n. 927 del 17/11/2008

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n. 927 del 17/11/2008
REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17-11-2008 (punto N. 1 )
Delibera
N .927
del 17-11-2008
Proponente
CLAUDIO MARTINI
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile:Stefano Barzagli
Estensore: Maddalena Guidi
Oggetto:
Disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel programma
nazionale di sostegno di cui al Reg. (CE) n. 479/2008 per le campagne viticole dal 2008/2009 al
2012/2013 e approvazione del prezzario regionale del settore viticolo.
Presenti:
CLAUDIO MARTINI
FEDERICO GELLI
MARCO BETTI
ANNA RITA BRAMERINI
ENRICO ROSSI
PAOLO COCCHI
Assenti:
RICCARDO CONTI
MASSIMO TOSCHI
ALLEGATI N°:
3
ALLEGATI:
Denominazione
A
B
C
Pubblicazione
Si
Si
Si
Note:
AMBROGIO BRENNA
GIANNI SALVADORI
AGOSTINO FRAGAI
GIUSEPPE BERTOLUCCI
Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Riferimento
Allegato A
Allegato B
Allegato C
GIANFRANCO SIMONCINI
EUGENIO BARONTI
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo alla organizzazione comune
del mercato vitivinicolo;
Vista la deliberazione Consiglio Regionale 25 maggio 2004, n. 47 concernente “Regolamento (CE) n.
1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti a decorrere dalla campagna 2004/2005”, la
cui applicazione è cessata con la campagna viticola 2007/2008;
Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i Regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto in particolare il titolo II, capo I, articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008, che istituisce, tra
l’altro, la misura di sostegno relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di
applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli
scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto in particolare il titolo II, capo II, Sezione II del regolamento (CE) n. 555/2008, che stabilisce le
modalità di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
Visto in particolare l’articolo 10 e l’articolo 103, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 555/2008,
che consente di fare accedere alla misura coloro che hanno operazioni di ristrutturazione e riconversione in
corso già pianificate in attuazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999;
Visto il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell’accordo intervenuto
nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle Politiche agricole
Alimentari e Forestali, alla Commissione della Unione Europea in data 30 giugno 2008, la cui applicazione
decorre dal 30 settembre 2008;
Visto in particolare il punto 6.3 del citato programma nazionale di sostegno, con il quale viene stabilito di
attivare fin dalla campagna 2008/2009 la misura concernente la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
Vista la scheda “Misura C – Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all’articolo 11 del
regolamento (CE) n. 479/2008” allegata al piano nazionale di sostegno nella quale vengono fissati i principi
di carattere generale applicativi della misura in questione;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, concernente “Disposizioni nazionali di attuazione dei
Regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, per quanto riguarda la ristrutturazione e riconversione dei
vigneti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2008;
Vista la Circolare AGEA Coordinamento n. 1497 del 17 ottobre 2008, avente per oggetto: “Attuazione
dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto attiene la
misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;
Rilevata l’obbligatorietà di adottare la normativa regionale concernente la misura di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti utilizzando le schede di sintesi allegate al Decreto Ministeriale 8 agosto 2008
sopra citato;
Rilevato che le suddette schede si riferiscono alle specifiche tecniche e al pagamento degli aiuti (allegato I al
DM 8 agosto 2008) e ai prezzi di estirpazione e messa a dimora di un vigneto (Allegato II al DM 8 agosto
2008);
Visto l’articolo 1, comma 3 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2008, che prevede l’espressione di un
parere da parte di un apposito Comitato istituito presso il Ministero delle politiche alimentari e forestali per
la verifica di conformità delle disposizioni adottate dalle Regioni alla normativa comunitaria;
Rilevata pertanto l’obbligatorietà di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche
alimentari e forestali – Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di
mercato – ATPO II al fine di acquisire il sopra richiamato parere;
Viste le competenze attribuite alle Regioni e Province Autonome relativamente alla attuazione della misura
di ristrutturazione e riconversione dei vigneti dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2008 sopra citato;
Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie e nazionali relative alla misura della
ristrutturazione e riconversione dei vigneti adottando con urgenza le disposizioni attuative per le campagne
viticole dal 2008/2009 al 2012/2013 comprensive delle schede di sintesi di cui al DM 8 agosto 2008, al
fine di consentire la presentazione delle domande di contributo anche per la campagna in corso
(2008/2009);
Rilevato che le domande per beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono
presentate dai viticoltori all’Organismo Pagatore competente secondo le modalità stabilite da Agea
Coordinamento e che le modalità applicative, ivi comprese le procedure di controllo e la gestione del flusso
delle informazioni, sono definite da Agea Coordinamento e dagli Organismi Pagatori d’intesa con le
Regioni e le Province autonome;
Vista la legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 e successive integrazioni e modificazioni, concernente la
disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo;
Visto l’allegato III del DM 8 agosto 2008 sopra citato, con il quale vengono assegnati alla Regione
Toscana i finanziamenti da destinare alla misura di riconversione e ristrutturazione dei vigneti per un importo
pari a 6.759.070,07 euro riferito alla campagna 2008/2009;
Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 29 luglio 1996, n. 954 concernente il “Prezzario regionale
analitico e sintetico per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e
forestazione”, e successive integrazioni e correzioni;
Visti in particolare i prezzi unitari indicati al punto di riferimento XIII A) dell’allegato alla sopra citata
deliberazione GR n. 954/1996, concernente l’impianto dei vigneti;
Preso atto che i prezzi dell’impianto dei vigneti in Toscana risultano al momento attuale assai rilevanti in
considerazione della orografia collinare che caratterizza gli impianti viticoli, della presenza nella maggior
parte dei casi di abbondante scheletro, dell’alto livello tecnologico e della elevata densità degli impianti
medesimi nonché per un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti nel contesto
territoriale toscano attraverso idonee sistemazioni idraulico agrarie all’uopo predisposte;
Ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento dei prezzi contenuti nella suddetta deliberazione GR n.
954/1996 in considerazione del rilevante lasso di tempo trascorso dalla emanazione della medesima,
abrogandola nelle parti concernenti l’impianto dei vigneti;
Ritenuto opportuno approvare, in attuazione del citato DM 8 agosto 2008, la scheda di sintesi dei prezzi
relativi alla estirpazione e alla messa a dimora di un vigneto (allegato C) quale prezzario regionale per gli
interventi in agricoltura;
Ritenuto opportuno che debbano beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti gli
imprenditori agricoli singoli e associati conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di reimpianto o
detentori di autorizzazione al reimpianto a fronte di un diritto da acquisire tramite trasferimento;
Ritenuto opportuno avvalersi della possibilità offerta dall’articolo 10 e dall’articolo 103, paragrafo 1, lettera
a) del regolamento (CE) n. 555/2008, consentendo di accedere alla misura a coloro che hanno operazioni
di ristrutturazione e riconversione in corso già pianificate in attuazione dell’articolo 11 del regolamento (CE)
n. 1493/1999, con riferimento alle domande di contributo a saldo;
Ritenuto opportuno che le azioni ammissibili siano riferite alla riconversione varietale (anche mediante
sovrainnesto) e alla ristrutturazione;
Rilevato che la misura non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita
naturale secondo quanto sancito all’articolo 6 del regolamento CE n. 555/2008;
Ritenuto altresì che la misura non debba essere applicata alle superfici vitate per le quali è stata attivata ma
non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 nonché della
precedente OCM vino di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999;
Rilevato che ai soli fini del pagamento dell’aiuto, la superficie vitata oggetto del contributo è definita in
conformità all’articolo 75, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
Ritenuto opportuno che al momento della presentazione della domanda il richiedente debba:
- essere in possesso di un diritto di reimpianto;
- essere in possesso della autorizzazione al reimpianto a fronte di un diritto da acquisire mediante
trasferimento;
- avere presentato la domanda di reimpianto con estirpazione successiva;
- avere in corso una procedura di estirpazione e reimpianto contestuale;
Ritenuto altresì opportuno che il richiedente abbia presentato la dichiarazione di raccolta delle uve di cui al
regolamento (CE) n. 1282/2001 riferita alla Unità Tecnico Economica (UTE) oggetto di intervento nelle
tre campagne antecedenti quella in cui viene presentata la domanda, oppure, se conduttore della UTE da
un periodo inferiore, nel periodo di effettiva titolarità;
Ritento opportuno richiamare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
potenziale viticolo;
Ritenuto opportuno che la misura si applichi, ancorché sull'intero territorio regionale, agli interventi
finalizzati alla produzione di vini di qualità a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;
Rilevato che l’ammontare del contributo per le spese di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non può
superare mediamente per ogni campagna 8.600 Euro ad ettaro a livello regionale e che l’aiuto, in ogni
caso, non può superare il 50% dei costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione;
Ritenuto opportuno disporre il pagamento di importi forfetari secondo i livelli di sostegno di seguito
specificati:
-
-
-
per i vigneti ristrutturati/riconvertiti/ricollocati a seguito del possesso di un diritto di reimpianto in
portafoglio o a fronte di un’estirpazione già effettuata alla data di presentazione della domanda, il
contributo ai costi minimo è pari a 7.000,00 Euro ad ettaro;
il contributo ai costi ad ettaro è aumentato di 1.000,00 Euro in presenza di estirpazioni effettuate ai
fini dell’attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione;
la compensazione per le perdite di reddito può consistere nell’autorizzazione al reimpianto
anticipato oppure in una indennità pari a 600,00 Euro ad ettaro;
per gli interventi di miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto (modifica delle forme di
allevamento e/o delle strutture di sostegno) realizzati senza reimpianto il contributo ai costi è pari a
1.500,00 Euro ad ettaro;
per i vigneti riconvertiti mediante sovrainnesto il contributo ai costi è pari a 3.000,00 Euro ad
ettaro;
Ritenuto opportuno che, qualora a livello regionale, a fronte delle risorse finanziarie assegnate, il fabbisogno
finanziario determini una disponibilità di fondi, l’importo forfetario minimo di cui al punto precedente
relativo ai vigneti ristrutturati/riconvertiti/ricollocati sia a fronte di diritti di reimpianto in portafoglio che a
fronte di estirpazioni già effettuate o da effettuare ai fini della attuazione della misura venga rimodulato in
maniera forfetaria fino a un massimo di 15.000,00 Euro ad ettaro per i vigneti realizzati con la forma di
allevamento cordone speronato e guyot e fino ad un massimo di 9.000,00 Euro ad ettaro per i vigneti
realizzati con la forma di allevamento ad alberello
Accertato che tale rimodulazione dell’importo del contributo rispetta la condizione che l’aiuto non può in
nessun caso superare il 50% dei costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione in quanto il costo
di impianto di un vigneto in Toscana, come riportato nel prezzario regionale allegato al presente atto, è in
ogni caso superiore al doppio dell’importo dei contributi forfetari sopra indicati;
Rilevato che le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di predisposizione da
parte di ARTEA della graduatoria dei beneficiari ammissibili, ad eccezione delle spese sostenute per
l’acquisto di materiali (come paloneria, barbatelle, fili, ancore, tiranti ecc.), la cui eleggibilità decorre dalla
data di presentazione della domanda.
Ritenuto opportuno che, qualora il fabbisogno finanziario sia eccedente rispetto ai fondi assegnati alla
Regione Toscana, ARTEA provveda a rimodulare la disponibilità finanziaria regionale sulla base degli
ambiti territoriali amministrativi delle province e delle comunità montane, proporzionalmente alla superficie
vitata di ciascun ente;
Ritenuto che qualora ricorra la condizione di cui sopra, ARTEA debba provvedere a redigere per ciascun
ente la graduatoria dei beneficiari ammissibili, garantendo comunque una superficie minima di intervento di
10 ettari per ente, e, qualora, nell’ambito di alcuni enti le risorse finanziarie spettanti eccedano il
fabbisogno finanziario, ARTEA provveda ad una ulteriore rimodulazione delle risorse resesi disponibili tra i
rimanenti enti, proporzionalmente al fabbisogno finanziario di ciascuno di essi;
Ritenuto opportuno che ARTEA individui nella suddetta graduatoria i beneficiari finanziabili e il contributo
spettante a ciascuno di essi, al fine di consentire ai beneficiari ammissibili e finanziabili di presentare ad
ARTEA la richiesta di pagamento anticipato del contributo;
Rilevato che, in ogni caso, la richiesta di pagamento anticipato del contributo può essere presentata solo a
condizione che l’esecuzione delle operazioni sia iniziata e che venga stipulata la polizza fidejussoria per un
ammontare pari al 120 % dell’ammontare dell’aiuto;
Ritenuto opportuno che, in assenza della richiesta di pagamento anticipato del sostegno presentata nei
termini e con le modalità stabiliti da ARTEA, la domanda di contributo inserita nella graduatoria dei
beneficiari ammissibili e finanziabili debba ritenersi decaduta;
Rilevato che è obbligatoria l’esecuzione delle operazioni entro la fine della seconda campagna viticola
successiva al pagamento dell’anticipo.
Rilevato che le superfici impiantate usufruendo del contributo di cui al presente provvedimento non
possono essere estirpate per almeno 8 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori e che in
attuazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 479/2008, nei tre anni successivi alla riscossione del
contribuito per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, gli agricoltori sono tenuti a rispettare nella loro
azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da
3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (condizionalità), così come definiti dalla normativa regionale
anche sulla base delle disposizioni in corso di emanazione da parte dell’Unione Europea;
Ritenuto opportuno ammettere richieste di varianti esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico,
non individuabili all’atto della richiesta, o per sopravvenute cause di forza maggiore e che tali richieste
debbano essere presentate ad ARTEA prima della realizzazione dell’intervento o al momento della richiesta
di collaudo e devono essere opportunamente motivate;
Ritenuto opportuno che qualora la variante determini l’attribuzione di un minor punteggio che avrebbe
comportato l’esclusione del beneficiario dalla liquidazione del contributo, ARTEA provveda a recuperare
gli importi già liquidati;
Ritenuto altresì opportuno che ARTEA provveda a recuperare gli importi già liquidati se la variante
determina il mancato rispetto delle finalità generali dell’intervento;
Ritenuto opportuno che i beneficiari inseriti in elenchi di liquidazione pervenuti nei termini ad ARTEA ma
non liquidati entro il 15 ottobre 2008 vengono liquidati prioritariamente con i fondi dell’annualità
2008/2009 prima di procedere alla predisposizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili riferiti alla
medesima campagna.
Visto il parere favorevole espresso dal Presidente del CTP ed allegato agli atti della seduta del 30 ottobre
2008;
Esperita la procedura prevista dall’articolo 14 del protocollo di intesa Giunta regionale – Enti locali del 6
febbraio 2006;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare l’allegato A al presente atto avente per oggetto: “Disposizioni attuative della misura
di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al
Regolamento CE n. 479/2008 per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013”;
2) di approvare l’allegato B al presente atto avente per oggetto: “Misura di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti - Specifiche tecniche e pagamento degli aiuti”;
3) di approvare l’allegato C) al presente atto avente per oggetto: Analisi dei costi e determinazione del
prezzario nel settore viticolo, quale prezzario di riferimento per gli interventi in viticoltura;
4) di abrogare la deliberazione Giunta Regionale n. 29 luglio 1996, n. 954 concernente il “Prezzario
regionale analitico e sintetico per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in
agricoltura e forestazione”, e successive integrazioni e correzioni nella parte concernente l’impianto
dei vigneti (punto di riferimento XIII A) dell’allegato);
5) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche alimentari e forestali –
Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato – ATPO
II , ad AGEA Coordinamento e ad ARTEA;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) della
LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18,
comma 2 della medesima LR 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI
Il Dirigente Responsabile
STEFANO BARZAGLI
Il Direttore Generale
ALBINO CAPORALE
Allegato A
Oggetto: Disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita
nel programma nazionale di sostegno di cui al Regolamento CE n. 479/2008 per le campagne
viticole dal 2008/2009 al 2012/2013
Indice
1. Premessa e quadro normativo
2. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande
3. Presentazione delle domande
4. Azioni ammissibili
5. Condizioni di intervento
6. Area di intervento
7. Modalità tecniche
8. Superficie minima
9. Definizione del sostegno
10. Priorità
11. Predisposizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili al contributo
12. Periodo di realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione
13. Vincoli
14. Varianti
15. Norma transitoria
1. Premessa e quadro normativo
1.1. Nell’ambito della nuova Organizzazione Comune del Mercato (OCM) del settore vitivinicolo,
adottata con regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio e applicata con regolamento (CE) n.
555/2008 della Commissione, la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non
rappresenta una novità ma costituisce una prosecuzione della precedente analoga misura disposta
dal regolamento (CE) n. 1493/1999.
Riguardo a questa misura di incentivazione finanziaria non si rilevano particolari diversità rispetto
alla precedente OCM, tanto che l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 555/2008 consente di porre il
liquidazione anche gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in corso, realizzati in
applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Si riporta di seguito la normativa di riferimento:
- Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n.
1782/2003, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e
(CE) n. 1493/1999;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi
terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Programma nazionale di sostegno di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 479/2008;
- DM 8 agosto 2008 concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n.
479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la riconversione
e ristrutturazione dei vigneti;
- Circolare AGEA Coordinamento n. 1497 del 17 ottobre 2008, avente per oggetto: “Attuazione
dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto
attiene la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”.
La misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti appare importante per una regione come la
Toscana dove la necessità di rinnovare per fare viticoltura di qualità è molto sentita.
1
Infatti nelle precedenti campagne di attuazione di questa misura ai sensi del regolamento (CE)
1493/1999 si è manifestato un forte interesse da parte dei viticoltori toscani: nel periodo compreso
tra la campagna 2000/2001 e la campagna 2007/2008 sono stati finanziati complessivamente 5.558
beneficiari, per un importo complessivo di quasi 82 milioni di euro di contributo, equivalenti a
12.522 ettari di vigneto ristrutturati.
2. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande
2.1. Possono beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui
all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 gli imprenditori
agricoli singoli e associati conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di reimpianto nonché
coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera c) del successivo punto 5.1. Per la nozione
di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del Codice Civile.
2.2 Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata la domanda di
aiuto, allega alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.
2.3 In attuazione dell’articolo 10 e dell’articolo 103, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CE n.
555/2008, possono altresì accedere alla misura coloro che hanno operazioni di ristrutturazione e
riconversione in corso già pianificate in attuazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n.
1493/1999. In particolare tale casistica è riferita alle domande di contributo a saldo. Tali beneficiari
sono tenuti a presentare una domanda di liquidazione a saldo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 479/2008. A tali beneficiari viene attribuito il punteggio e calcolato
l’ammontare del contributo sulla base delle norme di cui al presente provvedimento, fermo restando
che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali intende inoltrare una richiesta di
parere all’Unione Europea per verificare se la presente disposizione è corretta o se l’ammontare del
contributo spettante debba essere calcolato sulla base del precedente regolamento (CE) n.
1493/1999. A seguito di tale parere, la Giunta Regionale si riserva di adeguare il presente
provvedimento.
3. Presentazione delle domande
3.1.La domanda per beneficiare dell’aiuto viene presentata all’Agenzia Regionale Toscana per le
Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), in qualità di responsabile del procedimento.
3.2 Le modalità applicative della misura, nonché le modalità per la presentazione delle domande, le
procedure di controllo e la gestione del flusso di informazioni sono definite da ARTEA.
3.3. Il contributo viene erogato da ARTEA direttamente al singolo beneficiario in regola con le
norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.
4. Azioni ammissibili
4.1 Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle
seguenti tipologie di intervento:
A) Riconversione varietale:
A1) reimpianto di una diversa varietà di vite sullo stesso appezzamento o su appezzamento
diverso, con o senza la modifica del sistema di allevamento;
A2) sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di
impianto e in buono stato vegetativo.
B) Ristrutturazione:
B1) reimpianto del vigneto con diversa collocazione in una posizione più favorevole dal
punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche nonché
economiche;
2
B2) reimpianto senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di coltivazione
della vite;
B3) miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto, che consiste nella modifica delle
forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, senza
interventi di reimpianto e con l’esclusione della ordinaria manutenzione.
4.2 Il regime non si applica:
a)
al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, ovvero non
sono finanziabili reimpianti eseguiti sulla stessa particella, con la stessa varietà e secondo lo
stesso sistema di allevamento della vite secondo quanto sancito all’articolo 6 del regolamento
CE n. 555/2008;
b)
alle superfici vitate per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di
regolarizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 nonché della precedente OCM vino
di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999.
4.3 Ai soli fini del pagamento del contributo, la superficie vitata oggetto del contributo è definita in
conformità all’articolo 75, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione. In
particolare, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge
una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari. Tale definizione si applica
anche agli interventi di ristrutturazione e riconversione in corso già pianificate in attuazione
dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999 di cui al precedente punto 2.3.
5. Condizioni di intervento
5.1 Al momento della presentazione della domanda per beneficiare del contributo, il richiedente
deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:
a) essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio
vigneto;
b) essere in possesso di un diritto di reimpianto trasferito da altra azienda e della relativa
autorizzazione al reimpianto rilasciata dalla provincia competente secondo le modalità stabilite
dalla normativa vigente;
c) essere in possesso della autorizzazione al reimpianto rilasciata dalla provincia competente
con diritto da acquisire mediante trasferimento secondo le modalità stabilite dalla normativa
vigente;
d) avere presentato alla provincia competente la domanda di reimpianto con estirpazione
successiva secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;
e) avere presentato alla provincia competente la domanda contestuale di estirpazione e
reimpianto secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente; in particolare il richiedente può
trovarsi nelle seguenti tre condizioni:
e1) la domanda contestuale di estirpazione e reimpianto risulta in corso di istruttoria;
e2) sulla base della domanda presentata è già stata rilasciata da parte della provincia
l'autorizzazione alla estirpazione-reimpianto;
e3) sulla base della domanda presentata è già stata rilasciata da parte della provincia
l'autorizzazione alla estirpazione-reimpianto ed il richiedente ha effettuato l’estirpazione del
vigneto.
5.2 Per accedere alla misura, nelle tre campagne antecedenti quella in cui viene presentata la
domanda di aiuto il richiedente deve aver presentato la dichiarazione di raccolta delle uve di cui al
regolamento (CE) 1282/2001 della Commissione riferita all’Unità Tecnico-Economica (UTE)
oggetto dell’intervento, ove fosse tenuto a presentarla. Qualora il richiedente fosse conduttore
dell’UTE da un periodo inferiore, la dichiarazione di raccolta delle uve deve essere relativa al
periodo di effettiva titolarità.
5.3 I soggetti di cui al punto 2.3 devono avere presentato la comunicazione di avvenuto impianto.
3
5.4 Il regime di aiuto per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti deve essere attuato nel
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo.
6. Area dell’intervento
6.1 La misura di riconversione e ristrutturazione dei vigneti si applica sull'intero territorio regionale.
6.2 Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, per viticoltura di montagna o fortemente
terrazzata si intende la viticoltura esercitata nelle zone di produzione dei vini a DOC. "Elba",
"Candia dei Colli Apuani", "Colli di Luni", "Ansonica Costa dell'Argentario", "Orcia", "Colline
Lucchesi", "Montecarlo" e nel territorio amministrativo delle Comunità Montane.
7. Modalità tecniche
7.1 Non sono ammessi a contributo interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità
inferiore a 3.000 ceppi/ettaro. A tale condizione si può derogare in presenza di viticoltura di
montagna o fortemente terrazzata
7.2 Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti con densità superiore a 2.600
ceppi/ettaro, di età pari o inferiore a 15 anni e purché l'intervento riguardi almeno il 70 per cento dei
ceppi esistenti.
7.3 Sono ammessi a contributo gli interventi che comportano la realizzazione di vigneti con le
forme di allevamento Cordone speronato, Guyot e Alberello, ritenute le più adatte alla produzione
di vini di qualità in considerazione delle caratteristiche pedo-climatiche della Regione Toscana,
come testimoniato dalla loro diffusione sul territorio.
7.4 I vigneti oggetto di ristrutturazione e/o riconversione di vigneti al termine dell'intervento,
devono essere iscritti al relativo albo dei vini a Denominazione di Origine o al relativo elenco delle
vigne per la produzione di vini ad Indicazione Geografica.
7.5 I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale
o totale. A quest’ultima condizione si può derogare in presenza di viticoltura di montagna o
fortemente terrazzata così come definita al precedente punto 6.2.
7.6 Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà
riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione in conformità all’Accordo tra il
Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le province autonome del 25 luglio 2002.
7.7 Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni deve essere “certificato” o di categoria
“standard”. In caso di sovrainnesto è ammesso anche l’utilizzo di materiale ottenuto in ambito
aziendale.
7.8 La superficie vitata oggetto dell’intervento deve essere iscritta allo schedario viticolo.
8. Superficie minima
8.1 La superficie minima oggetto della operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti
ammessa è fissata in 0,5 ettari. In presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata, così
come definita al precedente punto 6.2, la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari.
9. Definizione del sostegno
9.1 Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle
seguenti forme:
a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della
misura;
4
b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
9.2 La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) può assumere una delle seguenti
forme:
a1) autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo non superiore a tre
anni fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di reimpianto; in tal caso l’estirpazione
della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in
cui è stato fatto l’impianto;
a2) una compensazione finanziaria che ammonta al 3,9 % della perdita.
9.3 Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora vengano
utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione
dei vigneti o l’azione viene realizzata con l’impegno ad estirpare un vigneto.
9.4 Il contributo viene erogato in modo forfetario secondo i livelli di sostegno di seguito specificati:
a) per i vigneti ristrutturati/riconvertiti/ricollocati a seguito del possesso di un diritto di
reimpianto in portafoglio o a fronte di un’estirpazione già effettuata alla data di
presentazione della domanda, il contributo minimo ai costi è pari a 7.000,00 Euro ad ettaro;
b) il contributo ai costi ad ettaro è aumentato di 1.000,00 Euro in presenza di estirpazioni
effettuate ai fini dell’attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione;
c) la compensazione per le perdite di reddito può consistere nell’autorizzazione al reimpianto
anticipato oppure in una indennità pari a 600,00 Euro ad ettaro;
d) per gli interventi di miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto (modifica delle
forme di allevamento o delle strutture di sostegno) realizzati senza reimpianto il contributo
ai costi è pari a 1.500,00 Euro ad ettaro;
e) per i vigneti riconvertiti mediante sovrainnesto il contributo ai costi è pari a 3.000,00 Euro
ad ettaro.
9.5 Qualora a livello regionale, a fronte delle risorse finanziarie assegnate, il fabbisogno finanziario
calcolato sulla base delle domande presentate e dell’importo degli aiuti forfetari di cui al precedente
punto 9.4 determini una disponibilità di fondi, l’importo minimo di cui al precedente punto 9.4,
lettera a) viene rimodulato in maniera forfetaria fino a un massimo di 15.000,00 Euro ad ettaro per i
vigneti realizzati con la forma di allevamento Cordone speronato e Guyot e fino ad un massimo di
9.000,00 Euro ad ettaro per i vigneti realizzati con la forma di allevamento ad Alberello. Tale
rimodulazione del contributo viene applicata anche nei confronti dei beneficiari che usufruiscono
del contributo aggiuntivo di cui alla lettera b). E’ comunque rispettata la condizione che l’aiuto non
può in nessun caso superare il 50% dei costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione in
quanto il costo di impianto di un vigneto in Toscana, come riportato nel prezzario regionale di cui
all’allegato C del presente atto, è in ogni caso superiore al doppio dell’importo dei contributi
forfetari sopra indicati. Deve essere in ogni caso garantito che il contributo per le spese di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti a livello regionale mediamente non superi 8.600,00
Euro ad ettaro.
9.6 Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di predisposizione da
parte di ARTEA della graduatoria dei beneficiari ammissibili di cui al successivo punto 11.2. Fanno
eccezione le spese sostenute per l’acquisto di materiali (come paloneria, barbatelle, fili, ancore,
tiranti ecc.), la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione della domanda.
10. Priorità
10.1 Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità
di seguito riportati, riferiti alla figura dell’imprenditore agricolo richiedente e alle caratteristiche
dell’Unità Tecnico Economica (UTE) in cui viene effettuato l’intervento:
A) valutazione degli interventi di ristrutturazione e/o riconversione:
5
A1) valutazione del grado di rinnovamento della viticoltura:
INTERVENTO
PUNTEGGIO
Riconversione varietale mediante reimpianto su appezzamento diverso e con
25
modifica del sistema di allevamento
Riconversione varietale mediante reimpianto su appezzamento diverso e senza
20
modifica del sistema di allevamento
Riconversione varietale mediante reimpianto sullo stesso appezzamento e con
20
modifica del sistema di allevamento
Riconversione varietale mediante reimpianto sullo stesso appezzamento e senza
15
modifica del sistema di allevamento
Riconversione varietale mediante sovrainnesto
10
Reimpianto con diversa collocazione
15
Reimpianto senza diversa collocazione con modifiche al sistema di coltivazione
della vite
Miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto senza reimpianto
10
5
A2) valutazione del grado di introduzione di tecniche innovative tese al miglioramento della
qualità:
INTERVENTO
PUNTEGGIO
Realizzazione di vigneti con densità di ceppi per ettaro superiore a 4.000
Tale punteggio viene attribuito anche nel caso tale densità di impianto non
10
venga raggiunta purché in presenza di viticoltura di montagna o fortemente
terrazzata
Presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata
5
Ricostituzione e/o conservazione di elementi naturali, paesaggistici e per la
difesa idrogeologica
Utilizzazione di paloneria di sostegno in legno non trattato o trattato con prodotti
ammessi dal regolamento CE n. 2092/91 del Consiglio e successive
modificazioni ed integrazioni, relativo al Metodo di produzione biologico di
prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari
Utilizzazione di paloneria di sostegno in metallo
3
10
3
A3) valutazione della provenienza del diritto di reimpianto:
INTERVENTO
PUNTEGGIO
Realizzazione di vigneti con diritti di reimpianto provenienti da estirpazione di
un proprio vigneto o con diritti di reimpianto trasferiti da altra azienda in ambito
25
regionale o a fronte di una estirpazione contestuale o successiva al reimpianto
A ciascun progetto aziendale sarà assegnato un punteggio dato dalla media ponderata dei punteggi
relativi a ciascun appezzamento.
6
B) Criteri riferiti al richiedente:
INTERVENTO
PUNTEGGIO
B1) Richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
2
professionale ai sensi della lr 45/2007 e del decreto legislativo 99/2004
B2) Richiedente imprenditore agricolo professionale con età compresa tra
diciotto e quaranta anni; se il richiedente è una società di persone o di capitali si
applicano le norme di cui al decreto legislativo 99/2004
B3) Nel caso in cui non ricorra la condizione di cui al punto B2, ma sia presente
in azienda un giovane coadiuvante familiare di età compresa tra diciotto e
quaranta anni, oppure un componente del nucleo familiare dell'imprenditore
agricolo professionale stabilmente occupato in azienda di età compresa tra
diciotto e quaranta anni, oppure, nel caso di società, un socio stabilmente
occupato in azienda di età compresa tra diciotto e quaranta anni. Questo
punteggio è cumulabile con il punteggio di cui al punto B1)
ulteriori 1,5
punti
1
C) Modalità di presentazione della domanda
INTERVENTO
PUNTEGGIO
qualora il richiedente non risulti inserito in elenchi di beneficiari ammissibili o
10
di beneficiari liquidabili nelle tre campagne precedenti quella in cui viene
presentata la domanda di contributo
qualora il richiedente presenti domanda per una superficie ammissibile a
25
contributo nell’intero periodo di validità del regime di aiuto previsto dal
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio non superiore a 40 ettari per ogni
Unità Tecnico Economica e comunque non superiore al 40 per cento della
superficie vitata complessiva o a 4 ettari nel caso di aziende la cui superficie
vitata complessiva è inferiore a 10 ettari
10.2 A parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente più giovane alla data di scadenza
della presentazione della domanda con riferimento a ciascun ente competente. Nel caso in cui il
richiedente sia una società di persone o di capitali, l’età è quella del legale rappresentante.
10.3 I requisiti di priorità devono essere posseduti fin dalla data di presentazione della domanda
11. Predisposizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili al contributo
11.1 Il contributo viene erogato in forma di pagamento anticipato del sostegno, con l’eccezione dei
soggetti di cui al punto 2.3 per i quali il contributo viene erogato a saldo.
11.2 ARTEA predispone una graduatoria regionale dei beneficiari ammissibili, a cui viene attribuito
un punteggio sulla base dei criteri di priorità di cui al punto 10, con il seguente ordine di
precedenza:
a) beneficiari i cui interventi sono stati realizzati in attuazione dell’articolo 11 del regolamento
(CE) n. 1493/1999, disposti prioritariamente a partire dalla campagna 2000/2001 e a seguire
sulle annate successive;
b) beneficiari che hanno presentato domanda di contributo ai sensi del regolamento CE n.
479/2008, ritenuti ammissibili ma non finanziati per mancanza di fondi disposti in ordine di
priorità a decorrere dalla campagna 2008/2009 e a seguire nelle annate successive. Per tali
beneficiari sia l’attribuzione del punteggio che l’eleggibilità delle spese fanno riferimento alla
campagna in cui sono stati inseriti per la prima volta nella graduatoria dei beneficiari
ammissibili;
c) beneficiari che hanno presentato domanda di contributo nella campagna in corso.
7
11.3 La graduatoria dei beneficiari ammissibili è redatta garantendo il contributo minimo di cui al
precedente punto 9.4 fino alla completa utilizzazione della disponibilità finanziaria regionale.
Qualora la disponibilità finanziaria regionale sia sufficiente a garantire il contributo minimo a tutti i
beneficiari ammissibili, eventuali fondi eccedenti vengono rimodulati da ARTEA ai beneficiari i cui
interventi ricadono nella casistica di cui al punto 9.4 lettera a), nei limiti di contributo di cui al
punto 9.5.
11.4 Qualora il fabbisogno finanziario sia eccedente rispetto ai fondi assegnati alla Regione
Toscana, ARTEA provvede a rimodulare la disponibilità finanziaria regionale sulla base degli
ambiti territoriali amministrativi delle province e delle comunità montane, proporzionalmente alla
superficie vitata di ciascun ente, desunta dallo schedario viticolo, tenendo come riferimento per
ciascuna campagna l’ultima comunicazione inviata alla Commissione Europea. Sulla base di tale
rimodulazione, ARTEA provvede a redigere per ciascun ente la graduatoria dei beneficiari
ammissibili seguendo l’ordine di precedenza di cui al punto 11.2 e garantendo comunque una
superficie minima di intervento di 10 ettari per ente. Qualora, nell’ambito di alcuni enti le risorse
finanziarie spettanti sulla base del calcolo sopra descritto eccedano il fabbisogno finanziario,
ARTEA provvede ad una ulteriore rimodulazione delle risorse resesi disponibili tra i rimanenti enti,
proporzionalmente al fabbisogno finanziario di ciascuno. Per quanto riguarda gli ambiti territoriali
amministrativi delle Comunità Montane dell’Arcipelago Toscano, dell’Alta Versilia, del
Pratomagno, del Cetona e della Val di Merse, al fine della eventuale rimodulazione delle risorse
finanziarie, ARTEA verifica lo stato di attuazione delle disposizioni dettate dalla legge regionale
26 giugno 2008, n. 37.
11.5 Sulla base delle disposizioni di cui al precedente punto 11.3, ARTEA individua nella suddetta
graduatoria i beneficiari finanziabili, indicando per ciascun di essi il contributo spettante.
11.6 Successivamente all’approvazione della graduatoria, i beneficiari ammissibili e finanziabili
sono tenuti a presentare ad ARTEA la richiesta di pagamento anticipato del contributo secondo le
modalità stabilite dalla medesima ARTEA e a condizione che l’esecuzione delle operazioni sia
iniziata.
11.7 Alla richiesta di pagamento anticipato del sostegno deve essere allegata la polizza fidejussoria
il cui ammontare è pari al 120 % del contributo effettivamente spettante a ciascuna azienda, così
come definito al punto 11.5.
11.8 In assenza della richiesta di pagamento anticipato del sostegno presentata nei termini e con le
modalità stabiliti da ARTEA, la domanda di contributo inserita nella graduatoria dei beneficiari
ammissibili e finanziabili decade.
12. Periodo di realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione
12.1 E’ obbligatoria l’esecuzione delle operazioni entro la fine della seconda campagna viticola
successiva al pagamento dell’anticipo.
12.2 Il contributo relativo ai beneficiari di cui al punto 2.3 è versato previa verifica dell’esecuzione
e dell’avvenuto controllo in loco delle operazioni.
13. Vincoli
13.1 Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento non possono essere
estirpate per almeno 8 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori. A tal fine le
superfici in questione sono opportunamente segnalate nello schedario viticolo.
13.2 In attuazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 479/2008, nei tre anni successivi alla
riscossione del contribuito per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, gli agricoltori sono
tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni
8
agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003
(condizionalità), così come definiti dalla normativa regionale.
13.3 I vincoli di cui al punto 13.1 e al punto 13.2 si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso
di cambio di conduzione della superficie vitata.
14. Varianti
14.1 Fermo restando il rispetto delle condizioni di accesso, che devono essere possedute al
momento della presentazione della domanda, sono ammesse richieste di varianti esclusivamente per
comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all’atto della richiesta, o per sopravvenute
cause di forza maggiore.
14.2 Le richieste di varianti devono essere presentate ad ARTEA prima della realizzazione
dell’intervento o al momento della richiesta di collaudo e devono essere opportunamente motivate.
Se la variante determina l’attribuzione di un minor punteggio che avrebbe comportato l’esclusione
del beneficiario dalla liquidazione del contributo, ARTEA provvede a recuperare gli importi già
liquidati. Analogamente ARTEA provvede a recuperare gli importi già liquidati se la variante
determina il mancato rispetto delle finalità generali dell’intervento.
15. Norma transitoria
15.1 I beneficiari inseriti in elenchi di liquidazione pervenuti nei termini ad ARTEA ma non
liquidati entro il 15 ottobre 2008 vengono liquidati prioritariamente con i fondi dell’annualità
2008/2009 prima di procedere alla predisposizione della graduatoria di cui al punto 11.
9
Allegato B
Oggetto: Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Specifiche tecniche e pagamento
degli aiuti
1. SPECIFICHE TECNICHE
1.1. Area di intervento: Intero territorio regionale. Sono previste alcune deroghe per le zone di
viticoltura di montagna o fortemente terrazzata, che corrispondono alle zone di produzione
dei vini a DOC. "Elba", "Candia dei Colli Apuani", "Colli di Luni", "Ansonica Costa
dell'Argentario", "Orcia", "Colline Lucchesi", "Montecarlo" e al territorio amministrativo
delle Comunità Montane.
1.1. Limitazione a zone atte a produrre vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica:
SI
1.2. Soggetti autorizzati alla presentazione della domanda di aiuto: Imprenditori agricoli singoli
e associati. Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all’articolo 2135 del
Codice Civile.
1.3. Varietà previste: Varietà idonee alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana
1.4. Forme di allevamento: Cordone speronato, Guyot e Alberello
1.5. Numero minimo di ceppi per ettaro:
Forme di allevamento
Cordone speronato
Guyot
Alberello
n. minimo di ceppi ad ettaro
3.000
3.000
3.000
Al numero minimo di ceppi per ettaro si può derogare in presenza di viticoltura di montagna o
fortemente terrazzata.
Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti con densità superiore a 2.600 ceppi/ettaro,
di età pari o inferiore a 15 anni e purché l'intervento riguardi almeno il 70 per cento dei ceppi
esistenti.
1.7 Superficie minima: 0,5 ettari. In presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata
la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari.
.
1.8 Azioni previste:
a) riconversione varietale
- reimpianto di una diversa varietà di vite sullo stesso appezzamento o su appezzamento
diverso, con o senza la modifica del sistema di allevamento;
- sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di
impianto e in buono stato vegetativo.
b) Ristrutturazione
- reimpianto del vigneto con diversa collocazione in una posizione più favorevole dal punto di
vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche nonchè economiche;
1
-
reimpianto senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di coltivazione della
vite;
- miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto, che consiste nella modifica delle forme
di allevamento o delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, senza interventi di
reimpianto e con l’esclusione della ordinaria manutenzione.
I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale o
totale. A quest’ultima condizione si può derogare in presenza di viticoltura di montagna o
fortemente terrazzata.
1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto: 15 anni
1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione e
riconversione: E’ obbligatoria l’esecuzione delle operazioni entro il 31 luglio della seconda
campagna viticola successiva al pagamento dell’anticipo.
2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI
2.1 % di contributo comunitario: nella misura massima del 50%;
2.2 % di contributo comunitario alle perdite di reddito: nella misura massima del 3,9 %
2.3 Metodo di determinazione della perdita di reddito:
Fonti utilizzate per le elaborazioni:
- decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nei quali sono stati pubblicati i
prezzi massimi delle uve negli ultimi 3 anni, forniti annualmente da ISMEA, ai fini della
determinazione del valore delle produzioni assicurabili (Legge n. 388/2000):
• DM 14 febbraio 2006
• DM 5 marzo 2007;
• DM 17 maggio 2007 (integrazioni)
• DM 27 febbraio 2008;
• DM 7 maggio 2008 (integrazioni);
- dati riferiti alla superficie vitata e alla produzione di uva e vino (distinta per vini a
denominazione di origine, ad indicazione geografica tipica e da tavola) forniti dall’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).
L’elaborazione dei dati ARTEA ed ISMEA è stata curata dal Sistema Statistico Regionale.
Dalle informazioni derivanti dai suddetti decreti ministeriali, selezionando i vitigni più
rappresentativi per la Regione Toscana, è stata elaborata una tabella che sintetizza, per gli anni
2006, 2007 e 2008, i prezzi medi (massimo assicurabile euro/quintale – iva esclusa) delle uve da
vino, distinte per vini a DO, vini ad IGT e vino da tavola:
Tabella 1 – Prezzi medi del valore massimo assicurabile per tipo – Anni 2006-2007-2008
(valori in Euro)
Prezzo medio
Variazioni percentuali
Prezzo medio
Tipo
di
triennio
2006 2007 2006 /
vino
2006/2008
2006
2007
2008
2007
2008
2008
DO
97,11
84,14
94,93
- 13,35
+ 12,83
- 2,24
92,06
IGT
49,46
44,10
43,08
- 10,84
- 2,30
- 12,89
45,54
Tavola
25,37
21,20
22,28
- 16,44
+ 5,10
- 12,18
22,94
2
Dato che le variazioni dei prezzi non sono risultate omogenee per i vari tipi di vino e che la media
aritmetica semplice non si ritiene che sia un buon indicatore dei prezzi futuri, dopo vari test, si è
deciso di rapportare le variazioni dei prezzi ad altre informazioni, quali le dichiarazioni di raccolta
uva e produzione vino, con le relative superfici, in modo da valutare la tendenza del prezzo.
In particolare calcolando la tendenza dei prezzi (regressione lineare con il metodo dei minimi
quadrati), sulla base della produzione dell’anno precedente, sono stati ottenuto i seguenti valori:
Tabella 2 – Prezzo medio di tendenza e intervallo di variazione per tipo
(valori in Euro)
tipo di vino
Prezzo (tendenza)
Intervallo di variazione
minimo
massimo
DO
92,98
80,89
105,07
IGT
47,32
42,11
49,92
Tavola
23,29
19,56
24,45
Infine si è determinato un prezzo unico regionale, ponderando i prezzi relativi ai vari tipi di
destinazione dell’uva con le superfici a cui si riferiscono le dichiarazioni:
Tabella 3 – Prezzo medio dell’uva per 100 Kg
(valori in Euro)
tipo di vino
prezzo
Valore medio delle uve
ponderato con
superficie vitata per
destinazione
76,53
Per concludere, il prezzo unico regionale ponderato con la media della superficie (76,53
euro/ettaro) è stato applicato alla resa media regionale pari a 66,68 quintali di uva ad ettaro (Fonte:
ARTEA) ottenendo un valore delle uve pari a 5.103 Euro ad ettaro.
Considerato che mediamente un vigneto reimpiantato entra in piena produzione al quarto anno, nel
triennio precedente le perdite di reddito sono pari a 15.309 Euro per ettaro.
Dato che l’importo del sostegno per mancato reddito che la Regione Toscana vuole attribuire
nell’ambito della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è pari a 600 euro, le perdite
di reddito complessive vengono indennizzate nella percentuale del 3,9 %.
2.4 Importo medio del sostegno ammissibile per ettaro: 8.600 Euro
2.5 Modalità di erogazione dell’aiuto: forfetario
2.6 Tempi di erogazione dell’aiuto: sostegno anticipato
2.7 Ammontare della cauzione in caso di pagamento anticipato: 120 % del sostegno da
erogare.
3
Allegato C
Oggetto: Analisi dei costi e determinazione del prezzario nel settore viticolo
TABELLA 1 – ANALITICO
COSTO ESTIRPAZIONE VIGNETI
costo riferito ad 1 ettaro di vigneto con sesto di impianto di 2,50 X 0,80 m e palificazione a 5,60 m
DESCRIZIONE
IN TERRENI DI MEDIA DIFFICOLTA’
IN TERRENI DIFFICILI (*)
GUYOT E CORDONE SPERONATO
ALBERELLO
GUYOT E CORDONE SPERONATO
ALBERELLO
SPESE ESTIRPO VIGNETO
1250
1250
1.500
1.500
SMALTIMENTO PALIFICAZIONE
600
0
600
0
RACCOLTA E TRASPORTO CEPPI, RADICI E ALTRI RESIDUI VEGETALI
750
750
950
950
TOTALE
2.600
2.000
3.050
2.450
(*) COSTI CALCOLATI AUMENTANDO DEL 25 % IN MANIERA FORFETARIA I COSTI RIFERITI AI TERRENI
DI MEDIA DIFFICOLTÀ
1
TABELLA 2 – ANALITICO
COSTO REIMPIANTO VIGNETO – INTERVENTI DI PREPARAZIONE DEL SUOLO
costo riferito ad 1 ettaro di vigneto con sesto di impianto di 2,50 X 0,80 m e palificazione a 5,60 m
DESCRIZIONE
IN TERRENI DI MEDIA DIFFICOLTA’
IN TERRENI DIFFICILI
GUYOT E CORDONE SPERONATO
ALBERELLO
GUYOT E CORDONE SPERONATO
ALBERELLO
1) SCASSO CON ARATRO O RIPPER, RIPUNTATURA E LIVELLAMENTO
3.000
3.000
6.000
6.000
2)
SCASSO CON ESCAVATORE
4.500
4.500
8.000
8.000
3)
GRIGLIATURA SASSI
3.500
3.500
6.000
6.000
DRENAGGIO
2.500
2.500
2.500
2.500
PREPARAZIONE DEL TERRENO (ARATURA, CONCIMAZIONI ORGANICHE O MINERALI)
920
920
920
920
ERPICATURA E FRESATURA
150
150
200
200
EVENTUALI DISINFESTAZIONI O DISINFEZIONI
60
60
60
2
60
TRACCIAMENTO PER IMPIANTO
1.100
1.100
1.100
1.100
TOTALE MINIMO
7.730
7.730
10.780
10.780
TOTALE MASSIMO
12.730
12.730
18.780
18.780
LE VOCI 1), 2) E 3) POSSONO ESSERE DIVERSAMENTE COMBINATE TRA LORO, TANTO DA GIUSTIFICARE UN
TOTALE DEI COSTI VARIABILE TRA UN MINIMO ED UN MASSIMO
3
TABELLA 3 ANALITICO
COSTO REIMPIANTO VIGNETI - MATERIALI
costo riferito ad 1 ettaro di vigneto con sesto di impianto di2,50 X 0,80 m e palificazione a 5,60 m
IN TERRENI DI MEDIA DIFFICOLTA’ E DIFFICILI
DESCRIZIONE
GUYOT E CORDONE SPERONATO
ALBERELLO
300
0
ACQUISTO PALI (FERRO E/ LEGNO)
4.800
0
1) ACQUISTO BARBATELLE
FRANCHE
2.800
2.800
2) ACQUISTO BARBATELLE
INNESTATE
5.500
5.500
ACQUISTO TUTORI
2.300
2.300
ACQUISTO FILI
2.050
0
MATERIALE PER DRENAGGIO
600
600
ACQUISTO GANCETTI TRALCIO/FILO E
FILO/TONDINO
900
0
MESSA A DIMORA BARBATELLE
3.600
3.600
MESSA IN OPERA DI IMPIANTO DI
SOSTEGNO (PALI, FILI,
ANCORE,TUTORI)
5.000
1.000
TOTALE MINIMO
22.350
10.300
TOTALE MASSIMO
25.050
13.000
ACQUISTO ANCORE
LE VOCI 1) E 2) POSSONO ESSERE DIVERSAMENTE COMBINATE TRA LORO, TANTO DA GIUSTIFICARE UN
TOTALE DEI COSTI VARIABILE TRA UN MINIMO ED UN MASSIMO
4
TABELLA 4 – SINTETICO
COSTO REIMPIANTO VIGNETO
costo riferito ad 1 ettaro di vigneto con sesto di impianto di 2,50 X 0,80 m e palificazione a 5,60 m
IN TERRENI DI MEDIA DIFFICOLTA’
DESCRIZIONE
GUYOT E
CORDONE
SPERONATO
ALBERELLO
IN TERRENI DIFFICILI
GUYOT E
CORDONE
SPERONATO
ALBERELLO
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
7.730
12.730
7.730
12.730
10.780
18.780
10.780
18.780
MATERIALE
22.350
25.050
10.300
13.000
22.350
25.050
10.300
13.000
TOTALE
30.080
37.780
18.030
25.730
33.130
43.830
21.080
31.780
INTERVENTI DI
PREPARAZIONE
DEL SUOLO
TABELLA 5 – SINTETICO
COSTO ESTIRPAZIONE REIMPIANTO
costo riferito ad 1 ettaro di vigneto con sesto di impianto di 2,50 X 0,80 m e palificazione a 5,60 m
IN TERRENI DI MEDIA DIFFICOLTA’
DESCRIZIONE
GUYOT E
CORDONE
SPERONATO
ALBERELLO
IN TERRENI DIFFICILI
GUYOT E
CORDONE
SPERONATO
ALBERELLO
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
2.600
2.600
2.000
2.000
3.050
3.050
2.450
2.450
REIMPIANTO
30.080
37.780
18.030
25.730
33.130
43.830
21.080
31.780
TOTALE
32.680
40.380
20.030
27.730
36.180
46.880
23.530
34.230
ESTIRPAZIONE
5
TABELLA 6 ANALITICO
COSTO MODIFICA DELLE FORME DI ALLEVAMENTO E DELLE STRUTTURE
DI SOSTEGNO
costo riferito ad 1 ettaro di vigneto con sesto di impianto di2,50 X 0,80 m e palificazione a 5,60 m
IN TERRENI DI MEDIA DIFFICOLTA’ E DIFFICILI
DESCRIZIONE
PASSAGGIO DA ALBERELLO A
GUYOT O CORDONE
SPERONATO
PASSAGGIO DA GUYOT O
CORDONE SPERONATO AD
ALBERELLO
300
0
4.800
0
0
2.300
2.050
0
900
0
6.000
1.000
RIMOZIONE IMPIANTO DI SOSTEGNO
(PALI, FILI, ANCORE)
0
850
SMALTIMENTO PALIFICAZIONE
0
600
14.050
4.750
ACQUISTO ANCORE
ACQUISTO PALI (FERRO E/ LEGNO)
ACQUISTO TUTORI
ACQUISTO FILI
ACQUISTO GANCETTI TRALCIO/FILO
E FILO/TONDINO
MESSA IN OPERA DI IMPIANTO DI
SOSTEGNO (PALI, FILI, ANCORE,
TUTORI)
TOTALE
TABELLA 7 – SOVRAINNESTO
Costo riferito ad 1 ettaro di vigneto con sesto di impianto di 2,50 X 0,80 m e palificazione a 5,60 m
DESCRIZIONE
SOVRAINNESTO
GUYOT E CORDONE
SPERONATO
ALBERELLO
6.500
6.500
6