1 SCADENZARIO DICEMBRE 2014 Lunedì 1 Dicembre 2014 Unico
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1 SCADENZARIO DICEMBRE 2014 Lunedì 1 Dicembre 2014 Unico
SCADENZARIO DICEMBRE 2014 Lunedì 1 Dicembre 2014 Unico 2014 Persone Fisiche - Versamenti I contribuenti non titolari di partita Iva tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione annuale delle persone fisiche, che non partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 16 giugno, devono versare la settima rata delle imposte risultanti da Unico 2014, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,81%. Coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 16 luglio, maggiorando l'intero importo da rateizzare dello 0,40%, devono versare la sesta rata, con applicazione degli interessi dell'1,48%. Per coloro che, partecipando a soggetti "interessati" dagli studi di settore, hanno potuto effettuare il primo versamento entro il 7 luglio, si tratta di versare la sesta rata, con applicazione degli interessi dell'1,58%; qualora il primo versamento sia stato effettuato entro il 20 agosto, maggiorando l'intero importo da rateizzare dello 0,40%, si tratta del versamento della quinta rata, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,10%. Il versamento va effettuato presentando il modello F24 presso banche, agenzie postali o concessionari oppure con modalità telematiche. Questi i codici tributo da indicare: 4001 Irpef – saldo 3800 Irap - saldo 3812 Irap acconto - prima rata 3801 addizionale regionale all'Irpef 3843 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto 3844 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione – saldo 1840 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata 1842 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo 1683 contributo di solidarietà 4041 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo 4044 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata 4043 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo 4047 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata 4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 1100 imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1 1668 interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali 3805 interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali 3857 interessi per pagamento dilazionato - tributi locali. Versamenti da Unico – Acconto Le persone fisiche, le società semplici, le società di persone e soggetti equiparati, tenute al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (Unico 2014) e Irap, devono pagare la seconda o unica rata di acconto Irpef e Irap relativo all'anno 2014. Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico, per i titolari di partita Iva, ovvero, per gli altri contribuenti, anche con il modello F24 presso banche, agenzie postali, agenti della riscossione, con indicazione dei seguenti codici tributo: 4034 Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione 3813 Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione 4004 addizionale all’Irpef - art. 31, c. 3, d.l.185/2008 ("tassa etica") – acconto seconda rata o in unica soluzione. Le persone fisiche, tenute al versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2014 e che si avvalgono del regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ("nuovi minimi"), devono pagare la seconda o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale relativo al 2014. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo: 1794 imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o in unica soluzione. Le persone fisiche residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati, e le società fiduciarie, con le quali è stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia e che hanno ricevuto apposita provvista, devono pagare la seconda o unica rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di acconto per il 2014. Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico, per i titolari di partita Iva, ovvero, per gli altri contribuenti, anche con il modello F24 presso banche, agenzie postali, agenti della riscossione, con indicazione dei seguenti codici tributo: 4045 imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 4046 imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Società fiduciarie – acconto. In caso di concessione di aree demaniali, l’Ivie è dovuta dal concessionario; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, l'imposta è pagata dal locatario, anche se si tratta di immobili da costruire o in corso di costruzione. Le persone fisiche residenti in Italia, che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, devono pagare la seconda o unica ratadell’imposta sul valore 2 delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), a titolo di acconto per l’anno 2014. Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico, per i titolari di partita Iva, ovvero, per gli altri contribuenti, anche con il modello F24 presso banche, agenzie postali, agenti della riscossione, con indicazione del codice tributo: 4048 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione. I soggetti Ires tenuti al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (Unico 2014) e Irap, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono pagare la seconda o unica rata di acconto Ires (e relative addizionali e maggiorazione) e Irap relativo all'anno 2014. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo: 2002 Ires - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 3813 Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione 2011 addizionale Ires settore petrolifero e gas - acconto seconda rata o in unica soluzione 2005 addizionale Ires - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 ("tassa etica") - acconto seconda rata o in unica soluzione 2014 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - art. 3, c. 2, legge 7/2009 - acconto seconda rata o in unica soluzione 2019 maggiorazione Ires - acconto seconda rata o in unica soluzione (per le società che si qualificano "di comodo"). Cedolare secca - Versamento acconto I locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate, che hanno scelto il regime della cedolare secca, devono pagare il secondo o unico acconto. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. Deve essere indicato il codice tributo 1841. Imposta di registro - Contratti di locazione I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° novembre 2014. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca". Il versamento può essere effettuato: 1. tramite il modello F23 presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione, utilizzando i seguenti codici tributo: 115T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – prima annualità 112T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive 3 107T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo 114T imposta di registro - proroga contratti di locazione 110T imposta di registro - cessione di contratti di locazione e affitto 113T imposta di registro - risoluzione di contratti di locazione e affitto 108T imposta di registro per affitto fondi rustici 2. in alternativa, tramite il modello “F24 Elide”, esclusivamente in via telematica i contribuenti titolari di partita Iva, anche presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione gli altri contribuenti, utilizzando i seguenti codici tributo: 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo 1506 locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi 1507 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi. Iva intracomunitaria - Versamento mensile Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di ottobre, utilizzando il modello F24 presso banche, agenzie postali e concessionari o con modalità telematiche. Va indicato il codice tributo 6010 (versamento Iva mensile ottobre). N.B. Sono tenuti a questo adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. 4 Elenchi Intra-12 - Presentazione Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di ottobre, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento. Il modello, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati. Comunicazione operazioni con "black list" I contribuenti soggetti passivi Iva, che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi "black list"), individuati dai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, devono effettuare in via telematica la comunicazione mensile/trimestrale, direttamente o tramite intermediari abilitati, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a 500 euro, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione. Intermediari finanziari - Comunicazione Ultimo giorno utile per l’invio telematico, da parte degli intermediari finanziari, della comunicazione all’Anagrafe tributaria riguardante i dati dei soggetti con i quali hanno intrattenuto rapporti di natura finanziaria nel mese di ottobre. Imposta sulle assicurazioni - Versamento mensile Le imprese di assicurazione che operano in libera prestazione di servizi devono provvedere al versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di ottobre, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di settembre. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche, indicando i seguenti codici tributo: 3354 imposta sulle assicurazioni – erario 3356 imposta sulle assicurazioni RC auto – Province 3357 contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto 3358 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia 3359 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento 3360 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano 3361 contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota. Assicurazioni estere - Adempimenti mensili 5 Le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi devono presentare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, la denuncia mensile relativa ai premi e accessori incassati nel mese di ottobre. Venerdì 5 Dicembre 2014 IVA - Provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano di persone - Emissione della fattura Per gli esercenti attività di trasporto scade il termine per l’emissione della fattura relativa alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone - esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - e risultanti dalle annotazioni eseguite entro il mese precedente [art. 74, comma 1, lettera e), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e art. 3, D.M. 30 luglio 2009]. Lunedì 15 Dicembre 2014 Iva – Registrazione corrispettivi I commercianti al minuto e assimilati, nonché gli operatori della grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di novembre per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale. Iva - Riepilogo fatture vendita Ultimo giorno utile per effettuare l’annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di novembre. Sul documento vanno indicati i numeri delle fatture, l’imponibile complessivo e l’ammontare dell’Iva complessiva distinto per aliquota. Iva – Fatturazione differita I contribuenti Iva devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di novembre, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. Le fatture devono contenere la data e il numero dei documenti cui si riferiscono. Per tutte le cessioni effettuate nel mese precedente nei confronti degli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa. Associazioni in regime forfetario - Adempimenti Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario previsto dall’articolo 1 della legge 398/1991 devono 6 effettuare le previste annotazioni nel prospetto individuato dal decreto ministeriale 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Si tratta di annotare, anche con un'unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, riferiti al mese di novembre. IVA - Imprese della grande distribuzione - Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi al mese solare precedente In relazione alla facoltà, per le imprese che operano del settore della grande distribuzione, di optare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, distinti per ciascun punto vendita, scade il termine per la trasmissione dei dati relativi al mese solare precedente (art. 1, comma 429, L. 30 dicembre 2004, n. 311). Possono effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi i soggetti che operano nel settore della grande distribuzione commerciale, e che rispettano i requisiti di cui all'art. 1, commi 430 e 430-bis, L. 311 del 2004, come modificato da ultimo dall’art. 34, comma 55, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 22. Martedì 16 Dicembre 2014 Imu - Imposta municipale - Versamento rata a saldo per il 2014 – Enti non commerciali: versamento rata dicembre Scade il termine per il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per il 2014, secondo i criteri previsti dall’art. 9, comma 3, D Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13, comma 13-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Abitazione principale e pertinenze - L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tali unità sono soggette ad aliquota dello 0,4 per cento; i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. Altri fabbricati - L’imposta si applica con l’aliquota dello 0,76 per cento; i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. Specifiche disposizioni sono previste per fabbricati rurali e terreni agricoli. Terreni agricoli – In relazione all’applicazione dell’esenzione dall’imposta di terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, l’art. 22, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 prevede l’emanazione di apposito decreto – in corso di pubblicazione - per delimitare - con effetto dal 2014 - i comuni ammessi all’esenzione sulla base dell’altitudine riportata negli elenchi ISTAT (comun. stampa 1° dicembre 2014). Immobili del gruppo catastale D – Per tali immobili l’aliquota dello 0,76 per cento è riservata allo Stato; i Comuni possono applicare ulteriore aumento fino allo 0,30 per cento che viene acquisito dal Comune. Imprese di costruzione - A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 7 tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Art. 13, comma 9-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201). Immobili storici o inagibili - La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a. per i fabbricati di interesse storico o artistico; b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Esclusioni - L'imposta municipale propria non si applica, tra l’altro: a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Enti non commerciali - Ai sensi dell’art. 1, comma 720, L. 27 dicembre 2013, n. 147, il versamento dell'IMU da parte degli enti non commerciali è effettuato esclusivamente con Mod. F24, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate negli ordinari termini del 16 giugno e del 16 dicembre termini, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Modalità versamento: con bollettino postale con Mod. F24 e con i seguenti codici tributo: “3912” - “IMU - abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”; “3913” - “IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”; “3914” - “IMU - terreni – COMUNE” (diversi da gruppo catastale D); “3916” - “IMU - aree fabbricabili - COMUNE”; “3918” - “IMU - altri fabbricati – COMUNE”; “3925” - “IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO” “3930” - “IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE” con Mod.F24/EP per i versamenti dovuti dagli enti pubblici (vd. Ris. Ag. Entrate n. 53/E del 5 giugno 2012) Mod. F24 Tasi - Versamento a saldo per il 2014 Ai sensi dell’art. 1, comma 688 L. 27 dicembre 2013, n. 147, scade il termine per il versamento a saldo della TASI per l’anno 2014 tenuto conto del versamento d’acconto: - effettuato, entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni entro il 23 maggio 2014, e pubblicate nel sito informatico alla data del 31 maggio 2014; - effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI inviati entro il 10 settembre 2014 e pubblicati nel sito informatico alla data del 18 settembre 2014; 8 Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della TASI dovuta dall'occupante, nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento, secondo quanto deliberato dal Comune. Modalità versamento: Il tributo comunale è versato al comune mediante: - bollettino di conto corrente postale - modello di pagamento unificato F 24 Per i versamenti con Mod. F24 devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo: 3958 TASI – abitazione principale e relative pertinenze 3959 TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 TASI – aree fabbricabili 3961 TASI – altri fabbricati Assistenza fiscale - Acconti d’imposta trattenuti da parte dei sostituti d’imposta Versamento Scade il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF trattenuto sulla retribuzione di novembre a carico dei lavoratori dipendenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (art. 19, D.M. 31 maggio 1999, n. 164). Per il versamento deve essere utilizzato il seguente codice tributo: 4730 per irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 1845 per cedolare secca - assistenza fiscale - acconto Mod.F24 IVA – Dichiarazioni d’intento ricevute - Comunicazione Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza in data odierna (art. 1 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, come modificato dall’art. 2, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16). Si vedano al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 10/E del 16 marzo 2005, la circ. Ag. Entrate n. 41/E del 26 settembre 2005 e la Ris. Ag. Entrate n. 82/E del 1° agosto 2012 Modalità: Presentazione mediante trasmissione telematica secondo il modello approvato con Provv. Ag. Entrate 14 marzo 2005. INPS - Contributo alla gestione separata - Versamento Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l’altro, a: 9 - rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e non (art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; vedasi la circ. INPS n. 29/2012 sulle novità recate dalla L. 28 giugno 2012, n. 92); - incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo è superiore ad euro 5.000, ai sensi dell’art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326); - esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vd. circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004). - associati in partecipazione (art. 43, citato D.L. 30 settembre 2003, n. 269). Modalità versamento: con Mod. F24 Si riportano le principali causali-contributo da indicare nel modello di versamento: CXX - rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e non. Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto “TUA” - Testo Unico Accise). Modalità versamento: con Mod. F24 Accise - Diritti annuali di licenza - Versamento Scade il termine per il versamento del diritto annuale di licenza per gli impianti, depositi ed esercizi secondo gli importi ivi previsti (art. 63, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto “TUA” - Testo Unico Accise). Modalità versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato ovvero con Mod. F24 Eredi - Versamenti imposte Gli eredi delle persone decedute successivamente al 16 febbraio 2014 che presentano le dichiarazioni per conto del de cuius devono provvedere al versamento delle imposte risultanti dai modelli Unico e Irap 2014, senza alcuna maggiorazione, e dell’Iva relativa al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 16 giugno 2014. Va utilizzato il modello F24 presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione, oppure in via telematica (quest'ultima modalità è obbligatoria per i titolari di partita Iva). Questi i codici tributo da indicare: 4001 3800 3801 3844 Irpef – saldo Irap – saldo addizionale regionale Irpef addizionale comunale Irpef - autotassazione – saldo 10 1683 contributo di solidarietà di cui all’art. 2, comma 2, del Dl n. 138/2011 determinato in sede di dichiarazione annuale dei redditi 4041 imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato 4043 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato 4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 1100 imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale 4040 imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio 1842 imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – saldo 4025 imposta sostitutiva dell’Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo 1795 imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo. Contribuenti Iva I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di novembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di ottobre) utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo: 6011 versamento Iva mensile novembre. I contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali e gli intermediari abilitati devono provvedere all’invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza 16 dicembre. Sostituti d'imposta - Versamento ritenute I sostituti d’imposta devono versare le ritenute effettuate nel mese di novembre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione. Questi i codici tributo da indicare: 1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 emolumenti arretrati 1004 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro 1013 ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo 11 1024 proventi indicati sulle cambiali 1025 obbligazioni e titoli similari 1029 interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1030 altri redditi di capitale diversi dai dividendi 1031 redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1032 proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari 1033 addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options 1038 provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rapporti di commercio 1040 redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni 1045 contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici 1046 premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 altre vincite e premi 1049 somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento 1050 premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita 1051 premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 indennità di esproprio 1054 addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione 1055 addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione 1056 addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione 1058 plusvalenze cessioni a termine valute estere 1059 addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options versati in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni 1243 proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti 3802 addizionale regionale Irpef 3847 addizionale comunale Irpef - acconto 3848 addizionale comunale Irpef - saldo. 12 Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese di novembre. Nel modello F24 telematico deve essere indicato il codice tributo: 1680 capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita. I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) sono tenuti al versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Oicr effettuate nel mese di novembre. Nel modello F24 telematico devono essere indicati i seguenti codici tributo: 1705 proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr in valori mobiliari di diritto estero 1706 titoli atipici emessi da soggetti residenti 1707 titoli atipici emessi da soggetti non residenti 1061 ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a Oicr italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'articolo 26-quinquies del Dpr 600/1973. Sostituti d'imposta - Imposte su premi di produttività I sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di novembre, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. Questi i codici tributo da indicare: 1053 imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1604 imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Val d’Aosta e versata fuori regione 1305 imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni. Sostituti d’imposta - Versamento sostitutiva su TFR I sostituti d’imposta devono versare l'acconto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell’anno 2014. Il versamento dell’imposta va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione. 13 Questo il codice tributo da indicare: 1712 acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta. Rivalutazione beni d'impresa - Sostitutiva Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che effettuano la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2012 devono versare la terza rata dell’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, e dell'imposta sostitutiva del 10% sul saldo attivo della rivalutazione. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando i seguenti codici tributo: 1811 imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - Art. 1, comma 140, L. 147/2013 1813 imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione - Art. 1, comma 142, L. 147/2013. Tobin tax - Versamenti Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” per le operazioni effettuate nel mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. Per effettuare il versamento vanno utilizzati i seguenti codici tributo: 4058 Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi 4059 Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity 4060 Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi. Nel caso di rappresentante fiscale che versa per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, occorre indicare il codice identificativo “72”. Imposta sugli intrattenimenti - Versamento 14 I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di novembre, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728. Mercoledì 17 Dicembre 2014 Ravvedimento - Versamenti Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 17 novembre 2014 dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3% va effettuato utilizzando il modello F24 telematico (titolari di partita Iva) ovvero anche con modello F24 presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione (non titolari di partita Iva). N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo. Questi i codici tributo da indicare: 8901 sanzione pecuniaria Irpef 1989 interessi sul ravvedimento - Irpef 8902 sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 1994 interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale 8926 sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef 1998 interessi sul ravvedimento - Addizionale comunale - Autotassazione 8904 sanzione pecuniaria Iva 1991 interessi sul ravvedimento – Iva 8918 sanzione pecuniaria Ires 1990 interessi sul ravvedimento – Ires 8907 sanzione pecuniaria Irap 1993 interessi sul ravvedimento – Irap 8906 sanzione pecuniaria sostituti d’imposta 4061 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - sanzione 4062 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - interessi 4063 imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - sanzione 4064 imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - interessi 4065 imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - sanzione 15 4066 imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – interessi. Giovedì 18 Dicembre 2014 Modello 770/2014 – Ravvedimento I sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che nel 2013 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte o che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps e all’Inpdap e/o premi assicurativi dovuti all’Inail, e non hanno presentato entro il termine del 19 settembre 2014 la dichiarazione modello 770/2014 semplificato e ordinario, possono regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento. La presentazione avviene esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Ai fini della regolarizzazione occorre versare, tramite F24, la sanzione ridotta, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate. Sul modello va indicato il codice tributo: 8911 – sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva Lunedì 22 Dicembre 2014 Imposta sulle assicurazioni - Versamento mensile Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di dicembre, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di ottobre. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche, indicando i seguenti codici tributo: 3354 imposta sulle assicurazioni – erario 3356 imposta sulle assicurazioni RC auto – Province 3357 contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto 3358 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia 3359 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento 3360 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano 3361 contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota. Lunedì 29 Dicembre 2014 Modelli Unico, Irap e Iva - Ravvedimento 16 Ultimo giorno utile per regolarizzare, tramite invio telematico del modello, l'omessa presentazione delle dichiarazioni 2014 (redditi, Irap e Iva) entro la scadenza del 30 settembre 2014. Per perfezionare il ravvedimento, occorre anche versare, tramite modello F24, la sanzione ridotta a 25 euro per ogni dichiarazione omessa ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate). Il codice tributo da indicare è: 8911 sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'Irap e all'Iva. Accise - Pagamento imposta Termine così prorogato, essendo il giorno 27 sabato. Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo dal 1° al 15 dicembre (art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ed art. 28, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388). Acconto - Con apposito decreto potrà essere stabilito un versamento – con la stessa scadenza – a titolo d’acconto relativo ai prodotti immessi in consumo nel periodo dal 16 al 31 dicembre. Modalità versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato con Mod. F24 / accise e con esclusione della compensazione. Accise - Gas naturale - Versamento della rata d’acconto mensile Termine così prorogato, essendo il giorno 27 sabato. Scade il termine per il versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 26, comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto “TUA” - Testo Unico Accise. Contribuenti Iva - Acconto 2014 I contribuenti Iva devono provvedere al versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2014 utilizzando il modello F24 telematico, con indicazione dei seguenti codici tributo: 6013 versamento acconto per Iva mensile 6035 versamento Iva acconto (trimestrali su opzione). Elenchi intrastat - Presentazione Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di novembre. IVA - Omesso versamento per importo superiore a 50 mila euro – Fattispecie penale Termine così prorogato, essendo il giorno 27 sabato. In relazione alla fattispecie penale dell’omesso versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale se l'ammontare eccede 17 cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta (art. 10-ter, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), è stato precisato che il momento consumativo del reato è individuato dal citato art. 10-ter nell'omesso versamento dell'Iva "dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo". Pertanto, posto che il termine di versamento dell'acconto IVA scade il 29 dicembre, ne consegue che la previsione sanzionatoria trova applicazione con riferimento al 2013 qualora l’importo non versato entro la data del 29 dicembre 2014 sia superiore ad euro cinquantamila. Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006. Martedì 30 Dicembre 2014 Inventari - Redazione e sottoscrizione Il libro degli inventari deve essere redatto e sottoscritto entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 2217 codice civile). Conseguentemente, per i soggetti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione Modello UNICO è scaduto il 30 settembre 2014, scade il termine per l’esecuzione dei predetti adempimenti con i dati relativi all'esercizio 2013. Scritture contabili – Trascrizione sui libri A norma dell’art. 7, comma 4-ter, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489: “a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”. Conseguentemente, per i soggetti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione Modello UNICO è scaduto il 30 settembre 2014, scade il termine per la stampa su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio 2013. Iva - Imposta afferente le operazioni doganali effettuate nel mese di dicembre - Versamento Scade il termine per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1° al 24 dicembre (art. 5, comma 3, L. 25 luglio 2000, n. 213): Si raccomanda di verificare i giorni e gli orari di apertura degli uffici preposti ed eventualmente anticipare l’adempimento al fine della esatta osservanza della scadenza. Mercoledì 31 Dicembre 2014 Iva - Autotrasportatori iscritti all’albo - Annotazione delle fatture emesse Scade il termine per l’annotazione delle fatture emesse nel trimestre solare precedente per le prestazioni di servizi rese dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all’albo di cui alla L. 18 6 giugno 1974, n. 298 (art. 74, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; C.M. n. 252/E del 30 ottobre 1998). Ritenuta d’acconto sulle provvigioni - Commisurazione al 20 per cento del loro ammontare scade il termine per la presentazione della dichiarazione ai committenti, preponenti o mandanti, da parte degli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, nell’esercizio della loro attività, dell’opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta sul 20 per cento dell’ammontare delle provvigioni, anziché sul 50 per cento (art. 25-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Modalità di presentazione: spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, di apposita dichiarazione, in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso, nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi (D.M. 16 aprile 1983). Con il Decreto Legislativo 21 novembre 2014 n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014, sono state modificate le modalità con le quali gli agenti di commercio o rappresentanti sono tenuti a comunicare ai loro committenti di avvalersi di dipendenti o terzi, per poter vedersi applicata la ritenuta d’acconto sul 20% delle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, anziché sul 50% delle stesse provvigioni (art. 25-bis, del D.P.R. n.600/1973). In particolare la comunicazione: produce i propri effetti anche per gli anni successivi (quindi non deve essere presentata ogni anno) salvo il venir meno dei requisiti o in caso di revoca; la comunicazione potrà essere inviata anche tramite posta elettronica certificata (PEC); se omessa, in seguito a variazioni che fanno venir meno le predette condizioni, è sanzionata da 258 euro a 2.065 (art. 11 D.Lgs. 471/1997). Un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilirà criteri, termini e modalità per la presentazione di tale comunicazione. TOSAP / COSAP - Versamento rateizzato - Denuncia occupazione iniziata nel mese di dicembre Versamento rateizzato - Per le occupazione che hanno avuto inizio successivamente al 31 luglio, il versamento della tassa, se d’importo superiore ad euro 258,23 può essere effettuato in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell’occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l’occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima (Art. 50, comma 5-bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507). Denuncia occupazione iniziata nel mese di dicembre - Scade il termine per la presentazione della denuncia relativa ad occupazioni permanenti di suolo pubblico, qualora il rilascio dell’atto di concessione sia effettuato nel mese di dicembre (art. 50, citato D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507). Nello stesso termine deve essere effettuato il relativo versamento. COSAP – Per i comuni che hanno istituito ai sensi dell'art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il contributo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. "COSAP") si rinvia alle scadenze previste nei rispettivi regolamenti. 19 Unico 2014 - Ravvedimento acconto Ultimo giorno utile per regolarizzare la seconda o unica rata di acconto Irpef/Ires e Irap relativo all’anno 2014 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro l'1 dicembre 2014. La scadenza riguarda i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2014: persone fisiche, società di capitali, società di persone e soggetti equiparati. Il ravvedimento si perfeziona versando le imposte (o le ritenute), maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3%, tramite il modello F24 telematico, per i titolari di partita Iva, ovvero con modello F24 presso banche, agenzie postali, concessionari, o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva. I codici tributo da indicare sono i seguenti. 4034 Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione 8901 sanzione pecuniaria Irpef 4004 addizionale al'Irpef ("tassa etica") - acconto seconda rata o in unica soluzione 1989 interessi sul ravvedimento – Irpef 4045 imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - acconto seconda rata o in unica soluzione 4046 imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - acconto (società fiduciarie) 4048 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - acconto seconda rata o in unica soluzione 1841 imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - acconto seconda rata o in unica soluzione 3813 Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione 8907 sanzione pecuniaria – Irap 1993 interessi sul ravvedimento – Irap 1794 imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o in unica soluzione 8913 sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi 1992 interessi sul ravvedimento imposte sostitutive 2002 Ires - acconto seconda rata o in unica soluzione 2011 Addizionale Ires settore petrolifero e gas (art. 81, co. 16-18, Dl 112/2008) - acconto seconda rata o in unica soluzione 2014 Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas (art. 3, co. 2, legge 7/2009) - acconto seconda rata o in unica soluzione 20 2005 Addizionale Ires (art. 31, co. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica") - acconto seconda rata o in unica soluzione 2019 Maggiorazione Ires (società che si qualificano "di comodo") - acconto seconda rata o in unica soluzione 8918 sanzione pecuniaria - Ires 1990 interessi sul ravvedimento – Ires Eredi - Presentazione Unico 2014 Gli eredi delle persone decedute tra l'1 marzo e il 30 giugno 2014 devono provvedere alla presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione modello Unico 2014 per conto del de cuius e della scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille. Imposta di registro - Contratti di locazione I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° dicembre 2014. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca". Il versamento può essere effettuato: 1. tramite il modello F23 presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione, utilizzando i seguenti codici tributo: 115T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – prima annualità 112T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive 107T imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo 114T imposta di registro - proroga contratti di locazione 110T imposta di registro - cessione di contratti di locazione e affitto 113T imposta di registro - risoluzione di contratti di locazione e affitto 108T imposta di registro per affitto fondi rustici 2. in alternativa, tramite il modello “F24 Elide”, esclusivamente in via telematica i contribuenti titolari di partita Iva, anche presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione gli altri contribuenti, utilizzando i seguenti codici tributo: 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto 21 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo 1506 locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi 1507 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi. Iva intracomunitaria - Versamento mensile Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di novembre, utilizzando il modello F24 presso banche, agenzie postali e concessionari o con modalità telematiche. Va indicato il codice tributo 6011 (versamento Iva mensile novembre). N.B. Sono tenuti a questo adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Elenchi Intra-12 - Presentazione Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di novembre, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento. Il modello, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati. Comunicazione operazioni con "black list" I contribuenti soggetti passivi Iva, che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi "black list"), individuati dai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, devono effettuare in via telematica la comunicazione mensile/trimestrale, direttamente o tramite intermediari abilitati, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a 500 euro, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione. 22 Intermediari finanziari - Comunicazione Ultimo giorno utile per l’invio telematico, da parte degli intermediari finanziari, della comunicazione all’Anagrafe tributaria riguardante i dati dei soggetti con i quali hanno intrattenuto rapporti di natura finanziaria nel mese di novembre. Bollo virtuale - Versamenti I soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale devono provvedere al versamento della sesta rata bimestrale dell'imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2014. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o concessionari, indicando il codice tributo: 456T (imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa). Trasparenza fiscale - Comunicazione I soggetti che hanno deciso di optare per il regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali (articoli 115 e 116 del Tuir) devono effettuare la prevista comunicazione tramite invio telematico dell'apposito modello. Società di locazione immobiliare - Opzione Siiq e Siinq Ultimo giorno utile a disposizione delle società per azioni residenti, con esercizio coincidente con l'anno solare, che svolgono prevalentemente attività di locazione immobiliare e che intendono avvalersi del regime speciale previsto per le società di investimento immobiliare quotate (Siiq) e non quotate (Siinq), per inviare la comunicazione di esercizio dell’opzione. La comunicazione va trasmessa tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente alla direzione regionale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale di chi esercita l’opzione. 23