Il lavoro accessorio: la nuova disciplina

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Il lavoro accessorio: la nuova disciplina
Il lavoro accessorio: la nuova disciplina
• Art. 70 D. Lgs. 276/2003 nuovo testo, sostituito
dall’art. 1 della Legge 92/2012
• Compensi non superiori ad € 5.000,00 netti per
anno solare (limite complessivo) e ad € 2.000,00
netti per ogni singolo committente
• Compenso non superiore ad € 3.000,00 per i
lavoratori in Cigs o in mobilità
Il lavoro accessorio: la nuova disciplina (2)
• Estensione a qualsiasi attività prestata a favore di
committenti
imprenditori
commerciali
o
professionisti
• In agricoltura: attività lavorative di carattere
stagionale effettuate da pensionati o da giovani
studenti con meno di 25 anni di età
• Buoni lavoro orari datati e numerati
progressivamente (10,00 € lordi importo minimo
orario)
Il contratto di associazione
in partecipazione
(artt. 2549-2554 Codice Civile)
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Contratto tipico
Due soggetti: associante e associato
Gestione dell’attività da parte dell’associante
Assenza di subordinazione dell’associato
Apporto dell’associato (patrimoniale e/o personale)
Partecipazione agli utili da parte dell’associato
Responsabilità verso i terzi dell’associante
Consegna all’associato del rendiconto
Il limite massimo di tre associati per azienda
Il rapporto di associazione
in partecipazione
Scopo del contratto
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Collaborazione tra i due
contraenti
Compimento di un affare o di
un’attività economica avente
scopo di lucro
Per l’associato partecipazione
agli utili di esercizio
Caratteristiche del vincolo
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Non necessaria la fissazione di un
termine di durata
Assenza di vincolo di dipendenza
dell’associato rispetto
all’associante
Divieto di partecipazione
dell’associato alle perdite in
misura superiore al suo apporto
Volontariato e lavoro subordinato
• Legge n. 266/1991 (legge-quadro volontariato)
• Incompatibilità tra qualità di volontario e qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo
• Se risulta che un presunto volontario è in realtà un
soggetto assunto e retribuito da una associazione di
(presunto) volontariato, non sarà applicabile la disciplina
sul volontariato ma la normale disciplina giuslavoristica.