BOZZA DI LETTERA DI INCARICO In relazione alle intese intercorse

Transcript

BOZZA DI LETTERA DI INCARICO In relazione alle intese intercorse
BOZZA DI LETTERA DI INCARICO
In relazione alle intese intercorse, Vi confermiamo, con la presente, l'incarico di
promuovere stabilmente la conclusione, per nostro conto, di contratti di vendita dei prodotti
specificati in dettaglio nel successivo punto 1.
Resta inteso che è reciproco intendimento quello di istituire non un rapporto di
impiego subordinato ma unicamente un rapporto di agenzia, che risulta, pertanto,
disciplinato, oltre che dalle norme del Codice Civile (v. art. 1742 e segg.), dalle clausole di
seguito specificate, nonché, per quanto non espressamente previsto nella presente lettera
di incarico, dalle disposizioni dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del
rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale 20 marzo 2002 e sue successive
modifiche e variazioni.
1) Oggetto e zona
E' Vostro compito quello di promuovere per nostro conto contratti di vendita dei
seguenti prodotti ……………………………..
L'elenco dei prodotti sopra riportato potrà essere da noi ridotto o ampliato, in
qualsiasi momento, in relazione alle esigenze della nostra organizzazione ed alle
condizioni del mercato.
La Vostra attività dovrà essere esplicata nella zona di seguito
specificata…………………………………………………………………………………………….
[Eventuale clausola per clienti "direzionali" : "Non rientrano nelle Vostre competenze i
clienti di cui all'elenco allegato, che ci riserviamo di seguire direttamente".]
[Eventuale clausola per clienti ubicati in più zone : "Nel caso di clienti con pluralità di sedi,
si avrà riguardo alla località dove si trova l'ufficio acquisiti del cliente".]
I limiti di detta zona potranno essere da noi variati, in qualunque momento, secondo
le modalità di cui all'art. 2 del vigente a.e.c.
Non potrete svolgere la Vostra attività al di fuori dei limiti della zona assegnataVi;
per gli ordini assunti oltre detti limiti non saremo tenuti a corrisponderVi alcuna
provvigione.
2) Svolgimento dell'incarico
Il presente incarico ha carattere strettamente personale: non è, perciò, trasmissibile
ad altri senza il nostro consenso. Esso non crea alcun vincolo di subordinazione o di
dipendenza, essendo Voi libero di organizzare la Vostra attività in piena autonomia e nei
modi che riterrete più opportuni. La nostra ditta resta, pertanto, estranea ai rapporti di
qualunque natura che porrete in essere con terzi.
2
Potrete avvalerVi dell'opera di subagenti o di sostituti solo previa nostra espressa
autorizzazione restando, comunque, inteso che saranno a Vostro carico i compensi da
corrispondere a detti subagenti o sostituti e le eventuali responsabilità derivanti dal loro
operato.
3) Esclusiva
E' fatto obbligo esplicito di astenerVi sia dall'assumere altri incarichi di vendita per
prodotti similari o concorrenti di quelli elencati al precedente punto 1, sia dall'acquistare in
proprio o per conto terzi, per rivenderli, i prodotti stessi.
[Nel caso di esclusiva per una sola ditta (cd. "agente monomandatario"), la clausola può
essere così formulata: "E' fatto obbligo esplicito di astenerVi dall'assumere altri incarichi di
vendita, anche da ditte non concorrenti"].
Nella zona a Voi assegnata non ci avvarremo dell'opera di altri agenti: resta,
peraltro, inteso che potremo in detta zona procedere direttamente alla conclusione di
contratti di vendita.
[N.B. -Ove non si intenda conferire l'esclusiva, le clausole di di cui sopra andranno
sostituite dalla seguente:
"Il presente incarico è conferito senza vincolo di esclusiva. Pertanto, potremo avvalerci
nella Vostra zona dell'opera di altri venditori o provvedere direttamente alle vendite, così
come da parte Vostra siete libero di assumere incarichi per conto di altre aziende"].
4) Obblighi dell'agente
Vi impegnate espressamente a visitare con la dovuta frequenza la clientela e ad
informare con regolarità la preponente sulle condizioni di mercato della Vostra zona e su
ogni altro elemento utile per valutare la convenienza di singoli affari.
In particolare, siete tenuti ad accertare la solvibilità dei clienti dei quali trasmettete
gli ordini ed a fornire tutte le informazioni utili alla valutazione della convenienza dei singoli
affari. In mancanza di comunicazioni, considereremo la Vostra proposta come espressione
del Vostro parere favorevole.
Nel reciproco interesse, almeno trimestralmente, invierete un rapporto sulla
clientela, sulle tendenze del mercato e della concorrenza nella Vostra zona.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, sia essa dipendente o meno dalla Vostra
volontà, non foste in grado di eseguire l'incarico, ne darete immediata notizia.
In particolare, in caso di malattia o di infortunio che Vi impedisca di svolgere
temporaneamente l'incarico affidato, ne darete tempestiva comunicazione, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 12 dell'accordo economico collettivo.
Qualora si verifichi una qualunque ragione di impedimento, sia temporanea, sia
duratura, senza che ci abbiate informato, il contratto si considererà automaticamente
3
risolto per fatto e colpa Vostra, fermo restando il diritto della preponente al risarcimento del
danno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1747 c.c.
Ci informerete inoltre, senza indugio, di ogni contestazione della clientela e, nel
caso di mancato puntuale pagamento, presterete la necessaria assistenza per ottenere il
recupero delle somme dovute e per risolvere eventuali controversie.
5) Ordini
Nell'assumere le commissioni della clientela dovrete attenerVi alle istruzioni da noi
impartite nonché ai prezzi di vendita contenuti nei nostri listini o segnalatiVi a parte per
iscritto. Gli ordini debbono essere redatti chiaramente e contenere, oltre al Vostro nome,
tutte le indicazioni relative al tipo di merce, al prezzo, alle condizioni di consegna e di
pagamento nonché il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del cliente, da cui dovranno
essere chiaramente sottoscritti per accettazione. Gli ordini debbono, in ogni caso, essere
presi con la clausola "salvo approvazione della ditta": ci riserviamo, infatti, la facoltà di non
accettare gli ordini la cui esecuzione, per ritardato arrivo degli stessi o per la loro
imperfetta compilazione o per altri motivi, si rivelasse impossibile, onerosa o difficile.
Ai sensi dell’ultimo comma dell'art. 5 dell'a.e.c. 20 marzo 2002, le proposte d'ordine
da Voi trasmesse e da noi non eseguite entro ………. mesi dal loro arrivo, si intendono
rifiutate. [In alternativa: "Le proposte d'ordine da Voi trasmesse e da noi non rifiutate entro
………. mesi dal loro invio, si intendono accettate"].
Eventuali sconti, ribassi, abbuoni o dilazioni di pagamento possono da Voi essere
concessi solo su nostra espressa autorizzazione. In caso contrario, essi resteranno a
Vostro totale carico, salva ogni riserva per gli eventuali danni che dovessero derivare dal
Vostro inadempimento.
6) Fatturazione e incassi
La fatturazione delle merci sarà effettuata esclusivamente da noi.
Non Vi è riconosciuta la facoltà di riscuotere per nostro conto: gli incassi saranno
curati direttamente da noi. Le somme che eccezionalmente fossero da Voi riscosse su
nostra autorizzazione o che Vi dovessero pervenire, dovranno esserci rimesse, con la
massima sollecitudine e, in ogni caso, entro tre giorni dalla riscossione, escludendo ogni
trattenuta o compensazione a qualsiasi titolo.
7) Provvigioni
A compenso dell'opera da Voi prestata, Vi sarà corrisposta una provvigione pari al
…………% degli importi netti (oppure: al netto di abbuoni, premi, resi di merce, sconti e
quant'altro sia in funzione di diminuzione dei prezzi di vendita) degli affari da Voi promossi
4
nella zona di Vostra competenza ed andati a buon fine.1 Pertanto, ai sensi dell’art. 1748,
quarto comma, cod. civ., la provvigione Vi sarà riconosciuta dal momento del pagamento
da parte del cliente della fornitura effettuata.
La provvigione sarà liquidata alla fine di ogni trimestre, in base alle fatture incassate
nel trimestre stesso, al lordo delle trattenute e dei contributi posti a Vostro carico dalla
legge o da altre disposizioni obbligatorie.
La somma risultante dalla liquidazione, detratto quanto eventualmente da Voi
dovuto per qualsiasi titolo, Vi sarà inviata con il relativo conto, restando inteso che il conto
stesso si considererà approvato se non verranno fatte contestazioni entro 30 giorni dal suo
invio.
A Vostra richiesta potranno esserVi concessi, in costanza di rapporto, acconti
mensili secondo uno dei due sistemi previsti nell'art. 7 dell'accordo economico collettivo.
Non avrete comunque diritto ad anticipi nel caso in cui siate nostro debitore per
altro titolo.
8) Inadempimento del terzo
In casi particolari, potrà essere concordata la prestazione di apposita garanzia da
parte Vostra per inadempimento del terzo, alle condizioni di cui all'art. 1746 c.c.
9) Decorrenza e durata
Il presente incarico decorre dal ………………. e si intende costituito a tempo
indeterminato.
Il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, a mezzo di lettera
raccomandata, nei termini di preavviso e con le modalità di cui all’art. 9 dell'a.e.c. 20
marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Durante il periodo di preavviso siete tenuti a prestare la Vostra opera per il regolare
svolgimento del mandato, salvo, in caso contrario, il nostro diritto ad ottenere il
risarcimento degli eventuali danni.
[Nel caso di contratto a tempo determinato, le clausole precedenti possono essere
sostituite dalla seguente: "Il presente incarico decorre dal …………….. e durerà fino al
………………. Qualora non sia disdetto da nessuna delle parti …………. mesi prima della
scadenza del termine, esso si intenderà rinnovato per un periodo di uguale durata di
quello iniziale (oppure: esso si intenderà a tempo indeterminato)]
1
La provvigione può essere stabilita anche in cifra: es. L. tot al Kg., alla bottiglia, al pezzo …………………..
5
10) Clausola risolutiva espressa
Il rapporto si intenderà automaticamente risolto in caso di gravi infrazioni alle
clausole della presente lettera di incarico che non consentano la prosecuzione del
rapporto; fra le infrazioni che giustificano il ricorso alla presente clausola si citano, solo a
titolo esemplificativo, il trattenere somme riscosse per conto nostro, lo svolgimento diretto
o indiretto di attività concorrente con quella da noi svolta, gravi negligenze nello
svolgimento dell'incarico.
Con riferimento al precedente art. 4 (obblighi dell'agente), si conviene che sarà
considerata grave violazione degli obblighi posti a carico dell'agente dal 1° comma dell'art.
1746 c.c. il verificarsi di insolvenze da parte di clienti, che, per frequenza ed importanza
risultino superiori al normale. In particolare, il verificarsi di insoluti in misura superiore al
..% rispetto al volume complessivo degli ordini assunti dall'agente nell'anno solare di
riferimento, ovvero attuati da un numero di clienti uguale o superiore al ….% rispetto al
numero complessivo dei clienti dell'anno solare di riferimento, sarà considerato giusta
causa di recesso immediato.
11) Indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela
In caso di risoluzione del rapporto, Vi sarà riconosciuta l'indennità di cessazione del
rapporto secondo quanto previsto dall'art. 1751 del Codice Civile. L'importo complessivo di
detta indennità sarà calcolato secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 dell'accordo
economico collettivo del 20 marzo 2002.
12) Restituzione documenti
In caso di cessazione del rapporto siete tenuti a restituirci, senza indugi, oltre
all'eventuale merce in Vostro possesso, i documenti che Vi sono stati affidati o comunque
in Vostro possesso e relativi all'esecuzione del mandato (listini, campionario, copie fatture,
materiale pubblicitario) nonché l'elenco aggiornato dei clienti, senza diritto alcuno di
ritenzione o di far copie e/o fotocopie dei documenti stessi, fatta eccezione della
documentazione che siete tenuti a conservare per legge e della quale Vi è comunque
assolutamente vietato l'impiego a fini diversi da quelli di cui alle leggi in questione.
13) Controversie - Clausola compromissoria
Ogni controversia sorta in relazione all'incarico di cui alla presente lettera, sarà
rimessa per il tentativo di conciliazione sindacale alla Commissione paritetica costituita
secondo i modi e le procedure di cui all'art. 19 dell'Accordo Economico Collettivo 20 marzo
2002.
6
14) Foro competente
Qualora il tentativo di conciliazione previsto al punto precedente non riesca e la
controversia venga rimessa all'Autorità giudiziaria, si riconosce la competenza esclusiva
del Foro di …………………. (località sede della ditta), in relazione al luogo in cui il
contratto si è perfezionato. 2
15) Clausole integrative
Le disposizioni che precedono sono correlative ed inscindibile tra loro e non sono
cumulabili con alcun altro trattamento; pertanto eventuali altri accordi precedenti tra noi
esistenti debbono intendersi annullati. Resta inteso che qualora non ci valessimo di facoltà
a noi riconosciute dalle clausole precedenti, tale nostro comportamento non dovrà essere
interpretato come rinuncia per il futuro alle facoltà stesse.
Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalla presente lettera, si fa
rinvio alle norme dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di
agenzia e rappresentanza commerciale e del relativo regolamento, stipulati in data 20
marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del Codice Civile.
******************
Restiamo in attesa di ricevere l'unita copia della presente recante la Vostra firma
per accettazione, da apporre sotto la seguente dichiarazione:
Dichiaro di accettare le clausole di cui alla lettera di incarico sopra riportata; in
particolare accetto espressamente le clausole di cui ai n. 8 (Inadempimento del terzo), 10
(clausola risolutiva espressa) e 13 (clausola compromissoria).
2
N.B. - La clausola può valere nel caso di rapporto da instaurarsi non con persone fisiche. Per le persone
fisiche vale il foro di cui alla legge n. 128/1992.
7
***********
CLAUSOLE ALTERNATIVE O AGGIUNTIVE
A. Conferimento della rappresentanza. Qualora si voglia conferire all'agente anche la
rappresentanza della ditta e cioè autorizzarlo, oltre che a promuovere, anche a
concludere in nome e per conto della ditta contratti di vendita dei prodotti oggetto del
mandato, il primo periodo della premessa ed il primo comma del punto 1 della lettera
vanno così modificati:
Premessa:
" In relazione alle intese intercorse Vi confermiamo con la presente
l'incarico di promuovere stabilmente la conclusione e di concludere in
nome e per conto nostro contratti di vendita dei prodotti specificati in
dettaglio al successivo punto 1 ..…………………..
Punto 1:
"E' Vostro compito di promuovere nonché concludere in nome e per
conto nostro contratti di vendita dei seguenti prodotti …………………..
B. Deposito delle merci. Qualora si proceda anche alla costituzione presso l'agente di un
deposito delle merci oggetto del mandato, occorrerà aggiungere al punto 1 la seguente
clausola:
"Secondo quanto convenuto, Vi impegnate a istituire un deposito per le merci di cui
siete incaricati di promuovere la vendita. Di tali merci, che restano in ogni caso di
nostra proprietà fino alla vendita, dovrete curare diligentemente la buona
conservazione e la custodia, fino al loro ritiro da parte dell'acquirente o da parte nostra,
a norma di quanto previsto dall'art. 1766 del Codice Civile.
Ai fini di quanto previsto dall'art. 53 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dovrete tenere
per le merci da Voi detenute in deposito un apposito registro da cui dovrà risultare la
data di entrata e quella di uscita delle merci stesse. Dovrete, inoltre, provvedere ad
annotare, presso l'Ufficio Iva competente, la presente lettera subito dopo l'avvenuta
accettazione. Dell'avvenuta annotazione ci darete conferma onde consentirci di inviarVi
le merci da tenere in deposito".
C. Attività di incasso. Qualora si conferisca all'agente l'incarico continuativo di riscuotere,
per conto della casa, con responsabilità per errore contabile, la seconda parte del
punto 6 può essere così sostituita:
Punto 6:
"Siete autorizzati ad incassare le somme dovute dai clienti per le
forniture effettuate in esecuzione degli affari conclusi nella Vostra
zona (oppure: per tutte le forniture effettuate nella Vostra zona). Le
somme comunque riscosse dovranno essere rimesse con la massima
8
sollecitudine ed, in ogni caso, entro tre giorni dalla riscossione. Non
potrete trattenere per nessun motivo, né in tutto né in parte, dette
somme salvo nostra esplicita autorizzazione scritta".
"A compenso dell'incarico di riscuotere per conto nostro Vi sarà
corrisposta una provvigione del …….. % [eventualmente: degli incassi
effettuati (oppure: degli importi netti degli affari ai quali si riferisce la
riscossione")].
D. Rimborso spese. Qualora si intenda riconoscere all'agente un rimborso delle spese di
agenzia o di deposito, occorre aggiungere, al punto 6, i seguenti commi:
"Oltre alla provvigione, Vi è riconosciuto il rimborso delle seguenti spese (di agenzia
e/o deposito), nella seguente misura ……………….
A tal fine ci presenterete, alla fine di ogni trimestre, apposite note spese debitamente
documentate e da Voi sottoscritte. I relativi rimborsi saranno da noi effettuati, in via di
massima, insieme al pagamento delle provvigioni relative al trimestre precedente".
E. Provvigioni dopo la cessazione del rapporto. Ove si voglia regolare esplicitamente la
fattispecie del riconoscimento delle provvigioni su affari eseguiti dopo la cessazione del
rapporto di agenzia (art. 1748, 3° co., Cod. Civ.), può essere inserita una clausola del
seguente tenore:
" Potrà esserVi riconosciuta la provvigione anche su affari eseguiti dopo la cessazione
del rapporto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da Voi svolta. A tal fine,
sarete tenuti, all'atto della cessazione del rapporto, a presentare una relazione
dettagliata sulle trattative commerciali in corso con i clienti della Vostra zona, non
concluse per l'intervenuto scioglimento del contratto d'agenzia. In tale relazione
dovrete precisare: nominativo e sede del cliente; tipologia e quantità dei prodotti per i
quali erano in corso le trattative; prezzi e termini di consegna.
Qualora, nell'arco di ……. (giorni /mesi) dalla data di cessazione del rapporto, alcune
di tali trattative vadano a buon fine, per effetto del nostro intervento, nei termini di cui
sopra, Vi sarà riconosciuta la relativa provvigione, che verrà liquidata con la consueta
periodicità trimestrale. Decorso il termine temporale di….(giorni/mesi) sopra precisato,
la conclusione di ogni eventuale affare corrispondente o meno a quelli da Voi inseriti
nella relazione presentata, non sarà più considerata conseguenza dell'attività da Voi
svolta.
Fermi restando termini e condizioni di cui ai commi precedenti, se la proposta d'ordine
è raccolta dall'agente subentrato, la provvigione sarà suddivisa in parti uguali tra Voi ed
il nuovo agente di zona".
F. Patto di non concorrenza. Ove si ritenga essenziale o comunque necessario limitare
una possibile attività concorrenziale dell'agente dopo lo scioglimento del contratto di
agenzia (art. 1751 bis Cod.Civ.), può essere prevista una clausola del seguente tenore:
9
"Ai sensi dell'art. 1751 bis C.C., si conviene che per … (mesi o anni: max due anni)
successivi alla cessazione del rapporto, Voi non potrete assumere incarichi per ditte
e/o per prodotti concorrenti, nella zona di Vostra competenza.
A fronte di tale Vostro impegno di non concorrenza, Vi sarà riconosciuta una indennità
calcolata secondo misura, termini e condizioni, di cui all’art. 14 dell’accordo economico
collettivo del 20 marzo 2002.”
In caso di violazione da parte Vostra del patto di non concorrenza, fermo restando il
meccanismo della penale convenzionale di cui al sesto comma dell’art. 14 dell’AEC 20
marzo 2002, resta comunque salva la possibilità del risarcimento del danno ulteriore, a
sensi dell’art. 1382 cod. civ.
G. Nel caso di contratti di agenzia stipulati con agenti all'estero, è opportuno inserire nella
lettera d'incarico le seguenti clausole:
¾ Legge regolatrice del rapporto. Il presente rapporto è regolato dalle norme di legge
italiane, nonché dalle disposizioni degli Accordi Economici Collettivi italiani, in
quanto espressamente richiamati.
¾ Foro competente. [Sostituisce la clausola del punto 14 della lettera d'incarico]. In
caso di controversia sorta sull'applicazione del presente contratto, si riconosce la
competenza esclusiva della giurisdizione italiana. Il Foro competente sarà quello di
…………………. (località sede della ditta).
¾ Testo originale. A tutti gli effetti, in caso di difformità fra i due testi contrattuali, farà
prova esclusivamente il testo redatto in lingua italiana.
***********
H. Clausola specifica in tema di responsabilità dell'agente per l'inadempimento del terzo.
" In relazione all'ordine da Voi inviato……….., considerata la particolarità dello stesso
[per natura del prodotto, per caratteristiche del cliente, per il valore economico e/o le
quantità dell'ordine, ecc.] si conviene, ai sensi dell'art. 1746, 3° co. secondo periodo,
che da parte Vostra verrà garantito il regolare pagamento della fornitura in questione.
A fronte di tale garanzia, Vi sarà riconosciuta una provvigione aggiuntiva dell'..,%, che
Vi sarà liquidata al buon fine dell'affare.
In caso di mancato pagamento nei termini convenuti, da parte Vostra sarà a noi
dovuta una somma pari all'importo della provvigione normale che Vi sarebbe spettata
in caso di buon fine".
ATTENZIONE
: La clausola di cui sopra va concordata di volta in volta, nei casi
eccezionali in cui si intenda responsabilizzare
l'agente
per
l'inadempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1746 c.c.