trascrizione dell`accettazione tacita di eredità

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trascrizione dell`accettazione tacita di eredità
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Inviato: sabato 28 marzo 2009 11.24
A: [email protected]
Oggetto: trascrizione accettazione tacita eredità
Allo scopo di cercare di raggiungere una maggiore uniformità di
comportamento, ritengo doveroso intervenire in materia di trascrizione
dell’accettazione tacita di eredità.
Allego uno studio fatto per SYNERGIA FORMAZIONE in cui sono
sintetizzate le mie posizioni in materia
1) il notaio deve CURARE LA TRASCRIZIONE DELLE ACCETTAZIONI
TACITE.
Infatti:
a) la mancata trascrizione dell’acquisto a titolo di erede costituisce un peso per
l’immobile, poiché lo espone alla potenziale petizione da parte dell’erede
effettivo; è un peso reale, al pari di un’ipoteca o un pignoramento (o meglio
ancora di un privilegio immobiliare), e come tale il notaio deve comportarsi
nello svolgimento della sua attività professionale, indicandolo sia nell’atto, sia
nelle relazioni preliminari e definitive dei mutui unitamente alle formalità
pregiudizievoli.
b) il notaio che riceve un atto che comporta accettazione dell’eredità (ad
esempio, vende un immobile pervenuto al venditore per successione ereditaria)
ha l’obbligo professionale di effettuare la trascrizione dell’acquisto a causa di
morte. In mancanza risponde nei confronti dell’acquirente (ove non lo avesse
informato delle conseguenze della mancata trascrizione e non avesse ricevuto
espresso consenso a non effettuare la trascrizione).
c) il notaio che riceve un atto su un immobile che è pervenuto ad uno degli
aventi causa precedenti per successione ereditaria ha l’obbligo professionale di
assicurare che sia effettuata la trascrizione dell’acquisto ereditario per saldare la
continuità delle trascrizioni. In mancanza risponde nei confronti del suo
acquirente (ove non lo avesse informato delle conseguenze della mancata
trascrizione e non avesse ricevuto espresso consenso a non saldare la continuità
delle stesse).
2) la trascrizione deve essere effettuata per tutte le SUCCESSIONI APERTESI
NEL VENTENNIO (perché nella successione a titolo universale non opera l’
usucapione decennale)
3) nella nota devono essere indicati tutti GLI IMMOBILI CADUTI IN
SUCCESSIONE.
A migliore precisazione di quanto indicato nello studio, riporto qui di seguito
uno stralcio da I CODICI CIVILI IPERTESTUALI DI IPSOA (art. 2648):
«Funzione secondaria della trascrizione dell'accettazione dell'eredità o
dell'acquisto del legato è risolvere i conflitti con gli acquirenti dall'erede
apparente che, ai sensi dell'art. 534, prevalgono nei confronti del vero erede
qualora trascrivano il proprio acquisto prima che il vero erede (o il legatario)
trascriva, a sua volta, il proprio acquisto ovvero la domanda giudiziale nei
confronti dell'erede apparente. In questo caso la trascrizione serve,
analogamente a quanto accade nell'art. 2644, a porre al riparo l'erede vero da
eventuali alienazioni compiute da un erede apparente. Secondo uno studioso
(FERRI, La trascrizione degli acquisti mortis causa e problemi connessi, Milano,
1951, 165) è sufficiente, a tal fine, che il vero erede indichi nella nota di
trascrizione un bene ereditario, anche se l'acquisto dall'erede apparente
riguarderà poi un bene diverso (contra, Gazzoni, 136, secondo il quale la
situazione di apparenza va verificata in relazione ai singoli beni)».
A fronte di incertezze dottrinarie
l’atteggiamento più prudente.
sembra
comunque
consigliabile
D’altra parte a risolvere ogni perplessità dispone l’art. 2660 il quale nel regolare
la «trascrizione di un acquisto a causa di morte» al n. 5 richiede che sia indicata
«la natura e la situazione dei beni» cioè di tutti i beni a cui si riferisce la
successione e non di un solo bene.
Ancora, il programma relativo alle note di trascrizione accetta la trascrizione
dell’accettazione beneficiata senza indicazione di immobili (poiché la pubblicità
in tal caso riguarda l’accettazione beneficiata) mentre per l’accettazione di eredità
richiede l’indicazione di almeno un immobile.
Domando: In caso di accettazione espressa di eredità pura e semplice, ai fini
della trascrizione si indica un solo immobile (tanto l’accettazione si riferisce a
tutti) o si indicano tutti gli immobili caduti in successione?
Non è necessario indicare in atto tutti gli immobili, perché la giurisprudenza
ammette pacificamente che il titolo (atto da cui scaturisce l’accettazione
tacita) può essere integrato dalla nota. È implicito che l’erede fa riferimento ai
beni indicati nella dichiarazione di successione, per cui io inserisco tutti gli
immobili indicati nella successione citata in atto; ma nulla vieta per maggiore
precauzione farsi fare una dichiarazione, anche in atto da cui risulti ad esempio:
“Il notaio procederà alla trascrizione dell’accettazione tacita indicando i diritti
immobiliari di cui alla citata dichiarazione di successione”.
Synergia Formazione s.r.l.
Via Pomba, 14 - 10123 Torino
Tel. +39 0118129112
Fax. +390118173663
Notaio Giovanni Santarcangelo
La trascrizione
dell’accettazione tacita
dell’eredità
Convegno su:
SUCCESSIONI E DONAZIONI
RIFORMA FISCALE
TRUST
PATTO DI FAMIGLIA
VINCOLI DI DESTINAZIONE
MILANO, 6 - 7 FEBBRAIO 2007
ROMA, 22 - 23 FEBBRAIO 2007
[Continuità delle trascrizioni
Conflitti ereditari tra erede effettivo ed erede apparente
Modalità operative]
Giovanni Santarcangelo ‐ La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità
1 - PRINCIPI GIURIDICI
1.1 - Il quadro normativo
L’art. 2648 c.c. prescrive l'accettazione della eredità che importi acquisto di diritti
reali immobiliari o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso
oggetto (1).
1.2 - Funzione ed effetti
La trascrizione degli acquisti per causa di morte (art. 2648 c.c.), non assolve alla
funzione tipica della trascrizione di dirimere il conflitto in caso di pluralità di acquisti a
titolo derivativo da un comune originario autore (art. 2643 c.c.), ma viene in evidenza
esclusivamente per il principio della continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.) e
tuttavia svolge una funzione fondamentale in caso di esercizio dell’azione di petizione
dell’eredità da parte dell’erede effettivo contro l’erede apparente, perché blocca l’azione
nei confronti degli aventi causa dall’erede apparente che siano in buona fede (art. 534
c.c.).
Supponiamo che:
Nel 2005 A muore lasciando unico erede legittimo il fratello B.
Nel 2006 B vende a C un appartamento facente parte dell’asse ereditario; C
stipula un mutuo con una banca e consente l’iscrizione di un’ipoteca sull’immobile.
Nel 2007 si scopre un testamento con cui A ha nominato erede universale D.
L’erede effettivo (D) può senz’altro agire in petizione ereditaria contro l’erede
apparente (C) (art. 533 c.c.) (2). Il problema è che egli può agire anche contro gli
aventi causa dell’erede apparente (art. 5341 c.c.) con un’azione che è imprescrittibile,
salvo gli effetti dell’usucapione (art. 5332 c.c.).
Allo scopo di assicurare un’adeguata protezione al terzo acquirente, l’art. 534
c.c. fa salvi i diritti acquistati dai terzi aventi causa dall’erede apparente (3), purché
1
) L’art. 2648 c.c. (Accettazione di eredità e acquisto di legato) dispone:
«[I]. Si devono trascrivere l'accettazione della eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei
numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso
oggetto».
Poiché l’art. 2643 (Della trascrizione degli atti relativi ad immobili) recita:
«[I]. Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili,
il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili,
il diritto di abitazione»
ne consegue che l’art. 2648 deve essere letto come segue:
«[I]. Si devono trascrivere l'accettazione della eredità che importi acquisto dei diritti di proprietà
di beni immobili o altri diritti reali immobiliari ( usufrutto, superficie, diritto del concedente e
dell’enfiteuta, servitù, uso e abitazione) o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo
stesso oggetto».
2
) In materia di petizione di eredità l’art. 533 c.c. dispone: [I]. L'erede può chiedere il
riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di
erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
[II]. L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni».
3
) L’art. 534 continua:
«Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente,
dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.
La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei
pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti
~2~
Giovanni Santarcangelo ‐ La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità
concorrano le seguenti condizioni:
1) l’acquisto deve essere effetto di una convenzione a titolo oneroso;
2) i terzi devono provare di aver contrattato in buona fede;
3) prima dell’acquisto ereditario da parte dell’erede effettivo o della citazione
dell’azione di petizione, devono essere stati trascritti sia l’accettazione tacita
dell’eredità (da A a B), sia l’acquisto del terzo dall’erede apparente (da B a C).
Ritorniamo al caso in esame.
Se nel 2006 è stato trascritto l’acquisto dell’eredità da parte dell’erede
apparente (cioè è stata fatta la trascrizione dell’accettazione di eredità (tacita o
espressa) contro A e favore di B, l’azione di petizione di eredità non può essere
rivolta nei confronti di C (sempre che sia in buona fede), il cui acquisto è così salvo
dalle pretese dell’erede effettivo (D).
Se non è stato trascritto l’acquisto ereditario da parte dell’erede apparente,
cioè se non è stata curata la trascrizione dell’accettazione dell’eredità (tacita o
espressa), l’erede effettivo D può agire in petizione ereditaria contro il compratore
(C) e la vittoria dell’azione travolge anche l’iscrizione ipotecaria a garanzia del
mutuo.
Molto meno tecnicamente, ma più efficacemente, così spiego la situazione al
venditore che mi chiede il perché della formalità:
«Se non faccio la trascrizione dell’accettazione tacita e si scopre un testamento
(o si fa vivo un altro figlio del defunto), l’erede può prendersela col compratore; se
faccio la trascrizione, litiga col venditore e il compratore sta tranquillo».
1.3 - Conseguenze giuridiche della mancata trascrizione
Così ricostruito il fenomeno è facile dedurre che:
a) la mancata trascrizione dell’acquisto a titolo di erede costituisce un peso per
l’immobile, poiché lo espone alla potenziale petizione da parte dell’erede effettivo; è un
peso reale, al pari di un’ipoteca o un pignoramento (o meglio ancora di un privilegio
immobiliare), e come tale il notaio deve comportarsi nello svolgimento della sua attività
professionale, indicandolo sia nell’atto, sia nelle relazioni preliminari e definitive dei
mutui unitamente alle formalità pregiudizievoli.
b) il notaio che riceve un atto che comporta accettazione dell’eredità (ad esempio,
vende un immobile pervenuto al venditore per successione ereditaria) ha l’obbligo
professionale di effettuare la trascrizione dell’acquisto a causa di morte. In mancanza
risponde nei confronti dell’acquirente (ove non lo avesse informato delle conseguenze
della mancata trascrizione e non avesse ricevuto espresso consenso a non effettuare la
trascrizione).
c) il notaio che riceve un atto su un immobile che è pervenuto ad uno degli aventi
causa precedenti per successione ereditaria ha l’obbligo professionale di assicurare che
sia effettuata la trascrizione dell’acquisto ereditario per saldare la continuità delle
trascrizioni. In mancanza risponde nei confronti del suo acquirente (ove non lo avesse
informato delle conseguenze della mancata trascrizione e non avesse ricevuto espresso
consenso a non saldare la continuità delle stesse).
anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione
della domanda giudiziale contro l'erede apparente».
~3~
Giovanni Santarcangelo ‐ La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità
d) La trascrizione dell’acquisto ereditario soddisfa l’interesse degli aventi causa
ad avere una sequenza di trasferimenti nel ventennio debitamente pubblicizzati, allo
scopo di evitare eventuali petizioni di eredità promosse dall’erede effettivo contro l’erede
apparente.
1.4 - La dispensa delle parti
L’acquirente, nell’ambito della propria autonomia negoziale, può sicuramente
dispensare il notaio dall’effettuare la trascrizione dell’acquisto a titolo di erede.
Come è ammissibile l’acquisto di un bene ipotecato o pignorato, così è possibile
anche tale acquisto: in tal caso l’acquirente espone se stesso e i propri aventi causa al
rischio di pretese da parte di eventuali eredi effettivi che possano vantare un titolo
ereditario prevalente su quello del dante causa (erede apparente).
È chiaro che rientra nella diligenza professionale del notaio rendere edotta la parte
acquirente sulle implicazioni giuridiche che tale dispensa comporta.
In particolare riterrei che un comportamento diligente comporti per il notaio il
dovere professionale di:
• informare l’acquirente del rischio a cui va incontro;
• informare l’acquirente che la dispensa non si estende ad eventuali
successori ed aventi causa, per cui in caso di successivi trasferimenti
ciascuno degli aventi causa potrà far valere la legittima pretesa di vedere
saldata la continuità delle trascrizioni;
• regolare l’accordo delle parti su chi sosterrà le spese di una trascrizione
richiesta dai successivi aventi causa (e cioè se sull’erede dante causa o dal
suo acquirente originario);
• informare le parti che, secondo i recenti orientamenti dell’agenzia delle
entrate, un’esecuzione tardiva della formalità comporta il pagamento delle
sanzioni per ritardo nella trascrizione.
Per opportuna chiarezza documentale, riterrei che il notaio possa inserire tali
accordi anche nell’atto, non trattandosi di disposizioni a favore del notaio, ma di
una regolamentazione tra le parti di un particolare aspetto contrattuale.
Sarebbe sicuramente da evitare si inserire in atto una clausola del tipo: «le
parti dispensano il notaio da ogni responsabilità per non aver effettuato la
trascrizione dell’accettazione tacita di eredità nascente dal presente atto», perché si
potrebbe dubitare che configuri disposizione a favore del notaio.
Riterrei, invece, che possa essere lecitamente inserita nell’atto di vendita una
clausola del tipo: «l’acquirente dichiara di essere a conoscenza che non è stata
effettuata la trascrizione dell’accettazione di eredità (oppure: le parti si accordano
affinché non sia effettuata la trascrizione tacita dell’eredità nascente dal presente
atto); l’acquirente dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti dell’art. 534 c.c. e
sotto tale aspetto acquista a proprio rischio e pericolo. Le parti convengono che,
qualora la trascrizione fosse richiesta da successivi aventi causa, le relative spese
sono a carico del venditore (oppure del compratore, restando indenne il venditore da
qualsiasi onere)». Non è necessaria una regolamentazione circa la persona che deve
procedere alla trascrizione, potendo questa essere chiesta anche dagli aventi causa.
Così formulata, si tratta di una regolamentazione negoziale intervenuta tra le
parti e non di una clausola a favore del notaio (altrimenti si dovrebbe considerare tale
anche una clausola con cui l’acquirente accetta di acquistare un immobile ipotecato
senza che si provveda alla preventiva cancellazione della stessa).
~4~
Giovanni Santarcangelo ‐ La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità
1.5 - La durata temporale
Nel caso di acquisto a titolo di legato, non è necessario fare la trascrizione
dell’acquisto ereditario dopo che siano decorsi dieci anni dal conseguimento del legato,
perché si è prodotto l’effetto dell’usucapione abbreviata.
In caso di acquisto a titolo di erede, non essendo ammessa l’usucapione
abbreviata (poiché questa presuppone un atto traslativo a titolo particolare), è necessario
accertare e curare che sia stata effettuata la trascrizione per i passaggi relativi alle
successioni apertasi nel ventennio.
Supponiamo che A sia morto da 15 anni e non sia stata trascritta l’accettazione
dell’eredità.
Si sarebbe indotti a pensare che si sia verificata un’usucapione abbreviata,
essendo trascorsi dieci anni dall’acquisto dell’eredità.
Tuttavia è pacifico in giurisprudenza che il titolo idoneo a trasferire la
proprietà od a costituire un diritto reale su bene immobile, richiesto per l'usucapione
decennale di cui all'art. 1159 c. c., deve consistere in un atto traslativo a titolo
particolare, e non può essere ravvisato in una successione universale mortis causa;
quest'ultima, infatti, determinando il subentrare del successore nell'intero patrimonio
del de cuius, od in una quota ideale di esso, non consente di accertare la necessaria
precisa corrispondenza fra l'oggetto dell'usucapione e quello del titolo, dal quale deve
risultare con esattezza l'immobile od il diritto immobiliare trasmesso.(Cass. civ.,
02.07.1975 n. 2575 in Mass. 1975)
A maggior ragione si esclude che l'elemento del titolo e della trascrizione
richiesto dalle citate norme possa essere riscontrato nella sola denuncia di
successione, costituendo quest'atto una mera dichiarazione di scienza, richiesta dalla
legge esclusivamente ai fini fiscali ed utilizzata dal codice civile quale semplice
strumento di trascrizione ai soli fini della continuità (Cass. civ., 26.07.1977 n. 3342)
Con riguardo a beni immobili non appartenenti più al de cuius al momento
dell'apertura della successione, l'erede non può invocare l'acquisto della proprietà
per usucapione decennale, secondo la previsione dell'art. 1159 c.c., né in base alla
devoluzione ereditaria, né in base ad atti o sentenze di divisione dell'eredità, che si
assumano riguardare anche detti beni, tenuto conto che la divisione ha carattere
meramente dichiarativo, e che la devoluzione ereditaria è a titolo universale, mentre
per l'usucapione decennale si richiede, quale titolo astrattamente idoneo all'acquisto
della proprietà, un atto traslativo a non domino a titolo particolare (Cassazione civile,
sez. II, 21 marzo 1983 n. 1976, in Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 3)
L'accettazione dell'eredità da parte di chi si ritenga erede ab intestato comporta
acquisto dell'eredità, nel suo complesso ovvero nella quota spettante a chi ha
accettato, e non giustifica l'usucapione abbreviata per acquisto a non domino ove il
singolo bene immobile, posseduto dall'accettante suddetto, a seguito della scoperta
successiva d'un testamento, vada attribuito ad altro erede (Tribunale Verona, 19
novembre 1999 in Giur. merito 2000, 558)
Poiché l’azione di riconoscimento della qualità di erede è imprescrittibile,
salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni (art. 533 c.c.), ne consegue che
la pretesa dell’erede effettivo contro gli aventi causa dell’erede apparente può essere
esercitata entro il ventennio dall’apertura della successione.
Ciò comporta che il notaio deve accertare se siano state effettuate le
trascrizioni dell’acquisto a titolo di erede nell’arco del ventennio: se la funzione della
trascrizione è soprattutto quella di garantire i terzi acquirenti da eventuali pretesi di
eredi effettivi e il termine per l’azione di petizione dell’eredità è imprescrittibile,
occorre garantire la continuità delle trascrizioni nel ventennio.
~5~
Giovanni Santarcangelo ‐ La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità
2 - SPUNTI OPERATIVI
Allo scopo di condividere esperienze anche operative, a questo punto ritengo
opportuno esaminare alcune linee di comportamento in materia di trascrizione
dell’accettazione di eredità.
2.1 - Atto di disposizione da parte di tutti gli eredi
Quando tutti gli eredi stanno disponendo del bene ereditato, è sufficiente che
nell’atto ricevuto o autenticato da notaio sia indicata la provenienza ereditaria del
bene. Non è necessario che nell’atto gli eredi assumano espressamente il titolo di erede,
né che dichiarino di accettare l’eredità, né che autorizzino espressamente la trascrizione
dell’accettazione tacita.
Per il semplice fatto che i danti causa stanno disponendo di un diritto pervenuto
per successione ereditaria a titolo universale, il notaio può senz’altro procedere alla
trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità contro il defunto e a favore degli eredi,
allegando come titolo l’atto dispositivo nonché un certificato di morte e la copia del
testamento (o un estratto di esso) in caso di successione testamentaria (art. 26601 c.c.).
Supponiamo che
A muoia lasciando eredi legittimi i figli B e C;
costoro vogliano vendere un appartamento ereditario a D.
Se nell’atto i figli B e C manifestano espressamente la loro volontà di
accettare l’eredità del defunto, si tratta di un unico documento contenente due
distinti negozi giuridici: la vendita e l’accettazione espressa dell’eredità. Si trascrive
l’accettazione espressa dell’eredità (contro A e a favore di B e C) e la trascrizione
della compravendita (contro B e C e a favore di D) (4).
I venditori possono espressamente assumere in atto il titolo di erede
dichiarando ad esempio: «I signori B e C, nella loro qualità di eredi di A, vendono a
D …». Anche in questo caso l’atto contiene una accettazione espressa dell’eredità e
quindi si procede come appena visto (5).
I venditori possono anche limitarsi a vendere: infatti, affinché si verifichi
l’accettazione tacita dell’eredità è sufficiente che l’erede compia un atto di
disposizione di bene ereditario (art. 476 c.c.) (6). Affinché si verifichi l’accettazione
tacita è sufficiente che si proceda alla vendita di un bene; e affinché tale atto possa
costituire titolo per la trascrizione, è sufficiente che esso contenga l’indicazione della
provenienza ereditaria del bene. Sulla base dell’atto e di un certificato di morte (o
4
) Ai sensi dell’art. 26482 «la trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla
dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente». Il titolo è costituito dall’accettazione espressa
contestuale alla vendita.
5
) Ai sensi dell’art. 475 c.c.: «L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una
scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla, oppure ha assunto il titolo di erede».
6
) «L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di
erede» (art. 476 c.c.).
«La donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di
successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione
dell'eredità» (art. 477 c.c.).
«La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni
soltanto dei chiamati, importa accettazione» (art. 478 c.c.).
~6~
Giovanni Santarcangelo ‐ La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità
copia autentica del testamento) si opera la trascrizione dell’accettazione tacita (7).
Anche in questo caso si presenta una doppia nota di trascrizione, una relativa alla
compravendita ed una relativa all’accettazione tacita. L’unica differenza rispetto alla
trascrizione dell’accettazione espressa è il codice negozio da indicare nella nota che
nell’accettazione tacita è 303, in quella espressa è 302.
È irrilevante l’ordine con cui le due trascrizioni sono presentate: la trascrizione
dell’accettazione tacita può essere presentata anche successivamente a quella della
vendita, perché l’avvenuta trascrizione anche successiva salda ugualmente la
continuità delle trascrizioni.
2.2 - Atto di disposizione da parte di alcuni eredi
Quando solo alcuni degli eredi dispongono dei propri diritti di comproprietà a
favore degli altri eredi, la trascrizione dell’accettazione tacita può essere compiuta solo
per gli eredi alienanti, non anche per gli eredi acquirenti, poiché questi stanno
acquistando beni ereditari, ma non stanno compiendo atti di disposizione che possa far
ritenere la loro volontà di assumere la qualità di erede.
Qualora si voglia procedere alla trascrizione dell’acquisto ereditario anche per gli
acquirenti, si può utilizzare l’art. 475 c.c. facendo rendere in atto una dichiarazione
espressa di accettazione dell’eredità oppure facendo assumere a tutti gli eredi,
compresi gli acquirenti, il titolo di erede.
Supponiamo che
A muoia lasciando eredi legittimi i figli B e C.
B intenda vendere la metà indivisa dell’immobile a C che subito dopo deve
contrarre un mutuo garantito da ipoteca sul bene venduto.
Se nulla è detto nell’atto di vendita, dovremmo fare due accettazioni tacite:
a) la prima, nascente dalla vendita, contro il defunto A e a favore di B per la
metà indivisa (l’atto di disposizione della metà indivisa del bene ereditario che
comporta accettazione tacita è fatto solo da B che sta vendendo; C, anche se acquista
la metà indivisa del bene ereditato, non compie atto di disposizione del patrimonio
ereditario che possa determinare acquisto dell’eredità);
b) l’altra, nascente dal consenso a costituire l’ipoteca a garanzia del mutuo,
contro il defunto A e a favore di C per la metà indivisa da lui ereditata. C, infatti, nel
momento in cui consente la costituzione di ipoteca sul bene ereditato, compie atto
che comporta accettazione tacita dell’eredità.
Allo scopo di effettuare un’unica accettazione tacita, nell’atto di
compravendita può essere inserita una clausola in cui entrambi i figli assumono la
qualifica di eredi, ad esempio:
«Premettono i comparenti B e C che in data … è deceduto il loro padre A …
lasciando eredi gli stessi;
che gli stessi qui assumono espressamente il titolo di erede ai fini dell’acquisto
dell’eredità,
tanto premesso …».
Poiché, secondo la giurisprudenza, l’assunzione del titolo di erede deve essere
fatta con la consapevolezza di acquistare l’eredità e di diventare erede, potrebbe
essere insufficiente la sola espressione «lasciando eredi gli stessi» che potrebbe
essere intesa come «lasciando quali successibili gli stessi». Riterrei pertanto
7
) La procedura della trascrizione degli acquisti per causa di morte è contenuta nell’art. 26601 c.c.
«Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato
dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico
del testamento, se l'acquisto segue in base a esso».
~7~
Giovanni Santarcangelo ‐ La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità
preferibile un’espressa enunciazione del titolo di erede.
Con l’assunzione della qualità di erede è possibile operare la trascrizione
dell’accettazione espressa dell’eredità contro il defunto e a favore dei due eredi. Si
noti che in questo caso si tratta di accettazione espressa e non tacita perché
l’assunzione del titolo di erede integra una fattispecie di accettazione espressa (art.
475 c.c.).
In ogni caso, l’erronea indicazione nella nota di trascrizione del codice
(accettazione tacita invece che espressa) non inficia l’efficacia della trascrizione
Si noti che nella fattispecie in esame non è applicabile la regola posta dall'art.
2666 c.c., secondo cui la trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che
vi hanno interesse: nel caso in esame l'acquisto dei singoli chiamati è autonomo
(ogni erede deve accettare per aver titolo ad effettuare la trascrizione dell’acquisto),
anche se ricollegabile alla medesima successione.
2.3 - Successione apertasi da oltre dieci anni
Qualora siano trascorsi dieci anni dall’apertura della successione, oppure –
sebbene nel decennio – si ritenga o si sia a conoscenza che gli eredi hanno già compiuto
atti che comportano disposizione di beni ereditari oppure abbiano acquistato ex lege
l’eredità (si pensi all’erede che sia divenuto tale per essere rimasto ne possesso di beni
ereditari per oltre tre mesi dall’apertura della successione), riterrei che si possa
ugualmente procedere alla trascrizione dell’acquisto ereditario facendo riconoscere
nell’atto all’erede di aver acquistato tale qualità prima del decorso del decennio.
Supponiamo che:
il 20 dicembre 1990 sia morto A lasciando unico erede legittimo il figlio B;
nel 2007 questi voglia vendere l’unico bene ereditario.
Non si può parlare di accettazione tacita perché questa consegue alla vendita
(art. 476) e quindi presuppone che siano in corso i termini per l’accettazione
dell’eredità (dieci anni). Qui, invece, il decennio è decorso. Per ovviare a tale
difficoltà è possibile far rendere in atto una dichiarazione con cui l’erede enuncia (o
riconosce) l’acquisto ereditario da lui a suo tempo compiuto, ad esempio:
«premesso:
che il 20 dicembre 1990 è morto A lasciando unico erede legittimo B;
che B dichiara di aver assunto la qualità di erede sin dal momento
dell’apertura della successione …».
Infatti, l’art. 475 c.c. può essere legittimamente interpretato non solo nel senso
che l’erede deve assumere nell’atto tale titolo, ma anche nel senso che può
riconoscere di essere diventato erede in un momento precedente.
A sostegno di questa opinione occorre tenere presente che la dottrina
attribuisce rilevanza anche ad una dichiarazione di accettazione di eredità resa oltre il
termine decennale dall’apertura della successione. Essa produce ugualmente un
effetto negoziale, perché ha un’efficacia ricognitiva (direi confessoria) da parte
dell’erede, senza pregiudicare il diritto del terzo di dimostrare che si è prescritto il
termine per accettare.
Pertanto nulla vieta all’erede di riconoscere che egli ha acquistato tale titolo
prima del decennio. Se la dichiarazione non corrispondesse a vero, l’erede effettivo
potrebbe agire in petizione di eredità contro l’erede apparente, ma – una volta che
non risulta trascritta l’esperimento di tale azione – l’acquirente in buona fede vede
comunque salvaguardati i propri diritti dalle pretese dell’erede apparente.
~8~
Giovanni Santarcangelo ‐ La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità
2.4 - Pluralità di successioni
Qualora vi siano più successioni nel ventennio, occorre eseguire la trascrizione
dell’accettazione dell’eredità per tutti i defunti.
È chiaro che, se tutti gli eredi fossero viventi non ci sarebbero difficoltà: si
farebbero tante trascrizioni quante sono le successioni. Invece qui si assume che qualche
erede è morto, per cui occorre trascrivere l’accettazione tacita fatta da un soggetto non più
vivente. Ci si è chiesti come operare.
È stata sostenuta la possibilità di fare un’unica trascrizione contro il primo defunto
e a favore degli eredi attuali, saltando cioè i passaggi a favore e contro i defunti intermedi.
Personalmente ritengo che debbano essere fatte tante trascrizioni quante se ne
sarebbero state fatte se tutti gli eredi originari del primo defunto fossero viventi e quindi
la trascrizione sarebbe stata tempestiva.
Supponiamo che:
nel 2003 A muoia lasciando eredi la moglie B e il figlio C;
nel 2004 B muoia lasciando erede il figlio C;
nel 2007 C voglia vendere un appartamento acquistato in comproprietà dai
coniugi A e B, genitori entrambi defunti di C.
Sorge il problema di come effettuare la trascrizione del primo acquisto
ereditario. Chi sta compiendo l’atto che comporta accettazione tacita è il figlio C,
mentre B è morta senza compiere alcun atto che comporti accettazione tacita.
Bisogna considerare che, nel momento in cui C dispone del bene, dispone
anche della quota ereditata dalla madre, rendendo esplicito l’acquisto ereditario da
questa effettuato; cioè egli compie, quale erede della madre, quell’atto di
disposizione che, se compiuto dalla madre ancora vivente, avrebbe comportato
accettazione tacita a favore di quest’ultima.
In altre parole, anche se la madre fosse morta senza aver accettato l’eredità,
nel momento in cui il figlio vende i diritti già pervenuti alla madre compie un atto di
accettazione dell’eredita di A da parte della madre B e così facendo compie un atto
che comporta accettazione tacita dell’eredità della propria madre.
L’atto di disposizione comporta accettazione tacita non solo del figlio (nei
confronti di padre e madre), ma anche della madre nei confronti del marito. Si
operano pertanto due trascrizioni:
contro A e a favore di B e C
contro B e a favore di C.
2.5 - Indicazione dei beni
Ritengo che, nell’effettuare la trascrizione dell’acquisto ereditario, sia opportuno
indicare gli estremi catastali di tutti gli immobili che fanno parte del compendio
ereditario e non solo di quelli oggetto dell’atto di disposizione.
Secondo una parte della dottrina, per assicurare la continuità della trascrizione
anche per gli altri immobili dell’eredità, è sufficiente una trascrizione di accettazione
(espressa o tacita) di eredità in cui sia indicato il solo bene oggetto di disposizione. Poiché
le visure devono essere effettuate nominativamente, nell’esaminare i passaggi nel
ventennio è possibile rilevare l’accettazione dell’eredità, anche se non è compreso
l’immobile cercato.
Ritengo, invece, che sia atteggiamento prudente del notaio il comprendere nella
trascrizione tutti i beni ereditari, considerato che ora l’accesso ai dati può avvenire anche
per immobile.
~9~
Giovanni Santarcangelo ‐ La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità
Prima della meccanizzazione, si usava una trascrizione a favore degli eredi e
conto il defunto indicando genericamente “immobili in Milano”. Poiché l’accesso
alle informazione era esclusivamente a carattere personale, si poteva ritenere
sufficiente tale nota perché idonea a determinare la conoscenza dell’avvenuta
trascrizione. Con la meccanizzazione è necessaria l’indicazione di almeno un
immobile completo dei dati di identificazione catastale, altrimenti si genera un errore
bloccante, con rifiuto della nota.
Secondo un’opinione, la trascrizione fatta su un bene può essere utilizzata
anche per gli altri beni ereditari, perché non è possibile acquistare la qualità di erede
se non per l’intero patrimonio ereditario. Perciò la trascrizione effettuata con
riferimento ad un immobile produce effetti anche per tutti gli altri beni.
Questa opinione, pur fondata su un’esigenza pratica di semplificazione, non mi
sembra fondata. Il meccanismo della trascrizione è strutturato nel senso che i suoi
effetti discendono solo per i dati indicati nella nota: anche se questa indica un titolo,
non deve essere fatto riferimento al titolo per integrare le risultanze della nota.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza pacifiche ai fini dell’efficacia della
trascrizione vale la risultanza della nota e non del titolo. Tra i requisiti della nota vi è
l’indicazione degli immobili (art. 2660 n. 5 c.c.) la cui mancanza di indicazione
comporta indeterminatezza. Ciò ancor più oggi in cui l’accesso ai dati immobiliari
può avvenire non solo nominativamente, ma anche attraverso i dati catastali. Quanto
meno per le successioni apertesi dopo la meccanizzazione delle conservatoria, la
mancanza di dati catastali può non rendere subito rintracciabile la trascrizione
dell’acquisto.
Di fronte a questa incertezza, mi sembra raccomandabile l’atteggiamento
prudente di chi esegue la trascrizione indicando gli estremi catastali di tutti gli
immobili, come si desume dalla dichiarazione di successione.
2.6 - Il precedente notaio non ha fatto la trascrizione
Esaminiamo come comportarsi se il titolo di provenienza è costituito da un atto
che ha comportato accettazione tacita dell’eredità, ma il notaio che lo ha ricevuto non ha
proceduto ad effettuare la trascrizione dell’accettazione tacita.
Premesso che ritengo sussistere un preciso obbligo professionale del notaio che ha
ricevuto o autenticato l’atto che determina l’acquisto per causa di morte, di eseguirne la
trascrizione qualora successivamente le parti la richiedono (per cui incorre in
responsabilità disciplinare e civile, per gli eventuali danni, il notaio che si rifiutasse di
eseguire tempestivamente la formalità richiesta, purché gli sia stato depositato l’importo
delle spese e dell’onorario), vediamo come comportarsi di fronte a tale situazione.
Riterrei che la trascrizione possa essere presentata anche dal secondo notaio, in
luogo e vece del primo notaio; non è necessario presentare il titolo (essendo esso già in
possesso della conservatoria), ma è sufficiente richiamarne gli estremi di trascrizione nel
quadro D della nota. Riterrei non necessario il consenso del primo notaio perché il
secondo notaio supplisce la mancanza del primo.
Il secondo notaio può sanare la situazione anche utilizzando il procedimento
indicato sopra, e cioè facendo intervenire nel proprio che gli eredi danti causa originari,
che riconoscono di aver effettuato l’acquisto dell’eredità per accettazione tacita
conseguente dal primo atto ed ora riconoscono e assumono il titolo di erede.
Supponiamo che
nel 2000 A muore lasciando erede il figlio B
nel 2003 B vende a C un immobile ereditato; il notaio non procede alla
trascrizione dell’accettazione tacita
nel 2007 C vuole vendere l’immobile
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Giovanni Santarcangelo ‐ La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità
Riterrei possibile che nell’atto intervenga anche B, il quale riconosce di essere
erede in base all’accettazione tacita conseguente al primo acquisto; il notaio trascrive
quest’atto contro A e a favore di B, saldando la continuità delle trascrizioni.
2.7 - Trascrizione della pubblicazione del testamento
Ai fini della pubblicità dell’acquisto a causa di morte, è necessario che sia
pubblicizzata l’accettazione espressa o tacita dell’eredità.
Riterrei non sufficiente la trascrizione della pubblicazione del testamento (anche
se fatta contro il defunto e a favore degli eredi e con indicazione di tutti i beni caduti in
successione): questa è una pubblicità notizia che rende nota l’esistenza del testamento, ma
non l’acquisto ereditario.
Tale pubblicità è assolutamente inidonea anche quando tutti gli eredi hanno
richiesto la pubblicazione del testamento e hanno indicato i beni ereditari. Tale
indicazione non può essere considerata atto che comporta accettazione tacita, perché fatta
ai soli fini della pubblicità relativa alla pubblicazione del testamento.
Tale pubblicità è altrettanto insufficiente se, pur avendo gli eredi fatto contestuale
atto di acquiescenza al testamento (questa sicuramente atto che comporta accettazione
tacita), il notaio abbia proceduto a trascrivere la pubblicazione del testamento, senza
trascrivere l’acquisto. Infatti è pacifico in giurisprudenza e in dottrina che valgono le
risultanze della nota e non quelle del titolo, che non deve essere visionato dalle parti.
Si può dubitare se sia sufficiente una trascrizione in cui l’accettazione tacita
derivante dall’acquiescenza sia citata nel quadro D della nota. Tralasciando la disputa se
siano opponibili ai terzi le risultanze del quadro D, è da tenere presente che nella visura
appare il codice relativo alla pubblicazione del testamento e non quello relativo
all’accettazione dell’eredità. Sempre in base al principio per il quale la nota deve essere
esaustiva, è da ritenere insufficiente tale trascrizione.
D’altra parte il notaio, piuttosto che pubblicare il testamento, avrebbe dovuto
pubblicare l’acquisto ereditario conseguente all’acquiescenza.
2.8 - Trascrizione della dichiarazione di successione
Ai fini della continuità delle trascrizioni non ha alcun valore la trascrizione del
certificato di successione prescritta dall’art. 5 del T.U. sulle imposte ipotecarie e catastali
(8).
Si tratta di una formalità posta dalla legge fiscale, che attua una pubblicità notizia
circa la presentazione di tale dichiarazione, ma non comporta pubblicità dell’acquisto
ereditario, come precisa la stessa norma fiscale. D’altra parte, se si considera che la
dichiarazione di successione deve essere presentata anche dal chiamato all’eredità, si può
facilmente concludere che la trascrizione informa che è stata presentata una dichiarazione
di successione dal defunto ai suoi successibili, ma non anche che questi hanno compiuto
atto di accettazione tacita di eredità.
8
) L’art. 5 del Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale) dispone:
«1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a
chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in
conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede
la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento
dell'imposta di successione.
2. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non
costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi
nella successione».
~ 11 ~
Giovanni Santarcangelo ‐ La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità
Ciò vale anche per l’erede che abbia sottoscritto la dichiarazione: è pacifico in
giurisprudenza che la semplice sottoscrizione e presentazione della dichiarazione di
successione e il pagamento della relativa imposta non comportano accettazione tacita
dell’eredità, trattandosi di adempimenti di contenuto fiscale diretti ad evitare
l’applicazione di sanzioni (9).
2.9 - La trascrizione tardiva
Per concludere occorre ricordare che l’Agenzia del Territorio, con nota del 5
luglio 2006 prot. 49687 ha ritenuto che la trascrizione tardiva dell’accettazione tacita
dell’eredità sia soggetta alle sanzioni stabilite per il ritardo nella trascrizione, essendo un
adempimento necessariamente connesso con l’atto che si trascrive, di cui è obbligatoria
l’esecuzione.
Riporto testualmente la nota indicata:
«Come è noto, l’art. 476 cc. stabilisce che, qualora il chiamato all’eredità
compia un atto che presuppone, necessariamente, la sua volontà di accettare, tale atto
comporta accettazione tacita dell’eredità stessa.
Poiché la predetta norma non prevede alcun termine per la manifestazione di
tale volontà, e tenuto conto che l’esecuzione delle formalità pubblicitarie relative a
tale accettazione costituirebbe un mero onere per gli interessati, codesta Direzione ha
espresso l’avviso che non sia configurabile una ipotesi di trascrizione tardiva
dell’accettazione dell’eredità stessa, ai sensi degli art. 6 e 9 del Dlgs 347\90,
impartendo istruzioni in tal senso ai dipendenti Uffici provinciali.
Al riguardo la scrivente ritiene di poter concordare, in linea di massima, con il
suesposto avviso, ma di dover formulare alcune indispensabili precisazioni.
Si ricorda che i successivi art. 477 e 478 cc. prevedono che costituisce
accettazione tacita di eredità la donazione, la vendita, la cessione e la rinunzia che il
chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione.
Si tratta, in sostanza, di atti che, qualora abbiano ad oggetto il trasferimento di
diritti relativi a beni immobili, sono soggetti a trascrizione nei termini e con le
sanzioni previste dai cennati art. 6 e 9 del menzionato Dlgs 347\90.
Come è noto, la dottrina ha da tempo riconosciuto che l’oggetto della
pubblicità non è il singolo atto o negozio che viene trascritto, bensì gli effetti che
questo produce, e che si vogliono rendere opponibili ai terzi.
Discende da tale principio che, nel caso della trascrizione di un atto che, come
ulteriore effetto, produce accettazione tacita di eredità, dovrà procedersi anche alla
trascrizione di tale accettazione con separata nota.
In proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 17 III comma della legge52\85,
ciascuna nota non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto
dell’atto di cui si chiede la trascrizione o iscrizione.
Tale formalità costituisce, senza dubbio, sotto il profilo strettamente
civilistico, un onere, e non un obbligo per la parte che la richiede.
Tuttavia, la accettazione tacita produce effetti reali del tutto analoghi a quelli
del negozio di cui viene chiesta la trascrizione in via principale, di cui costituisce,
anzi, un antecedente logico.
Ora, tenuto conto che l’esecuzione della formalità di cui trattasi non solo
occorre ai fini della continuità delle trascrizioni prescritta dall’art. 2650 cc., ma è
espressamente prevista dall’art. 2648 -III comma cc., la scrivente non ritiene che vi
siano evidenti motivi per escludere la formalità medesima dal regime previsto dai
più volte menzionati art 6 e 9».
9
) Per tutte Cassazione civile , sez. III, 13 maggio 1999, n. 4756 Giust. civ. Mass. 1999, 1081.
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