture o a trattamento o punizioni crudeli, disumani o degradanti e che nessuno dovrà essere arbitrariamente arrestato, incarcerato o esiliato. Vi si sancisce anche che tutti hanno diritto ad avere una nazionalità, a contrarre matrimonio, a possedere dei beni, a prendere parte al governo del proprio paese, a lavorare, a ricevere un giusto compenso per il lavoro prestato, a godere del riposo, a fruire di tempo libero e di adeguate condizioni di vita e a ricevere un'istruzione. Si contempla inoltre il diritto di chiunque a costituire un sindacato o ad aderirvi e a richiedere asilo in caso di persecuzione. ARTICOLO 16 DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI: 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. IL MATRIMONIO Nella maggior parte delle culture il matrimonio è il legame, ufficialmente riconosciuto fra un uomo e una donna allo scopo di formare una famiglia. In alcune culture è considerato lecito contrarre matrimonio con più di una persona (poligamia), generalmente un uomo con più mogli; tale pratica è invece perseguita come reato nella maggior parte del mondo. Recentemente, in alcuni Stati, la facoltà di contrarre matrimonio è stata estesa a coppie dello stesso sesso (cd. matrimonio omosessuale). In Italia è ancora aperto il dibattito circa il riconoscimento giuridico e la tutela di unioni simili al matrimonio, già presenti in alcuni tra i paesi occidentali. La concessione dei diritti e le agevolazioni previste per le coppie eterosessuali e sposate viene con queste formule allargata anche ai conviventi, in modo pressoché identico ed in generale, spesso indipendentemente dal sesso di ciascuno di essi. LA FAMIGLIA Una famiglia è costituita da un gruppo di persone che vivono insieme aventi in comune la discendenza (dimostrata o stipulata) da uno stesso progenitore o progenitrice nel caso di famiglia matriarcale, da una unione legale o da una adozione. Tra i membri di una famiglia si individuano varie relazioni e gradi di parentela. Nella cultura occidentale, una famiglia spesso è definita in modo specifico come un gruppo di persone affiliate da legami consanguinei o legali, come il matrimonio o l'adozione. Molti antropologi sostengono che la nozione di "consanguineo" deve essere intesa in senso metaforico; alcuni sostengono che ci sono molte società di tipo non occidentale in cui la famiglia viene intesa attraverso concetti diversi da quelli del "sangue".La Costituzione italiana riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, "ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare" all'art. 29 . La funzione primaria della famiglia è quella di riprodurre la società, da un punto di vista biologico ma soprattutto da un punto di vista socio-culturale. Per questo famiglia e società cambiano vicendevolmente, a seconda delle epoche e delle regioni del mondo. Per quanto riguarda la funzione di riproduzione della cultura della società da parte della famiglia, si parla di famiglia dell'orientamento per riferirsi al ruolo che essa ha verso i figli, per i quali la famiglia determina la collocazione sociale, e influisce fortemente sulla loro formazione culturale e nella loro socializzazione. Per quanto riguarda invece la funzione di riproduzione biologica della società, si parla di famiglia della procreazione quando due persone formano un gruppo familiare in cui si riproducono biologicamente e culturalmente attraverso i propri figli. La famiglia ha subito notevoli cambiamenti,negli ultimi 150 anni,una trasformazione radicale e profonda,innanzitutto sotto il profilo democratico. Patto internazionale sui diritti civili e politici: E’ stato adottato dall’assemblea generale il 16 dicembre 1966 ed è entrato in vigore il 23 marzo 1976. Gli Stati parti del presente Patto, Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali; Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo; Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto; Hanno convenuto questo patto di cui noi vediamo ora il punto 23, simile all’articolo 16 della dichiarazione dei diritti umani: 1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. 2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio. 3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.