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zia? Ogni giorno la vita giudiziaria insegna che spesso vi è un ping pong tra diversi Tribunali e un imputato, condannato in una fase del processo, viene assolto
nella fase successiva, e questa è una lezione amara che preferiremmo risparmiarci. Delitti senza coloevoli. orocessi
infiniti. la verità che manca. Da'qui una
serie di commenti da parte dell'opinione
pubblica che si apre con leggi illegibili e
si chiude con la giustizia ingiusta.
Dobbiamo anzitutto orecisare che la
scienza è entrata prepòtentemente nel
diritto e risulta decisiva per districare i
casi giudiziari attraverso la prova del
Dna. Oggi il progredire delle tecniche di
Casi clamorosi ma non rari, come la
confessione avvenuta in un episodio di
uxoricidio a Ferrara nel quale I'ex marito dopo essere stato condànnato a20 anni in primo grado e assolto in appello
per I'uccisione della moglie, nel 2009, si
presentò in Questura e, coperto ormai da
impunità, confessò il delitto. Un tema simile ha appassionato scrittori e registi
come il famoso film del 1999 <Coloevole d'innocenza>, nel quale una móglie,
consigliata da un avvocato detenuto,
ammette I'omicidio del marito, sparito
dopo aver inscenato il proprio assassinio, per guadagnare uno sconto di pena.
Uscita dal caÍceÍe rintraccia il marito e
stavolta lo uccide veramente senza ri-
l[ DrRrTTo
E SEMPRE
OPINABILE
schiare
stesso
miltà reciproca, magari imparando dagli
errori che costellano la storia scientifica
e quella giudiziaria. Successe per la cura
Di Bella contro i tumori, ed è avvenuto
più di recente a proposito delle terapie
con cellule staminali sviluppate dalla
Fondazione Stamina. Tuttavia è proprio
l' incertezza della scienza contemporanea che espande il ruolo del diritto e del
giudice, che deve scegliere tra opzioni
alternative.
Ecco perché le sentenze sono riformaed ecco perché
all'appello segue la Cassazione: la ra-
idem>, nessuno può più essere perseguito dallo Stato se è stato già processato
per lo stesso fatto con sentenza definiti-
va. Evocato già nel Diritto romano, il
principio <Ne bis in idem>, diversamente da altri Paesi, non è inserito nella Costituzione italiana del 1947 , ma a livello
europeo è osservato dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea di Nizza, dall'articolo 54
della Convenzione di applicazione delI'Accordo di Schengen e dall'articolo 4
del Protocollo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.
Nel Codice di procedura penale è l'ar-
delitto.
anche nelle pagine della letteratura
ma dell'impunità per
<Ne bis
il
il
te-
principio del
in idem> viene affrontato. Un
tema simile si ritrova nel famoso roman-
zo di Agata Christie <Dieci piccoli indiani>> e
nella commedia della stessa Ch-
ristie <Testimone d'accusa>>. Il principio
del <Ne bis in idem> è del resto la dimostrazione più plastica che, nell'universo
ticolo 649 a prevedere che I'imputato,
prosciolto o condannato con sentenza
definitiva, non può essere sottoposto
a
nuovo procedimento penale per il medesimo fatto. Solo che il principio giuridico, nato come riparo da una pretesa punitiva dello Stato, altrimenti senza fine,
è di recente sottoposto a critica perché
talvolta determina un insanabile contrasto tra la <verità processuale>> e quella
<effettiva>, A Napoli, di recente, un avvocato indicato, dalle prove scientifiche
più avanzate, come l'assassino di tre familiari, episodio avvenuto 40 anni fa,
non può più essere processato perché assolto con sentenza passata in giudicato.
bili dal giudice d'appello
gione è presto detta, il diritto cerca la
certezza che si ottiene solo con la sentenza definitiva. Ma non semDre la cerlezza coíncíde con la verità. A ouesto
punto l'ordinamento giuridico prèvede
comunque il principio del <Ne bis in
carcere non ootendo essere
Non è solo sul grande schermo, ma
confessione del reo rimasto insoluto oer
scienza è opinabile.
Ogni scoperta scientifica viene sopravanzata dalla scooerta successiva. Il diritto e la scienza distribuiscono solo verità parziali per cui è necessaria un'u-
il
condannata una secondà volta per lo
investigazione a contenuto scientifico
rimettono spesso in discussione i processi e le investisazioni di anni di indagine che hanno aicompagnato i casi più
clamorosi. Per dirne una, nel 20lI la
prova del Dna permise di individuare il
colpevole del delitto dell'Olgiata, con la
venti anni. Ma neppure la scienza iispensa certezze per cui, se il diritto è
opinabile per definizione, anche la
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Il pnocesso produce
una verità non storica
né materiale ma formale
e probabile. Per cui i casi
di <Ne bis in idemn sono
considenati nella
collettività un corto
circuito del processo
giurisdizionale causando
un processo mediatico
che lievita su fatti
e circostanze non più
spendibili in Tribunale
del processo penale, non esiste la <verità
assoÌuta>> ma solo quella processuale.
Il processo, in sintesi, produce una verità non storica né materiale, ma formale
e probabile. Ed ecco perché i casi di <Ne
bis in idem> sono considerati nella col-
lettività come un corto circuito del orocesso giurisdizionale e determinano invece un processo mediatico che lievita e
monta su fatti e circostanze non più
spendibili in Tribunale. E un corto circuito nel quale, in una logica accusatoria, si svolgono due processi, quello giurisdizionale deputato dall'ordinamento e
che finisce con le sentenze definitive
ove vengono selezionate le cafe processuali, e quello mediatico che, in una logica inclusiva, non conosce regole ma
solo il convincimento della collenività.
Magari a distanza di molti anni e a
gradi di giudizio ormai esauriti anche i
soggetti assolti sono considerati colpevoli nel processo mediatico che si crea
nell'opinione pubblica. Intanto il principio del <Ne bis in idem> si allarga nel-
l'interpretazione della Corte europea dei
diritti dell'Uomo, anche oltre il perimetro del processo penale. E deI 4 marzo
2014la sentenza Grande Stevens contro
l'Italia, nel caso del contestato aggiotaggio Ifil-Exor, prima sanzionato in via
amministrativa dalla Consob e poi perseguito penalmente. I giudici di Strasburgo ritengono che le sanzioni amministrative o tributarie, se hanno una finalità punitiva, assimilabile a quelle penali, incorrono nel divieto del <Ne bis
in idem>. In sintesi, è impossibile avviare un processo penale per la stessa
violazione già sanzionata in via amministrativa.
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