n. 927 del 17/11/2008
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n. 927 del 17/11/2008
REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17-11-2008 (punto N. 1 ) Delibera N .927 del 17-11-2008 Proponente CLAUDIO MARTINI DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) Dirigente Responsabile:Stefano Barzagli Estensore: Maddalena Guidi Oggetto: Disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al Reg. (CE) n. 479/2008 per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013 e approvazione del prezzario regionale del settore viticolo. Presenti: CLAUDIO MARTINI FEDERICO GELLI MARCO BETTI ANNA RITA BRAMERINI ENRICO ROSSI PAOLO COCCHI Assenti: RICCARDO CONTI MASSIMO TOSCHI ALLEGATI N°: 3 ALLEGATI: Denominazione A B C Pubblicazione Si Si Si Note: AMBROGIO BRENNA GIANNI SALVADORI AGOSTINO FRAGAI GIUSEPPE BERTOLUCCI Tipo di trasmissione Cartaceo+Digitale Cartaceo+Digitale Cartaceo+Digitale Riferimento Allegato A Allegato B Allegato C GIANFRANCO SIMONCINI EUGENIO BARONTI LA GIUNTA REGIONALE Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Vista la deliberazione Consiglio Regionale 25 maggio 2004, n. 47 concernente “Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti a decorrere dalla campagna 2004/2005”, la cui applicazione è cessata con la campagna viticola 2007/2008; Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i Regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Visto in particolare il titolo II, capo I, articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008, che istituisce, tra l’altro, la misura di sostegno relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto in particolare il titolo II, capo II, Sezione II del regolamento (CE) n. 555/2008, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Visto in particolare l’articolo 10 e l’articolo 103, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 555/2008, che consente di fare accedere alla misura coloro che hanno operazioni di ristrutturazione e riconversione in corso già pianificate in attuazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999; Visto il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell’accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali, alla Commissione della Unione Europea in data 30 giugno 2008, la cui applicazione decorre dal 30 settembre 2008; Visto in particolare il punto 6.3 del citato programma nazionale di sostegno, con il quale viene stabilito di attivare fin dalla campagna 2008/2009 la misura concernente la ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Vista la scheda “Misura C – Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008” allegata al piano nazionale di sostegno nella quale vengono fissati i principi di carattere generale applicativi della misura in questione; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, concernente “Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, per quanto riguarda la ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2008; Vista la Circolare AGEA Coordinamento n. 1497 del 17 ottobre 2008, avente per oggetto: “Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto attiene la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”; Rilevata l’obbligatorietà di adottare la normativa regionale concernente la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti utilizzando le schede di sintesi allegate al Decreto Ministeriale 8 agosto 2008 sopra citato; Rilevato che le suddette schede si riferiscono alle specifiche tecniche e al pagamento degli aiuti (allegato I al DM 8 agosto 2008) e ai prezzi di estirpazione e messa a dimora di un vigneto (Allegato II al DM 8 agosto 2008); Visto l’articolo 1, comma 3 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2008, che prevede l’espressione di un parere da parte di un apposito Comitato istituito presso il Ministero delle politiche alimentari e forestali per la verifica di conformità delle disposizioni adottate dalle Regioni alla normativa comunitaria; Rilevata pertanto l’obbligatorietà di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche alimentari e forestali – Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato – ATPO II al fine di acquisire il sopra richiamato parere; Viste le competenze attribuite alle Regioni e Province Autonome relativamente alla attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2008 sopra citato; Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie e nazionali relative alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti adottando con urgenza le disposizioni attuative per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013 comprensive delle schede di sintesi di cui al DM 8 agosto 2008, al fine di consentire la presentazione delle domande di contributo anche per la campagna in corso (2008/2009); Rilevato che le domande per beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono presentate dai viticoltori all’Organismo Pagatore competente secondo le modalità stabilite da Agea Coordinamento e che le modalità applicative, ivi comprese le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni, sono definite da Agea Coordinamento e dagli Organismi Pagatori d’intesa con le Regioni e le Province autonome; Vista la legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 e successive integrazioni e modificazioni, concernente la disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo; Visto l’allegato III del DM 8 agosto 2008 sopra citato, con il quale vengono assegnati alla Regione Toscana i finanziamenti da destinare alla misura di riconversione e ristrutturazione dei vigneti per un importo pari a 6.759.070,07 euro riferito alla campagna 2008/2009; Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 29 luglio 1996, n. 954 concernente il “Prezzario regionale analitico e sintetico per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e forestazione”, e successive integrazioni e correzioni; Visti in particolare i prezzi unitari indicati al punto di riferimento XIII A) dell’allegato alla sopra citata deliberazione GR n. 954/1996, concernente l’impianto dei vigneti; Preso atto che i prezzi dell’impianto dei vigneti in Toscana risultano al momento attuale assai rilevanti in considerazione della orografia collinare che caratterizza gli impianti viticoli, della presenza nella maggior parte dei casi di abbondante scheletro, dell’alto livello tecnologico e della elevata densità degli impianti medesimi nonché per un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti nel contesto territoriale toscano attraverso idonee sistemazioni idraulico agrarie all’uopo predisposte; Ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento dei prezzi contenuti nella suddetta deliberazione GR n. 954/1996 in considerazione del rilevante lasso di tempo trascorso dalla emanazione della medesima, abrogandola nelle parti concernenti l’impianto dei vigneti; Ritenuto opportuno approvare, in attuazione del citato DM 8 agosto 2008, la scheda di sintesi dei prezzi relativi alla estirpazione e alla messa a dimora di un vigneto (allegato C) quale prezzario regionale per gli interventi in agricoltura; Ritenuto opportuno che debbano beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti gli imprenditori agricoli singoli e associati conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di reimpianto o detentori di autorizzazione al reimpianto a fronte di un diritto da acquisire tramite trasferimento; Ritenuto opportuno avvalersi della possibilità offerta dall’articolo 10 e dall’articolo 103, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 555/2008, consentendo di accedere alla misura a coloro che hanno operazioni di ristrutturazione e riconversione in corso già pianificate in attuazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999, con riferimento alle domande di contributo a saldo; Ritenuto opportuno che le azioni ammissibili siano riferite alla riconversione varietale (anche mediante sovrainnesto) e alla ristrutturazione; Rilevato che la misura non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale secondo quanto sancito all’articolo 6 del regolamento CE n. 555/2008; Ritenuto altresì che la misura non debba essere applicata alle superfici vitate per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 nonché della precedente OCM vino di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999; Rilevato che ai soli fini del pagamento dell’aiuto, la superficie vitata oggetto del contributo è definita in conformità all’articolo 75, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione; Ritenuto opportuno che al momento della presentazione della domanda il richiedente debba: - essere in possesso di un diritto di reimpianto; - essere in possesso della autorizzazione al reimpianto a fronte di un diritto da acquisire mediante trasferimento; - avere presentato la domanda di reimpianto con estirpazione successiva; - avere in corso una procedura di estirpazione e reimpianto contestuale; Ritenuto altresì opportuno che il richiedente abbia presentato la dichiarazione di raccolta delle uve di cui al regolamento (CE) n. 1282/2001 riferita alla Unità Tecnico Economica (UTE) oggetto di intervento nelle tre campagne antecedenti quella in cui viene presentata la domanda, oppure, se conduttore della UTE da un periodo inferiore, nel periodo di effettiva titolarità; Ritento opportuno richiamare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo; Ritenuto opportuno che la misura si applichi, ancorché sull'intero territorio regionale, agli interventi finalizzati alla produzione di vini di qualità a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica; Rilevato che l’ammontare del contributo per le spese di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non può superare mediamente per ogni campagna 8.600 Euro ad ettaro a livello regionale e che l’aiuto, in ogni caso, non può superare il 50% dei costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione; Ritenuto opportuno disporre il pagamento di importi forfetari secondo i livelli di sostegno di seguito specificati: - - - per i vigneti ristrutturati/riconvertiti/ricollocati a seguito del possesso di un diritto di reimpianto in portafoglio o a fronte di un’estirpazione già effettuata alla data di presentazione della domanda, il contributo ai costi minimo è pari a 7.000,00 Euro ad ettaro; il contributo ai costi ad ettaro è aumentato di 1.000,00 Euro in presenza di estirpazioni effettuate ai fini dell’attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione; la compensazione per le perdite di reddito può consistere nell’autorizzazione al reimpianto anticipato oppure in una indennità pari a 600,00 Euro ad ettaro; per gli interventi di miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto (modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno) realizzati senza reimpianto il contributo ai costi è pari a 1.500,00 Euro ad ettaro; per i vigneti riconvertiti mediante sovrainnesto il contributo ai costi è pari a 3.000,00 Euro ad ettaro; Ritenuto opportuno che, qualora a livello regionale, a fronte delle risorse finanziarie assegnate, il fabbisogno finanziario determini una disponibilità di fondi, l’importo forfetario minimo di cui al punto precedente relativo ai vigneti ristrutturati/riconvertiti/ricollocati sia a fronte di diritti di reimpianto in portafoglio che a fronte di estirpazioni già effettuate o da effettuare ai fini della attuazione della misura venga rimodulato in maniera forfetaria fino a un massimo di 15.000,00 Euro ad ettaro per i vigneti realizzati con la forma di allevamento cordone speronato e guyot e fino ad un massimo di 9.000,00 Euro ad ettaro per i vigneti realizzati con la forma di allevamento ad alberello Accertato che tale rimodulazione dell’importo del contributo rispetta la condizione che l’aiuto non può in nessun caso superare il 50% dei costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione in quanto il costo di impianto di un vigneto in Toscana, come riportato nel prezzario regionale allegato al presente atto, è in ogni caso superiore al doppio dell’importo dei contributi forfetari sopra indicati; Rilevato che le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di predisposizione da parte di ARTEA della graduatoria dei beneficiari ammissibili, ad eccezione delle spese sostenute per l’acquisto di materiali (come paloneria, barbatelle, fili, ancore, tiranti ecc.), la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione della domanda. Ritenuto opportuno che, qualora il fabbisogno finanziario sia eccedente rispetto ai fondi assegnati alla Regione Toscana, ARTEA provveda a rimodulare la disponibilità finanziaria regionale sulla base degli ambiti territoriali amministrativi delle province e delle comunità montane, proporzionalmente alla superficie vitata di ciascun ente; Ritenuto che qualora ricorra la condizione di cui sopra, ARTEA debba provvedere a redigere per ciascun ente la graduatoria dei beneficiari ammissibili, garantendo comunque una superficie minima di intervento di 10 ettari per ente, e, qualora, nell’ambito di alcuni enti le risorse finanziarie spettanti eccedano il fabbisogno finanziario, ARTEA provveda ad una ulteriore rimodulazione delle risorse resesi disponibili tra i rimanenti enti, proporzionalmente al fabbisogno finanziario di ciascuno di essi; Ritenuto opportuno che ARTEA individui nella suddetta graduatoria i beneficiari finanziabili e il contributo spettante a ciascuno di essi, al fine di consentire ai beneficiari ammissibili e finanziabili di presentare ad ARTEA la richiesta di pagamento anticipato del contributo; Rilevato che, in ogni caso, la richiesta di pagamento anticipato del contributo può essere presentata solo a condizione che l’esecuzione delle operazioni sia iniziata e che venga stipulata la polizza fidejussoria per un ammontare pari al 120 % dell’ammontare dell’aiuto; Ritenuto opportuno che, in assenza della richiesta di pagamento anticipato del sostegno presentata nei termini e con le modalità stabiliti da ARTEA, la domanda di contributo inserita nella graduatoria dei beneficiari ammissibili e finanziabili debba ritenersi decaduta; Rilevato che è obbligatoria l’esecuzione delle operazioni entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell’anticipo. Rilevato che le superfici impiantate usufruendo del contributo di cui al presente provvedimento non possono essere estirpate per almeno 8 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori e che in attuazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 479/2008, nei tre anni successivi alla riscossione del contribuito per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, gli agricoltori sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (condizionalità), così come definiti dalla normativa regionale anche sulla base delle disposizioni in corso di emanazione da parte dell’Unione Europea; Ritenuto opportuno ammettere richieste di varianti esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all’atto della richiesta, o per sopravvenute cause di forza maggiore e che tali richieste debbano essere presentate ad ARTEA prima della realizzazione dell’intervento o al momento della richiesta di collaudo e devono essere opportunamente motivate; Ritenuto opportuno che qualora la variante determini l’attribuzione di un minor punteggio che avrebbe comportato l’esclusione del beneficiario dalla liquidazione del contributo, ARTEA provveda a recuperare gli importi già liquidati; Ritenuto altresì opportuno che ARTEA provveda a recuperare gli importi già liquidati se la variante determina il mancato rispetto delle finalità generali dell’intervento; Ritenuto opportuno che i beneficiari inseriti in elenchi di liquidazione pervenuti nei termini ad ARTEA ma non liquidati entro il 15 ottobre 2008 vengono liquidati prioritariamente con i fondi dell’annualità 2008/2009 prima di procedere alla predisposizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili riferiti alla medesima campagna. Visto il parere favorevole espresso dal Presidente del CTP ed allegato agli atti della seduta del 30 ottobre 2008; Esperita la procedura prevista dall’articolo 14 del protocollo di intesa Giunta regionale – Enti locali del 6 febbraio 2006; A voti unanimi DELIBERA 1) di approvare l’allegato A al presente atto avente per oggetto: “Disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al Regolamento CE n. 479/2008 per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013”; 2) di approvare l’allegato B al presente atto avente per oggetto: “Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Specifiche tecniche e pagamento degli aiuti”; 3) di approvare l’allegato C) al presente atto avente per oggetto: Analisi dei costi e determinazione del prezzario nel settore viticolo, quale prezzario di riferimento per gli interventi in viticoltura; 4) di abrogare la deliberazione Giunta Regionale n. 29 luglio 1996, n. 954 concernente il “Prezzario regionale analitico e sintetico per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e forestazione”, e successive integrazioni e correzioni nella parte concernente l’impianto dei vigneti (punto di riferimento XIII A) dell’allegato); 5) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche alimentari e forestali – Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato – ATPO II , ad AGEA Coordinamento e ad ARTEA; Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della medesima LR 23/2007. SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE VALERIO PELINI Il Dirigente Responsabile STEFANO BARZAGLI Il Direttore Generale ALBINO CAPORALE Allegato A Oggetto: Disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al Regolamento CE n. 479/2008 per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013 Indice 1. Premessa e quadro normativo 2. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande 3. Presentazione delle domande 4. Azioni ammissibili 5. Condizioni di intervento 6. Area di intervento 7. Modalità tecniche 8. Superficie minima 9. Definizione del sostegno 10. Priorità 11. Predisposizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili al contributo 12. Periodo di realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione 13. Vincoli 14. Varianti 15. Norma transitoria 1. Premessa e quadro normativo 1.1. Nell’ambito della nuova Organizzazione Comune del Mercato (OCM) del settore vitivinicolo, adottata con regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio e applicata con regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non rappresenta una novità ma costituisce una prosecuzione della precedente analoga misura disposta dal regolamento (CE) n. 1493/1999. Riguardo a questa misura di incentivazione finanziaria non si rilevano particolari diversità rispetto alla precedente OCM, tanto che l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 555/2008 consente di porre il liquidazione anche gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in corso, realizzati in applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Si riporta di seguito la normativa di riferimento: - Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999; - Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; - Programma nazionale di sostegno di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 479/2008; - DM 8 agosto 2008 concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la riconversione e ristrutturazione dei vigneti; - Circolare AGEA Coordinamento n. 1497 del 17 ottobre 2008, avente per oggetto: “Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto attiene la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”. La misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti appare importante per una regione come la Toscana dove la necessità di rinnovare per fare viticoltura di qualità è molto sentita. 1 Infatti nelle precedenti campagne di attuazione di questa misura ai sensi del regolamento (CE) 1493/1999 si è manifestato un forte interesse da parte dei viticoltori toscani: nel periodo compreso tra la campagna 2000/2001 e la campagna 2007/2008 sono stati finanziati complessivamente 5.558 beneficiari, per un importo complessivo di quasi 82 milioni di euro di contributo, equivalenti a 12.522 ettari di vigneto ristrutturati. 2. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande 2.1. Possono beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 gli imprenditori agricoli singoli e associati conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di reimpianto nonché coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera c) del successivo punto 5.1. Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del Codice Civile. 2.2 Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata la domanda di aiuto, allega alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario. 2.3 In attuazione dell’articolo 10 e dell’articolo 103, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CE n. 555/2008, possono altresì accedere alla misura coloro che hanno operazioni di ristrutturazione e riconversione in corso già pianificate in attuazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999. In particolare tale casistica è riferita alle domande di contributo a saldo. Tali beneficiari sono tenuti a presentare una domanda di liquidazione a saldo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008. A tali beneficiari viene attribuito il punteggio e calcolato l’ammontare del contributo sulla base delle norme di cui al presente provvedimento, fermo restando che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali intende inoltrare una richiesta di parere all’Unione Europea per verificare se la presente disposizione è corretta o se l’ammontare del contributo spettante debba essere calcolato sulla base del precedente regolamento (CE) n. 1493/1999. A seguito di tale parere, la Giunta Regionale si riserva di adeguare il presente provvedimento. 3. Presentazione delle domande 3.1.La domanda per beneficiare dell’aiuto viene presentata all’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), in qualità di responsabile del procedimento. 3.2 Le modalità applicative della misura, nonché le modalità per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso di informazioni sono definite da ARTEA. 3.3. Il contributo viene erogato da ARTEA direttamente al singolo beneficiario in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo. 4. Azioni ammissibili 4.1 Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento: A) Riconversione varietale: A1) reimpianto di una diversa varietà di vite sullo stesso appezzamento o su appezzamento diverso, con o senza la modifica del sistema di allevamento; A2) sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. B) Ristrutturazione: B1) reimpianto del vigneto con diversa collocazione in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche nonché economiche; 2 B2) reimpianto senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite; B3) miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto, che consiste nella modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, senza interventi di reimpianto e con l’esclusione della ordinaria manutenzione. 4.2 Il regime non si applica: a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, ovvero non sono finanziabili reimpianti eseguiti sulla stessa particella, con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento della vite secondo quanto sancito all’articolo 6 del regolamento CE n. 555/2008; b) alle superfici vitate per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 nonché della precedente OCM vino di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999. 4.3 Ai soli fini del pagamento del contributo, la superficie vitata oggetto del contributo è definita in conformità all’articolo 75, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione. In particolare, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari. Tale definizione si applica anche agli interventi di ristrutturazione e riconversione in corso già pianificate in attuazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999 di cui al precedente punto 2.3. 5. Condizioni di intervento 5.1 Al momento della presentazione della domanda per beneficiare del contributo, il richiedente deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni: a) essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto; b) essere in possesso di un diritto di reimpianto trasferito da altra azienda e della relativa autorizzazione al reimpianto rilasciata dalla provincia competente secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente; c) essere in possesso della autorizzazione al reimpianto rilasciata dalla provincia competente con diritto da acquisire mediante trasferimento secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente; d) avere presentato alla provincia competente la domanda di reimpianto con estirpazione successiva secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente; e) avere presentato alla provincia competente la domanda contestuale di estirpazione e reimpianto secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente; in particolare il richiedente può trovarsi nelle seguenti tre condizioni: e1) la domanda contestuale di estirpazione e reimpianto risulta in corso di istruttoria; e2) sulla base della domanda presentata è già stata rilasciata da parte della provincia l'autorizzazione alla estirpazione-reimpianto; e3) sulla base della domanda presentata è già stata rilasciata da parte della provincia l'autorizzazione alla estirpazione-reimpianto ed il richiedente ha effettuato l’estirpazione del vigneto. 5.2 Per accedere alla misura, nelle tre campagne antecedenti quella in cui viene presentata la domanda di aiuto il richiedente deve aver presentato la dichiarazione di raccolta delle uve di cui al regolamento (CE) 1282/2001 della Commissione riferita all’Unità Tecnico-Economica (UTE) oggetto dell’intervento, ove fosse tenuto a presentarla. Qualora il richiedente fosse conduttore dell’UTE da un periodo inferiore, la dichiarazione di raccolta delle uve deve essere relativa al periodo di effettiva titolarità. 5.3 I soggetti di cui al punto 2.3 devono avere presentato la comunicazione di avvenuto impianto. 3 5.4 Il regime di aiuto per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti deve essere attuato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo. 6. Area dell’intervento 6.1 La misura di riconversione e ristrutturazione dei vigneti si applica sull'intero territorio regionale. 6.2 Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, per viticoltura di montagna o fortemente terrazzata si intende la viticoltura esercitata nelle zone di produzione dei vini a DOC. "Elba", "Candia dei Colli Apuani", "Colli di Luni", "Ansonica Costa dell'Argentario", "Orcia", "Colline Lucchesi", "Montecarlo" e nel territorio amministrativo delle Comunità Montane. 7. Modalità tecniche 7.1 Non sono ammessi a contributo interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 3.000 ceppi/ettaro. A tale condizione si può derogare in presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata 7.2 Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti con densità superiore a 2.600 ceppi/ettaro, di età pari o inferiore a 15 anni e purché l'intervento riguardi almeno il 70 per cento dei ceppi esistenti. 7.3 Sono ammessi a contributo gli interventi che comportano la realizzazione di vigneti con le forme di allevamento Cordone speronato, Guyot e Alberello, ritenute le più adatte alla produzione di vini di qualità in considerazione delle caratteristiche pedo-climatiche della Regione Toscana, come testimoniato dalla loro diffusione sul territorio. 7.4 I vigneti oggetto di ristrutturazione e/o riconversione di vigneti al termine dell'intervento, devono essere iscritti al relativo albo dei vini a Denominazione di Origine o al relativo elenco delle vigne per la produzione di vini ad Indicazione Geografica. 7.5 I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale o totale. A quest’ultima condizione si può derogare in presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata così come definita al precedente punto 6.2. 7.6 Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione in conformità all’Accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le province autonome del 25 luglio 2002. 7.7 Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni deve essere “certificato” o di categoria “standard”. In caso di sovrainnesto è ammesso anche l’utilizzo di materiale ottenuto in ambito aziendale. 7.8 La superficie vitata oggetto dell’intervento deve essere iscritta allo schedario viticolo. 8. Superficie minima 8.1 La superficie minima oggetto della operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ammessa è fissata in 0,5 ettari. In presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata, così come definita al precedente punto 6.2, la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari. 9. Definizione del sostegno 9.1 Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme: a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura; 4 b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 9.2 La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) può assumere una delle seguenti forme: a1) autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo non superiore a tre anni fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di reimpianto; in tal caso l’estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l’impianto; a2) una compensazione finanziaria che ammonta al 3,9 % della perdita. 9.3 Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora vengano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o l’azione viene realizzata con l’impegno ad estirpare un vigneto. 9.4 Il contributo viene erogato in modo forfetario secondo i livelli di sostegno di seguito specificati: a) per i vigneti ristrutturati/riconvertiti/ricollocati a seguito del possesso di un diritto di reimpianto in portafoglio o a fronte di un’estirpazione già effettuata alla data di presentazione della domanda, il contributo minimo ai costi è pari a 7.000,00 Euro ad ettaro; b) il contributo ai costi ad ettaro è aumentato di 1.000,00 Euro in presenza di estirpazioni effettuate ai fini dell’attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione; c) la compensazione per le perdite di reddito può consistere nell’autorizzazione al reimpianto anticipato oppure in una indennità pari a 600,00 Euro ad ettaro; d) per gli interventi di miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto (modifica delle forme di allevamento o delle strutture di sostegno) realizzati senza reimpianto il contributo ai costi è pari a 1.500,00 Euro ad ettaro; e) per i vigneti riconvertiti mediante sovrainnesto il contributo ai costi è pari a 3.000,00 Euro ad ettaro. 9.5 Qualora a livello regionale, a fronte delle risorse finanziarie assegnate, il fabbisogno finanziario calcolato sulla base delle domande presentate e dell’importo degli aiuti forfetari di cui al precedente punto 9.4 determini una disponibilità di fondi, l’importo minimo di cui al precedente punto 9.4, lettera a) viene rimodulato in maniera forfetaria fino a un massimo di 15.000,00 Euro ad ettaro per i vigneti realizzati con la forma di allevamento Cordone speronato e Guyot e fino ad un massimo di 9.000,00 Euro ad ettaro per i vigneti realizzati con la forma di allevamento ad Alberello. Tale rimodulazione del contributo viene applicata anche nei confronti dei beneficiari che usufruiscono del contributo aggiuntivo di cui alla lettera b). E’ comunque rispettata la condizione che l’aiuto non può in nessun caso superare il 50% dei costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione in quanto il costo di impianto di un vigneto in Toscana, come riportato nel prezzario regionale di cui all’allegato C del presente atto, è in ogni caso superiore al doppio dell’importo dei contributi forfetari sopra indicati. Deve essere in ogni caso garantito che il contributo per le spese di ristrutturazione e riconversione dei vigneti a livello regionale mediamente non superi 8.600,00 Euro ad ettaro. 9.6 Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di predisposizione da parte di ARTEA della graduatoria dei beneficiari ammissibili di cui al successivo punto 11.2. Fanno eccezione le spese sostenute per l’acquisto di materiali (come paloneria, barbatelle, fili, ancore, tiranti ecc.), la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione della domanda. 10. Priorità 10.1 Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati, riferiti alla figura dell’imprenditore agricolo richiedente e alle caratteristiche dell’Unità Tecnico Economica (UTE) in cui viene effettuato l’intervento: A) valutazione degli interventi di ristrutturazione e/o riconversione: 5 A1) valutazione del grado di rinnovamento della viticoltura: INTERVENTO PUNTEGGIO Riconversione varietale mediante reimpianto su appezzamento diverso e con 25 modifica del sistema di allevamento Riconversione varietale mediante reimpianto su appezzamento diverso e senza 20 modifica del sistema di allevamento Riconversione varietale mediante reimpianto sullo stesso appezzamento e con 20 modifica del sistema di allevamento Riconversione varietale mediante reimpianto sullo stesso appezzamento e senza 15 modifica del sistema di allevamento Riconversione varietale mediante sovrainnesto 10 Reimpianto con diversa collocazione 15 Reimpianto senza diversa collocazione con modifiche al sistema di coltivazione della vite Miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto senza reimpianto 10 5 A2) valutazione del grado di introduzione di tecniche innovative tese al miglioramento della qualità: INTERVENTO PUNTEGGIO Realizzazione di vigneti con densità di ceppi per ettaro superiore a 4.000 Tale punteggio viene attribuito anche nel caso tale densità di impianto non 10 venga raggiunta purché in presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata Presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata 5 Ricostituzione e/o conservazione di elementi naturali, paesaggistici e per la difesa idrogeologica Utilizzazione di paloneria di sostegno in legno non trattato o trattato con prodotti ammessi dal regolamento CE n. 2092/91 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al Metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari Utilizzazione di paloneria di sostegno in metallo 3 10 3 A3) valutazione della provenienza del diritto di reimpianto: INTERVENTO PUNTEGGIO Realizzazione di vigneti con diritti di reimpianto provenienti da estirpazione di un proprio vigneto o con diritti di reimpianto trasferiti da altra azienda in ambito 25 regionale o a fronte di una estirpazione contestuale o successiva al reimpianto A ciascun progetto aziendale sarà assegnato un punteggio dato dalla media ponderata dei punteggi relativi a ciascun appezzamento. 6 B) Criteri riferiti al richiedente: INTERVENTO PUNTEGGIO B1) Richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo 2 professionale ai sensi della lr 45/2007 e del decreto legislativo 99/2004 B2) Richiedente imprenditore agricolo professionale con età compresa tra diciotto e quaranta anni; se il richiedente è una società di persone o di capitali si applicano le norme di cui al decreto legislativo 99/2004 B3) Nel caso in cui non ricorra la condizione di cui al punto B2, ma sia presente in azienda un giovane coadiuvante familiare di età compresa tra diciotto e quaranta anni, oppure un componente del nucleo familiare dell'imprenditore agricolo professionale stabilmente occupato in azienda di età compresa tra diciotto e quaranta anni, oppure, nel caso di società, un socio stabilmente occupato in azienda di età compresa tra diciotto e quaranta anni. Questo punteggio è cumulabile con il punteggio di cui al punto B1) ulteriori 1,5 punti 1 C) Modalità di presentazione della domanda INTERVENTO PUNTEGGIO qualora il richiedente non risulti inserito in elenchi di beneficiari ammissibili o 10 di beneficiari liquidabili nelle tre campagne precedenti quella in cui viene presentata la domanda di contributo qualora il richiedente presenti domanda per una superficie ammissibile a 25 contributo nell’intero periodo di validità del regime di aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio non superiore a 40 ettari per ogni Unità Tecnico Economica e comunque non superiore al 40 per cento della superficie vitata complessiva o a 4 ettari nel caso di aziende la cui superficie vitata complessiva è inferiore a 10 ettari 10.2 A parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente più giovane alla data di scadenza della presentazione della domanda con riferimento a ciascun ente competente. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l’età è quella del legale rappresentante. 10.3 I requisiti di priorità devono essere posseduti fin dalla data di presentazione della domanda 11. Predisposizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili al contributo 11.1 Il contributo viene erogato in forma di pagamento anticipato del sostegno, con l’eccezione dei soggetti di cui al punto 2.3 per i quali il contributo viene erogato a saldo. 11.2 ARTEA predispone una graduatoria regionale dei beneficiari ammissibili, a cui viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità di cui al punto 10, con il seguente ordine di precedenza: a) beneficiari i cui interventi sono stati realizzati in attuazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999, disposti prioritariamente a partire dalla campagna 2000/2001 e a seguire sulle annate successive; b) beneficiari che hanno presentato domanda di contributo ai sensi del regolamento CE n. 479/2008, ritenuti ammissibili ma non finanziati per mancanza di fondi disposti in ordine di priorità a decorrere dalla campagna 2008/2009 e a seguire nelle annate successive. Per tali beneficiari sia l’attribuzione del punteggio che l’eleggibilità delle spese fanno riferimento alla campagna in cui sono stati inseriti per la prima volta nella graduatoria dei beneficiari ammissibili; c) beneficiari che hanno presentato domanda di contributo nella campagna in corso. 7 11.3 La graduatoria dei beneficiari ammissibili è redatta garantendo il contributo minimo di cui al precedente punto 9.4 fino alla completa utilizzazione della disponibilità finanziaria regionale. Qualora la disponibilità finanziaria regionale sia sufficiente a garantire il contributo minimo a tutti i beneficiari ammissibili, eventuali fondi eccedenti vengono rimodulati da ARTEA ai beneficiari i cui interventi ricadono nella casistica di cui al punto 9.4 lettera a), nei limiti di contributo di cui al punto 9.5. 11.4 Qualora il fabbisogno finanziario sia eccedente rispetto ai fondi assegnati alla Regione Toscana, ARTEA provvede a rimodulare la disponibilità finanziaria regionale sulla base degli ambiti territoriali amministrativi delle province e delle comunità montane, proporzionalmente alla superficie vitata di ciascun ente, desunta dallo schedario viticolo, tenendo come riferimento per ciascuna campagna l’ultima comunicazione inviata alla Commissione Europea. Sulla base di tale rimodulazione, ARTEA provvede a redigere per ciascun ente la graduatoria dei beneficiari ammissibili seguendo l’ordine di precedenza di cui al punto 11.2 e garantendo comunque una superficie minima di intervento di 10 ettari per ente. Qualora, nell’ambito di alcuni enti le risorse finanziarie spettanti sulla base del calcolo sopra descritto eccedano il fabbisogno finanziario, ARTEA provvede ad una ulteriore rimodulazione delle risorse resesi disponibili tra i rimanenti enti, proporzionalmente al fabbisogno finanziario di ciascuno. Per quanto riguarda gli ambiti territoriali amministrativi delle Comunità Montane dell’Arcipelago Toscano, dell’Alta Versilia, del Pratomagno, del Cetona e della Val di Merse, al fine della eventuale rimodulazione delle risorse finanziarie, ARTEA verifica lo stato di attuazione delle disposizioni dettate dalla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37. 11.5 Sulla base delle disposizioni di cui al precedente punto 11.3, ARTEA individua nella suddetta graduatoria i beneficiari finanziabili, indicando per ciascun di essi il contributo spettante. 11.6 Successivamente all’approvazione della graduatoria, i beneficiari ammissibili e finanziabili sono tenuti a presentare ad ARTEA la richiesta di pagamento anticipato del contributo secondo le modalità stabilite dalla medesima ARTEA e a condizione che l’esecuzione delle operazioni sia iniziata. 11.7 Alla richiesta di pagamento anticipato del sostegno deve essere allegata la polizza fidejussoria il cui ammontare è pari al 120 % del contributo effettivamente spettante a ciascuna azienda, così come definito al punto 11.5. 11.8 In assenza della richiesta di pagamento anticipato del sostegno presentata nei termini e con le modalità stabiliti da ARTEA, la domanda di contributo inserita nella graduatoria dei beneficiari ammissibili e finanziabili decade. 12. Periodo di realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione 12.1 E’ obbligatoria l’esecuzione delle operazioni entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell’anticipo. 12.2 Il contributo relativo ai beneficiari di cui al punto 2.3 è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco delle operazioni. 13. Vincoli 13.1 Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento non possono essere estirpate per almeno 8 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori. A tal fine le superfici in questione sono opportunamente segnalate nello schedario viticolo. 13.2 In attuazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 479/2008, nei tre anni successivi alla riscossione del contribuito per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, gli agricoltori sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni 8 agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (condizionalità), così come definiti dalla normativa regionale. 13.3 I vincoli di cui al punto 13.1 e al punto 13.2 si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata. 14. Varianti 14.1 Fermo restando il rispetto delle condizioni di accesso, che devono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sono ammesse richieste di varianti esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all’atto della richiesta, o per sopravvenute cause di forza maggiore. 14.2 Le richieste di varianti devono essere presentate ad ARTEA prima della realizzazione dell’intervento o al momento della richiesta di collaudo e devono essere opportunamente motivate. Se la variante determina l’attribuzione di un minor punteggio che avrebbe comportato l’esclusione del beneficiario dalla liquidazione del contributo, ARTEA provvede a recuperare gli importi già liquidati. Analogamente ARTEA provvede a recuperare gli importi già liquidati se la variante determina il mancato rispetto delle finalità generali dell’intervento. 15. Norma transitoria 15.1 I beneficiari inseriti in elenchi di liquidazione pervenuti nei termini ad ARTEA ma non liquidati entro il 15 ottobre 2008 vengono liquidati prioritariamente con i fondi dell’annualità 2008/2009 prima di procedere alla predisposizione della graduatoria di cui al punto 11. 9 Allegato B Oggetto: Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Specifiche tecniche e pagamento degli aiuti 1. SPECIFICHE TECNICHE 1.1. Area di intervento: Intero territorio regionale. Sono previste alcune deroghe per le zone di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata, che corrispondono alle zone di produzione dei vini a DOC. "Elba", "Candia dei Colli Apuani", "Colli di Luni", "Ansonica Costa dell'Argentario", "Orcia", "Colline Lucchesi", "Montecarlo" e al territorio amministrativo delle Comunità Montane. 1.1. Limitazione a zone atte a produrre vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica: SI 1.2. Soggetti autorizzati alla presentazione della domanda di aiuto: Imprenditori agricoli singoli e associati. Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all’articolo 2135 del Codice Civile. 1.3. Varietà previste: Varietà idonee alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana 1.4. Forme di allevamento: Cordone speronato, Guyot e Alberello 1.5. Numero minimo di ceppi per ettaro: Forme di allevamento Cordone speronato Guyot Alberello n. minimo di ceppi ad ettaro 3.000 3.000 3.000 Al numero minimo di ceppi per ettaro si può derogare in presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata. Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti con densità superiore a 2.600 ceppi/ettaro, di età pari o inferiore a 15 anni e purché l'intervento riguardi almeno il 70 per cento dei ceppi esistenti. 1.7 Superficie minima: 0,5 ettari. In presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari. . 1.8 Azioni previste: a) riconversione varietale - reimpianto di una diversa varietà di vite sullo stesso appezzamento o su appezzamento diverso, con o senza la modifica del sistema di allevamento; - sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. b) Ristrutturazione - reimpianto del vigneto con diversa collocazione in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche nonchè economiche; 1 - reimpianto senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite; - miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto, che consiste nella modifica delle forme di allevamento o delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, senza interventi di reimpianto e con l’esclusione della ordinaria manutenzione. I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale o totale. A quest’ultima condizione si può derogare in presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata. 1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto: 15 anni 1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione e riconversione: E’ obbligatoria l’esecuzione delle operazioni entro il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell’anticipo. 2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI 2.1 % di contributo comunitario: nella misura massima del 50%; 2.2 % di contributo comunitario alle perdite di reddito: nella misura massima del 3,9 % 2.3 Metodo di determinazione della perdita di reddito: Fonti utilizzate per le elaborazioni: - decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nei quali sono stati pubblicati i prezzi massimi delle uve negli ultimi 3 anni, forniti annualmente da ISMEA, ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili (Legge n. 388/2000): • DM 14 febbraio 2006 • DM 5 marzo 2007; • DM 17 maggio 2007 (integrazioni) • DM 27 febbraio 2008; • DM 7 maggio 2008 (integrazioni); - dati riferiti alla superficie vitata e alla produzione di uva e vino (distinta per vini a denominazione di origine, ad indicazione geografica tipica e da tavola) forniti dall’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA). L’elaborazione dei dati ARTEA ed ISMEA è stata curata dal Sistema Statistico Regionale. Dalle informazioni derivanti dai suddetti decreti ministeriali, selezionando i vitigni più rappresentativi per la Regione Toscana, è stata elaborata una tabella che sintetizza, per gli anni 2006, 2007 e 2008, i prezzi medi (massimo assicurabile euro/quintale – iva esclusa) delle uve da vino, distinte per vini a DO, vini ad IGT e vino da tavola: Tabella 1 – Prezzi medi del valore massimo assicurabile per tipo – Anni 2006-2007-2008 (valori in Euro) Prezzo medio Variazioni percentuali Prezzo medio Tipo di triennio 2006 2007 2006 / vino 2006/2008 2006 2007 2008 2007 2008 2008 DO 97,11 84,14 94,93 - 13,35 + 12,83 - 2,24 92,06 IGT 49,46 44,10 43,08 - 10,84 - 2,30 - 12,89 45,54 Tavola 25,37 21,20 22,28 - 16,44 + 5,10 - 12,18 22,94 2 Dato che le variazioni dei prezzi non sono risultate omogenee per i vari tipi di vino e che la media aritmetica semplice non si ritiene che sia un buon indicatore dei prezzi futuri, dopo vari test, si è deciso di rapportare le variazioni dei prezzi ad altre informazioni, quali le dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino, con le relative superfici, in modo da valutare la tendenza del prezzo. In particolare calcolando la tendenza dei prezzi (regressione lineare con il metodo dei minimi quadrati), sulla base della produzione dell’anno precedente, sono stati ottenuto i seguenti valori: Tabella 2 – Prezzo medio di tendenza e intervallo di variazione per tipo (valori in Euro) tipo di vino Prezzo (tendenza) Intervallo di variazione minimo massimo DO 92,98 80,89 105,07 IGT 47,32 42,11 49,92 Tavola 23,29 19,56 24,45 Infine si è determinato un prezzo unico regionale, ponderando i prezzi relativi ai vari tipi di destinazione dell’uva con le superfici a cui si riferiscono le dichiarazioni: Tabella 3 – Prezzo medio dell’uva per 100 Kg (valori in Euro) tipo di vino prezzo Valore medio delle uve ponderato con superficie vitata per destinazione 76,53 Per concludere, il prezzo unico regionale ponderato con la media della superficie (76,53 euro/ettaro) è stato applicato alla resa media regionale pari a 66,68 quintali di uva ad ettaro (Fonte: ARTEA) ottenendo un valore delle uve pari a 5.103 Euro ad ettaro. Considerato che mediamente un vigneto reimpiantato entra in piena produzione al quarto anno, nel triennio precedente le perdite di reddito sono pari a 15.309 Euro per ettaro. Dato che l’importo del sostegno per mancato reddito che la Regione Toscana vuole attribuire nell’ambito della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è pari a 600 euro, le perdite di reddito complessive vengono indennizzate nella percentuale del 3,9 %. 2.4 Importo medio del sostegno ammissibile per ettaro: 8.600 Euro 2.5 Modalità di erogazione dell’aiuto: forfetario 2.6 Tempi di erogazione dell’aiuto: sostegno anticipato 2.7 Ammontare della cauzione in caso di pagamento anticipato: 120 % del sostegno da erogare. 3 Allegato C Oggetto: Analisi dei costi e determinazione del prezzario nel settore viticolo TABELLA 1 – ANALITICO COSTO ESTIRPAZIONE VIGNETI costo riferito ad 1 ettaro di vigneto con sesto di impianto di 2,50 X 0,80 m e palificazione a 5,60 m DESCRIZIONE IN TERRENI DI MEDIA DIFFICOLTA’ IN TERRENI DIFFICILI (*) GUYOT E CORDONE SPERONATO ALBERELLO GUYOT E CORDONE SPERONATO ALBERELLO SPESE ESTIRPO VIGNETO 1250 1250 1.500 1.500 SMALTIMENTO PALIFICAZIONE 600 0 600 0 RACCOLTA E TRASPORTO CEPPI, RADICI E ALTRI RESIDUI VEGETALI 750 750 950 950 TOTALE 2.600 2.000 3.050 2.450 (*) COSTI CALCOLATI AUMENTANDO DEL 25 % IN MANIERA FORFETARIA I COSTI RIFERITI AI TERRENI DI MEDIA DIFFICOLTÀ 1 TABELLA 2 – ANALITICO COSTO REIMPIANTO VIGNETO – INTERVENTI DI PREPARAZIONE DEL SUOLO costo riferito ad 1 ettaro di vigneto con sesto di impianto di 2,50 X 0,80 m e palificazione a 5,60 m DESCRIZIONE IN TERRENI DI MEDIA DIFFICOLTA’ IN TERRENI DIFFICILI GUYOT E CORDONE SPERONATO ALBERELLO GUYOT E CORDONE SPERONATO ALBERELLO 1) SCASSO CON ARATRO O RIPPER, RIPUNTATURA E LIVELLAMENTO 3.000 3.000 6.000 6.000 2) SCASSO CON ESCAVATORE 4.500 4.500 8.000 8.000 3) GRIGLIATURA SASSI 3.500 3.500 6.000 6.000 DRENAGGIO 2.500 2.500 2.500 2.500 PREPARAZIONE DEL TERRENO (ARATURA, CONCIMAZIONI ORGANICHE O MINERALI) 920 920 920 920 ERPICATURA E FRESATURA 150 150 200 200 EVENTUALI DISINFESTAZIONI O DISINFEZIONI 60 60 60 2 60 TRACCIAMENTO PER IMPIANTO 1.100 1.100 1.100 1.100 TOTALE MINIMO 7.730 7.730 10.780 10.780 TOTALE MASSIMO 12.730 12.730 18.780 18.780 LE VOCI 1), 2) E 3) POSSONO ESSERE DIVERSAMENTE COMBINATE TRA LORO, TANTO DA GIUSTIFICARE UN TOTALE DEI COSTI VARIABILE TRA UN MINIMO ED UN MASSIMO 3 TABELLA 3 ANALITICO COSTO REIMPIANTO VIGNETI - MATERIALI costo riferito ad 1 ettaro di vigneto con sesto di impianto di2,50 X 0,80 m e palificazione a 5,60 m IN TERRENI DI MEDIA DIFFICOLTA’ E DIFFICILI DESCRIZIONE GUYOT E CORDONE SPERONATO ALBERELLO 300 0 ACQUISTO PALI (FERRO E/ LEGNO) 4.800 0 1) ACQUISTO BARBATELLE FRANCHE 2.800 2.800 2) ACQUISTO BARBATELLE INNESTATE 5.500 5.500 ACQUISTO TUTORI 2.300 2.300 ACQUISTO FILI 2.050 0 MATERIALE PER DRENAGGIO 600 600 ACQUISTO GANCETTI TRALCIO/FILO E FILO/TONDINO 900 0 MESSA A DIMORA BARBATELLE 3.600 3.600 MESSA IN OPERA DI IMPIANTO DI SOSTEGNO (PALI, FILI, ANCORE,TUTORI) 5.000 1.000 TOTALE MINIMO 22.350 10.300 TOTALE MASSIMO 25.050 13.000 ACQUISTO ANCORE LE VOCI 1) E 2) POSSONO ESSERE DIVERSAMENTE COMBINATE TRA LORO, TANTO DA GIUSTIFICARE UN TOTALE DEI COSTI VARIABILE TRA UN MINIMO ED UN MASSIMO 4 TABELLA 4 – SINTETICO COSTO REIMPIANTO VIGNETO costo riferito ad 1 ettaro di vigneto con sesto di impianto di 2,50 X 0,80 m e palificazione a 5,60 m IN TERRENI DI MEDIA DIFFICOLTA’ DESCRIZIONE GUYOT E CORDONE SPERONATO ALBERELLO IN TERRENI DIFFICILI GUYOT E CORDONE SPERONATO ALBERELLO MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 7.730 12.730 7.730 12.730 10.780 18.780 10.780 18.780 MATERIALE 22.350 25.050 10.300 13.000 22.350 25.050 10.300 13.000 TOTALE 30.080 37.780 18.030 25.730 33.130 43.830 21.080 31.780 INTERVENTI DI PREPARAZIONE DEL SUOLO TABELLA 5 – SINTETICO COSTO ESTIRPAZIONE REIMPIANTO costo riferito ad 1 ettaro di vigneto con sesto di impianto di 2,50 X 0,80 m e palificazione a 5,60 m IN TERRENI DI MEDIA DIFFICOLTA’ DESCRIZIONE GUYOT E CORDONE SPERONATO ALBERELLO IN TERRENI DIFFICILI GUYOT E CORDONE SPERONATO ALBERELLO MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 2.600 2.600 2.000 2.000 3.050 3.050 2.450 2.450 REIMPIANTO 30.080 37.780 18.030 25.730 33.130 43.830 21.080 31.780 TOTALE 32.680 40.380 20.030 27.730 36.180 46.880 23.530 34.230 ESTIRPAZIONE 5 TABELLA 6 ANALITICO COSTO MODIFICA DELLE FORME DI ALLEVAMENTO E DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO costo riferito ad 1 ettaro di vigneto con sesto di impianto di2,50 X 0,80 m e palificazione a 5,60 m IN TERRENI DI MEDIA DIFFICOLTA’ E DIFFICILI DESCRIZIONE PASSAGGIO DA ALBERELLO A GUYOT O CORDONE SPERONATO PASSAGGIO DA GUYOT O CORDONE SPERONATO AD ALBERELLO 300 0 4.800 0 0 2.300 2.050 0 900 0 6.000 1.000 RIMOZIONE IMPIANTO DI SOSTEGNO (PALI, FILI, ANCORE) 0 850 SMALTIMENTO PALIFICAZIONE 0 600 14.050 4.750 ACQUISTO ANCORE ACQUISTO PALI (FERRO E/ LEGNO) ACQUISTO TUTORI ACQUISTO FILI ACQUISTO GANCETTI TRALCIO/FILO E FILO/TONDINO MESSA IN OPERA DI IMPIANTO DI SOSTEGNO (PALI, FILI, ANCORE, TUTORI) TOTALE TABELLA 7 – SOVRAINNESTO Costo riferito ad 1 ettaro di vigneto con sesto di impianto di 2,50 X 0,80 m e palificazione a 5,60 m DESCRIZIONE SOVRAINNESTO GUYOT E CORDONE SPERONATO ALBERELLO 6.500 6.500 6