il contratto di lavoro - Scuola di Formazione Ipsoa
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IL RAPPORTO DI LAVORO: CARATTERISTICHE E GESTIONE AMMINISTRATIVA Corso paghe e contributi IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TIPOLOGIE CONTRATTUALI Contratto a tempo indeterminato Contratto a tempo determinato Contratto a tempo parziale Contratto di apprendistato CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Art.1, comma 1, Legge 92/2012 Il CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro subordinato, è un contratto privo della apposizione di un termine per cui la risoluzione del rapporto di lavoro è vincolata, in quasi tutti i casi di recesso, al rispetto di un preavviso. Come per le altre tipologie contrattuali, il contratto di lavoro a tempo indeterminato è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro [C.C.N.L.] che disciplinano gli aspetti normativi ed economici del rapporto di lavoro subordinato. Art. 1, comma 1, Legge 92/20120 RIFORMA FORNERO «il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro». Il lavoro subordinato È fattispecie fondamentale del diritto del lavoro nozione contenuta nell’art. 2094 c.c. “E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. “ Il lavoro subordinato “IL CONTRATTO DI LAVORO: E’ UN CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE NEL QUALE AD UNA PRESTAZIONE [LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE ENERGIE E DELLE CAPACITA’ LAVORATIVE] CORRISPONDE UNA CONTROPRESTAZIONE , LA RETRIBUZIONE ” CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n.368 Attuazione alla direttiva 1999/70/CE Testo modificato dalla Legge 92/2012 Prima della RIFORMA FORNERO: Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. RIFORMA (Art.1, c.1) «il contratto di lavoro subordinato tempo indeterminato a costituisce la forma comune di rapporto di lavoro». Legge 24 dicembre 2008, n. 247 Riforma: art. 1, Legge 28 giugno 2012, n.92 Pre RIFORMA: E’ consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. art. 1, DLgs. 368/2001 (disposizione originaria) RIFORMA Art. 1, comma 1-bis Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore ed un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a T.D., sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Riforma: Art. 1, comma 1-bis, Legge 28 giugno 2012, n. 92 art. 1, DLgs. 368/2001 (disposizione originaria) Tempo Determinato Art. 1 D.Lgs. n. 368 del 2001 Modificato dalla Legge 92/2012 L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis, relativamente alla non operatività del requisito di sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Il contratto a tempo determinato di cui all’art.1, comma 1bis, NON può essere oggetto di proroga. LE CAUSALI del ricorso al contratto a tempo determinato D.Lgs. n. 368 del 2001 Tecniche Personale specializzato Produttive Temporanee esigenze di mercato Organizzative Nuova unità produttiva Sostitutive Maternità LE CAUSALI del ricorso al contratto a tempo determinato D.Lgs. n. 368 del 2001 ragioni di carattere tecnico lavorazioni in fasi successive complesse, che richiedono lo svolgimento di mansioni non rintracciabili nell’attuale contesto aziendale, perché comportano particolari attitudini o specializzazioni LE CAUSALI del ricorso al contratto a tempo determinato D.Lgs. n. 368 del 2001 ragioni di carattere produttivo: necessità di provvedere ad un incremento straordinario, occasionale e non prevedibile dell’attività aziendale, in forza delle commesse che hanno determinato una specifica “punta di lavoro” ovvero per l’esecuzione di un’attività lavorativa determinata dalla stagionalità dell’attività produttiva considerata LE CAUSALI del ricorso al contratto a tempo determinato D.Lgs. n. 368 del 2001 ragioni di carattere organizzativo: necessità di provvedere alla copertura di posti temporaneamente vacanti a causa di un processo di riorganizzazione e/o ristrutturazione in atto in azienda necessità di provvedere alla organizzazione di una nuova linea produttiva o commerciale; provvedere alla inizializzazione di un nuovo processo lavorativo, legato all’utilizzo di attrezzature o macchinari appena acquistati Contratto a tempo determinato: Modifiche introdotte dalla Riforma del Lavoro “Fornero” L. 92/2012 «Vacanza contrattuale» fra 2 contratti a tempo determinato Nella successione fra un contratto a tempo determinato ed il successivo vi dovrà essere un intervallo di almeno: •60 giorni, (abrogato) se il precedente contratto era di massimo 6 mesi, oppure •90 giorni (abrogato) il precedente contratto era superiore a 6 mesi (prima della riforma la vacanza era di 10 o 20 giorni) , Con la legge 99/2013 conversione del DL 69/2013 siamo tornati a 10 gg e 20 gg I Contratti Collettivi potranno prevedere la riduzione della “vacanza” fino a 20 oppure 30 giorni se ricorreranno particolari motivazioni organizzative ( di seguito elencate) Contratto a tempo determinato – Modifiche L. 92/2012 Riduzione della vacanza contrattuale per motivazioni organizzative: Avvio di una nuova attività Lancio di un prodotto o di un servizio innovativo Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo Rinnovo o proroga di una commessa consistente Contratto a tempo determinato Modifiche apportate dalla riforma L. 92/2012 «Vacanza contrattuale»tra 2 contratti a tempo determinato in caso di immobilismo dei Ccnl, dopo 12 mesi dalla vigenza della norma, il Ministero del Lavoro – sentite le parti sociali – individuerà le condizioni in cui opereranno le riduzioni. qualora non vengono rispettati i termini, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla seconda assunzione o fin dalla prima, se non vi è stata alcuna soluzione di continuità. Contratto a tempo determinato Modifiche apportate dalla riforma L. 92/2012 «Prosecuzione del rapporto» oltre il termine formalmente indicato E’ possibile che il rapporto a TD prosegua oltre il termine comunicato al Centro per l’Impiego: Il singolo contratto potrà essere prolungato «di fatto» (non si tratta di proroga), per motivi straordinari, per massimo 30 o 50 giorni (a seconda che il contratto sia stato inferiore o superiore ai 6 mesi). Oltre il periodo previsto dalla normativa, il contratto si considera a T. IND. dalla scadenza dei predetti termini. Contratto a tempo determinato Modifiche apportate dalla riforma L. 92/2012 «Prosecuzione del rapporto» oltre il termine formalmente indicato Obblighi per il datore di lavoro: •corrispondere al lavoratore una retribuzione maggiorata del 20% dal 1°al 10°giorno e del 40% dal 11°al 50°giorno. • comunicare al Centro per l’Impiego competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando la durata della prosecuzione. •Le modalità di comunicazione verranno fornite dal Ministero del Lavoro entro il 18 luglio 2012 (un mese dall’entrata in vigore della riforma). Contratto a tempo determinato Modifiche apportate dalla riforma L. 92/2012 «Durata massima» La durata massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare i 36 mesi tra un datore di lavoro ed un lavoratore nell’arco della sua vita lavorativa. Nei 36 mesi rientrano anche i contratti di somministrazione intercorsi tra il lavoratore e l’utilizzatore/datore di lavoro. I 36 mesi attengono a mansioni equivalenti. Sarà, comunque, possibile stipulare un ulteriore contratto di lavoro con i limiti previsti dai CCNL e sottoscritto presso la Direzione territoriale del lavoro (comma 4bis, articolo 5) Contratto a tempo determinato Modifiche apportate dalla riforma L. 92/2012 Contratto «acausale» Il 1° contratto, di massimo 12 mesi, non avrà bisogno della causale. Caratteristiche: • si deve trattare del primo rapporto a tempo determinato tra le parti (sembrerebbe possibile che tra le parti ci possano essere stati altri rapporti non a TD). • sia come datore di lavoro che come utilizzatore • non potrà essere prevista una proroga Contratto a tempo determinato Modifiche apportate dalla riforma L. 92/2012 Contratto «acausale» I C.C.N.L. possono prevedere, anche a livello decentrato (contrattazione di 2° livello), che per motivi organizzativi (previsti dal nuovo comma 3, articolo 5, D.L.vo n. 368/2001) si possano assumere a T. DETERMINATO, senza causale, lavoratori per il limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva. I motivi organizzativi: o Avvio di una nuova attività o Lancio di un prodotto o di un servizio innovativo o Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico o Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo o Rinnovo o proroga di una commessa consistente. Contratto a tempo determinato Modifiche apportate dalla riforma L. 92/2012 Contratto «acausale» Incidenza sul costo del lavoro Dal 1° gennaio 2013 i contratti a tempo determinato, ad esclusione di quelli dei motivi sostitutivi (malattia, maternità, Infortuni,ecc.) e attività stagionali, costerà di più rispetto al tempo indeterminato: 1,4% in più, della retribuzione imponibile previdenziale. Tale contributo aggiuntivo concorre a finanziare l’ ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego). Contratto a tempo determinato Modifiche apportate dalla riforma L. 92/2012 Illegittimità del contratto a termine In caso di illegittimità del TD, da parte del giudice, vi sarà la conversione del rapporto di lavoro ed un importo risarcitorio onnicomprensivo tra 2,5 e 12 mensilità (Collegato Lavoro e Corte Costituzionale n. 303/2011). I termini per l’impugnazione stragiudiziale del contratto a termine dalla cessazione dello stesso passano a 120 gg. Il termine per l’impugnazione giudiziale 180gg. Questi termini trovano applicazione alle cessazioni che si verificheranno a decorrere dal 1°gennaio 2013 Modifiche introdotte dalla Legge 99/2013 CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE “ACAUSALE” Art. 7, c. 1,lett. a), b), d) 3 L’indicazione di una causale per la stipula di un contratto a termine per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo non è richiesta: a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato; b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. È abolito il divieto di proroga per il contratto a tempo determinato acausale. Anche per il contratto a termine acausale è affidata ai contratti collettivi nazionali la possibilità di individuare, anche in misura non uniforme, limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto Modifiche introdotte dalla Legge 99/2013 CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO A TERMINE Art. 7, c, 1, lett. c) 1 e c) 2. Si applicano anche al contratto a termine acausale i limiti temporali di ultrattività, superati i quali il rapporto si considera a tempo indeterminato, ossia nel caso il rapporto continui oltre il 30° giorno per contratto di durata inferiore a 6 mesi, nonché decorso il periodo complessivo di 36 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi. È abrogato l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare, al Centro per l’impiego territorialmente competente, che il rapporto continuerà oltre il termine, nei limiti previsti. Modifiche introdotte dalla Legge 99/2013 INTERVALLI TRA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO Art. 7, c. 1, lett. c) 3 Qualora il lavoratore sia riassunto a termine, entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale. Modifiche introdotte dalla Legge 99/2013 CONTRATTO A TERMINE CON LAVORATORI IN MOBILITÀ Art. 7, c. 1, lett. d) 1 I rapporti di lavoro a termine stipulati con i lavoratori in mobilità rientrano fra le esclusioni dal campo di applicazione del D. Lgs. 368/2001 relativo ai contratti a termine. Modifiche introdotte dalla Legge 99/2013 CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE Art. 7, cc. 2, lett. A)e b), 3, 5, lett. a) 2 In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. In caso di superamento del predetto periodo, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. A tali fini, si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente al 28.06.2013. Non trova applicazione la sanzione per l’omessa comunicazione preventiva della prestazione di lavoro intermittente qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro. I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data del 18.07.2012, non compatibili con le disposizioni di cui all’art. 1, c. 21 L. 92/2012 e con le nuove disposizioni, cessano di produrre effetti al 1.01.2014. Contratto a termine I periodi di somministrazioni a termine stipulati dal 18 luglio 2012 contano nei 36 mesi In vigore dal 18 luglio 2012 E’ possibile stipulare il primo contratto a termine o la prima somministrazione a termine senza causale Aumentano gli intervalli minimi tra un contratto a termine e l’altro (60/90 giorni): Abrogata. (gli intervalli sono tornati a 10gg e 20 gg) La prosecuzione di un contratto a termine può avvenire per 30/50 giorni In vigore dal 1° gennaio 2013 Aumento del contributo dell’1,4% sui contratti a termine I contratti devono essere impugnati entro 120 giorni e il riscorso va presentato entro 180 giorni CONTRATTO A TEMPO PARZIALE Art.1, comma 20, lett. a) della Legge 92/2012 inserisce nell’art.3,c.7, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.61 (attuativo della Direttiva 97/81/CE relativa all’Accordo quadro europeo sul part-time, modificato dal D.Lgs 100/2001, dall’art.46 D.Lgs. 276/2003, dalla legge 12 novembre 2011, n,183) una nuova disposizione obbligatoria con riferimento alle previsioni contrattuali collettive in tema di clausole elastiche e flessibili Part-time Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o parziale . La tipologia del contratto part-time è scelta liberamente fra le parti contraenti. Non deve essere “giustificato” come altri contratti. Diverse tipologie: - part-time “orizzontale”: riduzione in relazione all’orario di lavoro normale giornaliero; - “verticale”: tempo pieno ma per periodi predeterminati per settimana, mese, anno; - “misto”: combinazione dei primi due. Distinguerli è importante perché comporta conseguenze sul piano della disciplina applicabile. Part-time INTERESSE GENERALE La rimodulazione dei tempi di lavoro come strumento di politica occupazionale INTERESSE DELL’IMPRESA Utilizzo più flessibile della forza lavoro INTERESSE DEL LAVORATORE Gestione personalizzata della vita e dei tempi Part-time Definizione legale del lavoro parziale a) Per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati; b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a) La disciplina tipizza due modalità di lavoro part-time PART TIME ORIZZONTALE Svolgimento della prestazione tutti i giorni ma a orario ridotto rispetto a quello contrattuale PART TIME VERTICALE Svolgimento di una prestazione di lavoro a tempi pieno in alcuni giorni o periodi, alternati ad altri giorni o periodi di non lavoro Come si instaura un part-time Trasformazione DUE POSSIBILITA’ Stipulazione diretta Trasformazione di un precedente rapporto full time Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale lavoro part-time “Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento” IN OGNI CASO in ossequio al principio (posto dalla Dir. 97/81/Ce) della volontarietà Ore supplementari I contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi part-time Quanto si lavora Quando si lavora LE DISPOSIZIONI PIU’ SIGNIFICATIVE NELL’OTTICA DELLA FLESSIBILIZZAZIONE DEL PART-TIME • • Possibilità di lavoro supplementare e di clausole elastiche Possibilità di clausole flessibili Le conseguenze della riforma del lavoro supplementare nella riforma Biagi (D.Lgs. 296/2003) Convenienza del datore di fissare un orario quanto più basso possibile per poi adattarlo di volta in volta alle esigenze organizzative Un’altra forma di lavoro supplementare (nel part-time verticale) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (art. 3, comma 7) Le clausole flessibili Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (art. 2, comma 2) L’origine costituzio nale della norma TIPOLOGIE Part Time ORIZZONTALE riduzione dell’orario giornaliero rispetto a quello normale Ogni giorno dalle 9.00 alle 13.00 VERTICALE Attività giornaliera svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno La prima e l’ultima Settimana del mese A tempo pieno MISTO Combinazione delle modalità Orizzontale / Verticale La prima e l’ultima Settimana del mese A tempo pieno. La seconda E la terza dalle 9 alle 13 Part time CLAUSOLA FLESSIBILE Abolito il diritto Al ripensamento - variazione della collocazione temporale della prestazione -compenso aggiuntivo, come da CCNL PART-TIME ORIZZONTALE es. prima: ogni giorno dalle 9.00 alle 13.00 dopo: dalle 14.00 alle 18.00 PART-TIME VERTICALE es. prima: la prima e l’ultima settimana di ogni mese dopo: la prima e la seconda settimana di un certo mese PART-TIME MISTO es. prima: la prima settimana di ogni mese dalle 9,00 alle 18,00 e l’ultima dalle 9,00 alle 13,00 dopo: la prima settimana di ogni mese dalle 9,00 alle 18,00 e la seconda dalle 14,00 alle 18,00 Part time CLAUSOLA ELASTICA Abolito il diritto al ripensamento - aumento della durata temporale della prestazione lavorativa -compenso aggiuntivo, come da CCNL Solo nel part-time verticale o misto PART-TIME VERTICALE es. prima: la prima settimana di ogni mese e l’ultima, dalle 9,00 alle 18,00 dopo: le prime due settimane di un certo mese e l’ultima, dalle 9,00 alle 18,00 PART-TIME MISTO es. prima: la prima settimana di ogni mese dalle 9,00 alle 18,00 e l’ultima dalle 9,00 alle 13,00 dopo: la prima settimana di ogni mese dalle 9,00 alle 18,00 e le ultime due dalle 9,00 alle 13,00 i contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, reso su richiesta del lavoratore con l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo Riforma del mercato del lavoro Part-time legge 92/2012 Il Governo cerca di incentivare l’impiego virtuoso dell’istituto,riequilibrando, tra le parti, le caratteristiche contrattuali previste dalle c.d. clausole elastiche Il CCNL dovrà prevedere le “condizioni e modalità” che i lavoratori hanno per richiedere la eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche previste dal contratto individuale di lavoro. Sarà possibile, per i lavoratori studenti e per quelli affetti da patologie oncologiche, che abbiano manifestato il consenso per le clausole elastiche, di ritirarlo. Riforma del mercato del lavoro Part-time legge 92/2012 CLAUSOLA FLESSIBILE Clausola per la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa CLAUSOLA ELASTICA Clausola per la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa determinando quindi un aumento delle ore lavorate anche per un periodo prefissato. Il compenso aggiuntivo è previsto all’interno del CCNL Previsto solo nel part-time verticale o misto Riforma del mercato del lavoro Part-time legge 92/2012 Le clausole elastiche e flessibili devono rispettare alcuni principi fondamentali: Devono essere stipulate per iscritto Devono essere concordate con il lavoratore Devono essere previste dai contratti collettivi (di qualsiasi livello purché sottoscritti da organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale) l’esercizio delle clausole deve essere subordinato al preavviso di 5 giorni a favore del prestatore TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO approvato dal CDM il 28 luglio 2011 DLGS 167/2011 All’art. 1 viene esplicitamente dichiarato che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato con finalità formative e occupazionali. La durata determinata si riferisce quindi alla sola componente formativa del rapporto contrattuale APPRENDISTATO - DLGS 167/2011 Vengono confermate le tre tipologie ampliandone le possibilità di utilizzo: 1) • Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; 2) • Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; 3) • Apprendistato di alta formazione e ricerca. APPRENDISTATO All’art. 2 viene richiamata la disciplina generale che nel complesso risulta confermata con alcune precisazioni sui principi che il contratto deve rispettare. Vengono recepiti molti aspetti previsti dalla contrattazione collettiva mentre gli aspetti strettamente attinenti al rapporto di lavoro sono demandati alle parti sociali, anche attraverso accordi interconfederali APPRENDISTATO Nella disciplina viene meglio esplicitato che: • Il contratto deve essere redatto in forma scritta pena la nullità e deve contenere l’indicazione del patto di prova; • Il piano formativo deve essere definito entro 30 gg. dalla sottoscrizione del contratto; APPRENDISTATO I percorsi formativi aziendali possono essere finanziati anche dai fondi paritetici interprofessionali; • Il periodo di apprendistato può essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa involontaria superiore a 30 gg Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale All’art. 3 viene disciplinato l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale che da accesso ai soggetti dai 15 fino ai 25 anni di età sia per il conseguimento della qualifica triennale sia per il diploma quadriennale regionale del sistema IFP. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale La regolamentazione dei profili è lasciata alla competenza regionale. Viene confermato il rinvio ai contratti collettivi per le modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard regionali. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere L’art. 4 disciplina l’apprendistato professionalizzante per l’ottenimento della qualifica ai fini contrattuali: • Viene aperto anche al settore pubblico. • Viene confermata la fascia di età 18-29 anni (17 anni per i possessori di qualifica professionale). Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere La durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche viene demandata alle parti sociali in funzione dei profili professionali. La durata massima, per la sua componente formativa è di 3 anni (5 anni per l’artigianato) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere La formazione professionalizzante è svolta sotto la responsabilità dell’azienda. L’offerta pubblica regionale potrà coprire la sola formazione, interna o esterna all’azienda, di base e trasversale per un massimo di 120 ore per il triennio. Apprendistato di alta formazione e di ricerca L’art. 5 disciplina l’apprendistato di alta formazione il cui accesso è stato consentito oltre al settore pubblico anche al praticantato per le professioni degli ordini professionali e ai fini Della selezione di giovani ricercatori da inserire in impresa. Viene confermata la fascia di età 18-29 anni (17 anni per i possessori di qualifica professionale). Apprendistato di alta formazione e di ricerca La regolamentazione e la durata, per la sua componente formativa, è rimessa alle Regioni in accordo le associazioni datoriali, le università, gli istituti tecnici e professionali nonché le altre istituzioni formative territoriali. APPRENDISTATO - riforma del lavoro L. 92/2012 L’apprendistato deve durare almeno 6 mesi In vigore dal 18 luglio 2012 In vigore dal 1° gennaio 2013 Stabilizzazione degli apprendisti (30%, poi 50% nel triennio). Max + 1. No per le aziende sotto i 10 dipendenti. Non si contano: recesso in periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa. Possibilità di assumere 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati Non si potranno utilizzare apprendisti in somministrazione a termine APPRENDISTATO - riforma del lavoro L. 92/2012 Circ. Min. Lavoro n. 18/2012 Stabilizzazione dei rapporti La percentuale del 50% va verificata in relazione alle assunzioni effettuate a decorrere dal 18/7/2015 considerando le stabilizzazioni effettuate nei 36 mesi precedenti). Ai fini del rispetto della disposizione occorre valutare quanti apprendisti abbiano concluso, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione (il periodo è da considerarsi "mobile"), il proprio percorso formativo e quanti di questi siano stati "stabilizzati" proseguendo il rapporto a tempo indeterminato, "al netto" delle casistiche che non devono essere considerate. Qualora non sia rispettata la percentuale, si consente pur sempre l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Contribuzione apprendisti - dal 2013 con il finanziamento all’ASPI Contribuzione complessiva Contribuzione a carico azienda Contribuzione a carico lavoratore 17,45 11,61 5,84% Contribuzione apprendisti - dal 2013 con il finanziamento all’ASPI aziende fino a 9 dipendenti 1° anno Contributi a carico azienda 3,11 2° anno 4,61 3° anno 11,61 Comprensivo del contributo ASPI 1,61% dovuto per intero CONTRIBUTI APPRENDISTI regime applicabile ai datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti – PERIODO dal gennaio2012– al dicembre 2016 Contribuzione a carico azienda Primi 3 anni di contratto dal 1.1.2013: 1,61% Contributi a carico apprendista Dal 4° anno in poi 11,61% 5,84% BENEFICI CONTRIBUTIVI Prosecuzione del rapporto di apprendistato L’articolo 7, comma 9 del T.U. n. 167 ripropone, anche se in termini differenti rispetto all’abrogata disposizione di cui all’articolo 21 della legge n. 56/87, il particolare incentivo connesso al mantenimento in servizio dell’apprendista. Viene previsto, infatti, che il regime contributivo agevolato sia mantenuto per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con l’apprendista, successivo alla fine del periodo di formazione. Per espressa previsione legislativa l’incentivo non si applica ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 7, co. 4, del T.U. Riforma del mercato del lavoro Contratto di Apprendistato i princìpi previsti dal nuovo Testo unico per l’Apprendistato che hanno suscitato alcune criticità: forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo pianoformativo individuale da definire, …, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; presenza di un tutore o referente aziendale; registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino; possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; Riforma del mercato del lavoro Contratto di Apprendistato divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Riforma del mercato del lavoro Contratto di Apprendistato Sanzioni Qualora, per colpa grave ed esclusiva del datore di lavoro, non si dovesse realizzare la formazione necessaria per il conseguimento della qualifica prevista dal percorso formativo, lo stesso datore di lavoro dovrà provvedere al versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. Con il pagamento dei contributi maggiorati, il datore viene sollevato da qualsiasi altra sanzione correlata alla omessa contribuzione. Riforma del mercato del lavoro Contratto di Apprendistato - SANZIONI La disposizione (articolo 14 – D.L.vo n. 124/2004): La carenza della formazione, prevista nel PFI, può essere riscontrata anche prima del termine del periodo formativo, in questo caso, gli ispettori del lavoro dovranno applicare la disposizione. I presupposti, indispensabili, per l’applicazione della disposizione: 1. gravi inosservanze, a carico del datore di lavoro, ai doveri di erogazione della formazione. 2. esistenza di un arco di tempo, ragionevolmente utile, a recuperare il “debito formativo”. L’ispettore darà un «congruo termine» per il recupero formativo. La mancata ottemperanza alla disposizione impartita comporterà, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro. Riforma del mercato del lavoro Contratto di Apprendistato - SANZIONI Per ciascuna violazione delle seguenti disposizioni: • forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale • divieto di retribuzione a cottimo • inquadramento del lavoratore • presenza di un tutore o referente aziendale Si applica una sanzione (diffidabile) compresa da 100 a 600 euro che, in caso di recidiva, possono aumentare da 300 a 1.500 euro. Riforma del mercato del lavoro Contratto di Apprendistato Viene prevista una durata minima dell’apprendistato di 6 mesi, fatta salva la possibilità di durate per attività stagionali (articolo 4, comma 5, D.L.vo n. 167/2011). In considerazione della possibilità per le parti di recedere, al termine del contratto formativo con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione, viene previsto che durante il periodo di preavviso si dovrà applicare la disciplina del contratto di apprendistato. Le agenzie di somministrazione non potranno assumere apprendisti a tempo determinato. Riforma del mercato del lavoro Contratto di Apprendistato L’assunzione di apprendisti sarà subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Per il primo triennio, dall’applicazione della riforma, la percentuale di stabilizzazione scende al 30% (fino al 18 luglio 2015). La disposizione relativa alla conferma in servizio di una percentuale degli apprendistati trascorsi, non si applica alle aziende fino a 9 unità. Riforma del mercato del lavoro Contratto di Apprendistato Sono esclusi dalla percentuale gli apprendisti dimessi, i licenziati per giusta causa o durante il periodo di prova. Qualora non sia rispettata la percentuale del 50% di stabilizzazioni, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Riforma del mercato del lavoro Contratto di Apprendistato Gli apprendisti assunti da datori di lavoro che non rispettano le percentuali di Conversione, saranno considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato dalla data di assunzione ed al datore di lavoro non saranno applicate le agevolazioni previste. Riforma del mercato del lavoro Contratto di Apprendistato Per le assunzioni di apprendisti dal 1° gennaio 2013: il numero di apprendisti da assumere (direttamente o indirettamente) non potrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio (ad oggi il rapporto è 1 a 1). Riforma del mercato del lavoro Contratto di Apprendistato Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano fino a 9 unità. Per i datori che non hanno dipendenti o ne abbiano in numero inferiore a 3, posso assumere, contemporaneamente, al massimo 3 apprendisti. Resta invariato ciò che prevede il Testo Unico per l’artigianato (articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443). Riforma del mercato del lavoro Contratto di Apprendistato Viene modificato l’articolo 4, comma 2, del D.L.vo n.167/2011, per quanto riguarda la durata di 5 anni dell’apprendistato: • Prima: «per le figure professionali dell’artigianato individuate della contrattazione collettiva di riferimento». • Riforma: «per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento». IL CONTRATTO DI ASSUNZIONE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA e INDIVIDUALE IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NELL’INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE Il CCNL disciplina: mansioni, qualifiche e criteri per l’attribuzione delle stesse all’interno delle seguenti categorie: • • • • Operai Impiegati Quadri Dirigenti Attori del rapporto di lavoro Legislatore Comunitario Legislatore Nazionale/Regionale leggi leggi Lavoratore Sindacati Contrattazione Collettiva Nazionale Territoriale Aziendale Rapporto di Lavoro Contrattazione Individuale Datore di Lavoro Usi e Consuetudini Rapporto di lavoro subordinato Art. 2095 c.c. Categorie di lavoratori subordinati - DIRIGENTI - QUADRI - IMPIEGATI IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE IMPIEGATI DI CONCETTO IMPIEGATI D’ ORDINE - OPERAI CCNL specializzati, qualificati o comuni INTERMEDI Rapporto di lavoro subordinato INQUADRAMENTO PROFESSIONALE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Valutazione Riconoscimento Della professionalità del lavoratore DECLARATORIA CATEGORIE O LIVELLI PROFILI PROFESSIONALI CRITERI CLASSIFICATORI Rapporto di lavoro subordinato CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CATEGORIE - LIVELLI TERZIARIO METALMECC. CHIMICO ALTA + 1. 2. 3. …………. …………. ……...….. 7. …………. 6. …………. 5. ……...….. BASSA - A. …………. B. …………. C. ……...….. Rapporto di lavoro subordinato LE TAPPE PER IL CORRETTO INQUADRAMENTO DETERMINAZIONE ATTIVITÀ REALMENTE SVOLTA INDIVIDUARE CATEGORIE E LIVELLI DEL CCNL APPLICABILE DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA E LIVELLO COLLEGATA ALLE MANSIONI SVOLTE Rapporto di lavoro subordinato ESEMPIO Attività di saldatura complessa. Avendo pratica di mezzi e metodi il lavoratore svolge l’attività in piena autonomia ricavando le informazioni direttamente sull’indicazione di disegni Declaratoria CCNL Metalmeccanico Industria Art. 4 – Quarto Livello: “Saldatori. Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, eseguono lavori di natura complessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibili o loro parti con la rilevazione dal disegno, anche mediante calcoli, di quote correlate non indicate, e con la costruzione dei calibri di controllo necessari. Art. 4 - Terzo livello: “Saldatori. Lavoratori che su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o schemi equivalenti provvedono alle varie operazioni per l'imballaggio in casse o in gabbie di attrezzature, macchinari, prodotti, o loro parti, costruendo e stabilendo l'opportuna collocazione di tiranti, sostegni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze, provvedendo alla collocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti, sui mezzi di trasporto o in container. ok Quarto livello Terzo livello PATTO DI PROVA L'assunzione definitiva del lavoratore può essere subordinata dalle parti all'esito positivo di un periodo di prova, volto ad accertare la convenienza reciproca alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Il patto di prova infatti consiste - come si evince dall'art. 2096 cod. civ. - in un esperimento finalizzato a consentire al datore di lavoro di verificare la serietà e la capacità professionale del lavoratore ad espletare le mansioni per le quali è stato assunto, ed al lavoratore di verificare la convenienza in concreto all'occupazione del posto di lavoro. L’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA Scopo Permettere ad entrambi i contraenti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro Forma Deve risultare da atto scritto Recesso Durante la prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità Durata minima Se la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine Forma: patto di prova da atto scritto Ove la legge non disponga diversamente, prevedendo ad esempio come normale il periodo di prova, il patto di prova deve risultare da atto scritto, ex art. 2096 cod. civ., 1° comma. La scrittura è richiesta per la validità del patto di prova; l'inosservanza di tale requisito formale determina la nullità della clausola e comporta che l'assunzione debba considerarsi come avvenuta a titolo definitivo fin dal momento iniziale del rapporto. Il patto di prova deve essere formulato in modo chiaro ed autonomo, pur potendo essere contenuto nella lettera di assunzione. L'apposizione del patto di prova deve essere anteriore o contestuale all'assunzione. La stipulazione successiva determina la nullità del patto, ed il rapporto di lavoro si considera come definitivo "ab origine". Durata del periodo di prova Termine massimo L'art. 2096 cod. civ., pur facendo chiaramente desumere che il periodo di prova deve essere soggetto a un termine massimo, non determina la durata massima della prova, nè esiste altra norma di legge a carattere generale che fissi in modo esplicito il limite temporale massimo della prestazione lavorativa in prova. Tuttavia, sulla base di un'interpretazione logica dell'art. 10 della legge n. 604/1966 - per il quale la disciplina limitativa del licenziamento si applica ai lavoratori assunti in prova dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva, e comunque decorsi 6 mesi dall'inizio del rapporto - si è ritenuto che per la disciplina legale il termine massimo del periodo di prova sia di sei mesi. Pertanto il limite temporale massimo del rapporto di lavoro in prova può essere stabilito dalla legge in relazione a singoli rapporti (ad es. l'art. 9 della legge n. 25/1955 statuisce che il periodo di prova dell'apprendista non può eccedere i due mesi), dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale di lavoro, e comunque non può superare i sei mesi indicati dalla legge n. 604/1966. A norma dell'art. 4 del R.D.L. n. 1825/1924 recante disposizioni relative al contratto di impiego privato il periodo di prova non può in nessun caso superare: - 6 mesi per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti; - 3 mesi per tutte le altre categorie di impiegati. Termine minimo In base a quanto previsto dall'art. 2096, comma 3, cod. civ., le parti possono anche stabilire un termine minimo per la durata della prova, quando lo reputino indispensabile per consentire la realizzazione ottimale dell'esperimento. PATTO DI PROVA Computo del periodo di prova Generalmente determinato dai CCNL in giorni di effettivo servizio. Ulteriori criteri: a) Giorni di calendario (solari); b) Mesi solari Rapporto di lavoro subordinato CONTRATTO DI LAVORO Requisiti ex D.lgs. 152/1997 a) l’identità delle parti; b) il luogo di lavoro; c) la data di inizio del rapporto di lavoro; d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; e) la durata del periodo di prova se previsto; Rapporto di lavoro subordinato CONTRATTO DI LAVORO Requisiti ex D.lgs. 152/1997 g) l’importo iniziale della retribuzione, i relativi elementi costitutivi, l’indicazione del periodo di pagamento; h) la durata delle ferie retribuite o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie; i) l’orario di lavoro; f) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; l) i termini del preavviso in caso di recesso. Rapporto di lavoro subordinato CONTRATTO DI LAVORO •L’obbligo di informazione può essere assolto: • nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto, da consegnarsi al lavoratore entro 30 giorni dalla data di assunzione; • nella dichiarazione di cui all’art. 9 bis, comma 3, del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla Legge n. 608/1996. •Le informazioni circa •la durata del periodo di prova; •l’importo iniziale della retribuzione, i relativi elementi costitutivi, l’indicazione del periodo di pagamento; •la durata delle ferie retribuite o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie; •l’orario di lavoro; •i termini del preavviso in caso di recesso, •possono essere effettuate mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore. Apposizione del termine nel contratto a tempo determinato Il primo dei requisiti fondamentali che legittimano il ricorso all’assunzione a termine è la motivazione (o causale) che deve essere dettagliatamente specificata nella lettera di assunzione pena l’inefficacia del termine apposto al contratto. La causale di ricorso al contratto a termine deve inoltre avere il carattere di temporaneità; deve cioè essere concretamente verificabile una esigenza oggettiva di carattere transitorio che legittima il ricorso ad un contratto a termine anziché a tempo indeterminato. la legge 92/2012 ha introdotto una deroga all’obbligo di giustificare l’apposizione del termine, escludendolo nel caso di primo contratto di durata non superiore a 12 mesi. Assunzione a termine per ragioni sostitutive Risoluzione del rapporto del lavoratore sostituito La durata del contratto del lavoro a termine stipulato per la sostituzione di un dipendente avente diritto alla conservazione del posto non deve necessariamente coincidere con quella della prevista assenza del lavoratore sostituito. Allorché il termine del rapporto sia indicato da una data fissa, il lavoratore assunto per sostituire una persona temporaneamente assente conserva il diritto a lavorare fino alla scadenza del termine apposto nel contratto, indipendentemente dal verificarsi della cessazione del rapporto del lavoratore sostituito. Assunzione a termine per ragioni sostitutive Risoluzione del rapporto del lavoratore sostituito Ciò, peraltro, comporta che, in tale ipotesi, il rapporto non si converte a tempo indeterminato ma resta soggetto alla naturale, successiva, scadenza del termine stabilito. Se sono rispettati all’origine i presupposti per l’apposizione al contratto del termine, lo svolgimento del rapporto è soggetto, quanto alla sua durata, unicamente a quanto disposto nel contratto. Assunzione a termine per ragioni sostitutive Risoluzione del rapporto del lavoratore sostituito Oltre che fissato in una data precisa, il termine potrebbe anche essere individuato dal datore di lavoro “ per relationem ”, ossia con riferimento al ritorno in servizio del lavoratore sostituito; secondo la giurisprudenza maggioritaria, se si risolve il rapporto di lavoro della persona sostituita, viene altresì meno la causa giustificativa del contratto del lavoratore assunto in sostituzione di essa, e pertanto il termine si considera come scaduto. Assunzione a termine per ragioni sostitutive Risoluzione del rapporto del lavoratore sostituito Se nel contratto a termine vi era fissata una data di scadenza del rapporto, il recesso del datore di lavoro prima della data fissata sarà illegittimo, e, in tal caso, il lavoratore potrà solo chiedere in giudizio le retribuzioni che avrebbe percepito fino alla scadenza fissata, ma non può, in ogni caso, pretendere la reintegrazione sul posto di lavoro. Nel caso, invece, in cui il termine fissato coincideva con il rientro in servizio del lavoratore sostituito e si verifichi la definitiva cessazione del rapporto di quest’ultimo, il termine si intende scaduto, in quanto la condizione che lo ha legittimato è definitivamente venuta meno, e pertanto si risolve anche il rapporto del lavoratore assunto per sostituire la persona temporaneamente assente. La compilazione del Piano Formativo apprendista Il piano formativo è il documento che definisce il percorso formativo dell’apprendista. Procedura on line (vedere il sito Agenzia del Lavoro) Una prima parte raccoglie i dati dell’azienda, del tutore e quelli dell’apprendista con il suo passato professionale e formativo, mentre la seconda parte è dedicata all’ identificazione del percorso formativo che svolgerà l’apprendista. Va compilato al momento dell’assunzione dell’apprendista e spedito alla Commissione tecnica per la formazione degli apprendisti presente presso l’Agenzia del Lavoro, o agli Enti Bilaterali ove previsto dai CCNL, per la sua approvazione. La compilazione del Piano Formativo apprendista 1. 2. 3. Nel compilare il PIANO FORMATIVO si consiglia al tutore aziendale di: confrontarsi con l’apprendista per renderlo consapevole del percorso che dovrà seguire, per raccogliere le informazioni e i bisogni che può esprimere; tenere in considerazione la qualifica e il livello che dovrà raggiungere il nuovo assunto e quindi le competenze richieste; Fare attenzione alle indicazioni operative relative alla compilazione del piano formativo e degli allegati. La compilazione del Piano Formativo apprendista Allegato "Repertorio delle professioni". L'allegato va utilizzato per definire la qualifica professionale di assunzione dell’apprendista, identificandola tra quelle elencate all’interno della colonna "Qualifica: descrizione codice “Netlabor 3” – Centri per l’impiego" (N.B.: nella “Comunicazione di ’assunzione apprendista” inviata al Centro per l’impiego utilizzare la stessa dicitura e lo stesso codice). Per ogni qualifica esiste, nell’Allegato 1, una ed una sola corrispondente Figura professionale che dovrà essere riportata nel piano con il rispettivo codice e che sarà il riferimento per le scelte formative successive (colonna “Figura Professionale”). Seconda parte del piano: Identificazione del percorso formativo dell'apprendista Il percorso formativo è finalizzato a conferire all’apprendista le competenze culturali e scientifiche di tipo trasversale e le competenze tecnico professionali indispensabili all’acquisizione della piena capacità professionale. Esso fa riferimento alla formazione formale e non formale e può essere realizzato dentro o fuori azienda, salvo la formazione trasversale che deve essere svolta fuori azienda. Per “formazione non formale” si intende la formazione attuata principalmente per affiancamento in contesto produttivo e tesa a conseguire l’apprendimento di abilità tecnico-operative. Seconda parte del piano: Identificazione del percorso formativo dell'apprendista Per “formazione formale” si intende la formazione progettata e realizzata in un contesto formativo adeguato, proposta da soggetti professionali competenti, quali formatori e tutori e produce esiti verificabili e certificabili. Può essere svolta presso il Soggetto formativo accreditato identificato dall’Agenzia del Lavoro, scegliendo tra le offerte disponibili nei cataloghi, oppure presso l’azienda, purché nel rispetto dei vincoli indicati Formazione non formale - apprendistato Per compilare la sezione dedicata alla formazione non formale dell’apprendista è necessario verificare se la figura professionale identificata è tra quelle indicate nell’elenco (vedere l’allegato) In questo caso, l’azienda non deve compilare nulla, ma utilizzare l'elenco di attività già disponibile. Se invece la figura professionale oggetto del piano non è tra quelle di cui è disponibile l'Allegato è necessario identificare e inserire nell'apposito spazio previsto nel piano un elenco delle principali attività che l'apprendista svolgerà durante il periodo di apprendistato. Annualmente il tutore dovrà attestare il livello di autonomia raggiunto dall’apprendista nelle attività realizzate in azienda. Formazione formale - apprendistato Per compilare la parte dedicata alla formazione formale dell’apprendista è necessario far riferimento al catalogo dei moduli presenti sul sito dell’agenzia del lavoro. Ciascun Catalogo comprende una proposta di moduli formativi che possono essere scelti dal tutore nella compilazione del piano e realizzati presso i soggetti formativi accreditati dall’Agenzia del lavoro. Per ciascun catalogo è consultabile la mappa di sintesi dei moduli presenti nei cataloghi e il dettaglio di tutti i moduli. Il catalogo dell’Area trasversale deve essere utilizzato per compilare gli schemi relativi all’area trasversale di ciascun anno. I cataloghi dei diversi settori devono essere utilizzati per compilare gli schemi relativi all’area tecnico-professionale di ciascun anno. Apposizione del termine nel contratto a tempo determinato Il primo dei requisiti fondamentali che legittimano il ricorso all’assunzione a termine è la motivazione (o causale) che deve essere dettagliatamente specificata nella lettera di assunzione pena l’inefficacia del termine apposto al contratto. La causale di ricorso al contratto a termine deve inoltre avere il carattere di temporaneità; deve cioè essere concretamente verificabile una esigenza oggettiva di carattere transitorio che legittima il ricorso ad un contratto a termine anziché a tempo indeterminato. la legge 92/2012 ha introdotto una deroga all’obbligo di giustificare l’apposizione del termine, escludendolo nel caso di primo contratto di durata non superiore a 12 mesi. Assunzione a termine per ragioni sostitutive Risoluzione del rapporto del lavoratore sostituito La durata del contratto del lavoro a termine stipulato per la sostituzione di un dipendente avente diritto alla conservazione del posto non deve necessariamente coincidere con quella della prevista assenza del lavoratore sostituito. Allorché il termine del rapporto sia indicato da una data fissa, il lavoratore assunto per sostituire una persona temporaneamente assente conserva il diritto a lavorare fino alla scadenza del termine apposto nel contratto, indipendentemente dal verificarsi della cessazione del rapporto del lavoratore sostituito. Assunzione a termine per ragioni sostitutive Risoluzione del rapporto del lavoratore sostituito Ciò, peraltro, comporta che, in tale ipotesi, il rapporto non si converte a tempo indeterminato ma resta soggetto alla naturale, successiva, scadenza del termine stabilito. Se sono rispettati all’origine i presupposti per l’apposizione al contratto del termine, lo svolgimento del rapporto è soggetto, quanto alla sua durata, unicamente a quanto disposto nel contratto. Assunzione a termine per ragioni sostitutive Risoluzione del rapporto del lavoratore sostituito Oltre che fissato in una data precisa, il termine potrebbe anche essere individuato dal datore di lavoro “ per relationem ”, ossia con riferimento al ritorno in servizio del lavoratore sostituito; secondo la giurisprudenza maggioritaria, se si risolve il rapporto di lavoro della persona sostituita, viene altresì meno la causa giustificativa del contratto del lavoratore assunto in sostituzione di essa, e pertanto il termine si considera come scaduto. Assunzione a termine per ragioni sostitutive Risoluzione del rapporto del lavoratore sostituito Se nel contratto a termine vi era fissata una data di scadenza del rapporto, il recesso del datore di lavoro prima della data fissata sarà illegittimo, e, in tal caso, il lavoratore potrà solo chiedere in giudizio le retribuzioni che avrebbe percepito fino alla scadenza fissata, ma non può, in ogni caso, pretendere la reintegrazione sul posto di lavoro. Nel caso, invece, in cui il termine fissato coincideva con il rientro in servizio del lavoratore sostituito e si verifichi la definitiva cessazione del rapporto di quest’ultimo, il termine si intende scaduto, in quanto la condizione che lo ha legittimato è definitivamente venuta meno, e pertanto si risolve anche il rapporto del lavoratore assunto per sostituire la persona temporaneamente assente. OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Comunicazione preventiva UNILAV Dal 1° gennaio 2007 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1180 della finanziaria 2007 all'art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 510/1996, le comunicazioni relative alla instaurazione dei rapporti di lavoro ai centri per l'impiego non devono più essere effettuate entro 5 giorni dall'assunzione, ma entro il giorno antecedente quello dell'instaurazione dei rapporti . In primo luogo, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, i datori di lavoro privati sono tenuti a consegnare ai lavoratori copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 effettuata al Centro per l'impiego oppure copia del contratto individuale di lavoro contenente le informazioni previste nel D.Lgs. n. 152/1997. La consegna di uno dei suddetti documenti assolve all'obbligo previsto dal D.Lgs. n. 152/1997 relativo alla consegna della lettera di assunzione. Soggetti abilitati all’invio delle comunicazioni: i datori di lavoro privati, gli Enti pubblici economici e le P.A. (comunicazione effettuata direttamente) i consulenti del lavoro, gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali (iscritti ai rispettivi albi e in possesso della comunicazione alla DPL della provincia ove esercitano la consulenza del lavoro) i servizi istituiti dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro le agenzie per il lavoro i soggetti promotori dei tirocini UNIFICATO LAV OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI: instaurazione del rapporto di lavoro proroga trasformazione distacco del lavoratore trasferimento del lavoratore cessazione del rapporto di lavoro modifica della ragione sociale del datore di lavoro trasferimento d’azienda o di ramo di azienda I modelli (art. 1 del Decreto InterMinisteriale): “Unificato Lav”: per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni. “Unificato Somm”: per le comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione. “Unificato Urg”: per le comunicazioni di assunzione effettuate in casi di urgenza connessa ad esigenze produttive e per malfunzionamento del sistema informatico. “Unificato VARDatori”: per la comunicazione di variazione della ragione sociale, del trasferimento d’azienda o di ramo di essa. I modelli (art. 1 del Decreto InterMinisteriale): Per “modulo” si intende il modello in base al quale devono essere redatti i documenti di comunicazione, il decreto ministeriale ha adottato specifici moduli, secondo predefiniti sistemi di classificazione e formato di trasmissione, che gli utenti sono tenuti a compilare. Le comunicazioni di assunzione devono essere inviate ai servizi competenti entro le h 24 del giorno antecedente all’instaurazione del rapporto per: - - - Lavoro subordinato Lavoro autonomo in forma coordinata anche a progetto (incluse le c.d. mini co.co.co.) Soci lavoratori di cooperative Associati in partecipazione con apporto lavorativo Agenti e rappresentanti di commercio (con attività prevalentemente personale) Tirocini formativi e di orientamento (a meno che non siano promossi da enti o istituti formativi). In caso di mancata instaurazione del rapporto obbligo di comunicazione nel termine di cinque giorni Particolari soggetti esclusi: attività rientranti nell’esercizio di una professione intellettuale (iscrizione a Albi) componenti di organi di amministrazione e controllo di società partecipazioni a collegi e commissioni prestazioni di lavoro accessorio prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’art. 74 D.Lgs. N. 276/2003 e art. 21 c. 6-ter del D.L. 269/2003 associati in partecipazione con apporto di solo capitale lavoratori agricoli autonomi collaboratori familiari agenti e rappresentanti di commercio costituiti in società o con autonoma struttura imprenditoriale prestazioni nell’ambito del volontariato Oggetto della comunicazione La comunicazione obbligatoria telematica deve contenere: - Dati anagrafici del lavoratore/collaboratore Data di instaurazione del rapporto Data di cessazione prevista (se non TInd) Tipologia contrattuale Qualifica professionale Trattamento economico e normativo (CCNL) nel caso di lavoro autonomo indicare corrispettivo lordo UNIFICATO LAV Assunzione UNIFICATO LAV Assunzione I TERMINI DELLE COMUNICAZIONI AI SERVIZI COMPETENTI Il termine di comunicazione, scade alle ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e nulla rileva se trattasi di giorno festivo. SCADENZA DEL TERMINE IN UN GIORNO FESTIVO Stante il tenore letterale della previsione normativa e la sua finalità, la scadenza del termine in un giorno festivo non può comportare un suo automatico differimento al giorno successivo. L'avvenuto adempimento deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa in cui la trasmissione è stata effettuata. Modello UniURG Viene utilizzato per adempiere agli obblighi di comunicazione nelle ipotesi, riconosciute dalla normativa, di assunzione d’“urgenza connessa ad esigenze produttive”. Il modulo può essere inviato via fax in forma cartacea, per la comunicazione sintetica d’urgenza in caso di mancato funzionamento dei servizi informatici. N. FAX SERVER: 848 800 131 UNIFICATO URG La comunicazione UniURG identifica, in forma sintetica, il datore di lavoro (codice fiscale e denominazione), il lavoratore (codice fiscale, cognome e nome), la data di inizio del rapporto di lavoro (l’invio deve sempre precedere la data di instaurazione del rapporto di lavoro). “motivo dell’urgenza” è da compilare obbligatoriamente Una volta inviato il modulo “UniURG”, permane l’obbligo di integrare la comunicazione con l’invio del modulo “UniLAV” entro 5 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Anche le trasformazioni del rapporto e alcuni eventi modificativi in costanza di rapporto vanno comunicati, ma nel termine di 5 giorni - - Trasformazione del rapporto di tirocinio a rapporto di lavoro subordinato Proroga del termine inizialmente fissato Trasformazioni da TD a TI Trasformazione da part-time a full-time Trasformazioni contratti di apprendistato Trasformazioni contratti di inserimento e CFL (ove ancora esistenti) a contratti di lavoro subordinato Trasferimento del lavoratore Distacco del lavoratore UNIFICATO VARDatori Il modulo viene utilizzato per le seguenti comunicazioni: • Variazione della ragione sociale del datore di lavoro (variazione della ragione/denominazione sociale dello stesso soggetto giuridico, sia esso una ditta individuale, una società, una associazione, una fondazione, un ente pubblico, una pubblica amministrazione) • Trasferimento d’azienda per cessione • Trasferimento d’azienda per fusione • Cessione di ramo d’azienda • Cessione di contratto Comunicazione di cessazione Con riferimento alle comunicazioni relative alle cessazioni, da effettuarsi sempre nel termine di cinque giorni: - Cessazione del rapporto di lavoro Eventi di trasformazione che determinano cessazioni di precedenti rapporti e instaurazione di nuovi rapporti Il LIBRO UNICO DEL LAVORO Gli articoli 39 e 40 del D.L. n. 112 25 giugno 2008 istituiscono il libro unico del lavoro e semplificano alcuni adempimenti di natura formale del rapporto di lavoro. Il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale emana il DECRETO MINISTERIALE del 9 LUGLIO 2008 con cui disciplina tra l’altro il regime transitorio per il passaggio al libro unico (entra in vigore il 18 agosto 2008) IL LIBRO UNICO DEL LAVORO I soggetti da registrare Lavoratori subordinati Collaboratori Coordinati Continuativi Associati In partecipazione 133 IL LIBRO UNICO DEL LAVORO Collaboratori Coordinati Continuativi Collaboratori a progetto Mini cococo Registrazione in occasione di prima immissione o al compenso e alla cessazione Amministratori sindaci 134 IL LIBRO UNICO DEL LAVORO Soggetti da NON registrare Amministratori, sindaci quando configurano rapporti di natura professionale Collaboratori e Coadiuvanti Imprese famigliari Agenti e rappresentanti di commercio Coadiuvanti Imprese commerciali Soci lavoratori di Attività comm.li e di imprese In forma societaria 135 IL LIBRO UNICO DEL LAVORO • Quindi non sono tenuti a istituire il L.U.L.: – Società cooperative di produzione e lavoro e ogni altra società per il lavoro (manuale e non) dei soci (si ha l’obbligo se si instaura un rapporto di lavoro) – Impresa familiare per il lavoro di coniuge, figli o parenti e affini (si ha l’obbligo se si instaura un rapporto di lavoro) – Titolari di aziende individuali artigiane senza dip., cococo… con lavoro di soci o familiari – Società (persone e capitali) e ditte individuali del terziario senza dip. Cococo…. 136 IL LIBRO UNICO DEL LAVORO L.U.L. Si veda nota inail del 19/09/08 TENUTA MANUALE STAMPA MECCANOGRAFICA STAMPA LASER SUPPORTI MAGNETICI 137 IL LIBRO UNICO DEL LAVORO: CONTENUTI • Tutti i lavoratori subordinati compresi i lavoratori in somministrazione Per i somministrati: • Agenzia: compilazione sezione paga e presenze • Utilizzatore: soli dati anagrafici 138 IL LIBRO UNICO DEL LAVORO: CONTENUTI • Tutti i lavoratori subordinati si ritiene anche i lavoratori in distacco • Distaccante: compilazione sezione paga e presenze • Distaccatario soli dati anagrafici 139 IL LIBRO UNICO DEL LAVORO: CONTENUTI Dati anagrafici • Nome cognome • Codice fiscale • Qualifica livello Anzianità di servizio • Data assunzione • Data stipula contratto per lavoro automo Somme di denaro o in natura corrisposte dal datore • • • • Retribuzione Prestazioni di enti Rimborsi spese Qualsiasi somma per premio o straordinario deve essere elencata separatamente 140 IL LIBRO UNICO DEL LAVORO: CONTENUTI Altri dati • Trattenute • ANF • Detrazioni Calendario presenze • Per ogni giorno deve risultare: • n. ore lavoro • n. ore straordinario • Assenze non retribuite • Ferie • Riposi 141 IL LIBRO UNICO DEL LAVORO Per i retribuiti in misura fissa sarà annotata la giornata di presenza al lavoro Per i co.co.co. dovranno essere annotate anche le assenze incidenti su istituti previdenziali o assistenziali 142 Gli unici sistemi di tenuta del Libro Unico Lavoro previsti sono i seguenti: 1. elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimazione da parte dell’Inail o, in alternativa, da parte dei soggetti autorizzati dall’Inail); 2.stampa laser (autorizzazione preventiva da parte dell’Inail alla stampa e generazione della numerazione automatica); 3. su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati. Periodo di conservazione: 5 anni DALL’ULTIMA REGISTRAZIONE O MESSA IN USO anche per i libri dismessi a decorrere dal 18/08/08 145 REGISTRO DEGLI INFORTUNI Il registro degli infortuni è obbligatorio per legge, e deve essere istituito e tenuto anche da parte delle aziende che non hanno dipendenti assicurati presso l’Inail (DPR n° 547/1955; D.M. 12/9/1958). Sul registro vanno annotati cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori, comportanti un’assenza dal lavoro di almeno un giorno oltre quello dell’evento (art. 4, c. 5, lett. o), D.Lgs. n° 626/1994). Non devono, invece, essere annotati i casi di malattia professionale REGISTRO DEGLI INFORTUNI La vidimazione preventiva alla messa in uso, un tempo effettuata dall’Ispettorato del Lavoro, è attualmente di competenza dell’ASL. Avvalendosi, però, delle competenze legislative regionali previste dal riformato art. 117 della Costituzione, le singole Regioni possono abolire l’obbligo di vidimazione. Deve essere conservato per 4 anni dall’ultima registrazione effettuata o, nel caso in cui non ci siano registrazioni, dalla data della vidimazione. REGISTRO DEGLI INFORTUNI Il registro deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro, e deve essere costantemente aggiornato. Non è ammessa la tenuta del registro infortuni presso il consulente del lavoro o altro professionista, ed è comunque vietata la rimozione, anche temporanea, del registro dal luogo di lavoro. Il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n° 81/2008) ha abrogato le disposizioni che regolamentavano il registro infortuni, tuttavia il Ministero del Lavoro e l’Inail hanno precisato che fino all’istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) tutto rimarrà immutato in merito agli obblighi di annotazione sul registro. ENTI PREVIDENZIALI APERTURA DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE La Comunicazione Unica “COMUNICA” per l'avvio d'impresa Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa (ovvero in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa), l'interessato presenta all'ufficio del Registro delle imprese, esclusivamente per via telematica (tramite un software gratuito denominato “ComUnica Impresa”) o su supporto informatico (con consegna diretta del supporto rimovibile allo sportello del registro imprese competente), una comunicazione unica (art. 9, co. 1, D.L. 7/2007; co. 1, art. 3, D.P.C.M. 6.5.2009). “Comunica” La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA ADEMPIMENTI ASSOLTI CON LA COMUNICAZIONE UNICA - dichiarazione di inizio, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA e ottenimento del codice fiscale e/o della partita IVA; - domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio; - domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL; - domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali; - domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS; - variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a: attività esercitata, cessazione attività, modifica denominazione impresa individuale, modifica ragione sociale, riattivazione attività, sospensione attività, modifica della sede legale, modifica della sede operativa; - domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS; - domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane. Cos’è la Comunicazione unica Comunicazione Unica è una procedura che consente di eseguire IN VIA TELEMATICA contemporaneamente e con un’unica modalità di presentazione ove sussistano tutte le condizioni di legge tutti i principali adempimenti amministrativi previsti per l’avvio dell’attività di impresa ai fini fiscali, previdenziali, assistenziali e pubblicitari Cosa consente la Comunicazione unica/1 •chiedere il codice fiscale e/o la partita IVA •aprire una posizione assicurativa presso l’INAIL •chiedere l’iscrizione all’INPS dei dipendenti, dei titolari o dei soci •chiedere l’iscrizione al Registro delle imprese e all’Albo delle imprese artigiane Cosa consente la Comunicazione unica/2 Agli stessi fini, la procedura si applica anche alle successive domande/dichiarazioni/denunce di modifica e di cessazione Registro imprese: sportello virtuale/integrato della Comunicazione Unica Il registro imprese diventa l’unico punto di accesso integrato delle domande/dichiarazioni rivolte alle diverse Amministrazioni (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) Non viene modificata in ogni caso la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione coinvolta Soggetti interessati dalla ComUnica La nuova procedura interessa e coinvolge tutte le tipologie di imprese Con la piena attuazione della disciplina della ComUnica (dal 1° aprile 2010): Tutti gli Imprenditori, individuali e collettivi, saranno obbligati alla presentazione telematica Invio della ComUnica La data di invio telematico costituisce la data di presentazione della ComUnica L’Ente destinatario della ComUnica è la Camera di commercio, tramite il Registro imprese Ciascuna Amministrazione interessata è destinataria della specifica modulistica ad essa indirizzata ed allegata alla ComUnica Cosa fa l’ufficio quando riceve la comunicazione unica L’ufficio del registro delle imprese: rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge dà notizia alle Amministrazioni competenti dell’avvenuta presentazione della comunicazione unica Cosa fanno le altre Amministrazioni Le Amministrazioni competenti comunicano per via telematica all’interessato e all’ufficio del registro delle imprese: immediatamente il codice fiscale e la partita IVA entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate Il modello di comunicazione • Il modello di comunicazione, intitolato "Comunicazione unica per la nascita d'impresa (art. 9 D.L. n. 7/2007)" dovrà essere compilato tramite l'utilizzo di un software gratuito, denominato "ComUnica Impresa". • Il modello si compone di 6 sezioni Ricevuta di Accettazione ComUnica a disposizione dell’Impresa “TITOLO” per avviare l’ attività SITO: WWW.REGISTROIMPRESE.IT La comunicazione è flessibile, si adatta alle esigenze dell’impresa Iscrizione Registro Imprese INPS Assunzione dipendenti INAIL Richiesta Codice Copertura Fiscale / IVA assicurativa Inizio Attività Registro Imprese Come funziona in 3 passi Passo 1: Compilo la modulistica R.I. AC/Assicurazione previdenziale commercio Iscrizione ( Mod. I1 o Int. P ) … ... e la modulistica informatica A.E., INPS e INAIL INAIL: A/B/C/D Agenzia Entrate AA7/8 - AA9/8 INPS: DM68, ARCO, DA … creazione e firma della Distinta R.I., Agenzia Entrate, INPS … Adempimenti ENTI PEC La modulistica informatica Business Key Firma digitalmente il modello Criteri di classificazione dei datori di lavoro Stante il disposto dell'art. 2, comma 215, L. n. 662/1996, a decorrere dal 1º gennaio 1997 la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali viene effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dall'art. 49, L. n. 88/1989. In particolare l'art. 49, L. n. 88/1989, prevede che l'inquadramento debba essere effettuato sulla base della natura dell'attività esercitata dal datore di lavoro, indipendentemente dal contratto collettivo applicato. A tal fine, la norma individua una serie di settori - di seguito riportati - ai quali riconduce le attività economiche. Industria Appartengono a tale settore le attività manifatturiere; estrattive; di installazione di impianti, sia metalmeccanici che per l'edilizia; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; edili; di trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; di pesca; dello spettacolo; nonchè le relative attività ausiliarie (v. anche INPS circ. n. 215/1997). Artigianato Per la definizione dell'impresa artigiana e l'individuazione della relativa attività l'articolo 49, L. n. 88/1989, fa espresso rinvio alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, la quale, pertanto, continua a trovare integrale applicazione. Agricoltura Sono attribuite al settore le attività di cui all'art. 2135 del codice civile e cioè le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame nonchè le attività connesse. L'art. 49, L. 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce, inoltre, al settore agricoltura, a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali, anche le attività di allevamento degli animali di cui all'art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778 (allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili). Terziario L'art. 49, L. n. 88/1989, ha istituito il settore "terziario" nell'ambito della classificazione previdenziale dei datori di lavoro. In esso confluiscono, oltre alle tradizionali attività del commercio, del turismo, dei pubblici esercizi, dei professionisti e degli artisti, tutte le attività di produzione e prestazione di servizi alle imprese e di intermediazione nella produzione e prestazione dei servizi stessi, anche di tipo finanziario, nonché le relative attività ausiliarie. Sotto l'aspetto contributivo alle attività attribuite al settore "terziario" debbono ritenersi applicabili le vigenti aliquote e modalità contributive proprie delle imprese commerciali. Credito, assicurazione e tributi Sono attribuite al settore le attività bancarie e di credito, quelle assicurative e quelle esattoriali, relativamente, queste ultime, ai servizi tributari appaltati. Attività non economiche svolte da organismi privati – Attività varie Il secondo comma dell'art. 49, L. 9 marzo 1989, n. 88, ha istituito il nuovo settore residuale delle "attività varie", nel quale confluiscono tutti i datori di lavoro che svolgono attività non rientranti tra quelle elencate ai precedenti punti. Trattasi di enti, associazioni ed organismi vari di natura privata, ivi comprese le IPAB che hanno perso la natura di istituzione pubblica e, cioè, in pratica, di organismi che, in forma non imprenditoriale, svolgono attività non riconducibili tra quelle economico-produttive e che perseguono per lo più finalità socio-assistenziali, politico-sindacali, di culto, scientifico-culturali, ricreative e del tempo libero, ecologiche, ecc (v. anche INPS circ. n. 180/1997). IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI Il collocamento obbligatorio rappresenta un servizio di sostegno e di collocamento mirato delle persone disabili; si sostanzia in un obbligo, imposto alle aziende che soddisfano specifici requisiti dimensionali, ad assumere un determinato numero di lavoratori svantaggiati (numero che varia in relazione alle dimensioni aziendali) che, altrimenti, in considerazione delle loro condizioni fisiche e psichiche, troverebbero difficilmente collocazione nel mondo del lavoro. Lavoratori interessati Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/1999 possono richiedere l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio le persone disabili non occupate, appartenenti alle seguenti categorie: - gli invalidi civili: persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; - gli invalidi del lavoro: persone invalide a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale con grado di invalidità superiore al 33%; - i non vedenti: persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 27 maggio 1970, n. 382); - i sordi: persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata (L. 26 maggio 1970, n. 381); - gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio: persone ex militari o civili diventati invalidi per fatti di guerra o durante il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di Enti locali, con minorazioni ascrivibili dalla prima all'ottava categoria della tabella allegata al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. n. 915/1978). DISABILI ED ALTRE CATEGORIE PROTETTE disabili altre categorie Invalidi civili oltre il 45% Invalidi del lavoro oltre il 33% Non vedenti e sordomuti (anche centralinisti e terapisti) Invalidi di guerra, civili di guerra e di servizio Vittime di terrorismo, criminalità organizzata e dovere Familiari delle vittime della criminalità e del dovere Familiari delle vittime del lavoro e di guerra Profughi rimpatriati art. 1 e 18 della L. n. 68/1999 Datori di lavoro interessati e quote di riserva Dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 68/1999) tutti i datori di lavoro privati e pubblici sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie precedentemente indicate, in misura diversificata a seconda della dimensione dell'azienda (v. art. 3, L. n. 68/1999): - fino a 14 dipendenti = nessun obbligo; da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore disabile. da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori disabili; oltre 50 dipendenti = 7% dei lavoratori occupati. In quest'ultimo caso sussiste anche l'onere di assumere i soggetti indicati dall'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 (cfr. par. 3) nelle seguenti misure: - datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti = 1 unità; - datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti = 1% dell'organico complessivo aziendale. Ai fini della determinazione della quota di riserva ex art. 3 della L. n. 68 si deve fare riferimento al personale occupato sul territorio a livello nazionale (ML int. n. 57/2009). Per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di assumere un disabile sorge soltanto al momento in cui si procede ad una nuova assunzione. L’OBBLIGO DI RISERVA organico quota di riserva di cui da 15 a 35 1 (disabili) 1 nominativa da 36 a 50 2 (disabili) 1 nominativa 1 numerica 7% (disabili) 1% (altre cat.) 60% nominativa 40% numerica oltre 50 art. 3 e 18 L. n. 68/1999