1 SCADENZARIO DICEMBRE 2014 Lunedì 1 Dicembre 2014 Unico

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1 SCADENZARIO DICEMBRE 2014 Lunedì 1 Dicembre 2014 Unico
SCADENZARIO DICEMBRE 2014
Lunedì 1 Dicembre 2014
Unico 2014 Persone Fisiche - Versamenti
I contribuenti non titolari di partita Iva tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione
annuale delle persone fisiche, che non partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore e
che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 16 giugno, devono
versare la settima rata delle imposte risultanti da Unico 2014, con applicazione degli interessi
nella misura dello 1,81%.
Coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 16 luglio, maggiorando l'intero importo da
rateizzare dello 0,40%, devono versare la sesta rata, con applicazione degli interessi dell'1,48%.
Per coloro che, partecipando a soggetti "interessati" dagli studi di settore, hanno potuto effettuare il
primo versamento entro il 7 luglio, si tratta di versare la sesta rata, con applicazione degli interessi
dell'1,58%; qualora il primo versamento sia stato effettuato entro il 20 agosto, maggiorando l'intero
importo da rateizzare dello 0,40%, si tratta del versamento della quinta rata, con applicazione
degli interessi nella misura dell'1,10%.
Il versamento va effettuato presentando il modello F24 presso banche, agenzie postali o
concessionari oppure con modalità telematiche. Questi i codici tributo da indicare:

4001 Irpef – saldo

3800 Irap - saldo

3812 Irap acconto - prima rata

3801 addizionale regionale all'Irpef

3843 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto

3844 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione – saldo

1840 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata

1842 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo

1683 contributo di solidarietà

4041 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo

4044 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata

4043 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo

4047 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto
prima rata

4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

1100 imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni
qualificate
1

1668 interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali

3805 interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali

3857 interessi per pagamento dilazionato - tributi locali.
Versamenti da Unico – Acconto
Le persone fisiche, le società semplici, le società di persone e soggetti equiparati, tenute al
versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (Unico 2014) e Irap, devono
pagare la seconda o unica rata di acconto Irpef e Irap relativo all'anno 2014. Il versamento va
effettuato tramite modello F24 telematico, per i titolari di partita Iva, ovvero, per gli altri contribuenti,
anche con il modello F24 presso banche, agenzie postali, agenti della riscossione, con indicazione
dei seguenti codici tributo:

4034 Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione

3813 Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione

4004 addizionale all’Irpef - art. 31, c. 3, d.l.185/2008 ("tassa etica") – acconto seconda
rata o in unica soluzione.
Le persone fisiche, tenute al versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi
Unico 2014 e che si avvalgono del regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità ("nuovi minimi"), devono pagare la seconda o unica rata di acconto dell'imposta
sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale relativo al 2014. Il versamento va
effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:

1794 imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o in unica soluzione.
Le persone fisiche residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili
situati all’estero a qualsiasi uso destinati, e le società fiduciarie, con le quali è stato stipulato un
contratto di amministrazione degli immobili detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia e
che hanno ricevuto apposita provvista, devono pagare la seconda o unica rata dell’imposta sul
valore degli immobili situati all’estero (Ivie), risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di
acconto per il 2014. Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico, per i titolari di
partita Iva, ovvero, per gli altri contribuenti, anche con il modello F24 presso banche, agenzie
postali, agenti della riscossione, con indicazione dei seguenti codici tributo:

4045 imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto seconda rata o acconto in unica
soluzione

4046 imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Società fiduciarie – acconto.
In caso di concessione di aree demaniali, l’Ivie è dovuta dal concessionario; per gli immobili
concessi in locazione finanziaria, l'imposta è pagata dal locatario, anche se si tratta di immobili da
costruire o in corso di costruzione.
Le persone fisiche residenti in Italia, che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di
proprietà o di altro diritto reale, devono pagare la seconda o unica ratadell’imposta sul valore
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delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), a titolo di acconto per l’anno 2014. Il
versamento va effettuato tramite modello F24 telematico, per i titolari di partita Iva, ovvero, per gli
altri contribuenti, anche con il modello F24 presso banche, agenzie postali, agenti della
riscossione, con indicazione del codice tributo:

4048 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
I soggetti Ires tenuti al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (Unico
2014) e Irap, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono pagare la seconda o
unica rata di acconto Ires (e relative addizionali e maggiorazione) e Irap relativo all'anno
2014. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti
codici tributo:

2002 Ires - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

3813 Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione

2011 addizionale Ires settore petrolifero e gas - acconto seconda rata o in unica soluzione

2005 addizionale Ires - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 ("tassa etica") - acconto seconda rata o
in unica soluzione

2014 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - art. 3, c. 2, legge 7/2009 - acconto
seconda rata o in unica soluzione

2019 maggiorazione Ires - acconto seconda rata o in unica soluzione (per le società che
si qualificano "di comodo").
Cedolare secca - Versamento acconto
I locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari
abitative locate, che hanno scelto il regime della cedolare secca, devono pagare il secondo o
unico acconto. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di
partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. Deve
essere indicato il codice tributo 1841.
Imposta di registro - Contratti di locazione
I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° novembre 2014. In caso di registrazione
telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di
locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca". Il versamento può essere
effettuato:
1. tramite il modello F23 presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione, utilizzando
i seguenti codici tributo:

115T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – prima annualità

112T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive
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
107T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo

114T imposta di registro - proroga contratti di locazione

110T imposta di registro - cessione di contratti di locazione e affitto

113T imposta di registro - risoluzione di contratti di locazione e affitto

108T imposta di registro per affitto fondi rustici
2. in alternativa, tramite il modello “F24 Elide”, esclusivamente in via telematica i contribuenti
titolari di partita Iva, anche presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione gli altri
contribuenti, utilizzando i seguenti codici tributo:

1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima
registrazione

1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità
successive

1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di
contratto

1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del
contratto

1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del
contratto

1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo

1506 locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi

1507 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva
prima registrazione

1508 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva
prima registrazione

1509 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo
versamento di annualità e adempimenti successivi

1510 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo
versamento di annualità e adempimenti successivi.
Iva intracomunitaria - Versamento mensile
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli
acquisti intracomunitari registrati nel mese di ottobre, utilizzando il modello F24 presso banche,
agenzie postali e concessionari o con modalità telematiche. Va indicato il codice
tributo 6010 (versamento Iva mensile ottobre).
N.B. Sono tenuti a questo adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta
sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di
attività non commerciali.
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Elenchi Intra-12 - Presentazione
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli
acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di ottobre, con indicazione dell'ammontare
dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento. Il modello, reperibile sul sito
dell'Agenzia delle Entrate, può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati.
Comunicazione operazioni con "black list"
I contribuenti soggetti passivi Iva, che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi "black
list"), individuati dai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, devono effettuare in
via telematica la comunicazione mensile/trimestrale, direttamente o tramite intermediari abilitati,
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a 500 euro, effettuate e
ricevute, registrate o soggette a registrazione.
Intermediari finanziari - Comunicazione
Ultimo giorno utile per l’invio telematico, da parte degli intermediari finanziari, della comunicazione
all’Anagrafe tributaria riguardante i dati dei soggetti con i quali hanno intrattenuto rapporti di natura
finanziaria nel mese di ottobre.
Imposta sulle assicurazioni - Versamento mensile
Le imprese di assicurazione che operano in libera prestazione di servizi devono provvedere al
versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di ottobre, nonché degli
eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di settembre. Il
versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche, indicando i
seguenti codici tributo:







3354 imposta sulle assicurazioni – erario
3356 imposta sulle assicurazioni RC auto – Province
3357 contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto
3358 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia
3359 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento
3360 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano
3361 contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura –
aumento aliquota.
Assicurazioni estere - Adempimenti mensili
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Le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi
devono presentare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, la
denuncia mensile relativa ai premi e accessori incassati nel mese di ottobre.
Venerdì 5 Dicembre 2014
IVA - Provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto
pubblico urbano di persone - Emissione della fattura
Per gli esercenti attività di trasporto scade il termine per l’emissione della fattura relativa
alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto
pubblico urbano di persone - esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - e
risultanti dalle annotazioni eseguite entro il mese precedente [art. 74, comma 1, lettera e), D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 e art. 3, D.M. 30 luglio 2009].
Lunedì 15 Dicembre 2014
Iva – Registrazione corrispettivi
I commercianti al minuto e assimilati, nonché gli operatori della grande distribuzione che già
possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere
alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di novembre per le quali
è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Iva - Riepilogo fatture vendita
Ultimo giorno utile per effettuare l’annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di
importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di novembre. Sul documento vanno indicati i
numeri delle fatture, l’imponibile complessivo e l’ammontare dell’Iva complessiva distinto per
aliquota.
Iva – Fatturazione differita
I contribuenti Iva devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite
relative a beni consegnati o spediti nel mese di novembre, risultanti da documento di trasporto o
da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. Le fatture devono contenere la data
e il numero dei documenti cui si riferiscono. Per tutte le cessioni effettuate nel mese precedente
nei confronti degli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Associazioni in regime forfetario - Adempimenti
Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro
loco che hanno optato per il regime forfetario previsto dall’articolo 1 della legge 398/1991 devono
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effettuare le previste annotazioni nel prospetto individuato dal decreto ministeriale 11 febbraio
1997, opportunamente integrato. Si tratta di annotare, anche con un'unica registrazione,
l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività
commerciali, riferiti al mese di novembre.
IVA - Imprese della grande distribuzione - Trasmissione telematica dei corrispettivi
giornalieri relativi al mese solare precedente
In relazione alla facoltà, per le imprese che operano del settore della grande distribuzione, di
optare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, dell’ammontare complessivo
dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli art. 2 e 3 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, distinti per ciascun punto vendita, scade il termine per la
trasmissione dei dati relativi al mese solare precedente (art. 1, comma 429, L. 30 dicembre 2004,
n. 311). Possono effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi i soggetti che operano nel
settore della grande distribuzione commerciale, e che rispettano i requisiti di cui all'art. 1, commi
430 e 430-bis, L. 311 del 2004, come modificato da ultimo dall’art. 34, comma 55, D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 22.
Martedì 16 Dicembre 2014
Imu - Imposta municipale - Versamento rata a saldo per il 2014 – Enti non commerciali:
versamento rata dicembre
Scade il termine per il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per il 2014,
secondo i criteri previsti dall’art. 9, comma 3, D Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13, comma
13-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Abitazione principale e pertinenze - L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tali unità sono soggette ad aliquota dello 0,4 per cento; i comuni
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
Altri fabbricati - L’imposta si applica con l’aliquota dello 0,76 per cento; i comuni possono
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. Specifiche
disposizioni sono previste per fabbricati rurali e terreni agricoli.
Terreni agricoli – In relazione
all’applicazione dell’esenzione dall’imposta di terreni agricoli
ricadenti in aree montane o di collina, l’art. 22, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 prevede l’emanazione di
apposito decreto – in corso di pubblicazione - per delimitare - con effetto dal 2014 - i comuni
ammessi all’esenzione sulla base dell’altitudine riportata negli elenchi ISTAT (comun. stampa 1°
dicembre 2014).
Immobili del gruppo catastale D – Per tali immobili l’aliquota dello 0,76 per cento è riservata allo
Stato; i Comuni possono applicare ulteriore aumento fino allo 0,30 per cento che viene acquisito
dal Comune.
Imprese di costruzione - A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale
propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
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tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Art. 13, comma 9-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n.
201).
Immobili storici o inagibili - La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Esclusioni - L'imposta municipale propria non si applica, tra l’altro:
a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Enti non commerciali - Ai sensi dell’art. 1, comma 720, L. 27 dicembre 2013, n. 147, il versamento
dell'IMU da parte degli enti non commerciali è effettuato esclusivamente con Mod. F24, in tre rate
di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente
corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate negli ordinari termini del 16 giugno e del
16 dicembre termini, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere
versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
Modalità versamento: con bollettino postale con Mod. F24 e con i seguenti codici tributo:
“3912” - “IMU - abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”;
“3913” - “IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
“3914” - “IMU - terreni – COMUNE” (diversi da gruppo catastale D);
“3916” - “IMU - aree fabbricabili - COMUNE”;
“3918” - “IMU - altri fabbricati – COMUNE”;
“3925” - “IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
“3930” - “IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO
COMUNE” con Mod.F24/EP per i versamenti dovuti dagli enti pubblici (vd. Ris. Ag. Entrate n. 53/E
del 5 giugno 2012) Mod. F24
Tasi - Versamento a saldo per il 2014
Ai sensi dell’art. 1, comma 688 L. 27 dicembre 2013, n. 147, scade il termine per il versamento a
saldo della TASI per l’anno 2014 tenuto conto del versamento d’acconto:
- effettuato, entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni inviate dai Comuni entro il 23 maggio 2014, e pubblicate nel sito informatico alla
data del 31 maggio 2014;
- effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI inviati entro il 10 settembre 2014 e pubblicati nel sito
informatico alla data del 18 settembre 2014;
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Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il
versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.
Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della TASI dovuta dall'occupante, nella
misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento, secondo quanto deliberato dal Comune.
Modalità versamento:
Il tributo comunale è versato al comune mediante:
- bollettino di conto corrente postale
- modello di pagamento unificato F 24
Per i versamenti con Mod. F24 devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:
3958 TASI – abitazione principale e relative pertinenze
3959 TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 TASI – aree fabbricabili
3961 TASI – altri fabbricati
Assistenza fiscale - Acconti d’imposta trattenuti da parte dei sostituti d’imposta Versamento
Scade il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF trattenuto sulla
retribuzione di novembre a carico dei lavoratori dipendenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale
(art. 19, D.M. 31 maggio 1999, n. 164).
Per il versamento deve essere utilizzato il seguente codice tributo:
4730 per irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 1845 per cedolare secca - assistenza
fiscale - acconto Mod.F24
IVA – Dichiarazioni d’intento ricevute - Comunicazione
Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento
ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella
liquidazione con scadenza in data odierna (art. 1 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito
dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, come modificato dall’art. 2, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16).
Si vedano al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 10/E del 16 marzo 2005, la circ. Ag. Entrate n. 41/E del
26 settembre 2005 e la Ris. Ag. Entrate n. 82/E del 1° agosto 2012
Modalità: Presentazione mediante trasmissione telematica secondo il modello approvato con
Provv. Ag. Entrate 14 marzo 2005.
INPS - Contributo alla gestione separata - Versamento
Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi
corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l’altro, a:
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- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e non (art. 61, D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276; vedasi la circ. INPS n. 29/2012 sulle novità recate dalla L. 28 giugno
2012, n. 92);
- incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo è superiore ad euro 5.000, ai sensi dell’art.
44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai
sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vd. circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004).
- associati in partecipazione (art. 43, citato D.L. 30 settembre 2003, n. 269).
Modalità versamento: con Mod. F24
Si riportano le principali causali-contributo da indicare nel modello di versamento:
CXX - rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e non.
Accise - Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in
consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto “TUA”
- Testo Unico Accise).
Modalità versamento: con Mod. F24
Accise - Diritti annuali di licenza - Versamento
Scade il termine per il versamento del diritto annuale di licenza per gli impianti, depositi ed esercizi
secondo gli importi ivi previsti (art. 63, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto “TUA”
- Testo Unico Accise).
Modalità versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato ovvero con Mod. F24
Eredi - Versamenti imposte
Gli eredi delle persone decedute successivamente al 16 febbraio 2014 che presentano le
dichiarazioni per conto del de cuius devono provvedere al versamento delle imposte risultanti dai
modelli Unico e Irap 2014, senza alcuna maggiorazione, e dell’Iva relativa al 2013 risultante dalla
dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo
– 16 giugno 2014. Va utilizzato il modello F24 presso banche, agenzie postali e agenti della
riscossione, oppure in via telematica (quest'ultima modalità è obbligatoria per i titolari di partita
Iva).
Questi i codici tributo da indicare:
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4001
3800
3801
3844
Irpef – saldo
Irap – saldo
addizionale regionale Irpef
addizionale comunale Irpef - autotassazione – saldo
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1683 contributo di solidarietà di cui all’art. 2, comma 2, del Dl n. 138/2011 determinato in
sede di dichiarazione annuale dei redditi
4041 imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
4043 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato
4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
1100 imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni
qualificate
6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
4040 imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta
sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio
1842 imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di
registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad
uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – saldo
4025 imposta sostitutiva dell’Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo
1795 imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità - saldo.
Contribuenti Iva
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di novembre (per quelli che
hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel
mese di ottobre) utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:

6011 versamento Iva mensile novembre.
I contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali e
gli intermediari abilitati devono provvedere all’invio telematico della comunicazione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta
sono confluite nella liquidazione con scadenza 16 dicembre.
Sostituti d'imposta - Versamento ritenute
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute effettuate nel mese di novembre sui redditi di
lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi
diversi. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva
possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione. Questi i
codici tributo da indicare:

1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

1002 emolumenti arretrati

1004 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro

1013 ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
11

1024 proventi indicati sulle cambiali

1025 obbligazioni e titoli similari

1029 interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti

1030 altri redditi di capitale diversi dai dividendi

1031 redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a
soggetti non residenti

1032 proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari

1033 addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options

1038 provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rapporti di
commercio

1040 redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni

1045 contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici

1046 premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza

1047 premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni

1048 altre vincite e premi

1049 somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento

1050 premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

1051 premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise

1052 indennità di esproprio

1054 addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in
Sicilia e versata fuori regione

1055 addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in
Sardegna e versata fuori regione

1056 addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Valle
d’Aosta e versata fuori regione

1058 plusvalenze cessioni a termine valute estere

1059 addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e di
stock options versati in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturati fuori dalle predette
regioni

1243 proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti

1245 proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

3802 addizionale regionale Irpef

3847 addizionale comunale Irpef - acconto

3848 addizionale comunale Irpef - saldo.
12
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute operate su redditi di
capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso
l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese di novembre. Nel modello F24 telematico deve
essere indicato il codice tributo:

1680 capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi
di investimento collettivo del risparmio (Oicr) sono tenuti al versamento delle ritenute sui proventi
derivanti da Oicr effettuate nel mese di novembre. Nel modello F24 telematico devono essere
indicati i seguenti codici tributo:

1705 proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr in valori mobiliari di diritto estero

1706 titoli atipici emessi da soggetti residenti

1707 titoli atipici emessi da soggetti non residenti

1061 ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a Oicr italiani e
lussemburghesi storici, ai sensi dell'articolo 26-quinquies del Dpr 600/1973.
Sostituti d'imposta - Imposte su premi di produttività
I sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e
comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di novembre, ai dipendenti del
settore privato in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati
all’andamento economico delle imprese. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24
telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie
postali e concessionari.
Questi i codici tributo da indicare:

1053 imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente

1604 imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente,
maturati in Sicilia e versata fuori regione

1904 imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente,
maturati in Sardegna e versata fuori regione

1905 imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente,
maturati in Val d’Aosta e versata fuori regione

1305 imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata
in Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni.
Sostituti d’imposta - Versamento sostitutiva su TFR
I sostituti d’imposta devono versare l'acconto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei
fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell’anno 2014. Il versamento dell’imposta va
effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche
presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione.
13
Questo il codice tributo da indicare:

1712 acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento
di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta.
Rivalutazione beni d'impresa - Sostitutiva
Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società
cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative
europee residenti nel territorio dello Stato, e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i
trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali, che effettuano la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni
risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2012 devono versare la terza rata
dell’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del
16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, e dell'imposta sostitutiva del
10% sul saldo attivo della rivalutazione.
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando i seguenti
codici tributo:

1811 imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - Art.
1, comma 140, L. 147/2013

1813 imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione - Art. 1, comma 142, L.
147/2013.
Tobin tax - Versamenti
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti
degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che
intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel
territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi
alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” per le operazioni effettuate nel mese
precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i
contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.
Per effettuare il versamento vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

4058 Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

4059 Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

4060 Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti
partecipativi.
Nel caso di rappresentante fiscale che versa per conto degli intermediari e degli altri soggetti non
residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia,
occorre indicare il codice identificativo “72”.
Imposta sugli intrattenimenti - Versamento
14
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività
svolte con carattere di continuità nel mese di novembre, utilizzando il modello F24 telematico con
indicazione del codice tributo 6728.
Mercoledì 17 Dicembre 2014
Ravvedimento - Versamenti
Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in
misura insufficiente) entro il 17 novembre 2014 dai contribuenti tenuti al versamento unitario di
imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali
e della sanzione ridotta al 3% va effettuato utilizzando il modello F24 telematico (titolari di partita
Iva) ovvero anche con modello F24 presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione (non
titolari di partita Iva).
N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.
Questi i codici tributo da indicare:

8901 sanzione pecuniaria Irpef

1989 interessi sul ravvedimento - Irpef

8902 sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef

1994 interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale

8926 sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

1998 interessi sul ravvedimento - Addizionale comunale - Autotassazione

8904 sanzione pecuniaria Iva

1991 interessi sul ravvedimento – Iva

8918 sanzione pecuniaria Ires

1990 interessi sul ravvedimento – Ires

8907 sanzione pecuniaria Irap

1993 interessi sul ravvedimento – Irap

8906 sanzione pecuniaria sostituti d’imposta

4061 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - sanzione

4062 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - interessi

4063 imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - sanzione

4064 imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - interessi

4065 imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti
partecipativi - sanzione
15

4066 imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti
partecipativi – interessi.
Giovedì 18 Dicembre 2014
Modello 770/2014 – Ravvedimento
I sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che nel 2013 hanno corrisposto
somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte o che hanno corrisposto contributi previdenziali e
assistenziali dovuti all’Inps e all’Inpdap e/o premi assicurativi dovuti all’Inail, e non hanno
presentato entro il termine del 19 settembre 2014 la dichiarazione modello 770/2014 semplificato e
ordinario, possono regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento.
La presentazione avviene esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari
abilitati. Ai fini della regolarizzazione occorre versare, tramite F24, la sanzione ridotta, ferma
restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei
tributi, qualora non regolarizzate. Sul modello va indicato il codice tributo:

8911 – sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi,
alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva
Lunedì 22 Dicembre 2014
Imposta sulle assicurazioni - Versamento mensile
Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell’imposta su premi e accessori
incassati nel mese di dicembre, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e
accessori incassati nel mese di ottobre. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24
Accise con modalità telematiche, indicando i seguenti codici tributo:







3354 imposta sulle assicurazioni – erario
3356 imposta sulle assicurazioni RC auto – Province
3357 contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto
3358 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia
3359 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento
3360 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano
3361 contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura –
aumento aliquota.
Lunedì 29 Dicembre 2014
Modelli Unico, Irap e Iva - Ravvedimento
16
Ultimo giorno utile per regolarizzare, tramite invio telematico del modello, l'omessa presentazione
delle dichiarazioni 2014 (redditi, Irap e Iva) entro la scadenza del 30 settembre 2014. Per
perfezionare il ravvedimento, occorre anche versare, tramite modello F24, la sanzione ridotta a 25
euro per ogni dichiarazione omessa ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle
eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate).
Il codice tributo da indicare è:

8911 sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle
imposte sostitutive, all'Irap e all'Iva.
Accise - Pagamento imposta
Termine così prorogato, essendo il giorno 27 sabato. Scade il termine per il pagamento dell'accisa
sui prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo dal 1° al 15 dicembre (art. 3, comma 4, D.Lgs.
26 ottobre 1995, n. 504, ed art. 28, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388).
Acconto - Con apposito decreto potrà essere stabilito un versamento – con la stessa scadenza – a
titolo d’acconto relativo ai prodotti immessi in consumo nel periodo dal 16 al 31 dicembre.
Modalità versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato con Mod. F24 / accise e con esclusione
della compensazione.
Accise - Gas naturale - Versamento della rata d’acconto mensile
Termine così prorogato, essendo il giorno 27 sabato. Scade il termine per il versamento della rata
di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 26,
comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto “TUA” - Testo Unico Accise.
Contribuenti Iva - Acconto 2014
I contribuenti Iva devono provvedere al versamento dell’acconto Iva relativo all’anno
2014 utilizzando il modello F24 telematico, con indicazione dei seguenti codici tributo:


6013 versamento acconto per Iva mensile
6035 versamento Iva acconto (trimestrali su opzione).
Elenchi intrastat - Presentazione
Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione in via
telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi
intracomunitari effettuati nel mese di novembre.
IVA - Omesso versamento per importo superiore a 50 mila euro – Fattispecie penale
Termine così prorogato, essendo il giorno 27 sabato. In relazione alla fattispecie penale
dell’omesso versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale se l'ammontare eccede
17
cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta (art. 10-ter, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), è
stato precisato che il momento consumativo del reato è individuato dal citato art. 10-ter
nell'omesso versamento dell'Iva "dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il
versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo". Pertanto, posto che il termine
di versamento dell'acconto IVA scade il 29 dicembre, ne consegue che la previsione sanzionatoria
trova applicazione con riferimento al 2013 qualora l’importo non versato entro la data del 29
dicembre 2014 sia superiore ad euro cinquantamila. Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 28/E
del 4 agosto 2006.
Martedì 30 Dicembre 2014
Inventari - Redazione e sottoscrizione
Il libro degli inventari deve essere redatto e sottoscritto entro tre mesi dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 2217
codice civile). Conseguentemente, per i soggetti per i quali il termine di presentazione della
dichiarazione Modello UNICO è scaduto il 30 settembre 2014, scade il termine per l’esecuzione dei
predetti adempimenti con i dati relativi all'esercizio 2013.
Scritture contabili – Trascrizione sui libri
A norma dell’art. 7, comma 4-ter, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994,
n. 489: “a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi
meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini
di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative
dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli
ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati
contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti
ed in loro presenza”.
Conseguentemente, per i soggetti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione
Modello UNICO è scaduto il 30 settembre 2014, scade il termine per la stampa su supporti cartacei
dei dati relativi all'esercizio 2013.
Iva - Imposta afferente le operazioni doganali effettuate nel mese di dicembre - Versamento
Scade il termine per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali
effettuate dal 1° al 24 dicembre (art. 5, comma 3, L. 25 luglio 2000, n. 213): Si raccomanda di
verificare i giorni e gli orari di apertura degli uffici preposti ed eventualmente anticipare
l’adempimento al fine della esatta osservanza della scadenza.
Mercoledì 31 Dicembre 2014
Iva - Autotrasportatori iscritti all’albo - Annotazione delle fatture emesse
Scade il termine per l’annotazione delle fatture emesse nel trimestre solare precedente per le
prestazioni di servizi rese dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all’albo di cui alla L.
18
6 giugno 1974, n. 298 (art. 74, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; C.M. n. 252/E del
30 ottobre 1998).
Ritenuta d’acconto sulle provvigioni - Commisurazione al 20 per cento del loro ammontare
scade il termine per la presentazione della dichiarazione ai committenti, preponenti o
mandanti, da parte degli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, nell’esercizio
della loro attività, dell’opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta sul
20 per cento dell’ammontare delle provvigioni, anziché sul 50 per cento (art. 25-bis, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600). Modalità di presentazione: spedizione con raccomandata con avviso di
ricevimento, di apposita dichiarazione, in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati
identificativi del percipiente stesso, nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera
di dipendenti o terzi (D.M. 16 aprile 1983).
Con il Decreto Legislativo 21 novembre 2014 n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del
28 novembre 2014, sono state modificate le modalità con le quali gli agenti di commercio o
rappresentanti sono tenuti a comunicare ai loro committenti di avvalersi di dipendenti o terzi, per
poter vedersi applicata la ritenuta d’acconto sul 20% delle provvigioni inerenti a rapporti di
commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento di
affari, anziché sul 50% delle stesse provvigioni (art. 25-bis, del D.P.R. n.600/1973). In particolare
la comunicazione:

produce i propri effetti anche per gli anni successivi (quindi non deve essere presentata
ogni anno) salvo il venir meno dei requisiti o in caso di revoca;

la comunicazione potrà essere inviata anche tramite posta elettronica certificata (PEC);

se omessa, in seguito a variazioni che fanno venir meno le predette condizioni, è
sanzionata da 258 euro a 2.065 (art. 11 D.Lgs. 471/1997).
Un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilirà criteri, termini e modalità per la
presentazione di tale comunicazione.
TOSAP / COSAP - Versamento rateizzato - Denuncia occupazione iniziata nel mese di
dicembre
Versamento rateizzato - Per le occupazione che hanno avuto inizio successivamente al 31 luglio, il
versamento della tassa, se d’importo superiore ad euro 258,23 può essere effettuato in due rate di
uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell’occupazione e nel mese di
dicembre dello stesso anno ovvero, se l’occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla
data della cessazione medesima (Art. 50, comma 5-bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).
Denuncia occupazione iniziata nel mese di dicembre - Scade il termine per la presentazione della
denuncia relativa ad occupazioni permanenti di suolo pubblico, qualora il rilascio dell’atto di
concessione sia effettuato nel mese di dicembre (art. 50, citato D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).
Nello stesso termine deve essere effettuato il relativo versamento. COSAP – Per i comuni che
hanno istituito ai sensi dell'art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il contributo per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche (c.d. "COSAP") si rinvia alle scadenze previste nei rispettivi
regolamenti.
19
Unico 2014 - Ravvedimento acconto
Ultimo giorno utile per regolarizzare la seconda o unica rata di acconto Irpef/Ires e Irap relativo
all’anno 2014 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro l'1 dicembre 2014. La
scadenza riguarda i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2014: persone
fisiche, società di capitali, società di persone e soggetti equiparati.
Il ravvedimento si perfeziona versando le imposte (o le ritenute), maggiorate di interessi legali e
della sanzione ridotta al 3%, tramite il modello F24 telematico, per i titolari di partita Iva, ovvero con
modello F24 presso banche, agenzie postali, concessionari, o con modalità telematiche, per i non
titolari di partita Iva. I codici tributo da indicare sono i seguenti.

4034 Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione

8901 sanzione pecuniaria Irpef

4004 addizionale al'Irpef ("tassa etica") - acconto seconda rata o in unica soluzione

1989 interessi sul ravvedimento – Irpef

4045 imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - acconto seconda rata o in unica
soluzione

4046 imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - acconto (società fiduciarie)

4048 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato - acconto seconda rata o in unica soluzione

1841 imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di
registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad
uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - acconto
seconda rata o in unica soluzione

3813 Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione

8907 sanzione pecuniaria – Irap

1993 interessi sul ravvedimento – Irap

1794 imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o in unica soluzione

8913 sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi

1992 interessi sul ravvedimento imposte sostitutive

2002 Ires - acconto seconda rata o in unica soluzione

2011 Addizionale Ires settore petrolifero e gas (art. 81, co. 16-18, Dl 112/2008) - acconto
seconda rata o in unica soluzione

2014 Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas (art. 3, co. 2, legge 7/2009) - acconto
seconda rata o in unica soluzione
20

2005 Addizionale Ires (art. 31, co. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica") - acconto seconda rata
o in unica soluzione

2019 Maggiorazione Ires (società che si qualificano "di comodo") - acconto seconda rata
o in unica soluzione

8918 sanzione pecuniaria - Ires

1990 interessi sul ravvedimento – Ires
Eredi - Presentazione Unico 2014
Gli eredi delle persone decedute tra l'1 marzo e il 30 giugno 2014 devono provvedere alla
presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione modello Unico 2014 per conto del de
cuius e della scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille.
Imposta di registro - Contratti di locazione
I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° dicembre 2014. In caso di registrazione
telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di
locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca".
Il versamento può essere effettuato:
1. tramite il modello F23 presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione, utilizzando
i seguenti codici tributo:

115T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – prima annualità

112T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive

107T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo

114T imposta di registro - proroga contratti di locazione

110T imposta di registro - cessione di contratti di locazione e affitto

113T imposta di registro - risoluzione di contratti di locazione e affitto

108T imposta di registro per affitto fondi rustici
2. in alternativa, tramite il modello “F24 Elide”, esclusivamente in via telematica i contribuenti
titolari di partita Iva, anche presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione gli altri
contribuenti, utilizzando i seguenti codici tributo:

1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima
registrazione

1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità
successive

1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di
contratto
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
1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del
contratto

1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del
contratto

1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo

1506 locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi

1507 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva
prima registrazione

1508 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva
prima registrazione

1509 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo
versamento di annualità e adempimenti successivi

1510 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo
versamento di annualità e adempimenti successivi.
Iva intracomunitaria - Versamento mensile
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli
acquisti intracomunitari registrati nel mese di novembre, utilizzando il modello F24 presso banche,
agenzie postali e concessionari o con modalità telematiche. Va indicato il codice
tributo 6011 (versamento Iva mensile novembre).
N.B. Sono tenuti a questo adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta
sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di
attività non commerciali.
Elenchi Intra-12 - Presentazione
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli
acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di novembre, con indicazione dell'ammontare
dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento. Il modello, reperibile sul sito
dell'Agenzia delle Entrate, può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati.
Comunicazione operazioni con "black list"
I contribuenti soggetti passivi Iva, che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi "black
list"), individuati dai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, devono effettuare in
via telematica la comunicazione mensile/trimestrale, direttamente o tramite intermediari abilitati,
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a 500 euro, effettuate e
ricevute, registrate o soggette a registrazione.
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Intermediari finanziari - Comunicazione
Ultimo giorno utile per l’invio telematico, da parte degli intermediari finanziari, della comunicazione
all’Anagrafe tributaria riguardante i dati dei soggetti con i quali hanno intrattenuto rapporti di natura
finanziaria nel mese di novembre.
Bollo virtuale - Versamenti
I soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale devono provvedere al
versamento della sesta rata bimestrale dell'imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il
31 gennaio 2014. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie
postali o concessionari, indicando il codice tributo: 456T (imposta di bollo - tassa sui contratti di
borsa).
Trasparenza fiscale - Comunicazione
I soggetti che hanno deciso di optare per il regime di tassazione per trasparenza nell'ambito
delle società di capitali (articoli 115 e 116 del Tuir) devono effettuare la prevista comunicazione
tramite invio telematico dell'apposito modello.
Società di locazione immobiliare - Opzione Siiq e Siinq
Ultimo giorno utile a disposizione delle società per azioni residenti, con esercizio coincidente con
l'anno solare, che svolgono prevalentemente attività di locazione immobiliare e che intendono
avvalersi del regime speciale previsto per le società di investimento immobiliare quotate (Siiq) e
non quotate (Siinq), per inviare la comunicazione di esercizio dell’opzione. La comunicazione va
trasmessa tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente alla
direzione regionale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale di chi esercita
l’opzione.
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